LEGGE 25 giugno 1865, n. 2359Gazz. Uff. 8 luglio 1865

(testo vigente, aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73)


TITOLO III

Disposizioni finali transitorie  

Art. 95

Gli atti di vendita, di quietanza ed altri, relativi all'acquisto di beni soggetti ad espropriazione per causa di pubblica utilità, possono estendersi a forma di processo verbale, nel quale potranno comprendersi parecchie cessioni od atti.

Art. 96

Le notificazioni prescritte dalla presente legge, le quali non sia espressamente stabilito doversi fare a modo delle citazioni, possono eseguirsi da messi comunali, o da altri agenti amministrativi.

Art. 97.    (Omissis)   (articolo non più in vigore)

 Art. 98.    (Omissis)   (articolo non più in vigore)

 Art. 99.    (Omissis)   (articolo non più in vigore)

 Art. 100.  (Omissis)   (articolo non più in vigore)

 Art. 101.

 La  presente legge avrà esecuzione dal 1° settembre 1865, rimanendo abrogate  tutte le leggi, regolamenti, e disposizioni che ora reggono l'espropriazione per causa di pubblica utilità nelle diverse Province della Repubblica italiana.