LEGGE 25 giugno 1865, n. 2359Gazz. Uff. 8 luglio 1865

(testo vigente, aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73)


TITOLO II

Disposizioni particolari

CAPO I –  DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEI FONDI PER L’ESTRAZIONE DI PIETRE, GHIAIA E PER ALTRI USI NECESSARI ALL’ESECUZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

Art. 64.

Gl'intraprenditori ed esecutori di una opera dichiarata di pubblica utilità possono occupare temporaneamente i beni privati per estrarre, pietre, ghiaia, sabbia, terra o zolle, per farvi deposito di materiali, per stabilire magazzini ed officine, per praticarvi passaggi provvisori, per aprire canali di diversione delle acque e per altri usi necessari all'esecuzione dell'opera stessa.

Per estrarre pietre, ghiaia, sabbia, terra o zolle, non potranno occuparsi i terreni chiusi da muro. I materiali raccolti dal proprietario per suo uso, anche in terreni non chiusi da muro, non potranno essere espropriati, se non nei casi preveduti dall'art. 71.

Art. 65.

La domanda deve essere dagli intraprenditori od esecutori dei lavori diretta al prefetto della provincia in cui trovansi i beni da occuparsi, coll'indicazione della durata che essi intendono si debba assegnare all'occupazione e dell'indennità dai medesimi offerta.

Questa domanda deve comunicarsi ai proprietari interessati con l'invito di fare nel termine di dieci giorni, decorrenti dalla notificazione, le loro osservazioni sulla chiesta occupazione, e di dichiarare espressamente se accettano la offerta indennità, la quale in caso di silenzio si considererà rifiutata.

Art. 66.

Trascorso il termine indicato nell'articolo precedente senza che sia stata fatta espressa dichiarazione d'accettazione, il prefetto, se crede fondata la domanda, nomina egli stesso un perito per fissare l'indennità dovuta, e determinare ad un tempo la durata dell'occupazione.

Art. 67.

Ciascun proprietario dei terreni da occuparsi sarà a mezzo del sindaco avvertito del giorno in cui si procederà alla perizia.

Art. 68.

Nella perizia si esporrà lo stato in cui si trova il fondo da occuparsi L'indennità deve essere determinata, avuto riguardo alla perdita dei frutti, alla diminuzione del valore del fondo, alla durata della occupazione, e tenuto con Io di tutte le altre valutabili circostanze.

Art. 69.

Il prefetto, veduta la perizia, ordinerà il pagamento della somma determinata dal perito, ed autorizzerà l'occupazione temporanea.

Nel caso in cui la detta somma non venga accettata o si facciano opposizioni al pagamento, il prefetto ne ordinerà il deposito nella cassa dei depositi giudiziari ed autorizzerà l'occupazione temporanea. Contro la stima fatta dal perito è ammesso il richiamo all'autorità giudiziaria competente nei termini e nei modi stabiliti dall'art. 51.

Art. 70.

Qualora l'intraprenditore od esecutore dell'opera pubblica durante l'occupazione temporanea si fosse valso del terreno occupato per usi non indicati nel decreto d'autorizzazione, ed avesse arrecato al fondo occupato un danno non preveduto nella determinazione dell’indennità, è sempre salvo al proprietario il diritto di ottenere il risarcimento dei maggiori danni.

 

CAPO II –  DELLE OCCUPAZIONI NEI CASI DI FORZA MAGGIORE E DI URGENZA

Art. 71.

Nei casi di rottura degli argini, di rovesciamenti di ponti per impeto delle acque, e negli altri casi di forza maggiore o di assoluta urgenza, i prefetti ed i sottoprefetti (Le  sottoprefetture  sono  state  abolite con r.d.l. 2 gennaio 1927, n. 1 e le loro funzioni sono state attribuite alle Prefetture), previa la compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occuparsi, possono ordinare la occupazione temporanea dei beni immobili che occorressero alla esecuzione delle opere all'uopo necessarie. Si procederà colle stesse norme nel caso di lavori di questa natura dichiarati urgenti e indifferibili dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Se poi l'urgenza, di che nella prima parte di questo articolo, fosse tale da non consentire nemmeno l'indugio richiesto per fare avvertire il prefetto e il sottoprefetto ed attenderne il provvedimento, il sindaco può autorizzare l'occupazione temporanea dei beni indispensabili per l'esecuzione dei lavori sopraindicati, con l'obbligo però di partecipare immediatamente al prefetto (o sottoprefetto) la con cessa autorizzazione.

(articolo così sostituito dalla L. 18 dicembre 1879, n. 5188)

Art. 72.

Il prefetto, col decreto che autorizza l'occupazione o con decreto successivo, stabilisce provvisoriamente l'indennità da corrispondersi ai proprie tari dei beni occupati.

Questa indennità è offerta ai suddetti proprietari, e se è accettata, viene tosto soddisfatta.

Qualora la medesima non sia accettata, il prefetto ne ordina il deposito nella cassa dei depositi giudiziari per essere poi determinata giudizialmente.

In quanto al modo ed ai termini per fare l'offerta e l'accettazione e per proporre i richiami avanti il tribunale competente, come pure per determinare l'ammontare delle indennità, si debbono osservare le disposizioni degli articoli 24 e seguenti.

Art. 73.

Le occupazioni temporanee prevedute dall'art. 71 non possono in nessun caso essere protratte oltre il termine di due anni, decorrenti dal giorno in cui ebbero luogo. Occorrendo di renderle definitive, si procederà secondo le norme di cui agli articoli 16 e seguenti della presente legge.

 

CAPO III –  DELLE  ESPROPRIAZIONI PER OPERE MILITARI

Art. 74.

Emanato  il  decreto  reale  di  cui all'art. 11, il Ministro della guerra  o  della marina (ora Ministro della difesa) con suo decreto designa, per l'esecuzione di fortificazioni o di altre opere militari, le proprietà private che per tal causa debbono essere espropriate.   I  piani di  massima  e  di esecuzione non sono fatti pubblici, né contro  il decreto di designazione dei beni da espropriarsi è ammesso alcun  richiamo in via giudiziaria od amministrativa.

Art. 75.

L'Ufficiale  incaricato  della  direzione dei lavori forma l'elenco dei  proprietari  dei  beni da espropriarsi, e dell'indennità offerta dall'Amministrazione  militare,  e  trasmette tale elenco al Prefetto per  la  sua  pubblicazione nei Comuni in cui sono situati i suddetti beni.

Sono  nel  resto applicabili le disposizioni contenute nei capi 4°, 5°, 6° e 7° del titolo primo della presente legge.

 

Art. 76.

In  caso  di assoluta urgenza l'Autorità militare che ha il comando locale,  previa  la  compilazione  dello  stato  di  consistenza, può ordinare  l'occupazione  immediata  dei beni necessari all'esecuzione delle opere militari.

Essa  ha  le  facoltà attribuite al Prefetto dal capo 2° del titolo secondo  della  presente legge, e può applicare le altre disposizioni ivi contenute circa le espropriazioni d'urgenza.

 

CAPO IV –  DELLE ESPROPRIAZIONI CON OBLIGO DI CONTRIBUTO

 

Art. 77.

Qualora  in una legge che dichiara un'opera di pubblica utilità sia imposto  ai  proprietari  di beni confinanti o contigui alla medesima l'obbligo di contribuire all'esecuzione in ragione del maggior valore che vengono ad acquistare le loro proprietà, e non siano nella stessa legge  indicate  la  misura del contributo e le norme da seguirsi per esigerlo, debbono osservarsi le disposizioni seguenti.

Art. 78.

Il contributo per ciascun proprietario deve essere uguale alla metà del maggior valore risultante dall'esecuzione delle opere di pubblica utilità.

Questo   contributo   è   pagabile   a   decimi  in  ciascun  anno, contemporaneamente all'imposta prediale (ora in sei rate).

Art. 79.

Nel  computo del maggior valore deve dedursene quella parte che già avesse fatto compenso coll'indennità dovuta per l'espropriazione.

 Art. 80.

 Il  proprietario  del  fondo gravato di contributo può abbandonarlo all'espropriante pel giusto prezzo estimato a termini dell'art. 39.

Art. 81.

Per sicurezza del pagamento del contributo compete all'espropriante un'ipoteca  sopra  il  maggior  valore che il fondo ha acquistato per l'esecuzione dell'opera pubblica.

Quest'ipoteca   dovrà  essere  iscritta  nei  modi  e  nei  termini stabiliti  dalle  leggi  civili  per  la conservazione delle ipoteche legali.

Art. 82.

Le  disposizioni di questo capo potranno essere applicate per legge anche alle opere che s'intraprendessero per conto delle Province, dei Comuni o dei consorzi. Nulla  è  innovato  alle  disposizioni  vigenti  circa  i  consorzi obbligatori.

 

CAPO V –  DELLE ESPROPRIAZIONE DEI MONUMENTI STORICI O DI ANTICHITA’ NAZIONALE  (vedi artt. 54 e 57, L. 1 gennaio 1939, n. 1089)

Art. 83.

 Ogni monumento storico o di antichità nazionale che abbia la natura d'immobile,  e la cui conservazione pericolasse continuando ad essere posseduto  da  qualche  corpo  morale  o da un privato cittadino, può essere  acquistato dallo Stato, dalle Province e dai Comuni in via di espropriazione per causa di pubblica utilità.

Art. 84.

All'espropriazione  debbono  in  ogni  caso  precedere le formalità richieste  dagli  artt.  4  e  5,  e  la speciale notificazione della proposta  o domanda ai proprietari del monumento. La dichiarazione di pubblica  utilità  è  fatta  nel  modo  indicato  dall'art.  12 sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 85.

L'indennità  a  pagarsi  è  stabilita  amichevolmente,  o  nel modo indicato dagli artt. 31 e seguenti della presente legge.

 

CAPO VI  E    CAPO VII  -  DEI  PIANI  REGOLATORI  EDILIZI  E  AMPLIAMENTO (implicitamente abrogato dalla Legge 17 agosto 1942, n.1150)

Art. 86.

I  Comuni,  in  cui  trovasi  riunita  una popolazione di diecimila abitanti   almeno,   potranno,   per   causa  di  pubblico  vantaggio determinata  da  attuale bisogno di provvedere alla salubrità ed alle necessarie  comunicazioni,  fare un piano regolatore, nel quale siano tracciate  le linee da osservarsi nella ricostruzione di quella parte dell'abitato  in cui sia da rimediare alla viziosa disposizione degli edifici, per raggiungere l'intento.

Art. 87.

I  progetti  dei  piani  regolatori debbono essere fatti pubblici a cura del Sindaco, a norma degli artt. 17 e 18, ed essere adottati dal Consiglio  comunale,  il quale delibera sulle opposizioni che fossero presentate.

Se  il  Consiglio  comunale respinge le opposizioni, la Deputazione Provinciale  (ora, CO.RE.CO)  è  chiamata  a dar parere sul merito del progetto e delle opposizioni.

I  piani regolatori sono approvati a norma dell'art. 12, sentito il Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  ed  anche  il  Consiglio provinciale di sanità, ove occorra.

Nel decreto di approvazione sarà determinato il tempo, non maggiore d'anni 25, entro il quale si dovrà eseguire il piano.

Art. 88.

Il decreto di approvazione del piano deve essere a cura del Sindaco pubblicato  e  notificato entro un mese nella forma delle citazioni a ciascun proprietario dei beni in esso piano compresi.

Art. 89.

Diventato definitivo il piano, dal giorno della sua pubblicazione i proprietari dei terreni e degli edifizi in esso compresi, volendo far nuove  costruzioni  o  riedificare o modificare quelle esistenti, sia per  volontà  loro, sia per necessità, debbono uniformarsi alle norme tracciate nel piano.

Art. 90.

I  lavori  fatti in contravvenzione all'articolo precedente saranno distrutti,  ed  il  proprietario  condannato alla multa estensibile a lire 1.000.

Art. 91.

L'area  degli  edifici  ed  i  terreni  sui  quali  è  proibito  di edificare,  come  l'area  pubblica  sulla  quale devonsi estendere le fabbricazioni dei privati, non cessano dall'appartenere al rispettivo proprietario,  finché  non  sia  eseguito il deposito od il pagamento delle indennità determinate a seconda degli artt. 39 e 40.

Art. 92.

L'approvazione  del  piano regolatore equivale ad una dichiarazione di  pubblica  utilità,  e  potrà  dar luogo alle espropriazioni delle proprietà  nel  medesimo  comprese,  osservate  le prescrizioni della presente legge.

Art. 93.

I Comuni pei quali sia dimostrata la attuale necessità di estendere l'abitato,  potranno  adottare  un piano regolatore di ampliamento in cui  siano  tracciate  le  norme  da osservarsi nella edificazione di nuovi  edifici,  a fine di provvedere alla salubrità dell'abitato, ed alla più sicura, comoda e decorosa sua disposizione.

A  questi  piani  sono  applicabili  le disposizioni del precedente capo.

Art. 94.

Se  per  la  esecuzione  del  piano  di  ampliamento il Comune deve procedere alla costruzione delle vie pubbliche, i proprietari saranno obbligati a cedere il terreno necessario, senz'altra formalità.

Il  relativo  compenso  sarà determinato secondo gli artt. 39, 40 e 41,   salvi   quei   concorsi   nelle  opere  di  sistemazione  e  di conservazione delle vie che dai regolamenti locali fossero per questo caso speciale imposti.