In generale
Sintesi tratta da:
IL Sole-24 Ore - (Autore) Raffaele Gigante
Il testo unico, che andrà in vigore presumibilmente il 30 giugno 2002,
riorganizza i procedimenti attraverso cui viene esercitata la funzione
espropriativa: un vero e proprio atto normativo che modifica le vecchie
disposizioni.
In questo nuovo contesto, la programmazione urbanistica diventa parte integrante della disciplina e solo con l'acquisizione della proprietà del bene, la pubblica amministrazione potrà realizzare l'opera.
Il testo unico non costituisce una semplice compilazione delle disposizioni previgenti, bensì un atto normativo vero e proprio che abroga, sostituisce o riforma gran parte delle disposizioni previgenti.
Precluso il ricorso all'occupazione d'urgenza, il decreto di esproprio dovrà essere preceduto da un iter predeterminato: definizione dei rapporto tra Prg e vincoli, dichiarazione di pubblica utilità; determinazione e liquidazione dell'indennità.
Il testo unico sull'espropriazione per pubblica utilità ha apportato una semplificazione che è destinata a incidere notevolmente sull' attività del soggetto espropriante, che non potrà più far ricorso all'occupazione d'urgenza. Essendo stata abrogata, infatti, la dichiarazione di indifferibilità e urgenza, l'emanazione del decreto di esproprio potrà avvenire soltanto qualora siano state percorse le seguenti tre fasi:
l'opera da realizzare sia stata prevista nello strumento urbanistico generale (Prg) o in un atto di natura ed efficacia equivalente (variante al Prg) e sul bene sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio;
sia stata emessa la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
sia stata determinata, anche se in via provvisoria, l'indennità di espropriazione dovuta al soggetto espropriato.
o in altre parole, Il testo unico configura così tre procedimenti, collocati almeno logicamente in sequenza, che hanno rispettivamente per oggetto:
l'atto di pianificazione generale o particolare (variante), del vincolo preordinato all'esproprio;
l'approvazione del progetto defìnitivo dell'opera;
l'acquisizione coattiva dell'area.
Prima fase - Rapporto tra
Prg e vincoli - Per quanto concerne l'attuazione della prima fase, il vincolo sul bene potrà
essere apposto solo dopo che sia divenuto efficace l'atto di approvazione del
Prg ovvero di una variante al Prg stesso, in cui sia prevista la realizzazione
di un'opera pubblica o di pubblica utilità. Nel caso di realizzazione di
un'opera non prevista dal Prg, il vincolo potrà essere apposto, su iniziativa
dell'amministrazione competente all'approvazione del progetto, mediante una
conferenza di servizi, un accordo di programma, un'intesa ovvero un altro atto,
anche di natura territoriale, che comporti la variante al Prg.
Un'altra fattispecie è relativa alla deliberazione che può adottare il Consiglio
comunale per disporre, con motivazione, che sul bene vincolato siano realizzate
opere diverse da quelle originariamente previste dal Prg. In tal caso la
deliberazione assunta dal Consiglio comunale, se non sarà oggetto di dissenso da
parte della Regione e dell'ente delegato all'approvazione del Prg nei successivi
90 giorni (decorrenti dalla ricezione della delibera e della relativa
documentazione), costituirà variante al Prg.
La durata del vincolo è stabilita in cinque anni ed entro tale termine il
soggetto espropriante dovrà dichiarare la pubblica utilità dell'opera mediante
l'emissione di un provvedimento ad hoc. Qualora non vi provveda
tempestivamente. sopravverrà la decadenza del vincolo e troverà applicazione la
disciplina contenuta nell'articolo 9 del testo unico sull'edilizia, che concerne
l'attività edilizia nei Comuni sprovvisti del Prg ovvero dei piani attuativi del
Prg, come piani particolareggiati (Pp) o piani di lottizzazione (Pl). In tal
caso, sarà possibile effettuare:
all'interno del centro abitato, solo gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e risanamento conservativo (in presenza di Prg e in assenza di Pp anche gli interventi di ristrutturazione edilizia);
fuori dal perimetro del centro abitato, gli interventi di nuova edificazione nei limite della densità massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadrato (in caso di interventi a destinazione produttiva, la superficie coperta non potrà comunque superare 1/10 dell'area di proprietà).
Il legislatore ha previsto, però, che il
vincolo, dopo la decadenza, possa essere oggetto di motivata reiterazione
mediante il rinnovo della procedura di cui innanzi.
In tal caso, sarà dovuta al proprietario del bene un'indennità commisurata
all'entità del danno effettivamente prodotto.
Seconda fase - Dichiarazione di pubblica utilità - Per quel che attiene l'attuazione della seconda fase, nel caso in cui l'opera risulti conforme alle previsioni dello strumento urbanistico o a una sua variante ovvero sia previsto da un atto assunto ad hoc, la dichiarazione di pubblica utilità dovrà intendersi disposta qualora ricorra una delle seguenti fattispecie:
sia stato approvato il progetto definitivo dell'opera pubblica, il piano particolareggiato. il piano di lottizzazione, il piano di recupero. il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi (Pip) ovvero il piano di zona:
qualora, in forza della normativa vigente, l'approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, ovvero il rilascio di una concessione o di un'autorizzazione edilizia equivalga alla dichiarazione di pubblica utilità;
sia intervenuta l'approvazione del progetto concernente la realizzazione di reti ferroviarie da parte della Conferenza di servizi.
Il provvedimento che dispone Ia pubblica
utilità dovrà essere emanato entro il termine di cinque anni previsto per Ia
decadenza del vincolo preordinato all'esproprio e potrà contenere il termine
entro il quale andrà eseguito il decreto di espropriazione. In mancanza,
l'emanazione di quest'ultimo dovrà avvenire entro il termine di cinque anni
decorrente dalla data in cui diventa efficace il provvedimento de quo.
È previsto, però, che l'autorità che abbia dichiarato la pubblica utilità possa
disporre Ia proroga del termine per l'esecuzione del decreto di esproprio per un
periodo non superiore a due anni, qualora si verifichino situazioni di forza
maggiore o giustificate ragioni.
Terza fase - Indennità - Per quanto concerne l'attuazione della terza fase, il promotore dell'espropriazione, allorquando sia divenuto efficace l'atto dichiarativo della pubblica utilità, dovrà, nei successivi 30 giorni, predisporre l'elenco dei beni da espropriare. neI quale:
descriverà sommariamente i beni;
riporterà i nominativi dei proprietari, che risulteranno dalle visure catastali aggiornate;
indicherà le somme offerte quali indennità provvisoria per 1'espropriazione dei singoli beni.
L'elenco andrà notificato - nella forma
degli atti processuali civili - a ciascun proprietario nella parte che lo
riguarda, per dargli la possibilità di presentare osservazioni scritte e
depositare documenti nei successivi 30 giorni. .
L'atto contenente la determinazione dell'indennità provvisoria dovrà essere
notificato - nella forma degli atti processuali civili sia al proprietario del
bene che al beneficiario dell'esproprio, qualora quest'ultimo sia diverso
dall'autorità espropriante. Nei successivi 30 giorni, il proprietario potrà:
comunicare all'autorità espropriante l'accettazione dell'indennità offerta per l'espropriazione del bene e in tal caso la relativa dichiarazione diventa irrevocabile;
limitarsi a designare un tecnico di sua fiducia che parteciperà aI collegio dei tecnici incaricati di procedere alla determinazione definitiva dell'indennità, secondo le modalità previste dall'articolo 21 del testo unico.
Nel primo caso, l'autorità espropriante
dovrà provvedere a corrispondere la somma offerta entro il termine di 60 giorni,
decorrente dalla comunicazione di accettazione e dal deposito, da parte del
proprietario presso l'ufficio per le espropriazioni, della documentazione
comprovante la piena e libera proprietà del bene. Decorso tale termine, saranno
riconosciuti aI proprietario anche gli interessi nella misura del tasso legale.
Qualora il proprietario non dia seguito alla comunicazione inviatagli nei 30
giorni concessigli, l'indennità di espropriazione dovrà intendersi non
concordata e l'autorità espropriante dovrà disporre entro 30 giorni - il
deposito della somma offerta, ridotta del 40% nel caso dì area edificabile,
presso la Cassa depositi e prestiti. Dovrà, inoltre, invitare il proprietario,
con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, a comunicare nei
successivi 20 giorni Ia propria intenzione di avvalersi, per la determinazione
dell'indennità, del procedimento previsto dal richiamato articolo 21.
Tale procedimento stabilisce che l'autorità espropriante provveda alla nomina di
due tecnici, tra cui quello eventualmente già designato daI proprietario, e
fissi il termine per la consegna della relazione di stima, nonché la possibilità
per la parte che vi abbia interesse di richiedere ai presidente del tribunale
civile nella cui circoscrizione si trova il bene da stimare la nomina deI terzo
tecnico per la composizione del collegio.
È da evidenziare al riguardo come il legislatore abbia stabilito che l'onorario
dei tecnici sia liquidato, in base alle tariffe professionali, dall'autorità
espropriante e che l'intera somma:
sia posta a carico del proprietario qualora Ia stima sia inferiore al valore dell'indennità provvisoria offerta;
sia divisa per metà tra il beneficiario dell'esproprio e 1'espropriato, qualora la differenza tra il valore stimato e quello dell'indennità provvisoria non superi il decimo;
sia posta a carico del beneficiario dell'esproprio negli altri casi.
La relazione dei tecnici dovrà essere
depositata presso l' autorità espropriante, che provvederà a darne notizia agli
interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
avvertendoli che potranno prenderne visione ed estrarne copia entro i successivi
30 giorni. Decorso tale termine, la detta autorità autorizzerà il pagamento
dell'indennità ovvero ne ordinerà il deposito presso la Cassa depositi e
prestiti per conto dei proprietario, il quale potrà richiedere che la somma sia
impiegata in titoli del debito pubblico. In seguito, poi, alla presentazione, da
parte del promotore dell'espropriazione, degli atti comprovanti l'eseguito
pagamento o deposito dell' indennità, l'autorità espropriante emetterà il
decreto di esproprio.
L'espropriato, il promotore dell'espropriazione ovvero il terzo che ne abbia
interesse, nei successivi 30 giorni, potrà proporre innanzi alla Corte d'appello
nel cui distretto ricade il bene oggetto della procedura espropriativa.
opposizione agli atti di nomina dei tecnici, alla stima da essi operata e alla
liquidazione delle spese di stima e comunque richiedere la determinazione
giudiziale dell' indennità. Trascorso tale termine. l'indennità resterà
definitivamente fissata nella somma riportata nella relazione di stima dei
tecnici.
Concludendo. risulta evidente l'intenzione del legislatore di incentivare le
intese tra le amministrazioni e i proprietari dei beni sia attraverso procedure
rapide semplificate che si svolgono in contraddittorio tra le parti sia mediante
la concessione di ulteriori benefici, quali la mancata riduzione del 40%
prevista per le espropriazioni di aree edificabili che non saranno definite con
la cessione volontaria. In altri termini. l'obiettivo è quello di ridurre il
contenzioso tra le parti, che traeva origine dalla «dichiarazione di
indifferibilità e urgenza« e dalla mancata emanazione del decreto di esproprio
nel termine fissato dal decreto di occupazione d'urgenza, che sottraeva il bene
al proprietario senza corrispondere l'indennità di espropriazione.
Va invece sottolineato come ora le pubbliche amministrazioni siano tenute a
versare immediatamente al proprietario o in caso di mancata adesione, a
depositare presso la Cassa depositi e prestiti l'indennità determinata in
via provvisoria. nonché a corrispondere un indennizzo, commisurato all'entità
del danno, al proprietario di un'area sulla quale sia stato apposto il vincolo
preordinato all'esproprio, qualora non sia stata emessa la dichiarazione di
pubblica utilità nei cinque anni e si intenda rinnovare il vincolo.