Più organizzazione con il nuovo codice
Sintesi tratta da:
IL Sole-24 Ore
- (Autori)
Ernesto Iorio e Pasquale Monea
Gli Enti dovranno creare una struttura specifica che si occuperà esclusivamente delle espropriazioni. I Comuni più piccoli, per risparmiare e sopperire alla carenza di personale qualificato, potranno aggregarsi formando consorzi, unioni, associazioni, oppure stipulare convenzioni. Giunta e Consiglio restano titolari delle decisioni politiche, soprattutto in materia urbanistica
Il «codice» degli espropri contiene norme che investono l'attività
amministrativa degli Enti locali, non solo sotto il profilo
tecnico-procedimentale, ma anche sotto l'aspetto organizzativo e delle quali i
Comuni non potranno non tenerne debitamente conto.
Dalla lettura di queste disposizioni, in raccordo con quelle contenute nel testo
unico degli Enti locali emerge la necessità di analizzare e chiarire le
competenze di Giunta e Consiglio, nonché degli altri soggetti amministrativi
incardinati nella struttura dell'ente sebbene con ruoli e funzioni diversi: il
dirigente/responsabile dell'ufficio espropri e il responsabile del procedimento.
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GLI ORGANI COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO |
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RESPONSABILE DELLA STRUTTURA |
E' il capo del nuovo ufficio delle espropriazioni. Si tratta di un dirigente o, in mancanza del dipendente con qualifica più alta |
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
E' colui che coordina e dirige tutte le operazioni e gli atti del procedimento. Talvolta è affiancato da tecnici, e può avvalersi di altri reparti organizzativi specializzati |
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DIRIGENTE |
Al dirigente spetta l'adozione di tutti gli atti gestionali, compreso il decreto di esproprio, a esclusione di quelli programmatici di competenza degli organi politici |
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CONSIGLIO |
Al Consiglio spetta la programmazione generale e l'adozione degli strumenti urbanistici. Decide il vincolo quinquennale all'esproprio, e può autorizzare opere di pubblica utilità diverse da quelle originariamente previste nel piano urbanistico generale |
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GIUNTA |
Svolge tutte le funzioni caratterizzate dalla discrezionalità politica che non competono a Consiglio e dirigenti. Approva il progetto definitivo dell'opera di pubblica utilità, e la relativa dichiarazione. |
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L'ufficio espropri - L'obbligatorietà dell' ufficio espropri costituisce
una novità assoluta per le pubbliche amministrazioni che da sempre hanno
incardinato l'attività amministrativa in materia di espropri nell'ambito della
più generale attività dell'ufficio tecnico al quale per connessione di materia è
riconosciuta anche quest'ultima competenza. Occorrerà, quindi. mettere mano
all'organigramma dell'ente individuando un ufficio/servizio (inteso quale
struttura organizzativa dell'ente) al quale affidare tutte le procedure
espropriative: la competenza all'individuazione della struttura sarà certamente
della Giunta attraverso un atto di macro-organizzazione, salvo la nomina del
responsabile della stessa da parte del sindaco negli enti privi di dirigenti
ovvero la creazione di una posizione organizzativa autonoma negli enti che
presentano figure dirigenziali con una scelta del responsabile da parte del
dirigente della più vasta area organizzativa nella quale si è ritenuto
d'incardinare la nuova posizione organizzativa.
L'aver previsto la possibilità di attribuire «i relativi poteri a un ufficio già
esistente» consente di affermare che comunque è necessaria l'adozione di un
apposito atto (del sindaco o dirigenziale a seconda che trattasi di ente con o
senza figure dirigenziali) finalizzato al conferimento espresso delle funzioni
in materia di espropri a una struttura (rectius: ufficio) dell'ente e
individuarne conseguentemente il relativo soggetto responsabile al quale
accederanno tutte le funzioni di cui al recente testo unico in materia.
In coordinamento con le più recenti norme in materia e in perfetta sintonia con
le recenti tendenze legislative il testo unico espressamente consente alle
amministrazioni locali di costituire un ufficio comune per le espropriazioni non
solo attraverso un consorzio, ma anche attraverso forme associative di tipo
diverso purché nell'ambito delle tipologie legislativamente consentite.
La gestione associata - I Comuni
possono svolgere le funzioni suddette associandosi in una delle forme
disciplinate dalla legge:
· convenzione (articolo 30 del Dlgs 267/2000);
· consorzio (articolo 31 del Dlgs 267/2000);
· unione (articolo 32 del Dlgs 267/2000).
La convenzione è semplicemente un accordo stipulato da due o più Enti locali,
previa delibera dei rispettivi consigli, al fine di svolgere in modo coordinato
singoli funzioni o servizi. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata,
le forme dì consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i
reciproci obblighi e garanzie.
Sotto il profilo organizzativo esistono due modelli di gestione in convenzione:
· la semplice delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all' accordo a
favore di uno di essi. che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
· la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli
enti partecipanti all' accordo, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni
pubbliche in luogo degli enti partecipanti.
In ambedue i casi, il Comune capofila assume il ruolo di soggetto giuridicamente
rilevante, centro di imputazione di obblighi e diritti nei confronti dei terzi
salvo poi ripartirli in base ai singoli accordi convenzionali.
Nel caso di costituzione di «uffici comuni» occorre ridisegnare l'organigramma
degli enti, procedere alla nomina del «responsabile» (con atto del sindaco del
Comune capofila) e predisporre le necessarie misure organizzative.
Il consorzio, diversamente dalla convenzione. è dotato di una soggettività
giuridica a sé stante e rappresenta in sostanza l'azienda di una pluralità di
Comuni. L'articol0 31, comma 8, dei testo unico rinvia infatti alle norme
previste per le aziende speciali.
L'unione di Comuni, invece, realizza un Ente locale nuovo, diretto dagli organi
disciplinati dallo statuto; dovrebbe gestire i principali servizi del territorio
di competenza, tramite uffici dell'unione, con personale proprio e/o distaccato.
L' associazione rappresenta una forma di collaborazione intermedia tra la
semplice convenzione e l'unione. Si tratta in pratica di un insieme coordinato e
organico di più convenzioni (articolo 30 del Dlgs 267/2000): per ciascun
servizio si può adottare uno dei due modelli organizzativi sopra delineati
(delega di funzioni; uffici comuni). Come nell'unione, ci sono organi stabili di
coordinamento e procedure codificate valide per tutti i servizi da associare;
diversamente dall' unione, non è un ente a parte e i singoli Consigli comunali
devono ogni volta decidere se e come collaborare.
Il responsabile - Il comma 5 dell'articolo 6 del testo unico attribuisce
a un dirigente la guida della struttura ovvero in mancanza al dipendente con la
qualifica più alta: è evidente il difetto di coordinamento con la nuova
regolamentazione riguardante la classificazione dei dipendenti degli Enti
locali, in quanto a oggi l'articolazione degli stessi non è più per qualifiche
ma per categorie. In linea con il nuovo ordinamento professionale l'attribuzione
delle responsabilità dirigenziali non può che essere attribuita che a un
dipendente in possesso della categoria D ovvero, solo negli enti minori privi
anche di una qualsiasi figura appartenente alla suddetta categoria la
responsabilità può essere attribuita a un dipendente appartenente alla categoria
C (articolo 11 del nuovo ordinamento professionale).
Oltre che la figura del responsabile della struttura il testo unico. in raccordo
con la legge 241/1990, fa esplicito riferimento alla figura del responsabile del
procedimento che avrà cura di coordinare e dirigere tutte le operazioni e gli
atti del procedimento.
I responsabili devono curare con attenzione lo svolgimento dei rispettivi
procedimenti; in alcuni casi, però, per ragioni di efficacia e di efficienza il
centro di responsabilità può avvalersi di altro reparto organizzativo,
professionalmente specializzato (ufficio/servizio strumentale ). per il concreto
espletamento dell'attività di gestione anche avvalendosi dell'ausilio di tecnici
sui quali si porrà il problema della nomina/ incarico che nel caso di specie, in
quanto attività strumentale al responsabile del procedimento, non potrà che
essere ricondotta che al dirigente della struttura.
Al dirigente spetta l'adozione di tutti gli atti di gestione, a esclusione di
quelli prettamente programmatici di competenza degli organi politici, compresi
quelli finalizzati alla conclusione del procedimento predisposti o non dal
responsabile del procedimento (articolo 6, comma 7) tra i quali naturalmente il
decreto di esproprio.
L'assetto delle competenze, come sopra definito, può subire delle variazioni
nell'ipotesi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia realizzata da un
concessionario. in tal caso l'amministrazione concedente può delegarli i
propri poteri espropriativi la cui ampiezza deve essere determinata chiaramente
nell'atto di delega.
Tra i compiti tipici, invece, del responsabile del procedimento si segnala
l'avviso agli interessati (articolo 11 del Dpr 327/2001) al fine di garantire la
partecipazione al procedimento espropriativo nonché la competenza a inviare
lettera raccomandata con avviso di ritorno con la quale comunicare la data in
cui il progetto è divenuto definitivo, in applicazione della più recente
giurisprudenza in materia (Tar Lazio, sentenza 28 Iuglio 3001 n. 6851, che ha
sancito la necessità che il procedimento di espropriazione sia accompagnato
dalla comunicazione agli interessati del suo avvio e che tale comunicazione
soddisfi a tutte le prescritte caratteristiche di tipo formale in tal modo
consentendo agli interessati dì prendere visione e di formulare le proprie
osservazioni e precludendo quindi ogni possibilità di raggiungere,
eventualmente, un accordo con l'amministrazione).
Le competenze degli organi politici -
In ossequio al principio di separazione tra attività di indirizzo e gestione le
competenze di Giunta e Consiglio sono limitate alla fase che precede l'emissione
del decreto di esproprio e in particolare nella fase in cui si sottopone il bene
al vincolo preordinato all'esproprio (articoli 9 e seguenti) e in quella di
approvazione del progetto nonché nella dichiarazione di pubblica utilità.
AI Consiglio comunale spetta la programmazione generale, nonché. secondo
l'orientamento prevalente. l'adozione degli strumenti urbanistici attuativi in
conformità alla formulazione generica dell'articolo 42 (piani territoriali e
urbanistici: nell'ambito della programmazione il Consiglio comunale può porre in
essere il quinquennale vincolo preordinato all'esproprio di cui all'articolo 9
del testo unico e disporne alla scadenza l'eventuale motivato reitero dello
stesso. sempre che intenda realizzare un opera pubblica ' o di pubblica utilità.
Di particolare novità la facoltà del Consiglio comunale di «motivatamente
disporre che siano realizzate sul bene vincolato opere pubbliche o di pubblica
utilità diverse da quelle originariamente previste nel piano urbanistico
generale» purché ciò avvenga nell'ambito dei cinque anni di durata del vincolo.
Tale facoltà è ricondotta al Consiglio comunale in quanto costituisce una sorta
di variante al piano urbanistico; tant'è che il comma successivo (
articolo 9. comma 5) predispone una procedura di assenso da parte della Regione
automatica se entro il termine di 90 giorni la Regione (ovvero la Provincia
secondo alcune leggi regionali non ha manifestato il proprio dissenso. In realtà
la fattispecie presenta una serie di similitudini con il procedimento previsto
dall'articolo 1, comma 2. della legge 1/1978.
AIla Giunta comunale vanno riconosciute tutte le funzioni caratterizzate da
discrezionalità politica, non rientranti nelle funzioni del consiglio e dei
dirigenti: tra tutte l'approvazione del progetto definitivo. non comportante
variante. con la dichiarazione di pubblica utilità anche non contestuale.
Diversamente. allorquando. l'opera da realizzare non risulti conforme alle
previsioni urbanistiche. la competenza ad approvare il progetto definitivo è del
consiglio. in quanto ai sensi dell'articolo a 9. comma 1. la stessa costituisce
adozione della variante allo strumento urbanistico.
Se è evidente che l'attribuzione della competenza al consiglio non altera
l'assetto delle competenze come definite nel Dlgs 267/2000 (diversamente da come
sostenuto dai primi commentatori), che affida all'organo di indirizzo tutte le
scelte programmatiche anche in materia di piani territoriali e urbanistici
altrettanto vero che il collegamento tra approvazione del progetto definitivo
(non più il preliminare così come previsto dalla legge 1/1978) e variante al
piano regolatore. comporta una serie di dubbi interpretativi e di coordinamento
con le disposizioni in materia di realizzazione di opere pubbliche.
E' invero. per effetto della disposizione contenuta nell'articolo 14. commi 6 e
8. della legge 109/1994. nonché del successivo Dm l'inclusione di un lavoro
nell'elenco annuale è subordinato alla previa approvazione della progettazione
preliminare e lo stesso deve essere conforme allo strumento urbanistico vigente.
Da ciò consegue che se l'approvazione del preliminare. in caso di conformità
urbanistica dell'intervento da realizzare, potrebbe costituire elemento
sufficiente per l'inserimento dell'opera nell'elenco non lo è più qualora si
tratti di progetto non conforme allo strumento urbanistico.
In quest'ultimo caso, infatti. è necessario che si provveda prima alla redazione
e all'approvazione del definitivo in modo da garantire la conformità urbanistica
dell'opera e poi a inserirlo nell'elenco di·cui all'articolo 14 della legge
209/1994. Nessun problema sussiste per 'inserimento del preliminare nel
programma triennale.
Evidentemente. il legislatore se ha inteso comunque garantire l'inserimento
nell'elenco annuale sulla base del progetto preliminare in caso di conformità
urbanistica. ha richiesto maggiori garanzie nel caso di mancata conformità
disponendone l'inserimento solo in seguito all'avvenuta approvazione del
definitivo. che certamente in considerazione della puntualità dei contenuti.
garantisce maggiore fattibilità all'intervento.
Al dirigente (ovvero al responsabile del servizio) vanno ricondotte tutte le
altre attività puramente gestionali a prescindere da ogni diversa disposizione
(anche diversamente da altre disposizioni ivi comprese le leggi regionali: in
tal senso si è espresso il Tar Campania. sezione di Salerno con la sentenza
1046/2001) essendo il principio generale della distinzione tra politica e
gestione di immediata applicazione e la conseguente regola di distribuzione
delle competenze tra organi politici e organi tecnici un principio di immediata
applicazione. essendo la legge statale in grado di sovrapporsi con efficacia
abrogativa alle leggi regionali preesistenti.