LEGGE 25
giugno 1865, n. 2359 – Gazz.
Uff. 8 luglio 1865
(testo vigente,
aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73)
TITOLO
III
Disposizioni
finali transitorie
Art. 95
Gli atti di vendita, di quietanza ed altri,
relativi all'acquisto di beni soggetti ad espropriazione per causa di pubblica
utilità, possono estendersi a forma di processo verbale, nel quale potranno
comprendersi parecchie cessioni od atti.
Art. 96
Le notificazioni prescritte dalla presente legge,
le quali non sia espressamente stabilito doversi fare a modo delle citazioni,
possono eseguirsi da messi comunali, o da altri agenti amministrativi.
Art. 97. (Omissis)
(articolo non più in vigore)
Art. 98. (Omissis)
(articolo non più in vigore)
Art. 99. (Omissis)
(articolo non più in vigore)
Art. 100. (Omissis)
(articolo non più in vigore)
Art. 101.
La
presente legge avrà esecuzione dal 1° settembre 1865, rimanendo
abrogate tutte le leggi,
regolamenti, e disposizioni che ora reggono l'espropriazione per causa di
pubblica utilità nelle diverse Province della Repubblica italiana.