L'indennità di esproprio
Sintesi tratta da:
IL Sole-24 Ore - (Autore) Avv. Corrado Maucieri
L'indennità che spetta al proprietario del bene vincolato è
determinata al termine di un complesso procedimento. Fissato provvisoriamente
dall'autorità amministrativa, il risarcimento può essere rifiutato e deciso
successivamente con un arbitrato. In caso di aree non edificabili, è la
commissione provinciale competente per il valore agricolo a stabilirlo
definitivamente
La procedura per la determinazione dell'indennità di esproprio è stata completamente riformata,
nell'intento di semplificarne la sequenza e lo svolgimento, nonché di agevolare
la definizione di valori di indennizzo che, fermo restando il principio
introdotto dall'articolo 5-bis del DI 333/1992, possano apparire accettabili
all'espropriato, prevenendo così il costante ricorso a costosi e prolungati
contenziosi che caratterizza la gestione attuale della materia.
La disciplina della legge 865/1971, anche in coerenza con l'introduzione dei
relativi criteri astratti e forfetari di determinazione dell'indennità
disapprovati dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza 5/1980), vedeva
l'amministrazione sovrana e l'espropriato suddito, con la sola facoltà di
interporre opposizione avanti la Corte d' appello.
Ora tale modulo procedimentale è soppresso, mentre all'espropriato è consentito
di partecipare direttamente al procedimento determinativo dell'indennità con la
nomina di un proprio perito.
Tale soluzione costituisce in parte un ritorno all'antico, perché un arbitraggio
tecnico risolutivo del contenzioso era già previsto dalla legge 2359/1865.
Del modo di determinare l'indennità di
espropriazione, provvisoria, definitiva e urgente si occupa la sezione I del
capo IV (articoli 20,21 e 22) del testo unico.
Alla prima lettura colpisce che il legislatore parli di procedimento solo con
riguardo alla determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione
(articolo 21), perché in realtà anche la determinazione provvisoria consegue a
un procedimento amministrativo che si svolge in contraddittorio con la parte
privata, secondo i principi contenuti nella legge 241/1990.
L'INDENNITA' PROVVISORIA -
L'indennità provvisoria deve essere determinata, per la prima volta, entro i
trenta giorni successivi all' acquisto di efficacia dell' atto che dichiara la
pubblica utilità.
La norma contempla un procedimento che, in estrema sintesi, prevede:
la notifica ai proprietari dell'elenco dei beni da espropriare e delle somme offerte, nel suindicato termine (comma 1);
la facoltà, per gli interessati,
d'interloquire con il soggetto promotore dell'espropriazione, mediante memorie
scritte e documenti, nel termine di trenta giorni dalla notifica (comma 1 );
in taluni casi, la precisazione da parte del proprietario e - se del caso - del
soggetto beneficiario dell'espropriazione del valore da attribuire all'area ai
fini della determinazione dell'indennità di esproprio (comma 2);
prima dell'emanazione del decreto di esproprio, e valutate le osservazioni degli interessati, 1' accertamento del valore del1'area e la determinazione in via provvisoria della misura della indennità di espropriazione (comma 3).
A questo punto, l'atto di determinazione
in via provvisoria dell'indennità è notificato al proprietario, che nei
successivi trenta giorni può comunicare con dichiarazione irrevocabile, di
accettare la determinazione (commi 4 e 5).
Il proprietario può anche limitarsi a designare un tecnico di fiducia, ai fini
dell'attivazione dell'arbitraggio previsto dall'articolo 21 per la
determinazione dell' indennità definitiva (comma 6). In tal modo, si passa
direttamente al procedimento di determinazione dell'indennità definitiva, del
quale si dirà tra breve.
In ogni caso, inutilmente decorsi trenta giorni dalla notificazione al
proprietario dell'indennità provvisoria prevista dal comma 4, essa si intende
"non concordata". Si provvede, quindi, al deposito della somma presso la Cassa
depositi e prestiti (comma 10).
DETERMINAZIONE DEFINITIVA - L'autorità
espropriante deve formare l'elenco dei proprietari che non hanno concordato la
determinazione dell'indennità di espropriazione (articolo 21, comma 1). In tale
evenienza, è previsto che il proprietario interessato (con atto questa volta
«notificato a mezzo ufficiale giudiziario», e non già «forme degli atti
processuali civili», stante che appare difficile attribuire un significato
sostanzialmente diverso alle due locuzioni utilizzate dal legislatore) sia
invitato a comunicare, entro venti giorni, se per la determinazione in via
definitiva dell' indennità intenda avvalersi del procedimento di arbitraggio,
puntualmente disciplinato dai commi 3 e seguenti dell'articolo 21.
A questo punto può verificarsi che:
il proprietario comunichi entro il prescritto termine di volersi avvalere del procedimento di arbitraggio. In tal caso il procedimento avrà inizio con la nomina, da parte dell'autorità espropriante, di due tecnici, tra cui è ricompreso quello eventualmente già designato dal proprietario in base all' articolo 20, comma 6;
il proprietario comunichi di non volersi avvalere del procedimento di arbitraggio, ovvero effettui una comunicazione tardiva. In tali casi, l'autorità espropriante dovrà chiedere la determinazione dell'indennità definitiva di esproprio alla commissione provinciale competente alla determinazione del valore agricolo prevista dall'articolo 41 del testo unico.
Il procedimento di arbitraggio è disciplinato minuziosamente. Ecco come avviene in sintesi:
la fissazione, da parte dell'autorità espropriante, del termine entro cui deve essere presentata «la relazione da cui si evinca la stima del bene», non superiore a novanta giorni, ma eventualmente prorogabile, decorrente dalla data di nomina, su istanza di chi via abbia interesse e da parte del presidente dei tribunale civile territorialmente competente, del terzo tecnico (da scegliersi tra soggetti particolarmente qualificati) (commi 3 e 4);
il regime e le modalità. di liquidazione delle spese per la nomina dei tecnici, sancendosi in particolare che esse debbano gravare sul proprietario «se la stima è inferiore alla somma determinata in via provvisoria». Si ha in tal modo una sorta di «condanna alle spese» del proprietario che sia risultato «soccombente» nell'arbitraggio che è conseguito alla sua mancata accettazione dell'indennità provvisoria (in ossequio alla medesima ratio, già propria della legge 2359/1865, è prevista la «compensazione» delle spese nel caso in cui la differenza con la somma determinata in via provvisoria sia inferiore ad un' decimo; mentre si sancisce che, in ogni altra ipotesi, le spese debbano far carico al soggetto beneficiario del1'esproprio) (comma 6);
le modalità e i termini di comunicazione della data di inizio delle operazioni peritali (comma 7);
la possibilità per gli interessati di assistervi, anche mediante persone di loro fiducia, di formulare osservazioni orali, presentare memorie scritte, nonché produrre documenti, di cui i tecnici facenti parte del collegio di arbitraggio devono tener conto (comma 8).
Per garantire il regolare svolgimento
delle operazioni peritali (in ossequio ai principi dell'efficacia e
dell'economicità dell'azione amministrativa) è espressamente previsto (articolo
21. comma 9) che l'eventuale opposizione contro la nomina dei tecnici non possa
costituire motivo ostativo e causa di ritardo delle stesse, salvo per altro il
diritto di agire in sede giurisdizionale (la disposizione ricalca l'articolo 35
della legge 2359/1865, che pér altro precisava anche come l'eventuale azione
potesse essere esperita soltanto una volta che l'esproprio fosse concluso).
Va aggiunto che l'articolo 53 del testo unico, in armonia con quanto già sancito
dall'articolo 34, comma 2, dei Dlgs 80/1998 in ordine alla materia dell'edilizia
e dell' urbanistica:
devolve «le controversie aventi per oggetto gli atti i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati, conseguenti alla applicazione delle disposizioni del testo unico» alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (comma 1 ):
richiama l'articolo 33 della legge 1034/1971 ai fini dell'impugnazione dei provvedimenti relativi alle procedure di occupazione ed espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità (comma 2);
conferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione dell'indennità (comma 3).
Il successivo comma 3 dell'articolo 34,
precisa per altro che «nulla è innovato in ordine alla giurisdizione del giudice
ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione
delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o
ablativa».
La relazione dei tecnici, quindi, è depositata presso l'autorità espropriante,
che ne deve informare gli interessati mediante raccomandata con ricevuta di
ritorno (in questo caso il legislatore non ha ritenuto di prescrivere l'ancor
più formale e garantistico mezzo della notifica a mezzo ufficiale e/o con le
forme degli atti processuali civili). È espressamente riconosciuto agli
interessati il diritto di estrarre copia della relazione, sia pur nel termine di
trenta giorni dalla comunicazione (comma 10).
Decorso questo termine, il pagamento dell'indennità è autorizzato da parte
dell'autorità espropriante, ovvero ne è ordinato il deposito presso la Cassa
depositi e prestiti per conto del proprietario.
In ordine alle «operazioni peritaIi e relative relazioni», il comma 13
dell'articolo 21 contiene una norma di rinvio alle pertinenti disposizioni deI
codice di procedura civile, per quanto non espressamente stabilito dal Testo
unico.
V a sottolineato come il procedimento di arbitraggio, nonostante ne presenti le
caratteristiche forma:i. non è del tutto assimilabile a un vero e proprio
arbitrato. Il collegio. infatti, non pronuncia un «lo
do» (avente valore di sentenza), ma si limita soltanto a determinare il valore
da attribuire aI bene espropriato, che l'amministrazione recepisce poi in un
proprio provvedimento.
LA DETERMINAZIONE IN VIA D'URGENZA
- L'articolo 22, con una disposizione di carattere innovativo, contempla la
possibilità che «in caso di particolare urgenza, tale da non consentire
l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20», il decreto di esproprio
possa essere «emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente
dell'indennità, senza particolari indagini o formalità» Di ciò il decreto di
esproprio deve dare puntualmente atto (comma 1).
Come precisato dall'adunanza generale deI Consiglio di Stato nel proprio parere
sul testo unico, questa disposizione «ha una propria portata applicativa per i
casi in cui vada senz'altro emesso il decreto di esproprio, anche senza
attendere l'esito del procedimento volto a determinare l'indennità di
esproprio».
In tal caso, il procedimento prevede i seguenti passaggi:
invito del proprietario, nei trenta giorni successivi all'immissione nel possesso, a comunicare se condivide o meno la determinazione urgente dell'indennità (comma 1 );
se il proprietario la condivide, e produce documentazione probante la piena e libera disponibilità del bene, il pagamento dell'indennità d'espropriazione è disposto entro sessanta giorni;
se il proprietario non condivide la determinazione dell'indennità, può richiedere, sempre nel termine di trenta giorni, l'attivazione deI procedimento di arbitraggio previsto dall'articolo 21, mediante la nomina dei tecnici (comma 3);
se il proprietario non condivide neppure la relazione finale scaturita dall' arbitraggio, può proporre opposizione alla stima innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria (comma 3);
se il proprietario non richiede la nomina dei tecnici, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità alla commissione provinciale prevista dall'articolo 41, che provvede entro trenta giorni (comma 4).