Codice della navigazione
Art. 33. - Ampliamento del
demanio marittimo. - Quando per necessità dei pubblici usi del mare occorra
comprendere nel demanio marittimo zone di proprietà privata di limitata
estensione e di lieve valore ad esso adiacenti ovvero i depositi e gli
stabilimenti menzionati nell'art. 52, la dichiarazione di pubblico interesse per
la espropriazione è fatta con decreto del ministro per la marina mercantile, di
concerto con il ministro per le finanze.
Il decreto costituisce titolo per I'immediata occupazione del bene da
espropriare.
Art. 57. - Norme applicabili.
- Alle zone portuali della navigazione interna si applicano le disposizioni
stabilite per il demanio marittimo dagli artt. 33 a 35; 50, 51 e 54.
Per la dichiarazione di pubblico interesse prevista dall'art. 33 e per
l'esclusione di zone demaniali a norma dell'art. 35 si ha riguardo alla necessità
del pubblico servizio del porto o dell'approdo.