AUTENTICA DI FIRME DA PARTE DEI FUNZIONARI COMUNALI

Il Ministero dell'interno nella circolare del 16 marzo 1990  n.09001239-15100-290 con riferimento alle firme dei cittadini apposte a dichiarazioni sostitutive di contenuto negoziale, ha escluso l'applicabilità della legge 4 gennaio 1968, n.15 poiché l'art.4 della normativa suindicata non riveste il carattere della generalità.

Infatti, si ricava che l'atto notorio, per poter essere sostituito dalla dichiarazione dell'interessato, deve concernere gli stati ed i requisiti personali, ovvero i fatti che siano a sua diretta copnoscenza, cioè a lui direttamente noti.

Deve trattarsi, quindi, di una dichiarazione di conoscenza, venendo così ad essere esclusi dall'ambito di applicazione gli atti privati di contenuto negoziale che costituiscono una categoria più ampia ed, in particolare, le "manifestazioni di volontà" che siano dirette a conseguire un oggetto giuridico, senza tuttavia costituire "dichiarazioni di conoscenza" di fatti e situazioni da parte dell'interessato.

Rimangono quindi escluse le assunzioni di impegno o intenzioni future, le accettazioni e le rinunce di incarichi e le deleghe a terze persone diverse dall'interessato.

Dalle suesposte considerazioni ne consegue che, esulando le suddette ipotesi dall'ambito di applicazione della legge 15, viene meno la stessa competenza di chi è incaricato di procedere alle operazioni di autentica con relativa nullità degli atti compiuti e quindi di alcuna utilità per l'interessato.

Giova inoltre rammentare che le norme della legge 15, come esplicito nella circolare della Presidenza del Consiglio dei MInistri n. 788 del 21.10.68, non si applicano ai rapporti privati ma riguardano quelle istanze dirette ad una Pubblica Amministrazione al fine di ottenere da quest'ultima un provvedimento.