D. P. R. 6
giugno 2001, n. 380
Pubblicato nella G. U. n. 245 del 20 ottobre 2001 - Supp. Ordinario n. 239
Le
disposizioni del presente testo unico sono entrate in vigore il 1 gennaio 2003
in base alla proroga effettuata dal
Decreto Legge n. 122 del 20
giugno 2002 art 4.
Testo coordinato
con le rettifiche pubblicate in Gazzetta Ufficiale N. 47 del 25 Febbraio 2002 e
con il D. Lgs. 27 dicembre 2002, n.301 recante "Modifiche ed integrazioni
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia",
pubblicato su GU n. 16 del 21-1-2003. Le modifiche sono riportate in corsivo.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87
della Costituzione;
Visti gli articoli 16 e 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'art. 1,
comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;
Visto il punto 2
dell'allegato n. 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50;
Visto l'articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 105 e n. 112-quinquies;
Visto l'articolo 1 della
legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 24 novembre
2000, n. 340, allegato A, numeri 12, 14, 46, 47, 48, 51 e 52;
Visti gli articoli 14, 16,
19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo
recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di edilizia;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica recante testo unico delle disposizioni regolamentari
in materia di edilizia;
Vista la legge 17 agosto
1942, n. 1150, e successive modificazioni;
Vista la legge 28 gennaio
1977, n. 10, e successive modificazioni;
Vista la legge 28 febbraio
1985, n. 47, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto-legge 23
gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n.
94;
Visto l'articolo 4 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490;
Visto il regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Vista la legge 5 novembre
1971, n. 1086, e successive modificazioni;
Vista la legge 2 febbraio
1974, n. 64, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 gennaio
1989, n. 13, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 24 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;
Vista la legge 5 marzo 1990,
n. 46, e successive modificazioni;
Viste le preliminari
deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 16
febbraio 2001 e del 4 aprile 2001;
Sentita la Conferenza
unificata ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281;
Udito il parere del
Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza generale del 29 marzo 2001;
Acquisito il parere della
competente commissione della Camera dei deputati e decorso inutilmente il
termine per il rilascio del parere da parte della competente commissione del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2001;
Su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con i Ministri per gli affari regionali, per i lavori pubblici e per i beni e le
attività culturali;
E m a n a
il seguente decreto:
Parte I
ATTIVITÀ EDILIZIA
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Attività edilizia
Art. 1 (L)
Ambito di applicazione
1. Il presente testo unico
contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina
dell'attività edilizia.
2. Restano ferme le
disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e ambientali contenute nel
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e le altre normative di settore
aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.
3. Sono fatte salve altresì
le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, ed alle relative norme di attuazione, in materia di realizzazione,
ampliamento, ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi.
Art. 2 (L)
Competenze delle regioni e
degli enti locali
1. Le regioni esercitano la
potestà legislativa concorrente in materia edilizia nel rispetto dei principi
fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute
nel testo unico.
2. Le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria
potestà legislativa esclusiva, nel rispetto e nei limiti degli statuti di
autonomia e delle relative norme di attuazione.
3. Le disposizioni, anche di
dettaglio, del presente testo unico, attuative dei principi di riordino in esso
contenuti, operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario,
fino a quando esse non si adeguano ai principi medesimi.
4. I comuni, nell'ambito
della propria autonomia statutaria e normativa di cui all'art. 3 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplinano l'attività edilizia.
5. In nessun caso le norme
del presente testo unico possono essere interpretate nel senso della
attribuzione allo Stato di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque
conferiti alle regioni e agli enti locali dalle disposizioni vigenti alla data
della sua entrata in vigore.
Art. 3 (L)
Definizioni degli interventi edilizi
(legge 5
agosto 1978, n. 457, art. 31)
(articolo così modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n.301 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia")
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano
le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli
edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti
tecnologici esistenti;
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche
necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici,
nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici,
sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari
e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi
edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la
funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli
elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano
destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il
consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi
dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti
dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo
edilizio;
d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a
trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che
possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di
alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e
l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di
ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella
demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello
preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento
alla normativa antisismica.
e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e
urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere
precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero
l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo
restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da
soggetti diversi dal comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici
servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e
di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture
di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che
siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi,
magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente
temporanee;
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti
urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e
paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione,
ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume
dell'edificio principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di
impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di
lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire
l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme
sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei
lotti, degli isolati e della rete stradale.
2. Le definizioni di cui al
comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei
regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro prevista
dall'articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Art. 4 (L)
Regolamenti edilizi comunali
(legge 17
agosto 1942, n. 1150, art. 33)
1. Il regolamento che i
comuni adottano ai sensi dell'articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina
delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative
tecnico-estetiche, igienico-sanitario, di sicurezza e vivibilità degli immobili
e delle pertinenze degli stessi.
2. Nel caso in cui il comune intenda istituire la commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo.
Art. 5 (R)
Sportello unico per l'edilizia
(decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; art. 220, regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265)
1. Le amministrazioni
comunali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, provvedono, anche
mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del capo V del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento,
disarticolazione, soppressione di uffici o organi già esistenti, a costituire un
ufficio denominato sportello unico per l'edilizia, che cura tutti i rapporti fra
il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a
pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di
permesso o di denuncia di inizio attività.
2. Tale ufficio provvede in
particolare:
a) alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per il
rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque
denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di
agibilità, nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli
effetti degli articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490;
b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a), anche mediante
predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi
normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche in
via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento
delle procedure previste dal presente regolamento, all'elenco delle domande
presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili
informazioni utili disponibili;
d) all'adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai
documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi
dell'articolo 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle
norme comunali di attuazione;
e) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché
delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni
provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggisticoambientale, edilizio e di
qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di
trasformazione edilizia del territorio;
f) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato e le altre
amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio
oggetto dell'istanza o denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti
connessi all'applicazione della parte seconda del testo unico.
3. Ai fini del rilascio del
permesso di costruire o del certificato di agibilità, l'ufficio di cui al comma
1 acquisisce direttamente, ove questi non siano stati già allegati dal
richiedente:
a) il parere dell'A.S.L. nel caso in cui non possa essere sostituito da una
autocertificazione ai sensi dell'articolo 20, comma 1;
b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della
normativa antincendio.
4. L'ufficio cura altresì
gli incombenti necessari ai fini dell'acquisizione, anche mediante conferenza di
servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis,
14-ter, 14-quater
della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti di assenso, comunque denominati,
necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di
detti assensi rientrano, in particolare:
a) le autorizzazioni e certificazioni del competente ufficio tecnico della
regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 61, 94 e 62;
b) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di
salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari,
di cui all'articolo 16 della legge 24 dicembre 1976, n. 898;
c) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di
costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in
prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
d) l'autorizzazione dell'autorità competente per le costruzioni su terreni
confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55
del codice della navigazione;
e) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi
su immobili vincolati ai sensi degli articoli 21, 23, 24, e 151 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, fermo restando che, in caso di dissenso
manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si
procede ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490;
f) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e
successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato l'adeguamento al
piano comprensoriale previsto dall'articolo 5 della stessa legge, per l'attività
edilizia nella laguna veneta, nonché nel territorio dei centri storici di
Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo;
g) il parere dell'autorità competente in tema di assetti e vincoli
idrogeologici;
h) gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali ed
aeroportuali;
i) il nulla-osta dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 13 della legge
6 dicembre 1991, n. 394, in tema di aree naturali protette.
Titolo II
TITOLI ABILITATIVI
Capo I
Disposizioni
generali
Art. 6 (L)
Attività edilizia libera
(legge 28 gennaio 1977,
n. 10, art. 9, lettera c) ; legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 7, commi 1 e 2 ;
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, art. 7, comma 4, convertito in legge 25
marzo 1982, n. 94)
1. Salvo più restrittive
disposizioni previste dalla disciplina regionale e dagli strumenti urbanistici,
e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle disposizioni
contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, i seguenti interventi
possono essere eseguiti senza titolo abilitativo:
a) interventi di manutenzione ordinaria;
b) interventi [...] volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non
comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti
che alterino la sagoma dell'edificio;
c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere
geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.
Art. 7 (L)
Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 3; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 34; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 81; decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 16, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493)
1. Non si applicano le
disposizioni del presente titolo per:
a) opere e interventi pubblici che richiedano per la loro realizzazione l'azione
integrata e coordinata di una pluralità di amministrazioni pubbliche allorché
l'accordo delle predette amministrazioni, raggiunto con l'assenso del comune
interessato, sia pubblicato ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque
insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di interesse statale,
da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari
di servizi pubblici, previo accertamento di conformità con le prescrizioni
urbanistiche ed edilizie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni;
c) opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla
giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell'art. 47
del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
Art. 8 (L)
Attività edilizia dei privati su aree
demaniali
(legge 17
agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 3)
1. La realizzazione da parte
di privati di interventi edilizi su aree demaniali é disciplinata dalle norme
del presente testo unico.
Art. 9 (L)
Attività edilizia in assenza di
pianificazione urbanistica
(legge n.
10 del 1977, art. 4, u.c.; legge n. 457 del 1978, art. 27, ultimo comma)
1. Salvi i più restrittivi
limiti fissati dalle leggi regionali e nel rispetto delle norme previste dal
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nei comuni sprovvisti di strumenti
urbanistici sono consentiti:
a) gli interventi previsti dalle lettere a), b), e c) del primo comma
dell'articolo 3 che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse;
b) fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione
nel limite della densità massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro;
in caso di interventi a destinazione produttiva, la superficie coperta non può
comunque superare un decimo dell'area di proprietà.
2. Nelle aree nelle quali
non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli
strumenti urbanistici generali come presupposto per l'edificazione, oltre agli
interventi indicati al comma 1, lettera a), sono consentiti gli interventi di
cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 3 del presente testo unico che
riguardino singole unità immobiliari o parti di esse. Tali ultimi interventi
sono consentiti anche se riguardino globalmente uno o più edifici e modifichino
fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti, purché il titolare del
permesso si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese
dell'interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso
residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune
ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione di cui alla sezione II del capo II
del presente titolo.
Capo II
Permesso di
costruire
Sezione I
Nozione e
caratteristiche
Art. 10 (L)
Interventi subordinati a permesso di costruire
(legge n. 10
del 1977, art. 1; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 25, comma 4)
(articolo così modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n.301 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia")
1. Costituiscono interventi
di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a
permesso di costruire:
a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento
di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle
superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee
A, comportino mutamenti della destinazione d'uso.
2. Le regioni stabiliscono
con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche,
dell'uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o
a denuncia di inizio attività.
3. Le regioni possono
altresì individuare con legge ulteriori interventi che, in relazione
all'incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al
preventivo rilascio del permesso di costruire. La violazione delle disposizioni
regionali emanate ai sensi del presente comma non comporta l'applicazione delle
sanzioni di cui all'articolo 44.
Art. 11 (L)
Caratteristiche del permesso di costruire
(legge 28 gennaio 1977,
n. 10, art. 4, commi 1, 2 e 6; legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, comma 2,
come sostituito dall'art. 2, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)
1. Il permesso di costruire
é rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.
2. Il permesso di costruire
é trasferibile, insieme all'immobile, ai successori o aventi causa. Esso non
incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli
immobili realizzati per effetto del suo rilascio. É irrevocabile ed é oneroso ai
sensi dell'articolo 16.
3. Il rilascio del permesso
di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi.
Art. 12 (L)
Presupposti per il rilascio del permesso di
costruire
(art. 4,
comma 1, legge n. 10 del 1977; art. 31, comma 4, legge n. 1150 del 1942;
articolo unico legge 3 novembre 1952, n. 1902)
1. Il permesso di costruire
é rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei
regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
2. Il permesso di costruire
é comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o
alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo
triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle
medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del
permesso.
3. In caso di contrasto
dell'intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni
di strumenti urbanistici adottati, é sospesa ogni determinazione in ordine alla
domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data
di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell'ipotesi in cui
lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all'amministrazione competente
all'approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione.
4. A richiesta del sindaco,
e per lo stesso periodo, il presidente della giunta regionale, con provvedimento
motivato da notificare all'interessato, può ordinare la sospensione di
interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che siano
tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione degli strumenti
urbanistici.
Art. 13 (L)
Competenza al rilascio del permesso di
costruire
(legge 28 gennaio 1977,
n. 10, art. 4, comma 1; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 107 e
109; legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 quater)
1. Il permesso di costruire
é rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale nel
rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici.
2. La regione disciplina
l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 21, comma 2, per il caso
di mancato rilascio del permesso di costruire entro i termini stabiliti.
Art. 14 (L)
Permesso di costruire in deroga agli
strumenti urbanistici
(legge 17 agosto 1942,
n. 1150, art. 41-quater, introdotto dall'art. 16 della legge 6 agosto 1967, n.
765; decreto legislativo n. 267 del 2000, art. 42, comma 2, lettera b); legge 21
dicembre 1955, n. 1357, art. 3)
1. Il permesso di costruire
in deroga agli strumenti urbanistici generali é rilasciato esclusivamente per
edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del
consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e delle altre normative di settore
aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.
2. Dell'avvio del
procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'articolo 7
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. La deroga, nel rispetto
delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i
limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui
alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi,
fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli
7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
Art. 15 (R)
Efficacia temporale e decadenza del
permesso di costruire
(legge 28
gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 3, 4 e 5; legge 17 agosto 1942, n. 1150, art.
31, comma 11)
2. Il termine per l'inizio
dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello
di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata non può superare i
tre anni dall'inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati,
con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del
titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la
parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una
proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato,
esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue
particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di
opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
3. La realizzazione della
parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito é subordinata al
rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse
non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attività ai
sensi dell'articolo 22. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del
contributo di costruzione.
4. Il permesso decade con
l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori
siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data
di inizio.
Sezione II
Contributo di
costruzione
Art. 16 (L)
Contributo per il rilascio del permesso di
costruire
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 3; 5, comma 1; 6, commi 1, 4 e 5; 11; legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 47; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 7; legge 29 settembre 1964, n. 847, articoli 1, comma 1, lettere b) e c), e 4; legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 44; legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17; decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 58, comma 1; legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 61, comma 2)
(articolo così modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n.301 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia")
2. La quota di contributo
relativa agli oneri di urbanizzazione é corrisposta al comune all'atto del
rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato, può essere
rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del
permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione
, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, con le modalità e le garanzie stabilite dal
comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio
indisponibile del comune.
3. La quota di contributo
relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, é
corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal
comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione.
4. L'incidenza degli oneri
di urbanizzazione primaria e secondaria é stabilita con deliberazione del
consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce
per classi di comuni in relazione:
a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;
b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;
c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;
d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione
dall'articolo 41-quinquies,
penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive
modifiche e integrazioni, nonché delle leggi regionali.
5. Nel caso di mancata
definizione delle tabelle parametriche da parte della regione e fino alla
definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con
deliberazione del consiglio comunale.
6. Ogni cinque anni i comuni
provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in
conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e
prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale.
7. Gli oneri di
urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade
residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di
distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di
verde attrezzato.
8. Gli oneri di
urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e
scuole materne, scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per
l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali,
chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di
quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle
attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti
destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti
urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.
9. Il costo di costruzione
per i nuovi edifici é determinato periodicamente dalle regioni con riferimento
ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse
regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'articolo 4 della legge 5
agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le regioni identificano classi
di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti
disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate
maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per
cento. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in
eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione é adeguato
annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi
di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il
contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto
costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle
regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e
della loro destinazione ed ubicazione.
10. Nel caso di interventi
su edifici esistenti il costo di costruzione é determinato in relazione al costo
degli interventi stessi, così come individuati dal comune in base ai progetti
presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine di incentivare il
recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di
ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), i comuni
hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi
relativi non superino i valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi del
comma 6.
Art. 17 (L)
Riduzione o esonero dal contributo di
costruzione
(legge 28 gennaio 1977,
n. 10, articoli 7, comma 1; 9; decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, articoli 7 e
9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94; legge 24 marzo 1989, n. 122, art.
11; legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26, comma 1; legge 662 del 1996, art. 2,
comma 60)
1. Nei casi di edilizia
abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contributo
afferente al permesso di costruire é ridotto alla sola quota degli oneri di
urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una
convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione
determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dall'articolo 18.
2. Il contributo per la
realizzazione della prima abitazione é pari a quanto stabilito per la
corrispondente edilizia residenziale pubblica, purché sussistano i requisiti
indicati dalla normativa di settore.
3. Il contributo di
costruzione non é dovuto:
a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le
residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze
dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della
legge 9 maggio 1975, n. 153;
b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non
superiore al 20%, di edifici unifamiliari;
c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale
realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di
urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti
urbanistici;
d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti
emanati a seguito di pubbliche calamità;
e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle
fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso
razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela
artistico-storica e ambientale.
4. Per gli interventi da
realizzare su immobili di proprietà dello Stato il contributo di costruzione é
commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione.
Art. 18 (L)
Convenzione-tipo
(legge 28 gennaio 1977, n.
10, art. 8; legge 17 febbraio 1992, n. 179, art. 23, comma 6)
1. Ai fini del rilascio del
permesso di costruire relativo agli interventi di edilizia abitativa di cui
all'articolo 17, comma 1, la regione approva una convenzione-tipo, con la quale
sono stabiliti i criteri nonché i parametri, definiti con meccanismi tabellari
per classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali
nonché gli atti di obbligo in ordine essenzialmente a:
a) l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;
b) la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo
delle aree, così come definito dal comma successivo, della costruzione e delle
opere di urbanizzazione, nonché delle spese generali, comprese quelle per la
progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento;
c) la determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto
dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;
d) la durata di validità della convenzione non superiore a trenta e non
inferiore a venti anni.
2. La regione stabilisce
criteri e parametri per la determinazione del costo delle aree, in misura tale
che la sua incidenza non superi il 20 per cento del costo di costruzione come
definito ai sensi dell'articolo 16.
3. Il titolare del permesso
può chiedere che il costo delle aree, ai fini della convenzione, sia determinato
in misura pari al valore definito in occasione di trasferimenti di proprietà
avvenuti nel quinquennio anteriore alla data della convenzione.
4. I prezzi di cessione ed i
canoni di locazione determinati nelle convenzioni ai sensi del primo comma sono
suscettibili di periodiche variazioni, con frequenza non inferiore al biennio,
in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti
dopo la stipula delle convenzioni medesime.
5. Ogni pattuizione
stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione é nulla
per la parte eccedente.
Art. 19 (L)
Contributo di costruzione per opere o
impianti non destinati alla residenza
(legge 28
gennaio 1977, n. 10, art. 10)
1. Il permesso di costruire
relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o
artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi
comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di
urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei
rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei
luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere é
stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base a parametri che la
regione definisce con i criteri di cui al comma 4, lettere a) e b) dell'articolo
16, nonché in relazione ai tipi di attività produttiva.
2. Il permesso di costruire
relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali
e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un
contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai
sensi dell'articolo 16, nonché una quota non superiore al 10 per cento del costo
documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di
attività, con deliberazione del consiglio comunale.
3. Qualora la destinazione
d'uso delle opere indicate nei commi precedenti, nonché di quelle nelle zone
agricole previste dall'articolo 17, venga comunque modificata nei dieci anni
successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione é dovuto
nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con
riferimento al momento dell'intervenuta variazione.
Sezione III
Procedimento
Art. 20 (R)
Procedimento per il rilascio del permesso
di costruire
(decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493)
(articolo così modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n.301 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia")
1. La domanda per il
rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati
ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da
un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati
progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i
presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II, nonché da
un'autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme
igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia
residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformità non comporti
valutazioni tecnico-discrezionali.
2. Lo sportello unico
comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del
procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine
cronologico di presentazione.
3. Entro sessanta giorni
dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura
l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, i prescritti
pareri dagli uffici comunali, nonché i pareri di cui all'articolo 5, comma 3,
sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda dal richiedente
e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una
proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la
qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.
4. Il responsabile del
procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire
sia necessario apportare modifiche di modesta entitarispetto al progetto
originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali
modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta
di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, é tenuto ad
integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui
al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di
cui al comma 3.
5. Il termine di cui al
comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento,
entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la
motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione
presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che
questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a
decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
6. Nell'ipotesi in cui, ai
fini della realizzazione dell'intervento, sia necessario acquisire atti di
assenso, comunque denominati, di altre amministrazioni, diverse da quelle di cui
all'articolo 5, comma 3, il competente ufficio comunale convoca una conferenza
di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis,
14-ter, 14-quater
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Qualora si tratti
di opere pubbliche incidenti su beni culturali, si applica l'articolo 25 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
7. Il provvedimento finale,
che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, é adottato dal
dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro quindici giorni dalla proposta
di cui al comma 3, ovvero dall'esito della conferenza di servizi di cui al comma
6. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire é data notizia al pubblico
mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire
sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità
stabilite dal regolamento edilizio.
8. I termini di cui ai commi
3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti, nonché per i
progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del
responsabile del procedimento.
9. Decorso inutilmente il
termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso
di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
10. Il procedimento previsto dal presente articolo si applica anche al procedimento per il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, a seguito dell'approvazione della deliberazione consiliare di cui all'articolo 14.
10-bis. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7, e' di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
Art. 21 (R)
Intervento sostitutivo regionale
(decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 5 e 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493)
1. In caso di mancata
adozione, entro i termini previsti dall'articolo 20, del provvedimento
conclusivo del procedimento per il rilascio del permesso di costruire,
l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in piego raccomandato con
avviso di ricevimento, richiedereallo sportello unico che il dirigente o il
responsabile dell'ufficio di cui all'articolo 13, si pronunci entro quindici
giorni dalla ricezione dell'istanza. Di tale istanza viene data notizia al
sindaco a cura del responsabile del procedimento. Resta comunque ferma la
facoltà di impugnare in sede giurisdizionale il silenzio-rifiuto formatosi sulla
domanda di permesso di costruire.
2. Decorso inutilmente anche
il termine di cui al comma 1, l'interessato può inoltrare richiesta di
intervento sostitutivo al competente organo regionale, il quale, nei successivi
quindici giorni, nomina un commissario ad acta che provvede nel termine di
sessanta giorni. Trascorso inutilmente anche quest'ultimo termine, sulla domanda
di intervento sostitutivo si intende formato il silenzio-rifiuto.
Capo III
Denuncia di
inizio attività
Art. 22 (L)
Interventi subordinati a denuncia di inizio
attività
(decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 7, 8, convertito, conmodificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669; decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, art. 11, convertito, con modifiche, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in particolare articoli 34 e seguenti, e 149)
(articolo così sostituito dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n.301 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia")
2. Sono, altresi', realizzabili mediante denuncia di inizio attivita' le
varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e
sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria
edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali
prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attivita' di
vigilanza urbanistica ed edilizia, nonche' ai fini del rilascio del certificato
di agibilita', tali denunce di inizio attivita' costituiscono parte integrante
del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale
e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante
denuncia di inizio attivita':
a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera
c);
b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora
siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli
accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise
disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui
sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale
in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;
qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in
vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione
deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza
si prescinde dall'atto di ricognizione, purche' il progetto di costruzione venga
accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata
l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di
strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'ambito
applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Restano, comunque,
ferme le sanzioni penali previste all'articolo 44.
5. Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al contributo di costruzione
ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri
interventi soggetti a denuncia di inizio attivita', diversi da quelli di cui al
comma 3, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri
per la relativa determinazione.
6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino
immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, e'
subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti
dalle relative previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela
rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490.
7. E' comunque salva la facolta' dell'interessato di chiedere il rilascio di
permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e
2, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo
16, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 5. In questo caso la
violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione
delle sanzioni di cui all'articolo 44 ed e' soggetta all'applicazione delle
sanzioni di cui all'articolo 37.
Art. 23 (L comma 3 e 4 -
R comma 1, 2, 5, 6 e 7)
Disciplina della denuncia di inizio
attività
(legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 2, comma 10, che sostituisce l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 8-bis, 9, 10, 11, 14, e 15, come modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669)
(articolo così sostituito dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n.301 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia")
2. La denuncia di inizio attivita' e' corredata dall'indicazione dell'impresa
cui si intende affidare i lavori ed e' sottoposta al termine massimo di
efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata
dell'intervento e' subordinata a nuova denuncia.
L'interessato e' comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di
ultimazione dei lavori.
3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la
cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione
comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del
relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia e' priva
di effetti.
4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la
cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole
del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente
ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14,
14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di
trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di
esito non favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
5. La sussistenza del titolo e' provata con la copia della denuncia di inizio
attivita' da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di
quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista
abilitato, nonche' gli atti di assenso eventualmente necessari.
6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il
termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o piu' delle
condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non
effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del
professionista abilitato, informa l'autorita' giudiziaria e il consiglio
dell'ordine di appartenenza.
E' comunque salva la facolta' di ripresentare la denuncia di inizio attivita',
con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla
normativa urbanistica ed edilizia.
7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un
certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il
quale si attesta la conformita' dell'opera al progetto presentato con la
denuncia di inizio attivita'.
Titolo III
AGIBILITÀ DEGLI EDIFICI
Capo I
Certificato di
agibilità
Art. 24 (L)
Certificato di agibilità
(regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265, articoli 220; 221, comma 2, come modificato dall'art. 70, decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507; decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, articoli 107 e 109; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 52, comma 1)
1. Il certificato di
agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene,
salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi
installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.
2. Il certificato di
agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente
ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di
cui al comma 1.
3. Con riferimento agli
interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di costruire o
il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro
successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di
agibilità. La mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.
4. Alla domanda per il
rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata copia della
dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità
alle disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n.
652, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 25 (R)
Procedimento di rilascio del certificato di
agibilità
(decreto
del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425; legge 5 novembre 1971,
n. 1086, articoli 7 e 8)
1. Entro quindici giorni
dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto di cui
all'articolo 24, comma 3, é tenuto a presentare allo sportello unico la domanda
di rilascio del certificato di agibilità, corredata della seguente
documentazione:
a) richiesta di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo stesso
richiedente il certificato di agibilità, che lo sportello unico provvede a
trasmettere al catasto;
b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di
agibilità di conformità dell'opera rispetto al progetto approvato, nonché in
ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;
c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli
impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui
agli articoli 113 e 127, nonché all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n.
10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora
certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126
del presente testo unico.
2. Lo sportello unico
comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui
al comma 1, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli
articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Entro trenta giorni dalla
ricezione della domanda di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell'edificio, rilascia
il certificato di agibilità verificata la seguente documentazione:
a) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67;
b) certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all'articolo
62, attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle
disposizioni di cui al capo IV della parte II;
c) la documentazione indicata al comma 1;
d) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in
materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui
all'articolo 77, nonché all'articolo 82.
4. Trascorso inutilmente il
termine di cui al comma 3, l'agibilità si intende attestata nel caso sia stato
rilasciato il parere dell'A.S.L. di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a). In
caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio assenso é
di sessanta giorni.
5. Il termine di cui al
comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento,
entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di
documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità
dell'amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal
caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione
della documentazione integrativa.
Art. 26 (L)
Dichiarazione di inagibilità
(regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, art. 222)
1. Il rilascio del
certificato di agibilità non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione
di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'articolo 222 del
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
Titolo IV
VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ URBANISTICO EDILIZIA, RESPONSABILITÀ E SANZIONI
Capo I
Vigilanza
sull'attività urbanistico-edilizia e responsabilità
Art. 27 (L)
Vigilanza sull'attività
urbanistico-edilizia
(legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 4; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
articoli 107 e 109)
1. Il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità
stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attività
urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle
norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici
ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
2. Il dirigente o il
responsabile, quando accerti l'inizio di opere eseguite senza titolo su aree
assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti
o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici
ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18
aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, provvede alla
demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree
assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o
appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché
delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il dirigente
provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa
comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente
intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa.
3. Ferma rimanendo l'ipotesi
prevista dal precedente comma 2, qualora sia constatata, dai competenti uffici
comunali d'ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme,
prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile
dell'ufficio, ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino
all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da
adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei
lavori.
4. Gli ufficiali ed agenti
di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non
sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto
cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione
urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria,
al competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale,
il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli
atti conseguenti.
Art. 28 (L)
Vigilanza su opere di amministrazioni
statali
(legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 5; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
articoli 107 e 109)
1. Per le opere eseguite da
amministrazioni statali, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 27, il
dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale informa
immediatamente la regione e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
al quale compete, d'intesa con il presidente della giunta regionale, la adozione
dei provvedimenti previsti dal richiamato articolo 27.
Art. 29 (L)
Responsabilità del titolare del permesso di
costruire del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché
anche del progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio attività
(legge 28 febbraio 1985,
n. 47, art. 6; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 5-bis, convertito, con
modificazioni, in
legge 21 giugno 1985, n.
298; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. Il titolare del permesso
di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per
gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle
opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al
direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite
dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie
e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione
delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere
responsabili dell'abuso.
2. Il direttore dei lavori
non é responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione
delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in
corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio
comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei
casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di
costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico
contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il
dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la
violazione in cui é incorso il direttore dei lavori, che é passibile di
sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni.
3. Per le opere realizzate
dietro presentazione di denuncia di inizio attività, il progettista assume la
qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli
articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere
nella relazione di cui all'articolo 23, comma 1, l'amministrazione ne dà
comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle
sanzioni disciplinari.
Capo II
Sanzioni
Art. 30 (L)
Lottizzazione abusiva
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 18; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, articoli 1, comma 3-bis, e 7-bis; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 107 e 109)
(articolo così modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n.301 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia")
2. Gli atti tra vivi, sia in
forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o
costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni
sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri
immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione
urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area
interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i
terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio
urbano, purché la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia
inferiore a 5.000 metri quadrati.
3. Il certificato di
destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal dirigente o responsabile del
competente ufficio comunale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
presentazione della relativa domanda. Esso conserva validità per un anno dalla
data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti,
non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.
4. In caso di mancato
rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso può essere
sostituito da una dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti
attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione
urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati,
ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento
urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi.
5. I frazionamenti catastali
dei terreni non possono essere approvati dall'agenzia del territorio se non é
allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici
comunali, che il tipo medesimo é stato depositato presso il comune.
6. I pubblici ufficiali che
ricevono o autenticano atti aventi per oggetto il trasferimento, anche senza
frazionamento catastale, di appezzamenti di terreno di superficie inferiore a
diecimila metri quadrati devono trasmettere, entro trenta giorni dalla data di
registrazione, copia dell'atto da loro ricevuto o autenticato al dirigente o
responsabile del competente ufficio del comune ove é sito l'immobile.
7. Nel caso in cui il
dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale accerti
l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la
prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree
ed agli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 29, ne dispone la
sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere in
corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra
vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari.
8. Trascorsi novanta giorni,
ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma 7, le aree
lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune il cui
dirigente o responsabile del competente ufficio deve provvedere alla demolizione
delle opere. In caso di inerzia si applicano le disposizioni concernenti i
poteri sostitutivi di cui all'articolo 31, comma 8.
9. Gli atti aventi per
oggetto lotti di terreno, per i quali sia stato emesso il provvedimento previsto
dal comma 7, sono nulli e non possono essere stipulati, né in forma pubblica né
in forma privata, dopo la trascrizione di cui allo stesso comma e prima della
sua eventuale cancellazione o della sopravvenuta inefficacia del provvedimento
del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale.
10. Le disposizioni di cui
sopra si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai
competenti uffici del catasto dopo il 17 marzo 1985, e non si applicano comunque
alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea
retta ed ai testamenti, nonché agli atti costitutivi, modificativi od estintivi
di diritti reali di garanzia e di servitù.
Art. 31 (L)
Interventi eseguiti in assenza di permesso
di costruire in totale difformità o con variazioni essenziali
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 2, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
(articolo così modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n.301 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia")
2. Il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di
interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con
variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al
proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione,
indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del
comma 3.
3. Se il responsabile
dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi
nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime,
nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla
realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto
gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere
superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.
4. L'accertamento
dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3,
previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel
possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere
eseguita gratuitamente.
5. L'opera acquisita é
demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio
comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione
consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre
che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.
6. Per gli interventi
abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o
regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di
inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore
delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali
amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino
dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di
concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del
comune.
7. Il segretario comunale
redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati
relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei
rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative
ordinanze di sospensione e trasmette i dati anzidetti all'autorità giudiziaria
competente, al presidente della giunta regionale e, tramite l'ufficio
territoriale del governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
8. In caso d'inerzia,
protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza
delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 27, ovvero protrattasi oltre
il termine stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 27, il competente organo
regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente
necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria
ai fini dell'esercizio dell'azione penale.
9. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita.
9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3.
Art. 32 (L)
Determinazione delle variazioni essenziali
(legge 28 febbraio 1985, n.
47, art. 8)
1. Fermo restando quanto
disposto dal comma 1 dell'articolo 31, le regioni stabiliscono quali siano le
variazioni essenziali al progetto approvato, tenuto conto che l'essenzialità
ricorre esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti condizioni:
a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards
previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16
aprile 1968;
b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare
in relazione al progetto approvato;
c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato
ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza;
d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito;
e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non
attenga a fatti procedurali.
2. Non possono ritenersi
comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature
accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità
abitative.
3. Gli interventi di cui al
comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico,
architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonché su immobili
ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati
in totale difformità dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31
e 44. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati
variazioni essenziali.
Art. 33 (L)
Interventi di ristrutturazione edilizia in
assenza di permesso di costruire o in totale difformità
(legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 9; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
articoli 107 e 109)
(articolo così modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n.301 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia")
2. Qualora, sulla base di
motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato
dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile dell'ufficio irroga
una sanzione pecunaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile,
conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla
data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27
luglio 1978, n. 392, e con riferimento all'ultimo costo di produzione
determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione
dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del costo di costruzione, con la
esclusione, per i comuni non tenuti all'applicazione della legge medesima, del
parametro relativo all'ubicazione e con l'equiparazione alla categoria A/l delle
categorie non comprese nell'articolo 16 della medesima legge. Per gli edifici
adibiti ad uso diverso da quello di abitazione la sanzione é pari al doppio
dell'aumento del valore venale dell'immobile, determinato a cura dell'agenzia
del territorio.
3. Qualora le opere siano
state eseguite su immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, l'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del
vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme
vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile
dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l'originario
organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 5164 euro.
4. Qualora le opere siano
state eseguite su immobili, anche se non vincolati, compresi nelle zone omogenee
A, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, il dirigente o il
responsabile dell'ufficio richiede all'amministrazione competente alla tutela
dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la
restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al
precedente comma. Qualora il parere non venga reso entro novanta giorni dalla
richiesta il dirigente o il responsabile provvede autonomamente.
5. In caso di inerzia, si
applica la disposizione di cui all'articolo 31, comma 8.
6. É comunque dovuto il contributo di costruzione di cui agli articoli 16 e 19.
6-bis. Le disposizioni
del presente articolo si applicano anche agli interventi di ristrutturazione
edilizia di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza di denuncia di
inizio attivita' o in totale difformita' dalla stessa.
Art. 34 (L)
Interventi eseguiti in parziale difformità
dal permesso di costruire
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 12;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
(articolo così modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n.301 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia")
1. Gli interventi e le opere
realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o
demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo
fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio.
Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei
medesimi responsabili dell'abuso.
2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in parziale difformita' dalla denuncia di inizio attivita'.
Art. 35 (L)
Interventi abusivi realizzati su suoli di
proprietà dello Stato o di enti pubblici
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 14; decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, art. 17-bis, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
(articolo così modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n.301 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia")
2. La demolizione é eseguita
a cura del comune ed a spese del responsabile dell'abuso.
3. Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli enti pubblici territoriali, nonché quello di altri enti pubblici, previsto dalla normativa vigente.
3-bis. Le disposizioni
del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui
all'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza di denuncia di inizio attivita',
ovvero in totale o parziale difformita' dalla stessa.
Art. 36 (L)
Accertamento di conformità
(legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 13)
1. In caso di interventi
realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso,
ovvero in assenza di denuncia di inizio attivita' nelle ipotesi di cui
all'articolo 22, comma 3, o in difformita' da essa, fino alla scadenza dei
termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque
fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso,
o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in
sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed
edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento
della presentazione della domanda.
2. Il rilascio del permesso
in sanatoria é subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo
di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge,
in misura pari a quella prevista dall'articolo 16. Nell'ipotesi di intervento
realizzato in parziale difformità, l'oblazione é calcolata con riferimento alla
parte di opera difforme dal permesso.
3. Sulla richiesta di
permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i
quali la richiesta si intende rifiutata.
Art. 37 (L)
Interventi eseguiti in assenza o in
difformità dalla denuncia di inizio attività e accertamento di conformità
(art. 4,
comma 13 del decreto-legge n. 398 del 1993; art. 10 della legge n. 47 del 1985)
(articolo così modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n.301 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia")
1. La realizzazione di
interventi edilizi di cui all'articolo 22, commi 1 e 2 in assenza della o
in difformità dalla denuncia di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria
pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla
realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516
euro.
2. Quando le opere
realizzate in assenza di denuncia di inizio attività consistono in interventi di
restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell'articolo 3,
eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali,
nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare
sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni
previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e
spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 euro a 10329
euro.
3. Qualora gli interventi di
cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle
zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile
1968, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede al Ministero per i
beni e le attività culturali apposito parere vincolante circa la restituzione in
pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1. Se il
parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il
responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. In tali casi non trova
applicazione la sanzione pecuniaria da 516 euro a 10329 euro di cui al comma 2.
4. Ove l'intervento
realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia
al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della
presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario
dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma,
non superiore a 5164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile
del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato
dall'agenzia del territorio.
5. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 23, comma 6, la denuncia di inizio di attività
spontaneamente effettuata quando l'intervento é in corso di esecuzione, comporta
il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro.
6. La mancata denuncia di
inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste
dall'articolo 44. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in
relazione all'intervento realizzato, l'applicazione delle sanzioni di cui agli
articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell'accertamento di conformità di cui
all'articolo 36.
Art. 38 (L)
Interventi eseguiti in base a permesso
annullato
(legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 11; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
articoli 107 e 109)
(articolo così modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n.301 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia")
2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all'articolo 36.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, in caso di accertamento dell'inesistenza dei presupposti per la formazione del titolo.
Art. 39 (L)
Annullamento del permesso di costruire da
parte della regione
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 27, come sostituito dall'art. 7, legge 6 agosto 1967, n. 765; decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1)
(articolo così modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n.301 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia")
2. Il provvedimento di
annullamento é emesso entro diciotto mesi dall'accertamento delle violazioni di
cui al comma 1, ed é preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al
titolare del permesso, al proprietario della costruzione, al progettista, e al
comune, con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine all'uopo
prefissato.
3. In pendenza delle
procedure di annullamento la regione può ordinare la sospensione dei lavori, con
provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con
le modalità previste dal codice di procedura civile, ai soggetti di cui al comma
2 e da comunicare al comune. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia
se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso il decreto di
annullamento di cui al comma 1.
4. Entro sei mesi dalla data
di adozione del provvedimento di annullamento, deve essere ordinata la
demolizione delle opere eseguite in base al titolo annullato.
5. I provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento vengono resi noti al pubblico mediante l'affissione nell'albo pretorio del comune dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzate.
5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del termine di 30 giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attivita'.
Art. 40 (L)
Sospensione o demolizione di interventi
abusivi da parte della regione
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 26, come sostituito dall'art. 6, legge 6 agosto 1967, n. 765; decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1)
(articolo così modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n.301 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia")
2. Il provvedimento di
sospensione o di demolizione é notificato al titolare del permesso o, in
mancanza di questo, al committente, al costruttore e al direttore dei lavori. Lo
stesso provvedimento é comunicato inoltre al comune.
3. La sospensione non può
avere una durata superiore a tre mesi dalla data della notifica entro i quali
sono adottate le misure necessarie per eliminare le ragioni della difformità,
ovvero, ove non sia possibile, per la rimessa in pristino.
4. Con il provvedimento che dispone la modifica dell'intervento, la rimessa in pristino o la demolizione delle opere é assegnato un termine entro il quale il responsabile dell'abuso é tenuto a procedere, a proprie spese e senza pregiudizio delle sanzioni penali, alla esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale termine, la regione dispone l'esecuzione in danno dei lavori.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, realizzati in assenza di denuncia di inizio attivita' o in contrasto con questa o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del termine di 30 giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attivita'.
Art. 41 (L)
Demolizione di opere abusive
(legge 28 febbraio 1985,
n. 47, art. 27, commi 1, 2, 5; legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 56;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. In tutti i casi in cui la
demolizione deve avvenire a cura del comune, essa é disposta dal dirigente o dal
responsabile del competente ufficio comunale su valutazione tecnico-economica
approvata dalla giunta comunale.
2. I relativi lavori sono
affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese
tecnicamente e finanziariamente idonee.
3. Nel caso di impossibilità
di affidamento dei lavori, il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale ne dà notizia all'ufficio territoriale del Governo, il quale provvede
alla demolizione con i mezzi a disposizione della pubblica amministrazione,
ovvero tramite impresa finanziariamente e tecnicamente idonea se i lavori non
siano eseguibili in gestione diretta.
4. Qualora sia necessario
procedere alla demolizione di opere abusive é possibile avvalersi, per il
tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture
tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione
stipulata d'intesa fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il
Ministro della difesa.
5. É in ogni caso ammesso il
ricorso a procedure negoziate aperte, per l'aggiudicazione di contratti
d'appalto per demolizioni da eseguirsi all'occorrenza.
Art. 42 (L)
Ritardato od omesso versamento del
contributo di costruzione
(legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 3)
1. Le regioni determinano le
sanzioni per il ritardato o mancato versamento del contributo di costruzione in
misura non inferiore a quanto previsto nel presente articolo e non superiore al
doppio.
2. Il mancato versamento,
nei termini stabiliti, del contributo di costruzione di cui all'articolo 16
comporta:
a) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento qualora il versamento
del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
b) l'aumento del contributo in misura pari al 50 per cento quando, superato il
termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi
sessanta giorni;
c) l'aumento del contributo in misura pari al 100 per cento quando, superato il
termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi
sessanta giorni.
3. Le misure di cui alle
lettere precedenti non si cumulano.
4. Nel caso di pagamento
rateizzato le norme di cui al secondo comma si applicano ai ritardi nei
pagamenti delle singole rate.
5. Decorso inutilmente il
termine di cui alla lettera c) del comma 2, il comune provvede alla riscossione
coattiva del complessivo credito nei modi previsti dall'articolo 43.
6. In mancanza di leggi
regionali che determinino la misura delle sanzioni di cui al presente articolo,
queste saranno applicate nelle misure indicate nel comma 2.
Art. 43 (L)
Riscossione
(legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 16)
1. I contributi, le sanzioni
e le spese di cui ai titoli II e IV della parte I del presente testo unico sono
riscossi secondo le norme vigenti in materia di riscossione coattiva delle
entrate dell'ente procedente.
Art. 44 (L)
Sanzioni penali
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, articoli 19 e 20; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 3, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298).
(articolo così modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n.301 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia")
a) l'ammenda fino a 10329 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e
modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché
dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di
costruire;
b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5164 euro a 51645 euro nei casi di
esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di
prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;
c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15493 euro a 51645 euro i nel caso
di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo
comma dell'articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi
edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico,
paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in
assenza del permesso.
2. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi é stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio é avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva é titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio attivita' ai sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza o in totale difformita' dalla stessa.
Art. 45 (L)
Norme relative all'azione penale
(legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 22)
1. L'azione penale relativa
alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non siano stati esauriti i
procedimenti amministrativi di sanatoria di cui all'articolo 36.
2. Nel caso di ricorso
giurisdizionale avverso il diniego del permesso in sanatoria di cui all'articolo
36, l'udienza viene fissata d'ufficio dal presidente del tribunale
amministrativo regionale per una data compresa entro il terzo mese dalla
presentazione del ricorso.
3. Il rilascio in sanatoria
del permesso di costruire estingue i reati contravvenzionali previsti dalle
norme urbanistiche vigenti.
Art. 46 (L)
Nullità degli atti giuridici relativi ad
edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17;
decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 8)
(articolo così modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n.301 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia")
1. Gli atti tra vivi, sia in
forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o
costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad
edifici, o loro parti, la cui costruzione é iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono
nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per
dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del
permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi,
modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù.
2. Nel caso in cui sia
prevista, ai sensi dell'articolo 38, l'irrogazione di una sanzione soltanto
pecuniaria, ma non il rilascio del permesso in sanatoria, agli atti di cui al
comma 1 deve essere allegata la prova dell'integrale pagamento della sanzione
medesima.
3. La sentenza che accerta
la nullità degli atti di cui al comma 1 non pregiudica i diritti di garanzia o
di servitù acquisiti in base ad un atto iscritto o trascritto anteriormente alla
trascrizione della domanda diretta a far accertare la nullità degli atti.
4. Se la mancata indicazione
in atto degli estremi non sia dipesa dalla insussistenza del permesso di
costruire al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, essi possono
essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo,
redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa.
5. Le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria.
5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi realizzati mediante denuncia di inizio attivita' ai sensi dell'articolo 22, comma 3, qualora nell'atto non siano indicati gli estremi della stessa.
Art. 47 (L)
Sanzioni a carico dei notai
(legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 21)
1. Il ricevimento e
l'autenticazione da parte dei notai di atti nulli previsti dagli articoli 46 e
30 e non convalidabili costituisce violazione dell'articolo 28 della legge 16
febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e comporta l'applicazione
delle sanzioni previste dalla legge medesima.
2. Tutti i pubblici
ufficiali, ottemperando a quanto disposto dall'articolo 30, sono esonerati da
responsabilità inerente al trasferimento o alla divisione dei terreni;
l'osservanza della formalità prevista dal comma 6 dello stesso articolo 30 tiene
anche luogo della denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura
penale.
Art. 48 (L)
Aziende erogatrici di servizi pubblici
(legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 45)
(articolo così modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n.301 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia")
2. Il richiedente il
servizio é tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, indicante gli estremi del permesso di costruire, o, per le opere
abusive, gli estremi del permesso in sanatoria, ovvero copia della domanda di
permesso in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute a
titolo di oblazione per intero nell'ipotesi dell'articolo 36 e limitatamente
alle prime due rate nell'ipotesi dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985,
n. 47. Il contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni é nullo e il
funzionario della azienda erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione del
contratto stesso, é soggetto ad una sanzione pecuniaria da 2582 euro a 7746
euro. Per le opere che già usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della
documentazione di cui al precedente comma, può essere prodotta copia di una
fattura, emessa dall'azienda erogante il servizio, dalla quale risulti che
l'opera già usufruisce di un pubblico servizio.
3. Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, attestante che l'opera é stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso contratto, ovvero in documento separato da allegarsi al contratto medesimo.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio attivita' ai sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza della stessa.
Capo III
Disposizioni
fiscali
Art. 49 (L)
Disposizioni fiscali
(legge 17
agosto 1942, n. 1150, art. 41-ter)
1. Fatte salve le sanzioni
di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza di
titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo
successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste
dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti
pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi,
cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due
per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni
e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano
regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.
2. É fatto obbligo al comune
di segnalare all'amministrazione finanziaria, entro tre mesi dall'ultimazione
dei lavori o dalla richiesta del certificato di agibilità, ovvero
dall'annullamento del titolo edilizio, ogni inosservanza comportante la
decadenza di cui al comma precedente.
3. Il diritto
dell'amministrazione finanziaria a recuperare le imposte dovute in misura
ordinaria per effetto della decadenza stabilita dal presente articolo si
prescrive col decorso di tre anni dalla data di ricezione della segnalazione del
comune.
4. In caso di revoca o
decadenza dai benefici suddetti il committente é responsabile dei danni nei
confronti degli aventi causa.
Art. 50 (L)
Agevolazioni tributarie in caso di
sanatoria
(legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 46)
1. In deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 49, le agevolazioni tributarie in materia di
tasse ed imposte indirette sugli affari si applicano agli atti stipulati dopo il
17 marzo 1985, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti
disposizioni agevolative ed a condizione che copia conforme del provvedimento di
sanatoria venga presentata, contestualmente all'atto da registrare,
all'amministrazione cui compete la registrazione. In mancanza del provvedimento
definitivo di sanatoria, per conseguire in via provvisoria le agevolazioni deve
essere prodotta, al momento della registrazione dell'atto, copia della domanda
di permesso in sanatoria presentata al comune, con la relativa ricevuta
rilasciata dal comune stesso. L'interessato, a pena di decadenza dai benefici,
deve presentare al competente ufficio dell'amministrazione finanziaria copia del
provvedimento definitivo di sanatoria entro sei mesi dalla sua notifica o, nel
caso che questo non sia intervenuto, a richiesta dell'ufficio, dichiarazione del
comune che attesti che la domanda non ha ancora ottenuto definizione.
2. In deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 49, per i fabbricati costruiti senza permesso o
in contrasto con la stesso, ovvero sulla base di permesso successivamente
annullato, si applica la esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, qualora
ricorrano i requisiti tipologici di inizio e ultimazione delle opere in virtù
dei quali sarebbe spettata, per il periodo di dieci anni a decorrere dal 17
marzo 1985. L'esenzione si applica a condizione che l'interessato ne faccia
richiesta all'ufficio competente del suo domicilio fiscale, allegando copia
della domanda indicata nel comma precedente con la relativa ricevuta rilasciata
dal comune. Alla scadenza di ogni anno dal giorno della presentazione della
domanda suddetta, l'interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve
presentare, entro novanta giorni da tale scadenza, all'ufficio competente copia
del provvedimento definitivo di sanatoria, o in mancanza di questo, una
dichiarazione del comune, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
attestante che la domanda non ha ancora ottenuto definizione.
3. La omessa o tardiva
presentazione del provvedimento di sanatoria comporta il pagamento dell'imposta
comunale sui redditi e delle altre imposte dovute nella misura ordinaria, nonché
degli interessi di mora stabiliti per i singoli tributi.
4. Il rilascio del permesso
in sanatoria, per le opere o le parti di opere abusivamente realizzate, produce
automaticamente, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti
disposizioni agevolative, la cessazione degli effetti dei provvedimenti di
revoca o di decadenza previsti dall'articolo 49.
5. In attesa del
provvedimento definitivo di sanatoria, per il conseguimento in via provvisoria
degli effetti previsti dal comma 4, deve essere prodotta da parte
dell'interessato alle amministrazioni finanziarie competenti copia autenticata
della domanda di permesso in sanatoria, corredata della prova del pagamento
delle somme dovute fino al momento della presentazione della istanza di cui al
presente comma.
6. Non si fa comunque luogo
al rimborso dell'imposta comunale sui redditi e delle altre imposte
eventualmente già pagate.
Art. 51 (L)
Finanziamenti pubblici e sanatoria
(legge 23
dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 50)
1. La concessione di
indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamità naturali, é esclusa nei
casi in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone
alluvionali; la citata concessione di indennizzi é altresì esclusa per gli
immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e
senza che sia intervenuta sanatoria.
Parte II
NORMATIVA TECNICA PER
L'EDILIZIA
Capo I
Disposizioni di
carattere generale
Art. 52 (L)
Tipo di strutture e norme tecniche
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, articoli 1 e 32, comma 1)
1. In tutti i comuni della
Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private debbono essere realizzate in
osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate
con decreti del Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il
Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della collaborazione
del Consiglio nazionale delle ricerche. Qualora le norme tecniche riguardino
costruzioni in zone sismiche esse sono adottate di concerto con il Ministro per
l'interno. Dette norme definiscono:
a) i criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione, esecuzione e
collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento;
b) i carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione del tipo e
delle modalità costruttive e della destinazione dell'opera, nonché i criteri
generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni;
c) le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e
delle scarpate, i criteri generali e le precisazioni tecniche per la
progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle
opere di fondazione; i criteri generali e le precisazioni tecniche per la
progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe,
serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti,
fognature;
d) la protezione delle costruzioni dagli incendi.
2. Qualora vengano usati
sistemi costruttivi diversi da quelli in muratura o con ossatura portante in
cemento armato normale e precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti
materiali, per edifici con quattro o più piani entro e fuori terra, l'idoneità
di tali sistemi deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal
presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello
stesso Consiglio.
3. Le norme tecniche di cui
al presente articolo e i relativi aggiornamenti entrano in vigore trenta giorni
dopo la pubblicazione dei rispettivi decreti nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Art. 53 (L)
Definizioni
(legge 5 novembre 1971, n.
1086, art. 1, primo, secondo e terzo comma)
1. Ai fini del presente
testo unico si considerano:
a) opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle composte da un
complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad
una funzione statica;
b) opere in conglomerato cementizio armato precompresso, quelle composte di
strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime
artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali
da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto;
c) opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica é assicurata in
tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli.
Art. 54 (L)
Sistemi costruttivi
(legge 2
febbraio 1974, n. 64, art. 5, art. 6, primo comma, art. 7, primo comma, art. 8,
primo comma)
1. Gli edifici possono
essere costruiti con:
a) struttura intelaiata in cemento armato normale o precompresso, acciaio o
sistemi combinati dei predetti materiali;
b) struttura a pannelli portanti;
c) struttura in muratura;
d) struttura in legname.
2. Ai fini di questo testo
unico si considerano:
a) costruzioni in muratura, quelle nelle quali la muratura ha funzione portante;
b) strutture a pannelli portanti, quelle formate con l'associazione di pannelli
verticali prefabbricati (muri), di altezza pari ad un piano e di larghezza
superiore ad un metro, resi solidali a strutture orizzontali (solai)
prefabbricate o costruite in opera;
c) strutture intelaiate, quelle costituite da aste rettilinee o curvilinee,
comunque vincolate fra loro ed esternamente.
Art. 55 (L)
Edifici in muratura
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 6, secondo comma)
1. Le costruzioni in
muratura devono presentare adeguate caratteristiche di solidarietà fra gli
elementi strutturali che le compongono, e di rigidezza complessiva secondo le
indicazioni delle norme tecniche di cui all'articolo 83.
Art. 56 (L)
Edifici con struttura a pannelli portanti
(legge 3 febbraio 1974, n.
64, art. 7, secondo, terzo, quarto e quinto comma)
1. Le strutture a pannelli
portanti devono essere realizzate in calcestruzzo pieno od alleggerito,
semplice, armato normale o precompresso, presentare giunzioni eseguite in opera
con calcestruzzo o malta cementizia, ed essere irrigidite da controventamenti
opportuni, costituiti dagli stessi pannelli verticali sovrapposti o da lastre in
calcestruzzo realizzate in opera; i controventamenti devono essere orientati
almeno secondo due direzioni distinte.
2. Il complesso scatolare
costituito dai pannelli deve realizzare un organismo statico capace di assorbire
le azioni sismiche di cui all'articolo 85.
3. La trasmissione delle
azioni mutue tra i diversi elementi deve essere assicurata da armature
metalliche.
4. L'idoneità di tali
sistemi costruttivi, anche in funzione del grado di sismicità, deve essere
comprovata da una dichiarazione rilasciata dal presidente del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, su conforme parere dello stesso Consiglio.
Art. 57 (L)
Edifici con strutture intelaiate
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 8, secondo periodo del primo comma, secondo, terzo e
quarto comma)
1. Nelle strutture
intelaiate possono essere compresi elementi irrigidenti costituiti da:
a) strutture reticolate in acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso;
b) elementi-parete in acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso.
2. Gli elementi irrigidenti
devono essere opportunamente collegati alle intelaiature della costruzione in
modo che sia assicurata la trasmissione delle azioni sismiche agli irrigidimenti
stessi.
3. Il complesso resistente
deve essere proporzionato in modo da assorbire le azioni sismiche definite dalle
norme tecniche di cui all'articolo 83.
4. Le murature di
tamponamento delle strutture intelaiate devono essere efficacemente collegate
alle aste della struttura stessa secondo le modalità specificate dalle norme
tecniche di cui all'articolo 83.
Art. 58 (L)
Produzione in serie in stabilimenti di
manufatti in conglomerato normale e precompresso e di manufatti complessi in
metallo
(legge 5 novembre 1971,
n. 1086, art. 9)
1. Le ditte che procedono
alla costruzione di manufatti in conglomerato armato normale o precompresso ed
in metallo, fabbricati in serie e che assolvono alle funzioni indicate negli
articoli 53, comma 1 e 64, comma 1, hanno l'obbligo di darne preventiva
comunicazione al Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, con apposita relazione nella quale debbono:
a) descrivere ciascun tipo di struttura indicando le possibili applicazioni e
fornire i calcoli relativi, con particolare riguardo a quelli riferentisi a
tutto il comportamento sotto carico fino a fessurazione e rottura;
b) precisare le caratteristiche dei materiali impiegati sulla scorta di prove
eseguite presso uno dei laboratori di cui all'articolo 59;
c) indicare, in modo particolareggiato, i metodi costruttivi e i procedimenti
seguiti per la esecuzione delle strutture;
d) indicare i risultati delle prove eseguite presso uno dei laboratori di cui
all'articolo 59.
2. Tutti gli elementi
precompressi debbono essere chiaramente e durevolmente contrassegnati onde si
possa individuare la serie di origine.
3. Per le ditte che
costruiscono manufatti complessi in metallo fabbricati in serie, i quali
assolvono alle funzioni indicate negli articoli 53, comma 1 e 64, comma 1, la
relazione di cui al comma 1 del presente articolo deve descrivere ciascun tipo
di struttura, indicando le possibili applicazioni e fornire i calcoli relativi.
4. Le ditte produttrici di
tutti i manufatti di cui ai comma precedenti sono tenute a fornire tutte le
prescrizioni relative alle operazioni di trasporto e di montaggio dei loro
manufatti.
5. La responsabilità della
rispondenza dei prodotti rimane a carico della ditta produttrice, che é
obbligata a corredare la fornitura con i disegni del manufatto e l'indicazione
delle sue caratteristiche di impiego.
6. Il progettista delle
strutture é responsabile dell'organico inserimento e della previsione di
utilizzazione dei manufatti di cui sopra nel progetto delle strutture
dell'opera.
Art. 59 (L)
Laboratori
(legge 5
novembre 1971, n. 1086, art. 20)
1. Agli effetti del presente
testo unico sono considerati laboratori ufficiali:
a) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di
ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura;
b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze
dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma).
2. Il Ministro per le
infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori
pubblici, può autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri
laboratori ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle
geotecniche su terreni e rocce.
3. L'attività dei
laboratori, ai fini del presente capo, é servizio di pubblica utilità.
Art. 60 (L)
Emanazione di norme tecniche
(legge 5
novembre 1971, n. 1086, art. 21)
1. Il Ministro per le
infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici
che si avvale anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche,
predispone, modifica ed aggiorna le norme tecniche alle quali si uniformano le
costruzioni di cui al capo secondo.
Art. 61 (L)
Abitati da consolidare
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 2)
1. In tutti i territori
comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o la
regione per opere di consolidamento di abitato ai sensi della legge 9 luglio
1908, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, nessuna opera e nessun
lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria o di rifinitura, possono essere
eseguiti senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della
regione.
2. Le opere di
consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta con ordinanza del competente
ufficio tecnico regionale o comunale, possono eccezionalmente essere intraprese
anche prima della predetta autorizzazione, la quale comunque dovrà essere
richiesta nel termine di cinque giorni dall'inizio dei lavori.
Art. 62 (L)
Utilizzazione di edifici
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 28)
1. Il rilascio della licenza
d'uso per gli edifici costruiti in cemento armato e dei certificati di agibilità
da parte dei comuni é condizionato all'esibizione di un certificato da
rilasciarsi dall'ufficio tecnico della regione, che attesti la perfetta
rispondenza dell'opera eseguita alle norme del capo quarto.
Art. 63 (L)
Opere pubbliche
1. Quando si tratti di opere
eseguite dai soggetti di cui all'art. 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le
norme della presente parte si applicano solo nel caso in cui non sia
diversamente disposto dalla citata legge n. 109 del 1994, dal decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 544, dal decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e dal decreto ministeriale 19 aprile
2000, n. 145.
Capo II
Disciplina delle
opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura
metallica
Sezione I
Adempimenti
Art. 64 (L)
Progettazione, direzione, esecuzione,
responsabilità
(legge n.
1086 del 1971, art. 1, quarto comma; art. 2, primo e secondo comma; art. 3,
primo e secondo comma)
1. La realizzazione delle
opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura
metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e
sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica
incolumità.
2. La costruzione delle
opere di cui all'articolo 53, comma 1, deve avvenire in base ad un progetto
esecutivo redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei
limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi
professionali.
3. L'esecuzione delle opere
deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel
relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli
ordini e collegi professionali.
4. Il progettista ha la
responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera
comunque realizzate.
5. Il direttore dei lavori e
il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità
della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di
esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per
quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.
Art. 65 (R)
Denuncia dei lavori di realizzazione e
relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso ed a struttura metallica. (legge n. 1086 del 1971,
articoli 4 e 6)
Articolo 65 (R) così
rettificato dal:
Comunicato relativo al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante: "Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo
A).". (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 239/L alla Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 245 del 20 ottobre 2001). Gazzetta Ufficiale
N. 47 del 25 Febbraio 2002.
1. Le opere di conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del
loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello
unico, che provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico
regionale.
2. Nella denuncia devono
essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle
strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.
3. Alla denuncia devono
essere allegati:
a) il progetto dell'opera in triplice copia, firmato dal progettista, dal quale
risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione,
il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire
l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle
condizioni di sollecitazione;
b) una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal
direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le
dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.
4. Lo sportello unico
restituisce al costruttore, all'atto stesso della presentazione, una
copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito.
5. Anche le varianti che nel
corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste
nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla
loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti
nel presente articolo.
6. A strutture ultimate,
entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita presso lo
sportello unico una relazione, redatta in triplice copia, sull'adempimento degli
obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, esponendo:
a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui
all'articolo 59;
b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente
alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi
verbali firmate per copia conforme.
7. Lo sportello unico
restituisce al direttore dei lavori, all'atto stesso della presentazione, una
copia della relazione di cui al comma 6 con l'attestazione dell'avvenuto
deposito, e provvede a trasmettere una copia di tale relazione al competente
ufficio tecnico regionale.
8. Il direttore dei lavori
consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione
di cui al comma 6.
Art. 66 (L)
Documenti in cantiere
(legge n.
1086 del 1971, art. 5)
1. Nei cantieri, dal giorno
di inizio delle opere, di cui all'articolo 53, comma 1, a quello di ultimazione
dei lavori, devono essere conservati gli atti indicati all'articolo 65, commi 3
e 4, datati e firmati anche dal costruttore e dal direttore dei lavori, nonché
un apposito giornale dei lavori.
2. Della conservazione e
regolare tenuta di tali documenti é responsabile il direttore dei lavori. Il
direttore dei lavori é anche tenuto a vistare periodicamente, ed in particolare
nelle fasi più importanti dell'esecuzione, il giornale dei lavori.
Art. 67 (L, comma 1, 2, 4
e 8; R, i commi 3, 5, 6 e 7)
Collaudo statico
(legge 5
novembre 1971, n. 1086, articoli 7 e 8)
1. Tutte le costruzioni di
cui all'articolo 53, comma 1, la cui sicurezza possa comunque interessare la
pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico.
2. Il collaudo deve essere
eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci
anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione,
esecuzione dell'opera.
3. Contestualmente alla
denuncia prevista dall'articolo 65, il direttore dei lavori é tenuto a
presentare presso lo sportello unico l'atto di nomina del collaudatore scelto
dal committente e la contestuale dichiarazione di accettazione dell'incarico,
corredati da certificazione attestante le condizioni di cui al comma 2.
4. Quando non esiste il
committente ed il costruttore esegue in proprio, é fatto obbligo al costruttore
di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei
lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la
designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore.
5. Completata la struttura
con la copertura dell'edificio, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo
sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il
collaudo.
6. In corso d'opera possono
essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche e da
complessità esecutive dell'opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni.
7. Il collaudatore redige,
sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo in tre copie che
invia al competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone
contestuale comunicazione allo sportello unico.
8. Per il rilascio di
licenza d'uso o di agibilità, se prescritte, occorre presentare
all'amministrazione comunale una copia del certificato di collaudo.
Sezione II
Vigilanza
Art. 68 (L)
Controlli
(legge 5
novembre 1971, n. 1086, art. 10)
1. Il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale, nel cui territorio vengono
realizzate le opere indicate nell'articolo 53, comma 1, ha il compito di
vigilare sull'osservanza degli adempimenti preposti dal presente testo unico: a
tal fine si avvale dei funzionari ed agenti comunali.
2. Le disposizioni del
precedente comma non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato e
per conto delle regioni, delle province e dei comuni, aventi un ufficio tecnico
con a capo un ingegnere.
Art. 69 (L)
Accertamenti delle violazioni
(legge 5
novembre 1971, n. 1086, art. 11)
1. I funzionari e agenti
comunali che accertino l'inosservanza degli adempimenti previsti nei precedenti
articoli, redigono processo verbale che, a cura del dirigente o responsabile del
competente ufficio comunale, verrà inoltrato all'Autorità giudiziaria competente
ed all'ufficio tecnico della regione per i provvedimenti di cui all'articolo 70.
Art. 70 (L)
Sospensione dei lavori
(legge 5
novembre 1971, n. 1086, art. 12)
1. Il dirigente dell'ufficio
tecnico regionale, ricevuto il processo verbale redatto a norma dell'articolo 69
ed eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina, con decreto notificato a mezzo
di messo comunale, al committente, al direttore dei lavori e al costruttore la
sospensione dei lavori.
2. I lavori non possono
essere ripresi finché il dirigente dell'ufficio tecnico regionale non abbia
accertato che sia stato provveduto agli adempimenti previsti dal presente capo.
3. Della disposta
sospensione é data comunicazione al dirigente del competente ufficio comunale
perché ne curi l'osservanza.
Sezione III
Norme penali
Art. 71 (L)
Lavori abusivi
(legge 5
novembre 1971, n. 1086, art. 13)
1. Chiunque commette, dirige
e, in qualità di costruttore, esegue le opere previste dal presente capo, o
parti di esse, in violazione dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4, é punito con
l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 103 euro a 1032 euro.
2. É soggetto alla pena
dell'arresto fino ad un anno, o dell'ammenda da 1032 euro a 10329 euro, chi
produce in serie manufatti in conglomerato armato normale o precompresso o
manufatti complessi in metalli senza osservare le disposizioni dell'articolo 58.
Art. 72 (L)
Omessa denuncia dei lavori
(legge 5
novembre 1971, n. 1086, art. 14)
1. Il costruttore che omette
o ritarda la denuncia prevista dall'articolo 65 é punito con l'arresto fino a
tre mesi o con l'ammenda da 103 euro a 1032 euro.
Art. 73 (L)
Responsabilità del direttore dei lavori
(legge 5
novembre 1971, n. 1086, art. 15)
1. Il direttore dei lavori
che non ottempera alle prescrizioni indicate nell'articolo 66 é punito con
l'ammenda da 41 euro a 206 euro.
2. Alla stessa pena soggiace
il direttore dei lavori che omette o ritarda la presentazione al competente
ufficio tecnico regionale della relazione indicata nell'articolo 65, comma 6.
Art. 74 (L)
Responsabilità del collaudatore
(legge 5
novembre 1971, n. 1086, art. 16)
1. Il collaudatore che non
osserva gli obblighi di cui all'articolo 67, comma 5, é punito con l'ammenda da
51 euro a 516 euro.
Art. 75 (L)
Mancanza del certificato di collaudo
(legge 5
novembre 1971, n. 1086, art. 17)
1. Chiunque consente
l'utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del certificato di collaudo
é punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 103 euro a 1032 euro.
Art. 76 (L)
Comunicazione della sentenza
(legge 5
novembre 1971, n. 1086, art. 18)
1. La sentenza irrevocabile,
emessa in base alle precedenti disposizioni, deve essere comunicata, a cura del
cancelliere, entro quindici giorni da quello in cui é divenuta irrevocabile, al
comune e alla regione interessata ed al consiglio provinciale dell'ordine
professionale, cui eventualmente sia iscritto l'imputato.
Capo III
Disposizioni per
favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico
Sezione I
Eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici privati
Art. 77 (L)
Progettazione di nuovi edifici e
ristrutturazione di interi edifici
(legge 9
gennaio 1989, n. 13, art. 1)
1. I progetti relativi alla
costruzione di nuovi edifici privati, ovvero alla ristrutturazione di interi
edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed
agevolata, sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal
comma 2.
2. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti fissa con decreto, adottato ai sensi
dell'articolo 52, le prescrizioni tecniche necessarie a garantire
l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di
edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.
3. La progettazione deve
comunque prevedere:
a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso ai
piani superiori, ivi compresi i servoscala;
b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità
immobiliari;
c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di
sollevamento;
d) l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di
un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di
gradini.
4. É fatto obbligo di
allegare al progetto la dichiarazione del professionista abilitato di conformità
degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi del presente capo.
5. I progetti di cui al
comma 1 che riguardano immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, devono essere approvati dalla competente autorità di
tutela, a norma degli articoli 23 e 151 del medesimo decreto legislativo.
Art. 78 (L)
Deliberazioni sull'eliminazione delle
barriere architettoniche
(legge 9
gennaio 1989, n. 13, art. 2)
1. Le deliberazioni che
hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad
eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della
legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, nonché la realizzazione di percorsi
attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la
mobilità dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono approvate
dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le
maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice
civile.
2. Nel caso in cui il
condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta
fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap,
ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro
primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché
strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza
delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici,
agli ascensori e alle rampe delle autorimesse.
3. Resta fermo quanto
disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice
civile.
Art. 79 (L)
Opere finalizzate all'eliminazione delle
barriere architettoniche realizzate in deroga ai regolamenti edilizi
(legge 9
gennaio 1989, n. 13, art. 3)
1. Le opere di cui
all'articolo 78 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze
previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai
fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati.
2. É fatto salvo l'obbligo
di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile
nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia
interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune.
Art. 80 (L)
Rispetto delle norme antisismiche,
antincendio e di prevenzione degli infortuni
(legge 9
gennaio 1989, n. 13, art. 6)
1. Fermo restando l'obbligo
del preavviso e dell'invio del progetto alle competenti autorità a norma
dell'articolo 94, l'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo 78, da
realizzare in ogni caso nel rispetto delle norme antisismiche, di prevenzione
degli incendi e degli infortuni, non é soggetta alla autorizzazione di cui
all'articolo 94. L'esecuzione non conforme alla normativa richiamata al comma 1
preclude il collaudo delle opere realizzate.
Art. 81 (L)
Certificazioni
(legge 9
gennaio 1989, n. 13, art. 8; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art.
107 e 109)
1. Alle domande ovvero alle
comunicazioni al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale
relative alla realizzazione di interventi di cui al presente capo é allegato
certificato medico in carta libera attestante l'handicap e dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, dalla quale risultino l'ubicazione della propria abitazione,
nonché le difficoltà di accesso.
Sezione II
Eliminazione o
superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati
aperti al pubblico
Art. 82 (L )
Eliminazione o superamento delle barriere
architettoniche negli
edifici pubblici e privati aperti al pubblico
(legge 5 febbraio 1992,
n. 104, art. 24; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 62, comma 2;
decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e 109)
1. Tutte le opere edilizie
riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili
di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla sezione prima del
presente capo, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge
30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, alla sezione prima del
presente capo, al regolamento approvato con D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503,
recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche, e al decreto
del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. Per gli edifici pubblici
e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui al decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le
medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dall'articolo 20, commi 6
e 7, non possano venire concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da
parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle
norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere
architettoniche può essere realizzata con opere provvisionali, come definite
dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n.
164, sulle quali sia stata acquisita l'approvazione delle predette autorità.
3. Alle comunicazioni allo
sportello unico dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici
pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi dell'articolo
22, sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità
alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle
barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. Il rilascio del permesso
di costruire per le opere di cui al comma 1 é subordinato alla verifica della
conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato
dal comune. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel
rilasciare il certificato di agibilità per le opere di cui al comma 1, deve
accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine
può richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario del permesso di
costruire una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un
tecnico abilitato.
5. La richiesta di modifica
di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico é
accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del certificato
di agibilità é condizionato alla verifica tecnica della conformità della
dichiarazione allo stato dell'immobile.
6. Tutte le opere realizzate
negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle
disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle
barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere
impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono
dichiarate inagibili.
7. Il progettista, il
direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità
ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente
responsabili, relativamente ad opere eseguite dopo l'entrata in vigore della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, delle difformità che siano tali da rendere
impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate. Essi
sono puniti con l'ammenda da 5164 euro a 25822 euro e con la sospensione dai
rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.
8. I piani di cui
all'articolo 32, comma 21, della legge n. 41 del 1986, sono modificati con
integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare
riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili,
all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della
segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone
handicappate.
9. I comuni adeguano i
propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all'articolo 27 della citata
legge n. 118 del 1971, all'articolo 2 del citato regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978, alle disposizioni di
cui alla sezione prima del presente capo, e al citato decreto del Ministro dei
lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Le norme dei regolamenti edilizi
comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono
efficacia.
Capo IV
Provvedimenti per
le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche
Sezione I
Norme per le
costruzioni in zone sismiche
Art. 83 (L)
Opere disciplinate e gradi di sismicità
(legge 3 febbraio 1974,
n. 64, art. 3; articoli 54, comma 1, lettera c), 93, comma 1, lettera g), e
comma 4 del decreto legislativo n. 112 del 1998)
1. Tutte le costruzioni la
cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi
in zone dichiarate sismiche ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, sono
disciplinate, oltre che dalle disposizioni di cui all'articolo 52, da specifiche
norme tecniche emanate, anche per i loro aggiornamenti, con decreti del Ministro
per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno,
sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle
ricerche e la Conferenza unificata.
2. Con decreto del Ministro
per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno,
sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle
ricerche e la Conferenza unificata, sono definiti i criteri generali per
l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del
grado di sismicità da prendere a base per la determinazione delle azioni
sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche.
3. Le regioni, sentite le
province e i comuni interessati, provvedono alla individuazione delle zone
dichiarate sismiche agli effetti del presente capo, alla formazione e
all'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone e dei valori attribuiti ai
gradi di sismicità, nel rispetto dei criteri generali di cui al comma 2.
Art. 84 (L)
Contenuto delle norme tecniche
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 4)
1. Le norme tecniche per le
costruzioni in zone sismiche di cui all'articolo 83, da adottare sulla base dei
criteri generali indicati dagli articoli successivi e in funzione dei diversi
gradi di sismicità, definiscono:
a) l'altezza massima degli edifici in relazione al sistema costruttivo, al grado
di sismicità della zona ed alle larghezze stradali;
b) le distanze minime consentite tra gli edifici e giunzioni tra edifici
contigui;
c) le azioni sismiche orizzontali e verticali da tenere in conto del
dimensionamento degli elementi delle costruzioni e delle loro giunzioni;
d) il dimensionamento e la verifica delle diverse parti delle costruzioni;
e) le tipologie costruttive per le fondazioni e le parti in elevazione.
2. Le caratteristiche
generali e le proprietà fisico-meccaniche dei terreni di fondazione, e cioé dei
terreni costituenti il sottosuolo fino alla profondità alla quale le tensioni
indotte dal manufatto assumano valori significativi ai fini delle deformazioni e
della stabilità dei terreni medesimi, devono essere esaurientemente accertate.
3. Per le costruzioni su
pendii gli accertamenti devono essere convenientemente estesi al di fuori del-l'area
edificatoria per rilevare tutti i fattori occorrenti per valutare le condizioni
di stabilità dei pendii medesimi.
4. Le norme tecniche di cui
al comma 1 potranno stabilire l'entità degli accertamenti in funzione della
morfologia e della natura dei terreni e del grado di sismicità.
Art. 85 (L)
Azioni sismiche
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 9)
1. L'edificio deve essere
progettato e costruito in modo che sia in grado di resistere alle azioni
verticali e orizzontali, ai momenti torcenti e ribaltanti indicati
rispettivamente alle successive lettere a), b), c) e d) e definiti dalle norme
tecniche di cui all'articolo 83:
a) azioni verticali: non si tiene conto in genere delle azioni sismiche
verticali; per le strutture di grande luce o di particolare importanza, agli
effetti di dette azioni, deve svolgersi una opportuna analisi dinamica teorica o
sperimentale;
b) azioni orizzontali: le azioni sismiche orizzontali si schematizzano
attraverso l'introduzione di due sistemi di forze orizzontali agenti non
contemporaneamente secondo due direzioni ortogonali;
c) momenti torcenti: ad ogni piano deve essere considerato il momento torcente
dovuto alle forze orizzontali agenti ai piani sovrastanti e in ogni caso non
minore dei valori da determinarsi secondo le indicazioni riportate dalle norme
tecniche di cui all'articolo 83;
d) momenti ribaltanti: per le verifiche dei pilastri e delle fondazioni gli
sforzi normali provocati dall'effetto ribaltante delle azioni sismiche
orizzontali devono essere valutati secondo le indicazioni delle norme tecniche
di cui all'articolo 83.
Art. 86 (L)
Verifica delle strutture
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 10)
1. L'analisi delle
sollecitazioni dovute alle azioni sismiche di cui all'articolo 85 é effettuata
tenendo conto della ripartizione di queste fra gli elementi resistenti
dell'intera struttura.
2. Si devono verificare
detti elementi resistenti per le possibili combinazioni degli effetti sismici
con tutte le altre azioni esterne, senza alcuna riduzione dei sovraccarichi, ma
con l'esclusione dell'azione del vento.
Art. 87 (L)
Verifica delle fondazioni
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 11)
1. I calcoli di stabilità
del complesso terreno-opera di fondazione si eseguono con i metodi ed i
procedimenti della geotecnica, tenendo conto, tra le forze agenti, delle azioni
sismiche orizzontali applicate alla costruzione e valutate come specificato
dalle norme tecniche di cui all'articolo 83.
Art. 88 (L)
Deroghe
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 12)
1. Possono essere concesse
deroghe all'osservanza delle norme tecniche, di cui al precedente articolo 83,
dal Ministro per le infrastrutture e i trasporti, previa apposita istruttoria da
parte dell'ufficio periferico competente e parere favorevole del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, quando sussistano ragioni particolari, che ne
impediscano in tutto o in parte l'osservanza, dovute all'esigenza di
salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici.
2. La possibilità di deroga
deve essere prevista nello strumento urbanistico generale e le singole deroghe
devono essere confermate nei piani particolareggiati.
Art. 89 (L)
Parere sugli strumenti urbanistici
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 13)
1. Tutti i comuni nei quali
sono applicabili le norme di cui alla presente sezione e quelli di cui
all'articolo 61, devono richiedere il parere del competente ufficio tecnico
regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della
delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della
delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della
compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del
territorio.
2. Il competente ufficio
tecnico regionale deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della
richiesta dell'amministrazione comunale.
3. In caso di mancato
riscontro entro il termine di cui al comma 2 il parere deve intendersi reso in
senso negativo.
Art. 90 (L)
Sopraelevazioni
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 14)
1. É consentita, nel
rispetto degli strumenti urbanistici vigenti:
a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purché nel
complesso la costruzione risponda alle prescrizioni di cui al presente capo;
b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso, in
acciaio o a pannelli portanti, purché il complesso della struttura sia conforme
alle norme del presente testo unico.
2. L'autorizzazione é
consentita previa certificazione del competente ufficio tecnico regionale che
specifichi il numero massimo di piani che é possibile realizzare in
sopraelevazione e l'idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo
carico.
Art. 91 (L)
Riparazioni
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 15)
1. Le riparazioni degli
edifici debbono tendere a conseguire un maggiore grado di sicurezza alle azioni
sismiche di cui ai precedenti articoli.
2. I criteri sono fissati
nelle norme tecniche di cui all'articolo 83.
Art. 92 (L)
Edifici di speciale importanza artistica
(legge 3 febbraio 1974, n.
64, art. 16)
1. Per l'esecuzione di
qualsiasi lavoro di natura antisismica in edifici o manufatti di carattere
monumentale o aventi, comunque, interesse archeologico, storico o artistico,
siano essi pubblici o di privata proprietà, restano ferme le disposizioni di cui
al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Sezione II
Vigilanza sulle
costruzioni in zone sismiche
Art. 93 (R)
Denuncia dei lavori e presentazione dei
progetti di costruzioni in zone sismiche
(legge n.
64 del 1974, articoli 17 e 19)
1. Nelle zone sismiche di
cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e
sopraelevazioni, é tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che
provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione,
indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del
direttore dei lavori e dell'appaltatore.
2. Alla domanda deve essere
allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere,
architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle
rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.
3. Il contenuto minimo del
progetto é determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni
caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e
sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli
delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei
particolari esecutivi delle strutture.
4. Al progetto deve inoltre
essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale devono essere
illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi
assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di
fondazione.
5. La relazione sulla
fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni, in quanto
necessari.
6. In ogni comune deve
essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori di cui al presente articolo.
7. Il registro deve essere
esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari,
ufficiali ed agenti indicati nell'articolo 103.
Art. 94 (L)
Autorizzazione per l'inizio dei lavori
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 18)
1. Fermo restando l'obbligo
del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad
eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui
all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione
scritta del competente ufficio tecnico della regione.
2. L'autorizzazione é
rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta e viene comunicata al comune,
subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza.
3. Avverso il provvedimento
relativo alla domanda di autorizzazione, o nei confronti del mancato rilascio
entro il termine di cui al comma 2, é ammesso ricorso al presidente della giunta
regionale che decide con provvedimento definitivo.
4. I lavori devono essere
diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo,
nei limiti delle rispettive competenze.
Sezione III
Repressione delle
violazioni
Art. 95 (L)
Sanzioni penali
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 20)
1. Chiunque violi le
prescrizioni contenute nel presente capo e nei decreti interministeriali di cui
agli articoli 52 e 83 é punito con l'ammenda da lire 400.000 a lire 20.000.000.
Art. 96 (L)
Accertamento delle violazioni
(legge 3 febbraio 1974, n.
64, art. 21)
1. I funzionari, gli
ufficiali ed agenti indicati all'articolo 103, appena accertato un fatto
costituente violazione delle presenti norme, compilano processo verbale
trasmettendolo immediatamente al competente ufficio tecnico della regione.
2. Il dirigente dell'ufficio
tecnico regionale, previ, occorrendo, ulteriori accertamenti di carattere
tecnico, trasmette il processo verbale all'Autorità giudiziaria competente con
le sue deduzioni.
Art. 97 (L)
Sospensione dei lavori
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 22)
1. Il dirigente del
competente ufficio tecnico della regione, contemporaneamente agli adempimenti di
cui all'articolo 96, ordina, con decreto motivato, notificato a mezzo di messo
comunale, al proprietario, nonché al direttore o appaltatore od esecutore delle
opere, la sospensione dei lavori.
2. Copia del decreto é
comunicata al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale ai fini
dell'osservanza dell'ordine di sospensione.
3. L'ufficio territoriale
del Governo, su richiesta del dirigente dell'ufficio di cui al comma 1, assicura
l'intervento della forza pubblica, ove ciò sia necessario per l'esecuzione
dell'ordine di sospensione.
4. L'ordine di sospensione
produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell'autorità
giudiziaria diviene irrevocabile.
Art. 98 (L)
Procedimento penale
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 23)
1. Se nel corso del
procedimento penale il pubblico ministero ravvisa la necessità di ulteriori
accertamenti tecnici, nomina uno o più consulenti, scegliendoli fra i componenti
del Consiglio superiore dei lavori pubblici o tra tecnici laureati appartenenti
ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o di altre
amministrazioni statali.
2. Deve essere in ogni caso
citato per il dibattimento il dirigente del competente ufficio tecnico della
regione, il quale può delegare un funzionario dipendente che sia al corrente dei
fatti.
3. Con il decreto o con la
sentenza di condanna il giudice ordina la demolizione delle opere o delle parti
di esse costruite in difformità alle norme del presente capo o dei decreti
interministeriali di cui agli articoli 52 e 83, ovvero impartisce le
prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse,
fissando il relativo termine.
Art. 99 (L)
Esecuzione d'ufficio
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 24)
1. Qualora il condannato non
ottemperi all'ordine o alle prescrizioni di cui all'articolo 98, dati con
sentenza irrevocabile o con decreto esecutivo, il competente ufficio tecnico
della regione provvede, se del caso con l'assistenza della forza pubblica, a
spese del condannato.
Art. 100 (L)
Competenza della Regione
(legge 3 febbraio 1974, n.
64, art. 25)
1. Qualora il reato sia
estinto per qualsiasi causa, la Regione ordina, con provvedimento definitivo,
sentito l'organo tecnico consultivo della regione, la demolizione delle opere o
delle parti di esse eseguite in violazione delle norme del presente capo e delle
norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, ovvero l'esecuzione di modifiche
idonee a renderle conformi alle norme stesse.
2. In caso di inadempienza
si applica il disposto dell'articolo 99.
Art. 101 (L)
Comunicazione del provvedimento al
competente ufficio tecnico della regione
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 26)
1. Copia della sentenza
irrevocabile o del decreto esecutivo emessi in base alle precedenti disposizioni
deve essere comunicata, a cura del cancelliere, al competente ufficio tecnico
della regione entro quindici giorni da quello in cui la sentenza é divenuta
irrevocabile o il decreto é diventato esecutivo.
Art. 102 (L)
Modalità per l'esecuzione d'ufficio
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 27)
1. Per gli adempimenti di
cui all'articolo 99 le regioni iscrivono annualmente in bilancio una somma non
inferiore a 25822 euro.
2. Al recupero delle somme
erogate su tale fondo per l'esecuzione di lavori di demolizione di opere in
contravvenzione alle norme tecniche di cui al presente capo, si provvede a mezzo
del competente ufficio comunale, in base alla liquidazione dei lavori stessi
fatta dal competente ufficio tecnico della regione.
3. La riscossione delle
somme dai contravventori, per il titolo suindicato e con l'aumento dell'aggio
spettante al concessionario, é fatta mediante ruoli resi esecutivi.
4. Il versamento delle somme
stesse é fatto con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.
Art. 103 (L)
Vigilanza per l'osservanza delle norme
tecniche
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 29)
1. Nelle località di cui
all'articolo 61 e in quelle sismiche di cui all'articolo 83 gli ufficiali di
polizia giudiziaria, gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici delle
amministrazioni statali e degli uffici tecnici regionali, provinciali e
comunali, le guardie doganali e forestali, gli ufficiali e sottufficiali del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in generale tutti gli agenti giurati a
servizio dello Stato, delle province e dei comuni sono tenuti ad accertare che
chiunque inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni sia in possesso
dell'autorizzazione rilasciata dal competente ufficio tecnico della regione a
norma degli articoli 61 e 94.
2. I funzionari di detto
ufficio debbono altresì accertare se le costruzioni, le riparazioni e
ricostruzioni procedano in conformità delle presenti norme.
3. Eguale obbligo spetta
agli ingegneri e geometri degli uffici tecnici succitati quando accedano per
altri incarichi qualsiasi nei comuni danneggiati, compatibilmente coi detti
incarichi.
Sezione IV
Disposizioni
finali
Art. 104 (L)
Costruzioni in corso in zone sismiche di
nuova classificazione
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 30; articoli 107 e 109 decreto legislativo n. 267 del
2000)
1. Tutti coloro che in una
zona sismica di nuova classificazione abbiano iniziato una costruzione prima
dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione sono tenuti a farne
denuncia, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di
classificazione, al competente ufficio tecnico della regione.
2. L'ufficio tecnico della
regione, entro 30 giorni dalla ricezione della denunzia, accerta la conformità
del progetto alle norme tecniche di cui all'articolo 83 e l'idoneità della parte
già legittimamente realizzata a resistere all'azione delle possibili azioni
sismiche.
3. Nel caso in cui
l'accertamento di cui al comma 2 dia esito positivo, l'ufficio tecnico autorizza
la prosecuzione della costruzione che deve, in ogni caso, essere ultimata entro
due anni dalla data del provvedimento di classificazione; nel caso in cui la
costruzione possa essere resa conforme alla normativa tecnica vigente mediante
le opportune modifiche del progetto, l'autorizzazione può anche essere
rilasciata condizionatamente all'impegno del costruttore di apportare le
modifiche necessarie. In tal caso l'ufficio tecnico regionale rilascia apposito
certificato al denunciante, inviandone copia al dirigente o responsabile del
competente ufficio comunale per i necessari provvedimenti.
4. La Regione può, per
edifici pubblici e di uso pubblico, stabilire, ove occorra, termini di
ultimazione superiori ai due anni di cui al comma 3.
5. Qualora l'accertamento di
cui al comma 2 dia esito negativo e non sia possibile intervenire con modifiche
idonee a rendere conforme il progetto o la parte già realizzata alla normativa
tecnica vigente, il dirigente dell'ufficio tecnico annulla la concessione ed
ordina la demolizione di quanto già costruito.
6. In caso di violazione
degli obblighi stabiliti nel presente articolo si applicano le disposizioni
della parte II, capo IV, sezione III del presente testo unico.
Art. 105 (L)
Costruzioni eseguite col sussidio dello
Stato
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 33)
1. L'inosservanza delle
norme del presente capo, nel caso di edifici per i quali sia stato già concesso
il sussidio dello Stato, importa, oltre alle sanzioni penali, anche la decadenza
dal beneficio statale, qualora l'interessato non si sia attenuto alle
prescrizioni di cui al presente capo.
Art. 106 (L)
Esenzione per le opere eseguite dal genio
militare
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 33)
1. Per le opere che si
eseguono a cura del genio militare l'osservanza delle disposizioni di cui alle
sezioni II e III del presente capo é assicurata dall'organo all'uopo individuato
dal Ministero della difesa.
Capo V
Norme per la
sicurezza degli impianti
Le norme del Capo V entrano in vigoreil 1° gennaio 2004, per effetto dell'art. 4 del D.L. 147/2003.
Art. 107 (L)
Ambito di applicazione
(legge 18 maggio 1990, n.
46, art. 1, primo comma)
1. Sono soggetti
all'applicazione del presente capo i seguenti impianti relativi agli edifici
quale che ne sia la destinazione d'uso:
a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione
dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna
dell'energia fornita dall'ente distributore;
b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli
impianti di protezione da scariche atmosferiche;
c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido
liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso,
di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto
di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o
aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del
combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;
f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di
montacarichi, di scale mobili e simili;
g) gli impianti di protezione antincendio.
Art. 108 (L)
Soggetti abilitati
(legge 18
maggio 1990, n. 46, art. 2; al comma 3, é l'art. 22 della legge 30 aprile 1999,
n. 136)
1. Sono abilitate
all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione
degli impianti di cui all'articolo 107 tutte le imprese, singole o associate,
regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20
settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nell'albo
provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
2. L'esercizio delle
attività di cui al comma 1 é subordinato al possesso dei requisiti
tecnico-professionali, di cui all'articolo 109, da parte dell'imprenditore, il
quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle attività di
cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti.
3. Sono, in ogni caso
abilitate all'esercizio delle attività di cui al comma 1, le imprese in possesso
di attestazione per le relative categorie rilasciata da una Società organismo di
attestazione (SOA), debitamente autorizzata ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
4. Possono effettuare il
collaudo ed accertare la conformità alla normativa vigente degli impianti di cui
all'articolo 107, comma 1, lettera f), i professionisti iscritti negli albi
professionali, inseriti negli appositi elenchi della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, formati annualmente secondo quanto
previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6
dicembre 1991, n. 447.
Art. 109 (L)
Requisiti tecnico-professionali
(legge 18
maggio 1990, n. 46, art. 3)
1. I requisiti
tecnico-professionali di cui all'articolo 108, comma 2, sono i seguenti:
a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale
o legalmente riconosciuta;
b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con
specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 110,
comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo
di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una
impresa del settore;
c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in
materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno
due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa
del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, per un periodo
non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato,
in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività
di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli
impianti di cui all'articolo 107.
2. É istituito presso le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura un albo dei soggetti
in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1. Le modalità per
l'accertamento del possesso dei titoli professionali, sono stabiliti con decreto
del Ministero delle attività produttive.
Art. 110 (L, commi 1 e 2
- R, comma 3)
Progettazione degli impianti
(legge 18
maggio 1990, n. 46, art. 6)
1. Per l'installazione, la
trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b),
c), e) e g), e 2 dell'articolo 107 é obbligatoria la redazione del progetto da
parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle
rispettive competenze.
2. La redazione del progetto
per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui al
comma 1 é obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel
regolamento di attuazione di cui all'articolo 119.
3. Il progetto, di cui al
comma 1, deve essere depositato presso lo sportello unico contestualmente al
progetto edilizio.
Art. 111 (R)
Misure di semplificazione
per il collaudo degli impianti installati
1. Nel caso in cui la
normativa vigente richieda il certificato di collaudo degli impianti installati
il committente é esonerato dall'obbligo di presentazione dei progetti degli
impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 107
se, prima dell'inizio dei lavori, dichiari di volere effettuare il collaudo
degli impianti con le modalità previste dal comma 2.
2. Il collaudo degli
impianti può essere effettuato a cura di professionisti abilitati, non
intervenuti in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione
dell'opera, i quali attestano che i lavori realizzati sono conformi ai progetti
approvati e alla normativa vigente in materia. In questo caso la certificazione
redatta viene trasmessa allo sportello unico a cura del direttore dei lavori.
3. Resta salvo il potere
dell'amministrazione di procedere all'effettuazione dei controlli successivi e
di applicare, in caso di falsità delle attestazioni, le sanzioni previste dalla
normativa vigente.
Art. 112 (L)
Installazione degli impianti
(legge 18
maggio 1990, n. 46, art. 7)
1. Le imprese installatrici
sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo
materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti
realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di
unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel
rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si
considerano costruiti a regola d'arte.
2. In particolare gli
impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di
interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione
equivalenti.
3. Tutti gli impianti
realizzati alla data del 13 marzo 1990 devono essere adeguati a quanto previsto
dal presente articolo.
4. Con decreto del Ministro
delle attività produttive, saranno fissati i termini e le modalità per
l'adeguamento degli impianti di cui al comma 3.
Art. 113 (L)
Dichiarazione di conformità
(legge 18
maggio 1990, n. 46, art. 9)
1. Al termine dei lavori
l'impresa installatrice é tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di
conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui
all'articolo 112. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa
installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la
relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché, ove previsto,
il progetto di cui all'articolo 110.
Art. 114 (L)
Responsabilità del committente o del
proprietario
(legge 18
maggio 1990, n. 46, art. 10)
1. Il committente o il
proprietario é tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione,
di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107 ad
imprese abilitate ai sensi dell'articolo 108.
Art. 115 (L)
Certificato di agibilità
(legge 18
maggio 1990, n. 46, art. 11, decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e
109)
1. Il dirigente o
responsabile del competente ufficio comunale rilascia il certificato di
agibilità, dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o il
certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto
disposto dalle leggi vigenti.
Art. 116 (L)
Ordinaria manutenzione degli impianti e
cantieri
(legge 18
maggio 1990, n. 46, art. 12)
1. Sono esclusi dagli
obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di
collaudo, nonché dall'obbligo di cui all'articolo 114, i lavori concernenti
l'ordinaria manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107.
2. Sono altresì esclusi
dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di
collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura
provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo
restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità di cui
all'articolo 113.
Art. 117 (R)
Deposito presso lo sportello unico della
dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo
(legge 18
maggio 1990, n. 46, art. 13)
1. Qualora nuovi impianti
tra quelli di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e), e g), e 2 dell'articolo
107 vengano installati in edifici per i quali é già stato rilasciato il
certificato di agibilità, l'impresa installatrice deposita presso lo sportello
unico, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il progetto di
rifacimento dell'impianto e la dichiarazione di conformità o il certificato di
collaudo degli impianti installati, ove previsto da altre norme o dal
regolamento di attuazione di cui all'articolo 119.
2. In caso di rifacimento
parziale di impianti, il progetto e la dichiarazione di conformità o il
certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli
impianti oggetto dell'opera di rifacimento. Nella relazione di cui all'articolo
113 deve essere espressamente indicata la compatibilità con gli impianti
preesistenti.
3. In alternativa al
deposito del progetto, di cui al comma 1, é possibile ricorrere alla
certificazione di conformità dei lavori ai progetti approvati di cui
all'articolo 111.
Art. 118 (L)
Verifiche
(legge 18
maggio 1990, n. 46, art. 14)
1. Per eseguire i collaudi,
ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni del
presente capo e della normativa vigente, i comuni, le unità sanitarie locali, i
comandi provinciali dei Vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di avvalersi della
collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive
competenze, di cui all'articolo 110, comma 1, secondo le modalità stabilite dal
regolamento di attuazione di cui all'articolo 119.
2. Il certificato di
collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della
relativa richiesta.
Art. 119 (L)
Regolamento di attuazione
(legge 18
maggio 1990, n. 46, art. 15)
1. Con regolamento di
attuazione, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono precisati i limiti per i quali risulti obbligatoria la redazione del
progetto di cui all'articolo 110 e sono definiti i criteri e le modalità di
redazione del progetto stesso in relazione al grado di complessità tecnica
dell'installazione degli impianti, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica, per
fini di prevenzione e di sicurezza.
Art. 120 (L)
Sanzioni
(legge 18
maggio 1990, n. 46, art. 16)
1. Alla violazione di quanto
previsto dall'articolo 113 consegue, a carico del committente o del
proprietario, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui
all'articolo 119, una sanzione amministrativa da 51 euro a 258 euro. Alla
violazione delle altre norme del presente capo consegue, secondo le modalità
previste dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da
516 euro a 5164 euro.
2. Il regolamento di
attuazione di cui all'articolo 119 determina le modalità della sospensione delle
imprese dal registro o dall'albo di cui all'articolo 108, comma 1, e dei
provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi
albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli
impianti, nonché gli aggiornamenti dell'entità delle sanzioni amministrative di
cui al comma 1.
Art. 121 (L)
Abrogazione e adeguamento dei regolamenti
comunali e regionali
(legge 18 maggio 1990, n.
46, art. 17)
1. I comuni e le regioni
sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora siano in contrasto con le
disposizioni del presente capo.
Capo VI
Norme per il
contenimento del consumo di energia negli edifici
Art. 122 (L)
Ambito di applicazione
(legge 9
gennaio 1991, n. 10, art. 25)
1. Sono regolati dalle norme
del presente capo i consumi di energia negli edifici pubblici e privati,
qualunque ne sia la destinazione d'uso, nonché, mediante il disposto
dell'articolo 129, l'esercizio e la manutenzione degli impianti esistenti.
2. Nei casi di recupero del
patrimonio edilizio esistente, l'applicazione del presente capo é graduata in
relazione al tipo di intervento, secondo la tipologia individuata dall'articolo
3, comma 1, del presente testo unico.
Art. 123 (L)
Progettazione, messa in opera ed esercizio
di edifici e di impianti
(legge 9
gennaio 1991, n. 10, art. 26)
1. Ai nuovi impianti,
lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di
energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, nel rispetto
delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale. Gli
interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui all'articolo 1 della legge
9 gennaio 1991, n. 10, in edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad
autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione
straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a). L'installazione di
impianti solari e di pompe di calore da parte di installatori qualificati,
destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici
esistenti e negli spazi liberi privati annessi, é considerata estensione
dell'impianto idrico-sanitario già in opera.
2. Per gli interventi in
parti comuni di edifici, volti al contenimento del consumo energetico degli
edifici stessi ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ivi compresi quelli di cui all'articolo 8
della legge medesima, sono valide le relative decisioni prese a maggioranza
delle quote millesimali.
3. Gli edifici pubblici e
privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gli impianti non di processo
ad essi associati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da
contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di
energia termica ed elettrica.
4. Ai fini di cui al comma 3
e secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4 della legge 9 gennaio
1991, n. 10, sono regolate, con riguardo ai momenti della progettazione, della
messa in opera e dell'esercizio, le caratteristiche energetiche degli edifici e
degli impianti non di processo ad essi associati, nonché dei componenti degli
edifici e degli impianti.
5. Per le innovazioni
relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del
calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al
consumo effettivamente registrato, l'assemblea di condominio decide a
maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile.
6. Gli impianti di
riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, il cui permesso di
costruire, sia rilasciata dopo il 25 luglio 1991, devono essere progettati e
realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione
e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.
7. Negli edifici di
proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico é fatto obbligo di soddisfare il
fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di
energia o assimilate salvo impedimenti di natura tecnica od economica.
8. La progettazione di nuovi
edifici pubblici deve prevedere la realizzazione di ogni impianto, opera ed
installazione utili alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale
dell'energia.
Art. 124 (L)
Limiti ai consumi di energia
(legge 9
gennaio 1991, n. 10, art. 27)
1. I consumi di energia
termica ed elettrica ammessi per gli edifici sono limitati secondo quanto
previsto dai decreti di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in
particolare in relazione alla destinazione d'uso degli edifici stessi, agli
impianti di cui sono dotati e alla zona climatica di appartenenza.
Art. 125 (L - R, commi 1
e 3)
Denuncia dei lavori, relazione tecnica e
progettazione degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di
energia, al risparmio e all'uso razionale dell'energia
(legge 9
gennaio 1991, n. 10, art. 28)
1. Il proprietario
dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso lo sportello unico, in
duplice copia la denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli
articoli 122 e 123, il progetto delle opere stesse corredato da una relazione
tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la
rispondenza alle prescrizioni del presente Capo.
2. Nel caso in cui la
denuncia e la documentazione di cui al comma 1 non siano state presentate prima
dell'inizio dei lavori, il Comune, fatta salva la sanzione amministrativa di cui
all'articolo 133, ordina la sospensione dei lavori sino al compimento del
suddetto adempimento.
3. La documentazione deve
essere compilata secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Una copia della documentazione
é conservata dallo sportello unico ai fini dei controlli e delle verifiche di
cui all'articolo 132. Altra copia della documentazione, restituita dallo
sportello unico con l'attestazione dell'avvenuto deposito, deve essere
consegnata a cura del proprietario dell'edificio, o di chi ne ha titolo, al
direttore dei lavori ovvero, nel caso l'esistenza di questi non sia prevista
dalla legislazione vigente, all'esecutore dei lavori. Il direttore ovvero
l'esecutore dei lavori sono responsabili della conservazione di tale
documentazione in cantiere.
Art. 126 (R)
Certificazione di impianti
1. Il committente é
esonerato dall'obbligo di presentazione del progetto di cui all'articolo 125 se,
prima dell'inizio dei lavori, dichiari di volersi avvalere della facoltà di cui
all'articolo 111, comma 2.
Art. 127 (R)
Certificazione delle opere e collaudo
(legge 9
gennaio 1999, n. 10, art 29)
1. Per la certificazione e
il collaudo delle opere previste dal presente capo si applicano le
corrispondenti disposizioni di cui al capo quinto della parte seconda.
Art. 128 (L)
Certificazione energetica degli edifici
(legge 9
gennaio 1991, n. 10, art. 30)
1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro
delle attività produttive, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'ENEA, sono emanate
norme per la certificazione energetica degli edifici. Tale decreto individua tra
l'altro i soggetti abilitati alla certificazione.
2. Nei casi di compravendita
o di locazione il certificato di collaudo e la certificazione energetica devono
essere portati a conoscenza dell'acquirente o del locatario dell'intero immobile
o della singola unità immobiliare.
3. Il proprietario o il
locatario possono richiedere al comune ove é ubicato l'edificio la
certificazione energetica dell'intero immobile o della singola unità
immobiliare. Le spese relative di certificazione sono a carico del soggetto che
ne fa richiesta.
4. L'attestato relativo alla
certificazione energetica ha una validità temporale di cinque anni a partire dal
momento del suo rilascio.
Art. 129 (L)
Esercizio e manutenzione degli impianti
(legge 9
gennaio 1991, n. 10, art. 31)
1. Durante l'esercizio degli
impianti il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la
responsabilità, deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di
energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in
materia.
2. Il proprietario, o per
esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, é tenuto a condurre gli
impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e
straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI.
3. I comuni con più di
quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio
effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale
l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche
avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere
a carico degli utenti.
4. I contratti relativi alla
fornitura di energia e alla conduzione degli impianti di cui al presente capo,
contenenti clausole in contrasto con essa, sono nulli. Ai contratti che
contengono clausole difformi si applica l'articolo 1339 del codice civile.
Art. 130 (L)
Certificazioni e informazioni ai
consumatori
(legge 9
gennaio 1991, n. 10, art. 32)
1. Ai fini della
commercializzazione, le caratteristiche e le prestazioni energetiche dei
componenti degli edifici e degli impianti devono essere certificate secondo le
modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro delle attività produttive,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Le imprese che producono
o commercializzano i componenti di cui al comma 1 sono obbligate a riportare su
di essi gli estremi dell'avvenuta certificazione.
Art. 131 (L)
Controlli e verifiche
(legge 9
gennaio 1991, n. 10, art. 33; decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107
e 109)
1. Il comune procede al
controllo dell'osservanza delle norme del presente capo in relazione al progetto
delle opere, in corso d'opera ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori
dichiarata dal committente.
2. La verifica può essere
effettuata in qualunque momento anche su richiesta e a spese del committente,
dell'acquirente dell'immobile, del conduttore, ovvero dell'esercente gli
impianti.
3. In caso di accertamento
di difformità in corso d'opera, il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale ordina la sospensione dei lavori.
4. In caso di accertamento
di difformità su opere terminate il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale ordina, a carico del proprietario, le modifiche necessarie per
adeguare l'edificio alle caratteristiche previste dal presente capo.
5. Nei casi previsti dai
commi 3 e 4 il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale
irroga le sanzioni di cui all'articolo 132.
Art. 132 (L)
Sanzioni
(legge 9
gennaio 1991, n. 10, art. 34)
1. L'inosservanza
dell'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 125 é punita con la sanzione
amministrativa non inferiore a 516 euro e non superiore a 2582 euro.
2. Il proprietario
dell'edificio nel quale sono eseguite opere difformi dalla documentazione
depositata ai sensi dell'articolo 125 e che non osserva le disposizioni degli
articoli 123 e 124 é punito con la sanzione amministrativa in misura non
inferiore al 5 per cento e non superiore al 25 per cento del valore delle opere.
3. Il costruttore e il
direttore dei lavori che omettono la certificazione di cui all'articolo 127,
ovvero che rilasciano una certificazione non veritiera nonché il progettista che
rilascia la relazione di cui al comma 1 dell'articolo 126 non veritiera, sono
puniti in solido con la sanzione amministrativa non inferiore all'1 per cento e
non superiore al 5 per cento del valore delle opere, fatti salvi i casi di
responsabilità penale.
4. Il collaudatore che non
ottempera a quanto stabilito dall'articolo 127 é punito con la sanzione
amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo la vigente
tariffa professionale.
5. Il proprietario o
l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne é assunta la
responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 129, commi 1
e 2, é punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 516 euro e non
superiore a 2582 euro. Nel caso in cui venga sottoscritto un contratto nullo ai
sensi del comma 4 dell'articolo 129, le parti sono punite ognuna con la sanzione
amministrativa pari a un terzo dell'importo del contratto sottoscritto, fatta
salva la nullità dello stesso.
6. L'inosservanza delle
prescrizioni di cui all'articolo 130 é punita con la sanzione amministrativa non
inferiore a 2582 euro e non superiore a 25822 euro, fatti salvi i casi di
responsabilità penale.
7. Qualora soggetto della
sanzione amministrativa sia un professionista, l'autorità che applica la
sanzione deve darne comunicazione all'ordine professionale di appartenenza per i
provvedimenti disciplinari conseguenti.
8. L'inosservanza, della
disposizione che impone la nomina, ai sensi dell'articolo 19 della legge 9
gennaio 1991, n. 10, del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso
razionale dell'energia, é punita con la sanzione amministrativa non inferiore
5164 euro e non superiore a 51645 euro.
Art. 133 (L)
Provvedimenti di sospensione dei lavori
(legge 9
gennaio 1991, n. 10, art. 35; decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107
e 109)
1. Il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale, con il provvedimento mediante il
quale ordina la sospensione dei lavori, ovvero le modifiche necessarie per
l'adeguamento dell'edificio, deve fissare il termine per la regolarizzazione.
L'inosservanza del termine comporta l'ulteriore irrogazione della sanzione
amministrativa e l'esecuzione forzata delle opere con spese a carico del
proprietario.
Art. 134 (L)
Irregolarità rilevate dall'acquirente o dal
conduttore
(legge 9
gennaio 1991, n. 10, art. 36)
1. Qualora l'acquirente o il
conduttore dell'immobile riscontra difformità dalle norme del presente testo
unico, anche non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia
al comune entro un anno dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto di
risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario.
Art. 135 (L)
Applicazione
(legge 9
gennaio 1991, n. 10, art. 37)
1. I decreti ministeriali di
cui al presente capo entrano in vigore centottanta giorni dopo la data della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e si applicano alle denunce di inizio lavori
presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in vigore.
2. Il decreto del Presidente
della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, si applica, in quanto compatibile con
il presente capo e il comma 1 degli articoli 128 e 130, nonché con il titolo I
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, fino all'adozione dei decreti di cui ai commi
1, 2 e 4 dell'articolo 4 della legge medesima.
Parte III
DISPOSIZIONI FINALI
Capo I
Disposizioni
finali
Art. 136 (L, commi 1 e 2,
lettere a), b), c), d) e), f), g), h), i), l) - R, comma 2, lettera m)
Abrogazioni
1. Ai sensi dell'articolo
20, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore
del presente testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge 17 agosto 1942, n. 1150, limitatamente all'articolo 31;
b) legge 21 dicembre 1955, n. 1357, limitatamente all'articolo 3;
c) legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente agli articoli 1; 4, commi 3, 4 e
5; 9, lettera c);
d) legge 5 agosto 1978, n. 457, limitatamente all'articolo 48;
e) decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, limitatamente agli articoli 7 e 8,
convertito, con modificazioni, in legge 25 marzo 1982, n. 94;
f) legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 15; 25, comma 4, come modificato dal
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, articolo 4, comma 7, lettera g),
convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel testo
sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
g) decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, limitatamente all'articolo 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel testo
sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come
modificato dal decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, articolo 11, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.
2. Ai sensi dell'articolo 7
della legge 8 marzo 1999, n. 50, dalla data di entrata in vigore del presente
testo unico sono altresì abrogate le seguenti disposizioni:
a) regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, limitatamente agli articoli 220 e 221,
comma 2;
b) legge 17 agosto 1942, n. 1150, limitatamente agli articoli 26, 27, 33, 41-ter,
41-quater, 41-quinquies,
ad esclusione dei commi 6, 8 e 9;
c) legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente agli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 16;
d) legge 3 gennaio 1978, n. 1, limitatamente all'art. 1, commi 4 e 5, come
sostituiti dall'art. 4, legge 18 novembre 1998, n. 415;
e) decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 marzo 1982, n. 94, limitatamente all'articolo 7;
f) legge 28 febbraio 1985, n. 47, limitatamente agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, comma 4, 26, 27, 45,
46, 47, 48, 52, comma 1;
g) legge 17 febbraio 1992, n. 179, limitatamente all'art. 23, comma 6;
h) decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, articolo 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'art. 2,
comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle
modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669;
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, art. 11, convertito, con modifiche, dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135;
i) legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente all'articolo 2, commi 50 e 56;
l) legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente al comma 2 dell'articolo 61;
m) decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425.
Art. 137 (L)
Norme che rimangono in
vigore
1. Restano in vigore le
seguenti disposizioni:
a) legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ad eccezione degli
articoli di cui all'articolo 136, comma 2, lettera b);
b) legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni;
c) legge 28 febbraio 1985, n. 47, ad eccezione degli articoli di cui
all'articolo 136, comma 2, lettera f);
d) legge 24 marzo 1989, n. 122;
e) articolo17-bis del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n.
203;
f) articolo 2, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Restano in vigore, per
tutti i campi di applicazione originariamente previsti dai relativi testi
normativi e non applicabili alla parte I di questo testo unico, le seguenti
leggi:
a) legge 5 novembre 1971, n. 1086;
b) legge 2 febbraio 1974, n. 64;
c) legge 9 gennaio 1989, n. 13;
d) legge 5 marzo 1990, n. 46;
e) legge 9 gennaio 1991, n. 10;
f) legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, il comma 2 é sostituito dal
seguente:
"2. L'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 é soggetta
a denuncia di inizio attività.".
Art. 138 (L)
Entrata in vigore del testo
unico
1. Le disposizioni del
presente testo unico entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2002.
TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI
RIFERIMENTI NORMATIVI DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E
REGOLAMENTARI IN MATERIA DI EDILIZIA
Vedere riferimenti normativi
sul S.O.