CIRCOLARE MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
n. 650/61/A/1 del 9 febbraio 1978.
Espropriazioni per causa di pubblica utilità: legge 28 gennaio 1977, n. 10, articolo 14.
1. Premessa
L'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (1), ha apportato ulteriori modifiche alle norme del titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865
(2), relazione alla disciplina concernente:
a) la cessione volontaria degli immobili da espropriare;
b) il pagamento dell'indennità accettata;
c) Ia corresponsione di interessi sull'indennità accettata e sul prezzo della cessione volontaria;
d) la determinazione dell'indennità provvisoria; e) la determinazione dell'indennità non accettata;
j) la determinazione del prezzo di cessione di area coltivata dal proprietario coltivatore diretto;
g) la determinazione dell'indennità di occupazione d'urgenza;
h)
l'ambito di applicazione della disposizione in tema di durata del l'occupazione.
L'art. 19 della stessa legge detta norme transitorie in tema di criteri e di competenze per la determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione.
La presente circolare ha - soprattutto - la finalità di illustrare le nuove disposizioni. Si coglierà, tuttavia,
l'occasione per fornire qualche utile precisazione su alcuni degli aspetti più importanti dell'istituto
dell'espropriazione per pubblica utilità, quale risulta dalle profonde innovazioni introdotte, rispetto alla legislazione anteriore, con la legge 22 ottobre 1971, n. 865.
(1) Legge 28 gennaio 1977, n. 10:
<< Norme per la edificabilità dei suoli >> (Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 1977, n. 27).
(2) Legge 22 ottobre 1971, n. 885: << Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sull'espropriazione per
pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile
1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata
>> (Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 1971, n. 276).
2. Cessione volontaria
La cessione volontaria, da parte del proprietario, dell'immobile da espropriare deve - anzitutto - essere tenuta distinta dagli accordi
sull'indennità intervenuti nel corso del procedimento espropriativo. La cessione ha, infatti,
efficacia immediatamente traslativa della proprietà del bene ceduto e tronca il procedimento espropriativo, dal momento che
l'effetto giuridico proprio del provvedimento conclusivo di quest'ultimo consegue direttamente al negozio concluso tra
l'Amministrazione, l'Ente o il soggetto legittimato a promuovere il procedimento espropriativo e il proprietario dell'immobile da espropriare. L'accordo sull'indennità è invece un negozio di diritto pubblico che si inserisce nel procedimento espropriativo senza determinare
l'arresto. In presenza di esso il procedimento espropriativo deve perciò proseguire fino all'emanazione del provvedimento
oblatorio, al quale, pertanto vanno ricollegati rispettivamente,
l'acquisto da parte dell'espropriante, e la perdita, da parte dell'espropriato, della proprietà del bene.
Rispetto alla cessione volontaria, la posizione del proprietario dell'immobile da espropriare si configura - in seguito alla modificazione apportata al testo originario del primo comma dell'art 12 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 dell'art. 6 del D.L. 2 maggio 1974, n. 115 convertito con
modificazioni nella legge 27 giugno 1974 n. 247 (3) - come diritto potestativo, cui corrisponde la posizione di soggezione dell'espropriante il quale - ove non intenda rinunziare all'espropriazione o non ricorrano le condizioni di cui si dirà - non può perciò
rifiutare il consenso alla cessione propostagli dal proprietario.
Nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'atto contenente l'indicazione dell'ammontare dell'indennità provvisoria il proprietario dell'immobile espropriando può proporre all'espropriante la cessione volontaria Nel caso in cui
l'immobile formi oggetto di una comunione la proposta di cessione, riferendosi ad un atto di alienazione del bene comune, deve essere formulata anche con atti separati da tutti i comproprietari. In particolare ove
l'immobile da espropriare consista nell'area sulla quale è stato costruito un edificio in condominio la proposta non può non provenire da tutti i condomini. La proposta deve essere
formulata con atto scritto.
L'espropriante non può rifiutarsi di stipulare il negozio di cessione, salvo che il proprietario non sia in grado di dimostrare efficacemente la piena ed esclusiva proprietà dell'immobile o di eseguire
l'immediata consegna di quest'ultimo libero da persone o da cose.
Circa il prezzo della cessione deve escludersi che le parti possano determinare la misura attraverso normali trattative dovendo ritenersi anche che esso risulta automaticamente determinato maggiorando del 50
% la (percentuale introdotta con il primo comma dell'art 14 della legge n. 10 del 1977 in sostituzione di quella
del 30 % stabilita dall'art. 6 del D.L. n. 115 del 1974) l'importo dell'indennità provvisoria.
La cessione deve essere conclusa mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata entro il più breve tempo possibile dalla comunicazione della proposta dal proprietario all'espropriante.
Non è poi inopportuno considerare che una volta che la proposta sia stata comunicata il procedimento espropriativo non può proseguire. Pur essendo distinti, sul piano concettuale dalla cessione volontaria,
anche gli accordi amichevoli sull'indennità debbono ritenersi soggetti alla medesima
disciplina per quanto riguarda la misura dell'indennità, ricorrendo, anche rispetto ad essi la
ratio di agevolare l'acquisizione dell'immobile da parte de ente espropriante, che sta a base dell'istituto della cessione.
(3) D.L. 2 maggio 1974 n 115: << Norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale
>> (Gazzetta Ufficiale 2 maggio 1974 n. 113). La legge di conversione 27 giugno 1974, n. 247, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 1977, n. 170.
3. Pagamento dell'indennità accettata
Il pagamento dell'indennità accettata - come dispone il quinto comma dell'art.
12 della legge n. 865 del 1971, aggiunto con il secondo comma dell'art. 14 della legge n. 10 del 1977 - deve essere disposto dall'espropriante
nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del provvedimento del Presidente della Giunta regionale con cui è ordinato al medesimo espropriante ai sensi del terzo comma dello stesso articolo.
Per il pagamento dell'indennità relativa ad espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere di competenza statale, il
provvedimento che lo dispone deve essere emesso entro sessanta giorni dalla comunicazione
dell'autorizzazione di cui alla legge 3 aprile 1962, n. 686, e successive modificazioni
(4).
(4) Legge 3 aprite 1928, n. 686: << Trasferimento all'autorità giudiziaria delle competenze di disporre il pagamento delle indennità di espropriazione per causa dl pubblica utilità >> (Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1928, n. 100).
4. Interessi sull'indennità accettata e sul prezzo della cessione volontaria
II settimo comma dell'art. 12 della legge n. 865 del 1971, aggiunto con il secondo comma dell'art. 14 della legge n. 10 del 1977 prevede
l'obbligo della corresponsione degli interessi, in misura pari a quella del tasso di sconto, sulle somme dovute a titolo di
indennità, ove questa sia accettata, o di prezzo della cessione volontaria.
Per gli interessi sull'indennità accettata, la decorrenza è fissata alla data di scadenza dei termini
stabiliti dal quinto e dal sesto comma dello stesso articolo 12, per l'emanazione dei provvedimenti con cui si dispone il pagamento dell'indennità, e cioè al sessantesimo giorno dalla data del
provvedimento del Presidente della Giunta regionale che ordina il detto pagamento o, per le espropriazioni relative ad opere di competenza statale, della comunicazione dell'autorizzazione di cui alla legge 3 aprile 1926, n. 686, e successive modificazioni.
Per gli interessi sul prezzo della cessione volontaria la decorrenza non può essere che quella della data della stipula dell'atto di cessione, sorgendo solo in questo momento a carico del cessionario
l'obbligazione principale del pagamento del prezzo rispetto alla quale l'obbligazione relativa agli interessi ha carattere accessorio.
5. Determinazione dell'indennità provvisoria
II quarto comma dell'art. 14 della legge n 10 del 1977 ha integralmente sostituito
i primi quattro commi dell'art. 16 della legge n. 865 del 1971, riguardanti la competenza per la formazione delle tabelle annuali dei valori dei terreni compresi in ciascuna regione agraria e dei criteri per la determinazione dell'indennità
provvisoria.
La competenza per la formazione delle dette tabelle - spettante, in base al testo originario del primo comma dell'art 16 della legge n. 865 del 1971, all'Ufficio tecnico erariale - è stata attribuita ad apposite commissioni
provinciali (con possibilità di costituzione, ove particolari esigenze lo richiedano di sottocommissioni aventi la medesima composizione) nominate con
provvedimento della Regione, composte nel modo stabilito dal primo (nuovo testo) ed ottavo comma dello stesso art. 16, aventi la loro sede presso gli uffici tecnici erariali ed assistite da segreterie costituite e formate da personale
assegnato dai competenti intendenti di finanza.
Le nuove commissioni sostituiscono, nell'espletamento dei compiti ad esse affidati,
gli uffici tecnici erariali nonché le commissioni che, prima dell'entrata in vigore della legge n 10 del 1977, alcune regioni avevano istituito attribuendo loro i medesimi compiti o alcuni di essi, od ancora compiti diversi già
affidati agli uffici tecnici erariali da leggi statali.
È da escludere peraltro che per il futuro le commissioni istituite con leggi
regionali possano continuare ad esercitare le loro funzioni nemmeno nel caso di opere di competenza regionale.
L'art. 14 della legge n. 10 del 1977 ha creato infatti, con le commissioni provinciali organismi largamente rappresentativi e comunque facenti capo alle
regioni, allo scopo precipuo di assicurare valutazioni dell'indennità di
espropriazione omogenee secondo determinati ambiti territoriali: cosicché sarebbe contro la
ratio della nuova disciplina istituire organi diversi che, nello stesso territorio, potrebbero operare con criteri e risultati diversi.
Tali considerazioni non escludono che le regioni debbano provvedere all'organizzazione delle costituende commissioni. L'art. 14, a questo proposito, stabilisce soltanto che le commissioni hanno sede presso gli uffici
tecnici erariali e che gli intendenti di finanza provvedono alla costituzione della segreteria e all'assegnazione ad essa del personale.
Nessun cenno è fatto nella legge ai compiti delle segreterie. E' comunque da tener presente che a queste ultime, in analogia a quanto normalmente si verifica per altri organi collegiali con poteri deliberanti, possono essere esclusivamente riservati compiti di natura strettamente amministrativa, quali Ia conservazione degli originali delle deliberazioni adottate dalla Commissione, nonché di tutti gli atti e documenti connessi; la tenuta del protocollo e di un registro per il rilascio delle ricevute di istanze o richiami presentati direttamente, la formazione dei verbali delle adunanze e la raccolta dei dispositivi delle deliberazioni adottate; la
tempestiva fornitura o richiesta di fornitura di tutta la cancelleria occorrente per il funzionamento della Commissione e della Segreteria;
Ia formazione dei fascicoli relativi ai singoli procedimenti per la determinazione della indennità; la cura dello scadenzarlo relativo alle singole pratiche, ecc.
Le commissioni - come in precedenza gli uffici tecnici erariali - determinano ogni anno, entro il 31 gennaio, nell'ambito delle singole regioni agrarie delimitate secondo
l'ultima pubblicazione ufficiale dell'istituto centrale di statistica, il valore agrario medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura
effettivamente praticati.
I criteri per la formazione delle tabelle annuali sono, quindi, identici a quelli stabiliti dal testo originario del primo comma dell'art. 16 della legge n. 865 del 1971.
Nel dettare i criteri per la determinazione dell'indennità provvisoria, la nuova disciplina sostituisce alla tripartizione (aree esterne ai centri edificati, aree comprese nei centri edificati a aree
delimitate come centri storici dagli strumenti urbanistici) prevista dal terzo e quarto comma (testo originario) dell'art. 16 della legge n. 865 del 1971 una bipartizione,
fissando criteri diversi a seconda che le aree da espropriare siano comprese nei centri
edificati delimitati si sensi dell'art. 18 della stessa legge ovvero siano esterne ad essi.
Nella prima ipotesi, l'indennità è commisurata al valore agricolo medio della coltura più redditizia tra quelle che, nella regione agraria in cui ricade
l'area da espropriare, coprono una superficie superiore al cinque per cento di quella coltivata nella stessa regione agraria.
Il valore così individuato è poi moltiplicato per un coefficiente compreso tra 2 e 5
o tra 4 e 10, a seconda che l'area ricada nel territorio di comuni con popolazione fino o superiore a 100 mila abitanti.
L'aspetto più delicato della nuova disciplina consiste nella concreta determinazione del
coefficiente moltiplicatore, dal momento che il valore medio della coltura più redditizia è predeterminato
annualmente con riferimento ad un comprensorio (regione agraria) più ampio dello stesso centro edificato e sulla base di una circostanza
fattuale (la coltivazione più redditizia) completamente estranea alla funzione economica del bene oggetto dell'espropriazione.
In proposito deve precisarsi che la diversificazione quantitativa prevista dal settimo comma del nuovo testo dell'art. 16 tra aree ubicate in comuni con popolazione interiore a 100.000 abitanti ed aree ubicate in comuni con popolazione superiore a tale soglia è da ritenersi tassativa e non consente
ulteriori distinzioni per fasce di popolazione tendenti a far corrispondere, a ciascun comune o gruppi di comuni della Provincia, coefficienti moltiplicatori
fissi per tutto il territorio comunale.
E' da osservare poi che il criterio di commisurazione dell'indennizzo previsto per le aree interne
ai centri edificati tende a compensare assumendo come base di riferimento la coltura più redditizia, le plusvalenze
eccedenti il valore agricolo connesse con la realtà oggettiva dei beni da espropriare.
Il meccanismo dei coefficienti non tende infatti, a differenza di quello previsto dal primo comma, seconda parte (nuovo testo), dell'art. 15 della legge n. 865 del 1971, a correggere i valori di base in funzione
dell'effettiva utilizzazione agricola del fondo, ma a determinare la misura dell'indennità esclusivamente in relazione a fattori diversi.
I coefficienti di moltiplicazione dovranno perciò essere determinati in concreto tenendo conto di tali fattori. In particolare, la loro applicazione ai
singoli episodi espropriativi dovrà prevalentemente essere rivolta a soddisfare esigenze di perequazione nel trattamento
indennitario di beni di analogo valore, ma che verrebbero indennizzati in misura differenziata solo perché appartenenti a regioni agrarie diverse, e con colture più redditizie
diverse, nell'ambito delle singole province.
Tali considerazioni appaiono conformi anche al disposto del penultimo capoverso dell'art. 16 della legge n. 865 del 1971, tutt'ora in vigore, dovendosi necessariamente ritenere che il legislatore abbia inteso affermare, per quanto concerne il valore delle aree comprese nei centri
edificati, il principio della esclusione delle sole plusvalenze eccedenti la misura
dell'indennità risultante dall'applicazione dei coefficienti alla valutazione
tabellare media della coltura più redditizia.
Nell'ipotesi in cui l'area da espropriare sia esterna al centro edificato, in conformità al criterio già stabilito dal testo originario dell'art. 16 della legge n. 865 del 1971,
l'indennità è commisurata al valore agricolo medio tabellare corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area stessa.
6. Determinazione
dell'indennità non accettata
Il terzo comma dell'art. 14 della legge n. 10 del 1977 sostituisce 1'articolo 15 della legge n. 865 del 1971, modificando integralmente i primi due commi di questo articolo (il cui contenuto normativo risulta fuso nel nuovo primo comma dell'art. 15) e lasciando immutato il testo dell'originario terzo comma, che
è diventato il secondo comma del nuovo art. 15.
Limitando l'esame al primo comma di questo articolo, è da osservare che le innovazioni concernono sia
l'organo competente a determinare l'indennità, in caso di mancata accettazione dell'indennità
provvisoria, sia i criteri in base ai quali Ia detta indennità deve essere determinata.
Riguardo al primo aspetto, l'Ufficio tecnico erariale è stato sostituito con la Commissione provinciale, competente, a norma del quarto comma (nuovo testo) dell'art. 16 della legge n. 865 del 1971, a formare le tabelle annuali dei valori agricoli medi dei terreni compresi nelle singole regioni agrarie. La detta Commissione - come già
l'Ufficio tecnico erariale determina l'indennità entro trenta giorni dalla data della richiesta del Presidente della Giunta regionale e la comunica all'espropriante.
Riguardo ai criteri per la determinazione dell'indennità, la nuova norma introduce parametri notevolmente diversi da
quelli previsti dal sistema originario, stabilendo che alla detta determinazione deve
procedersi << sulla base del valore agricolo con riferimento alle colture effettivamente praticate sul fondo espropriato, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola
>>.
La norma prevede, quindi, un criterio diverso da quello del valore agricolo medio assunto come base dell'indennità di espropriazione, come si desume sia dall'espressione
<< valore agricolo >> o, senza ulteriori qualificazioni, usata dal legislatore, sia da riferimento all'esercizio dell'azienda agricola.
La sua ratio deve individuarsi nell'esigenza di assicurare all'espropriando - che non abbia ritenuto di accettare
l'indennità offerta in via provvisoria - un ristoro rapportato all'effettivo valore agricolo del bene da espropriare. Tale valore dovrà, perciò, essere determinato dalla Commissione caso per caso, con riferimento, oltre che alle colture effettivamente praticate, anche allo stato delle colture
stesse. Dovrà, inoltre, tenersi conto dell'esercizio dell'azienda agricola - la quale, secondo la definizione dell'art. 2555 del codice civile, è
<< il complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'impresa >>
- dei soprassuoli dei frutti pendenti, ecc. Ciò significa, in sostanza, che, il bene espropriando deve essere valutato in caso di mancata accettazione dell'azienda agricola e per i
riflessi che la sua ablazione può determinare nei riguardi dell'esercizio dell'impresa. E sarà, comunque, al valore concreto di questa che la Commissione dovrà
riferirsi sia nel caso di espropriazione totale sia in quello di espropriazione parziale tenendo conto, in
questo secondo caso, della diminuzione di valore subito, per effetto dell'espropriazione, dalla parte residua del fondo.
Il riferimento testuale al valore agricolo effettivo del fondo da espropriare e - soprattutto - la
ratio, avanti precisata della norma inducono a ritenere che i nuovi parametri possano trovare applicazione solo nei casi in cui il terreno da espropriare abbia una destinazione agricola concreta e attuale, con esclusione, quindi, di tutti quei casi in cui
l'espropriazione abbia per oggetto terreni che, compresi o meno nei centri edificati, non abbiano mai avuto tale
destinazione o l'abbiano da tempo perduta.
I detti parametri debbono, perciò, ritenersi applicabili anche nei casi in cui i terreni da espropriare siano compresi nei centri edificati, sempre che i medesimi terreni siano attualmente destinati ad attività agricole. In tali casi,
però, la somma determinata in base al valore agricolo effettivo non potrà essere moltiplicata per il coefficiente stabilito dal settimo comma (nuovo testo) dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, essendo questo coefficiente strettamente
collegato con la stima eseguita in base a valori meramente presuntivi e non effettivi.
Nei casi in cui i parametri anzidetti non potranno essere applicati, il compito della Commissione non potrà essere circoscritto al controllo dell'esatta applicazione dei valori tabellari e, eventualmente, dell'esatta determinazione del coefficiente moltiplicatore.
7. Determinazione del prezzo di cessione di area coltivata dal proprietario coltivatore diretto
Il quinto comma dell'art 14 della legge n 10 del 1977 ha sostituito il primo comma dell'art. 17 della legge n. 865 del 1971 stabilendo che nel caso in cui
l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario coltivatore diretto e questi ne proponga la cessione volontaria ai sensi dell'art. 12, primo comma, il prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto all'indennità provvisoria, esclusa la maggiorazione del
50 % prevista dal comma citato dell'art. 12. La norma, come emerge dal suo tenore letterale si applica alla sola
ipotesi della cessione volontaria dell'area da espropriare. In tale ipotesi quindi mentre nel caso in cui quest'ultima non sia coltivata o non sia coltivata dal proprietario che sia anche coltivatore diretto, il prezzo di cessione si determina maggiorando del
50 % l'importo dell'indennità provvisoria, nel caso, invece, in cui l'area sia coltivata dal proprietario coltivatore diretto, il medesimo prezzo si
determina triplicando il detto importo.
Nei casi predetti deve assumersi come parametro l'importo dell'indennità provvisoria determinata in base ai criteri fissati nei commi quinto, sesto e settimo
dell'art. 16 (nuovo testo) della legge n. 865 del 1971.
Nel caso invece, in cui le aree da espropriare appartenenti al proprietario coltivatore diretto ricadano nel centro
edificato, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge n. 865 del 1971, l'indennità
provvisoria va determinata sulla base della coltura più pregiata con l'applicazione dei coefficienti di maggiorazione e
l'indennità aggiuntiva corrisponde a due volte il valore agricolo medio della coltura effettivamente praticata.
La determinazione del prezzo di cessione nel modo previsto dalla norma in esame postula
l'accertamento di due presupposti:
1) la qualità di coltivatore diretto del proprietario;
2) la coltivazione del fondo da espropriare direttamente ad opera del proprietario.
La prova di entrambi i presupposti deve essere fornita con mezzi idonei salva in ogni caso la facoltà dell'espropriante di compiere al riguardo,
attraverso i propri organi o gli organi di polizia, le indagini ritenute opportune.
8. Coltivatore
diretto - Nozione - Prova
La precisazione della nozione di coltivatore diretto si rende necessaria ai fini dell'esatta applicazione non solo della
norma esaminata nel n. 7 del primo comma (nuovo testo) dell'art. 17 della legge n 865
del 1971, ma anche di quelle dei commi successivi dello stesso articolo, i quali disciplinano
l'istituto dell'indennità aggiuntiva dovuta al fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante costretto ad abbandonare il terreno da lui coltivato.
Ai fini della legge in esame, deve ritenersi che la nozione di coltivatore diretto postula il concorso di due requisiti essenziali:
a) la professionalità, concretatasi nell'abitualità e nella prevalenza dell'attività del coltivatore (e della sua famiglia intesa in senso Iato) rispetto a quella svolta da soggetti estranei nell'ambito dell'impresa agricola;
b) lo svolgimento diretto dell'attività di coltivazione del fondo, o di altre attività agricole connesse, anche se con
l'ausilio di collaboratori estranei alla famiglia (intesa, sempre, in senso lato).
La prova, come si è già avuto occasione di rilevare nel n. 7 deve essere fornita con mezzi idonei (come, ad esempio, mediante la certificazione del servizio dei contributi agricoli
unificati), salva, in ogni caso, la facoltà dell'espropriante di compiere al riguardo, attraverso i propri organi o gli organi di polizia, le indagini ritenute
opportune.
9. L'indennità aggiuntiva
Al coltivatore diretto costretto ad abbandonare il fondo per la necessità di utilizzarlo per la realizzazione dello
specifico fine di interesse pubblico al quale si riferisce la dichiarazione di pubblica utilità,
l'art. 17 della legge n. 865 del 1971 riconosce il diritto ad una indennità - la cosiddetta indennità aggiuntiva - avente la funzione di compensare
il coltivatore diretto del sacrificio derivantegli dall'impossibilità di continuare
l'esercizio dell'impresa agricola.
La detta indennità - pur essendo indubbiamente collegata con l'espropriazione del fondo (o con il modulo negoziale e sostitutivo del
provvedimento oblatorio costituito dalla cessione volontaria) - ha, quindi, una funzione diversa da quella assolta dall'indennità di
espropriazione e dal prezzo di cessione, i quali adempiono alla funzione, rispettivamente, di ristoro - costituzionalmente garantita dall'art. 42 della Costituzione
- della perdita della proprietà del bene conseguente al provvedimento oblatorio
e di corrispettivo dell'alienazione della proprietà quale momento di un rapporto di scambio.
Tale diversità di funzione dà ragione della possibilità che l'indennità aggiuntiva risulti in concreto determinata in misura inferiore a quella
dell'indennità di espropriazione e del prezzo di cessione.
Al riguardo è opportuno precisare, infatti, che - mentre l'indennità di espropriazione è determinata in base a parametri diversi, a seconda
che l'area da espropriare sia compresa o meno nel centro edificato, e, in caso di mancata accettazione dell'indennità
provvisoria, deve essere commisurata al valore agricolo riferito alle colture effettivamente praticate
nel fondo, tenuto conto anche dell'esercizio dell'azienda agricola; e il prezzo di cessione si determina maggiorando, nelle percentuali già
esaminate, l'importo dell'indennità provvisoria - l'indennità aggiuntiva è, in
ogni caso, ragguagliata - sia che il fondo espropriato (o ceduto volontariamente dal proprietario) ricada nell'ambito del centro edificato, sia che lo stesso fondo sia esterno a quest'ultimo - al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato.
L'indennità aggiuntiva, è dovuta, perciò, nella misura suindicata, al coltivatore diretto del
fondo, ne sia egli anche il proprietario o soltanto il fittavolo il mezzadro il colono o
il compartecipante.
Avuto riguardo sia alla lettera della norma (la quale fa riferimento al <<
terreno espropriando >> e non al << fondo >>) sia -
soprattutto - alla sua ratio (da individuarsi nell'esigenza di ristorare il coltivatore del pregiudizio
subito quale imprenditore agricolo) deve ritenersi, infine, che l'indennità aggiuntiva sia dovuta, oltre che
nel caso di espropriazione totale anche nel caso di espropriazione parziale sempre che quest'ultima abbia comportato un'effettiva diminuzione della potenzialità produttiva della impresa agricola.
10. Espropriazione di fondo acquistato dal coltivatore con riserva della proprietà
in favore della Cassa per la formazione della proprietà coltivatrice.
Mentre non può sorgere alcun dubbio in ordine alla spettanza della indennità aggiuntiva all'acquirente del fondo, in quanto ne sia anche coltivatore diretto, non sembra potersi dare una soluzione altrettanto sicura al quesito se il medesimo acquirente possa ritenersi legittimato a proporre all'espropriante la cessione volontaria del fondo, con il conseguente diritto di ottenere un prezzo pari al triplo dell'importo dell'indennità provvisoria.
La soluzione negativa appare più aderente ai principi.
La legittimazione a proporre la cessione volontaria ha infatti come suo indefettibile presupposto la qualità di proprietario, la
quale nella ipotesi in esame, è acquistata dal coltivatore solo al momento dell'estinzione del mutuo agevolato.
Il coltivatore - prima della scadenza del termine stabilito dall'art. 12, primo comma, della legge n 865 del 1971 - dovrebbe
provvedere, quindi, ad estinguere anticipatamente il mutuo.
Nel caso in cui non sia ancora decorso il termine previsto dall'art 28 della legge 2 maggio 1965, n. 590,
l'estinzione anticipata del mutuo dovrebbe ritenersi consentita in quanto sembra che la detta norma commini in caso di inosservanza, soltanto la decadenza dell'acquirente dai
benefici fiscali e creditizi accordati dalla stessa legge.
11. Indennità di occupazione
Il settimo comma dell'art. 14 della legge n. 10 del 1977 apporta due modificazioni al terzo comma dell'art. 20 della legge n 865 del 1971, in tema di determinazione dell'indennità di occupazione d'urgenza.
Per quanto riguarda la competenza a provvedere alla determinazione dell'indennità, la norma in esame dispone la sostituzione dell'Ufficio tecnico erariale con la Commissione provinciale prevista dall'art. 16 (nuovo testo) della legge n. 865 del 1971.
In ordine alla misura dell'indennità è previsto che l'indennità per ciascun anno di occupazione debba essere ragguagliata non più a un ventesimo ma a un dodicesimo dell'indennità che sarebbe dovuta per
l'espropriazione dell'area da occupare calcolata a norma dello stesso art. 16 della citata legge n. 865 del 1971.
12. Durata dell'occupazione - Applicabilità dell'articolo 20 della legge numero 865 del 1971 alle opere
di competenza statale
L'ottavo comma dell'art. 14 aggiunge all'art. 20 della legge n. 865 del 1971 un ulteriore
comma, in virtù del quale la norma sulla durata massima quinquennale dell'occupazione d'urgenza contenuta nei secondo comma dello stesso art. 20, deve ritenersi
applicabile anche alle occupazioni preordinate alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti dall'art. 4
del D.L. 2 maggio 1974, n. 155, convertito, con modificazioni nella legge 27 giugno 1974, n. 247.
Per le occupazioni anzidette, attualmente in corso, qualora il termine biennale previsto dall'art. 73 della legge 25 giugno 1865, n.
2359, non sia ancora scaduto, può chiedersi, quindi, al Prefetto, prima della scadenza dello stesso
termine, la proroga della durata fino a raggiungere il quinquennio dalla data di immissione nel possesso.
Con riferimento all'istituto dell'occupazione sembra opportuno richiamare l'attenzione su quanto dispone il primo comma, seconda parte,
dell'art. 20 in ordine all'inefficacia del decreto prefettizio ove l'occupazione non segua nel termine di 3 mesi dalla
sua emanazione. Per evitare che i decreti di occupazione diventino inefficaci, la loro emanazione deve essere richiesta in un
momento non eccessivamente lontano dalla data in cui è prevedibile che l'occupazione
potrà essere effettivamente eseguita.
13. Disposizioni transitorie
L'art. 19 della legge n. 10 del 1977 detta due disposizioni transitorie in relazione
all'entrata in vigore delle modificazioni apportate dall'art. 14 della stessa legge n. 865 del 1971.
La prima di carattere procedurale - contenuta nel secondo comma - riguarda l'esercizio dei poteri attribuiti alle commissioni provinciali previste dall'art. 16 (nuovo testo) della legge n. 865 del 1971
fino al loro insediamento. Fino a tale momento, i poteri attribuiti a dette commissioni sono esercitati dagli
uffici tecnici erariali, i quali - come è espressamente stabilito con disposizione forse superflua, ma non per questo meno opportuna - applicheranno i criteri previsti dalle norme contenute nell'art. 14 della legge n. 10 del 1977 per la determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione.
La seconda, di natura sostanziale - contenuta nel primo comma disciplina l'applicazione ai procedimenti in corso delle nuove disposizioni in materia di determinazione delle anzidette indennità, escludendola rispetto a quelle
la cui liquidazione sia divenuta definitiva o non impugnabile e sia stata definita con sentenza passata in giudicato alla data (30 gennaio 1977) di entrata in vigore della legge. La
disposizione riguarda, anzitutto, tutti i procedimenti di espropriazione e di occupazione - qualunque sia la disciplina ad essi applicabile o in concreto
applicata per quanto riguarda l'aspetto procedimentale - nei quali ancorché il provvedimento
conclusivo (decreto di espropriazione o di occupazione definitivo o di occupazione temporanea) sia divenuto comunque inoppugnabile, possa ancora farsi questione in ordine alla liquidazione delle relative indennità.
In base alla medesima disposizione i nuovi criteri per Ia determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione non si applicano nei seguenti tre casi:
a) quando la liquidazione dell'indennità sia divenuta definitiva alla data del 30
gennaio 1977: l'ipotesi si verifica quando, prima di tale data, l'indennità sia stata accettata, rispettivamente, dall'espropriando o dal proprietario
dell'immobile occupato;
b) quando la detta liquidazione sia divenuta, alla stessa data inoppugnabile: l'ipotesi si realizza quando, nel caso di mancata accettazione dell'indennità, alla data del 30 gennaio 1977, sia scaduto il termine per proporre
l'opposizione alla stima;
c) quando la detta liquidazione sia divenuta, alla data anzidetta, definitiva in conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione.
La disposizione in esame non si riferisce anche alle nuove norme di cessione volontaria.
In base ai principi generali in materia di successione delle leggi nel tempo sembra doversene escludere
l'applicabilità nel caso in cui alla data dell'entrata in vigore delle stesse norme, sia scaduto
il termine di cui all'art. 12, primo comma, della legge n. 865 del 1971 a meno che - dovendo procedersi alla nuova
determinazione dell'indennità provvisoria in base alle nuove norme (l'ipotesi risulta, in concreto circoscritta ai procedimenti espropriativi aventi per oggetto aree comprese nei centri edificati in quanto il criterio per la determinazione dall'indennità
provvisoria concernente le aree esterne è rimasto immutato) - il detto termine non cominci nuovamente a decorrere dalla notificazione dell'indennità
provvisoria determinata in base ai nuovi criteri.