Le formule per il calcolo delle indennità di esproprio
Sintesi tratta da:
IL
Sole-24 Ore - (Autore) Raffaele Gigante
Come si quantificano gli importi? Quando scatta la riduzione? È previsto un aumento per la cessione volontaria? Il testo unico ha riordinato le disposizioni che regolano la determinazione delle somme destinate ai proprietari espropriati distinguendo le fattispecie a seconda che le aree oggetto del provvedimento siano o no edificabili. Ecco le istruzioni per tecnici e uffici
Il testo unico ha riordinato le disposizioni legislative in tema di determinazione dell'indennità di espropriazione distinguendo le seguenti fattispecie:
area edificabile (ovvero le aree rientranti nelle zone A B C o D del Prg) o legittimamente edificata;
area non edificabile.
Nel caso di area edificabile, l'indennità di espropriazione (Iesp) è determinata nella misura pari all'importo, diviso per due e ridotto nella misura del 40%, della somma del valore venale del bene (Vvenale) e del reddito dominicale netto (Rdn) - rivalutato ai sensi degli articoli 24 e seguenti del Dlgs 917/1986 - moltiplicato per il fattore 10
Iesp =
Vvenale + (Rdn x 10) x Superficie x
0.60
2
La riduzione del 40% non si applica qualora sia stato
concluso l'accordo per la cessione volontaria ovvero se l'accordo non sia stato
concluso per fatto non imputabile all'espropriato o perché non gli sia stata
offerta l'indennità provvisoria, che, attualizzata, risulti inferiore agli 8/10
di quella determinata in via definitiva. In tal caso, l'indennità di
espropriazione è pari a:
Iesp =
Vvenale + (Rdn x 10) x Superficie
2
Se, ad esempio, la Superficie del suolo espropriato è
pari a mq 1.000 il valore venale unitario Vvenale
= £/mq. 100.000 e il reddito dominicale netto rivaluto Rdn
= £/mq 1.500, il valore del suolo espropriato -
senza la cessione volontaria è pari a:
Iesp = 100.000
+ (1.500 x 10) x 1.000 x
0.60 = 34.500.000
2
mentre in caso di cessione volontaria, è pari a:
Ieep =
100.000 + (1.500 x 10) x 1.000
= 57.500.000
2
Per quanto concerne i criteri e i
requisiti per poter valutare l'edificabilità dell'area, è prevista l'emanazione
di un decreto ad hoc da parte del ministro dei Lavori pubblici per la
loro definizione, ma è stato, fin da ora, escluso il rilievo di costruzioni
realizzate abusivamente.
Il legislatore ha inoltre escluso la sussistenza delle possibilità legali di
edificazione qualora l'area sia sottoposta a un vincolo di inedificabilità
assoluta in forza:
della normativa statale o regionale vigente;
delle previsioni di qualsiasi atto di programmazione o di pianificazione del territorio, ivi compresi il piano territoriale paesistico (Ptp), il piano del parco, il piano di bacino, il Prg, il programma di fabbricazione (Pf), il piano attuativo di iniziativa pubblica o privata anche per una parte limitata de! territorio comunale per finalità di edilizia residenziale o di investimenti produttivi;
di qualsiasi altro piano o provvedimento che abbia precluso il rilascio di atti, comunque denominati, abilitativi della realizzazione di edifici o manufatti di natura privata.
Le fattispecie elencate, le quali
escludono che l'area possa essere considerata edificabile, sono state, in
passato, all'origine di contenziosi giudiziari, ritenendo gli espropriati che la
presenza di costruzioni abusive, in aree poste fuori dal centro abitato, li
potesse legittimare alla richiesta di un'indennità pari a quella delle aree
edificabili ovvero l'assoluta irrilevanza delle previsioni degli atti di
pianificazione territoriali che vietano l'edificazione, quali, ad esempio, il
Ptp.
Nel caso in cui l'area edificabile sia utilizzata a scopi agricoli, dovrà essere
riconosciuta al proprietario coltivatore diretto un'indennità aggiuntiva pari al
valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente
praticato. La stessa indennità spetterà al fittavolo, al mezzadro o al
compartecipante che, per effetto della procedura di espropriazione, sia stato
costretto ad abbandonare in tutto o in parte il fondo direttamente coltivato, da
almeno un anno, con il lavoro proprio e di quello dei suoi familiari. ·
Qualora l'esproprio interessi un'area che ospita una costruzione legittimamente
edificata, l'indennità dovrà essere determinata nella misura pari al valore
venale del bene. Se, invece, la costruzione sia stata realizzata in assenza
della concessione edilizia o dell'autorizzazione paesistica, prevista dal
decreto legislativo 490/1999 (testo unico sui beni culturali e ambientali),
l'indennità dovrà essere determinata tenendo conto della sola area di sedime in
base ai criteri anzi enunciati.
Nel caso di area non edificabile, l'indennità di espropriazione è determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legalmente realizzati. Per quanto concerne il valore del suolo, esso è pari a:
Iesp = VamCE x S
in cui VamCE è il valore agricolo medio della coltura effettivamente praticata sul suolo e S la superficie del suolo espropriato.
Qualora l'area non sia effettivamente
coltivata, l'indennità è commisurata al valore agricolo medio corrispondente al
tipo di coltura prevalente praticata nella zona e dal valore dei manufatti
edilizi legalmente realizzati.
Per quanto concerne il valore del suolo, esso è pari a:
Iesp = VamCPZ x S
in cui VamCPZ è il valore agricolo medio della coltura prevalente praticata nella zona e S la superficie del suolo espropriato.
Nel caso di cessione volontaria, l'indennità come innanzi determinata sarà
aumentata del 50 per cento.
Al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale
dovrà essere riconosciuta un'indennità aggiuntiva, determinata in misura pari al
valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente
praticata.
Se si verifica, inoltre, la cessione volontaria, al proprietario dovrà essere
corrisposta un'indennità di espropriazione pari al triplo dell'importo
determinato in base al criterio del valore agricolo.
Nei casi di cui innanzi, l'indennità dovrà essere incrementata delle somme
pagate dall'espropriato per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento
del bene.
È prevista, inoltre, un'indennità aggiuntiva a favore del fittavolo, del
mezzadro o del compartecipante, che, per effetto della procedura espropriativa o
della cessione volontaria, abbia dovuto abbandonare in tutto o in parte l'area
direttamente coltivata, da almeno un anno, prima della data in cui è stata
dichiarata la pubblica utilità.
Tale indennità è pari a quella spettante al proprietario e verrà corrisposta a
seguito di una dichiarazione dell' interessato e del riscontro dell'effettiva
sussistenza dei relativi presupposti.
Un'ulteriore fattispecie prevista dal testo unico riguarda il risarcimento del
danno per l' «utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse
pubblico».
In tal caso, l'autorità che utilizza il bene immobile per scopi d'interesse
pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di
esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, potrà disporne l'acquisizione
al suo patrimonio indisponibile, provvedendo, però, al risarcimento dei danni al
proprietario.
Tale risarcimento - fatti salvi i casi in cui la legge disponga diversamente
andrà determinato:
nella misura corrispondente al valore del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, qualora l'occupazione abbia riguardato un suolo edificabile, sulla base delle disposizioni innanzi illustrate;
con l'aggiunta degli interessi moratori, calcolati a partire dal giorno in cui il terreno sia stato occupato senza titolo.
Il testo unico detta, infine, disposizioni
per la determinazione dell' indennità dovuta per l'imposizione di una servitù al
titolare del bene, che non sia stato oggetto di espropriazione, che non trovano
applicazione, però, nei casi di servitù disciplinate da leggi speciali, quali,
ad esempio, le servitù per elettrodotto (articolo 1056 del codice civile e Rd 11
dicembre 1933 n. 1775), telefoniche (Rd I9 luglio 1941 n. 1198) e simili.
L'indennità è dovuta - anche nei casi di cessione volontaria ovvero di
occupazione sine titulo qualora, dall'esecuzione dell'opera pubblica o di
pubblica utilità, il fondo sia stato gravato da una servitù o abbia subito una
permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di
esercizio del diritto dì proprietà.
Va calcolata senza tener conto del pregiudizio derivante dalla perdita di
un'utilità economica cui il proprietario non abbia diritto ovvero potrà essere
concordata tra le parti prima o durante la realizzazione dell'opera e delle
relative misure di contenimento dei danno.
Nel concludere. si evidenzia come il riordino generale delle disposizioni
relative al calcolo delle indennità operato dal legislatore abbia cancellato le
diverse disposizioni frammentarie, derivanti da leggi, poi corrette nel tempo
dalle sentenze della Corte costituzionale, che certamente non riproducevano un
quadro organico della materia.