Decreto Legge
11/07/1992 n. 333 (VIGENTE)
Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
AMMINISTRAZIONE
DEL PATRIMONIO E CONTABILITA' DELLO STATO
Decreto-legge
11 luglio 1992, n. 333 (in Gazz. Uff., 11 luglio 1992, n.
162), conv. in l. 8 agosto 1992, n. 359 (in Gazz. Uff., 13 agosto 1992, n. 190).
-- Misure urgenti per il
risanamento della finanza pubblica (1) (2) (3) vedi note
sul Capo I
(Omissis).
AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITA' DELLO STATO
Capo III
Art.
14.
1.
Con riferimento
agli enti
di cui al presente capo ed alle società
da essi
controllate, tutte le attività,
nonché i diritti minerari, attribuiti
o riservati per legge o con atti amministrativi ad amministrazioni diverse da
quelle istituzionalmente competenti, ad
2.
Le concessioni
di cui
al comma
1 sono disciplinate dalle
amministrazioni competenti
in conformità alle disposizioni vigenti. Ove
la materia non sia regolata da leggi preesistenti, la disciplina sarà
stabilita dall'atto
di concessione in conformità
ai principi generali vigenti in materia.
3.
Le concessioni
di cui
al comma 1 avranno la durata
massima prevista dalle
norme vigenti, comunque non
inferiore a venti anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
4.
Le concessioni
di attività
in favore dei soggetti di cui al comma 1, che siano già in vigore, sono
prorogate per la stessa durata prevista dal
comma 3.
Le amministrazioni competenti potranno, ove occorra, modificarle o
integrarle.
4-bis.
Fino alla emanazione di una nuova disciplina, le società per azioni
derivate dalla
trasformazione di cui agli
articoli 15 e 18 esercitano, nei
medesimi limiti
e con
i medesimi effetti,
le attribuzioni in materia
di dichiarazione di pubblica
utilità e di
Art.
15.
1.
L'Istituto nazionale
per la ricostruzione
industriale - IRI, l'Ente nazionale
idrocarburi ENI, l'Istituto nazionale assicurazioni - INA e l'Ente nazionale
energia elettrica - ENEL sono trasformati in società
per azioni
con effetto dalla data di entrata in vigore del
2.
Il capitale
iniziale di
ciascuna delle
società per azioni derivanti dalle trasformazioni è determinato con
decreto del Ministro del tesoro
in base al netto
patrimoniale risultante dai rispettivi ultimi
bilanci. I
consigli di
amministrazione di ciascuna
delle predette società per azioni devono; entro la data fissata con decreto del Ministro del
tesoro e comunque non oltre
il 31 dicembre 1994, proporre al
Ministro del tesoro una rettifica dei valori dell'attivo e
del passivo,
accompagnata da una
relazione redatta da una o più società
specializzate, ovvero da soggetto o soggetti in possesso dei requisiti
previsti dall'articolo 11 del
decreto legislativo
27 gennaio 1992,
n. 88, che attesti
che i valori proposti non sono superiori
a quelli risultanti
dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma
2, della legge 29 dicembre
1990, n. 408. Le proposte di
rettifica dovranno essere
formulate in coerenza con il piano di
dismissioni adottato
dal Governo.
I corrispettivi
professionali dei
detti soggetti
sono determinati con decreto del Ministro del tesoro. Sulla base della
predetta proposta di rettifica, il Ministro del tesoro determina il patrimonio
netto rivalutato. Tale determinazione
vale ai
fini dell'applicazione
ad ogni
effetto dell'articolo 19 del presente decreto. In attesa della
determinazione di cui
sopra, gli
organi sociali
possono, in
via transitoria, determinare il
patrimonio netto,
sempre in misura non superiore a quella
risultante dall'applicazione
dei criteri di cui all'articolo
3.
Le azioni delle società di
cui al comma 1, unitamente a quelle della BNL
S.p.a., sono
attribuite al
Ministero del
tesoro. Il Ministro del
tesoro esercita
i diritti dell'azionista
secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il
Ministro da lui delegato,
con il
Ministro del bilancio e
della programmazione economica
e con il Ministro
dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Sono parimenti attribuite al Ministero del tesoro le
partecipazioni della Cassa depositi e prestiti nell'IMI S.p.a.
e negli
altri istituti
di intermediazione
creditizia e finanziaria.
Le minusvalenze derivanti nel
bilancio della Cassa
depositi e
prestiti dal trasferimento al Ministero del tesoro delle
4.
Lo statuto
di ciascuna
delle società
derivanti dalle
trasformazioni sarà
deliberato dalla
prima assemblea.
In via provvisoria
rimangono in vigore le
norme, legislative e statutarie, che disciplinano i singoli
enti. I
presidenti delle società per azioni
derivanti dalla
trasformazione convocheranno
le rispettive assemblee sociali
entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5.
La pubblicazione del
presente decreto tiene luogo di tutti gli adempimenti
in materia di costituzione
delle società previsti dalla normativa vigente.
(1)
Comma così modificato dall'art. 1, d.l. 21 giugno 1993, n. 198, conv. in l. 9
agosto 1993, n. 292.
(2)
Comma così modificato dall'art. 2, d.l. 23 aprile 1993, n. 118, conv. in l. 23
giugno 1993, n. 202.
Art.
16.
1.
Entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, il
Ministro del tesoro predispone un programma
di riordino delle partecipazioni di cui all'articolo 15 e
lo trasmette,
d'intesa con
i Ministri
del bilancio
e della programmazione economica, dell'industria,
del commercio
e dell'artigianato e
delle partecipazioni
statali, al Presidente del Consiglio dei ministri. Il programma di riordino
delle partecipazioni di cui
all'articolo 15 è
finalizzato alla
valorizzazione delle
2.
Il programma
deve prevedere
la quotazione
delle società partecipate
derivanti dal
riordino delle attuali
partecipazioni e l'ammontare dei ricavi
da destinare
alla riduzione
del debito pubblico.
3.
Il Presidente del Consiglio
dei ministri invia il programma di riordino
alle competenti Commissioni
parlamentari che esprimono il proprio parere
entro il termine previsto dai regolamenti di ciascuna Camera.
Decorso tale termine, il programma è approvato dal Consiglio dei
ministri e diviene esecutivo.
Art.
17.
1.
(Omissis) (1).
(1)
Articolo abrogato dalla legge di conversione.
Art.
18.
1.
Fermo restando
quanto previsto dalla legge 30 luglio 1990, n. 218,
previa comunicazione da
inviare alle Camere con un anticipo di almeno quindici giorni, il CIPE potrà
deliberare la trasformazione in società per
azioni di enti pubblici economici, qualunque sia il loro settore
di attività. La deliberazione del CIPE i medesimi effetti di
(1)
Comma così modificato dall'art. 2, d.l. 21 giugno 1993, n. 198, conv. in l. 9
agosto 1993, n. 292.
Art.
19.
1.
Tutte le
operazioni connesse con la
trasformazione di cui al presente capo sono esenti da imposte e tasse (1).
(1)
Per un'interpretazione
autentica del presente art.
19, vedi l'art. 4, d.l. 23 gennaio
1993, n. 16, conv. in l. 24 marzo 1993, n. 75.
Art.
20.
1.
Sono abrogate
tutte le
disposizioni di
legge contrarie od incompatibili con quanto stabilito nel presente capo.
Art.
21.
1.
Il presente decreto entra in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.