CARATTERI E QUALIFICA DI DIRETTO COLTIVATORE DI UN FONDO
L'art. 17, coma 1 della L. 865/71 prevede che il proprietario che sia diretto coltivatore del fondo, abbia diritto, in caso di cessione volontaria, alla corresponsione del prezzo in misura tripla rispetto all'indennità provvisoria.
La Corte di cassazione, occupandosi in particolare del II° comma dell'art. 17, L. 865/71, ha sostenuto che dalla qualifica di coltivatore diretto non è possibile prescindere e pur prospettando aperture a favore dei titolari di rapporti reali o personali di godimento di fondi agrari, ha più volte affermato l'esigenza del rapporto di lavorazione del fondo nei termini in cui è richiesto dalla qualifica menzionata (Cass. 2225/81; Cass. 2489/85; Cass.3548/85; Cass. 3887/88; Cass. 3805/90).
La ratio di tale esigenza si riconnette al fine di remunerare il coltivatore diretto per la perdita dell'oggetto dell'attività lavorativa, intesa quale privilegiata fonte reddituale, idonea a giustificare un trattamento privilegiato anche a fronte di procedura ablatoria, in virtù della peculiare valorizzazione costituzionale chee si evince dagli artt. 35 e ss. Cost. (v Corte Cost. sent. n.155/1972 e Cass. 6982/88).
Nella motivazione della sentenza della Cass. Sez. I n. 2489/1985 è dato leggere " come si è già rilevato nelle premesse sopradelineate, l'art 17 prevede, nella materia delle espropriazioni per pubblica utilità (artt. 9 - 15) un'indennità aggiuntiva a favore dei soggetti che siano coltivatori diretti del terreno da espropriare, e precisamente a favore del proprietario coltivatore diretto in sede di cessione volontaria (comma1) ed a favore dei fittavoli, mezzadri o compartecipanti in quanto coltivatori diretti del fondo che siano costretti ad abbandonare il fondo (comma 2 )".
Ad analoghi fini il riferimento al proprietario coltivatore diretto è stato successivamente ribadito nell'art. 2, comma 7, L. 771/1992 istitutiva della II Università degli studi di Roma.
La figura del coltivatore diretto era già nota al legislatore dal 1942 che la introdusse nel codice civile: nell'art. 1647 che la definisce in riferimento all'affitto dei fondi rustici e nell'art. 2083, che lo ha inquadrato nella tipologia dei piccoli imprenditori agricoli.
Benché in dottrina ed in giurisprudenza si sia aperto un dibattito circa l'omogeneità o meno delle formule definitorie usate, ai predetti fini, dai menzionati articoli del codice civile, la giurisprudenza prevalentemente propende per una sostanziale omogeneità in ordine ai parametri definitori, specie quello della prevalenza del lavoro proprio e dei componenti della famiglia, anche se tende a distinguere al nozione di coltivatore diretto da quella di piccolo imprenditore agricolo, relativamente al tipo di attività agricola, esigendo ai fini della prima qualifica che essa sostanzi in un'attività diretta alla coltivazione del fondo, ed escludendo quelle altre attività, quali l'allevamento e la silvicoltura, che pure l'art. 2135 c.c. enumera tra quelle agricole.
Circa gli ulteriori tratti caratterizzanti la figura del coltivatore diretto - premesso che la predetta qualifica rileva ai fini sociali per cui le singole leggi di volta in volta la richiedano e che in quanto tale va, altresì, tenuta distinta dalle altre differenti qualifiche rilevanti ai diversi fini specifici perseguiti dalle leggi speciali che la contemplano, (si veda ad es. la L. 203/82 la quale sebbene tenga distinte le qualifiche di coltivatore diretto ed imprenditore agricolo a titolo principale, a certi limitati effetti le equipara: così per la durata del contratto di affitto l'art. 22, comma 2, equipara all'affittuario coltivatore diretto l'affittuario non coltivatore diretto che sia imprenditore agricolo a titolo principale) - si osserva che essi si evincono in primo luogo dai richiamati artt. 1647 e 2083 cod. civ. (Cass. 4481/85), come integrati dalle leggi speciali di settore, specie in ordine al rapporto - espresso in termini di forza lavoro occorrente - tra capacità lavorativa familiare e fabbisogno lavorativo del singolo fondo (secondo Cass. 4481/85) ovvero di tutti i fondi in proprietà o in enfiteusi posseduti dal coltivatore (secondo Cass. 2052/88). In tal modo si specifica il requisito della prevalenza del lavoro del gruppo familiare rispetto ai fattori lavoro (esterno) e capitale attinenti alla organizzazione dell'attività ci coltivazione.
Così la Cassazione (sent. 10430/91) ha sostenuto che la definizione di coltivatore diretto contenuta nell'art. 6, L. n. 203/82 è riferibile non solo all'ipotesi dell'affitto, espressamente considerata dallo stesso articolo 6, bensì a tutte le ipotesi di contratto contemplate dalla L. 203/82 che attribuiscono ad un determinato soggetto il compito della coltivazione.
Nei predetti termini la S.C. valorizza una definizione tendenzialmente unitaria di coltivatore diretto: nozione che va completata dal requisito della professionalità, quale si evince dal carattere abituale ancorché non esclusivo, purché continuativo e stabile, dell'esercizio della coltivazione del fondo.
I menzionati caratteri vanno, comprovati attraverso una documentazione amministrativa ( ad esempio certificazione del competente Ente Previdenziale) che sia idonea a suffragare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà circa la qualità di coltivatore diretto ( di per se priva di valore probatorio, almeno in sede giudiziaria, poiché proveniente dall'interessato).