Codice della navigazione

 

Art. 33. - Ampliamento del demanio marittimo. - Quando per necessità dei pubblici usi del mare occorra comprendere nel demanio marittimo zone di proprietà privata di limitata estensione e di lieve valore ad esso adiacenti ovvero i depositi e gli stabilimenti menzionati nell'art. 52, la dichiarazione di pubblico interesse per la espropriazione è fatta con decreto del ministro per la marina mercantile, di concerto con il ministro per le finanze.
Il decreto costituisce titolo per I'immediata occupazione del bene da espropriare.

Art. 57. - Norme applicabili. - Alle zone portuali della navigazione interna si applicano le disposizioni stabilite per il demanio marittimo dagli artt. 33 a 35; 50, 51 e 54.
Per la dichiarazione di pubblico interesse prevista dall'art. 33 e per l'esclusione di zone demaniali a norma dell'art. 35 si ha riguardo alla necessità del pubblico servizio del porto o dell'approdo.