L'Ufficio unico delle espropriazioni
Sintesi tratta da:
IL Sole-24 Ore
- (Autore)
Eduardo Raca
Al pari delle pubbliche amministrazioni ogni Ente locale dovrà istituire un autonomo ufficio espropriazioni o, in subordine, dovrà attribuire i poteri in materia espropriativa a un ufficio già esistente. Queste due opzioni organizzative - imposte in maniera alternativa dal comma2 dell'articolo 6 del Dpr 327/2001 - costituiscono la logica conseguenza della scelta semplificatoria contenuta nel comma 1. di affidare la competenza della procedura espropriativa all'ente pubblico che realizza l'opera. Una soluzione diversa da quella adottata si sarebbe infatti rivelata controproducente, perché avrebbe comportato un'inutile lievitazione dei costi e dei tempi di esecuzione dei lavori pubblici.
Va però detto che il modello organizzativo prescelto, che concentra le attività espropriative in un unico ufficio dell'ente pubblico che esegue il progetto di un'opera, potrà essere attuato con relativa facilità solo presso gli enti grandi. Più problematica si presenta la sua adozione negli enti di dimensioni minori. Presso le Regioni, le Province e i grandi Comuni già operano specifici uffici cui è affidato il compito di gestire le procedure espropriative.
Con l'entrata in vigore del testo unico, gli uffici espropriativi degli enti non saranno più costretti a districarsi tra le numerose disposizioni emanate in maniera scoordinata dal 1865 fino al marzo 2001 e abrogate espressamente dall'articolo 58 che le elenca cronologicamente in ben 140 punti. Essi potranno, finalmente, fare riferimento a un unico testo normativo omogeneo e facilmente consultabile, elaborato oltretutto in maniera comprensibile dal Consiglio di Stato.
Dovranno invece attrezzarsi in modo adeguato gli enti più piccoli, cui giovano poco sia
la norma regolamentare contenuta nel comma 5 dell'articolo
6. che consente in mancanza di figure dirigenziali, di affidare la
responsabilità dell'ufficio espropriazioni a un dipendente con la
qualifica più elevata sia l'assenza di una disposizione che prescriva il
possesso di specifici requisiti per ricoprire tale responsabilità, peraltro
espressamente dettata
per la figura del responsabile del procedimento di un'opera pubblica.
Per la delicatezza rivestita l'attività espropriativa va affidata a
dirigenti in grado di farsi carico delle elevate responsabilità nei confronti
dell'ente di appartenenza e di terzi destinatari dei provvedimenti, che non
essendo sempre disposti ad accettare supinamente la perdita della proprietà,
sono pronti a volgere
a proprio vantaggio gli eventuali errori procedimentali commessi. Al
riguardo va detto con chiarezza che, non ha più senso attribuire incarichi dirigenziali
a personale che non riveste tale qualifica, specialmente dopo l'eliminazione
del vincolo che fino a qualche tempo fa impediva ai piccoli enti di dotarsi di
figure dirigenziali. Le procedure espropriative vanno affidate nelle mani
esperte di personale specializzato, adeguatamente formato in grado di dedicare a tale
funzione la maggior parte della sua attività lavorativa, di
padroneggiarne tutti gli aspetti e di governare Ia complessità dei problemi
da affrontare.
Seguendo il suggerimento contenuto nei comma 4 dell'articolo 6, per i piccoli Comuni
si impone Ia costituzione di uffici espropriativi in forma associata, incardinandoli eventualmente presso
strutture già esistenti e tenendo
presente che sia io Stato che alcune Regioni destinano risorse sempre più
consistenti per incentivare l'esercizio aggregato di funzioni comunali in
rapporto alle spese sostenute. Si potranno utilizzare poli di servizi
tecnici gia operanti presso le Comunità montane, le unioni di Comuni e i
consorzi, eventualmente rafforzandoli con la dotazione di ulteriori risorse
professionali e strumentali o costituirli ex-novo presso tali enti. Si potranno
eventualmente stipulare convenzioni utilizzando i due modelli previsti
dall'articolo 30 del Dlgs 267/2000, che si basano rispettivamente:
sulla situazione di uffici associati che operano con persone distaccate dagli enti partecipanti cui affidare l'esercizio della funzione espropriativa da parte degli enti partecipanti all'accordo;
sulla delega della funzione espropriativa da parte degli enti partecipanti all'accordo a favorire di uno di essi che si assume l'onere di operare in luogo e per conto degli enti deleganti.
In ogni caso occorrerà definire le dotazioni del personale e patrimoniali da destinare al servizio espropriazioni da gestire in forma associata, il piano finanziario della gestione, regolamentare i rapporti con specifico riferimento alla durata del servizio in comune, alle modalità di consultazione, ai reciproci obblighi e garanzie. Si risparmieranno in tal modo risorse, ma soprattutto si avrà la possibilità di gestire la funzione espropriativa in maniera più razionale.