Espropriazione e realizzazione
Sintesi tratta da:
IL Sole-24 Ore - (Autore) Avv. Corrado Maucieri
Nell'ordinamento previgente, il ricorso all'occupazione temporanea d'urgenza e
all'esecuzione anticipata dell'opera rispetto al momento dell'acquisizione della
proprietà dell'area era ormai divenuto normale e sistematico, anziché
eccezionale e straordinario, essendosi prevista la dichiarazione di
indifferibilità e urgenza ex legge quale effetto automatico
dell'approvazione del progetto dell'opera pubblica o di determinati piani
urbanistici attuativi (articolo 1 della legge 1/1978; piani di edilizia
economica e popolare e piani per insediamenti produttivi).
Tale inversione della sequenza logica degli eventi, che aveva determinato un
enorme contenzioso a causa della mancata tempestiva definizione dei procedimenti
espropriativi, è esclusa dal testo unico, perché ora l'amministrazione che
realizza l'opera può immettersi nel possesso dell'area e può iniziare i lavori
soltanto dopo che, attraverso l'emanazione del decreto di esproprio, si sia
perfezionata l'acquisizione della proprietà del bene.
Ciò esclude anche l'ulteriore sistematico ricorso all'istituto, di stretto conio
giurisprudenziale, dell'occupazione acquisitiva, dichiarato dalla Corte Europea
dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo «contraria alla Convenzione europea dei
diritti dell'uomo», anche se il
testo unico ha mantenuto la possibilità di un'acquisizione alla mano pubblica
dell'area dopo l'esecuzione dell'opera avvenuta senza preventiva dichiarazione
di pubblica utilità e senza decreto di esproprio, in forza di un atto
amministrativo, ma con salvezza del diritto della parte privata al risarcimento
dei danni. Si tratta di un evento eccezionale, anche perché può comportare
responsabilità erariale per i maggiori oneri di realizzazione dell'opera
pubblica.
L' occupazione temporanea per provvedere all'organizzazione del cantiere e dei
lavori è stata mantenuta. ma conservandole le caratteristiche di provvedimento
eccezionale che presentava nella legge 2359/1865, ed è destinata a cessare a
lavori finiti.