L'indennità di esproprio 

 

Sintesi tratta da:

IL Sole-24 Ore   -   (Autore)   Avv. Corrado Maucieri


L'indennità che spetta al proprietario del bene vincolato è determinata al termine di un complesso procedimento. Fissato provvisoriamente dall'autorità amministrativa, il risarcimento può essere rifiutato e deciso successivamente con un arbitrato. In caso di aree non edificabili, è la commissione provinciale competente per il valore agricolo a stabilirlo definitivamente

La procedura per la determinazione dell'indennità di esproprio è stata  completamente riformata, nell'intento di semplificarne la sequenza e lo svolgimento, nonché di agevolare la definizione di valori di indennizzo che, fermo restando il principio introdotto dall'articolo 5-bis del DI 333/1992, possano apparire accettabili all'espropriato, prevenendo così il costante ricorso a costosi e prolungati contenziosi che caratterizza la gestione attuale della materia.
La disciplina della legge 865/1971, anche in coerenza con l'introduzione dei relativi criteri astratti e forfetari di determinazione dell'indennità disapprovati dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza 5/1980), vedeva l'amministrazione sovrana e l'espropriato suddito, con la sola facoltà di interporre opposizione avanti la Corte d' appello.
Ora tale modulo procedimentale è soppresso, mentre all'espropriato è consentito di partecipare direttamente al procedimento determinativo dell'indennità con la nomina di un proprio perito.
Tale soluzione costituisce in parte un ritorno all'antico, perché un arbitraggio tecnico risolutivo del contenzioso era già previsto dalla legge 2359/1865.

Del modo di determinare l'indennità di espropriazione, provvisoria, definitiva e urgente si occupa la sezione I del capo IV  (articoli 20,21 e 22) del testo unico.
Alla prima lettura colpisce che il legislatore parli di procedimento solo con riguardo alla determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione (articolo 21), perché in realtà anche la determinazione provvisoria consegue a un procedimento amministrativo che si svolge in contraddittorio con la parte privata, secondo i principi contenuti nella legge 241/1990.
 

L'INDENNITA' PROVVISORIA - L'indennità provvisoria deve essere determinata, per la prima volta, entro i trenta giorni successivi all' acquisto di efficacia dell' atto che dichiara la pubblica utilità.
La norma contempla un procedimento che, in estrema sintesi, prevede:

A questo punto, l'atto di determinazione in via provvisoria dell'indennità è notificato al proprietario, che nei successivi trenta giorni può comunicare con dichiarazione irrevocabile, di accettare la determinazione (commi 4 e 5).
Il proprietario può anche limitarsi a designare un tecnico di fiducia, ai fini dell'attivazione dell'arbitraggio previsto dall'articolo 21 per la determinazione dell' indennità definitiva (comma 6). In tal modo, si passa direttamente al procedimento di determinazione dell'indennità definitiva, del quale si dirà tra breve.
In ogni caso, inutilmente decorsi trenta giorni dalla notificazione al proprietario dell'indennità provvisoria prevista dal comma 4, essa si intende "non concordata". Si provvede, quindi, al deposito della somma presso la Cassa depositi e prestiti (comma 10).
 

DETERMINAZIONE DEFINITIVA -  L'autorità espropriante deve formare l'elenco dei proprietari che non hanno concordato la determinazione dell'indennità di espropriazione (articolo 21, comma 1). In tale evenienza, è previsto che il proprietario interessato (con atto questa volta «notificato a mezzo ufficiale giudiziario», e non già «forme degli atti processuali civili», stante che appare difficile attribuire un significato sostanzialmente diverso alle due locuzioni utilizzate dal legislatore) sia invitato a comunicare, entro venti giorni, se per la determinazione in via definitiva dell' indennità intenda avvalersi del procedimento di arbitraggio, puntualmente disciplinato dai commi 3 e seguenti dell'articolo 21.
A questo punto può verificarsi che:

  1. il proprietario comunichi entro il prescritto termine di volersi avvalere del procedimento di arbitraggio. In tal caso il procedimento avrà inizio con la nomina, da parte dell'autorità espropriante, di due tecnici, tra cui è ricompreso quello eventualmente già designato dal proprietario in base all' articolo 20, comma 6;

  2. il proprietario comunichi di non volersi avvalere del procedimento di arbitraggio, ovvero effettui una comunicazione tardiva. In tali casi, l'autorità espropriante dovrà chiedere la determinazione dell'indennità definitiva di esproprio alla commissione provinciale competente alla determinazione del valore agricolo prevista dall'articolo 41 del testo unico.

Il procedimento di arbitraggio è disciplinato minuziosamente. Ecco come avviene in sintesi:

Per garantire il regolare svolgimento delle operazioni peritali (in ossequio ai principi dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa) è espressamente previsto (articolo 21. comma 9) che l'eventuale opposizione contro la nomina dei tecnici non possa costituire motivo ostativo e causa di ritardo delle stesse, salvo per altro il diritto di agire in sede giurisdizionale (la disposizione ricalca l'articolo 35 della legge 2359/1865, che pér altro precisava anche come l'eventuale azione potesse essere esperita soltanto una volta che l'esproprio fosse concluso).
Va aggiunto che l'articolo 53 del testo unico, in armonia con quanto già sancito dall'articolo 34, comma 2, dei Dlgs 80/1998 in ordine alla materia dell'edilizia e dell' urbanistica:

Il successivo comma 3 dell'articolo 34, precisa per altro che «nulla è innovato in ordine alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa».
La relazione dei tecnici, quindi, è depositata presso l'autorità espropriante, che ne deve informare gli interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno (in questo caso il legislatore non ha ritenuto di prescrivere l'ancor più formale e garantistico mezzo della notifica a mezzo ufficiale e/o con le forme degli atti processuali civili). È espressamente riconosciuto agli interessati il diritto di estrarre copia della relazione, sia pur nel termine di trenta giorni dalla comunicazione (comma 10).
Decorso questo termine, il pagamento dell'indennità è autorizzato da parte dell'autorità espropriante, ovvero ne è ordinato il deposito presso la Cassa depositi e prestiti per conto del proprietario.
In ordine alle «operazioni peritaIi e relative relazioni», il comma 13 dell'articolo 21 contiene una norma di rinvio alle pertinenti disposizioni deI codice di procedura civile, per quanto non espressamente stabilito dal Testo unico.
V a sottolineato come il procedimento di arbitraggio, nonostante ne presenti le caratteristiche forma:i. non è del tutto assimilabile a un vero e proprio arbitrato. Il collegio. infatti, non pronuncia un «lo
do» (avente valore di sentenza), ma si limita soltanto a determinare il valore da attribuire aI bene espropriato, che l'amministrazione recepisce poi in un proprio provvedimento.
 

LA DETERMINAZIONE IN VIA D'URGENZA  - L'articolo 22, con una disposizione di carattere innovativo, contempla la possibilità che «in caso di particolare urgenza, tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20», il decreto di esproprio possa essere «emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente dell'indennità, senza particolari indagini o formalità» Di ciò il decreto di esproprio deve dare puntualmente atto (comma 1).
Come precisato dall'adunanza generale deI Consiglio di Stato nel proprio parere sul testo unico, questa disposizione «ha una propria portata applicativa per i casi in cui vada senz'altro emesso il decreto di esproprio, anche senza attendere l'esito del procedimento volto a determinare l'indennità di esproprio».
In tal caso, il procedimento prevede i seguenti passaggi: