LEGGE 25
giugno 1865, n. 2359 – Gazz.
Uff. 8 luglio 1865
(testo vigente,
aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73)
TITOLO
II
Disposizioni
particolari
CAPO I – DELLE
OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEI FONDI PER L’ESTRAZIONE DI PIETRE, GHIAIA E PER
ALTRI USI NECESSARI ALL’ESECUZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
Art. 64.
Gl'intraprenditori ed esecutori di una opera
dichiarata di pubblica utilità possono occupare temporaneamente i beni privati
per estrarre, pietre, ghiaia, sabbia, terra o zolle, per farvi deposito di
materiali, per stabilire magazzini ed officine, per praticarvi passaggi
provvisori, per aprire canali di diversione delle acque e per altri usi
necessari all'esecuzione dell'opera stessa.
Per estrarre pietre, ghiaia, sabbia, terra o zolle,
non potranno occuparsi i terreni chiusi da muro. I materiali raccolti dal
proprietario per suo uso, anche in terreni non chiusi da muro, non potranno
essere espropriati, se non nei casi preveduti dall'art. 71.
Art. 65.
La domanda deve essere dagli intraprenditori od
esecutori dei lavori diretta al prefetto della provincia in cui trovansi i beni
da occuparsi, coll'indicazione della durata che essi intendono si debba
assegnare all'occupazione e dell'indennità dai medesimi offerta.
Questa domanda deve comunicarsi ai proprietari
interessati con l'invito di fare nel termine di dieci giorni, decorrenti dalla
notificazione, le loro osservazioni sulla chiesta occupazione, e di dichiarare
espressamente se accettano la offerta indennità, la quale in caso di silenzio
si considererà rifiutata.
Art. 66.
Trascorso il termine indicato nell'articolo
precedente senza che sia stata fatta espressa dichiarazione d'accettazione, il
prefetto, se crede fondata la domanda, nomina egli stesso un perito per fissare
l'indennità dovuta, e determinare ad un tempo la durata dell'occupazione.
Art. 67.
Ciascun proprietario dei terreni da occuparsi sarà
a mezzo del sindaco avvertito del giorno in cui si procederà alla perizia.
Art. 68.
Nella perizia si esporrà lo stato in cui si trova
il fondo da occuparsi L'indennità deve essere determinata, avuto riguardo alla
perdita dei frutti, alla diminuzione del valore del fondo, alla durata della
occupazione, e tenuto con Io di tutte le altre valutabili circostanze.
Art. 69.
Il prefetto, veduta la perizia, ordinerà il
pagamento della somma determinata dal perito, ed autorizzerà l'occupazione
temporanea.
Nel caso in cui la detta somma non venga accettata
o si facciano opposizioni al pagamento, il prefetto ne ordinerà il deposito
nella cassa dei depositi giudiziari ed autorizzerà l'occupazione temporanea.
Contro la stima fatta dal perito è ammesso il richiamo all'autorità
giudiziaria competente nei termini e nei modi stabiliti dall'art. 51.
Art. 70.
Qualora l'intraprenditore od esecutore dell'opera
pubblica durante l'occupazione temporanea si fosse valso del terreno occupato
per usi non indicati nel decreto d'autorizzazione, ed avesse arrecato al fondo
occupato un danno non preveduto nella determinazione dell’indennità, è
sempre salvo al proprietario il diritto di ottenere il risarcimento dei maggiori
danni.
CAPO II – DELLE
OCCUPAZIONI NEI CASI DI FORZA MAGGIORE E DI URGENZA
Art. 71.
Nei casi di rottura degli argini, di rovesciamenti
di ponti per impeto delle acque, e negli altri casi di forza maggiore o di
assoluta urgenza, i prefetti ed i sottoprefetti (Le sottoprefetture
sono state
abolite con r.d.l. 2 gennaio 1927, n. 1 e le loro funzioni sono state
attribuite alle Prefetture), previa la compilazione dello
stato di consistenza dei fondi da occuparsi, possono ordinare la occupazione
temporanea dei beni immobili che occorressero alla esecuzione delle opere
all'uopo necessarie. Si procederà colle stesse norme nel caso di lavori di
questa natura dichiarati urgenti e indifferibili dal Consiglio superiore dei
lavori pubblici.
Se poi l'urgenza, di che nella prima parte di
questo articolo, fosse tale da non consentire nemmeno l'indugio richiesto per
fare avvertire il prefetto e il sottoprefetto ed attenderne il provvedimento, il
sindaco può autorizzare l'occupazione temporanea dei beni indispensabili per
l'esecuzione dei lavori sopraindicati, con l'obbligo però di partecipare
immediatamente al prefetto (o sottoprefetto) la con cessa autorizzazione.
(articolo così sostituito dalla L. 18
dicembre 1879, n. 5188)
Art. 72.
Il prefetto, col decreto che autorizza
l'occupazione o con decreto successivo, stabilisce provvisoriamente l'indennità
da corrispondersi ai proprie tari dei beni occupati.
Questa indennità è offerta ai suddetti
proprietari, e se è accettata, viene tosto soddisfatta.
Qualora la medesima non sia accettata, il prefetto
ne ordina il deposito nella cassa dei depositi giudiziari per essere poi
determinata giudizialmente.
In quanto al modo ed ai termini per fare l'offerta
e l'accettazione e per proporre i richiami avanti il tribunale competente, come
pure per determinare l'ammontare delle indennità, si debbono osservare le
disposizioni degli articoli 24 e seguenti.
Art. 73.
Le occupazioni temporanee prevedute dall'art. 71
non possono in nessun caso essere protratte oltre il termine di due anni,
decorrenti dal giorno in cui ebbero luogo. Occorrendo di renderle definitive, si
procederà secondo le norme di cui agli articoli 16 e seguenti della presente
legge.
CAPO III – DELLE
ESPROPRIAZIONI PER OPERE MILITARI
Art. 74.
Emanato
il decreto
reale di
cui all'art. 11, il Ministro della guerra o della marina (ora
Ministro della difesa) con suo decreto designa, per l'esecuzione di
fortificazioni o di altre opere militari, le proprietà private che per tal
causa debbono essere espropriate. I
piani di massima
e di esecuzione non sono
fatti pubblici, né contro il
decreto di designazione dei beni da espropriarsi è ammesso alcun
richiamo in via giudiziaria od amministrativa.
Art. 75.
L'Ufficiale
incaricato della
direzione dei lavori forma l'elenco dei
proprietari dei
beni da espropriarsi, e dell'indennità offerta dall'Amministrazione
militare, e
trasmette tale elenco al Prefetto per
la sua
pubblicazione nei Comuni in cui sono situati i suddetti beni.
Sono
nel resto applicabili le
disposizioni contenute nei capi 4°, 5°, 6° e 7° del titolo primo della
presente legge.
Art. 76.
In
caso di assoluta urgenza
l'Autorità militare che ha il comando locale,
previa la
compilazione dello
stato di
consistenza, può ordinare l'occupazione immediata dei
beni necessari all'esecuzione delle opere militari.
Essa
ha le
facoltà attribuite al Prefetto dal capo 2° del titolo secondo
della presente legge, e può
applicare le altre disposizioni ivi contenute circa le espropriazioni d'urgenza.
CAPO IV – DELLE
ESPROPRIAZIONI CON OBLIGO DI CONTRIBUTO
Art. 77.
Qualora
in una legge che dichiara un'opera di pubblica utilità sia imposto
ai proprietari
di beni confinanti o contigui alla medesima l'obbligo di contribuire
all'esecuzione in ragione del maggior valore che vengono ad acquistare le loro
proprietà, e non siano nella stessa legge
indicate la
misura del contributo e le norme da seguirsi per esigerlo, debbono
osservarsi le disposizioni seguenti.
Art. 78.
Il
contributo per ciascun proprietario deve essere uguale alla metà del maggior
valore risultante dall'esecuzione delle opere di pubblica utilità.
Questo
contributo è pagabile
a decimi
in ciascun
anno, contemporaneamente all'imposta prediale (ora in sei rate).
Art. 79.
Nel
computo del maggior valore deve dedursene quella parte che già avesse
fatto compenso coll'indennità dovuta per l'espropriazione.
Art. 80.
Il
proprietario del fondo
gravato di contributo può abbandonarlo all'espropriante pel giusto prezzo
estimato a termini dell'art. 39.
Art. 81.
Per
sicurezza del pagamento del contributo compete all'espropriante un'ipoteca
sopra il
maggior valore che il fondo
ha acquistato per l'esecuzione dell'opera pubblica.
Quest'ipoteca
dovrà essere
iscritta nei
modi e nei termini
stabiliti dalle
leggi civili
per la conservazione delle
ipoteche legali.
Art. 82.
Le
disposizioni di questo capo potranno essere applicate per legge anche
alle opere che s'intraprendessero per conto delle Province, dei Comuni o dei
consorzi. Nulla è
innovato alle
disposizioni vigenti
circa i
consorzi obbligatori.
CAPO V – DELLE
ESPROPRIAZIONE DEI MONUMENTI STORICI O DI ANTICHITA’ NAZIONALE
(vedi artt. 54 e 57,
L. 1 gennaio 1939, n. 1089)
Art. 83.
Ogni
monumento storico o di antichità nazionale che abbia la natura d'immobile,
e la cui conservazione pericolasse continuando ad essere posseduto
da qualche
corpo morale
o da un privato cittadino, può essere
acquistato dallo Stato, dalle Province e dai Comuni in via di
espropriazione per causa di pubblica utilità.
Art. 84.
All'espropriazione
debbono in
ogni caso
precedere le formalità richieste dagli
artt. 4
e 5, e la speciale
notificazione della proposta o
domanda ai proprietari del monumento. La dichiarazione di pubblica
utilità è
fatta nel
modo indicato
dall'art. 12 sulla proposta
del Ministro per la pubblica istruzione.
Art. 85.
L'indennità
a pagarsi
è stabilita
amichevolmente, o
nel modo indicato dagli artt. 31 e seguenti della presente legge.
CAPO VI E
CAPO VII -
DEI PIANI REGOLATORI
EDILIZI E
AMPLIAMENTO (implicitamente
abrogato dalla Legge 17 agosto 1942, n.1150)
Art. 86.
I
Comuni, in
cui trovasi riunita
una popolazione di diecimila abitanti
almeno, potranno,
per causa
di pubblico
vantaggio determinata da
attuale bisogno di provvedere alla salubrità ed alle necessarie
comunicazioni, fare un piano regolatore, nel quale siano tracciate
le linee da osservarsi nella ricostruzione di quella parte dell'abitato
in cui sia da rimediare alla viziosa disposizione degli edifici, per
raggiungere l'intento.
Art. 87.
I
progetti dei
piani regolatori debbono
essere fatti pubblici a cura del Sindaco, a norma degli artt. 17 e 18, ed essere
adottati dal Consiglio comunale,
il quale delibera sulle opposizioni che fossero presentate.
Se
il Consiglio
comunale respinge le opposizioni, la Deputazione Provinciale
(ora, CO.RE.CO)
è chiamata
a dar parere sul merito del progetto e delle opposizioni.
I
piani regolatori sono approvati a norma dell'art. 12, sentito il
Consiglio superiore
dei lavori
pubblici ed
anche il
Consiglio provinciale di sanità, ove occorra.
Nel
decreto di approvazione sarà determinato il tempo, non maggiore d'anni 25,
entro il quale si dovrà eseguire il piano.
Art. 88.
Il
decreto di approvazione del piano deve essere a cura del Sindaco pubblicato
e notificato entro un mese nella forma delle citazioni a
ciascun proprietario dei beni in esso piano compresi.
Art. 89.
Diventato
definitivo il piano, dal giorno della sua pubblicazione i proprietari dei
terreni e degli edifizi in esso compresi, volendo far nuove
costruzioni o
riedificare o modificare quelle esistenti, sia per
volontà loro, sia per
necessità, debbono uniformarsi alle norme tracciate nel piano.
Art. 90.
I
lavori fatti in
contravvenzione all'articolo precedente saranno distrutti,
ed il
proprietario condannato alla
multa estensibile a lire 1.000.
Art. 91.
L'area
degli edifici
ed i
terreni sui
quali è
proibito di edificare, come l'area
pubblica sulla
quale devonsi estendere le fabbricazioni dei privati, non cessano
dall'appartenere al rispettivo proprietario,
finché non
sia eseguito il deposito od
il pagamento delle indennità determinate a seconda degli artt. 39 e 40.
Art. 92.
L'approvazione
del piano regolatore
equivale ad una dichiarazione di pubblica
utilità, e
potrà dar luogo alle
espropriazioni delle proprietà nel medesimo
comprese, osservate
le prescrizioni della presente legge.
Art. 93.
I
Comuni pei quali sia dimostrata la attuale necessità di estendere l'abitato,
potranno adottare
un piano regolatore di ampliamento in cui siano tracciate
le norme
da osservarsi nella edificazione di nuovi
edifici, a fine di
provvedere alla salubrità dell'abitato, ed alla più sicura, comoda e decorosa
sua disposizione.
A
questi piani
sono applicabili
le disposizioni del precedente capo.
Art. 94.
Se
per la esecuzione
del piano
di ampliamento il Comune
deve procedere alla costruzione delle vie pubbliche, i proprietari saranno
obbligati a cedere il terreno necessario, senz'altra formalità.
Il
relativo compenso
sarà determinato secondo gli artt. 39, 40 e 41,
salvi quei
concorsi nelle
opere di
sistemazione e
di conservazione delle vie che dai regolamenti locali fossero per questo
caso speciale imposti.