Decreto Legge
11/07/1992 n. 333 (VIGENTE)
Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
AMMINISTRAZIONE
DEL PATRIMONIO E CONTABILITA' DELLO STATO
Decreto-legge
11 luglio 1992, n. 333 (in Gazz. Uff., 11 luglio 1992, n.
162), conv. in l. 8 agosto 1992, n. 359 (in Gazz. Uff., 13 agosto 1992, n. 190).
-- Misure urgenti per il
risanamento della finanza pubblica (1) (2) (3) vedi note
sul Capo I
(Omissis).
AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITA' DELLO STATO
Capo II
Art.
7.
1.
Per l'anno
1992 è
istituita una
imposta straordinaria
immobiliare sul
valore dei
fabbricati, e delle aree
fabbricabili individuate negli
strumenti urbanistici vigenti, siti nel territorio dello
Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli alla cui produzione
o scambio è
diretta l'attività dell'impresa, posseduti alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
2.
Soggetto passivo
dell'imposta è il proprietario dell'immobile ovvero
il titolare del diritto di
usufrutto, uso o abitazione sullo stesso anche se non residente nel territorio
dello Stato; l'imposta è dovuta proporzionalmente
alla quota di possesso. Non
sono soggetti passivi
lo Stato,
le regioni,
le province, i comuni, le comunità montane, i consorzi
tra detti enti e le unità sanitarie locali, le istituzioni sanitarie
pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge
23 dicembre
1978, n.
833, e
gli istituti
autonomi case
3.
L'imposta è
stabilita nella misura del 3 per mille del valore dei
fabbricati e delle aree fabbricabili individuate negli strumenti
urbanistici vigenti.
Il valore
è costituito,
per i
fabbricati iscritti in
catasto, da quello che risulta applicando all'ammontare delle
rendite catastali determinate dall'amministrazione del catasto e
dei servizi
tecnici erariali a seguito
della revisione generale disposta con
il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale n. 31 del 7
febbraio 1990, un moltiplicatore pari
a 100 per le unità immobiliari classificate o classificabili
nei gruppi
catastali A, B e C, con esclusione delle categorie
A/10 e
C1, pari
a 50
per quelle classificate
o classificabili nel gruppo D non possedute nell'esercizio d'impresa e nella
categoria A/10,
e pari
a 34 per quelle
classificate o classificabili nella
categoria C/1.
Per determinare il valore dei fabbricati non ancora
iscritti in
catasto si fa riferimento alla rendita
delle unità
immobiliari similari. Per le unità immobiliari urbane direttamente
adibite ad abitazione principale del possessore e dei suoi familiari,
l'imposta è
stabilita nella misura del 2 per mille
del valore determinato ai sensi del presente comma, diminuito di
50 milioni di lire. Per unità immobiliare direttamente adibita ad
abitazione principale
deve intendersi
quella nella
quale il contribuente che la
possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto
reale, e
i suoi familiari,
dimorano abitualmente. Per le unità
immobiliari classificate
o classificabili
nel gruppo
D possedute
nell'esercizio d'impresa, il
valore è
costituito dall'ammontare, al
lordo delle
quote di ammortamento, che risulta dalle
scritture contabili
applicando per ciascun anno di formazione dello
stesso i seguenti
coefficienti: 1992: 1,02; 1991: 1,03; 1990:
3-bis.
L'imposta è
ridotta del
50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e
di fatto non utilizzati (2).
4.
Sono esenti dall'imposta:
a)
le costruzioni
o porzioni
di costruzioni
rurali di cui all'art.
39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917;
b)
i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché
compatibile con
le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro
pertinenze;
c)
i fabbricati
di proprietà
della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16
del Trattato lateranense 11 febbraio 1929, reso esecutivo con la legge 27 maggio
1929, n. 810;
d)
i fabbricati
appartenenti agli
Stati esteri per i quali è prevista
l'esenzione dall'imposta
locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi
esecutivi in Italia;
e)
i fabbricati
posseduti dagli enti indicati all'articolo 87, comma
1, lettera
c), del
citato testo
unico delle imposte sui
redditi, non aventi finalità di
lucro, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività istituzionali di
carattere didattico;
f)
i fabbricati
recuperati al
fine di essere destinati
alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
g)
i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis
del D.P.R.
29 settembre 1973,
n. 601,
e successive modificazioni;
h)
i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie da E/1 a E/9;
i)
i fabbricati e le aree fabbricabili, nonché le quote di essi,
appartenenti ai
soggetti che
alla data
di entrata in vigore del presente decreto
risultano sottoposti a
fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a concordato preventivo con
cessione di beni;
i-bis)
gli immobili utilizzati dai
soggetti di cui all'art. 87, comma 1,
lettera c),
del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato
con D.P.R.
22 dicembre
1986, n.
917, e
successive modificazioni, destinati
esclusivamente allo svolgimento di attività istituzionali di carattere
assistenziale e sanitario (3).
5.
L'imposta è riscossa mediante versamento diretto con le modalità previste ai
fini delle imposte sui redditi. Il versamento deve essere effettuato
nel mese
di settembre 1992. Tuttavia
il versamento può essere effettuato
entro il
15 dicembre 1992; in tal caso le somme versate oltre il 30 settembre 1992
devono essere maggiorate del 3 per cento a titolo di interessi, senza
applicazione di soprattasse.
6.
Per l'anno
1992 è
istituita una
imposta straordinaria
sull'ammontare dei
depositi bancari,
postali e presso istituti e
sezioni per il credito a
medio termine, conti correnti, depositi a risparmio
e a termine, certificati
di deposito, libretti e buoni fruttiferi,
da chiunque
detenuti; sono
esclusi i
buoni postali fruttiferi, i
libretti di
risparmio di
previdenza indicati
all'articolo 41,
primo comma,
della L. 7 agosto 1982, n.
526, la
7.
Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e
i rimborsi delle imposte di cui al presente articolo nonché per il
contenzioso si applicano le
disposizioni previste per le imposte sui redditi.
Le imposte
straordinarie di cui al
presente articolo non sono
deducibili ai fini delle imposte sui redditi.
(1)
Per un'interpretazione
autentica del
presente comma, vedi l'art.
12-bis,
d.l. 19
settembre 1992,
n. 384,
conv. in l. 14 novembre 1992, n. 438.
(2)
Comma aggiunto dall'art. 1, d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, conv. in l. 24
marzo 1993, n. 75.
(3)
Lettera aggiunta
dall'art. 1,
d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, conv. in l. 24 marzo 1993, n. 75.
Art.
8.
1.
Nell'esercizio dei poteri
previsti dall'articolo 8, D.P.R. 29 settembre
1973, n.
605, come sostituito
dall'articolo 1, D.P.R. 2 novembre 1976,
n. 784,
l'anagrafe tributaria invia questionari ai soggetti
utenti di forniture di energia elettrica nei fabbricati, al fine
di acquisire
il numero di codice fiscale dell'utente stesso e quello
del proprietario, se diverso,
nonché gli estremi catastali identificativi
di ciascuna
unità immobiliare
e la sua superficie commerciale (1).
2.
Il questionario costituisce parte integrante della fattura ed è inviato
all'utente tramite
l'ente erogatore;
esso deve
essere compilato e
restituito all'anagrafe
tributaria a cura dell'utente, con tassa
a carico
della amministrazione
destinataria, entro il termine indicato
nel questionario stesso. Con
decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro venti giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, è approvato il
modello di questionario.
3.
Coloro che non sono utenti della fornitura di energia elettrica nelle
unità immobiliari
di loro proprietà sono tenuti a comunicare all'utente, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
proprio numero di codice fiscale e gli estremi
4.
Il Ministero delle finanze, mediante procedure automatizzate di
elaborazione, effettua
incroci tra
i dati delle dichiarazioni dei redditi,
del catasto e degli enti
erogatori di forniture di energia
elettrica, provvedendo
ad accertare i redditi o i
maggiori redditi non
dichiarati con le modalità di cui all'articolo 41-bis, D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600. Se risulta che l'utilizzatore della fornitura di
energia elettrica
è soggetto
diverso dall'utente indicato nel contratto,
il Ministero
delle finanze ne dà comunicazione all'ente
5.
Ai fini
dell'imposta sul
reddito delle
persone fisiche,
dell'imposta sul
reddito delle
persone giuridiche e
dell'imposta locale sui redditi,
dovute per i periodi di imposta relativamente
ai quali il
termine per la presentazione della dichiarazione è scaduto
6.
In considerazione della emanazione, con effetto dall'anno 1993, del
decreto del Ministro delle
finanze integrativo dei dati e delle notizie indicativi di capacità
contributiva previsto dall'articolo 2, D.P.R.
29 settembre
1973, n. 600, modificato dall'articolo 1 della
I
versamenti sono
effettuati, con
le modalità
stabilite con il decreto del
Ministro delle
finanze previsto nel comma 5, in unica soluzione
e con l'applicazione della soprattassa nella misura del 10 per cento.
7.
Agli oneri a carico
dell'Amministrazione finanziaria di cui ai commi
1, 2,
3 e 4, valutati in trenta miliardi di lire per l'anno 1992,
si provvede con quota parte
delle maggiori entrate recate per
lo stesso
anno dal
presente capo;
le somme
eventualmente non impegnate nell'anno 1992 potranno essere utilizzate
nell'anno 1993.
(1)
Per le modalità e i termini per la compilazione e restituzione
all'anagrafe tributaria
dei citati
questionari, vedi
il d.m. 31 luglio 1992.
Art.
9.
1.
L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa
allegato A,
annessa al
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive
modificazioni, stabilita in
lire 10.000 è elevata a lire 15.000.
2.
L'imposta di
bollo sugli
atti compiuti
dal giudice e dal
cancelliere e
sui provvedimenti
originali del
giudice nei procedimenti
civili, con esclusione di quella dovuta sugli originali delle sentenze e
dei processi
verbali di
conciliazione, è
3.
L'imposta di
bollo sugli
atti compiuti
dal giudice e dai segretari,
compresa quella
sugli originali
delle decisioni e dei provvedimenti,
è corrisposta
per ogni procedimento
dinanzi al Consiglio
di Stato
ed al tribunale
amministrativo regionale nella misura di lire 180.000, con le modalità di cui
al comma 2.
4.
L'imposta fissa di bollo dovuta sugli atti di cui agli articoli 19
e 20 della tariffa allegato A, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642,
e successive modificazioni, è elevata a lire 2.000.
5.
L'imposta fissa di bollo
dovuta sugli atti di cui all'articolo 20-bis
della tariffa allegato A,
annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642,
e successive modificazioni,
è elevata, rispettivamente, da lire 400
a lire 1.000; da lire 1.100 a lire 2.000; da lire 2.200 a lire
4.000; da lire 4.400 a lire 7.000; da lire 7.800 a lire 10.000.
6.
La carta bollata, i moduli
redatti a stampa su carta bollata o bollati
in modo
straordinario, nonché
i libri
e i registri già bollati in
modo straordinario, che alla data di cui al comma 7 sono interamente in
bianco, devono essere integrati prima dell'uso, sino a
7.
Le disposizioni del presente
articolo si applicano a decorrere dal 14 luglio 1992.
Art.
10.
1.
Le tasse
sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa
al D.P.R.
26 ottobre
1972, n.
641, e successive modificazioni,
con esclusione di quelle
previste alla voce n. 125 e alla voce
n. 131 della stessa tariffa, sono aumentate del 100 per
2.
L'aumento di cui al comma 1
si applica alle tasse di rilascio, di rinnovo,
per il visto e per la
vidimazione relative ad atti e provvedimenti amministrativi emanati, rinnovati,
sottoposti a visto o vidimazione successivamente
al 31
dicembre 1991;
l'aumento si
3.
Le relative
integrazioni, dovute
per l'intero 1992, devono
essere corrisposte
entro il 31 ottobre 1992, mediante versamento in conto
corrente postale,
intestato all'ufficio
del registro tasse sulle concessioni
governative di Roma. Per i pagamenti effettuati a mezzo
marche, compresi
quelli relativi
alle patenti
di guida, l'integrazione
può essere
corrisposta anche
mediante le normali marche
di concessione governativa da
annullarsi a
cura del contribuente.
4.
Con effetto
dal 1°
gennaio 1992,
la tassa di concessione
governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese e
quella annuale
di cui ai commi
18, primo
periodo, e
19 dell'articolo 3,
D.L. 19
dicembre 1984,
n. 853, convertito, con modificazioni,
dalla L.
17 febbraio 1985, n. 17, è stabilita nella misura
di lire 4 milioni per le
società per azioni e in accomandita per azioni,
di lire
2 milioni
e 500
mila per
le società
a responsabilità limitata
e di lire 500 mila per le
società di altro
5.
Il canone
di concessione
previsto dall'articolo
51 della convenzione
tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP -
Società italiana per l'esercizio telefonico S.p.a. per la concessione
dei servizi
di telecomunicazioni
nazionali ad
uso pubblico, approvata
con D.P.R. 13 agosto 1984, n. 523, è elevato al 3,5 per cento. La
disposizione si applica a partire dall'esercizio in corso
alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Entro il 31 ottobre
di ciascun anno deve essere versata, a titolo di acconto,
6.
Alla copertura delle minori entrate derivanti dalle disposizioni di
cui al comma 4, valutate in
600 miliardi di lire a decorrere dal 1993,
si provvede
con parte
delle maggiori entrate
derivanti dall'applicazione del presente decreto.
6-bis.
Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale entro
quindici giorni dalla data
di entrata in vigore della
legge di
conversione del
presente decreto, saranno approvate
la nuova tariffa dell'imposta di bollo di cui all'allegato
Art.
11.
(Omissis)
(1).
(1)
Articolo abrogato dall'art. 14. l. 9 dicembre 1998, n. 431.
Art.
12.
1.
Se il reddito di impresa delle persone fisiche, delle società in nome
collettivo e in accomandita semplice e delle società ed enti di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, eccede di almeno il quindici per
2.
Alla copertura delle minori entrate derivanti dalle disposizioni di
cui al comma 1, valutate in 140 miliardi di lire per l'anno 1993,
in 200
miliardi di lire in ciascuno
degli anni 1994 e 1995 e in 60 miliardi di
lire per
l'anno 1996,
si provvede
con parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente
decreto.
Art.
13.
1.
Le entrate derivanti dal presente capo sono riservate all'erario e
concorrono, anche attraverso
il potenziamento
di strumenti antievasione,
alla copertura degli oneri
per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di
politica economica e finanziaria in
funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria.