Decreto Legge
11/07/1992 n. 333 (VIGENTE)
Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
AMMINISTRAZIONE
DEL PATRIMONIO E CONTABILITA' DELLO STATO
Decreto-legge
11 luglio 1992, n. 333 (in Gazz. Uff., 11 luglio 1992, n.
162), conv. in l. 8 agosto 1992, n. 359 (in Gazz. Uff., 13 agosto 1992, n. 190).
-- Misure urgenti per il
risanamento della finanza pubblica (1) (2) (3).
(1)
Il riferimento a soprattasse
e/o a pene pecuniarie, nonché ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorché
diversamente denominata, contenuto nel presente provvedimento, è sostituito con
il riferimento alla sanzione
pecuniaria di uguale importo (art. 26, comma 1, d.lg. 18
dicembre 1997,
n. 472).
I riferimenti eventualmente contenuti nelle singole leggi di
imposta a disposizioni abrogate si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti risultanti dal
citato d.lg. 472/1997.
Salvo diversa
espressa previsione, i procedimenti
di irrogazione
delle sanzioni disciplinati dal citato d.lg. 472/1997, si
applicano all'irrogazione di
tutte le sanzioni tributarie non
penali (art. 26, comma 1, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 472).
(2)
Il d.lg.
19 febbraio 1998, n. 51, ha soppresso l'ufficio del pretore
e, fuori dai casi espressamente previsti dal citato decreto, le
relative competenze
sono da intendersi
trasferite al tribunale ordinario. Lo stesso decreto
ha soppresso l'ufficio del
pubblico
(3)
A partire dal 1 gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o
amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento si intende espressa
anche in
Euro secondo
il tasso
di conversione
irrevocabilmente fissato ai sensi
del Trattato CE. A decorrere dal 1 gennaio
2002 ogni sanzione penale o
amministrativa espressa in lire
(Omissis).
AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITA' DELLO STATO
Capo I
Art.
1.
1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
sino al
31 dicembre 1992,
è sospesa la concessione di mutui da parte
della Cassa
depositi e
prestiti e degli altri
istituti di credito a
favore delle regioni, delle province autonome di Trento e
2.
I contributi ordinari spettanti alle amministrazioni provinciali e
ai comuni
ai sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 1992,
n. 289,
sono ridotti
del 5 per cento; la riduzione viene operata per intero
all'atto della corresponsione della quarta rata dei
contributi stessi.
I predetti enti provvedono
ad assestare il bilancio con
apposita deliberazione entro
il 30 settembre 1992. La riduzione non
viene operata
nei confronti
degli enti
locali dissestati.
3.
(Omissis) (2).
4.
Le misure
previste dall'articolo 4, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n.
412, si
applicano, per
l'anno 1992, anche in assenza di livelli obbligatori uniformi di
ssistenza di cui al comma 1 dello stesso articolo.
(1)
Per una
proroga delle
disposizioni contenute nel
presentecomma, vedi art. 1, l. 23 dicembre 1992, n. 498.
(2)
Modifica l'art. 5, commi 2 e 3, l. 31 dicembre 1991, n. 415.
Art.
2.
1.
Le amministrazioni, soggette
a limitazioni delle assunzioni in base alla
legge 29 dicembre 1988, n. 554, a decorrere dalla data di entrata
in vigore
del presente decreto e fino al 31 dicembre 1992, non
possono effettuare
nuove assunzioni, con
esclusione di quelle consentite da specifiche disposizioni legislative.
2.
Per l'anno
1992, ulteriori
aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali
ed assistenziali, pubbliche e private, possono essere erogati qualora gli
aumenti già applicati non abbiano determinato
un incremento medio annuo superiore al tasso di inflazione
programmato. A
tal fine
il Governo, entro il mese di
settembre dello
stesso anno,
verificherà, d'intesa con
le organizzazioni sindacali, l'entità degli aumenti.
3.
Per l'anno 1992, le somme relative ai fondi di incentivazione ed ai
fondi per
il miglioramento dell'efficienza dei servizi comunque denominati, previsti dai
singoli accordi di comparto,
non possono essere attribuite in
misura superiore ai correlativi stanziamenti di bilancio per l'anno finanziario
1991.
4.
A decorrere
dalla data
di entrata
in vigore del presente
decreto, sono
soppressi: il
secondo periodo del
terzo comma dell'articolo
4, D.L.
27 settembre
1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 1982, n. 869, il secondo periodo
5.
L'indennità di funzione di
cui all'articolo 13, comma 4, della legge 9
marzo 1989,
n. 88,
resta determinata, per
l'anno 1992, nell'ammontare deliberato
e corrisposto per l'anno 1991. Le delibere del
comitato esecutivo
di cui
al predetto articolo
13 sono sottoposte,
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto
con il Ministero del tesoro.
6.
Per l'anno 1992, l'autorizzazione del Consiglio dei Ministri di cui
all'ottavo comma
dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, a seguito delle ipotesi
di accordo, può essere accordata qualora, sulla
base di verifiche da
compiersi dopo il 31 dicembre 1992, non risulti
un aumento complessivo, per
qualunque causa, né della massa salariale
né della retribuzione
media, rispetto a quelle registrate nel 1991, superiore al tasso di inflazione
programmato.
7.
Per l'anno 1992, gli enti e le aziende o società produttrici di servizi
di pubblica utilità non possono adottare delibere in materia di
retribuzioni e normazione
del personale dipendente che, tenuto conto
del vincolo dell'invarianza
delle tariffe e dei prezzi
dei servizi prodotti,
comportino il
peggioramento dei saldi
dei rispettivi bilanci o
comunque determinino
variazioni del
costo complessivo del
rispettivo personale superiori al tasso programmato di inflazione.
8.
La disposizione di cui al
comma 6 è estesa anche nei confronti del personale
disciplinato dalle
leggi 1° aprile 1981, n.
121, 8 agosto 1990, n. 231, 11
luglio 1988, n. 266, 30 maggio 1988, n. 186, 4
giugno 1985,
n. 281, nonché del personale comunque dipendente da enti pubblici non
economici (2).
9.
Per il
periodo di cui al comma 6 il trattamento economico del personale
dirigente dello
Stato e delle categorie di personale ad esso comunque collegate,
nonché il
trattamento economico
del personale di cui
all'articolo 8, comma 3, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412,
restano determinati
nelle misure
in vigore al 1° gennaio 1992.
(1)
Per un'interpretazione
autentica del
presente comma, vedi l'art.
7,
d.l. 19
settembre 1992, n. 384, conv. in l. 14 novembre 1992, n. 438.
(2)
Vedi, comunque, l'art. 74 d.lg. 3 febbraio 1993, n. 29.
Art.
3.
1.
Nel comma
2 dell'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono soppresse le
parole <<aventi durata inferiore all'anno>>; il comma
3 della medesima norma è
abrogato; nel comma 4 della medesima norma
sono soppressi la parola <<altresì>> del primo periodo,
nonché il secondo periodo.
2.
(Omissis) (1).
3.
Gli stanziamenti iscritti
sui seguenti capitoli dello stato di previsione
del Ministero
della difesa per l'anno 1992 sono ridotti degli importi
corrispondentemente indicati:
cap. 1802 lire 50 miliardi;
cap. 1832 lire 100 miliardi;
cap. 1872 lire 250 miliardi;
cap. 2102 lire 50 miliardi;
cap. 2502 lire 50 miliardi;
cap. 2503 lire 100 miliardi;
cap. 2802 lire 150 miliardi;
cap. 4005 lire 150 miliardi;
cap. 4031 lire 250 miliardi;
cap. 4051 lire 350 miliardi.
4.
Con decreti
del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della
difesa, possono
essere operate
variazioni compensative per competenza
e cassa
tra i
capitoli di cui al comma 3 e
gli altri capitoli della
categoria IV. Acquisto di beni e servizi dello stato di previsione del
Ministero della difesa.
(1)
Comma soppresso dalla legge di conversione.
Art.
4.
1.
A decorrere
dalla data
di entrata
in vigore del presente
decreto, la
facoltà di
impegnare le
spese nei limiti dei fondi
iscritti nel bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1992
può essere
esercitata limitatamente
alle spese relative agli
2.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
fino al
31 dicembre 1992,
è sospesa la facoltà di
rilasciare garanzie dello Stato,
di qualunque natura, in relazione agli oneri dipendenti
da finanziamenti, anche sotto
forma di
prestiti obbligazionari. Resta
ferma la concessione di
garanzie dello Stato disposta da previsioni di legge.
3.
Per effettive,
motivate e documentate esigenze, il Presidente del
Consiglio dei
Ministri, sentito il Ministro del tesoro, ovvero per
sua delega
il Ministro
del tesoro, su proposta dei
Ministri interessati, può autorizzare
l'assunzione di ulteriori impegni di spesa nell'ambito delle disponibilità
di bilancio, nonché il rilascio di garanzie dello Stato.
4.
Per l'anno 1992, le quote dei fondi speciali di cui alle tabelle A
e B
approvate con l'articolo 2, comma 2, della legge 31 dicembre 1991,
n. 415,
non utilizzate
alla data di entrata in
vigore del presente decreto,
costituiscono economie di bilancio, con esclusione di
quelle preordinate
in connessione con accordi
internazionali o interessanti l'immigrazione
e dell'accantonamento <<Interventi vari in favore della
giustizia>>, iscritto nella predetta tabella A.
Art.
5.
1.
A decorrere
dalla data
di entrata
in vigore del presente
decreto, sono
abrogate le disposizioni legislative che accordano la garanzia
dello Stato per il rischio
di cambio su prestiti in valuta contratti da
soggetti pubblici o privati direttamente oppure tramite istituzioni
creditizie nazionali,
su mercati o presso
istituzioni finanziarie internazionali e comunitarie. Per i prestiti contratti
in dipendenza delle
finalità di
cui al testo unico delle leggi sugli interventi
nel Mezzogiorno, approvato con
D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, e
successive modificazioni
ed integrazioni, l'abrogazione decorre dal 1° gennaio 1994.
2.
Sono fatte salve le garanzie per le quali sia già stato adottato il
relativo provvedimento di concessione
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art.
5-bis.
1.
Fino all'emanazione
di un'organica
disciplina per tutte le
espropriazioni preordinate
alla realizzazione di opere o interventi da
parte o per conto dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni
e degli altri enti pubblici
o di diritto pubblico, anche non territoriali,
o comunque
preordinate alla realizzazione di opere o interventi
dichiarati di
pubblica utilità,
l'indennità di espropriazione
per le aree edificabili
è determinata
a norma dell'articolo
13, terzo comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo
in ogni caso ai fitti coacervati dell'ultimo decennio il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 24 e seguenti del
testo unico delle imposte
sui redditi,
approvato con D.P.R. 22
dicembre 1986,
n. 917. L'importo così
determinato è ridotto del 40 per cento.
2.
In ogni
fase del
procedimento espropriativo
il soggetto espropriato può
convenire la
cessione volontaria del bene. In tal caso non si applica la riduzione di
cui al comma 1 (1).
3.
Per la
valutazione delle
edificabilità delle aree, si devono considerare
le possibilità
legali ed
effettive di
edificazione esistenti al
momento dell'apposizione
del vincolo
preordinato all'esproprio.
4.
Per le aree agricole e per quelle che, ai sensi del comma 3, non sono
classificabili come edificabili, si applicano le norme di cui al titolo
II della
legge 22
ottobre 1971,
n. 865,
e successive modificazioni ed integrazioni.
5.
Con regolamento da emanare
con decreto del Ministro dei lavori pubblici
ai sensi
dell'art. 17,
L. 23 agosto 1988, n. 400,
sono definiti i criteri e
i requisiti
per la
individuazione della
edificabilità di fatto di cui al comma 3.
6.
Le disposizioni
di cui
al presente articolo si applicano in tutti i casi
in cui
non sono
stati ancora
determinati in via definitiva il
prezzo, l'entità dell'indennizzo e/o del risarcimento del
danno, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto (2) (3).
7.
Nella determinazione
dell'indennità di
espropriazione per i procedimenti in corso si applicano le disposizioni
di cui al presente articolo.
7-bis.
In caso
di occupazioni illegittime
di suoli per causa di pubblica utilità,
intervenute anteriormente al 30 settembre 1996, si applicano, per la
liquidazione del danno, i criteri di determinazione dell'indennità di cui al comma 1, con esclusione della riduzione del 40
per cento.
In tal
caso l'importo
del risarcimento è altresì aumentato
del 10 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano
anche ai procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato (4).
(1)
La Corte cost., con sent. 16 giugno 1993, n. 283, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente comma, nella parte in cui non
prevede in favore dei
soggetti già espropriati al momento della entrata
in vigore
della legge n. 359 del 1992, e nei confronti dei quali
la indennità
di espropriazione
non sia
ancora divenuta
incontestabile, il
diritto di accettare l'indennità di cui al primo
comma con esclusione della riduzione del 40%.
(2)
Comma così
sostituito dall'art. 1,
comma 65, l. 28 dicembre 1995, n. 549.
(3)
La Corte
cost., con
sent. 2
novembre 1996,
n. 369, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
del presente comma, nella parte in cui
applica al
<<risarcimento del
danno>> i criteri di determinazione stabiliti per <<il prezzo,
l'entità dell'indennizzo>>.
(4)
Comma aggiunto dall'art. 3,
comma 65, l. 23 dicembre 1996, n. 662.
Art.
6.
1.
Le aliquote contributive a carico dei lavoratori dipendenti del settore
privato e
pubblico dovute
all'assicurazione generale
obbligatoria per
l'invalidità, la
vecchiaia ed
i superstiti dei lavoratori dipendenti
ed alle
forme di
previdenza esclusive
e sostitutive della medesima
sono aumentate di 0,6 punti a decorrere dal
periodo di
paga in
corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto e di
ulteriori 0,2 punti a decorrere dal periodo di paga relativo al
mese di
gennaio 1993. I versamenti
riferiti ai periodi di
paga compresi
fra la
data di
entrata in vigore del presente decreto
e quella di entrata in vigore della relativa legge di
conversione, eseguiti
in misura superiore a quella prevista dal presente
comma, sono computati in
diminuzione dei contributi dovuti per i periodi successivi, fino a compensazione
delle somme versate in eccesso.
2.
Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, sono aumentate di 1 punto
le aliquote contributive dovute, ai sensi della legge 2 agosto 1990, n.
233, dai soggetti iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti
attività commerciali,
dei coltivatori diretti, mezzadri
e coloni
e degli imprenditori agricoli a titolo principale.
Le entrate
derivanti dalle
disposizioni di cui
al presente comma
e al
comma 1 non sono assunte a riferimento per la quota di cui all'articolo
18 della legge 9 marzo 1989, n. 88. 3.
Salvo che
gli accordi
ed i
contratti collettivi,
anche aziendali, dispongano
diversamente, stabilendo se e in quale misura la
mensa è retribuzione in
natura, il valore del servizio di mensa, comunque gestito ed erogato, e
l'importo della prestazione pecuniaria sostitutiva
di esso,
percepita da chi non
usufruisce del servizio istituito dall'azienda,
non fanno parte della retribuzione a nessun effetto
attinente a
istituti legali e contrattuali del rapporto
di lavoro subordinato.
4.
Sono fatte
salve, a
far data
dalla loro
decorrenza, le disposizioni degli accordi
e dei
contratti collettivi,
anche aziendali, pur
se stipulati
anteriormente alla data di entrata in vigore
del presente
decreto, che
prevedono limiti
e valori convenzionali
del servizio di mensa di cui al comma 3 e dell'importo della
prestazione sostitutiva di esso,
percepita da
chi non usufruisce del
servizio istituito, a
qualsiasi effetto attinente a istituti legali e contrattuali del rapporto di
lavoro subordinato.
5.
Rimangono in ogni caso ferme
le norme relative all'inserimento del valore del servizio di mensa nella base
imponibile per il computo dei contributi
di previdenza e assistenza
sociale. Restano altresì ferme, per
la prestazione
pecuniaria sostitutiva del
servizio di mensa, le disposizioni dell'articolo 48 del testo unico delle
imposte sui redditi,
approvato con
D.P.R. 22
dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni.
6.
Alla rubrica
dell'articolo 11 della legge
20 maggio 1970, n. 300, sono
aggiunte le seguenti parole: <<e controlli sul servizio di mensa>>.
7.
(Omissis) (1).
(1)
Aggiunge un comma all'art. 11, l. 20 maggio 1970, n. 300.