Decreto Legge   11/07/1992 n. 333   (VIGENTE)

Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73

AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITA' DELLO STATO

Decreto-legge  11 luglio 1992, n. 333 (in Gazz. Uff., 11 luglio 1992, n.  162), conv. in l. 8 agosto 1992, n. 359 (in Gazz. Uff., 13 agosto 1992,  n.  190).  --  Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica (1) (2) (3).

(1)  Il  riferimento a soprattasse e/o a pene pecuniarie, nonché ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorché diversamente denominata, contenuto nel presente provvedimento, è sostituito con il riferimento alla  sanzione  pecuniaria di uguale importo (art. 26, comma 1, d.lg. 18  dicembre  1997,  n.  472).  I riferimenti eventualmente contenuti nelle  singole  leggi di imposta a disposizioni abrogate si intendono effettuati  agli istituti e alle previsioni corrispondenti risultanti dal  citato  d.lg.  472/1997.  Salvo  diversa  espressa previsione, i procedimenti  di  irrogazione  delle sanzioni disciplinati dal citato d.lg.  472/1997,  si  applicano  all'irrogazione di tutte le sanzioni tributarie  non  penali (art. 26, comma 1, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 472).

(2)  Il  d.lg.  19 febbraio 1998, n. 51, ha soppresso l'ufficio del pretore  e, fuori dai casi espressamente previsti dal citato decreto, le  relative  competenze  sono  da intendersi trasferite al tribunale ordinario.  Lo  stesso  decreto  ha  soppresso l'ufficio del pubblico ministero   presso   la  pretura  circondariale  e  ha  provveduto  a trasferirne  le  relative funzioni all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale ordinario. Pertanto, i riferimenti a pretore ed a pretura   sono   sostituiti,   rispettivamente,  dai  riferimenti  al presidente del tribunale e al tribunale. Inoltre, qualora il presente provvedimento attribuisca funzioni amministrative alternativamente al pretore  e  ad  organi  della  P.A.,  le  attribuzioni  pretorili  si intendono    soppresse;    sono   altresì   soppresse   le   funzioni amministrative  di altre autorità giurisdizionali, eccezion fatta per il giudice di pace, se attribuite in via alternativa tanto al pretore che  ad  organi  della  P.A. Inoltre il potere del pretore di rendere esecutivi  atti  emanati da autorità amministrative è soppresso e gli atti   sono   esecutivi  di  diritto.  Infine,  qualora  il  presente provvedimento  preveda  l'obbligo  di determinati soggetti di rendere giuramento  innanzi al pretore per l'esercizio di attività, questo si intende reso innanzi al sindaco o ad un suo delegato.

(3)  A partire dal 1 gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento si intende espressa   anche   in   Euro   secondo   il   tasso   di  conversione irrevocabilmente  fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal 1 gennaio  2002  ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nel  presente  provvedimento  è  tradotta in Euro secondo il tasso di conversione  irrevocabilmente  fissato  ai  sensi del Trattato CE. Se tale operazione di conversione produce un risultato espresso anche in decimali,  la  cifra  è  arrotondata  eliminando i decimali (art. 51, d.lg. 24 giugno 1998, n. 213).

  (Omissis).

AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITA' DELLO STATO

Capo I

 Art. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e  sino  al  31  dicembre  1992, è sospesa la concessione di mutui da parte  della  Cassa  depositi  e  prestiti  e degli altri istituti di credito  a  favore delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle aziende degli enti locali e loro consorzi con onere totale o parziale a carico del bilancio dello Stato, con esclusione dei mutui destinati agli  interventi  nel settore della giustizia, agli interventi per la salvaguardia  di Venezia e della sua laguna di cui alla L. 5 febbraio 1992,  n. 139, agli interventi per l'impiantistica sportiva di cui al D.L.  3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 marzo  1987, n. 65, ai programmi di metanizzazione del  mezzogiorno di cui  alla L. 28 novembre 1980, n. 784, agli interventi previsti dalla L.  5  giugno  1990, n. 135, concernenti la lotta contro l'AIDS, e al finanziamento  dei  disavanzi di esercizio nei settori della sanità e del  trasporto  locale.  I  mutui  già  concessi continuano ad essere regolati  dalle  disposizioni  in  base alle quali sono stati assunti (1).

2. I contributi ordinari spettanti alle amministrazioni provinciali e  ai  comuni  ai  sensi  dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 1992,  n.  289,  sono  ridotti  del  5  per cento; la riduzione viene operata  per  intero  all'atto della corresponsione della quarta rata dei  contributi  stessi.  I  predetti enti provvedono ad assestare il bilancio  con  apposita  deliberazione entro il 30 settembre 1992. La riduzione   non   viene  operata  nei  confronti  degli  enti  locali dissestati.

3. (Omissis) (2).

4.  Le  misure  previste  dall'articolo  4, comma 5, della legge 30 dicembre  1991,  n.  412,  si  applicano,  per  l'anno 1992, anche in assenza di livelli obbligatori uniformi di  ssistenza di cui al comma 1 dello stesso articolo.

(1)   Per  una  proroga  delle  disposizioni  contenute nel presentecomma, vedi art. 1, l. 23 dicembre 1992, n. 498.

(2)  Modifica l'art. 5, commi 2 e 3, l. 31 dicembre 1991, n. 415.

 

Art. 2.

1.  Le  amministrazioni, soggette a limitazioni delle assunzioni in base  alla  legge 29 dicembre 1988, n. 554, a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del presente decreto e fino al 31 dicembre 1992, non  possono  effettuare  nuove  assunzioni, con esclusione di quelle consentite da specifiche disposizioni legislative.

2.  Per  l'anno  1992,  ulteriori  aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali, pubbliche e private, possono essere erogati qualora gli aumenti già applicati non abbiano  determinato  un incremento medio annuo superiore al tasso di inflazione  programmato.  A  tal  fine  il  Governo, entro il mese di settembre   dello   stesso   anno,   verificherà,   d'intesa  con  le organizzazioni sindacali, l'entità degli aumenti.

3. Per l'anno 1992, le somme relative ai fondi di incentivazione ed ai  fondi  per  il miglioramento dell'efficienza dei servizi comunque denominati,  previsti  dai  singoli  accordi di comparto, non possono essere  attribuite in misura superiore ai correlativi stanziamenti di bilancio per l'anno finanziario 1991.

4.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto,   sono   soppressi:  il  secondo  periodo  del  terzo  comma dell'articolo  4,  D.L.  27  settembre  1982, n. 681, convertito, con modificazioni,  dalla L. 20 novembre 1982, n. 869, il secondo periodo del  comma  7  dell'articolo  1,  D.L.  16  settembre  1987,  n. 379, convertito,  con  modificazioni,  dalla  L. 14 novembre 1987, n. 468, nonché  il  comma  22-bis dell'articolo 2, D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 1987, n. 472 (1).

5.  L'indennità  di funzione di cui all'articolo 13, comma 4, della legge  9  marzo  1989,  n.  88,  resta  determinata, per l'anno 1992, nell'ammontare  deliberato e corrisposto per l'anno 1991. Le delibere del   comitato   esecutivo  di  cui  al  predetto  articolo  13  sono sottoposte,  a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro.

6.  Per l'anno 1992, l'autorizzazione del Consiglio dei Ministri di cui  all'ottavo  comma  dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, a seguito delle ipotesi di accordo, può essere accordata qualora, sulla  base  di  verifiche da compiersi dopo il 31 dicembre 1992, non risulti  un  aumento complessivo, per qualunque causa, né della massa salariale    della retribuzione media, rispetto a quelle registrate nel 1991, superiore al tasso di inflazione programmato.

7.  Per l'anno 1992, gli enti e le aziende o società produttrici di servizi  di pubblica utilità non possono adottare delibere in materia di  retribuzioni  e  normazione  del personale dipendente che, tenuto conto  del  vincolo  dell'invarianza  delle  tariffe e dei prezzi dei servizi   prodotti,   comportino   il  peggioramento  dei  saldi  dei rispettivi  bilanci  o  comunque  determinino  variazioni  del  costo complessivo  del  rispettivo personale superiori al tasso programmato di inflazione.

8.  La  disposizione di cui al comma 6 è estesa anche nei confronti del  personale  disciplinato  dalle  leggi  1° aprile 1981, n. 121, 8 agosto  1990, n. 231, 11 luglio 1988, n. 266, 30 maggio 1988, n. 186, 4  giugno  1985,  n. 281, nonché del personale comunque dipendente da enti pubblici non economici (2).

9.  Per  il  periodo di cui al comma 6 il trattamento economico del personale  dirigente  dello  Stato  e delle categorie di personale ad esso   comunque   collegate,  nonché  il  trattamento  economico  del personale  di  cui  all'articolo  8, comma 3, della legge 30 dicembre 1991,  n.  412,  restano  determinati  nelle  misure  in vigore al 1° gennaio 1992.

(1)  Per  un'interpretazione  autentica  del  presente  comma, vedi l'art.  7,  d.l.  19  settembre 1992, n. 384, conv. in l. 14 novembre 1992, n. 438.

(2) Vedi, comunque, l'art. 74 d.lg. 3 febbraio 1993, n. 29.

 

Art. 3.

1.  Nel  comma  2 dell'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono soppresse le parole <<aventi durata inferiore all'anno>>; il comma  3  della medesima norma è  abrogato; nel comma 4 della medesima norma  sono soppressi la parola <<altresì>> del primo periodo, nonché il secondo periodo.

2. (Omissis) (1).

3.  Gli  stanziamenti iscritti sui seguenti capitoli dello stato di previsione  del  Ministero  della difesa per l'anno 1992 sono ridotti degli importi corrispondentemente indicati:

    cap. 1802 lire 50 miliardi;

    cap. 1832 lire 100 miliardi;

    cap. 1872 lire 250 miliardi;

    cap. 2102 lire 50 miliardi;

    cap. 2502 lire 50 miliardi;

    cap. 2503 lire 100 miliardi;

    cap. 2802 lire 150 miliardi;

    cap. 4005 lire 150 miliardi;

    cap. 4031 lire 250 miliardi;

    cap. 4051 lire 350 miliardi.

4.  Con  decreti  del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della  difesa,  possono  essere  operate  variazioni compensative per competenza  e  cassa  tra  i  capitoli  di cui al comma 3 e gli altri capitoli  della  categoria IV. Acquisto di beni e servizi dello stato di previsione del Ministero della difesa.

(1) Comma soppresso dalla legge di conversione.

 

Art. 4.

1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto,  la  facoltà  di  impegnare  le  spese  nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1992  può  essere  esercitata  limitatamente alle spese relative agli stipendi,  assegni,  pensioni  ed  altre  spese fisse o aventi natura obbligatoria,  alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento  dei servizi istituzionali delle amministrazioni (ed in particolare   a  quelle  afferenti  le  iniziative  in  atto  per  il potenziamento  della  sicurezza pubblica), agli interessi, alle poste correttive  e  compensative  delle entrate, ai trasferimenti connessi con  il  funzionamento  di  enti  decentrati, alle spese derivanti da accordi  internazionali,  nonché alle annualità relative ai limiti di impegno   decorrenti   da   esercizi precedenti  ed  alle  rate  di ammortamento di mutui.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e  fino  al  31  dicembre  1992,  è  sospesa la facoltà di rilasciare garanzie  dello  Stato,  di qualunque natura, in relazione agli oneri dipendenti   da   finanziamenti,   anche   sotto  forma  di  prestiti obbligazionari.  Resta  ferma  la concessione di garanzie dello Stato disposta da previsioni di legge.

3.  Per  effettive,  motivate e documentate esigenze, il Presidente del  Consiglio  dei  Ministri, sentito il Ministro del tesoro, ovvero per  sua  delega  il  Ministro  del  tesoro, su proposta dei Ministri interessati,  può  autorizzare  l'assunzione  di ulteriori impegni di spesa nell'ambito delle disponibilità di bilancio, nonché il rilascio di garanzie dello Stato.

4. Per l'anno 1992, le quote dei fondi speciali di cui alle tabelle A  e  B  approvate con l'articolo 2, comma 2, della legge 31 dicembre 1991,  n.  415,  non  utilizzate  alla  data di entrata in vigore del presente  decreto, costituiscono economie di bilancio, con esclusione di  quelle  preordinate  in  connessione con accordi internazionali o interessanti  l'immigrazione  e dell'accantonamento <<Interventi vari in favore della giustizia>>, iscritto nella predetta tabella A.

 

Art. 5.

1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto,  sono  abrogate le disposizioni legislative che accordano la garanzia  dello  Stato per il rischio di cambio su prestiti in valuta contratti  da soggetti pubblici o privati direttamente oppure tramite istituzioni  creditizie  nazionali,  su  mercati o presso istituzioni finanziarie internazionali e comunitarie. Per i prestiti contratti in dipendenza  delle  finalità  di  cui al testo unico delle leggi sugli interventi  nel  Mezzogiorno,  approvato  con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218,   e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  l'abrogazione decorre dal 1° gennaio 1994.

2. Sono fatte salve le garanzie per le quali sia già stato adottato il  relativo   provvedimento  di  concessione  alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Art. 5-bis.

1.  Fino  all'emanazione  di  un'organica  disciplina  per tutte le espropriazioni  preordinate  alla realizzazione di opere o interventi da  parte o per conto dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni  e  degli altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali,  o  comunque  preordinate alla realizzazione di opere o interventi   dichiarati   di   pubblica   utilità,   l'indennità   di espropriazione   per  le  aree  edificabili  è  determinata  a  norma dell'articolo  13, terzo comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo  in ogni caso ai fitti coacervati dell'ultimo decennio il reddito  dominicale rivalutato di cui agli articoli 24 e seguenti del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con D.P.R. 22 dicembre  1986,  n.  917. L'importo così determinato è ridotto del 40 per cento.

2.   In  ogni  fase  del  procedimento  espropriativo  il  soggetto espropriato  può  convenire  la  cessione volontaria del bene. In tal caso non si applica la riduzione di cui al comma 1 (1).

3.  Per  la  valutazione  delle edificabilità delle aree, si devono considerare  le  possibilità  legali  ed  effettive  di  edificazione esistenti   al   momento  dell'apposizione  del  vincolo  preordinato all'esproprio.

4. Per le aree agricole e per quelle che, ai sensi del comma 3, non sono classificabili come edificabili, si applicano le norme di cui al titolo  II  della  legge  22  ottobre  1971,  n.  865,  e  successive modificazioni ed integrazioni.

5.  Con  regolamento da emanare con decreto del Ministro dei lavori pubblici  ai  sensi  dell'art.  17,  L.  23 agosto 1988, n. 400, sono definiti  i  criteri  e  i  requisiti  per  la  individuazione  della edificabilità di fatto di cui al comma 3.

6.  Le  disposizioni  di  cui  al presente articolo si applicano in tutti  i  casi  in  cui  non  sono  stati  ancora  determinati in via definitiva  il  prezzo, l'entità dell'indennizzo e/o del risarcimento del  danno, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (2) (3).

7.  Nella  determinazione  dell'indennità  di  espropriazione per i procedimenti in corso si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

7-bis.  In  caso  di  occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica  utilità, intervenute anteriormente al 30 settembre 1996, si applicano, per la liquidazione del danno, i criteri di determinazione dell'indennità  di cui al comma 1, con esclusione della riduzione del 40  per  cento.  In  tal  caso  l'importo  del risarcimento è altresì aumentato  del 10 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato (4).

(1) La Corte cost., con sent. 16 giugno 1993, n. 283, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non  prevede  in favore dei soggetti già espropriati al momento della entrata  in  vigore  della legge n. 359 del 1992, e nei confronti dei quali   la  indennità  di  espropriazione  non  sia  ancora  divenuta incontestabile,  il  diritto di accettare l'indennità di cui al primo  comma con esclusione della riduzione del 40%.

(2)  Comma  così  sostituito  dall'art. 1, comma 65, l. 28 dicembre 1995, n. 549.

(3)  La  Corte  cost.,  con  sent.  2  novembre  1996,  n.  369, ha dichiarato  l'illegittimità  costituzionale del presente comma, nella parte  in  cui  applica  al  <<risarcimento  del danno>> i criteri di determinazione stabiliti per <<il prezzo, l'entità dell'indennizzo>>.

(4)  Comma  aggiunto dall'art. 3, comma 65, l. 23 dicembre 1996, n. 662.

 

Art. 6.

1.  Le aliquote contributive a carico dei lavoratori dipendenti del settore   privato   e   pubblico  dovute  all'assicurazione  generale obbligatoria  per  l'invalidità,  la  vecchiaia  ed  i superstiti dei lavoratori  dipendenti  ed  alle  forme  di  previdenza  esclusive  e sostitutive  della  medesima  sono aumentate di 0,6 punti a decorrere dal  periodo  di  paga  in  corso  alla data di entrata in vigore del presente  decreto e di ulteriori 0,2 punti a decorrere dal periodo di paga  relativo  al  mese  di  gennaio  1993. I versamenti riferiti ai periodi  di  paga  compresi  fra  la  data  di  entrata in vigore del presente  decreto  e quella di entrata in vigore della relativa legge di  conversione,  eseguiti  in misura superiore a quella prevista dal presente  comma,  sono computati in diminuzione dei contributi dovuti per i periodi successivi, fino a compensazione delle somme versate in eccesso.

2.  Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, sono aumentate di 1 punto  le aliquote contributive dovute, ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233, dai soggetti iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani,  degli  esercenti  attività  commerciali,  dei coltivatori diretti,  mezzadri  e  coloni  e degli imprenditori agricoli a titolo principale.  Le  entrate  derivanti  dalle  disposizioni  di  cui  al presente  comma  e  al  comma 1 non sono assunte a riferimento per la quota di cui all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88.   3.   Salvo  che  gli  accordi  ed  i  contratti  collettivi,  anche aziendali,  dispongano  diversamente, stabilendo se e in quale misura la  mensa  è retribuzione in natura, il valore del servizio di mensa, comunque gestito ed erogato, e l'importo della prestazione pecuniaria sostitutiva  di  esso,  percepita  da chi non usufruisce del servizio istituito  dall'azienda,  non fanno parte della retribuzione a nessun effetto  attinente  a  istituti legali e contrattuali del  rapporto di lavoro subordinato.

4.  Sono  fatte  salve,  a  far  data  dalla  loro  decorrenza,  le disposizioni   degli   accordi  e  dei  contratti  collettivi,  anche aziendali,  pur  se  stipulati  anteriormente alla data di entrata in vigore   del   presente   decreto,  che  prevedono  limiti  e  valori convenzionali  del servizio di mensa di cui al comma 3 e dell'importo della   prestazione   sostitutiva  di  esso,  percepita  da  chi  non usufruisce  del  servizio  istituito, a qualsiasi effetto attinente a istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro subordinato.

5.  Rimangono  in ogni caso ferme le norme relative all'inserimento del valore del servizio di mensa nella base imponibile per il computo dei  contributi  di  previdenza e assistenza sociale. Restano altresì ferme,  per  la  prestazione  pecuniaria  sostitutiva del servizio di mensa, le disposizioni dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  D.P.R.  22  dicembre  1986,  n. 917, e successive modificazioni.

6.  Alla  rubrica  dell'articolo  11 della legge 20 maggio 1970, n. 300,  sono aggiunte le seguenti parole: <<e controlli sul servizio di mensa>>.

7. (Omissis) (1).

(1) Aggiunge un comma all'art. 11, l. 20 maggio 1970, n. 300.