Decreto Legge   11/07/1992 n. 333   (VIGENTE)

Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73

AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITA' DELLO STATO

Decreto-legge  11 luglio 1992, n. 333 (in Gazz. Uff., 11 luglio 1992, n.  162), conv. in l. 8 agosto 1992, n. 359 (in Gazz. Uff., 13 agosto 1992,  n.  190).  --  Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica (1) (2) (3) vedi note sul Capo I.

  (Omissis).

 

AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITA' DELLO STATO

Capo II

Art. 7.

1.   Per   l'anno   1992  è  istituita  una  imposta  straordinaria immobiliare  sul  valore  dei  fabbricati,  e delle aree fabbricabili individuate  negli strumenti urbanistici vigenti, siti nel territorio dello  Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli alla cui produzione  o  scambio  è  diretta l'attività dell'impresa, posseduti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2.  Soggetto  passivo  dell'imposta è il proprietario dell'immobile ovvero  il  titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sullo stesso anche se non residente nel territorio dello Stato; l'imposta è dovuta  proporzionalmente  alla  quota di possesso. Non sono soggetti passivi  lo  Stato,  le  regioni,  le province, i comuni, le comunità montane,  i  consorzi  tra detti enti e le unità sanitarie locali, le istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui  all'articolo 41 della legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  e  gli  istituti  autonomi case popolari.

3.  L'imposta  è  stabilita nella misura del 3 per mille del valore dei  fabbricati e delle aree fabbricabili individuate negli strumenti urbanistici  vigenti.  Il  valore  è  costituito,  per  i  fabbricati iscritti  in  catasto, da quello che risulta applicando all'ammontare delle  rendite catastali determinate dall'amministrazione del catasto e  dei  servizi  tecnici  erariali a seguito della revisione generale disposta  con  il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 31 del 7 febbraio 1990, un moltiplicatore  pari  a  100  per le unità immobiliari classificate o classificabili  nei  gruppi  catastali A, B e C, con esclusione delle categorie   A/10   e   C1,  pari  a  50  per  quelle  classificate  o classificabili  nel gruppo D non possedute nell'esercizio d'impresa e nella  categoria  A/10,  e  pari  a  34  per  quelle  classificate  o classificabili  nella  categoria  C/1.  Per determinare il valore dei fabbricati  non  ancora  iscritti  in  catasto si fa riferimento alla rendita  delle  unità  immobiliari similari. Per le unità immobiliari urbane direttamente adibite ad abitazione principale del possessore e dei  suoi  familiari,  l'imposta  è  stabilita nella misura del 2 per mille  del  valore determinato ai sensi del presente comma, diminuito di  50 milioni di lire. Per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione   principale   deve   intendersi  quella  nella  quale  il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto  reale,  e  i  suoi  familiari, dimorano abitualmente. Per le unità   immobiliari   classificate  o  classificabili  nel  gruppo  D  possedute   nell'esercizio   d'impresa,   il   valore   è  costituito dall'ammontare,  al  lordo  delle  quote di ammortamento, che risulta dalle  scritture  contabili applicando per ciascun anno di formazione dello  stesso  i seguenti coefficienti: 1992: 1,02; 1991: 1,03; 1990: 1,05;  1989:  1,10;  1988:  1,15; 1987: 1,20; 1986: 1,30; 1985: 1,40; 1984:  1,50;  1983:  1,60;  1982  e  precedenti:  1,70.  Per  le aree fabbricabili  individuate  negli  strumenti  urbanistici  vigenti, il valore è costituito dal valore venale in comune commercio ovvero, per le  aree  destinate  ad  attività di pubblica utilità, dall'ammontare delle  indennità  che gli enti pubblici competenti per lo svolgimento delle attività stesse hanno corrisposto o devono corrispondere (1).

3-bis.  L'imposta  è  ridotta  del  50  per  cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (2).

4. Sono esenti dall'imposta:

a)  le  costruzioni  o  porzioni  di  costruzioni  rurali  di cui all'art.  39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;

b) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché  compatibile  con  le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

c)  i  fabbricati  di  proprietà  della Santa Sede indicati negli articoli  13,  14, 15 e 16 del Trattato lateranense 11 febbraio 1929, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

d)  i  fabbricati  appartenenti  agli  Stati esteri per i quali è prevista  l'esenzione  dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

e)  i  fabbricati  posseduti dagli enti indicati all'articolo 87, comma  1,  lettera  c),  del  citato  testo  unico  delle imposte sui redditi,  non aventi finalità di lucro, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività istituzionali di carattere didattico;

f)  i  fabbricati  recuperati  al  fine  di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104;

g) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis   del   D.P.R.   29 settembre  1973,  n.  601,  e  successive modificazioni;

h)  i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie da E/1 a E/9;

i)  i fabbricati e le aree fabbricabili, nonché le quote di essi, appartenenti  ai  soggetti  che  alla  data  di entrata in vigore del presente  decreto  risultano  sottoposti a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a concordato preventivo con cessione di beni;

i-bis)  gli  immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma  1,  lettera  c),  del  testo  unico delle imposte sui redditi, approvato   con  D.P.R.  22  dicembre  1986,  n.  917,  e  successive modificazioni,  destinati esclusivamente allo svolgimento di attività istituzionali di carattere assistenziale e sanitario (3).

5. L'imposta è riscossa mediante versamento diretto con le modalità previste ai fini delle imposte sui redditi. Il versamento deve essere effettuato  nel  mese  di  settembre 1992. Tuttavia il versamento può essere  effettuato  entro  il  15 dicembre 1992; in tal caso le somme versate oltre il 30 settembre 1992 devono essere maggiorate del 3 per cento a titolo di interessi, senza applicazione di soprattasse.

6.   Per   l'anno   1992  è  istituita  una  imposta  straordinaria sull'ammontare  dei  depositi  bancari,  postali  e presso istituti e sezioni  per  il  credito a medio termine, conti correnti, depositi a risparmio  e  a  termine,  certificati  di deposito, libretti e buoni fruttiferi,  da  chiunque  detenuti;  sono  esclusi  i  buoni postali fruttiferi,   i   libretti   di   risparmio  di  previdenza  indicati all'articolo  41,  primo  comma,  della  L. 7 agosto 1982, n. 526, la raccolta interbancaria e intercreditizia, nonché i depositi e i conti correnti  intrattenuti  dal  Tesoro  presso  il  sistema  bancario  e l'amministrazione   postale   e  quelli  detenuti  da  rappresentanze diplomatiche  e  consolari  estere  in  Italia  o da enti e organismi internazionali  che godono della esenzione dalle imposte sui redditi.  L'amministrazione  postale  e  le aziende ed istituti di credito sono tenuti   ad  operare,  con  obbligo  di  rivalsa  nei  confronti  dei correntisti  e  depositanti, una ritenuta del 6 per mille commisurata all'ammontare  risultante  dalle  scritture contabili alla data del 9 luglio  1992.  L'imposta  è versata entro il 15 settembre 1992 con le modalità  previste  per  il  versamento delle ritenute di cui all'art. 26, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

7. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e  i rimborsi delle imposte di cui al presente articolo nonché per il contenzioso  si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.  Le  imposte  straordinarie  di cui al presente articolo non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi.

(1)  Per  un'interpretazione  autentica  del  presente  comma, vedi l'art.  12-bis,  d.l.  19  settembre  1992,  n.  384,  conv. in l. 14 novembre 1992, n. 438.

(2)  Comma aggiunto dall'art. 1, d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, conv. in l. 24 marzo 1993, n. 75.

(3)  Lettera  aggiunta  dall'art.  1,  d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, conv. in l. 24 marzo 1993, n. 75.

 

Art. 8.

1.  Nell'esercizio  dei  poteri previsti dall'articolo 8, D.P.R. 29 settembre  1973,  n.  605,  come sostituito dall'articolo 1, D.P.R. 2 novembre  1976,  n.  784,  l'anagrafe tributaria invia questionari ai soggetti  utenti di forniture di energia elettrica nei fabbricati, al fine  di  acquisire  il numero di codice fiscale dell'utente stesso e quello  del  proprietario,  se  diverso, nonché gli estremi catastali identificativi  di  ciascuna  unità  immobiliare  e la sua superficie commerciale (1).

2.  Il questionario costituisce parte integrante della fattura ed è inviato   all'utente  tramite  l'ente  erogatore;  esso  deve  essere compilato  e  restituito  all'anagrafe tributaria a cura dell'utente, con  tassa  a  carico  della  amministrazione  destinataria, entro il termine  indicato  nel  questionario stesso. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato il  modello di questionario.

3.  Coloro che non sono utenti della fornitura di energia elettrica nelle  unità  immobiliari  di loro proprietà sono tenuti a comunicare all'utente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  il proprio numero di codice fiscale e gli estremi catastali   identificativi   dell'unità   immobiliare;  nel  caso  di comproprietà  l'obbligo è soddisfatto con la comunicazione del numero di  codice  fiscale  di  uno soltanto dei comproprietari. La medesima comunicazione   deve   essere   data   dal   proprietario  dell'unità immobiliare   al   conduttore   nel   caso   di  contratti  stipulati successivamente  alla data di entrata in vigore del presente decreto; in  tal caso il conduttore è tenuto ad indicare all'ente cui richiede la  fornitura di energia elettrica, oltre al proprio, anche il numero di codice fiscale del proprietario.

4.  Il Ministero delle finanze, mediante procedure automatizzate di elaborazione,  effettua  incroci  tra  i dati delle dichiarazioni dei redditi,  del  catasto e degli enti erogatori di  forniture di energia elettrica,  provvedendo  ad  accertare i redditi o i maggiori redditi non  dichiarati con le modalità di cui all'articolo 41-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Se risulta che l'utilizzatore della fornitura di  energia  elettrica  è  soggetto  diverso dall'utente indicato nel contratto,  il  Ministero  delle finanze ne dà comunicazione all'ente erogatore per le conseguenti variazioni contrattuali.

5.   Ai  fini  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche, dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  giuridiche e dell'imposta locale  sui redditi, dovute per i periodi di imposta  relativamente ai quali  il  termine per la presentazione della dichiarazione è scaduto anteriormente  alla data di entrata in vigore del presente decreto, i contribuenti sono ammessi a presentare dichiarazioni integrative, con gli  effetti  e  le modalità previsti dall'articolo 14 della legge 29 dicembre  1990,  n. 408, in aumento per quanto riguarda i redditi dei fabbricati. I contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni del  presente  comma  devono presentare, dal 1° agosto al 15 dicembre 1992,  al  centro  di  servizio  o  all'ufficio delle imposte dirette competente   in   ragione   del   loro  domicilio  fiscale,  apposita dichiarazione,  conformemente  alle  indicazioni  recate  dal modello approvato  con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta  Ufficiale  entro il 30 luglio 1992, e devono versare dal 1° agosto  al  15  dicembre 1992 l'imposta o la maggiore imposta dovuta, nonché,  in  luogo  delle  sanzioni  e degli interessi previsti negli articoli  46 e 49, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e negli articoli 9  e 92, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, una soprattassa stabilita, per  i  periodi  di  imposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle seguenti misure: 10 per cento  per  il primo periodo; 20 per cento per il secondo periodo; 30 per  cento  per il terzo periodo; 40 per cento per il quarto periodo; 50 per cento per il quinto periodo; 60 per cento per il sesto periodo e 70 per cento per ciascuno degli altri periodi anteriori a quello in corso.  Le  attestazioni  dei  versamenti devono essere allegate alla dichiarazione  integrativa.  Le  disposizioni  del  presente comma si applicano  sempreché  alla  data di presentazione della dichiarazione non  siano  iniziati  accessi,  ispezioni  e verifiche ovvero non sia stato   notificato   avviso   di   accertamento;   l'ILOR  pagata  in applicazione  delle  disposizioni del presente comma non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi.

6.  In considerazione della emanazione, con effetto dall'anno 1993, del  decreto  del Ministro delle finanze integrativo dei dati e delle notizie indicativi di capacità contributiva previsto dall'articolo 2, D.P.R.  29  settembre  1973, n. 600, modificato dall'articolo 1 della legge  30 dicembre 1991, n. 413, i contribuenti possono corrispondere dal    agosto al 31 ottobre 1992 l'ammontare degli abbonamenti alle radiodiffusioni  non  corrisposti  per  periodi anteriori a quello in corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto. Le disposizioni   del   presente   comma   non   si   applicano  qualora anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stato elevato processo verbale o  notificata ingiunzione di pagamento.

I  versamenti  sono  effettuati,  con  le  modalità  stabilite con il decreto  del  Ministro  delle  finanze previsto nel comma 5, in unica soluzione  e con l'applicazione della soprattassa nella misura del 10 per cento.

7.  Agli  oneri a carico dell'Amministrazione finanziaria di cui ai commi  1,  2,  3  e 4, valutati in trenta miliardi di lire per l'anno 1992,  si  provvede con quota parte delle  maggiori entrate recate per lo  stesso  anno  dal  presente  capo;  le  somme  eventualmente  non impegnate nell'anno 1992 potranno essere utilizzate nell'anno 1993.

(1)  Per le modalità e i termini per la compilazione e restituzione all'anagrafe  tributaria  dei  citati  questionari,  vedi  il d.m. 31 luglio 1992.

 

Art. 9.

1.  L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa  allegato  A,  annessa  al  D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive  modificazioni,  stabilita in lire 10.000 è elevata a lire 15.000.

2.  L'imposta  di  bollo  sugli  atti  compiuti  dal  giudice e dal cancelliere   e   sui   provvedimenti   originali   del  giudice  nei procedimenti  civili, con esclusione di quella dovuta sugli originali delle   sentenze   e   dei   processi  verbali  di  conciliazione,  è corrisposta, per ogni procedimento, mediante applicazione di marche o mediante  versamento  in conto corrente postale intestato all'ufficio del  registro di Roma, nelle misure di lire 90.000 e di lire 120.000, rispettivamente,   per   i   procedimenti   di cognizione  e  per  i procedimenti  di  esecuzione,  limitatamente  a  quelli il cui valore supera  lire  5  milioni,  davanti  al pretore; di lire 120.000 per i procedimenti di cognizione e di lire 240.000 per quelli di esecuzione davanti  al tribunale; di lire 90.000 per i  procedimenti davanti alla corte  di  appello  e di lire 60.000 per quelli davanti alla Corte di cassazione; di lire 60.000 per i procedimenti speciali.

3.  L'imposta  di  bollo  sugli  atti  compiuti  dal  giudice e dai segretari,  compresa  quella  sugli  originali  delle decisioni e dei provvedimenti,   è  corrisposta  per  ogni procedimento  dinanzi  al Consiglio  di  Stato  ed  al tribunale amministrativo regionale nella misura di lire 180.000, con le modalità di cui al comma 2.

4.  L'imposta fissa di bollo dovuta sugli atti di cui agli articoli 19  e 20 della tariffa allegato A, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è elevata a lire 2.000.

5.  L'imposta  fissa di bollo dovuta sugli atti di cui all'articolo 20-bis  della  tariffa allegato A, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.  642,  e  successive modificazioni, è elevata, rispettivamente, da lire  400  a  lire 1.000; da lire 1.100 a lire 2.000; da lire 2.200 a lire 4.000; da lire 4.400 a lire 7.000; da lire 7.800 a lire 10.000.

6.  La  carta bollata, i moduli redatti a stampa su carta bollata o bollati  in  modo  straordinario,  nonché  i  libri  e i registri già bollati  in  modo straordinario, che alla data di cui al comma 7 sono interamente in bianco, devono essere integrati prima dell'uso, sino a concorrenza  dell'imposta  dovuta nella misura stabilita dal presente articolo,  mediante applicazione di marche da bollo da annullarsi nei modi  previsti  dall'articolo  12,  D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

7.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 14 luglio 1992.

 

Art. 10.

1.  Le  tasse  sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa   al   D.P.R.   26   ottobre   1972,  n.  641,  e  successive modificazioni,  con  esclusione di quelle previste alla voce n. 125 e alla  voce  n.  131  della stessa tariffa, sono aumentate del 100 per cento.

2.  L'aumento  di cui al comma 1 si applica alle tasse di rilascio, di  rinnovo,  per  il  visto  e per la vidimazione relative ad atti e provvedimenti amministrativi emanati, rinnovati, sottoposti a visto o vidimazione   successivamente  al  31  dicembre  1991;  l'aumento  si applica,  altresì,  alle  tasse  annuali  il  cui  termine  ultimo di pagamento scade successivamente alla predetta data. Gli importi delle tasse vanno arrotondati alle mille lire superiori.

3.  Le  relative  integrazioni,  dovute  per  l'intero 1992, devono essere  corrisposte  entro il 31 ottobre 1992, mediante versamento in conto  corrente  postale,  intestato  all'ufficio  del registro tasse sulle  concessioni  governative di Roma. Per i pagamenti effettuati a mezzo  marche,  compresi  quelli  relativi  alle  patenti  di  guida, l'integrazione  può  essere  corrisposta  anche  mediante  le normali marche   di   concessione   governativa  da  annullarsi  a  cura  del contribuente.

4.  Con  effetto  dal    gennaio  1992,  la  tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese e   quella   annuale  di  cui  ai  commi  18,  primo  periodo,  e  19 dell'articolo  3,  D.L.  19  dicembre  1984,  n. 853, convertito, con modificazioni,  dalla  L.  17 febbraio 1985, n. 17, è stabilita nella misura  di  lire 4 milioni per le società per azioni e in accomandita per  azioni,  di  lire  2  milioni  e  500  mila  per  le  società  a responsabilità  limitata  e  di lire 500 mila per le società di altro tipo.  I  contribuenti,  che  sino alla data di entrata in vigore del presente  decreto  hanno  omesso di corrispondere le tasse dovute per l'anno  in  corso, possono corrisponderle nella misura sopra indicata entro  il  31  ottobre 1992, con applicazione della soprattassa del 6 per  cento.  I  contribuenti,  che alla data di entrata in vigore del presente  decreto  hanno  corrisposto  le  tasse dovute per l'anno in corso,  possono scomputare le maggiori somme versate da quelle dovute per  gli anni successivi ovvero chiederle a rimborso, quando le tasse non risultino più dovute.

5.  Il  canone  di  concessione  previsto  dall'articolo  51  della convenzione  tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la  SIP  -  Società italiana per l'esercizio telefonico S.p.a. per la concessione   dei  servizi  di  telecomunicazioni  nazionali  ad  uso pubblico,  approvata  con D.P.R. 13 agosto 1984, n. 523, è elevato al 3,5 per cento. La disposizione si applica a partire dall'esercizio in corso  alla  data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il 31  ottobre di ciascun anno deve essere versata, a titolo di acconto, una somma pari ad un settimo del canone dovuto per l'anno precedente; per  l'anno 1992 la somma da versare a titolo di acconto è pari ad un sesto di quella dovuta per il 1991.

6. Alla copertura delle minori entrate derivanti dalle disposizioni di  cui  al comma 4, valutate in 600 miliardi di lire a decorrere dal 1993,   si  provvede  con  parte  delle maggiori  entrate  derivanti dall'applicazione del presente decreto.

6-bis.  Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta  Ufficiale  entro  quindici  giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di  conversione  del  presente decreto, saranno approvate  la nuova tariffa dell'imposta di bollo di cui all'allegato A  al  D.P.R.  26  ottobre  1972, n. 642, e successive modificazioni, nonché  la  nuova  tariffa  delle tasse sulle concessioni governative annessa  al  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  641, e successive modificazioni. A tal fine si dovrà tenere conto delle   variazioni  di  importo  disposte  con  il  presente  decreto apportando  alle  tariffe  stesse  le  modificazioni  necessarie  per inserirvi  le  voci  di  imposta  o di tassa previste in disposizioni diverse dalle predette tariffe, per razionalizzare i singoli articoli e  voci di tariffa e per ridurre il loro numero mediante accorpamenti di   quelli  compresi  nelle  singole  parti;  nell'attuazione  della razionalizzazione  e  degli  accorpamenti  potranno  essere apportate variazioni  ai  singoli  importi,  in  misura non superiore al 20 per cento  in  aumento,  e  in  misura  non  superiore al 40 per cento in diminuzione.  Sarà  comunque  assicurato nel complesso un gettito non inferiore   a  quello  previsto  a  seguito  dell'applicazione  delle disposizioni  dell'articolo  9  e  dei  commi  da  1 a 6 del presente articolo.

 

Art. 11.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 14. l. 9 dicembre 1998, n. 431.

 

Art. 12.

1. Se il reddito di impresa delle persone fisiche, delle società in nome  collettivo e in accomandita semplice e delle società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccede di almeno il quindici per cento  il  reddito  di  impresa  dichiarato per il periodo di imposta precedente,   la  eccedenza  concorre  alla  formazione  del  reddito imponibile nella misura del cinquanta per cento, se l'ammontare degli investimenti  innovativi  effettuati  nel territorio dello Stato, nel periodo di imposta cui la dichiarazione si riferisce, supera la somma del  maggior  reddito  dichiarato e dell'ammontare degli ammortamenti deducibili   effettuati  nel  periodo.  Nel  caso  di  fusione  o  di incorporazione   si  fa  riferimento  alle  dichiarazioni  presentate precedentemente  dalle società fuse o incorporate. La disposizione si applica  per  i  tre  periodi di imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dalle disposizioni di  cui al comma 1, valutate in 140 miliardi di lire per l'anno 1993,  in  200  miliardi  di lire in ciascuno degli anni 1994 e 1995 e in 60 miliardi  di  lire  per  l'anno  1996,  si  provvede  con parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto.

 

Art. 13.

1. Le entrate derivanti dal presente capo sono riservate all'erario e   concorrono,   anche  attraverso  il  potenziamento  di  strumenti antievasione,  alla  copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e  finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria.