Codice  Civile

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Art. 832 - Contenuto del diritto
Art. 833 - Atti d'emulazione
Art. 834 - Espropriazione per pubblico interesse
Art. 835 - Requisizioni
Art. 836 - Vincoli ed obblighi temporanei
Art. 837 - Ammassi
Art. 838 - Espropriazione di beni che interessano la produzione nazionale o di prevalente interesse   pubblico
Art. 839 - Beni di interesse storico e artistico
Art. 840 Sottosuolo e spazio sovrastante al suolo

Art. 841 Chiusura del fondo
Art. 842 Caccia e pesca
Art. 843 Accesso al fondo
Art. 844 Immissioni
Art. 845 Regole particolari per scopi di pubblico interesse
Art. 846 Minima unità colturale
Art. 847 Determinazione della minima unità colturale
Art. 848 Sanzione dell’inosservanza
Art. 849 Fondi compresi entro maggiori unità fondiarie
Art. 850 Consorzi a scopo di ricomposizione fondiaria
Art. 851 Trasferimenti coattivi
Art. 852 Terreni esclusi dai trasferimenti
Art. 853 Trasferimento dei diritti reali
Art. 854 Notifica e trascrizione del piano di riordinamento
Art. 855 Effetti dell’approvazione del piano di riordinamento
Art. 856 Competenza dell’autorità giudiziaria

Art. 857 Terreni soggetti a bonifica
Art. 858 Comprensorio di bonifica e piano delle opere
Art. 859 Opere di competenza dello Stato
Art. 860 Concorso dei proprietari nella spesa
Art. 861 Opere di competenza dei privati
Art. 862 Consorzi di bonifica
Art. 863 Consorzi di miglioramento fondiario
Art. 864 Contributi consorziali
Art. 865 Espropriazione per inosservanza degli obblighi

omissis   ___________________________________________

Art. 957 Disposizioni inderogabili
Art. 958 Durata
Art. 959 Diritti dell'enfiteuta
Art. 960 Obblighi dell'enfiteuta
Art. 961 Pagamento del canone
Art. 962 Revisione del canone
Art. 963 Perimento totale o parziale del fondo
Art. 964 Imposte e altri pesi
Art. 965 Disponibilità del diritto dell'enfiteuta
Art. 966 Prelazione a favore del concedente
Art. 967 Diritti e obblighi dell'enfiteuta e del concedente in caso di alienazione
Art. 968 Subenfiteusi
Art. 969 Cognizione
Art. 970 Prescrizione del diritto dell'enfiteuta
Art. 971 Affrancazione
Art. 972 Devoluzione
Art. 973 Clausola risolutiva espressa
Art. 974 Diritti dei creditori dell'enfiteuta
Art. 975 Miglioramenti e addizioni
Art. 976 Locazioni concluse dall'enfiteuta
Art. 977 Enfiteusi costituite dalle persone giuridiche.

omissis   ___________________________________________

Art. 1615 Gestione e godimento della cosa produttiva.
Art. 1616 Atto senza determinazione di tempo.
Art. 1617 Obblighi del locatore.
Art. 1618 Inadempimenti dell'attuario.
Art. 1619 Diritto di controllo.
Art. 1620 Incremento della produttività della cosa.
Art. 1621 Riparazioni.
Art. 1622 Perdite determinate da riparazioni.
Art. 1623 Modificazioni sopravvenute del rapporto contrattuale.
Art. 1624 Divieto di subaffitto. Cessione dell'affitto.
Art. 1625 Clausola di scioglimento del contratto in caso di alienazione.
Art. 1626 Incapacità o insolvenza dell'affittuario.
Art. 1627 Morte dell'affittuario.
Art. 1628 Durata minima dell'affitto.
Art. 1629 Fondi destinati al rimboschimento.
Art. 1630 Affitto senza determinazione di tempo.
Art. 1631 Estensione del fondo.
Art. 1632 -Abrogato -
Art. 1633 -Abrogato -
Art. 1634 Inderogabilità.
Art. 1635 Perdita fortuita dei frutti negli atti pluriennali.
Art. 1636 Perdita fortuita dei frutti negli affitti annuali.
Art. 1637 Accollo di casi fortuiti.
Art. 1638 Espropriazione per pubblico interesse.
Art. 1639 Canone di affitto.
Art. 1640 Scorte morte.
Art. 1641 Scorte vive.
Art. 1642 Proprietà del bestiame consegnato.
Art. 1643 Rischio della perdita di bestiame.
Art. 1644 Accrescimenti e frutti del bestiame.
Art. 1645 Riconsegna del bestiame.
Art. 1646 Rapporti fra gli affittuari uscente e subentrante
Art. 1647 Nozione.
Art. 1648 Casi fortuiti ordinari.
Art. 1649 Subaffitto.
Art. 1650 -Abrogato -
Art. 1651 -Abrogato -
Art. 1652 Anticipazioni all'affittuario.
Art. 1653 -Abrogato -
Art. 1654 Inderogabilità.

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Art. 832 Contenuto del diritto
Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.

Art. 833 Atti d'emulazione
Il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri.

Art. 834 Espropriazione per pubblico interesse
Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennità . Le norme relative all'espropriazione per causa di pubblico interesse sono determinate da leggi speciali.

Art. 835 Requisizioni
Quando ricorrono gravi e urgenti necessità pubbliche, militari o civili, può essere disposta la requisizione dei beni mobili o immobili. Al proprietario è dovuta una giusta indennità. Le norme relative alle requisizioni sono determinate da leggi speciali.

Art. 836 Vincoli ed obblighi temporanei
Per le cause indicate dall'articolo precedente l'autorità amministrativa, nei limiti e con le forme stabiliti da leggi speciali, può sottoporre a particolari vincoli od obblighi di carattere temporaneo le aziende commerciali e agricole.

Art. 837 Ammassi
Allo scopo di regolare la distribuzione di determinati prodotti agricoli o industriali nell'interesse della produzione nazionale sono costituiti gli ammassi . Le norme per il conferimento dei prodotti negli ammassi sono contenute in leggi speciali.

Art. 838 Espropriazione di beni che interessano la produzione nazionale o di prevalente interesse pubblico
Salve le disposizioni delle leggi penali e di polizia e le disposizioni particolari concernenti beni determinati, quando il proprietario abbandona la conservazione, la coltivazione o l'esercizio di beni che interessano la produzione nazionale, in modo da nuocere gravemente alle esigenze della produzione stessa, può farsi luogo all'espropriazione dei beni da parte dell'autorità amministrativa, premesso il pagamento di una giusta indennità. La stessa disposizione si applica se il deperimento dei beni ha per effetto di nuocere gravemente al decoro delle città o alle ragioni dell'arte, della storia o della sanità pubblica.

Art. 839 Beni di interesse storico e artistico
Le cose di proprietà privata, immobili o mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, sono sottoposte alle disposizioni delle leggi speciali.

Art. 840 Sottosuolo e spazio sovrastante al suolo.
La proprietà del suolo si estende al sottosuolo, con tutto ciò che vi si contiene, e il proprietario può fare qualsiasi escavazione od opera che non rechi danno al vicino.
Questa disposizione non si applica a quanto forma oggetto delle leggi sulle miniere, cave e torbiere.
Sono del pari salve le limitazioni derivanti dalle leggi sulle antichità e belle arti, sulle acque, sulle opere idrauliche e da altre leggi speciali.
Il proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale profondità nel sottosuolo o a tale altezza nello spazio sovrastante, che egli non abbia interesse ad escluderle.

Art. 841 Chiusura del fondo.
Il proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo.

Art. 842 Caccia e pesca.
Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso, nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno.
Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall’autorità.
Per l’esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo.

Art. 843 Accesso al fondo.
Il proprietario deve permettere l’accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune.
Se l’accesso cagiona danno, è dovuta un’adeguata indennità. Il proprietario deve parimenti permettere l’accesso a chi vuole riprendere la cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l’animale che vi si sia riparato sfuggendo alla custodia.
Il proprietario può impedire l’accesso consegnando la cosa o l’animale.

Art. 844 Immissioni.
Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.
Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà.
Può tener conto della priorità di un determinato uso.

Art. 845 Regole particolari per scopi di pubblico interesse.
La proprietà fondiaria è soggetta a regole particolari per il conseguimento di scopi di pubblico interesse nei casi previsti dalle leggi speciali e dalle disposizioni contenute nelle sezioni seguenti.

Art. 846 Minima unità colturale.
Nei trasferimenti di proprietà, nelle divisioni e nelle assegnazioni a qualunque titolo, aventi per oggetto terreni destinati a coltura o suscettibili di coltura, e nella costituzione o nei trasferimenti di diritti reali sui terreni stessi non deve farsi luogo a frazionamenti che non rispettino la minima unità colturale. S'intende per minima unità colturale la estensione di terreno necessaria e sufficiente per il lavoro di una famiglia agricola e, se non si tratta di terreno appoderato, per esercitare una conveniente coltivazione secondo le regole della buona tecnica agraria.

Art. 847 Determinazione della minima unità colturale. L'estensione della minima unità colturale sarà determinata distintamente per zone, avuto riguardo all'ordinamento produttivo e alla situazione demografica locale, con provvedimento dell'autorità amministrativa, (da adottarsi sentite le associazioni professionali) .

Art. 848 Sanzione dell'inosservanza.
Gli atti compiuti contro il divieto dell'articolo 846 possono essere annullati dall'autorità giudiziaria, su istanza del pubblico ministero.
L'azione si prescrive in tre anni dalla data di trascrizione dell'atto.

Art. 849 Fondi compresi entro maggiori unità fondiarie.
Indipendentemente dalla formazione del consorzio previsto dall'articolo seguente, il proprietario di terreni entro i quali sono compresi appezzamenti appartenenti ad altri, di estensione inferiore alla minima unità colturale, può domandare che gli sia trasferita la proprietà di questi ultimi, pagandone il prezzo, allo scopo di attuare una migliore sistemazione delle unità fondiarie. In caso di contrasto decide l'autorità giudiziaria, sentite le associazioni professionali circa la sussistenza delle condizioni che giustificano la richiesta di trasferimento.

Art. 850 Consorzi a scopo di ricomposizione fondiaria.
Quando più terreni contigui e inferiori alla minima unità colturale appartengono a diversi proprietari, può, su istanza di alcuno degli interessati o per iniziativa dell'autorità amministrativa, essere costituito un consorzio tra gli stessi proprietari, allo scopo di provvedere a una ricomposizione fondiaria idonea alla migliore utilizzazione dei terreni stessi.
Per la costituzione del consorzio si applicano le norme stabilite per i consorzi di bonifica.

Art. 851 Trasferimenti coattivi.
Il consorzio indicato dall'articolo precedente può predisporre il piano di riordinamento.
Per la migliore sistemazione delle unità fondiarie può procedersi a espropriazioni e a trasferimenti coattivi; può anche procedersi a rettificazioni di confini e ad arrotondamento

Art. 852 Terreni esclusi dai trasferimenti.
Dai trasferimenti coattivi previsti dall'articolo precedente sono esclusi: 1) gli appezzamenti forniti di casa di abitazione civile o colonica; 2) i terreni adiacenti ai fabbricati e costituenti dipendenze dei medesimi; 3) le aree fabbricabili; 4) gli orti, i giardini, i parchi; 5) i terreni necessari per piazzali o luoghi di deposito di stabilimenti industriali o commerciali; 6) i terreni soggetti a inondazioni, a scoscendimenti o ad altri gravi rischi; 7) i terreni che per la loro speciale destinazione, ubicazione o singolarità di coltura presentano caratteristiche di spiccata individualità .

Art. 853 Trasferimento dei diritti reali.
Nei trasferimenti coattivi le servitù prediali sono abolite, conservate o create in relazione alle esigenze della nuova sistemazione.
Gli altri diritti reali di godimento sono trasferiti sui terreni assegnati in cambio e, qualora non siano costituiti su tutti i terreni dello stesso proprietario, sono trasferiti soltanto su una parte determinata del fondo assegnato in cambio, che corrisponda in valore ai terreni su cui esistevano.
Le ipoteche che non siano costituite su tutti i terreni dello stesso proprietario sono trasferite sul fondo di nuova assegnazione per una quota corrispondente in valore ai terreni su cui erano costituite. In caso di espropriazione forzata dell'immobile gravato da ipoteca su una quota, l'immobile è espropriato per intero e il credito è collocato, secondo il grado dell'ipoteca, sulla parte del prezzo corrispondente alla quota soggetta all'ipoteca medesima.

Art. 854 Notifica e trascrizione del piano di riordinamento.
Il piano di riordinamento deve essere preventivamente portato a cognizione degli interessati, e contro di esso è ammesso reclamo in via amministrativa, nelle forme e nei termini stabiliti da leggi speciali.
Il provvedimento amministrativo di approvazione definitiva del piano dev'essere trascritto presso l'ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni .

Art. 855 Effetti dell'approvazione del piano di riordinamento.
Con l'approvazione del piano di riordinamento si operano i trasferimenti di proprietà e degli altri diritti reali ; sono anche costituite le servitù imposte nel piano stesso .

Art. 856 Competenza dell'autorità giudiziaria.
Nelle materie indicate dagli articoli 850 e seguenti è salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria per la tutela dei diritti degli interessati. L'autorità giudiziaria non può tuttavia con le sue decisioni provocare una revisione del piano di riordinamento, ma può procedere alla conversione e liquidazione in danaro dei diritti da essa accertati. Il credito relativo è privilegiato a norma delle leggi speciali.

Art. 857 Terreni soggetti a bonifica.
Per il conseguimento di fini igienici, demografici, economici o di altri fini sociali possono essere dichiarati soggetti a bonifica i terreni che si trovano in un comprensorio , in cui sono laghi, stagni, paludi e terre paludose, ovvero costituito da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, o da terreni estensivamente coltivati per gravi cause d'ordine fisico o sociale, i quali siano suscettibili di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo.

Art. 858 Comprensorio di bonifica e piano delle opere.
Il comprensorio di bonifica e il piano generale dei lavori e di attività coordinate sono determinati e pubblicati a norma della legge speciale.

Art. 859 Opere di competenza dello Stato.
Il piano generale indicato dall'articolo precedente stabilisce quali opere di bonifica siano di competenza dello Stato.

Art. 860 Concorso dei proprietari nella spesa.
I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per la esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica.

Art. 861 Opere di competenza dei privati.
I proprietari degli immobili indicati dall'articolo precedente sono obbligati a eseguire, in conformità del piano generale di bonifica e delle connesse direttive di trasformazione agraria, le opere di competenza privata che siano di interesse comune a più fondi o d'interesse particolare a taluno di essi.

Art. 862 Consorzi di bonifica.
All'esecuzione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere di bonifica può provvedersi a mezzo di consorzi tra i proprietari interessati.
A tali consorzi possono essere anche affidati l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle altre opere d'interesse comune a più fondi o d'interesse particolare a uno di essi.
I consorzi sono costituiti per decreto del Presidente della Repubblica e, in mancanza dell'iniziativa privata, possono essere formati anche d'ufficio.
Essi sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la loro attività secondo le norme dettate dalla legge speciale.

Art. 863 Consorzi di miglioramento fondiario.
Nelle forme stabilite per i consorzi di bonifica possono essere costituiti anche consorzi per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di miglioramento fondiario comuni a più fondi e indipendenti da un piano generale di bonifica.
Essi sono persone giuridiche private.
Possono tuttavia assumere il carattere di persone giuridiche pubbliche quando, per la loro vasta estensione territoriale o per la particolare importanza delle loro funzioni ai fini dell'incremento della produzione, sono riconosciuti d'interesse nazionale con provvedimento dell'autorità amministrativa.

Art. 864 Contributi consorziali.
I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario sono esigibili con le norme e i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria .

Art. 865 Espropriazione per inosservanza degli obblighi.
Quando l'inosservanza degli obblighi imposti ai proprietari risulta tale da compromettere l'attuazione del piano di bonifica, può farsi luogo all'espropriazione parziale o totale del fondo appartenente al proprietario inadempiente, osservate le disposizioni della legge speciale.
L'espropriazione ha luogo a favore del consorzio, se questo ne fa richiesta, o, in mancanza, a favore di altra persona che si obblighi ad eseguire le opere offrendo opportune garanzie.

               Omissis

Art. 957 Disposizioni inderogabili.
L'enfiteusi, salvo che il titolo disponga altrimenti, è regolata dalle norme contenute negli articoli seguenti .
Il titolo non può tuttavia derogare alle norme contenute negli articoli 958, secondo comma, 961, secondo comma, 962, 965, 968, 971 e 973.

Art. 958 Durata.
L'enfiteusi può essere perpetua o a tempo.
L'enfiteusi temporanea non può essere costituita per una durata inferiore ai venti anni .

Art. 959 Diritti dell'enfiteuta.
L'enfiteuta ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti del fondo, sul tesoro e relativamente alle utilizzazioni del sottosuolo in conformità delle disposizioni delle leggi speciali.
Il diritto dell'enfiteuta si estende alle accessioni.

Art. 960 Obblighi dell'enfiteuta.
L'enfiteuta ha l'obbligo di migliorare il fondo e di pagare al concedente un canone periodico . Questo può consistere in una somma di danaro ovvero in una quantità fissa di prodotti naturali . L'enfiteuta non può pretendere remissione o riduzione del canone per qualunque insolita sterilità del fondo o perdita di frutti.

Art. 961 Pagamento del canone.
L'obbligo del pagamento del canone grava solidalmente su tutti i coenfiteuti e sugli eredi dell'enfiteuta finché dura la comunione.
Nel caso in cui segua la divisione e il fondo venga goduto separatamente dagli enfiteuti o dagli eredi, ciascuno risponde per gli obblighi inerenti all'enfiteusi proporzionalmente al valore della sua porzione.

Art. 962 Revisione del canone.
(Omesso) .

Art. 963 Perimento totale o parziale del fondo.
Quando il fondo enfiteutico perisce interamente, l'enfiteusi si estingue. Se è perita una parte notevole del fondo e il canone risulta sproporzionato al valore della parte residua, l'enfiteuta, secondo le circostanze, può chiedere una congrua riduzione del canone, o rinunziare al suo diritto, restituendo il fondo al concedente, salvo il diritto al rimborso dei miglioramenti sulla parte residua .
La domanda di riduzione del canone e la rinunzia al diritto non sono ammesse, decorso un anno dall'avvenuto perimento.
Qualora il fondo sia assicurato e l'assicurazione sia fatta anche nell'interesse del concedente, l'indennità è ripartita tra il concedente e l'enfiteuta in proporzione del valore dei rispettivi diritti .
Nel caso di espropriazione per pubblico interesse, l'indennità si ripartisce a norma del comma precedente.

Art. 964 Imposte e altri pesi.
Le imposte e gli altri pesi che gravano sul fondo sono a carico dell'enfiteuta, salve le disposizioni delle leggi speciali . Se in virtù del titolo costitutivo sono a carico del concedente, tale obbligo non può eccedere l'ammontare del canone.

Art. 965 Disponibilità del diritto dell'enfiteuta.
L'enfiteuta può disporre del proprio diritto, sia per atto tra vivi , sia per atto di ultima volontà.
Per l'alienazione del diritto dell'enfiteuta non è dovuta alcuna prestazione al concedente.
Nell'atto costitutivo può essere vietato all'enfiteuta di disporre per atto tra vivi, in tutto o in parte, del proprio diritto, per un tempo non maggiore di venti anni.
Nel caso di alienazione compiuta contro tale divieto, l'enfiteuta non è liberato dai suoi obblighi verso il concedente ed è tenuto a questi solidalmente con l'acquirente.

Art. 966 Prelazione a favore del concedente.
(Omesso) .

Art. 967 Diritti e obblighi dell'enfiteuta e del concedente in caso di alienazione.
In caso di alienazione, il nuovo enfiteuta è obbligato solidalmente col precedente al pagamento dei canoni non soddisfatti.
Il precedente enfiteuta non è liberato dai suoi obblighi, prima che sia stato notificato l'atto di acquisto al concedente .
In caso di alienazione del diritto del concedente, l'acquirente non può pretendere l'adempimento degli obblighi dell'enfiteuta prima che a questo sia stata notificata l'alienazione.

Art. 968 Subenfiteusi.
La subenfiteusi non è ammessa .

Art. 969 Cognizione.
Il concedente può richiedere la ricognizione del proprio diritto da chi si trova nel possesso del fondo enfiteutico, un anno prima del compimento del ventennio .
Per l'atto di ricognizione non è dovuta alcuna prestazione.
Le spese dell'atto sono a carico del concedente.

Art. 970 Prescrizione del diritto dell'enfiteuta.
Il diritto dell'enfiteuta si prescrive per effetto del non uso protratto per venti anni .

Art. 971 Affrancazione.
Se più sono gli enfiteuti, l'affrancazione può promuoversi anche da uno solo di essi, ma per la totalità. In questo caso l'affrancante subentra nei diritti del concedente verso gli altri enfiteuti, salva, a favore di questi, una riduzione proporzionale del canone.
Se più sono i concedenti, l'affrancazione può effettuarsi per la quota che spetta a ciascun concedente.
L'affrancazione si opera mediante il pagamento di una somma risultante dalla capitalizzazione del canone annuo sulla base dell'interesse legale .
Le modalità sono stabilite da leggi speciali .

Art. 972 Devoluzione.
Il concedente può chiedere la devoluzione del fondo enfiteutico: 1) se l'enfiteuta deteriora il fondo o non adempie all'obbligo di migliorarlo ; 2) se l'enfiteuta è in mora nel pagamento di due annualità di canone .
La devoluzione non ha luogo se l'enfiteuta ha effettuato il pagamento dei canoni maturati prima che sia intervenuta nel giudizio sentenza, ancorché di primo grado, che abbia accolto la domanda .
La domanda di devoluzione non preclude all'enfiteuta il diritto di affrancare, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'articolo 971 .

Art. 973 Clausola risolutiva espressa.
La dichiarazione del concedente di valersi della clausola risolutiva espressa non impedisce l'esercizio del diritto di affrancazione .

Art. 974 Diritti dei creditori dell'enfiteuta.
I creditori dell'enfiteuta possono intervenire nel giudizio di devoluzione per conservare le loro ragioni, valendosi all'uopo anche del diritto di affrancazione che spetti all'enfiteuta ; possono offrire il risarcimento dei danni e dare cauzione per l`'avvenire.
I creditori, che hanno iscritto ipoteca contro l'enfiteuta anteriormente alla trascrizione della domanda di devoluzione e ai quali questa non è stata notificata in tempo utile per poter intervenire, conservano il diritto di affrancazione anche dopo avvenuta la devoluzione.

Art. 975 Miglioramenti e addizioni.
Quando cessa l'enfiteusi , all'enfiteuta spetta il rimborso dei miglioramenti nella misura dell'aumento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti stessi, quali sono accertati al tempo della riconsegna .
Se in giudizio è stata fornita qualche prova della sussistenza in genere dei miglioramenti, all'enfiteuta compete la ritenzione del fondo fino a quando non è soddisfatto il suo credito.
Per le addizioni fatte dall'enfiteuta quando possono essere tolte senza nocumento del fondo, il concedente, se vuole ritenerle, deve pagarne il valore al tempo della riconsegna.
Se le addizioni non sono separabili senza nocumento e costituiscono miglioramento, si applica la disposizione del primo comma di questo articolo.

Art. 976 Locazioni concluse dall'enfiteuta.
Per le locazioni concluse dall'enfiteuta si applicano le norme dell'articolo 999 .

Art. 977 Enfiteusi costituite dalle persone giuridiche.
Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano anche alle enfiteusi costituite dalle persone giuridiche, salvo che sia disposto diversamente dalle leggi speciali.

Omissis

Art. 1615 Gestione e godimento della cosa produttiva.
Quando la locazione ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva, mobile o immobile, l'affittuario deve curare la gestione in conformità della destinazione economica della cosa e dell'interesse della produzione. A lui spettano i frutti e le altre utilità della cosa .

Art. 1616 Atto senza determinazione di tempo.
Se le parti non hanno determinato la durata dell'affitto, ciascuna di esse può recedere dal contratto dando all'altra un congruo preavviso . Sono salvi [le norme corporative] e gli usi che dispongano diversamente .

Art. 1617 Obblighi del locatore.
Il locatore è tenuto a consegnare la cosa, con i suoi accessori e le sue pertinenze , in stato da servire all'uso e alla produzione a cui è destinata .

Art. 1618 Inadempimenti dell'attuario.
Il locatore può chiedere la risoluzione del contratto , se l'affittuario non destina al servizio della cosa i mezzi necessari per la gestione di essa, se non osserva le regole della buona tecnica , ovvero se muta stabilmente la destinazione economica della cosa

Art. 1619 Diritto di controllo.
Il locatore può accertare in ogni tempo, anche con accesso in luogo, se l'affittuario osserva gli obblighi che gli incombono .

Art. 1620 Incremento della produttività della cosa.
L'affittuario può prendere le iniziative atte a produrre un aumento di reddito della cosa, purché esse non importino obblighi per il locatore o non gli arrechino pregiudizio, e siano conformi all'interesse della produzione.

Art. 1621 Riparazioni.
Il locatore è tenuto ad eseguire a sue spese, durante l'affitto, le riparazioni straordinarie. Le altre sono a carico dell'affittuario .

Art. 1622 Perdite determinate da riparazioni.
Se l'esecuzione delle riparazioni che sono a carico del locatore determina per l'affittuario una perdita superiore al quinto del reddito annuale, o, nel caso di affitto non superiore a un anno, al quinto del reddito complessivo, l'affittuario può domandare una riduzione del fitto in ragione della diminuzione del reddito oppure, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto .

Art. 1623 Modificazioni sopravvenute del rapporto contrattuale.
Se, in conseguenza di una disposizione di legge. [di una norma corporativa] o di un provvedimento dell'autorità riguardanti la gestione produttiva, il rapporto contrattuale risulta notevolmente modificato in modo che le parti ne risentano rispettivamente una perdita e un vantaggio, può essere richiesto un aumento o una diminuzione del fitto ovvero, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto. Sono salve le diverse disposizioni della legge, [della norma corporativa] o del provvedimento dell'autorità.

Art. 1624 Divieto di subaffitto. Cessione dell'affitto.
L'affittuario non può subaffittare la cosa senza il consenso del locatore . La facoltà di cedere l'affitto comprende quella di subaffittare: la facoltà di subaffittare non comprende quella di cedere l'affitto .

Art. 1625 Clausola di scioglimento del contratto in caso di alienazione.
Se si è convenuto che l'affitto possa sciogliersi in caso di alienazione, l'acquirente che voglia dare licenza all'affittuario, deve osservare la disposizione dell'articolo 1616 .
Quando l'affitto ha per oggetto un fondo rustico la licenza deve essere data col preavviso di sei mesi e ha effetto per la fine dell'anno agrario in corso alla scadenza del termine di preavviso.

Art. 1626 Incapacità o insolvenza dell'affittuario.
L'affitto si scioglie per l'interdizione , l'inabilitazione o l'insolvenza dell'affittuario , salvo che al locatore sia prestata idonea garanzia per l'esatto adempimento degli obblighi dell'affittuario.

Art. 1627 Morte dell'affittuario.
Nel caso di morte dell'affittuario. il locatore e gli eredi dell'affittuario possono, entro tre mesi dalla morte, recedere dal contratto mediante disdetta comunicata all'altra patte con preavviso di sei mesi . Se l'affitto ha per oggetto un Fondo rustico ; la disdetta ha effetto per la fine dell'anno agrario in corso alla scadenza del termine di preavviso .

Art. 1628 Durata minima dell'affitto.
[Se le norme corporative stabiliscono un periodo minimo di durata del contratto, l'affitto di un fondo rustico stipulato per una durata inferiore si estende al periodo minimo così stabilito ]

Art. 1629 Fondi destinati al rimboschimento.
L'affitto di fondi rustici destinati al rimboschimento può essere stipulato per un termine massimo di novantanove anni.

Art. 1630 Affitto senza determinazione di tempo.
L'affitto a tempo indeterminato di un fondo soggetto a rotazione di colture si reputa stipulato per il tempo necessario affinché l'affittuario possa svolgere e portare a compimento il normale ciclo di avvicendamento delle colture da praticate nel fondo . Se il fondo non è soggetto ad avvicendamento di colture, l'affitto si reputa fatto per il tempo necessario alla raccolta dei frutti.

Art. 1631 Estensione del fondo.
Per l'affitto a misura, oppure a corpo con indicazione della misura, nel caso di eccesso o di difetto dell'estensione del fondo rispetto alla misura indicata, i diritti e le obbligazioni delle parti sono determinati secondo le norme contenute nel capo della vendita .

Art. 1632 -Abrogato -

Art. 1633 -Abrogato -

Art. 1634 Inderogabilità.
Le disposizioni dei due articoli precedenti sono inderogabili.

Art. 1635 Perdita fortuita dei frutti negli atti pluriennali.
Se, durante l'affitto convenuto per più anni, almeno la metà dei frutti di un anno non ancora separati perisce per caso fortuito, l'affittuario può domandare una riduzione del fitto, salvo che la perdita trovi compenso nei precedenti raccolti . Qualora la perdita non trovi compenso nei precedenti raccolti, la riduzione è determinata alla fine dell'affitto, eseguito il conguaglio con i frutti raccolti in tutti gli anni decorsi. Il giudice può dispensare provvisoriamente l'affittuario dal pagamento di una parte del fitto in proporzione della perdita sofferta. La riduzione non può mai eccedere la metà del fitto. In ogni caso si deve tener conto degli indennizzi che l'affittuario abbia conseguito o possa conseguire in relazione alla perdita sofferta. Al perimento è equiparata la mancata produzione dei frutti.

Art. 1636 Perdita fortuita dei frutti negli affitti annuali.
Se l'affitto ha la durata di un solo anno, e si è verificata la perdita per caso fortuito di almeno la metà dei frutti, l'affittuario può essere esonerato dal pagamento di una parte del fitto, in misura non superiore alla metà.

Art. 1637 Accollo di casi fortuiti.
L'affittuario può, con patto espresso, assumere il rischio dei casi fortuiti ordinari . Sono reputati tali i fortuiti che, avuto riguardo ai luoghi e a ogni altra circostanza, le parti potevano ragionevolmente ritenere probabili . È nullo il patto col quale l'affittuario si assoggetta ai casi fortuiti straordinari.

Art. 1638 Espropriazione per pubblico interesse.
In caso di espropriazione per pubblico interesse o di occupazione temporanea del fondo locato, l'affittuario ha diritto di ottenere dal locatore la parte d'indennità a questo corrisposta per i frutti non percepiti o per il mancato raccolto.

Art. 1639 Canone di affitto.
Il fitto può consistere anche in una quota ovvero in una quantità fissa o variabile dei frutti del fondo locato.

Art. 1640 Scorte morte.
Le scorte morte costituenti la dotazione del fondo, che sono state consegnate all'affittuario all'inizio dell'affitto, con determinazione della specie, qualità e quantità, devono, anche se stimate, essere restituite al locatore alla fine dell'affitto, nella stessa specie, qualità e quantità e, se si tratta di scorte fisse, come macchinari e attrezzi nello stesso stato d'uso. L'eccedenza o la deficienza deve essere regolata in danaro, secondo il valore corrente al tempo della riconsegna. La dotazione necessaria non può essere distratta e deve essere mantenuta secondo le esigenze delle colture e la pratica dei luoghi. La disposizione del comma precedente si applica anche se, all'inizio dell'affitto, l'affittuario ha depositato la somma, che rappresenti il valore delle scorte presso il locatore, salvo l'obbligo di questo di restituirla al tempo della riconsegna delle scorte. Se le scorte sono state consegnate con la sola indicazione del valore, l'affittuario ne acquista la proprietà, e, alla fine dell'affitto, deve restituire il valore ricevuto o scorte in natura per un corrispondente valore, determinato secondo il prezzo corrente, al tempo della riconsegna, ovvero parte dell'uno e parte delle altre . Sono salve [le diverse disposizioni delle norme corporative o] le diverse pattuizioni delle parti.

Art. 1641 Scorte vive.
Quando il bestiame da lavoro o da allevamento, costituente la dotazione del fondo, è stato in tutto o in parte fornito dal locatore, si osservano le disposizioni degli articoli seguenti, salvi [le norme corporative o] i patti diversi .

Art. 1642 Proprietà del bestiame consegnato.
Qualora il bestiame consegnato all'affittuario sia stato determinato con indicazione della specie, del numero, del sesso, della qualità, dell'età e del peso, anche se ne è stata fatta stima, la proprietà di esso rimane al locatore. Tuttavia l'affittuario può disporre dei singoli capi, ma deve mantenere nel fondo la dotazione necessaria .

Art. 1643 Rischio della perdita di bestiame.
Il rischio della perdita del bestiame è a carico dell'affittuario dal momento in cui questi ha ricevuto. se non è stato diversamente pattuito.

Art. 1644 Accrescimenti e frutti del bestiame.
L'affittuario fa suoi i parti e gli altri frutti del bestiame, l'accrescimento e ogni altro provento che ne deriva . Il letame però deve essere impiegato esclusivamente nella coltivazione del fondo.

Art. 1645 Riconsegna del bestiame.
Nel caso previsto dall'articolo 1642, al termine del contratto l'affittuario deve restituire bestiame corrispondente per specie, numero, sesso, qualità, età e peso a quello ricevuto. Se vi sono differenze di qualità o di quantità contenute nei limiti in cui esse possano ammettersi avuto riguardo ai bisogni della coltivazione del fondo, l'affittuario deve restituire bestiame di eguale valore.

Art. 1646 Rapporti fra gli affittuari uscente e subentrante
L'affittuario uscente deve mettere a disposizione di chi gli subentra nella coltivazione i locali opportuni e gli altri comodi occorrenti per i lavori dell'anno seguente ; il nuovo affittuario deve lasciare al precedente i locali opportuni e gli altri comodi occorrenti per il consumo dei foraggi e per le raccolte che restano da fare : Per ulteriore determinazione dei rapporti tra l'affittuario uscente e l'affittuario subentrante si osservano [ le disposizioni delle norme corporative e, in mancanza ] gli usi locali.

Art. 1647 Nozione.
Quando l'affitto ha per oggetto un fondo che l'affittuario coltiva col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia si applicano le norme che seguono

Art. 1648 Casi fortuiti ordinari.
Il giudice. con riguardo alle condizioni economiche dell'affittuario, può disporre il pagamento rateale del fitto se per un caso fortuito ordinario. le cui conseguenze l'affittuario ha assunte a suo carico , si verifica la perdita di almeno la metà dei frutti del fondo .

Art. 1649 Subaffitto.
Se il locatore consente il subaffitto, questo è considerato come locazione diretta tra il locatore e il nuovo affittuario .

Art. 1650 -Abrogato -

Art. 1651 -Abrogato -


Art. 1652 Anticipazioni all'affittuario.
Qualora l'affittuario non possa provvedere altrimenti. il locatore è tenuto ad anticipargli le sementi e le materie fertilizzanti e antiparassitarie necessarie per la coltivazione del fondo. Il credito del locatore produce interessi in misura corrispondente al saggio legale .

Art. 1653 -Abrogato -

Art. 1654 Inderogabilità.
Le disposizioni che precedono sono inderogabili.