LEGGE 25
giugno 1865, n. 2359 – Gazz.
Uff. 8 luglio 1865
(testo vigente,
aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73)
Disciplina delle
espropriazioni forzate per causa di pubblica utilità
(1) Il
decreto legge 19 febbraio 1998, n. 51, ha soppresso l'ufficio del pretore
e, fuori dai casi espressamente previsti dal citato decreto, le
relative competenze
sono da intendersi
trasferite al tribunale ordinario. Lo stesso
decreto ha
soppresso l'ufficio del pubblico ministero presso la
pretura circondariale
e ha
provveduto a trasferirne le relative
funzioni all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale ordinario.
Pertanto, i riferimenti a pretore ed a pretura
sono sostituiti,
rispettivamente, dai riferimenti
al presidente del tribunale e al tribunale. Inoltre, qualora il presente
provvedimento attribuisca funzioni amministrative alternativamente al pretore e
ad organi
della P.A.,
le attribuzioni
pretorili si intendono soppresse; sono altresì soppresse le funzioni
amministrative di altre autorità
giurisdizionali, eccezion fatta per il giudice di pace, se attribuite in via
alternativa tanto al pretore che ad
organi della
P.A. Inoltre il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da
autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi
di diritto.
Infine, qualora
il presente provvedimento
preveda l'obbligo
di determinati soggetti di rendere giuramento
innanzi al pretore per l'esercizio di attività, questo si intende reso
innanzi al sindaco o ad un suo delegato.
(2) A decorrere dalla data di nomina del primo
governo costituito a seguito delle
prime elezioni
politiche successive
all'entrata in vigore del
decreto legge 30
luglio 1999,
n. 300,
le prefetture
sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a
tale ufficio nel capoluogo
della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, L.
300/1999, cit.).
(Omissis).
TITOLO
I
Disposizioni
generali
CAPO I – DEGLI ATTI
CHE DEBBONO PRECEDERE LA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA’
Art. 1.
L'espropriazione dei beni immobili o di diritti
relativi ad immobili per l'esecuzione di opere di pubblica utilità non può
aver luogo che con l'osservanza delle forme stabilite dalla presente legge.
Art. 2.
Sono opere di pubblica utilità, per gli effetti di
questa legge, quelle che vengono espressamente dichiarate tali per atto
dell'autorità competente.
Possono essere dichiarate di pubblica utilità non
solo le opere che si debbono eseguire per conto dello Stato, delle provincie o
dei comuni, nell'interesse pubblico, ma anche quelle che allo stesso scopo
intraprendono corpi morali, società private o particolari individui.
Art. 3.
Qualunque domanda che venga fatta da provincie, da
comuni, da corpi morali o da privati, per ottenere la dichiarazione di pubblica
utilità, deve essere accompagnata da una relazione sommaria, la quale indichi
la natura e lo scopo delle opere da eseguirsi, la spesa presunta, i mezzi di
esecuzione e il termine entro il quale saranno finite.
Deve inoltre tale domanda essere corredata da un
piano di massima che contenga la descrizione dell'insieme delle opere e dei
terreni che esse devono occupare.
Art. 4.
La domanda per ottenere che un'opera sia dichiarata
di pubblica utilità, deve preventivamente pubblicarsi in ciascun comune in cui
l'opera stessa vuol essere eseguita, ed inserirsi per estratto nel giornale
ufficiale per le pubblicazioni amministrative della provincia. (ora
Foglio degli annunzi legali della provincia - n.d.r.).
Per quindici giorni almeno, da computarsi dalla
data delle suddette pubblicazioni ed inserzioni, la relazione ed il piano di
massima, accennati nell'articolo precedente, debbono rimanere depositati
nell'ufficio del comune ove l'opera dovrà essere eseguita.
Qualora l'opera sia per toccare il territorio di più comuni,
potrà bastare il deposito della relazione e del piano di massima nel capoluogo
del circondario presso l'ufficio di prefettura (o di sottoprefettura).(Le sottoprefetture
sono state
abolite con r.d.l. 2 gennaio 1927, n. 1 e le loro funzioni sono state
attribuite alle Prefetture).
Il luogo, la durata e lo scopo del suddetto
deposito deve indicarsi in ciascuna delle pubblicazioni ed inserzioni
suaccennate.
Art. 5.
Durante il termine stabilito dall'articolo
precedente, chiunque può prendere conoscenza della relazione e del piano
depositati nell'ufficio del comune o della prefettura (o della sottoprefettura)
(Le
sottoprefetture sono state
abolite con r.d.l. 2 gennaio 1927, n. 1 e le loro funzioni sono state
attribuite alle Prefetture),
e fare le sue osservazioni.
Il promovente la dichiarazione di pubblica utilità
può, a sua volta, aver conoscenza delle fatte osservazioni, e presentare
osservazioni di risposta.
Il modo in cui dovranno proporsi, raccogliersi e
trasmettersi le osservazioni, e le risposte e gli altri particolari relativi,
saranno determinati nel regolamento di amministrazione da pubblicarsi per
l'esecuzione della presente legge. (questo
regolamento non è stato mai emanato)
Art. 6.
Il disposto degli articoli 4 e 5 non è applicabile
quando la dichiarazione di pubblica utilità debba essere fatta per legge.
Art. 7.
Gl’ingegneri, gli architetti ed i periti
incaricati della formazione del progetto di massima, potranno introdursi nelle
proprietà private, e procedere alle operazioni planimetriche e ad altri lavori
preparatori dipendenti dal ricevuto incarico, purché siano muniti di un decreto
del prefetto (o del sottoprefetto)(Le sottoprefetture
sono state
abolite con r.d.l. 2 gennaio 1927, n. 1 e le loro funzioni sono state
attribuite alle Prefetture), nella cui provincia (o
circondario) debbono fare le suddette operazioni, e ne sia dato tre giorni prima
avviso ai proprietari.
I prefetti (ed i sottoprefetti), prima di
rilasciare tale decreto, dovranno accertarsi se gli studi furono debitamente
autorizzati dall'autorità competente nei casi in cui ciò sia richiesto.
L'avviso ai proprietari sarà dato a cura del
sindaco ed a spese di chi ordinò gli studi, e dovrà indicare i nomi delle
persone cui è concessa la facoltà di introdursi nelle proprietà private.
Se trattasi di luoghi abitati, il sindaco, sulla
istanza delle parti interessate, fisserà il tempo ed il modo con cui la facoltà
concessa può essere esercitata.
Il sindaco potrà fare assistere a quelle
operazioni una persona da lui delegata.
Coloro che intraprendono le suddette operazioni
saranno obbligati a risarcire qualunque danno recato ai proprietari, e per
assicurare il pagamento di questa indennità, potranno i prefetti (e
sottoprefetti) prescrivere il preventivo deposito di una congrua somma.
Art. 8.
Chi si opponesse alle operazioni
degli ingegneri, architetti o periti nei casi previsti nell'articolo precedente,
o chi togliesse i picchetti, i paletti od altri segnali che fossero stati
infissi per eseguire il tracciamento dei piani, incorrerà in un'ammenda (o
multa) estensibile a L. 60.000
(Le sanzioni
originarie dell'<<ammenda o
multa>> sono state depenalizzate dall'art.
32, l. 24 novembre 1981, n.
689. L'importo della sanzione è
stato così elevato dall'art. 114, primo comma della stessa l. 24 novembre 1981,
n. 689)
, salvo le maggiori pene stabilite dal codice penale in caso di reato maggiore.
Se la formazione dei piani fu ordinata
dall'amministrazione dello Stato, di una provincia o di un comune, la denuncia
sarà fatta all'autorità giudiziaria competente, dal prefetto (o dal
sottoprefetto) (Le
sottoprefetture sono state
abolite con r.d.l. 2 gennaio 1927, n. 1 e le loro funzioni sono state
attribuite alle Prefetture),
o dal sindaco; negli altri casi, da chi avrà commessa la formazione dei
suddetti piani.
CAPO II – DELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA
UTILITA’
Art. 9.
La dichiarazione di pubblica utilità deve farsi
con legge nei seguenti casi:
1) per la costruzione delle strade nazionali, delle ferrovie pubbliche, dei
canali navigabili, per prosciugamento dei laghi e per altri grandi lavori di
interesse generale, la cui esecuzione, giusta le discipline che governano le
opere pubbliche, deve essere autorizzata con legge, debba o no lo Stato
concorrere nella spesa;
2) quando per l'esecuzione di un'opera debbasi imporre un contributo ai
proprietari dei fondi confinanti o contigui alla medesima, ai termini
dell'articolo 77 della presente legge.
Pei lavori accessori che possono occorrere in
quelle opere, le quali, per effetto della legge sulle opere pubbliche 20
marzo 1865, o di altre leggi speciali, debbono eseguirsi dallo Stato
direttamente o per mezzo dei suoi concessionari, l'approvazione dei relativi
progetti per decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito l'avviso del
Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il parere del Consiglio di Stato, ha
per tutti gli effetti della presente legge, il valore di una dichiarazione di
pubblica utilità.
(articolo così sostituito dalla L. 18
dicembre, n. 5188)
Art. 10.
Per le opere provinciali, la dichiarazione di
pubblica utilità è fatta dal Ministero dei lavori pubblici, quando i progetti
d'arte debbono essere dal medesimo approvati; negli altri casi è fatta dal
prefetto.
E’ fatta altresì dal prefetto per la costruzione
e per la sistemazione delle strade comunali poste fuori dell’abitato,
consorziali e vicinali, dei ponti, delle opere idrauliche e dei porti spettanti
pure a comuni od a consorzi, e per la costruzione e sistemazione di cimiteri,
dopo che il progetto delle opere sia stato approvato dall'Autorità competente.
La dichiarazione di pubblica utilità per le opere
comunali e provinciali fatta obbligatoria per legge dispensa dall'autorizzazione
all'acquisto degli stabili da occuparsi, prescritta dall'articolo unico della
legge 5 giugno 1850, n. 1037.
(articolo così sostituito dalla L. 18
dicembre, n. 5188).
Art. 11.
E’ fatta con decreto reale, sulla proposta del
Ministro della guerra o della marina (ora Ministro
della Difesa), la dichiarazione di pubblica utilità per la
costruzione di fortificazioni o di fabbriche militari.
Art. 12.
Fuori dei casi previsti dagli articoli 9, 10, 11 e
84, la dichiarazione di pubblica utilità è fatta con decreto reale sulla
proposta del Ministro dei lavori pubblici, udito il Consiglio di Stato.
Art. 13.
Nell'atto che si dichiara un'opera di pubblica
utilità saranno stabiliti i termini entro i quali dovranno incominciarsi a
compiersi le espropriazioni ed i lavori.
L'autorità che stabilì i suddetti termini li può
prorogare per casi di forza maggiore o per altre cagioni indipendenti dalla
volontà dei concessionari, ma sempre con determinata prefissione di tempo.
Trascorsi i termini, la dichiarazione di pubblica
utilità diventa inefficace e non potrà procedersi alle espropriazioni se non
in forza di una nuova dichiarazione ottenuta nelle forze prescritte dalla
presente legge.
Art. 14.
Qualora la legge abbia fissato il termine per
l'esecuzione di un'opera, potrà questo essere prorogato con decreto reale per
un tempo non eccedente il terzo di quello concesso, salvo nella legge stessa
fosse stato questo termine dichiarato perentorio o si fosse disposto altrimenti.
Art. 15.
Ai decreti di dichiarazione di pubblica utilità
saranno uniti la relazione ed il piano di massima delle opere da eseguirsi.
CAPO III – DELLA DESIGNAZIONE DEI BENI DA ESPROPRIARSI
Art. 16.
Emanato l'atto che dichiara un'opera di pubblica
utilità, colui che la promosse dovrà a sua cura, e preso per norma il progetto
di massima, formare il piano particolareggiato di esecuzione, descrittivo di
ciascuno dei terreni od edifici di cui l'espropriazione si stima necessaria
indicandone i confini, la natura, la quantità, l'allibramento, possibilmente il
numero di mappa ed il nome ed il cognome dei proprietari inscritti nei registri
catastali, ed in difetto nei ruoli dell'imposta fondiaria.
Per l'eseguimento delle operazioni a cui devono
procedere gli ingegneri, gli architetti o periti, a fine di formare il piano
particolareggiato di esecuzione sovraccennato, sono applicabili le disposizioni
degli articoli 7 e 8 della presente legge, senza che sia necessario un nuovo
decreto del prefetto.
Art. 17.
Approvato dall'autorità competente il piano di
esecuzione, il prefetto ne ordina il deposito, per la parte relativa a ciascun
comune in cui deve ave re luogo l’espropriazione, nell'ufficio comunale per il
termine di quindici giorni continui.
L'eseguito deposito, il luogo, la durata e lo scopo
deve annunziarsi dai sindaci, mediante avviso da pubblicarsi in ciascuno di
detti comuni.
Uguale avviso deve inserirsi nel giornale destinato
alle pubblicazioni ufficiali amministrative della provincia.
Art. 18.
Dalla data della pubblicazione e dell'inserzione
dell'avviso dell'eseguito deposito decorre il termine di quindici giorni
stabilito dall'articolo precedente, durante il quale le parti interessate
possono prendere conoscenza del piano di esecuzione e possono proporre in merito
di esso le loro osservazioni nel modo che verrà stabilito dal regolamento a
norma dell'art. 5 della presente legge (questo
regolamento non è stato mai emanato).
Art. 19.
Il prefetto, veduti i certificati di pubblicazione
e gli altri documenti annessi, riconosciuta la regolarità dei seguiti atti, se
non vi furono osservazioni, ordina che il piano si esegua.
Se furono proposte osservazioni sulla regolarità
dei seguiti atti, egli pronuncia definitivamente su di esse con decreto
motivato, udito il consiglio di prefettura.
Qualora le osservazioni siano dirette contro il
tracciato od il modo di esecuzione dell'opera, il prefetto, udito l'avviso
dell'ingegnere capo del genio civile e del consiglio di prefettura, se riconosce
insussistenti le opposizioni, le respinge definitivamente; se invece le ravvisa
meritevoli di considerazione, decreta le modificazioni necessarie al progetto
nel caso che questo sia stato da lui approvato; negli altri casi ne decreta il
rinvio per la decisione all'autorità da cui fu impartita l'approvazione.
Art. 20.
Se le osservazioni riguardano soltanto una parte
del tracciato o dell'opera, il prefetto, anche prima della loro risoluzione,
potrà ordinare che il piano si esegua nelle altre parti.
Art. 21.
Quando in luogo di un semplice piano di massima, di
cui all'art.3, si presenti un piano particolareggiato conforme al disposto
dell'art. 16, o quando nell'atto in cui fu dichiarata la pubblica utilità, si
contengano le indicazioni prescritte dal medesimo art. 16, si potrà omettere la
formazione del piano particolareggiato di esecuzione.
La pubblicazione del piano particolareggiato di cui
sopra, avvenuta precedentemente alla dichiarazione di pubblica utilità, ai
termini dell'art. 4, potrà anche tener luogo della pubblicazione del piano di
esecuzione, allorché essa sia avvenuta colle avvertenze, nei luoghi e nei modi
stabiliti dagli articoli 17 e 18.
In questo caso la decisione sulle osservazioni sarà
fatta nell'atto con cui si di chiara la pubblica utilità dell'opera
Art. 22.
Possono comprendersi nella espropriazione non solo
i beni indispensabili all'esecuzione dell'opera pubblica, ma anche quelli
attigui in una determinata zona, l'occupazione dei quali conferisca direttamente
allo scopo principale dell'opera predetta.
La facoltà di espropriare i beni attigui deve
essere espressa nell'atto di dichiarazione di pubblica utilità, o concessa con
posteriore reale decreto.
(Vedi, ora, art. 34, R.D. 8 febbraio
1923, n. 422)
Art. 23.
A richiesta dei proprietari debbono pure
comprendersi fra i beni da acquistarsi dagli esecutori dell'opera le frazioni
residue degli edifici e terreni, in parte soltanto segnate nel piano di
esecuzione, qualora le medesime siano ridotte per modo da non poter più avere
pel proprietario una utile destinazione, o siano necessari lavori considerevoli
per conservarle od usarne in modo profittevole.
CAPO IV – DELL’INDENNITA’
E DEL MODO DI DETERMINARLA
Art. 24.
Colui che promosse la dichiarazione di pubblica
utilità unitamente al piano particolareggiato d'esecuzione, deve far compilare
un elenco in cui di rincontro al nome ed al cognome dei proprietari ed alla
designazione sommaria dei beni da espropriarsi, sia indicato il prezzo che egli
offre per la loro espropriazione.
Quest'elenco sarà depositato e reso pubblico nel
modo stabilito dall'art. 17 della presente legge. Nel caso dell'art. 21 l'elenco
sarà pubblicato dopo la dichiarazione di pubblica utilità.
Art. 25.
Affinché la somma offerta dagli esproprianti si
possa considerare accettata dai proprietari, è necessario che essi ne abbiano
fatta espressa dichiarazione in iscritto.
Deve questa consegnarsi al sindaco del luogo in cui
trovansi i beni soggetti ad espropriazione nel termine indicato dall'art. 18.
L'accettazione del prezzo può essere subordinata agli effetti delle
osservazioni che fossero nell'atto stesso presentate.
Art. 26.
Prima della scadenza del termine indicato nell'art.
18 i proprietari interessati ed il promovente l'espropriazione, o le persone da
essi delegate, possono presentarsi avanti il sindaco, il quale coll'assistenza
della giunta, ove occorra, procurerà che venga amichevolmente stabilito fra le
parti l'ammontare delle indennità.
Art. 27.
L'indennità è accettata o pattuita direttamente
da coloro che hanno la proprietà dei fondi soggetti ad espropriazione.
Quando si tratti di beni enfiteutici, l'indennità
sarà accettata o pattuita dagli enfiteuti, che trovansi in possesso del fondo.
Gli usufruttuari, i conduttori, i proprietari
diretti ed altri, a cui spettasse qualche diritto sugli stabili suddetti, sono
fatti indenni dagli stessi proprietari, o possono esperire le loro ragioni nel
modo indicato dagli articoli 52, 53, 54, 55 e 56.
Art.
28.
L'accettazione della indennità offerta
dall'espropriante e gli accordi amichevoli che siansi conchiusi tra questo ed i
proprietari od enfiteuti dei beni da espropriarsi, prima che sia approvato il
piano di esecuzione, si considereranno dipendenti dalla condizione che, il piano
venendo approvato, i beni ceduti siano compresi nella espropriazione.
Art. 29.
Scaduto il termine indicato nell'art. 25, debbono
trasmettersi al prefetto le dichiarazioni di accettazione dell'indennità
offerta e gli accordi conchiusi fra gli esproprianti ed i proprietari dei beni
da occuparsi.
Art. 30.
Il pretore o il tribunale competente per ragione di
valore ed avente giurisdizione nel comune in cui trovasi l'immobile espropriato
dispone il pagamento diretto dell'indennità all'avente diritto quando nell'atto
di accettazione di cui all'art. 25 questi abbia assunta ogni responsabilità in
ordine ad eventuali diritti reali dei terzi; dispone altresì che sia prestata,
ove occorra, idonea garanzia nel termine all'uopo stabilito.
Il decreto viene comunicato dalla cancelleria ai
terzi titolari dei diritti di cui al precedente comma e pubblicato nel foglio
degli annunzi legali della provincia: esso diviene esecutivo decorsi trenta
giorni dal compimento dei detti adempimenti, se non viene dai terzi proposta
opposizione sia per quanto riguarda l'ammontare della indennità che per le
garanzie. In tal caso il pretore o il tribunale dispone il deposito delle
indennità accettate o convenute nella Cassa pubblica dei depositi e prestiti
per gli effetti di cui all'art. 52.
In seguito alla presentazione degli atti
comprovanti l'eseguito deposito o pagamento, il prefetto autorizzerà
l'occupazione immediata dei fondi, pei quali fu accettata od amichevolmente
fissata la indennità stessa, facendo di questa espressa menzione.
(articolo così sostituito dall’art. 1,
L. 20 marzo 1968, n. 391)
Art. 31.
Il prefetto contemporaneamente formerà l'elenco
dei proprietari che non accettarono l'offerta di indennità e che non
conchiusero alcun amichevole accordo cogli esproprianti, indicando sommariamente
i loro beni soggetti ad espropriazione, e trasmetterà tale elenco unitamente al
piano di esecuzione ed agli altri documenti al presidente del tribunale del
circondario, in cui sono situati i beni da espropriarsi.
Art. 32.
Il tribunale, nei tre giorni immediatamente
successivi al ricevimento delle carte, nomina con un semplice decreto, e senza
che sia necessaria la citazione delle parti, uno o tre periti con incarico ai
medesimi di procedere alla stima dei beni da espropriarsi situati nel
circondario ed indicati nell'elenco trasmesso dal prefetto.
Collo stesso decreto fissa ai periti il termine
entro il quale dovranno presenta re la loro relazione.
Art. 33.
Sulla richiesta del prefetto i beni da espropriarsi
potranno essere divisi in distinte serie, ed il tribunale potrà stabilire un
termine per ciascuna serie e nominare periti per ciascuna di esse.
Art. 34.
La perizia indicata nei due articoli precedenti avrà
gli effetti di una perizia giudiziale, e potrà essere impugnata soltanto nelle
forme e nei modi preveduti da questa legge, ed in difetto dal codice di
procedura civile.
Art. 35.
Nessuna opposizione contro il decreto di nomina dei
periti potrà impedire ed arrestarne le operazioni, salvo il diritto di
oppugnarle in separato giudizio dopo la espropriazione, a norma dell'art. 51.
Art. 36.
Non è necessario che le parti interessate siano
citate per intervenire alla perizia. A cura tuttavia dei periti deve in ciascun
comune essere pubblicato un avviso con indicazione dei giorni in cui essi
procederanno alla stima di ciascuna proprietà.
La pubblicazione deve avere luogo almeno tre giorni
prima che si proceda alla stima.
Art. 37.
Le spese giudiziarie per la nomina dei periti e
quelle di perizia sono a carico dell'espropriante.
Sono a carico dell'espropriato unicamente quando la
stima riesca inferiore alla somma che fu offerta dall'espropriante a termini
dell'art. 24. Si dividono poi per metà le spese fra l'espropriante e
l'espropriato quando la differenza fra il prezzo di perizia ed il prezzo offerto
non sia maggiore di un decimo.
(vedi anche art. 35, R.D. 8 febbraio
1923, n. 422)
Art. 38.
Le perizie saranno eseguite, e le relazioni
compilate, giusta le norme tracciate dalle leggi generali di procedura.
Art. 39.
Nei casi di occupazione totale, la indennità
dovuta all'espropriato consisterà nel giusto prezzo che a giudizio dei periti
avrebbe avuto l'immobile in una libera contrattazione di compravendita.
(vedi art. 5-bis, D.L. 11 luglio 1992, n.
333, convertito in L. 8 agosto 1992, n. 359)
Art. 40.
Nei casi di occupazione parziale, l'indennità
consisterà nella differenza tra il giusto prezzo che avrebbe avuto l'immobile
avanti l'occupazione, ed il giusto prezzo che potrà avere la residua parte di
esso dopo l'occupazione.
Art. 41.
Qualora dalla esecuzione dell'opera pubblica derivi
un vantaggio speciale e immediato alla parte del fondo non espropriata, questo
vantaggio sarà estimato e detratto dalla indennità quale sarebbe se fosse
calcolata a norma dell'articolo precedente.
Se il vantaggio di cui è detto qui sopra sarà
estimato a più di un quarto della indennità che, secondo l'art. 40, sarebbe
dovuta al proprietario, questi potrà abbandonare allo espropriante l'intero
immobile pel giusto prezzo estimato ai termini dell'art. 39, semprechè il
giusto prezzo della parte del fondo espropriata su peri il quarto del giusto
prezzo dell'intero immobile.
L'espropriante può esimersi dall'accettare questo
abbandono, pagando una somma non minore dei tre quarti della indennità
estimata, a norma dell'art. 40.
In ogni caso però la indennità dovuta al
proprietario non potrà essere mai minore della metà di quella che gli
spetterebbe ai termini dell'art. 40.
Art. 42.
L'aumento di valore che dall'esecuzione dell'opera
di pubblica utilità sarebbe derivato alla parte del fondo compresa nella
espropriazione, non può tenersi a calcolo per aumentare l'indennità dovuta al
proprietario.
Art. 43.
Non possono essere calcolate nel computo delle
indennità le costruzioni, le piantagioni e le migliorie, quando, avuto riguardo
al tempo in cui furono fatte e ad altre circostanze, risulti essersi eseguite
nello scopo di conseguire un'indennità maggiore, salvo il diritto al
proprietario di esportare a sue spese i materiali e tutto ciò che può essere
tolto senza pregiudizio dell'opera di pubblica utilità da eseguirsi.
Si considerano fatte allo scopo di conseguire una
maggiore indennità, senza d'uopo di prova, le costruzioni, le piantagioni e le
migliorie, che, dopo la pubblicazione dell'avviso del deposito del piano
d'esecuzione, siano state intraprese sui fondi in esso segnati fra quelli da
espropriarsi.
Art. 44.
Se il fondo è enfiteutico, deve considerarsi come
libero. L'espropriante non è tenuto ad intervenire nelle dispute che possono
insorgere fra il proprietario diretto e l'enfiteuta, né a sopportare aumento di
spesa pel riparto della indennità tra l'uno e l'altro.
Art. 45.
Non deve farsi luogo ad alcuna indennità per le
servitù che possono essere conservate o trasferite senza danno o senza grave
incomodo nel fondo dominante o servente.
Sono in questo caso rimborsate le spese necessarie
per la esecuzione delle opere occorrenti per la conservazione o per traslazione
della servitù, salva a chi promuove l'espropriazione la facoltà di farle
eseguire egli stesso. Le suddette opere e spese dovranno essere indicate nella
perizia.
Art. 46.
E’ dovuta una indennità ai proprietari dei
fondi, i quali dalla esecuzione dell'opera di pubblica utilità vengano gravati
di servitù, o vengano a soffri re un danno permanente derivante dalla perdita o
dalla diminuzione di un diritto.
La privazione di un utile, al quale il proprietario
non avesse diritto, non può mai essere tenuta a calcolo nel determinare la
indennità.
Le disposizioni di questo articolo non sono
applicabili alle servitù stabilite da leggi speciali.
CAPO V – DELL’ESPROPRIAZIONE
Sezione I -
Decreto che pronuncia l’espropriazione e l’occupazione dei beni;
suoi effetti rispetto al proprietario espropriato.
Art. 47. (abrogato
dall’art. 2 Legge 20 maggio 1968, n. 391)
Art. 48.
Il pretore o il tribunale, sulla base della
relazione dei periti e previa liquidazione ed attribuzione delle spese di
perizia a norma dell'art. 37, autorizza il pagamento od ordina il deposito nella
Cassa depositi e prestiti, a norma dell'art. 30.
In seguito alla presentazione dei certificati
comprovanti l'eseguito deposito o dei titoli giustificanti l'effettuato
pagamento, il prefetto pronuncia l'espropriazione ed autorizza l'occupazione dei
beni.
(articolo così sostituito dall’art. 3,
L. 20 marzo 1968, n. 391)
Art. 49.
Il deposito dell'indennità si considera fatto per
conto dei proprie tari espropriati. Essi hanno diritto di esigere che la somma
depositata o da depositarsi sia impiegata in titoli del debito pubblico.
Art. 50.
La proprietà dei beni soggetti ad espropriazione
per causa di pubblica utilità passa nell’espropriare dalla data del decreto
del prefetto che pronuncia l'espropriazione.
Art. 51.
Il decreto del prefetto che pronuncia
l'espropriazione, deve, a cura dell'espropriante, essere notificato a forma
delle citazioni ai proprietari espropriati.
Ognuno di essi, nei trenta giorni successivi alla
notificazione suddetta, può proporre avanti l'autorità giudiziaria competente
le sue istanze contro la stima fatta dai periti e contro la liquidazione delle
spese. L'atto di opposizione dovrà essere intimato tanto al prefetto, quanto
all'espropriante.
Trascorso questo termine senza che sia proposto
richiamo dinanzi ai tribunali contro la stima, l'indennità si avrà
definitivamente stabilita nella somma risultante dalla perizia, salvi gli
effetti dell'art. 54.
Sezione II -
Effetti dell’espropriazione
riguardo ai terzi; pagamento delle indennità.
Art. 52.
Le azioni di rivendicazione, di usufrutto, di
ipoteca, di diretto dominio, e tutte le altre azioni esperibili sui fondi
soggetti ad espropriazione, non possono interrompere il corso di essa, ne
impedirne gli effetti.
Pronunciata l'espropriazione, tutti i diritti
anzidetti si possono far valere non più sul fondo espropriato, ma sulla
indennità che lo rappresenta.
Art. 53.
Il decreto del prefetto che autorizza l'occupazione
immediata dei fondi a termini dell’art. 30, e quello che ne pronuncia
l'espropriazione nel caso preveduto dall'art. 48, saranno trascritti
nell'ufficio delle ipoteche (ora ufficio dei registri
immobiliari), e sarà fatta l'opportuna voltura nel catasto o nei
libri censuari.
La trascrizione e la voltura nel catasto e nei
libri censuari si eseguiranno entro quindici giorni a cura ed a spese
dell'espropriante.
Art. 54.
Un estratto dei decreti accennati nell'articolo
precedente deve essere anche inserito nel termine di cinque giorni nel giornale
destinato per la pubblicazione degli avvisi giudiziari della provincia.
Coloro che hanno ragione da esperire sull'indennità,
possono impugnarla come insufficiente nel termine di trenta giorni successivi
alla suddetta inserzione, e nei modi indicati nell'art. 51.
Scorso il suddetto termine senza che siasi proposto
richiamo, l'indennità si avrà anche rispetto ad essi definitivamente stabilita
nella somma depositata.
Art. 55.
Divenuta definitiva rispetto a tutti la
determinazione dell'ammontare dell'indennità, spirati i termini per la
iscrizione dei diritti reali, ove alcuno non ne esista sopra il fondo
espropriato, ne sia notificata opposizione al pagamento, oppure fra tutte le
parti interessate siasi stabilito, d'accordo, il modo di distribuire la indennità,
il prefetto, udito il consiglio di prefettura, autorizza il pagamento della
somma depositata al proprietario espropriato od agli aventi diritto.
(vedi, ora, la L. 3 aprile 1926, n. 686)
Art. 56.
Esistendo vincoli reali sul fondo espropriato od
opposizioni al pagamento, o non essendosi le parti accordate sul modo di
distribuire le indennità, deve provvedersi, sull'istanza della parte più
diligente, dal tribunale competente a termine delle leggi civili.
Quando per altro le indennità non eccedono la
somma di lire 1.000 (importo così aumentato
dall’art. 36 R.D. 8 febbraio 1923, n. 422. vedi, ora, la L. 3 aprile 1926, n.
686), potranno essere pagate al proprietario, salvo i diritti dei
terzi, nei modi che saranno prescritti dal regolamento di che all'art. 5 della
presente legge (il regolamento non è stato mai
emanato).
(articolo così sostituito dalla L. 18
dicembre 1979, n. 5188. .
CAPO VI – DISPOSIZIONI
CIRCA I BENI SOGGETTI AD ESPROPRIAZIONE DI SPETTANZA DI MINORI, INTERDETTI,
CORPI MORALI ED ALTRE TALI PERSONE
Art. 57.
Se tra i fondi da espropriarsi, indicati nel piano
di esecuzione, trovansi beni appartenenti a minori, interdetti, assenti, a corpi
morali o ad altre persone alle quali non sia acconsentita la facoltà libera di
alienare immobili, per la legalità dell'alienazione forzata di tali beni non è
necessaria alcuna particolare autorizzazione, salvo quanto è disposto dagli
articoli seguenti circa la fissazione dell'indennità e l'investimento della
somma a tal titolo dovuta.
Art. 58.
I tutori e gli altri amministratori delle persone
indicate nell'artico lo precedente possono, nell'interesse delle medesime,
accettare l'indennità offerta dagli esproprianti, e fissarla per privato
accordo e fare la richiesta prevista dall'art. 23, purché tali dichiarazioni,
richieste e privati contratti siano poi approvati dal tribunale del circondario
ove sono situati i beni, udito il pubblico ministero.
Trattandosi di beni spettanti ai comuni, alle
provincie od allo Stato, l'accettazione, la richiesta e i privati accordi
saranno approvati in via amministrativa nel modo stabilito per le transazioni.
Non è necessaria veruna approvazione per
l'accettazione dell'indennità qualora questa sia determinata da periti nominati
dal tribunale a termini dell’art. 32.
Art. 59.
Le somme depositate per indennità di beni
espropriati spettanti a minori, a corpi morali e ad altre persone che non hanno
la libera disponibilità dei loro beni, non possono essere esatte dai tutori e
dagli altri amministratori, salvo ne sia fatto investimento e siensi osservate
le formalità prescritte dalle leggi civili.
Non è necessaria alcuna autorizzazione per la
conversione delle suddette somme in titoli del debito pubblico a termini
dell’art. 49.
CAPO VII – DEL
DIRITTO DEGLI ESPROPRIATI DI OTTENERE LA RETROCESSIONE DEI LORO FONDI NON STATI
OCCUPATI NELL’ESECUZIONE DELLE OPERE DI PUBBLICA UTILITA’
Art. 60.
Dopo l'esecuzione di un'opera di pubblica utilità,
se qualche fon do a tal fine acquistato non ricevette o in tutto o in parte la
preveduta destinazione, gli espropriati o gli aventi ragione da essi che abbiano
la proprietà dei beni da cui fu staccato quello espropriato, hanno diritto ad
ottenerne la retrocessione.
Il prezzo di tali fondi, ove sia pattuito
amichevolmente fra le parti, sarà fissato giudizialmente in seguito a perizia
fatta a norma degli articoli 32 e 33.
Omissis -
(il terzo comma è stato abrogato dall’art. 1, R.D.L. 11 marzo 1923, n.
691, convertito in L. 17 aprile 1925, n. 473)
Art. 61.
Un avviso pubblicato nel modo prescritto dall'art.
17 deve indicare i beni che, non dovendo più servire all'inseguimento
dell'opera pubblica, sono in condizione di essere rivenduti.
Nei tre mesi successivi a questa pubblicazione i
precedenti proprietari o gli aventi ragione da essi che intendono riacquistare
la proprietà dei suddetti fondi, debbono farne espressa dichiarazione da
notificarsi per atto d'usciere (ora, ufficiale
giudiziario) all'espropriante: nel mese successivo poi alla
fissazione del prezzo debbono effettuarne il pagamento: il tutto sotto pena di
decadere dalla preferenza che la legge loro accorda.
Ove l'avviso anzidetto non venga pubblicato,
potranno i proprietari o gli aventi ragione da essi rivolgersi al prefetto,
perché con suo decreto dichiari che i beni più non servono all'opera pubblica.
Art. 62.
Le disposizioni dei due precedenti articoli non
sono applicabili alle frazioni dei fondi che sono state dall'espropriante
acquistate sulla richiesta del proprietario in forza dell'art. 23, e che
rimangono disponibili dopo l'esecuzione dei lavori.
Qualora l'intero fondo non fosse stato occupato per
l'esecuzione dell'opera pubblica, sarà sempre applicabile il disposto dell'art.
60.
Art. 63.
Fatta l'espropriazione, se l'opera non siasi
eseguita e siano trascorsi i termini a tal uopo concessi o prorogati, gli
espropriati potranno domandare che sia dall'autorità giudiziaria competente
pronunciata la decadenza dell'ottenuta dichiarazione di pubblica utilità, e
siano loro restituiti i beni espropriati, mediante il pagamento del prezzo che
sarà determinato nel modo indicato dall'art. 60 della presente legge.