Decreto Legge   11/07/1992 n. 333   (VIGENTE)

Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73

AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITA' DELLO STATO

Decreto-legge  11 luglio 1992, n. 333 (in Gazz. Uff., 11 luglio 1992, n.  162), conv. in l. 8 agosto 1992, n. 359 (in Gazz. Uff., 13 agosto 1992,  n.  190).  --  Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica (1) (2) (3) vedi note sul Capo I.

  (Omissis).

 

AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITA' DELLO STATO

Capo III

Art. 14.

1.  Con  riferimento  agli  enti  di  cui  al presente capo ed alle società  da  essi  controllate,  tutte  le attività, nonché i diritti minerari,  attribuiti o riservati per legge o con atti amministrativi ad amministrazioni diverse da quelle istituzionalmente competenti, ad enti  pubblici,  ovvero  a  società a partecipazione statale, restano attribuiti  a  titolo di concessione ai medesimi soggetti che ne sono attualmente titolari.

2.  Le  concessioni  di  cui  al  comma  1  sono disciplinate dalle amministrazioni  competenti  in conformità alle disposizioni vigenti. Ove  la materia non sia regolata da leggi preesistenti, la disciplina sarà  stabilita  dall'atto  di  concessione in conformità ai principi generali vigenti in materia.

3.  Le  concessioni  di  cui  al  comma 1 avranno la durata massima prevista  dalle  norme  vigenti, comunque non inferiore a venti anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4.  Le  concessioni  di  attività  in favore dei soggetti di cui al comma 1, che siano già in vigore, sono prorogate per la stessa durata prevista  dal  comma  3.  Le amministrazioni competenti potranno, ove occorra, modificarle o integrarle.

4-bis. Fino alla emanazione di una nuova disciplina, le società per azioni  derivate  dalla  trasformazione  di cui agli articoli 15 e 18 esercitano,  nei  medesimi  limiti  e  con  i  medesimi  effetti,  le attribuzioni  in  materia  di  dichiarazione di pubblica utilità e di necessità e di urgenza, già spettanti agli enti originari.

 

Art. 15.

1.  L'Istituto  nazionale  per  la ricostruzione industriale - IRI, l'Ente  nazionale idrocarburi ENI, l'Istituto nazionale assicurazioni - INA e l'Ente nazionale energia elettrica - ENEL sono trasformati in società  per  azioni  con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2.  Il  capitale  iniziale  di  ciascuna  delle  società per azioni derivanti dalle trasformazioni è determinato con decreto del Ministro del  tesoro  in  base al netto patrimoniale risultante dai rispettivi ultimi  bilanci.  I  consigli  di  amministrazione  di ciascuna delle predette società per azioni devono; entro la data fissata con decreto del  Ministro  del  tesoro  e comunque non oltre il 31 dicembre 1994, proporre  al Ministro del tesoro una rettifica dei valori dell'attivo e  del  passivo,  accompagnata  da una relazione redatta da una o più società  specializzate, ovvero da soggetto o soggetti in possesso dei requisiti  previsti  dall'articolo  11  del  decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n.  88,  che  attesti  che i valori proposti non sono superiori  a  quelli  risultanti dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo  2,  comma  2,  della legge 29 dicembre 1990, n. 408. Le proposte  di  rettifica  dovranno essere formulate in coerenza con il piano   di   dismissioni   adottato   dal  Governo.  I  corrispettivi professionali  dei  detti  soggetti  sono determinati con decreto del Ministro del tesoro. Sulla base della predetta proposta di rettifica, il Ministro del tesoro determina il patrimonio netto rivalutato. Tale determinazione   vale  ai  fini  dell'applicazione  ad  ogni  effetto dell'articolo 19 del presente decreto. In attesa della determinazione di  cui  sopra,  gli  organi  sociali  possono,  in  via transitoria, determinare  il  patrimonio  netto,  sempre in misura non superiore a quella  risultante  dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 2,  comma  2,  della  legge  29  dicembre  1990, n. 408, e nei limiti autorizzati  dal  Ministro  del  tesoro. Anche siffatta rivalutazione rileva  ai  fini dell'articolo 19 del presente decreto. La differenza fra  il  netto  patrimoniale  risultante  dall'ultimo  bilancio  e il patrimonio netto rivalutato potrà essere imputata in tutto o in parte ad  una  speciale  riserva  o  al  capitale sociale. Potranno altresì ricostituirsi,  in  tutto  o  in  parte,  le  riserve  risultanti nel patrimonio netto esistente nei bilanci anteriori alla trasformazione, mantenendo  a tali riserve l'originario regime civilistico e fiscale. Le  società  derivanti  dalla  trasformazione  emetteranno azioni del valore  nominale di L. 1.000 cadauna e per un importo globale pari al capitale determinato come sopra (1).

3.  Le  azioni delle società di cui al comma 1, unitamente a quelle della  BNL  S.p.a.,  sono  attribuite  al  Ministero  del  tesoro. Il Ministro  del  tesoro  esercita  i  diritti dell'azionista secondo le direttive  del  Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro  da  lui  delegato,  con  il  Ministro  del bilancio e della programmazione  economica  e  con  il  Ministro  dell'industria,  del commercio  e dell'artigianato. Sono parimenti attribuite al Ministero del tesoro le partecipazioni della Cassa depositi e prestiti nell'IMI S.p.a.  e  negli  altri  istituti  di  intermediazione  creditizia  e finanziaria.  Le  minusvalenze  derivanti  nel  bilancio  della Cassa depositi  e  prestiti dal trasferimento al Ministero del tesoro delle partecipazioni di cui al presente comma sono poste a carico del fondo di riserva della Cassa stessa (2).

4.   Lo   statuto   di   ciascuna  delle  società  derivanti  dalle trasformazioni   sarà   deliberato  dalla  prima  assemblea.  In  via provvisoria  rimangono  in vigore le norme, legislative e statutarie, che  disciplinano  i  singoli  enti.  I  presidenti delle società per azioni  derivanti  dalla  trasformazione  convocheranno le rispettive assemblee  sociali entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5.  La  pubblicazione del presente decreto tiene luogo di tutti gli adempimenti  in  materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente.

(1) Comma così modificato dall'art. 1, d.l. 21 giugno 1993, n. 198, conv. in l. 9 agosto 1993, n. 292.

(2) Comma così modificato dall'art. 2, d.l. 23 aprile 1993, n. 118, conv. in l. 23 giugno 1993, n. 202.

 

Art. 16.

1.  Entro  tre  mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione  del  presente decreto, il Ministro del tesoro predispone un  programma di riordino delle partecipazioni di cui all'articolo 15 e  lo  trasmette,  d'intesa  con  i  Ministri  del  bilancio  e della programmazione    economica,    dell'industria,   del   commercio   e dell'artigianato  e  delle  partecipazioni statali, al Presidente del Consiglio dei ministri. Il programma di riordino delle partecipazioni di  cui  all'articolo  15  è  finalizzato  alla  valorizzazione delle partecipazioni  stesse, anche attraverso la previsione di cessioni di attività  e  di  rami  di aziende, scambi di partecipazioni, fusioni, incorporazioni ed ogni altro atto necessario per il riordino.

2.   Il  programma  deve  prevedere  la  quotazione  delle  società partecipate  derivanti  dal  riordino  delle attuali partecipazioni e l'ammontare  dei  ricavi  da  destinare  alla  riduzione  del  debito pubblico.

3.  Il  Presidente del Consiglio dei ministri invia il programma di riordino  alle  competenti  Commissioni parlamentari che esprimono il proprio  parere entro il termine previsto dai regolamenti di ciascuna Camera.  Decorso tale termine, il programma è approvato dal Consiglio dei ministri e diviene esecutivo.

 

Art. 17.

1. (Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dalla legge di conversione.

 

Art. 18.

1.  Fermo  restando  quanto previsto dalla legge 30 luglio 1990, n. 218,  previa  comunicazione da inviare alle Camere con un anticipo di almeno quindici giorni, il CIPE potrà deliberare la trasformazione in società  per azioni di enti pubblici economici, qualunque sia il loro settore  di attività. La deliberazione del CIPE i medesimi effetti di cui  al  presente  decreto.  A  tutte le predette società per azioni, nonché  a  quelle  di  cui  all'articolo  15,  comma 1, si applica la disposizione  di  cui  all'articolo 3, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218 (1).

(1) Comma così modificato dall'art. 2, d.l. 21 giugno 1993, n. 198, conv. in l. 9 agosto 1993, n. 292.

 

Art. 19.

1.  Tutte  le  operazioni  connesse con la trasformazione di cui al presente capo sono esenti da imposte e tasse (1).

(1)  Per  un'interpretazione  autentica  del presente art. 19, vedi l'art.  4, d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, conv. in l. 24 marzo 1993, n. 75.

 

Art. 20.

1.  Sono  abrogate  tutte  le  disposizioni  di  legge contrarie od incompatibili con quanto stabilito nel presente capo.

 

Art. 21.

1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.