Decreto Presidente della Repubblica 15/01/1972 n. 8

 

REGIONI

EDILIZIA E URBANISTICA

STRADE

ACQUE POTABILI E ACQUEDOTTI

OPERE PUBBLICHE

Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 (in Suppl. ordinario n. 1 alla Gazz. Uff. n. 26, del 29 gennaio). -

Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici.

CFR L 23.11.1979 n. 594 ART UNICO

CFR DLT 16.04.1994 n. 297 ART 76 parte 2

CFR L 16.05.1970 n. 281 ART 17

 

Il Presidente della Repubblica:

Visti gli articoli 87, comma quinto, 117, 118 e la disposizione VIII transitoria della Costituzione;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per le Regioni a statuto ordinario, che all'art. 17 conferisce delega al Governo per il passaggio delle funzioni e del personale statali alle Regioni;

Sentite le Regioni a statuto ordinario;

Udito il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici, per la pubblica istruzione, per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

CFR L 23.11.1979 n. 594 ART UNICO

CFR DLT 16.04.1994 n. 297 ART 76 parte 2

CFR L 16.05.1970 n. 281 ART 17

 

REGIONI

EDILIZIA E URBANISTICA

Art. 1.

Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di urbanistica sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario.

Il trasferimento predetto riguarda, tra l'altro, le funzioni amministrative statali concernenti:

a) l'approvazione dei piani territoriali di coordinamento previsti dall'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) la determinazione dell'estensione del piano intercomunale previsto dall'art. 12 della predetta legge n. 1150 e la sua approvazione;

c) l'approvazione dell'elenco dei comuni soggetti all'obbligo della formazione del piano regolatore generale e l'adozione delle misure previste dall'art. 8, quinto comma, della citata legge n. 1150

relativamente all'obbligo medesimo;

d) l'approvazione dei piani regolatori generali; l'autorizzazione e la approvazione delle relative varianti, ivi comprese quelle soggette a procedimento speciale in quanto connesse agli insediamenti scolastici, universitari ed ospedalieri;

e) l'approvazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra;

f) l'approvazione dei piani delle zone destinate all'edilizia economica e popolare (legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni);

g) la fissazione dei termini per la formazione dei piani particolareggiati, l'approvazione dei medesimi e delle relative varianti; l'adozione di misure per la compilazione dei piani stessi in sostituzione di quelli rimasti inattuati in tutto o in parte;

h) l'approvazione dei regolamenti edilizi comunali e dei programmi di fabbricazione;

i) il nulla-osta all'autorizzazione comunale dei piani di lottizzazione;

l) il nulla-osta al rilascio di licenze edilizie in deroga alle norme dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi, ivi comprese le deroghe alle altezze stabilite dalle norme urbanistico-edilizie per le costruzioni alberghiere;

m) la sospensione e demolizione di opere difformi dal piano regolatore oppure comunque non rispondenti alle prescrizioni del piano medesimo;

n) il parere sulla demolizione di costruzioni abusive ai sensi dell'art. 32 della citata legge n. 1150;

o) ogni altra funzione amministrativa esercitata dagli organi centrali e periferici dello Stato nella materia di cui al presente articolo, salvo quanto disposto dai successivi articoli.

Il trasferimento delle funzioni amministrative di cui al presente articolo riguarda anche le attribuzioni esercitate dagli organi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765 nonchè da organi centrali e periferici di altri Ministeri.

Il trasferimento predetto riguarda altresì la redazione e l'approvazione dei piani territoriali paesistici di cui all'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

MOD L 16.05.1978 n. 196 ART 7

CFR L 23.11.1979 n. 594 ART UNICO

CFR DLT 16.04.1994 n. 297 ART 76 parte 2

CFR L 16.05.1970 n. 281 ART 17

CFR L 06.08.1967 n. 765

CFR L 18.04.1962 n. 167

CFR L 17.08.1942 n. 1150 ART 5

CFR L 17.08.1942 n. 1150 ART 8

CFR L 17.08.1942 n. 1150 ART 12

CFR L 17.08.1942 n. 1150 ART 32

CFR L 29.06.1939 n. 1497 ART 5

 

Art. 2.

Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario.

Il trasferimento predetto riguarda le funzioni amministrative concernenti:

a) le strade costituenti la viabilità locale e provinciale, nonchè quella regionale risultante dalla classificazione regionale delle strade locali e provinciali e di quelle statali di cui alle lettere c), d), e) ed f) dell'art. 2 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, che, sentita la Regione interessata, fossero declassificate ai sensi dell'art. 12 della legge medesima;

b) gli acquedotti locali e comprensoriali i quali interessino il territorio di una singola Regione;

c) i lavori pubblici concernenti:

1) le opere relative ad edifici pubblici di proprietà dei comuni, delle provincie e di altri enti locali;

2) le opere di edilizia scolastica;

3) le opere igieniche di interesse locale (fognature, impianti di depurazione delle acque, mattatoi, cimiteri ed altre);

4) le opere di interesse locale a finalità di assistenza e beneficenza pubblica;

5) gli impianti elettrici di illuminazione pubblica dei comuni;

6) le attrezzature fisse di mercati locali;

d) le opere di edilizia sanitaria ed ospedaliera;

e) le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e non classificate;

f) le opere portuali riguardanti la navigazione lacuale e fluviale, nonchè le opere di navigazione interna di terza e quarta classe;

g) le opere concernenti i porti di seconda categoria dalla seconda classe in poi;

h) le opere di interesse turistico regionale, ivi comprese le opere per gli aerodromi turistici e gli approdi turistici;

i) la costruzione di linee metropolitane;

l) le attrezzature sportive di interesse regionale;

m) le opere di consolidamento e trasferimento degli abitati;

n) in genere i lavori pubblici inerenti alle funzioni amministrative trasferite alle Regioni con i decreti delegati di cui all'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Rimangono ferme le competenze regionali in materia di edilizia residenziale, agevolata e convenzionata di cui alla legge 27 ottobre 1971, n. 865.

CFR L 23.11.1979 n. 594 ART UNICO

CFR DL 30.12.1985 n. 789 ART 11

CFR DL 28.02.1986 n. 47 ART 11

CFR DL 30.04.1986 n. 133 ART 12

CFR DL 01.07.1986 n. 318 ART 11

CFR DLT 16.04.1994 n. 297 ART 76 parte 2

CFR L 16.05.1970 n. 281 ART 17

CFR L 12.02.1958 n. 126 ART 2

 

REGIONI

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'

Art. 3.

Sono trasferite altresì alle Regioni a statuto ordinario, per le opere di competenza delle Regioni stesse e per quelle ad esse delegate con il presente decreto, le competenze degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine alle dichiarazioni di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori nonché l'esercizio delle attribuzioni di carattere amministrativo attualmente spettanti agli organi medesimi in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione temporanea e di urgenza, comprese la determinazione amministrativa delle indennità e la retrocessione.

CFR L 23.11.1979 n. 594 ART UNICO

CFR DLT 16.04.1994 n. 297 ART 76 parte 2

CFR L 16.05.1970 n. 281 ART 17

 

REGIONI

STRADE

ACQUE POTABILI E ACQUEDOTTI

OPERE PUBBLICHE

EDILIZIA E URBANISTICA

Art. 4.

Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti, consorzi, istituti ed organizzazioni locali operanti nella Regione nelle materie di cui al presente decreto, nonchè le attribuzioni in ordine alla nomina dei collegi dei revisori, salva la designazione da parte del Ministro per il tesoro di un componente dei collegi stessi in relazione alla permanenza negli enti di interessi finanziari dello Stato.

CFR L 23.11.1979 n. 594 ART UNICO

CFR DLT 16.04.1994 n. 297 ART 76 parte 2

CFR L 16.05.1970 n. 281 ART 17

 

STRADE

ACQUE POTABILI E ACQUEDOTTI

OPERE PUBBLICHE

EDILIZIA E URBANISTICA

Art. 5.

Fino a quando non sarà provveduto al riordinamento, con legge dello Stato, degli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale operanti nelle materie di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato in ordine agli enti medesimi.

CFR L 23.11.1979 n. 594 ART UNICO

CFR DLT 16.04.1994 n. 297 ART 76 parte 2

CFR L 16.05.1970 n. 281 ART 17

 

STRADE

NAVIGAZIONE MARITTIMA E INTERNA

Art. 6.

Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di difesa nazionale, di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza comprese le attribuzioni derivanti dalle norme sulla circolazione stradale fuori dei centri abitati e sulla circolazione nelle vie d'acqua interne, nonchè quelle altre che, pur essendo esercitate in relazione alle attività di cui al presente decreto, riguardano materie non comprese nell'art. 117 della Costituzione.

CFR L 23.11.1979 n. 594 ART UNICO

CFR DLT 16.04.1994 n. 297 ART 76 parte 2

CFR L 16.05.1970 n. 281 ART 17

 

ENTI LOCALI

STRADE

ACQUE POTABILI E ACQUEDOTTI

OPERE PUBBLICHE

EDILIZIA E URBANISTICA

Art. 7.

Fino a quando con legge dello Stato non sia provveduto al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative tra gli enti locali sono conservate alle provincie, ai comuni ed agli altri enti locali le funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale, attualmente esercitate nelle materie di cui al presente decreto.

S'intendono sostituiti gli organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della Regione in tutti i casi in cui le disposizioni vigenti nelle materie di cui al precedente comma facciano riferimento, per quanto riguarda le funzioni degli enti locali, a funzioni amministrative degli organi o degli uffici centrali o periferici dello Stato.

CFR L 23.11.1979 n. 594 ART UNICO

CFR DLT 16.04.1994 n. 297 ART 76 parte 2

CFR L 16.05.1970 n. 281 ART 17

 

STRADE

OPERE PUBBLICHE

ACQUE POTABILI E ACQUEDOTTI

Art. 8.

Resta ferma la competenza degli organi statali in ordine:

a) alla rete autostradale ed alle strade statali classificate ai sensi delle lettere a) e b) dell'art. 2 della legge 12 febbraio 1958, n. 126 ed a quelle classificate ai sensi delle lettere c), d), e), ed f) dell'articolo stesso, salvo che non vengano declassificate secondo quanto previsto dall'art. 2, lettera a) del presente decreto;

b) alla classificazione e declassificazione delle strade statali sentite le Regioni interessate;

c) alle costruzioni ferroviarie, ad eccezione delle linee metropolitane di competenza regionale ai sensi del precedente art. 2, lettera i);

d) ai porti di prima e seconda categoria, prima classe ed alle opere marittime;

e) agli aerodromi, ad eccezione di quelli aventi carattere esclusivamente turistico;

f) alle opere idrauliche di prima, seconda e terza categoria;

g) alle opere di navigazione interna di prima e seconda classe;

h) ai lavori pubblici concernenti i servizi statali;

i) all'edilizia demaniale e patrimoniale dello Stato, all'edilizia universitaria, all'edilizia di culto ed alle opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali, relative alle materie di cui alle lettere precedenti, nonchè agli interventi straordinari nelle opere di soccorso relative a calamità di estensione e di entità particolarmente gravi;

l) ai lavori pubblici di riparazione di danni bellici;

m) ai lavori pubblici direttamente connessi all'attuazione di piani o programmi statali diretti al soddisfacimento di interessi nazionali o di più Regioni;

n) alla determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi nei settori delle opere pubbliche ed alla relativa normativa tecnica.

Resta, altresì, ferma la competenza degli organi statali, da esercitare, sentite le Regioni interessate, in ordine:

a) alla tutela, disciplina ed utilizzazione delle acquepubbliche;

b) agli aggiornamenti e modifiche del piano regolatore generale degli acquedotti;

c) alla sistemazione idrogeologica ed alla conservazione del suolo.

CFR L 23.11.1979 n. 594 ART UNICO

CFR DLT 16.04.1994 n. 297 ART 76 parte 2

CFR L 16.05.1970 n. 281 ART 17

 

REGIONI

STRADE

ACQUE POTABILI E ACQUEDOTTI

OPERE PUBBLICHE

EDILIZIA E URBANISTICA

Art. 9.

La funzione d'indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle Regioni a statuto ordinario che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provvede con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro o con i Ministri competenti.

L'esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere delegato di volta in volta dal consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza oppure al Presidente del Consiglio dei Ministri con il Ministro competente quando si tratti di affari particolari.

I programmi regionali di massima degli interventi in materia di viabilità e di acquedotti e lavori pubblici d'interesse regionale saranno periodicamente comunicati al Ministro per i lavori pubblici ai fini della formulazione di proposte per il coordinamento delle attività tra le Regioni e di quelle delle Regioni con quelle di competenza dello Stato, in relazione anche alla predisposizione dei programmi economici nazionali.

Gli organi statali e le amministrazioni regionali sono tenute a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del commissario del Governo, informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle proprie funzioni nelle materie di cui al presente decreto.

Alla programmazione degli interventi di competenza statale, ivi compresi quelli di competenza dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS), si provvede sentite le Regioni.

La funzione di indirizzo e di coordinamento, di cui ai commi primo e secondo del presente articolo, si esercita al fine di assicurare anche unitarietà e coordinamento all'attività di pianificazione urbanistica ai vari livelli di circoscrizione territoriale.

In particolare, mediante l'esercizio della suddetta funzione, su proposta del Ministro per i lavori pubblici:

1) sono identificate le linee fondamentali dall'assetto del territorio nazionale, con particolare riferimento all'articolazione territoriale degli interventi statali o di rilevanza nazionale, alla tutela paesistica, ambientale ed ecologica del territorio ed alla difesa e conservazione del suolo; viene verificata periodicamente la coerenza di tali linee con gli obiettivi della programmazione economica nazionale;

2) sono definiti gli aspetti metodologici e procedurali da osservare nella formazione dei piani territoriali regionali nonché gli standard urbanistici ed edilizi, quali minimi o massimi inderogabili da osservare ai fini della formazione dei piani urbanistici.

CFR DL 14.12.1974 n. 657 ART 2

CFR L 23.11.1979 n. 594 ART UNICO

CFR DLT 16.04.1994 n. 297 ART 76 parte 2

CFR L 16.05.1970 n. 281 ART 17

 

REGIONI

STRADE

ACQUE POTABILI E ACQUEDOTTI

OPERE PUBBLICHE

EDILIZIA E URBANISTICA

Art. 10.

La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data del trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative oggetto del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alle Regioni, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento.

Resta altresì, fino alla data del 31 dicembre 1972, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme. Le somme che, alla data predetta, non risultino ancora impegnate, saranno portate in aumento del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle conseguenti variazioni compensative nel conto dei residui delle amministrazioni interessate. Le somme trasferite al fondo saranno assegnate, entro un biennio, alle amministrazioni regionali sulla base dei criteri che il Comitato interministeriale per la programmazione economica determinerà, in relazione a quanto previsto nel secondo comma del predetto art. 9 della legge n. 281 e tenuto anche conto dell'originaria destinazione delle somme medesime.

MOD L 23.03.1973 n. 36 ART 1

CFR DL 13.08.1975 n. 376 ART 17

CFR L 23.11.1979 n. 594 ART UNICO

CFR DLT 16.04.1994 n. 297 ART 76 parte 2

CFR L 16.05.1970 n. 281 ART 17

 

REGIONI

Art. 11.

Sotto la data in cui si effettua il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, e comunque entro il termine di trenta giorni dalla data stessa, fermo restando quanto previsto con il successivo art. 15, le amministrazione dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, a ciascuna Regione interessata, gli atti, sia degli uffici centrali che degli uffici periferici non trasferiti alle Regioni, concernenti le funzioni amministrative trasferite con il presente decreto e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione di quelli disciplinati dal precedente art. 10, ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni.

CFR L 23.11.1979 n. 594 ART UNICO

CFR DLT 16.04.1994 n. 297 ART 76 parte 2

CFR L 16.05.1970 n. 281 ART 17

 

MINISTERO LAVORI PUBBLICI

REGIONI

Art. 12.

Sono trasferiti alle Regioni a statuto ordinario, nel cui territorio hanno sede, i seguenti uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici:

a) gli uffici del genio civile a competenza generale, ivi comprese le sezioni autonome relative, con esclusione delle sezioni per le opere idrauliche e per l'edilizia statale e degli uffici speciali del genio civile per le opere di edilizia statale, per le opere idrauliche, per le opere marittime e per il servizio idrografico;

b) i provveditorati regionali alle opere pubbliche, ivi comprese le sezioni urbanistiche presso i provveditorati medesimi, con esclusione delle sezioni e servizi per le opere idrauliche, per l'edilizia statale ed economica e popolare.

Fino a quando non sarà provveduto, ai sensi della legge 28 ottobre 1970, n. 775, al riordinamento dei servizi centrali e periferici del Ministero dei lavori pubblici, i provveditori alle opere pubbliche continuano ad essere preposti ai provveditorati regionali trasferiti alle Regioni a statuto ordinario con il presente articolo.

A tali fini i provveditori medesimi vengono posti a disposizione delle Regioni, in posizione di comando ai sensi dell'art. 57 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a decorrere dalla data del trasferimento degli uffici.

I provveditori alle opere pubbliche continuano, nello stesso tempo, ad essere preposti alle sezioni e servizi rimasti allo Stato perché esclusi ai sensi della lettera b) del primo comma del presente articolo, dal trasferimento alle Regioni a statuto ordinario.

Fino al suddetto riodinamento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici, gli ingegneri capi, preposti agli uffici del genio civile con competenza generale, trasferiti alle Regioni ai sensi della lettera a) del detto primo comma, esercitano anche, quali organi dello Stato, le attribuzioni ad essi attualmente spettanti relativamente alle sezioni escluse dal trasferimento alle regioni ai sensi della disposizione della anzidetta lettera a).

Il Ministero dei lavori pubblici provvederà alla ripartizione dei servizi comuni tra il provveditorato regionale alle opere pubbliche del Veneto, che viene trasferito alla regione ai sensi della lettera b) del precedente primo comma, ed il coesistente Magistrato alle acque.

I comitati regionali tecnico-amministrativi continuano a svolgere, per le opere pubbliche di interesse regionale e per le attività inerenti alle funzioni delegate alla Regione ai sensi dell'art. 17, lettera b), della legge 16 maggio 1970, n. 281, fino a quando la Regione non avrà diversamente provveduto, le funzioni attualmente loro demandate e quelle del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Sono, altresì, trasferite alle Regioni a statuto ordinario le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine ad ogni altro organismo avente sede presso gli uffici del genio civile ed i provveditorati alle opere pubbliche trasferiti con il precedente primo comma e la cui attività sia attinente alla funzioni amministrative di competenza delle regioni ai sensi del presente decreto.

CFR DPR 20.09.1973 n. 1186 ART 3

CFR L 23.11.1979 n. 594 ART UNICO

CFR DLT 16.04.1994 n. 297 ART 76 parte 2

CFR L 16.05.1970 n. 281 ART 17

 

REGIONI

Art. 13.

Ai sensi dell'art. 17, lettera b), della legge 16 maggio 1970, n. 281, viene delegato alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative che, già esercitate all'atto del loro trasferimento alle regioni dagli uffici di cui al precedente art. 12, residuano alla competenza statale dopo il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle attribuzioni di cui al presente decreto.

La delega riguarda le attribuzioni esercitate dagli uffici predetti in ordine a:

a) le opere di soccorso e di ricostruzione e rinascita dei territori colpiti da calamità naturali dichiarate di estensione ed entità particolarmente gravi;

b) i contributi, la progettazione e la gestione dei lavori relativi all'attuazione dei piani di ricostruzione di cui al decreto legislativo 27 ottobre 1951, n. 1402 e successive modificazioni, ed alla ricostruzione e riparazione dei beni distrutti o danneggiati in dipendenza degli eventi bellici ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e successive modifiche, dalla legge 25 giugno 1949, n. 409 e successiva modifica, della legge 31 luglio 1954, n. 607 e delle altre disposizioni legislative in materia;

c) l'esercizio delle competenze del Ministero dei lavori pubblici in ordine ai cantieri scuola a termini della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni;

d) le piccole derivazioni di acque pubbliche;

e) i mutui relativi ad opere pubbliche, contratti o da contrarre con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro.

Le funzioni amministrative delegate con il presente articolo vengono esercitate dagli organi regionali in conformità delle direttive emanate dal competente organo statale.

In caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o termini risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, può disporre il Compimento degli atti relativi in sostituzione dell'Amministrazione regionale.

CFR L 23.11.1979 n. 594 ART UNICO

CFR DLT 16.04.1994 n. 297 ART 76 parte 2

CFR L 16.05.1970 n. 281 ART 17

CFR L 31.07.1954 n. 607

CFR L 27.10.1951 n. 1402

CFR L 25.06.1949 n. 409

CFR L 29.04.1949 n. 264

CFR DLTCPS 10.04.1947 n. 261

 

REGIONI

MINISTERO LAVORI PUBBLICI

Art. 14.

Il trasferimento alle Regioni degli uffici statali di cui al precedente art. 12, comporta la successione della Regione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici stessi, nonchè al relativo arredamento.

La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonchè dei diritti ed obblighi a essi inerenti, sarà fatta constare con verbali redatti, in contraddittorio, da funzionari a ciò delegati, rispettivamente, dal Ministero dei lavori pubblici e dall'Amministrazione regionale.

CFR L 23.11.1979 n. 594 ART UNICO

CFR DLT 16.04.1994 n. 297 ART 76 parte 2

CFR L 16.05.1970 n. 281 ART 17

 

REGIONI

MINISTERO LAVORI PUBBLICI

Art. 15.

Gli archivi ed i documenti degli uffici statali di cui al precedente art. 12, vengono consegnati alla Regione cui l'ufficio viene trasferito. La consegna avviene mediante elenchi descrittivi in cui sono distinti gli atti inerenti alle funzioni trasferite alle Regioni nelle materie di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e quelli inerenti alle attività delegate con l'art. 13.

Le Amministrazioni statali hanno titolo ad ottenere la restituzione di ogni documento, fra quelli consegnati, che fosse loro necessario per lo svolgimento di proprie attribuzioni, ovvero a richiederne copia conforme qualora l'originale sia contemporaneamente necessario alla Regione.

In ordine agli archivi e documenti consegnati alle Regioni ai sensi del primo comma del presente articolo, rimangono ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, numero 1409.

CFR L 23.11.1979 n. 594 ART UNICO

CFR DLT 16.04.1994 n. 297 ART 76 parte 2

CFR L 16.05.1970 n. 281 ART 17

 

REGIONI

Art. 16.

Le Regioni, in relazione alle esigenze derivanti dall'esercizio delle attribuzioni ad esse trasferite con i precedenti articoli 1 e 2 o loro delegate con il precedente art. 13, possono avvalersi dei servizi dello Stato a carattere tecnico-scientifico operanti per funzioni non trasferite alle Regioni.

Lo Stato sarà rimborsato delle spese sostenute per conto della Regione.

La misura e le modalità dei rimborsi saranno determinate con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro competente, previa intesa con l'Amministrazione regionale interessata.

CFR L 23.11.1979 n. 594 ART UNICO

CFR DLT 16.04.1994 n. 297 ART 76 parte 2

CFR L 16.05.1970 n. 281 ART 17

 

IMPIEGO PUBBLICO

Art. 17.

Il contingente del personale statale di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, da trasferire alle Regioni a statuto ordinario con effetto dalla data d'inizio dell'esercizio delle funzioni amministrative statali ad esse trasferite con il presente decreto, è indicato nella tabella allegata.

Il contingente di cui al precedente comma sarà ripartito per qualifica e per Regione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro, da emanare entro tre mesi dalla data indicata nel primo comma.

In corrispondenza al contingente di personale di ruolo e non di ruolo determinato ai sensi dei precedenti comma vengono ridotti, con decorrenza dalla data indicata nel primo comma, i relativi ruoli organici e gli eventuali contingenti non di ruolo cui il personale appartiene.

Ferma restando la decorrenza dalla data indicata nel primo comma del trasferimento alle Regioni, l'immissione nei ruoli e contingenti regionali del personale di cui al primo comma sarà effettuata con la prima legge regionale d'istituzione di ruoli regionali.

Sino alla data di inquadramento nei ruoli regionali, e comunque non oltre il 31 dicembre 1972, all'amministrazione del personale da trasferire continuerà a provvedere, salvo quanto previsto nei successivi articoli, l'Amministrazione di provenienza.

Al predetto personale continuano ad applicarsi, fino al suo inquadramento nei ruoli o contingenti regionali, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attività, previdenza, assistenza e quiescenza dei dipendenti dello Stato.

Nell'ambito della Regione i trasferimenti di sede del personale statale di cui al presente articolo sono disposti, osservate le norme dell'art. 32 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con provvedimento dell'Amministrazione regionale, che fino alla data indicata nel precedente quinto comma ne dà notizia all'Amministrazione statale di provenienza del dipendente.

Le spese per gli stipendi e tutte le altre competenze spettanti al personale di cui al presente articolo sono a carico delle Regioni che provvederanno altresì a versare all'Amministrazione statale di provenienza l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.

Fino a quando non si potrà provvedere diversamente il pagamento delle competenze di attività di servizio e della pensione spettanti all'impiegato od operaio messo a disposizione o trasferito verrà effettuato dall'Amministrazione di provenienza salvo il successivo rimborso.

MOD L 29.05.1974 n. 218 ART 3

CFR DM 26.06.1974

CFR DPCONS 26.06.1974

CFR L 23.11.1979 n. 594 ART UNICO

CFR DLT 16.04.1994 n. 297 ART 76 parte 2

CFR L 16.05.1970 n. 281 ART 17

 

IMPIEGO PUBBLICO

Art. 18.

Con effetto dalla data d'inizio dell'esercizio da parte delle Regioni delle funzioni amministrative statali trasferite, il personale civile di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, che il giorno anteriore alla predetta data risulti assegnato agli uffici periferici statali trasferiti alle Regioni in conseguenza del passaggio alle medesime delle funzioni amministrative statali, è messo a disposizione di diritto della Regione nel sui territorio si trova l'ufficio.

Al predetto personale si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 17.

CFR L 23.11.1979 n. 594 ART UNICO

CFR DLT 16.04.1994 n. 297 ART 76 parte 2

CFR L 16.05.1970 n. 281 ART 17

 

IMPIEGO PUBBLICO

Art. 19.

Entro due mesi dalla data d'inizio dell'esercizio da parte delle Regioni delle funzioni amministrative statali trasferite, il personale civile di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, indicato nella parte seconda della tabella allegata al presente decreto, che il giorno anteriore alla data predetta risulti assegnato ad uffici periferici non trasferiti alle Regioni o a servizi centrali che svolgano funzioni amministrative trasferite alle Regioni, è messo dall'Amministrazione di provenienza, previo assenso degli impiegati od operai, a disposizione delle singole Regioni e, se presta servizio presso ufficio periferico, della Regione nel cui territorio tale ufficio si trova.

Ove gli assensi fossero inferiori alle unità da trasferire, l'amministrazione provvederà, entro tre mesi dalla data indicata nel primo comma, a mettere a disposizione delle singole Regioni gli impiegati od operai che ne abbiano fatto domanda, dando la precedenza a coloro che svolgevano le stesse funzioni o funzioni connesse con quelle trasferite alle Regioni e tenendo conto dei titoli di cui all'art. 32, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di inesistenza o insufficienza di domande, l'Amministrazione provvede d'ufficio, sentito il Consiglio di amministrazione, a mettere a disposizione delle singole Regioni gli impiegati od operai che risultino in possesso dei minori titoli indicati dall'art. 32, terzo comma, del testo unico n. 3 suindicato.

Al personale contemplato nel presente articolo che viene trasferito a sede diversa da quella dell'ufficio statale di provenienza anche a domanda, compete il trattamento economico di missione e di trasferimento, compresa l'indennità di prima sistemazione, stabilito per i dipendenti dello Stato dalle vigenti disposizioni di legge.

Al personale messo a disposizione in base al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 17.

CFR L 23.11.1979 n. 594 ART UNICO

CFR DLT 16.04.1994 n. 297 ART 76 parte 2

CFR L 16.05.1970 n. 281 ART 17

 

IMPIEGO PUBBLICO

Art. 20.

La legge della Regione concernente l'inquadramento nei ruoli regionali del personale delle amministrazioni dello Stato assicurerà al personale di cui ai precedenti articoli il passaggio nei ruoli stessi, salvaguardando, nello stesso tempo, le posizioni di carriera ed economiche già acquisite, al momento del passaggio stesso, nel ruolo statale di provenienza, anche per effetto delle agevolazioni previste dall'art. 16, comma terzo, della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta sostituito con l'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

Ai fini del conseguimento delle agevolazioni indicate nel comma precedente il personale di cui ai precedenti articoli 18 e 19, si considera di diritto trasferito a domanda.

Sino ad un anno dall'entrata in vigore delle singole leggi regionali istitutive dei ruoli regionali, la metà dei posti comunque disponibili, dopo effettuato l'inquadramento previsto nel primo comma, nelle singole qualifiche di tali ruoli sarà conferita mediante concorsi di trasferimento riservati al personale di pari qualifica e di ruoli corrispondenti già trasferito ad altra Regione ai sensi del presente decreto. I posti eventualmente non coperti saranno conferiti con le normali procedure.

Nella prima applicazione del presente decreto, i dipendenti dello Stato trasferiti alla Regione presso cui ricoprano la carica di consigliere regionale, ove non chiedano, entro dieci giorni dalla messa a disposizione, il collocamento in aspettativa senza assegni, sino alla scadenza dell'attuale mandato, sono dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 18, comma primo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

CFR L 23.11.1979 n. 594 ART UNICO

CFR DLT 16.04.1994 n. 297 ART 76 parte 2

CFR L 16.05.1970 n. 281 ART 17

 

AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITA' DELLO STATO

Art. 21.

Le soppressioni e le riduzioni da apportare, ai sensi dell'art. 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dagli stati di previsione dei Ministeri dei lavori pubblici, della pubblica istruzione e del tesoro, in conseguenza del trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, nonchè degli uffici e del personale statale, nei contingenti indicati sulla tabella allegata e delle connesse spese di funzionamento, restano determinate come segue:

XTAB

Ammontare dello stanziamento da sopprimere (milioni di lire)

1) Capitoli da sopprimere

a) Spese di natura operativa correnti:

b) Spese di natura operativa in conto capitale:

 

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

5322 - Sussidi ai danneggiati dai terremoti, in attuazione delle leggi 4 aprile 1935,  n. 454; 28 dicembre 1952, n. 4436; 27 febbraio 1958, n. 141 e 18 luglio 1962, n. 1101 ...2.000.-

5389 - Spese per acquedotti, fognature e opere igieniche a cura dello Stato ...4.300.-

5404 - Contributi in capitale a favore dei Comuni, dei loro Consorzi e degli Enti autorizzati nella spesa riconosciuta necessaria per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonché delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue (articoli 14 e 15 delle norme di attuazione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1963, n. 1090) ...17.500.-

5407 - Contributi per l'ampliamento e il miglioramento degli ospedali, convalescenziari, luoghi di cura di loro pertinenza (art. 56, terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261) ...350.-

5521 - Opere stradali a cura dello Stato ...1.600.-

5601 - Concorsi e sussidi per opere stradali ...25.-

5693 - Concorsi e sussidi per opere portuali ...1.6

5787 - Concorsi e sussidi per opere idrauliche ...45.-

 

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

5082 - Sussidi ai Comuni che intendono adattare o riadattare costruzioni o locali di loro proprietà adibiti ad uso delle scuole elementari e delle scuole secondarie di 1° grado di cui all'art. 29 della legge 28 luglio 1967, n. 641 ...500.-

 

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO

5381 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso:

Ministero dei lavori pubblici:

- Proroga dei benefici integrativi disposti a favore dei Comuni dalle leggi 29 luglio 1957, n. 634 e n. 635 per la costruzione ed il completamento delle reti idrauliche interne e degli impianti e reti di fognatura ...1.200.-

- Provvedimenti per la costruzione di porti turistici e pescherecci ...200.-

Ammontare delle riduzioni (in milioni di lire)

2) Capitoli da ridurre

a) Spese di natura operativa correnti:

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

1080 - Contributo alle Amministrazioni provinciali per la manutenzione delle strade comunali o di bonifica classificate tra le provinciali (art. 10 della legge 16 settembre 1960, n. 1014) ...11.000.-

1090 - Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti - Manutenzione e riparazione delle opere edilizie in servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di polizia dei porti - Escavazione di porti e spiagge ...1.100.-

1218 - Spese relative a lavori in conseguenza di contravvenzioni alle disposizioni di polizia idraulica, delle strade, dei porti, di quelle antisismiche nonchè in conseguenza di violazione di norme dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi (Spese obbligatorie) ...200.-

1345 - Manutenzione e riparazione di vie navigabili di prima e seconda classe - Illuminazione dei porti lacuali e di quelli compresi nelle vie navigabili - Servizio di piena - Servizio di segnalazione di rotta lungo il Po agli scopi della grande navigazione - Acquisto dei mezzi d'opera necessari ivi compresi quelli relativi alla prevenzione dell'inquinamento delle acque marine da idrocarburi di cui alla legge 14 gennaio 1970, n. 94 ...100.-

1347 - Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche - Spese per il servizio di piena - Sistemazione Adige - Garda - Mincio - Tartaro - Canalbianco - Po di Levante ...800.-

1360 - Manutenzione degli edifici pubblici statali e degli edifici privati destinati a sedi di uffici pubblici statali, nonchè degli immobili di cui agli articoli 25, 26 e 27 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 ed all'art. 45 della legge 28 luglio 1967, n. 641 ...400.-

b) Spese di natura operativa in conto capitale:

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

5430 - Contributi costanti trentacinquennali a favore dei Comuni, dei loro Consorzi e degli altri Enti autorizzati per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonchè delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue (articoli 13 e 15 delle norme di attuazione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090) ...1.250.-

5434 - Contributi costanti trentacinquennali per l'esecuzione di acquedotti, opere igieniche e sanitarie di interesse di Enti locali (art. 1, secondo comma e articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 3 agosto 1949, n. 589; leggi 22 giugno 1950, n. 480; 9 agosto 1954, n. 649; 29 luglio 1957, n. 634; 29 luglio 1957, n. 635; 2 luglio 1960, n. 677; 27 gennaio 1968, n. 38 e 2 aprile 1968, n. 506) .. 6.000.-

5603 - Contributo alle provincie, ai Comuni e loro Consorzi nella spesa riconosciuta necessaria per la sistemazione, l'ammodernamento e la costruzione di strade comunali non comprese nei piani predisposti dalle Amministrazioni provinciali, ai sensi dell'art. 16 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, nonché di strade già classificate tra le provinciali prima dell'entrata in vigore della legge medesima (art. 4 della legge 21 aprile 1962, n. 181 e art. 1 della legge 9 aprile 1971, n. 167 (b) ...31.000.-

5604 - Contributi ed anticipazioni alle amministrazioni provinciali per la spesa relativa alla sistemazione generale delle strade classificate provinciali (articoli 18 e 19 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, art. 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 31, art. 6 della legge 21 aprile 1962, n. 181 e art. 6 della legge 9 aprile 1971, n. 167) ...20.000.-

5651 - Contributi costanti trentacinquennali per l'esecuzione di opere stradali di interesse di Enti locali (articoli 2 e 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589; legge 22 giugno 1950, n. 480 e art. 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184) ...1.300.-

5672 - Costruzioni a cura dello Stato di opere portuali e di quelle edilizie in servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di polizia dei porti - Difesa di spiagge (regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095; legge 14 luglio 1907, n. 542; regio decreto 18 maggio 1931, n. 514; leggi 19 luglio 1959, n. 551; 13 giugno 1961, n. 528; 14 novembre 1961, n. 1368; 27 ottobre 1965, n. 1200; 20 dicembre 1966, n. 1115; 5 giugno 1967, n. 421; 27 luglio 1967, n. 651 e 14 gennaio 1970, n. 94 ...2.500.-

5675 - Recuperi, rinnovazioni e riparazioni di mezzi effossori ed escavazioni marittime anche nell'interesse di Enti e di privati ...250.-

5676 - Lavori di riparazione e ricostruzione di opere marittime danneggiate dalle mareggiate ...100.-

5697 - Contributi costanti trentacinquennali per l'esecuzione di opere marittime di interesse di Enti locali (art. 9 della legge 3 agosto 1949, n. 589) ...475.-

5721 - Spese per studi, indagini, ricerche per la compilazione dei piani territoriali di coordinamento (legge 17 agosto 1942, n. 1150) e per le convenzioni e gli incarichi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 507 ...500.-

5758 - Opere idrauliche e vie navigabili - Sistemazione di pianura dei corsi d'acqua ...2.500.-

5798 - Contributi costanti trentacinquennali a favore di Comuni per la costruzione e il completamento delle opere occorrenti per fornire di energia elettrica i Comuni stessi e le frazioni che ne sono sprovvisti (art. 10 della legge 3 agosto 1949, n. 589; leggi 22 giugno 1950, n. 480 e 9 agosto 1954, n. 649) ...650.-

5862 - Spese per edifici pubblici statali, per altre costruzioni demaniali e per edifici privati, destinati a sedi di uffici pubblici statali, nonché degli immobili di cui agli articoli 25, 26 e 27 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, all'art. 45 della legge 28 luglio 1967, n. 641 e legge 14 marzo 1968, n. 292 ...1.250.-

5869 - Contributi costanti trentacinquennali a favore dei Comuni che costruiscono o ampliano edifici destinati a proprie sedi e delle provincie che costruiscono, sistemano o restaurano archivi di Stato (leggi 15 febbraio 1953, n. 184, 9 agosto 1954, n. 649 e 19 luglio 1959, n. 550) ...310.-

5873 - Alluvioni, piene, frane, mareggiate, esplosioni ed eruzioni vulcaniche. Consolidamento e trasferimento di abitati ...5.000.-

5890 - Concorsi e sussidi in dipendenza di alluvioni, piene, frane, mareggiate, esplosioni ed eruzioni vulcaniche ...75.-

 

c) Spese di personale ed accessorie:

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

1126 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo (Spese fisse e obbligatorie) ...16.384.6

1127 - Paghe ed altri assegni fissi al personale operaio (Spese fisse e obbligatorie) ...1.280.9

1128 - Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo ...780.1

1129 - Compensi per lavoro straordinario al personale operaio ...113.0

1130 - Compensi speciali di cui all'art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 ...34.1

1131 - Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale ...1.557.5

1133 - Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti ...31.6

1135 - Indennità di carica al presidente ed al vicepresidente del Magistrato alle Acque e del Magistrato per il Po, nonchè ai provveditori ed ai viceprovveditori alle opere pubbliche (Spese obbligatorie) ...6.6

1200 - Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale - Partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituti e Amministrazioni varie ...7.3

1203 - Spese per accertamenti sanitari (Spese obbligatorie) ...2.4

1204 - Spese per cure, ricoveri e protesi (Spese obbligatorie) ...2.9

1242 - Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie ...29.2

 

d) Spese di funzionamento:

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

1202 - Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'Amministrazione dei lavori pubblici - di consigli, comitati e commissioni ...209.3

1205 - Fitto di locali ...73.-

1206 - Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e dei relativi impianti ...14.6

1207 - Spese postali e telegrafiche ...82.7

1209 - Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto ...243.3

1211 - Spese per studi, progetti, indagini e rilevazioni ...486.7

1215 - Spese di funzionamento degli uffici decentrati e periferici ...1.000.-

1221 - Spese impreviste ed eventuali attinenti alle opere pubbliche ed al funzionamento dei servizi relativi ...97.3

1222 - Compensi per la progettazione, direzione e assistenza ai lavori (art. 1 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 442; art. 5 del regio decreto 9 aprile 1925, n. 583; art. 62 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537) ...170.3

1223 - Compensi a tecnici privati per la compilazione di progetti, la direzione e l'assistenza ai lavori nei limiti dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, modificato dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37 e dalle leggi 3 febbraio 1951, numeri 164 e 165 (legge 2 dicembre 1948, n. 1450) ...97.3

1224 - Compensi per speciali incarichi ai sensi dell'articolo 380 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ...34.1

Per l'anno 1972, in relazione al disposto del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121, che fissa al 1° aprile 1972 la data d'inizio dell'esercizio, da parte delle Regioni a statuto ordinario, delle funzioni loro trasferite e quella d'iscrizione nel bilancio dello Stato del fondo comune indicato nell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, gli stanziamenti relativi a capitoli da sopprimere ai sensi del precedente comma rimarranno iscritti nel bilancio dello Stato per una somma corrispondente ai tre dodicesimi del loro importo e le riduzioni di stanziamenti indicate nel medesimo primo comma saranno effettuate nella misura dei nove dodicesimi dell'ammontare delle riduzioni stesse.

CFR L 23.11.1979 n. 594 ART UNICO

CFR DLT 16.04.1994 n. 297 ART 76 parte 2

CFR L 16.05.1970 n. 281 ART 17

 

REGIONI

Art. 22.

Le spese aggiuntive connesse al trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali di cui al presente decreto sono determinate, ai sensi dell'art. 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281, applicando agli ammontari delle soppressioni e riduzioni di stanziamenti risultanti nel primo comma del precedente articolo le seguenti percentuali:

a) spese di natura operativa correnti: venti per cento;

b) spese di natura operativa in conto capitale: dieci per cento;

c) spese di personale ed accessorie: sedici virgola cinque per cento;

d) spese di funzionamento: venti per cento.

Per l'anno 1972, l'ammontare delle spese aggiuntive, quale risulta applicando le sopra indicate misure percentuali agli importi delle soppressioni e riduzioni di stanziamenti, resta determinato in milioni 12.485,9,  in relazione a quanto disposto dal decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121.

All'onere relativo si provvede, per l'anno medesimo con una corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1972.

CFR L 23.11.1979 n. 594 ART UNICO

CFR DLT 16.04.1994 n. 297 ART 76 parte 2

CFR L 16.05.1970 n. 281 ART 17

 

REGIONI

STRADE

ACQUE POTABILI E ACQUEDOTTI

OPERE PUBBLICHE

IMPIEGO PUBBLICO

EDILIZIA E URBANISTICA

Art. 23.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto, per quanto riguarda il trasferimento delle funzioni amministrative, dalla data fissata nel decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121.

CFR L 23.11.1979 n. 594 ART UNICO

CFR DLT 16.04.1994 n. 297 ART 76 parte 2

CFR L 16.05.1970 n. 281 ART 17

 

IMPIEGO PUBBLICO

Tabella

Contingente del personale statale di ruolo e non di ruolo da trasferire alle Regioni a statuto ordinario in relazione al passaggio alle regioni stesse delle funzioni amministrative statali disposto con il presente decreto:

RUOLI ORGANICI DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Parte I

Personale in servizio presso gli uffici periferici trasferiti con l'art. 12 (art. 18):

Numero unità

Ruolo organico del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale ...218

Ruolo organico degli ingegneri e urbanisti del genio civile ...503

Ruolo organico dei geometri del genio civile ...1.354

Ruolo organico dei disegnatori del genio civile ...132

Ruolo organico dei ragionieri del genio civile ...162

Ruolo organico dei segretari degli uffici centrali decentrati ...243

Ruolo organico degli assistenti del genio civile ....... 1.032

Ruolo organico degli assistenti radiotecnici e marconisti del genio civile ...36

Ruoli organici dei coadiutori e dei coadiutori meccano grafi dell'amministrazione centrale e del genio civile 1.186

Ruoli organici degli uscieri dell'amministrazione centrale e del genio civile ...440

Personale non di ruolo... 108

Salariati ...442

Totale unità ...5.856

=====

 

Parte II

Personale in servizio presso l'amministrazione centrale ed uffici periferici non trasferiti (art. 19):

Numero unità

Ruolo organico del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale ...24

Ruolo organico degli ingegneri e urbanisti del genio civile ...55

Ruolo organico dei geometri del genio civile ...150

Ruolo organico dei disegnatori del genio civile ...14

Ruolo organico dei ragionieri del genio civile ...18

Ruolo organico dei segretari degli uffici centrali decentrati ...27

Ruolo organico degli assistenti del genio civile ...114

Ruolo organico degli assistenti radiotecnici e marconisti del genio civile ...131

Ruoli organici dei coadiutori e dei coadiutori meccanografi dell'amministrazione centrale e del genio civile ...3

Ruoli organici degli uscieri dell'amministrazione centrale e del genio civile ...48

Personale non di ruolo ...11

Salariati ...49

Totale unità ......... 644

=====

 

Parte III

Contingente complessivo da trasferire alle regioni(art. 17):

Numero unità

Ruolo organico del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale ...242

Ruolo organico degli ingegneri e urbanisti del genio civile ...558

Ruolo organico dei geometri del genio civile ...1.504

Ruolo organico dei disegnatori del genio civile ...146

Ruolo organico dei ragionieri del genio civile ...180

Ruolo organico dei segretari degli uffici centrali decentrati ...270

Ruolo organico degli assistenti del genio civile ...1.146

Ruolo organico degli assistenti radiotecnici e marconisti del genio civile ...1.317

Ruoli organici dei coadiutori e dei coadiutori meccanografi dell'amministrazione centrale e del genio civile ...39

Ruoli organici degli uscieri dell'amministrazione centrale e del genio civile ...488

Personale non di ruolo ...119

Salariati ...491

Totale generale unità ....... 6.500

=====

MOD L 29.05.1974 n. 218

INT L 29.05.1974 n. 218 ART 1

MOD L 29.05.1974 n. 218 ART 2

CFR DM 26.06.1974

CFR DPCONS 26.06.1974 ART 1

CFR L 23.11.1979 n. 594 ART UNICO

CFR DLT 16.04.1994 n. 297 ART 76 parte 2

CFR L 16.05.1970 n. 281 ART 17