Decreto Legge   05/10/1993 n. 398 (VIGENTE)

Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73

  

EDILIZIA E URBANISTICA - OCCUPAZIONE

Decreto-legge  5 ottobre 1993, n. 398 (in Gazz. Uff., 5 ottobre 1993, n.  234),  conv.  in  l.  4  dicembre  1993, n. 493 (in Gazz. Uff., 4 dicembre  1993,  n.  285).  -- Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei

procedimenti in materia edilizia (1).

(1) Vedi d.m. 10 gennaio 1996, n. 283.

   (Omissis).

 Art. 1.      Programmi di investimento 1993-1995.

1.  Ai  fini del sostegno dell'occupazione, il CIPE, anche mediante modifica  delle proprie  procedure, entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  riesamina  i  programmi d'intervento  previsti  dalla normativa vigente al fine di verificare

l'esecutività  dei  singoli progetti, di confermarne le priorità e di accelerarne  l'attuazione. Il CIPE, in sede di verifica, tiene conto, nella   determinazione   delle   priorità,  del  grado  di  effettiva esecutività  dei  progetti,  della  loro  conformità  agli  strumenti urbanistici  vigenti  nonché  dell'importanza degli interventi per la funzionalità  di  opere  esistenti  e  non completate. Il CIPE, nello stesso  termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  ha  facoltà di deliberare la revoca, da disporsi, nei successivi venti giorni, con decreto del Ministro competente, dei finanziamenti  per l'esecuzione di opere la cui realizzazione non sia stata  avviata  o  la  cui  prosecuzione risulti non conveniente e di destinare  le  somme disponibili, ad eccezione di quelle destinate ad interventi  di tutela ambientale di cui all'articolo 13, comma 2, del presente   decreto,   ad  opere  affidabili  per  l'esecuzione  entro centottanta  giorni  dalla  data  della delibera del CIPE stesso, con priorità per quelle dislocate nelle aree di crisi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19  luglio  1993,  n. 236, e nelle aree colpite  dagli  eventi  alluvionali del settembre-ottobre 1993. Nella riallocazione delle risorse il CIPE segue, di massima, il criterio di compensare   temporalmente,  nel  triennio  1993-1995,  le  eventuali modificazioni  settoriali  e  territoriali  della  spesa inizialmente prevista.

2.  Le  deliberazioni del CIPE di cui al comma 1, vengono trasmesse alle  Camere. In apposita sezione della relazione al disegno di legge finanziaria  per  il  1994  viene  data  analitica  indicazione delle variazioni  apportate  al  bilancio  per  il  1993  e per il triennio 1993-95 in esecuzione del presente decreto.

3.  Gli  importi  derivanti  dalle  revoche  di cui al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati con decreto  del  [Ministro  del  tesoro,  su  proposta  del Ministro del bilancio   e  della  programmazione  economica]  (1),  ai  pertinenti capitoli  di  spesa. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a totale carico dello  Stato e per i quali gli enti locali mutuatari non abbiano dato inizio  ai  lavori  entro  un  triennio  dalla  concessione o abbiano dichiarato l'impossibilità all'esecuzione dell'opera, con decreto del Ministro  del  tesoro  (1),  adottato  di  concerto  con  il Ministro competente  in  materia,  sono  revocati, ovvero devoluti allo stesso soggetto  mutuatario  per il finanziamento totale o parziale di altre opere pubbliche urgenti. Le risorse che si renderanno disponibili per effetto  delle  revoche  di  cui al periodo precedente possono essere riassegnate,   con   decreto  del  [Ministro  del  bilancio  e  della programmazione  economica,  adottato  di concerto con il Ministro del tesoro] (1), a comuni, province e comunità montane, consorzi tra enti locali;  aziende  speciali  e  società a prevalente capitale pubblico locale,  per  l'esecuzione  di  opere  pubbliche  urgenti, nei limiti temporali   e   finanziari   residui   sui   mutui  revocati,  previa restituzione   da   parte   degli  originari  mutuatari  delle  somme eventualmente erogate (2).

4. (Omissis) (3).

5. (Omissis) (4).

(1)  Ora,  il  solo  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, ex art. 7, l. 3 aprile 1997, n.94.

(2)  Comma così modificato dall'art. 4-ter, d.l. 19 maggio 1997, n. 130,  conv.  in  l.  16  luglio  1997,  n.  228. Per una deroga delle

disposizioni  di cui al presente comma, vedi art. 45, comma 17, l. 23 dicembre 1998, n. 448.

(3)  Sostituisce i commi 1 e 3 dell'art. 8, d.lg. 3 aprile 1993, n. 96. Per un'interpretazione autentica del comma 4 del presente art. 1,

vedi  l'art.  15,  d.l.  8 febbraio 1995, n. 32, conv. in l. 7 aprile 1995, n. 104.

(4)  Aggiunge  il  comma 6-bis all'art. 12, l. 23 dicembre 1992, n. 498.

  

Art. 2.   Investimenti industriali nelle aree terremotate della Campania, Basilicata e del Belice.

1.  In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23  gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire  430  miliardi, ripartita in lire 130 miliardi per l'anno 1992 e lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli  interventi  nei  territori  della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981  e  del  marzo  1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

2. La disponibilità di cui al comma 1 è destinata:

a)  alla liquidazione del saldo dei contributi concessi, ai sensi dell'articolo  39,  comma  2,  del  testo unico approvato con decreto legislativo   30   marzo   1990,  n.  76,  nonché  alla  liquidazione dell'aggiornamento  dei  contributi  concessi, ai sensi dell'articolo 39,  comma  3,  del medesimo testo unico, a condizione, in entrambi i casi,  che  l'iniziativa realizzata raggiunga i livelli occupazionali medi previsti in sede di concessione dei contributi;

b)  alla  liquidazione  del saldo dei contributi concessi per gli interventi   di   riparazione   e  ricostruzione  degli  stabilimenti industriali  e  delle  attrezzature  di cui all'articolo 27 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76;

c)  alla liquidazione degli oneri per espropri e collaudi, nonché all'esecuzione  di  opere  di  completamento  indispensabili  per  la funzionalità delle infrastrutture realizzate.

3. (Omissis) (1).

4.  I  lotti  delle aree infrastrutturate ai sensi dell'articolo 39 del  testo  unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76,  tuttora  non  assegnati, ovvero assegnati da oltre dodici mesi e tuttora  non  utilizzati, sono ceduti per l'ampliamento di iniziative già  insediate  nell'agglomerato  industriale,  a  condizione  che le iniziative  stesse  abbiano  raggiunto  gli  obiettivi  previsti  nel progetto   originario   e  che  l'ampliamento  programmato  determini ulteriori  incrementi  dei  livelli occupazionali. La disposizione di cui  al  periodo  precedente  si applica anche alle iniziative di cui all'articolo  39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo  1990,  n. 76, localizzate nei piani di insediamento produttivo di  cui  all'articolo  34,  comma  3,  lettera b), del medesimo testo unico.  Il  prezzo di cessione del lotto è determinato in misura pari al  costo  sostenuto  o  da  sostenere per l'esproprio, nonché per le relative  opere  di urbanizzazione primaria e secondaria e, comunque, in  misura  non  superiore  a quanto previsto dall'articolo 5-bis del decreto-legge  11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e successive modificazioni.

5.  In  caso  di revoca dell'assegnazione del lotto con contestuale dichiarazione  di  decadenza  dai contributi previsti all'articolo 39 del  testo  unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76,   per  la  mancata  osservanza  delle  condizioni  contenute  nel disciplinare  di  concessione,  il  lotto  e  il  contributo concesso possono  essere  attribuiti ad altro soggetto idoneo sotto il profilo tecnico-economico,  con  preferenza  per  i titolari di iniziative in attività nell'area industriale. Le opere e gli impianti eventualmente realizzati  dal  soggetto  decaduto  saranno  valutati  sulla base di perizia  giurata  dei  lavori  eseguiti  e della spesa effettivamente sostenuta,  da  redigersi  a  cura  di tecnico abilitato designato da parte  del  presidente del tribunale territorialmente competente, che curerà il reperimento della documentazione di spesa avvalendosi della Guardia di finanza.

6. Ogni stanziamento proveniente dal fondo previsto dall'articolo 3 del  testo  unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76,  tuttora disponibile presso i comuni, è utilizzato esclusivamente per il ripristino del patrimonio edilizio privato danneggiato, nonché per  le  opere di urbanizzazione essenziali e strettamente funzionali agli  insediamenti  abitativi  e  per le strutture scolastiche, salvo restando  l'obbligo  di osservare i costi massimi stabiliti dal CIPE, nel  rispetto  delle  priorità sancite dall'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32. In deroga ad ogni diversa disposizione contenuta nel  testo  unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni interessate, salvo quanto  previsto  all'inizio  del  presente  comma,  di  dar corso ad appalti   per  nuove  opere  pubbliche  gravanti  sul  fondo  di  cui all'articolo 3 del medesimo testo unico. Per le altre opere pubbliche il Ministro del bilancio e della programmazione economica (2), previa deliberazione  del  CIPE,  può  autorizzare  l'utilizzo delle risorse assegnate,  sulla  base  di  una verifica di congruità e funzionalità anche  economica  degli  interventi  effettuata  da apposito comitato tecnico  già previsto nella deliberazione del CIPE del 3 agosto 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1993, con vincolo  di  destinazione  per il completamento di opere pubbliche in corso,  per  la  esecuzione  di nuove opere solo se riconosciute come funzionali al ripristino del patrimonio edilizio pubblico danneggiato dagli  eventi sismici, nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti  pubblici  e con esclusione di affidamenti a mezzo di appalti concorso,   trattativa   privata  o  concessione  e  con  divieto  di esecuzione  dei  lavori  in sub-appalto. Per ogni ulteriore necessità finanziaria  per  il  ripristino  di  opere pubbliche programmate, le amministrazioni  pubbliche  interessate provvedono, in deroga ad ogni diversa disposizione, con assoluta priorità, utilizzando gli ordinari stanziamenti di bilancio. I componenti del comitato tecnico di cui al precedente  periodo  sono  individuati  con  decreto del Ministro del bilancio  e  della  programmazione  economica (2) nel quale è fissato anche  il  relativo  rimborso  spese. Resta fermo il divieto previsto dall'articolo  34,  comma  23,  del testo unico approvato con decreto legislativo  30  marzo 1990, n. 76, di assegnazione di nuovi fondi in favore  dei comuni tuttora privi di strumenti urbanistici previsti ed approvati ai sensi del medesimo testo (3).

7. (Omissis) (4).

8.  Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo 2, commi 1  e  2,  della  legge  31 maggio 1990, n. 128, per l'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione ad imprese iscritte in apposito albo  tenuto  dalla  camera  di  commercio, industria, artigianato ed agricoltura, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1994 (5).

9. (Omissis) (6).

10.   Per   consentire   la   prosecuzione   degli   interventi  di ricostruzione  e  riparazione  dell'edilizia privata e delle connesse opere  di  urbanizzazione  primaria nelle zone del Belice colpite dal terremoto  del  1968,  è  autorizzata  l'ulteriore  spesa  di lire 36 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995. Al relativo onere si  provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello stanziamento iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello  stato  di  previsione  del Ministero del tesoro (7) per l'anno 1993,  all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro (7).

11.   Alle   funzioni   statali   attinenti  all'istruttoria,  alla definizione e alla liquidazione delle pratiche relative ai contributi concessi per la ricostruzione privata nelle predette zone della Valle del  Belice, sulla base di norme entrate in vigore anteriormente alla data  di  entrata  in  vigore  della  legge 27 marzo 1987, n. 120, di conversione  del  decreto  legge  26 gennaio 1987, n. 8, provvedono i comuni  interessati,  con  le modalità di cui all'articolo 13-bis del predetto decreto legge n. 8 del 1987 (8).

11-bis.  Sono  altresì trasferite ai comuni interessati le funzioni relative alle operazioni e alle procedure necessarie di frazionamento ed  accatastamento  con  presentazione  all'ufficio  tecnico erariale delle  domande di voltura catastale degli immobili e beni espropriati per  i  lavori  di urbanizzazione primaria e secondaria e per i lotti assegnati  ai  privati nonché degli edifici pubblici nelle zone della Valle del Belice (8).

(1) Comma abrogato dall'art. 10, l. 7 agosto 1997, n. 266.

(2)  Ora,  Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ex art. 7, l. 3 aprile 1997, n.94.

(3)  Comma così modificato dall'art. 11-ter, d.l. 12 novembre 1996, n. 576, conv. in l. 31 dicembre 1996, n. 677.

(4)  Sostituisce  il  comma 1 dell'art. 21, d.lg. 30 marzo 1990, n. 76.

(5) Termine prorogato al 31 dicembre 1998 dall'art. 10, l. 7 agosto 1997, n. 266.

(6)  Aggiunge il comma 1-bis all'art. 15, d.l. 20 novembre 1987, n. 474, conv. in l. 21 gennaio 1988, n. 12.

(7)  Ora, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ex art. 7, l. 3 aprile 1997, n.94.

(8)  I  commi 11 e 11-bis così sostituiscono l'originario comma 11, per effetto dell'art. 23-bis, d.l. 30 gennaio 1998, n. 6, conv. in l. 30 marzo 1998, n. 61.

 

Art. 3.    Imputazione delle spese di programmazione e progettazione.

1.   A  valere  sugli  stanziamenti  iscritti  nei  capitoli  delle categorie  X  e  XI  del  bilancio  dello  Stato,  le amministrazioni competenti  possono  destinare una quota non superiore al 3 per cento degli  stanziamenti  stessi  alle  spese  necessarie  alla stesura di programmi  di  investimento  ed  ai relativi progetti preliminari, di massima  e  progettazioni  esecutive,  incluse  indagini  geologiche, geognostiche,  valutazioni di impatto ambientale o altre rilevazioni, nonché  gli  studi per il finanziamento di progetto. Analoghi criteri adottano,  per  i  propri bilanci, le regioni e le province autonome, qualora  non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province o loro consorzi.

2.  Per  le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche le quote relative alle spese di cui al comma 1, anche se già anticipate dall'ente mutuatario.

 

Art. 4.     Procedure per il rilascio della concessione edilizia.

1.  Al  momento  della  presentazione  della domanda di concessione edilizia  l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5  della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine di presentazione.

2.  Entro  sessanta  giorni  dalla  presentazione  della domanda il responsabile   del  procedimento  cura  l'istruttoria,  eventualmente convocando  una  conferenza  di  servizi  ai  sensi e per gli effetti dell'articolo  14  della  legge  7  agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,  e  redige  una  dettagliata  relazione  contenente la qualificazione   tecnico-giuridica  dell'intervento  richiesto  e  la propria  valutazione  sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche  ed  edilizie. Il termine può essere interrotto una sola volta  se  il responsabile del procedimento richiede all'interessato, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni documentali   e   decorre   nuovamente   per  intero  dalla  data  di presentazione  della  documentazione  integrativa. Entro dieci giorni  dalla  scadenza  del termine il responsabile del procedimento formula una  motivata  proposta  all'autorità  competente  all'emanazione del provvedimento  conclusivo.  I termini previsti al presente comma sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti.

3.   In   ordine   ai  progetti  presentati,  il  responsabile  del procedimento  deve richiedere, entro il termine di cui al comma 2, il parere  della  commissione  edilizia.  Qualora  questa non si esprima entro  il  termine predetto il responsabile del procedimento è tenuto comunque  a  formulare la proposta di cui al comma 2 e a redigere una relazione  scritta  al  sindaco  indicando  i  motivi  per i quali il termine  non  è  stato  rispettato.  Il regolamento edilizio comunale determina i casi in cui il parere della commissione edilizia non deve essere richiesto.

4. La concessione edilizia è rilasciata entro quindici giorni dalla scadenza  del  termine  di  cui  al  comma  2,  qualora  il  progetto presentato  non  sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici  ed  edilizi  e  con  le  altre  norme  che  regolano  lo svolgimento dell'attività edilizia.

5.   Decorso   inutilmente   il   termine   per   l'emanazione  del provvedimento  conclusivo,  l'interessato  può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere all'autorità  competente  di  adempiere  entro  quindici  giorni  dal ricevimento della richiesta.

6.  Decorso  inutilmente  anche  il  termine  di  cui  al  comma 5, l'interessato  può  inoltrare  istanza  al  presidente  della  giunta regionale  competente il quale, nell'esercizio di poteri sostitutivi, nomina entro i quindici giorni successivi un commissario ad acta che, nel  termine  di  trenta  giorni,  adotta  il  provvedimento che ha i medesimi  effetti  della  concessione  edilizia. Gli oneri finanziari relativi all'attività del commissario di cui al presente comma sono a carico del comune interessato.

7.  I  seguenti interventi sono subordinati alla denuncia di inizio dell'attività  ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537:

a)  opere  di  manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;

b)  opere  di  eliminazione  delle  barriere  architettoniche  in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

c) recinzioni, muri di cinta e cancellate;

d)  aree  destinate  ad  attività  sportive  senza  creazione  di volumetrie;

e)  opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica  dell'immobile  e, limitatamente agli immobili compresi nelle zone  omogenee  A  di cui all'articolo 2 del decreto del ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, non modifichino la destinazione d'uso (1);

f)  revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di  edifici  o  di  attrezzature  esistenti e realizzazione di volumi tecnici   che   si   rendano  indispensabili,  sulla  base  di  nuove disposizioni;

g)  varianti  a  concessioni  già rilasciate che non incidano sui parametri   urbanistici  e  sulle  volumetrie,  che  non  cambino  la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non  violino  le  eventuali  prescrizioni contenute nella concessione edilizia;

h)  parcheggi  di  pertinenza  nel  sottosuolo  del  lotto su cui insiste il fabbricato.

8.  La  facoltà  di  cui  al  comma  7  è  data  esclusivamente ove sussistano tutte le seguenti condizioni:

a)   gli   immobili   interessati  non  siano  assoggettati  alle disposizioni  di  cui  alle  leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939,  n.  1497,  e  6  dicembre  1991, n. 394, ovvero a disposizioni immediatamente   operative   dei  piani  aventi  la  valenza  di  cui all'articolo   1-bis  del  decreto-legge  27  giugno  1985,  n.  312, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, o della  legge  18 maggio 1989, n. 183, non siano comunque assoggettate dagli  strumenti  urbanistici  a  discipline espressamente volte alla tutela   delle   loro   caratteristiche  paesaggistiche,  ambientali, storico-artistiche,  storico-architettoniche  e  storico-testimoniali (1);

b)  gli  immobili  interessati  siano  oggetto di prescrizioni di vigenti   strumenti  di  pianificazione,  nonché  di  programmazione, immediatamente  operative e le trasformazioni progettate non siano in contrasto con strumenti adottati.

8-bis.  La  denuncia  di  inizio  attività di cui al comma 7 deve essere  corredata  dall'indicazione  dell'impresa  a  cui  si intende affidare i lavoro (2).

9. La denuncia di inizio di attività di cui al comma 7 è sottoposta al  termine  massimo di validità fissato in anni tre, con obbligo per l'interessato  di  comunicare  al  comune  la data di ultimazione dei lavori.

10.  L'esecuzione  delle opere per cui sia esercitata la facoltà di denuncia  di  inizio  di  attività ai sensi del comma 7 è subordinata alla  medesima  disciplina definita dalle norme nazionali e regionali vigenti   per   le  corrispondenti  opere  eseguite  su  rilascio  di concessione edilizia.

11.  Nei  casi di cui al comma 7, venti giorni prima dell'effettivo inizio  dei  lavori,  l'interessato  deve  presentare  la denuncia di inizio  dell'attività,  accompagnata  da  una dettagliata relazione a firma  di  un progettista abilitato, nonché dagli opportuni elaborati progettuali che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti  urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti,  nonché  il  rispetto  delle  norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Il progettista abilitato deve emettere inoltre un certificato  di  collaudo finale che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato.

12.  Il  progettista  assume  la  qualità  di  persona esercente un servizio  di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di   cui  al  comma  11  l'amministrazione  ne    comunicazione  al competente  ordine  professionale  per  l'irrogazione  delle sanzioni disciplinari.

13.  L'esecuzione  di  opere in assenza della o in difformità dalla denuncia  di  cui al comma 7, comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio  dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a lire un milione. In caso di denuncia di inizio di attività effettuata quando  le  opere  sono  già  in  corso  di esecuzione la sanzione si applica   nella   misura   minima.  La  mancata  denuncia  di  inizio dell'attività  non  comporta  l'applicazione  delle sanzioni previste dall'articolo  20  della legge 28 febbraio 1985, n. 47. é fatta salva l'applicazione  dell'articolo  2 del codice penale per le opere e gli interventi  anteriori  alla  data di entrata in vigore della presente disposizione.

14. Nei casi di cui al comma 7, ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo abilitante all'effettuazione delle  trasformazioni  tengono  luogo  delle  autorizzazioni le copie delle denunce di inizio di attività, dalle quali risultino le date di ricevimento   delle   denunce   stesse,  nonché  l'elenco  di  quanto prescritto  comporre e corredare i progetti delle trasformazioni e le attestazioni dei professionisti abilitati.

15.  Nei  casi  di cui al comma 7, il sindaco, ove entro il termine indicato  al  comma  11  sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni  stabilite, notifica agli interessati l'ordine motivato di non  effettuare  le  previste  trasformazioni,  e,  nei casi di false attestazioni  dei professionisti abilitati, ne dà contestuale notizia all'autorità giudiziaria ed al consiglio dell'ordine di appartenenza. Gli  aventi  titolo  hanno facoltà di inoltrare una nuova denuncia di inizio   di   attività   qualora   le   stabilite   condizioni  siano soddisfacibili  mediante  modificazioni  o  integrazioni dei progetti delle trasformazioni, ovvero mediante acquisizioni di autorizzazioni, nulla-osta,  pareri,  assensi  comunque  denominati,  oppure, in ogni caso, di presentare una richiesta di autorizzazione.

16.  Per  le  opere  pubbliche dei comuni, la deliberazione, con la quale  il  progetto  viene  approvato  o  l'opera  autorizzata,  ha i medesimi  effetti  della  concessione  edilizia.  I relativi progetti dovranno  peraltro  essere  corredati  da una relazione a firma di un progettista  abilitato  che  attesti  la conformità del progetto alle prescrizioni   urbanistiche   ed  edilizie,  nonché  l'esistenza  dei nulla-osta   di   conformità   alle  norme  di  sicurezza  sanitarie, ambientali e paesistiche.

17.   Le  norme  di  cui  al  presente  articolo  prevalgono  sulle disposizioni  degli  strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi comunali in materia di procedimento.

18. Le regioni adeguano le proprie normazioni ai princìpi contenuti nel presente articolo in tema di procedimento (3).

19. (Omissis) (4).

20. (Omissis) (5) (6).

(1)  Lettera  così  modificata dall'art. 11, d.l. 25 marzo 1997, n. 67, conv. in l. 23 maggio 1997, n. 135.

(2)  Comma  aggiunto dall'art. 11, d.l. 25 marzo 1997, n. 67, conv. in l. 23 maggio 1997, n. 135.

(3)  La  Corte costituzionale, con sentenza 18 luglio 1997, n. 241, ha  dichiarato  l'illegittimità  costituzionale  del  presente comma, nella  parte  in  cui  prevede  l'obbligo di adeguamento anche per le regioni  a  statuto  speciale  e  le province autonome di Trento e di Bolzano.

(4)  Sostituisce  la  lettera c) del comma 10 dell'art. 10, d.l. 18 gennaio 1993, n. 8, conv. in l. 19 marzo 1993, n. 68.

(5)  Sostituisce  l'ultimo comma dell'art. 25, l. 28 febbraio 1985, n. 47.

(6)  Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 60, l. 23 dicembre 1996,  n.  662,  nel  testo modificato dall'art. 10, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30.

 

Art. 5.     Finanziamento delle opere di edilizia scolastica.

1.  Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo 1, comma 3,  della  legge 23 dicembre 1991, n. 430, è differito al 31 dicembre 1994.

2.  Qualora  l'ente  locale  non  provveda  entro il termine di cui all'articolo  11, comma 10, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 9 agosto 1986, n. 488, alla   richiesta   di   mutuo,   ovvero   alla   presentazione  della documentazione  relativa  alla  predetta  richiesta  entro il termine stabilito  dalla  Cassa  depositi e prestiti nell'atto di adesione al finanziamento,  ovvero  all'affidamento  delle  opere  entro  novanta giorni  dalla  comunicazione  della concessione di mutuo, ai relativi adempimenti  provvede  un commissario ad acta nominato dalla regione; ove  la  regione  non  provveda  nel  termine  di  trenta  giorni, il commissario ad acta è nominato dal commissario del Governo.

2-bis.  Nel  termine  di  cui  al  comma  1 le regioni possono, con provvedimento  motivato,  proporre che un finanziamento, già concesso per  la  realizzazione di un'opera di edilizia scolastica con mutuo a carico dello Stato, venga destinato al compimento parziale dell'opera stessa, purché funzionalmente idonea.

 

Art. 6.     (Omissis) (1).

(1)  Articolo soppresso dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.

 

Art. 7.         Edilizia sovvenzionata e agevolata.

1. (Omissis) (1).

2.  Il  segretariato  generale  del  CER (2) comunica al presidente della  giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto, le informazioni, i dati ed ogni altro elemento utile ad individuare lo stato di attuazione dei programmi di edilizia residenziale già avviati, nonché gli eventuali ritardi nella programmazione e nella realizzazione degli interventi.

3.  Le  disposizioni  di  cui ai commi 7, 8 e 8-bis dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato dal comma 1 del presente  articolo, si applicano anche agli interventi ricompresi nei programmi  già approvati e i relativi termini decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4.  Le  regioni  interessate  da  eventi sismici, nell'ambito delle disponibilità loro attribuite, riservano una quota non inferiore al 5 per  cento  fino alla completa eliminazione delle baracche o di altri locali  adibiti  ad abitazione, occupati in via provvisoria a seguito di  eventi  sismici  o  di  altri  eventi  straordinari.  Le  regioni provvedono  contemporaneamente  alle  assegnazioni dei nuovi alloggi, alla rimozione delle baracche e degli altri locali anzidetti.

(1) Sostituisce con i commi 7, 8 e 8-bis i commi 7 e 8 dell'art. 3, l. 17 febbraio 1992, n. 179.

(2)  Il  Segretariato  generale  del CER deve intendersi soppresso, contestualmente  all'avvenuto  trasferimento  delle  competenze  alle regioni,  al  massimo  entro diciotto mesi a far data dall'entrata in vigore del d.lg. 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 7-bis.       Pareri regionali su progetti di opere pubbliche.

1.  La  regione  è  tenuta  ad  esprimere  entro novanta giorni dal ricevimento  della richiesta i pareri sui progetti di opere pubbliche sottoposti alla valutazione di organi regionali. Qualora la regione e i  comitati  tecnici  regionali  non  ottemperino  a tale obbligo, la commissione per il controllo sugli atti regionali provvede a nominare un  commissario  ad  acta  con  il  compito  di sostituire gli organi regionali nel rilascio dei relativi pareri.

 

Art. 8.  Edilizia per la mobilità del personale pubblico ed edilizia sperimentale.

1.  Il  presidente  della giunta regionale, nel caso di proposte di intervento   di   edilizia  residenziale  predisposte  in  attuazione dell'articolo   18   del   decreto-legge  13  maggio  1991,  n.  152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, al fine  di  adottare  i  provvedimenti  di  cui  al  comma 5 del citato articolo  18,  promuove  la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 del presente articolo (1).

2.  Il presidente della giunta regionale, qualora il comune nel cui territorio sono localizzate proposte di interventi di sperimentazione nel settore dell'edilizia di cui all'articolo 2, primo comma, lettera f),  della  legge  5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, non rilasci le concessioni di edificazione entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente decreto,  provvede  in  via sostitutiva entro la data del 31 dicembre 1994, anche mediante la nomina di un commissario ad acta (2).

3. Alla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2, gli affidamenti sono revocati di diritto.

4.  Il  Segretariato  generale  del  CER (3) comunica al presidente della  giunta  regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente decreto, gli elenchi  delle  proposte  di  intervento  di cui ai commi 1 e 2 e gli elenchi dei soggetti attuatori (4).

(1)  Comma  così  modificato  dall'art. 2, comma 73, l. 23 dicembre 1996, n. 662.

(2)  Comma,  da  ultimo,  così modificato dall'art. 5, l. 30 aprile 1999,  n.  136. Le disposizioni ivi contenute si applicano, comunque, sino all'entrata in vigore delle leggi regionali emanate ai sensi del decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112 (art. 18, l. 136/1999 cit.).

(3)  Il  Segretariato  generale  del CER deve intendersi soppresso, contestualmente  all'avvenuto  trasferimento  delle  competenze  alle regioni,  al  massimo  entro diciotto mesi a far data dall'entrata in vigore del d.lg. 31 marzo 1998, n. 112.

(4)  Per  una  deroga  alle  disposizioni  contenute  nel  presente articolo, vedi art. 2, comma 72, l. 23 dicembre 1996, n. 662.

 

Art. 9.     Nuovi contributi in materia edilizia.

1.  I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni,  possono  essere  destinati  a  parziale copertura del costo  convenzionale degli interventi di recupero edilizio o di nuova edificazione  realizzati  dai  comuni,  dagli  IACP,  da  cooperative edilizie di abitazione, da imprese di costruzione e da consorzi fra i soggetti suddetti (1).

2. Gli alloggi realizzati sono concessi in locazione per un periodo non inferiore a otto anni e sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi da 3 a 8 dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

3.   Il   CER   definisce   modalità  e  criteri  generali  per  la determinazione dell'ammontare dei contributi, per la loro concessione e  per  il  loro  eventuale rimborso, nonché per l'individuazione dei locatari.

(1) Comma così sostituito dall'art. 4, l. 28 gennaio 1994, n. 85.

 

Art. 10.    Contributi per l'edilizia residenziale pubblica.

1.  Per  provvedere  al pagamento dei conguagli di cui all'articolo 16,  secondo  comma,  della  legge  27 maggio 1975, n. 166, nonché di quelli  dovuti  in  applicazione  degli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto  1977, n. 513, il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a utilizzare,  fino  al  limite  di  centosettanta miliardi, le risorse disponibili  di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 settembre 1983,  n. 462, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, e non impegnate per le finalità originarie. La predetta somma  di  lire  novanta  miliardi è versata all'entrata del bilancio dello  Stato per essere riassegnata al pertinente capitolo 8249 dello stato  di  previsione  del  Ministero  dei lavori pubblici per l'anno 1993.

2.  I  prelevamenti  su detto capitolo 8249 sono disposti in favore degli istituti di credito mutuanti nella misura anticipata fino ad un massimo dell'80 per cento dei crediti bancari dichiarati.

2-bis. (Omissis) (1).

(1)  Sostituisce  il  comma  2 dell'art. 2, l. 17 febbraio 1992, n. 179.

 

Art. 11.      Programmi di recupero urbano.

1.  I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni,  nella  misura  fissata  dai programmi regionali, sono destinati alla realizzazione di interventi al servizio prevalente del patrimonio   di   edilizia  residenziale  pubblica,  nell'ambito  dei programmi di cui al comma 2 (1).

2.  I  programmi  di  recupero urbano sono costituiti da un insieme sistematico   di   opere   finalizzate   alla   realizzazione,   alla manutenzione  e all'ammodernamento delle urbanizzazioni primarie, con particolare  attenzione ai problemi di accessibilità degli impianti e dei   servizi   a  rete,  e  delle  urbanizzazioni  secondarie,  alla edificazione   di  completamento  e  di  integrazione  dei  complessi urbanistici  esistenti,  nonché all'inserimento di elementi di arredo urbano, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al restauro e al risanamento  conservativo  e  alla  ristrutturazione  edilizia  degli edifici.

3.  I programmi di recupero urbano da realizzare, sulla base di una proposta  unitaria  con  il  concorso di risorse pubbliche e private, sono  proposti  al  comune  da  soggetti  pubblici  e  privati, anche associati  tra  di  loro.  Il  comune  definisce le priorità di detti programmi  sulla base di criteri oggettivi per l'individuazione degli interventi.

4.  Ai fini dell'approvazione dei programmi di recupero urbano, può essere  promossa  la  conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

5.  Il  CER,  ai fini della realizzazione dei programmi di recupero urbano,  determina modalità e criteri generali per la concessione dei contributi,  per l'individuazione delle zone urbane interessate e per la  determinazione  delle  tipologie d'intervento, avendo particolare riguardo  alla  tutela  dei  lavoratori  dipendenti e delle categorie sociali più deboli.

(1)  Comma  così sostituito dall'art. 5, l. 30 aprile 1999, n. 136. Le   disposizioni   ivi   contenute   si  applicano,  comunque,  sino all'entrata  in  vigore  delle  leggi  regionali emanate ai sensi del decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112 (art. 18, l. 136/1999 cit.).

 

Art. 12.       Procedure per i piani di difesa del suolo.

1. (Omissis) (1).

2. (Omissis) (2).

3. (Omissis) (3).

4.  All'articolo 21, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, è soppressa  la lettera d); conseguentemente la misura del 15 per cento di cui al medesimo comma 2 è ridotta al 10 per cento.

5. (Omissis) (4).

6. (Omissis) (5).

7. (Omissis) (6).

8.  Le  somme  di  parte  corrente trasferite ai segretari generali delle autorità di bacino di rilievo nazionale, ai sensi della legge 7 agosto   1990,   n.  253,  possono  essere  utilizzate  entro  l'anno successivo  a  quello  di trasferimento. Tale disposizione si applica anche  alle  disponibilità allo stesso titolo trasferite ai segretari negli anni 1991 e 1992.

8-bis.  Le  somme  trasferite  nell'anno 1991 ai segretari generali delle  autorità  di bacino di rilievo nazionale a valere sui capitoli 7748  e  7749 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 1994.

8-ter.  Le  somme  di  cui  all'autorizzazione di spesa disposta ai sensi  dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 253, nei limiti delle  risorse  disponibili,  si  intendono  comprensive  degli oneri relativi  alla  corresponsione  al  personale  in  servizio presso le autorità  di bacino di rilievo nazionale della indennità di missione, ove  ne  ricorrano  le  condizioni  in  base  alla normativa generalevigente   in  materia  per  i  dipendenti  dello  Stato,  nonché  del trattamento  economico  per  prestazioni  di lavoro straordinario, da autorizzare con le procedure previste dalle norme generali vigenti in materia.

8-quater.  Al  fine  di garantire la funzionalità delle autorità di bacino   di   rilievo  nazionale  nell'esercizio  delle  attività  di competenza  e di quelle attribuite ai sensi del presente articolo, il Ministro  dei  lavori  pubblici  può  bandire  pubblici  concorsi per l'assunzione del personale dirigenziale e direttivo di livello VIII e VII  necessario  per la copertura e nei limiti delle piante organiche come  determinate  dall'articolo  16,  comma  2, della legge 7 agosto 1990,  n.  253. Alla copertura degli organici può farsi altresì luogo mediante  passaggio  diretto  nei  ruoli delle autorità del personale attualmente  in  servizio  presso  le  medesime autorità di bacino in posizione  di  comando  o  di  collocamento  fuori  ruolo, e comunque mediante  processi  di  mobilità. Al relativo onere, valutato in lire 500  milioni per l'anno 1993, in lire 2.500 milioni per l'anno 1994 e in  lire  7.500 milioni annui a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai fini  del  bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di  previsione  della  spesa  del Ministero del tesoro (7) per l'anno 1993,  all'uopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri (8).

8-quinquies.  Le regioni iscrivono le somme loro attribuite a norma delle  leggi  18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, e 7 agosto   1990,  n.  253,  in  un  apposito  capitolo  di  bilancio  e trasmettono,  entro  il 31 dicembre di ciascun anno, al Ministero dei lavori  pubblici  il rendiconto completo degli impegni assunti, degli esborsi effettuati e dello stato delle attività intraprese.

(1)  Sostituisce  la lettera g) dell'art. 12, comma 4, l. 18 maggio 1989, n. 183.

(2) Aggiunge il comma 6-bis all'art. 22, l. 18 maggio 1989, n. 183.

(3)  Aggiunge i commi 6-bis e 6-ter all'art. 17, l. 18 maggio 1989, n. 183.

(4)  Sostituisce  il  primo periodo del comma 2 dell'art. 25, l. 18 maggio 1989, n. 183.

(5)  Aggiunge  due  periodi  al  comma 3 dell'art. 25, l. 18 maggio 1989, n. 183.

(6) Modifica il comma 4 dell'art. 25, l. 18 maggio 1989, n. 183.

(7)  Ora, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ex art. 7, l. 3 aprile 1997, n.94.

(8) La disposizione di cui al secondo periodo del presente comma si applica  anche  al personale in servizio presso le Autorità di bacino di  rilievo  nazionale  in  posizione  di  comando o di distacco o di collocamento  fuori  ruolo alla data di entrata in vigore della l. 30 aprile  1999, n. 136 (19 maggio 1999), nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo del presente comma.

 

Art. 13.   Procedure per l'attuazione di progetti di protezione dell'ambiente.

1.  Per assicurare la realizzazione delle opere e delle attività di salvaguardia   ambientale,   il  presidente  di  ciascuna  regione  o provincia  autonoma  interessata  può procedere, su conforme delibera della  giunta  e sentito il Ministro dell'ambiente, alla nomina di un commissario   ad   acta,   che  esercita  i  poteri  specificatamente attribuitigli  con  il  provvedimento  di nomina. Per tutti gli altri poteri   e   funzioni,  rimangono  ferme  le  competenze  degli  enti competenti   in   via  ordinaria.  Ai  fini  dell'acquisizione  delle necessarie intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di  altre  amministrazioni  pubbliche,  il  commissario può convocare apposite  conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7  agosto  1990,  n. 241, che devono pronunciarsi entro trenta giorni dalla   prima   convocazione.  L'approvazione  assunta  all'unanimità sostituisce  ad  ogni  effetto  gli  atti di competenza delle singole amministrazioni   e  comporta,  altresì,  dichiarazione  di  pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.

2.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del presente   decreto,   il  CIPE  approva,  su  proposta  del  Ministro dell'ambiente,  sentite  le competenti commissioni parlamentari sulla priorità,  sul  riparto  delle  risorse  e  sulle procedure di spesa, sentita altresì la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le province autonome sulla individuazione dei singoli interventi, il programma triennale dell'azione pubblica per la tutela ambientale relativo alle risorse disponibili anche in conto residui e non  impegnate nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Con  lo  stesso  programma sono riassegnate le somme già destinate ad interventi  di  tutela ambientale, revocate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto. A tal fine gli importi derivanti dalle revoche  sono riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa con decreto del Ministro del tesoro (1), su proposta del Ministro dell'ambiente.

3.  Le  regioni  interessate  ai  decreti  di deroga ai sensi degli articoli  16  e  17,  comma  3, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica  24  maggio  1988,  n.  236,  nonché  le  regioni  nel cui territorio vi siano zone dichiarate, per gravi motivi di inquinamento idropotabile,  in  stato di emergenza ai sensi e per l'effetto di cui all'articolo  5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, individuano gli interventi  urgenti  ed inderogabili da ultimare entro il 31 dicembre 1994  volti a garantire l'approvvigionamento idropotabile conforme ai requisiti  di  qualità  stabiliti  dall'allegato  I  del  decreto del Presidente  della  Repubblica  24  maggio  1988,  n. 236. Entro il 31 dicembre 1993 le regioni trasmettono ai Ministeri dell'ambiente e dei lavori  pubblici  la  relazione sullo stato di attuazione dei singoli interventi.

 

Art. 14.        A.N.A.S.

1.  Per  assicurare  correntezza negli interventi da realizzare nel settore   stradale,   l'ANAS   è   autorizzata  ad  assumere  impegni pluriennali  in  relazione  a  capitoli iscritti nel proprio stato di previsione   della   spesa,   la   cui  dotazione  finanziaria  viene assicurata, totalmente o parzialmente, mediante ricorso ad operazioni finanziarie effettuate ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 7 febbraio  1961,  n.  59,  e  successive modificazioni, e ciò anche in pendenza del perfezionamento dei contratti di erogazione dei relativi mutui.

2.  A  tal  fine  il  Ministro  del  tesoro  (1)  è  autorizzato ad istituire,  con  propri decreti, gli occorrenti capitoli nel bilancio dell'ANAS.

3.  Alla  stipula  ed alla approvazione dei contratti di appalto di lavori  dell'ANAS  che  abbiano  formato oggetto di consegna ai sensi dell'articolo 337, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato  F, si procede previa verifica della congruità dei prezzi da parte della competente direzione tecnica entro il 28 febbraio 1994.

4.  é  autorizzata  l'erogazione,  alle  società  concessionarie di autostrade,  dei  contributi previsti per l'esecuzione delle opere di cui  al  decreto-legge    aprile  1989,  n.  121,  convertito,  con modificazioni,  dalla legge 29 maggio 1989, n. 205, anche in pendenza della formalizzazione dei relativi strumenti convenzionali.

5.  Per  motivi  di sicurezza e di pubblica incolumità, in pendenza della  formalizzazione  degli  atti  convenzionali,  sono autorizzate l'esecuzione    delle    opere    di    adeguamento   dell'autostrada Torino-Savona,  nonché  l'erogazione  dei  relativi contributi già in essere nel bilancio dell'ANAS nel limite di 200 miliardi di lire.

(1)  Ora,  Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ex art. 7, l. 3 aprile 1997, n.94.

 

Art. 15.      Disposizioni di attuazione.

1. Il Ministro del tesoro (1) è autorizzato ad apportare con propri decreti  le  variazioni  di  bilancio,  anche  nel conto dei residui, occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

(1)  Ora,  Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ex art. 7, l. 3 aprile 1997, n.94.

 

Art. 16.      Entrata in vigore.

1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica  italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.