Decreto Legge
05/10/1993 n. 398 (VIGENTE)
Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
EDILIZIA
E URBANISTICA - OCCUPAZIONE
Decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 398 (in Gazz. Uff., 5 ottobre 1993, n.
234), conv.
in l. 4 dicembre
1993, n. 493 (in Gazz. Uff., 4 dicembre
1993, n.
285). -- Disposizioni per
l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la
semplificazione dei
procedimenti
in materia edilizia (1).
(1)
Vedi d.m. 10 gennaio 1996, n. 283.
(Omissis).
Art.
1. Programmi di investimento 1993-1995.
1.
Ai fini del sostegno
dell'occupazione, il CIPE, anche mediante modifica
delle proprie procedure,
entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del
presente decreto,
riesamina i
programmi d'intervento previsti
dalla normativa vigente al fine di verificare
l'esecutività
dei singoli progetti, di
confermarne le priorità e di accelerarne l'attuazione.
Il CIPE, in sede di verifica, tiene conto, nella
determinazione delle
priorità, del
grado di
effettiva esecutività dei
progetti, della
loro conformità
agli strumenti urbanistici
vigenti nonché
dell'importanza degli interventi per la funzionalità
di opere
esistenti e
non completate. Il CIPE, nello stesso
termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, ha
facoltà di deliberare la revoca, da disporsi, nei successivi venti
giorni, con decreto del Ministro competente, dei finanziamenti
per l'esecuzione di opere la cui realizzazione non sia stata
avviata o
la cui
prosecuzione risulti non conveniente e di destinare
le somme disponibili, ad
eccezione di quelle destinate ad interventi
di tutela ambientale di cui all'articolo 13, comma 2, del presente
decreto, ad
opere affidabili
per l'esecuzione
entro centottanta giorni dalla
data della delibera del CIPE
stesso, con priorità per quelle dislocate nelle aree di crisi di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla
legge 19
luglio 1993,
n. 236, e nelle aree colpite dagli
eventi alluvionali del
settembre-ottobre 1993. Nella riallocazione delle risorse il CIPE segue, di
massima, il criterio di compensare temporalmente,
nel triennio
1993-1995, le
eventuali modificazioni settoriali
e territoriali
della spesa inizialmente
prevista.
2.
Le deliberazioni del CIPE di
cui al comma 1, vengono trasmesse alle Camere.
In apposita sezione della relazione al disegno di legge finanziaria
per il 1994 viene
data analitica
indicazione delle variazioni apportate
al bilancio
per il
1993 e per il triennio
1993-95 in esecuzione del presente decreto.
3.
Gli importi
derivanti dalle
revoche di cui al comma 1
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati con
decreto del [Ministro del
tesoro, su
proposta del Ministro del
bilancio e
della programmazione
economica] (1),
ai pertinenti capitoli
di spesa. I mutui concessi
dalla Cassa depositi e prestiti in base a leggi speciali che prevedono
l'ammortamento a totale carico dello Stato
e per i quali gli enti locali mutuatari non abbiano dato inizio
ai lavori
entro un
triennio dalla
concessione o abbiano dichiarato l'impossibilità all'esecuzione
dell'opera, con decreto del Ministro del tesoro (1),
adottato di
concerto con
il Ministro competente in
materia, sono
revocati, ovvero devoluti allo stesso soggetto
mutuatario per il
finanziamento totale o parziale di altre opere pubbliche urgenti. Le risorse che
si renderanno disponibili per effetto delle revoche di
cui al periodo precedente possono essere riassegnate,
con decreto
del [Ministro
del bilancio
e della programmazione
economica, adottato
di concerto con il Ministro del tesoro] (1),
a comuni, province e comunità montane, consorzi tra enti locali;
aziende speciali
e società a prevalente
capitale pubblico locale, per l'esecuzione
di opere
pubbliche urgenti, nei
limiti temporali e
finanziari residui
sui mutui
revocati, previa
restituzione da
parte degli
originari mutuatari
delle somme eventualmente
erogate (2).
4.
(Omissis) (3).
5.
(Omissis) (4).
(1)
Ora, il
solo Ministro
del tesoro,
del bilancio
e della programmazione economica, ex art. 7, l. 3 aprile 1997, n.94.
(2)
Comma così modificato dall'art. 4-ter, d.l. 19 maggio 1997, n. 130,
conv. in
l. 16 luglio 1997,
n. 228. Per una deroga delle
disposizioni
di cui al presente comma, vedi art. 45, comma 17, l. 23 dicembre 1998, n.
448.
(3)
Sostituisce i commi 1 e 3 dell'art. 8, d.lg. 3 aprile 1993, n. 96. Per
un'interpretazione autentica del comma 4 del presente art. 1,
vedi
l'art. 15,
d.l. 8 febbraio 1995, n. 32,
conv. in l. 7 aprile 1995, n. 104.
(4)
Aggiunge il
comma 6-bis all'art. 12, l. 23 dicembre 1992, n. 498.
Art.
2. Investimenti industriali nelle aree terremotate della
Campania, Basilicata e del Belice.
1.
In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23
gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire
430 miliardi, ripartita in
lire 130 miliardi per l'anno 1992 e lire 150 miliardi per ciascuno degli anni
1993 e 1994, destinata alle finalità di cui agli articoli 27 e 39 del testo
unico delle leggi per gli interventi
nei territori
della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi
sismici del novembre 1980, del febbraio 1981
e del
marzo 1982, approvato con
decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.
2.
La disponibilità di cui al comma 1 è destinata:
a)
alla liquidazione del saldo dei contributi concessi, ai sensi
dell'articolo 39,
comma 2,
del testo unico approvato
con decreto legislativo 30
marzo 1990,
n. 76,
nonché alla
liquidazione dell'aggiornamento dei
contributi concessi, ai
sensi dell'articolo 39, comma
3, del medesimo testo unico,
a condizione, in entrambi i casi, che
l'iniziativa realizzata raggiunga i livelli occupazionali medi previsti
in sede di concessione dei contributi;
b)
alla liquidazione
del saldo dei contributi concessi per gli interventi
di riparazione
e ricostruzione
degli stabilimenti
industriali e
delle attrezzature
di cui all'articolo 27 del testo unico approvato con decreto legislativo
30 marzo 1990, n. 76;
c)
alla liquidazione degli oneri per espropri e collaudi, nonché
all'esecuzione di
opere di
completamento indispensabili per la
funzionalità delle infrastrutture realizzate.
3.
(Omissis) (1).
4.
I lotti
delle aree infrastrutturate ai sensi dell'articolo 39 del
testo unico approvato con
decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, tuttora
non assegnati, ovvero
assegnati da oltre dodici mesi e tuttora non
utilizzati, sono ceduti per l'ampliamento di iniziative già
insediate nell'agglomerato industriale, a
condizione che le iniziative
stesse abbiano
raggiunto gli
obiettivi previsti
nel progetto originario e che
l'ampliamento programmato determini
ulteriori incrementi
dei livelli occupazionali.
La disposizione di cui al periodo
precedente si applica anche
alle iniziative di cui all'articolo 39
del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo
1990, n. 76, localizzate nei
piani di insediamento produttivo di cui
all'articolo 34, comma
3, lettera b), del medesimo
testo unico. Il
prezzo di cessione del lotto è determinato in misura pari al
costo sostenuto
o da
sostenere per l'esproprio, nonché per le relative
opere di urbanizzazione
primaria e secondaria e, comunque, in misura
non superiore
a quanto previsto dall'articolo 5-bis del decreto-legge
11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1992, n. 359, e successive modificazioni.
5.
In caso
di revoca dell'assegnazione del lotto con contestuale dichiarazione
di decadenza
dai contributi previsti all'articolo 39 del
testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76,
per la mancata
osservanza delle
condizioni contenute
nel disciplinare di
concessione, il lotto
e il
contributo concesso possono essere
attribuiti ad altro soggetto idoneo sotto il profilo tecnico-economico,
con preferenza
per i titolari di iniziative
in attività nell'area industriale. Le opere e gli impianti eventualmente
realizzati dal
soggetto decaduto
saranno valutati
sulla base di perizia giurata
dei lavori
eseguiti e della spesa
effettivamente sostenuta, da
redigersi a
cura di tecnico abilitato designato da parte del presidente
del tribunale territorialmente competente, che curerà il reperimento della
documentazione di spesa avvalendosi della Guardia di finanza.
6.
Ogni stanziamento proveniente dal fondo previsto dall'articolo 3 del testo unico
approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76,
tuttora disponibile presso i comuni, è utilizzato esclusivamente per il
ripristino del patrimonio edilizio privato danneggiato, nonché per
le opere di urbanizzazione
essenziali e strettamente funzionali agli insediamenti abitativi e
per le strutture scolastiche, salvo restando
l'obbligo di osservare i
costi massimi stabiliti dal CIPE, nel rispetto
delle priorità sancite
dall'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32. In deroga ad ogni diversa
disposizione contenuta nel testo
unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, è fatto
divieto alle pubbliche amministrazioni interessate, salvo quanto
previsto all'inizio
del presente
comma, di
dar corso ad appalti per
nuove opere
pubbliche gravanti
sul fondo
di cui all'articolo 3 del
medesimo testo unico. Per le altre opere pubbliche il Ministro del bilancio e
della programmazione economica (2), previa deliberazione
del CIPE,
può autorizzare
l'utilizzo delle risorse assegnate,
sulla base
di una verifica di congruità
e funzionalità anche economica degli
interventi effettuata
da apposito comitato tecnico già
previsto nella deliberazione del CIPE del 3 agosto 1993, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1993, con vincolo
di destinazione
per il completamento di opere pubbliche in corso,
per la esecuzione
di nuove opere solo se riconosciute come funzionali al ripristino del
patrimonio edilizio pubblico danneggiato dagli
eventi sismici, nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti
pubblici e con esclusione di
affidamenti a mezzo di appalti concorso,
trattativa privata
o concessione
e con
divieto di esecuzione
dei lavori
in sub-appalto. Per ogni ulteriore necessità finanziaria
per il ripristino di
opere pubbliche programmate, le amministrazioni
pubbliche interessate
provvedono, in deroga ad ogni diversa disposizione, con assoluta priorità,
utilizzando gli ordinari stanziamenti di bilancio. I componenti del comitato
tecnico di cui al precedente periodo
sono individuati
con decreto del Ministro del
bilancio e
della programmazione
economica (2) nel quale è fissato anche
il relativo
rimborso spese. Resta fermo
il divieto previsto dall'articolo 34,
comma 23,
del testo unico approvato con decreto legislativo
30 marzo 1990, n. 76, di
assegnazione di nuovi fondi in favore dei
comuni tuttora privi di strumenti urbanistici previsti ed approvati ai sensi del
medesimo testo (3).
7.
(Omissis) (4).
8.
Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo 2, commi 1
e 2,
della legge
31 maggio 1990, n. 128, per l'affidamento dei lavori di riparazione e
ricostruzione ad imprese iscritte in apposito albo
tenuto dalla camera
di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1994 (5).
9.
(Omissis) (6).
10.
Per consentire
la prosecuzione degli interventi
di ricostruzione e riparazione
dell'edilizia privata e delle connesse opere
di urbanizzazione primaria
nelle zone del Belice colpite dal terremoto
del 1968,
è autorizzata
l'ulteriore spesa
di lire 36 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995. Al
relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del
tesoro (7) per l'anno 1993,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
del tesoro (7).
11. Alle funzioni statali attinenti all'istruttoria, alla definizione e alla liquidazione delle pratiche relative ai contributi concessi per la ricostruzione privata nelle predette zone della Valle del Belice, sulla base di norme entrate in vigore anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1987, n. 120, di conversione del decreto legge 26 gennaio 1987, n. 8, provvedono i comuni interessati, con le modalità di cui all'articolo 13-bis del predetto decreto legge n. 8 del 1987 (8).
11-bis.
Sono altresì trasferite ai
comuni interessati le funzioni relative alle operazioni e alle procedure
necessarie di frazionamento ed accatastamento con presentazione
all'ufficio tecnico erariale
delle domande di voltura catastale
degli immobili e beni espropriati per i
lavori di urbanizzazione
primaria e secondaria e per i lotti assegnati
ai privati nonché degli
edifici pubblici nelle zone della Valle del Belice (8).
(1)
Comma abrogato dall'art. 10, l. 7 agosto 1997, n. 266.
(2)
Ora, Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, ex art. 7, l. 3 aprile 1997,
n.94.
(3)
Comma così modificato dall'art. 11-ter, d.l. 12 novembre 1996, n. 576,
conv. in l. 31 dicembre 1996, n. 677.
(4)
Sostituisce il
comma 1 dell'art. 21, d.lg. 30 marzo 1990, n. 76.
(5)
Termine prorogato al 31 dicembre 1998 dall'art. 10, l. 7 agosto 1997, n. 266.
(6)
Aggiunge il comma 1-bis all'art. 15, d.l. 20 novembre 1987, n. 474, conv.
in l. 21 gennaio 1988, n. 12.
(7)
Ora, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
ex art. 7, l. 3 aprile 1997, n.94.
(8)
I commi 11 e 11-bis così
sostituiscono l'originario comma 11, per effetto dell'art. 23-bis, d.l. 30
gennaio 1998, n. 6, conv. in l. 30 marzo 1998, n. 61.
Art.
3. Imputazione delle spese di programmazione e
progettazione.
1.
A valere
sugli stanziamenti iscritti nei
capitoli delle categorie
X e
XI del bilancio dello
Stato, le amministrazioni
competenti possono
destinare una quota non superiore al 3 per cento degli
stanziamenti stessi
alle spese
necessarie alla stesura di
programmi di
investimento ed
ai relativi progetti preliminari, di massima e progettazioni
esecutive, incluse
indagini geologiche,
geognostiche, valutazioni di
impatto ambientale o altre rilevazioni, nonché
gli studi per il
finanziamento di progetto. Analoghi criteri adottano,
per i
propri bilanci, le regioni e le province autonome, qualora
non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province o loro
consorzi.
2.
Per le opere finanziate dai
comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al
credito, l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche le quote relative
alle spese di cui al comma 1, anche se già anticipate dall'ente mutuatario.
Art.
4. Procedure per il rilascio della concessione
edilizia.
1.
Al momento
della presentazione della domanda di concessione edilizia l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il
nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5
della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'esame delle domande si svolge
secondo l'ordine di presentazione.
2.
Entro sessanta
giorni dalla
presentazione della domanda
il responsabile del
procedimento cura l'istruttoria,
eventualmente convocando una
conferenza di
servizi ai
sensi e per gli effetti dell'articolo
14 della
legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
e redige
una dettagliata
relazione contenente la
qualificazione tecnico-giuridica
dell'intervento richiesto e
la propria valutazione
sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche
ed edilizie. Il termine può
essere interrotto una sola volta se
il responsabile del procedimento richiede all'interessato, entro quindici
giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni documentali e decorre
nuovamente per intero
dalla data
di presentazione della
documentazione integrativa.
Entro dieci giorni dalla scadenza
del termine il responsabile del procedimento formula una
motivata proposta
all'autorità competente
all'emanazione del provvedimento conclusivo.
I termini previsti al presente comma sono raddoppiati per i comuni con più
di 100.000 abitanti.
3.
In ordine
ai progetti
presentati, il
responsabile del procedimento deve
richiedere, entro il termine di cui al comma 2, il parere
della commissione
edilizia. Qualora
questa non si esprima entro il
termine predetto il responsabile del procedimento è tenuto comunque a formulare la
proposta di cui al comma 2 e a redigere una relazione
scritta al
sindaco indicando
i motivi
per i quali il termine non
è stato
rispettato. Il regolamento
edilizio comunale determina i casi in cui il parere della commissione edilizia
non deve essere richiesto.
4.
La concessione edilizia è rilasciata entro quindici giorni dalla scadenza del termine
di cui
al comma 2,
qualora il
progetto presentato non
sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici
ed edilizi
e con
le altre
norme che
regolano lo svolgimento
dell'attività edilizia.
5.
Decorso inutilmente
il termine
per l'emanazione
del provvedimento conclusivo, l'interessato
può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di
ricevimento, richiedere all'autorità competente
di adempiere
entro quindici
giorni dal ricevimento della
richiesta.
6.
Decorso inutilmente
anche il
termine di
cui al
comma 5, l'interessato può
inoltrare istanza
al presidente
della giunta regionale competente il quale, nell'esercizio di poteri sostitutivi,
nomina entro i quindici giorni successivi un commissario ad acta che, nel
termine di
trenta giorni,
adotta il
provvedimento che ha i medesimi effetti
della concessione
edilizia. Gli oneri finanziari relativi all'attività del commissario di
cui al presente comma sono a carico del comune interessato.
7.
I seguenti interventi sono
subordinati alla denuncia di inizio dell'attività
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537:
a)
opere di
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
b)
opere di
eliminazione delle
barriere architettoniche
in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in
manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
c)
recinzioni, muri di cinta e cancellate;
d)
aree
destinate ad
attività sportive
senza creazione
di volumetrie;
e)
opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche
della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica
dell'immobile e,
limitatamente agli immobili compresi nelle zone
omogenee A
di cui all'articolo 2 del decreto del ministro dei lavori pubblici 2
aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, non
modifichino la destinazione d'uso (1);
f)
revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di
edifici o
di attrezzature
esistenti e realizzazione di volumi tecnici
che si rendano
indispensabili, sulla base
di nuove disposizioni;
g)
varianti a
concessioni già rilasciate
che non incidano sui parametri urbanistici
e sulle
volumetrie, che
non cambino
la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e
non violino
le eventuali
prescrizioni contenute nella concessione edilizia;
h)
parcheggi di
pertinenza nel
sottosuolo del
lotto su cui insiste il fabbricato.
8.
La facoltà
di cui
al comma
7 è
data esclusivamente ove sussistano tutte le seguenti condizioni:
a)
gli immobili
interessati non
siano assoggettati
alle disposizioni di cui alle
leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497,
e 6
dicembre 1991, n. 394,
ovvero a disposizioni immediatamente
operative dei
piani aventi
la valenza
di cui all'articolo 1-bis del
decreto-legge 27 giugno
1985, n.
312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, o della
legge 18 maggio 1989, n.
183, non siano comunque assoggettate dagli
strumenti urbanistici
a discipline espressamente
volte alla tutela delle loro caratteristiche
paesaggistiche, ambientali,
storico-artistiche, storico-architettoniche
e storico-testimoniali (1);
b)
gli immobili
interessati siano
oggetto di prescrizioni di vigenti
strumenti di
pianificazione, nonché di
programmazione, immediatamente operative
e le trasformazioni progettate non siano in contrasto con strumenti adottati.
8-bis.
La denuncia
di inizio
attività di cui al comma 7 deve essere
corredata dall'indicazione
dell'impresa a cui
si intende affidare i lavoro (2).
9.
La denuncia di inizio di attività di cui al comma 7 è sottoposta al
termine massimo di validità
fissato in anni tre, con obbligo per l'interessato di comunicare
al comune
la data di ultimazione dei lavori.
10.
L'esecuzione delle opere per cui sia esercitata la facoltà di denuncia
di inizio
di attività ai sensi del
comma 7 è subordinata alla medesima disciplina definita dalle norme nazionali e regionali vigenti
per le corrispondenti
opere eseguite
su rilascio
di concessione edilizia.
11.
Nei casi di cui al comma 7,
venti giorni prima dell'effettivo inizio dei
lavori, l'interessato
deve presentare
la denuncia di inizio dell'attività,
accompagnata da una
dettagliata relazione a firma di
un progettista abilitato, nonché dagli opportuni elaborati progettuali
che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti
urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti,
nonché il
rispetto delle
norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Il progettista
abilitato deve emettere inoltre un certificato
di collaudo finale che
attesti la conformità dell'opera al progetto presentato.
12.
Il progettista
assume la
qualità di
persona esercente un servizio di
pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso
di dichiarazioni non veritiere nella relazione di
cui al
comma 11
l'amministrazione ne dà
comunicazione al competente ordine
professionale per l'irrogazione
delle sanzioni disciplinari.
13.
L'esecuzione di opere in
assenza della o in difformità dalla denuncia
di cui al comma 7, comporta
la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento
del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere
stesse e comunque in misura non inferiore a lire un milione. In caso di denuncia
di inizio di attività effettuata quando le opere
sono già
in corso di
esecuzione la sanzione si applica nella
misura minima.
La mancata
denuncia di
inizio dell'attività non
comporta l'applicazione
delle sanzioni previste dall'articolo
20 della legge 28 febbraio
1985, n. 47. é fatta salva l'applicazione
dell'articolo 2 del codice penale per le opere e gli interventi
anteriori alla
data di entrata in vigore della presente disposizione.
14.
Nei casi di cui al comma 7, ai fini degli adempimenti necessari per comprovare
la sussistenza del titolo abilitante all'effettuazione delle
trasformazioni tengono
luogo delle
autorizzazioni le copie delle denunce di inizio di attività, dalle quali
risultino le date di ricevimento delle
denunce stesse,
nonché l'elenco
di quanto prescritto
comporre e corredare i progetti delle trasformazioni e le attestazioni
dei professionisti abilitati.
15.
Nei casi
di cui al comma 7, il sindaco, ove entro il termine indicato
al comma
11 sia riscontrata l'assenza
di una o più delle condizioni stabilite,
notifica agli interessati l'ordine motivato di non
effettuare le
previste trasformazioni,
e, nei casi di false
attestazioni dei professionisti
abilitati, ne dà contestuale notizia all'autorità giudiziaria ed al consiglio
dell'ordine di appartenenza. Gli aventi
titolo hanno facoltà di
inoltrare una nuova denuncia di inizio
di attività
qualora le
stabilite condizioni
siano soddisfacibili mediante
modificazioni o
integrazioni dei progetti delle trasformazioni, ovvero mediante
acquisizioni di autorizzazioni, nulla-osta,
pareri, assensi
comunque denominati,
oppure, in ogni caso, di presentare una richiesta di autorizzazione.
16.
Per le
opere pubbliche dei comuni,
la deliberazione, con la quale il progetto viene
approvato o
l'opera autorizzata, ha i medesimi effetti
della concessione
edilizia. I relativi
progetti dovranno peraltro
essere corredati
da una relazione a firma di un progettista
abilitato che
attesti la conformità del
progetto alle prescrizioni urbanistiche
ed edilizie,
nonché l'esistenza
dei nulla-osta di conformità
alle norme
di sicurezza
sanitarie, ambientali e paesistiche.
17.
Le norme
di cui
al presente
articolo prevalgono
sulle disposizioni degli
strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi comunali in
materia di procedimento.
18.
Le regioni adeguano le proprie normazioni ai princìpi contenuti nel presente
articolo in tema di procedimento (3).
19.
(Omissis) (4).
20.
(Omissis) (5) (6).
(1)
Lettera così
modificata dall'art. 11, d.l. 25 marzo 1997, n. 67, conv. in l. 23 maggio
1997, n. 135.
(2)
Comma aggiunto dall'art. 11,
d.l. 25 marzo 1997, n. 67, conv. in l. 23 maggio 1997, n. 135.
(3)
La Corte costituzionale, con
sentenza 18 luglio 1997, n. 241, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale
del presente comma, nella
parte in
cui prevede l'obbligo
di adeguamento anche per le regioni a
statuto speciale
e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
(4)
Sostituisce la
lettera c) del comma 10 dell'art. 10, d.l. 18 gennaio 1993, n. 8, conv.
in l. 19 marzo 1993, n. 68.
(5)
Sostituisce l'ultimo comma
dell'art. 25, l. 28 febbraio 1985, n. 47.
(6)
Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 60, l. 23 dicembre 1996,
n. 662,
nel testo modificato
dall'art. 10, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n.
30.
Art.
5. Finanziamento delle opere di edilizia
scolastica.
1.
Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo 1, comma 3,
della legge 23 dicembre
1991, n. 430, è differito al 31 dicembre 1994.
2.
Qualora l'ente
locale non
provveda entro il termine di
cui all'articolo 11, comma 10, del
decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 1986,
n. 488, alla richiesta
di mutuo,
ovvero alla
presentazione della documentazione relativa
alla predetta
richiesta entro il termine
stabilito dalla
Cassa depositi e prestiti
nell'atto di adesione al finanziamento, ovvero
all'affidamento delle
opere entro
novanta giorni dalla
comunicazione della
concessione di mutuo, ai relativi adempimenti
provvede un commissario ad
acta nominato dalla regione; ove la
regione non
provveda nel
termine di
trenta giorni, il
commissario ad acta è nominato dal commissario del Governo.
2-bis.
Nel termine
di cui
al comma
1 le regioni possono, con provvedimento
motivato, proporre che un
finanziamento, già concesso per la
realizzazione di un'opera di edilizia scolastica con mutuo a carico dello
Stato, venga destinato al compimento parziale dell'opera stessa, purché
funzionalmente idonea.
Art.
6. (Omissis)
(1).
(1)
Articolo soppresso dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.
Art.
7. Edilizia
sovvenzionata e agevolata.
1.
(Omissis) (1).
2.
Il segretariato
generale del
CER (2) comunica al presidente della
giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto,
le informazioni, i dati ed ogni altro elemento utile ad individuare lo stato di
attuazione dei programmi di edilizia residenziale già avviati, nonché gli
eventuali ritardi nella programmazione e nella realizzazione degli interventi.
3.
Le disposizioni
di cui ai commi 7, 8 e 8-bis
dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato dal comma
1 del presente articolo, si
applicano anche agli interventi ricompresi nei programmi
già approvati e i relativi termini decorrono dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
4.
Le regioni
interessate da
eventi sismici, nell'ambito delle disponibilità loro attribuite,
riservano una quota non inferiore al 5 per
cento fino alla completa
eliminazione delle baracche o di altri locali
adibiti ad abitazione,
occupati in via provvisoria a seguito di eventi
sismici o
di altri eventi
straordinari. Le regioni
provvedono contemporaneamente
alle assegnazioni dei nuovi
alloggi, alla rimozione delle baracche e degli altri locali anzidetti.
(1) Sostituisce con i commi 7, 8 e 8-bis i commi 7
e 8 dell'art. 3, l. 17 febbraio 1992, n. 179.
(2) Il
Segretariato generale
del CER deve intendersi soppresso, contestualmente
all'avvenuto trasferimento delle
competenze alle regioni,
al massimo
entro diciotto mesi a far data dall'entrata in vigore del d.lg. 31 marzo
1998, n. 112.
Art.
7-bis. Pareri regionali su progetti di
opere pubbliche.
1.
La regione
è tenuta
ad esprimere
entro novanta giorni dal ricevimento
della richiesta i pareri sui progetti di opere pubbliche sottoposti alla
valutazione di organi regionali. Qualora la regione e i
comitati tecnici regionali
non ottemperino
a tale obbligo, la commissione per il controllo sugli atti regionali
provvede a nominare un commissario
ad acta
con il
compito di sostituire gli
organi regionali nel rilascio dei relativi pareri.
Art.
8. Edilizia per la mobilità del personale pubblico ed
edilizia sperimentale.
1.
Il presidente
della giunta regionale, nel caso di proposte di intervento
di edilizia
residenziale predisposte in
attuazione dell'articolo 18
del decreto-legge
13 maggio
1991, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,
al fine di adottare i
provvedimenti di cui
al comma 5 del citato
articolo 18,
promuove la conclusione di
un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.
142, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla comunicazione di cui al
comma 4 del presente articolo (1).
2.
Il presidente della giunta regionale, qualora il comune nel cui
territorio sono localizzate proposte di interventi di sperimentazione nel
settore dell'edilizia di cui all'articolo 2, primo comma, lettera f),
della legge
5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, non rilasci le
concessioni di edificazione entro novanta giorni dalla data
di entrata
in vigore della legge di
conversione del presente decreto, provvede
in via sostitutiva entro la
data del 31 dicembre 1994, anche mediante la nomina di un commissario ad acta (2).
3.
Alla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2, gli affidamenti sono revocati
di diritto.
4.
Il Segretariato
generale del
CER (3) comunica al presidente della
giunta regionale, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge
di conversione
del presente decreto, gli
elenchi delle
proposte di
intervento di cui ai commi 1
e 2 e gli elenchi dei soggetti attuatori (4).
(1) Comma
così modificato
dall'art. 2, comma 73, l. 23 dicembre 1996, n. 662.
(2) Comma,
da ultimo,
così modificato dall'art. 5, l. 30 aprile 1999,
n. 136. Le disposizioni ivi
contenute si applicano, comunque, sino all'entrata in vigore delle leggi
regionali emanate ai sensi del decreto legislativo
31 marzo
1998, n.
112 (art. 18, l.
136/1999 cit.).
(3) Il
Segretariato generale
del CER deve intendersi soppresso, contestualmente
all'avvenuto trasferimento delle
competenze alle regioni,
al massimo
entro diciotto mesi a far data dall'entrata in vigore del d.lg. 31 marzo
1998, n. 112.
(4) Per
una deroga
alle disposizioni
contenute nel
presente articolo, vedi art. 2, comma 72, l. 23 dicembre 1996, n. 662.
Art.
9. Nuovi contributi in materia edilizia.
1.
I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive
modificazioni, possono
essere destinati
a parziale copertura del
costo convenzionale degli
interventi di recupero edilizio o di nuova edificazione
realizzati dai
comuni, dagli
IACP, da
cooperative edilizie di abitazione, da imprese di costruzione e da
consorzi fra i soggetti suddetti (1).
2.
Gli alloggi realizzati sono concessi in locazione per un periodo non inferiore a
otto anni e sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi da 3 a 8
dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.
3.
Il CER
definisce modalità
e criteri
generali per
la determinazione dell'ammontare dei contributi, per la loro concessione
e per
il loro
eventuale rimborso, nonché per l'individuazione dei locatari.
(1) Comma così sostituito dall'art. 4, l. 28
gennaio 1994, n. 85.
Art.
10. Contributi per l'edilizia residenziale pubblica.
1.
Per provvedere
al pagamento dei conguagli di cui all'articolo 16,
secondo comma,
della legge
27 maggio 1975, n. 166, nonché di quelli
dovuti in
applicazione degli articoli
2 e 10 della legge 8 agosto 1977,
n. 513, il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a utilizzare,
fino al
limite di
centosettanta miliardi, le risorse disponibili di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 462, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, e non impegnate per le
finalità originarie. La predetta somma di
lire novanta
miliardi è versata all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnata al pertinente capitolo 8249 dello stato
di previsione
del Ministero
dei lavori pubblici per l'anno 1993.
2.
I prelevamenti
su detto capitolo 8249 sono disposti in favore degli istituti di credito
mutuanti nella misura anticipata fino ad un massimo dell'80 per cento dei
crediti bancari dichiarati.
2-bis.
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce
il comma
2 dell'art. 2, l. 17 febbraio 1992, n. 179.
Art.
11. Programmi di recupero urbano.
1.
I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive
modificazioni, nella
misura fissata
dai programmi regionali, sono destinati alla realizzazione di interventi
al servizio prevalente del patrimonio
di edilizia
residenziale pubblica, nell'ambito
dei programmi di cui al comma 2 (1).
2.
I programmi
di recupero urbano sono
costituiti da un insieme sistematico
di opere
finalizzate alla
realizzazione, alla manutenzione
e all'ammodernamento delle urbanizzazioni primarie, con particolare
attenzione ai problemi di accessibilità degli impianti e dei
servizi a
rete, e
delle urbanizzazioni
secondarie, alla
edificazione di
completamento e di
integrazione dei complessi
urbanistici esistenti,
nonché all'inserimento di elementi di arredo urbano, alla manutenzione
ordinaria e straordinaria, al restauro e al risanamento
conservativo e alla
ristrutturazione edilizia degli
edifici.
3.
I programmi di recupero urbano da realizzare, sulla base di una proposta
unitaria con
il concorso di risorse
pubbliche e private, sono proposti al
comune da
soggetti pubblici
e privati, anche associati
tra di
loro. Il
comune definisce le priorità
di detti programmi sulla base di
criteri oggettivi per l'individuazione degli interventi.
4.
Ai fini dell'approvazione dei programmi di recupero urbano, può essere
promossa la
conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della
legge 8 giugno 1990, n. 142.
5.
Il CER,
ai fini della realizzazione dei programmi di recupero urbano,
determina modalità e criteri generali per la concessione dei contributi,
per l'individuazione delle zone urbane interessate e per la
determinazione delle
tipologie d'intervento, avendo particolare riguardo
alla tutela dei
lavoratori dipendenti e
delle categorie sociali più deboli.
(1) Comma
così sostituito dall'art. 5, l. 30 aprile 1999, n. 136. Le
disposizioni ivi
contenute si
applicano, comunque,
sino all'entrata in
vigore delle
leggi regionali emanate ai
sensi del decreto legislativo
31 marzo
1998, n.
112 (art. 18, l.
136/1999 cit.).
Art.
12. Procedure per i piani di difesa
del suolo.
1.
(Omissis) (1).
2.
(Omissis) (2).
3.
(Omissis) (3).
4.
All'articolo 21, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, è
soppressa la lettera d);
conseguentemente la misura del 15 per cento di cui al medesimo comma 2 è
ridotta al 10 per cento.
5.
(Omissis) (4).
6.
(Omissis) (5).
7. (Omissis) (6).
8.
Le somme
di parte
corrente trasferite ai segretari generali delle autorità di bacino di
rilievo nazionale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
253, possono
essere utilizzate
entro l'anno successivo
a quello
di trasferimento. Tale disposizione si applica anche
alle disponibilità allo
stesso titolo trasferite ai segretari negli anni 1991 e 1992.
8-bis.
Le somme
trasferite nell'anno 1991 ai
segretari generali delle autorità
di bacino di rilievo nazionale a valere sui capitoli 7748
e 7749 dello stato di
previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici possono essere
utilizzate entro il 31 dicembre 1994.
8-ter.
Le somme
di cui
all'autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 253, nei
limiti delle risorse disponibili, si
intendono comprensive
degli oneri relativi alla corresponsione al
personale in
servizio presso le autorità di
bacino di rilievo nazionale della indennità di missione, ove
ne ricorrano
le condizioni
in base
alla normativa generalevigente
in materia
per i
dipendenti dello
Stato, nonché
del trattamento economico per
prestazioni di lavoro
straordinario, da autorizzare con le procedure previste dalle norme generali
vigenti in materia.
8-quater.
Al fine
di garantire la funzionalità delle autorità di bacino
di rilievo
nazionale nell'esercizio
delle attività
di competenza e di quelle
attribuite ai sensi del presente articolo, il Ministro
dei lavori
pubblici può
bandire pubblici
concorsi per l'assunzione del personale dirigenziale e direttivo di
livello VIII e VII necessario
per la copertura e nei limiti delle piante organiche come
determinate dall'articolo
16, comma
2, della legge 7 agosto 1990, n. 253. Alla copertura degli organici può farsi altresì luogo
mediante passaggio
diretto nei
ruoli delle autorità del personale attualmente
in servizio
presso le
medesime autorità di bacino in posizione
di comando o
di collocamento
fuori ruolo, e comunque
mediante processi
di mobilità. Al relativo
onere, valutato in lire 500 milioni
per l'anno 1993, in lire 2.500 milioni per l'anno 1994 e in lire 7.500
milioni annui a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del
bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di
previsione della
spesa del Ministero del
tesoro (7) per l'anno 1993, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri (8).
8-quinquies.
Le regioni iscrivono le somme loro attribuite a norma delle
leggi 18 maggio 1989, n.
183, e successive modificazioni, e 7 agosto
1990, n.
253, in
un apposito
capitolo di
bilancio e trasmettono,
entro il 31 dicembre di
ciascun anno, al Ministero dei lavori pubblici
il rendiconto completo degli impegni assunti, degli esborsi effettuati e
dello stato delle attività intraprese.
(1) Sostituisce
la lettera g) dell'art. 12, comma 4, l. 18 maggio 1989, n. 183.
(2) Aggiunge il comma 6-bis all'art. 22, l. 18
maggio 1989, n. 183.
(3) Aggiunge
i commi 6-bis e 6-ter all'art. 17, l. 18 maggio 1989, n. 183.
(4) Sostituisce
il primo periodo del comma 2
dell'art. 25, l. 18 maggio 1989, n. 183.
(5) Aggiunge
due periodi
al comma 3 dell'art. 25, l.
18 maggio 1989, n. 183.
(6) Modifica il comma 4 dell'art. 25, l. 18 maggio
1989, n. 183.
(7) Ora,
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ex art. 7,
l. 3 aprile 1997, n.94.
(8) La disposizione di cui al secondo periodo del
presente comma si applica anche
al personale in servizio presso le Autorità di bacino di
rilievo nazionale
in posizione
di comando o di distacco o
di collocamento fuori
ruolo alla data di entrata in vigore della l. 30 aprile
1999, n. 136 (19 maggio 1999), nei limiti dell'autorizzazione di spesa di
cui al terzo periodo del presente comma.
Art.
13. Procedure
per l'attuazione di progetti di protezione dell'ambiente.
1.
Per assicurare la realizzazione delle opere e delle attività di
salvaguardia ambientale,
il presidente
di ciascuna
regione o provincia
autonoma interessata
può procedere, su conforme delibera della giunta e sentito
il Ministro dell'ambiente, alla nomina di un commissario ad acta,
che
esercita i
poteri specificatamente
attribuitigli con
il provvedimento di
nomina. Per tutti gli altri poteri e
funzioni, rimangono
ferme le
competenze degli
enti competenti in via
ordinaria. Ai
fini dell'acquisizione delle necessarie intese, concerti, nulla osta o assensi
comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche, il
commissario può convocare apposite
conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7
agosto 1990,
n. 241, che devono pronunciarsi entro trenta giorni dalla
prima convocazione.
L'approvazione assunta
all'unanimità sostituisce ad
ogni effetto
gli atti di competenza delle
singole amministrazioni e
comporta, altresì,
dichiarazione di pubblica
utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.
2.
Entro sessanta
giorni dalla
data di
entrata in vigore del presente
decreto, il
CIPE approva,
su proposta
del Ministro dell'ambiente,
sentite le competenti
commissioni parlamentari sulla priorità, sul
riparto delle
risorse e
sulle procedure di spesa, sentita altresì la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome sulla individuazione dei singoli interventi, il
programma triennale dell'azione pubblica per la tutela ambientale relativo alle
risorse disponibili anche in conto residui e non
impegnate nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Con
lo stesso
programma sono riassegnate le somme già destinate ad interventi
di tutela ambientale,
revocate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto. A tal fine gli
importi derivanti dalle revoche sono
riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa con decreto del Ministro del tesoro (1),
su proposta del Ministro dell'ambiente.
3.
Le regioni
interessate ai
decreti di deroga ai sensi
degli articoli 16 e 17,
comma 3, e 18 del decreto
del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988,
n. 236,
nonché le
regioni nel cui territorio
vi siano zone dichiarate, per gravi motivi di inquinamento idropotabile,
in stato di emergenza ai
sensi e per l'effetto di cui all'articolo 5
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, individuano gli interventi
urgenti ed inderogabili da
ultimare entro il 31 dicembre 1994 volti
a garantire l'approvvigionamento idropotabile conforme ai requisiti
di qualità
stabiliti dall'allegato I del
decreto del Presidente della
Repubblica 24
maggio 1988,
n. 236. Entro il 31 dicembre 1993 le regioni trasmettono ai Ministeri
dell'ambiente e dei lavori pubblici
la relazione sullo stato di
attuazione dei singoli interventi.
Art.
14. A.N.A.S.
1.
Per assicurare
correntezza negli interventi da realizzare nel settore
stradale, l'ANAS
è autorizzata
ad assumere
impegni pluriennali in
relazione a
capitoli iscritti nel proprio stato di previsione
della spesa,
la cui
dotazione finanziaria
viene assicurata, totalmente o parzialmente, mediante ricorso ad
operazioni finanziarie effettuate ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 7
febbraio 1961,
n. 59, e successive
modificazioni, e ciò anche in pendenza del perfezionamento dei contratti di
erogazione dei relativi mutui.
2.
A tal
fine il
Ministro del
tesoro (1)
è autorizzato ad istituire,
con propri decreti, gli
occorrenti capitoli nel bilancio dell'ANAS.
3.
Alla stipula
ed alla approvazione dei contratti di appalto di lavori
dell'ANAS che
abbiano formato oggetto di
consegna ai sensi dell'articolo 337, secondo comma, della legge 20 marzo 1865,
n. 2248, allegato F, si procede
previa verifica della congruità dei prezzi da parte della competente direzione
tecnica entro il 28 febbraio 1994.
4.
é autorizzata
l'erogazione, alle
società concessionarie di
autostrade, dei
contributi previsti per l'esecuzione delle opere di cui
al decreto-legge 1° aprile
1989, n.
121, convertito,
con modificazioni, dalla
legge 29 maggio 1989, n. 205, anche in pendenza della formalizzazione dei
relativi strumenti convenzionali.
5.
Per motivi
di sicurezza e di pubblica incolumità, in pendenza della
formalizzazione degli
atti convenzionali,
sono autorizzate l'esecuzione
delle opere
di adeguamento
dell'autostrada Torino-Savona,
nonché l'erogazione
dei relativi contributi già
in essere nel bilancio dell'ANAS nel limite di 200 miliardi di lire.
(1) Ora, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ex art. 7, l. 3 aprile 1997, n.94.
Art.
15. Disposizioni di attuazione.
1.
Il Ministro del tesoro (1) è autorizzato ad
apportare con propri decreti le
variazioni di
bilancio, anche
nel conto dei residui, occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
(1) Ora, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ex art. 7, l. 3 aprile 1997, n.94.
Art.
16. Entrata in vigore.
1.
Il presente
decreto entra
in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in
legge.