Codice di procedura civile

Art. 61. - Consulente tecnico. - quando e necessario, il giudice può farsi assistere,   per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica.
La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice.

Art. 62. - Attività del consulente - Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli articoli 194 e seguenti, e degli articoli 441 e 463.

Art. 63. - Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente. - Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione.
Il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'articolo 51.
Della ricusazione del consulente conosce il giudice che lo ha nominato.

Art. 64. - Responsabilità del consulente. - Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti (Vedi in proposito art. 366, 373, 374, 381, 382, 383, 384 del Cod. Penale).
In ogni caso, qualora il consulente tecnico incorra in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è condannato dal giudice a una pena pecuniaria non superiore a lire ventimila. Egli è inoltre tenuto al risarcimento dei danni causati alle parti.

Art. 191. - Nomina del consulente tecnico. - Nei casi di cui agli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con l'ordinanza prevista nell'articolo 187 ultimo comma, o con altra successiva, nomina un consulente tecnico e fissa l'udienza nella quale questi deve comparire.
Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità a quando la legge espressamente lo dispone.

Art. 192. - Astensione e ricusazione del consulente. - L'ordinanza e notificata al consulente tecnico a cura del cancelliere, con invito a comparire all'udienza fissata dal giudice.
Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che lo ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricusazione, depositando nella cancelleria ricorso al giudice istruttore.
Questi provvede con ordinanza non impugnabile.

Art. 193. - Giuramento del consulente. - All'udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che e chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità.

Art. 194. - Attività del consulente. - Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62, da sè solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi.
Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da se solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze.

Art. 195. - Processo verbale e relazione. - Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta.
Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti.
La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice fissa.

Art. 196. - Rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente. - Il giudice ha sempre la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico.

Art. 197. - Assistenza all'udienza e audizione in camera di consiglio. - Quando lo ritiene opportuno il presidente invita il consulente tecnico ad assistere alla discussione davanti al collegio e ad esprimere il suo parere in camera di consiglio in presenza delle parti, le quali possono chiarire e svolgere le loro ragioni per mezzo dei difensori.

Art. 201. - Consulente tecnico di parte. - Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle pari un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico.
Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'art. 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.