Legge 28/01/1977
n. 10 ( Vigente )
Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
EDILIZIA E
URBANISTICA
Legge 28
gennaio 1977, n. 10 (in Gazz. Uff., 29 gennaio 1977, n. 27).
Norme per la
edificabilità dei suoli (1).
(1)
Il d.lg.
19 febbraio 1998, n. 51, ha soppresso l'ufficio del pretore
e, fuori dai casi espressamente previsti dal citato decreto, le
relative competenze
sono da intendersi
trasferite al tribunale ordinario. Lo stesso decreto
ha soppresso l'ufficio del
pubblico
ministero
presso la
pretura circondariale e ha
provveduto a trasferirne
le relative funzioni
all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale ordinario. Pertanto, i
riferimenti a pretore ed a pretura sono sostituiti,
rispettivamente, dai
riferimenti al presidente
del tribunale e al tribunale. Inoltre, qualora il presente provvedimento
attribuisca funzioni amministrative alternativamente al pretore
e ad
organi della
P.A., le
attribuzioni pretorili si
intendono soppresse; sono
altresì soppresse
le funzioni
amministrative di altre autorità
giurisdizionali, eccezion fatta per il giudice di pace, se attribuite in via
alternativa tanto al pretore che ad organi della P.A.
(Omissis).
Art. 1.
Trasformazione urbanistica del territorio e concessione di edificare.
Ogni
attività comportante
trasformazione urbanistica ed edilizia del
territorio comunale
partecipa agli oneri ad essa relativi e la esecuzione
delle opere
è subordinata
a concessione da parte del
sindaco, ai sensi della presente legge.
Art. 2.
Piani di zona e demani comunali di aree.
Per
le aree comprese nei piani
di zona di cui alla legge 8 aprile 1962, n.
167, e per quelle acquisite ai sensi degli articoli 27 e 51 della
legge 22 ottobre 1971, n.
865, resta fermo il regime previsto dalle norme della stessa legge n. 865.
Anche
per tali
aree è necessario il provvedimento del sindaco di cui all'articolo 1
della presente legge.
L'articolo
26 della legge 22 ottobre
1971, n. 865, è abrogato. Le aree già
vincolate ai sensi di detto
articolo sono assoggettate al regime previsto dall'articolo 35 della legge 22
ottobre 1971, n. 865, salvo quanto
previsto nell'undicesimo, nel sedicesimo
e nel diciottesimo
comma dello
stesso articolo 35 per ciò che concerne i requisiti soggettivi.
(1)
Sostituisce il primo comma
dell'art. 3, l. 18 aprile 1962, n. 167.
(2)
Comma abrogato dall'art. 2,
comma 70, l. 23 dicembre 1996, n. 662.
Art. 3.
Contributo per il rilascio della concessione.
La
concessione comporta la
corresponsione di un
contributo commisurato all'incidenza delle spese
di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.
Art. 4.
Caratteristiche della concessione.
La concessione
è data dal sindaco al proprietario dell'area o a chi abbia titolo per richiederla con le modalità, con la procedura e
con gli effetti di cui
all'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150,
e successive modificazioni ed integrazioni, in conformità alle
previsioni degli
strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi e, nei
comuni sprovvisti
di detti
strumenti, a norma
dell'articolo 41-quinquies, primo e terzo comma, della legge medesima, nonché
delle ulteriori norme regionali.
Per
gli immobili di proprietà
dello Stato la concessione è data a coloro
che siano muniti di titolo,
rilasciato dai competenti organi dell'amministrazione, al godimento del bene.
Nell'atto
di concessione
sono indicati i termini di
inizio e di ultimazione dei lavori.
Il
termine per l'inizio dei
lavori non può essere superiore ad un anno;
il termine di ultimazione,
entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, non può essere
superiore a tre anni e può essere prorogato,
con provvedimento motivato,
solo per fatti estranei alla volontà del
concessionario, che
siano sopravvenuti a
ritardare i lavori durante
la loro
esecuzione. Un
periodo più
lungo per l'ultimazione
dei lavori
può essere
concesso esclusivamente
in considerazione della mole
dell'opera da
realizzare o
delle sue particolari caratteristiche
tecnico-costruttive; ovvero
quando si tratti di
opere pubbliche il cui
finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
Qualora
i lavori
non siano
ultimati nel termine
stabilito, il concessionario deve
presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione; in tal caso la
nuova concessione concerne la parte non ultimata.
La
concessione è
trasferibile ai successori o aventi causa. Essa non
incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali
relativi agli
immobili realizzati per effetto del suo rilascio ed è irrevocabile,
fatti salvi i casi di decadenza ai sensi della presente legge
e le
sanzioni previste
dall'articolo 15 della stessa. Resta fermo
inoltre il disposto di cui al penultimo comma dell'articolo 31 della
legge 17 agosto 1942, n. 1150.
La regione
stabilisce le forme e le modalità d'esercizio dei poteri sostitutivi
nel caso
di mancato
rilascio della
concessione nei termini di legge.
A decorrere dal
1° gennaio 1979, salva l'applicazione dell'articolo 4 della legge
1° giugno 1971, n. 291, nei
comuni sprovvisti degli strumenti urbanistici
generali e
in mancanza di norme regionali e fino all'entrata in vigore di queste, la
concessione deve osservare i seguenti limiti:
a)
fuori del
perimetro dei
centri abitati definito ai
sensi dell'articolo 17 della legge
6 agosto 1967, n. 765, l'edificazione a scopo residenziale non può superare l'indice di metri cubi 0,03,
per metro quadrato di area edificabile;
b) nell'ambito
dei centri abitati definiti ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono consentite soltanto
opere di restauro e di risanamento
conservativo, di manutenzione ordinaria o straordinaria, di consolidamento
statico e di risanamento igienico;
c)
le superfici coperte degli edifici o dei complessi produttivi non possono
superare un decimo dell'area di proprietà.
Art. 5. Determinazione
degli oneri di urbanizzazione.
L'incidenza
degli oneri
di urbanizzazione primaria e secondaria, previsti
dall'articolo 4
della legge
29 settembre 1964, n. 847,
modificato dall'articolo
44 della
legge 22 ottobre 1971, n.
865, nonché dalle leggi regionali,
è stabilita, ai fini del precedente
articolo
3, con
deliberazione del consiglio
comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce, entro 120
giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, per classi di comuni in relazione:
a) all'ampiezza
ed all'andamento demografico dei comuni;
b) alle
caratteristiche geografiche dei comuni;
c) alle
destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;
d)
ai limiti
e rapporti
minimi inderogabili
fissati in applicazione
dall'articolo 41-quinquies, penultimo e ultimo comma, della
legge 17
agosto 1942,
n. 1150,
e successive modifiche e
integrazioni, nonché delle leggi regionali.
Fino
all'approvazione delle tabelle di
cui al precedente comma i comuni continuano ad applicare le disposizioni
adottate in attuazione della legge 6 agosto 1967, n. 765.
Nel caso di
mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione entro il termine stabilito nel primo comma e fino
alla definizione delle
tabelle stesse,
i comuni
provvedono, in
via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale (1).
(1)
Vedi,
anche, l'art. 7, l. 24 dicembre 1993, n. 537.
Art. 6.
Determinazione del costo di costruzione.
Il
costo di costruzione di cui all'articolo 3 della presente legge per
i nuovi
edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento
ai costi
massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti
dalle stesse
regioni a
norma della lettera g) del primo
Con
gli stessi
provvedimenti di
cui al primo comma, le regioni identificano classi di edifici con
caratteristiche superiori a quelle considerate
nelle vigenti
disposizioni di legge
per l'edilizia agevolata,
per le
quali sono
determinate maggiorazioni del detto costo di
costruzione in misura non superiore al 50 per cento (1).
Nei periodi
intercorrenti tra le determinazioni regionali di cui al primo
comma, ovvero in eventuale
assenza di tali determinazioni, il costo di
costruzione è
adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione
dell'intervenuta variazione dei costi
di costruzione accertata
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (1).
Il contributo afferente alla concessione comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione (1).
Nel caso di
interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in
relazione al costo degli interventi stessi così come individuati dal comune in
base ai progetti presentati per ottenere la concessione.
(1)
Comma, da ultimo, così
sostituito dall'art. 7, l. 24 dicembre 1993, n. 537.
Art. 7.
Edilizia convenzionata.
Per gli
interventi di edilizia abitativa, ivi compresi quelli sugli edifici esistenti,
il contributo di cui al precedente articolo 3 si è ridotto
alla sola
quota di
cui all'articolo 5
qualora il
Nella
convenzione può
essere prevista
la diretta esecuzione da parte dell'interessato
delle opere di
urbanizzazione, in luogo del pagamento della quota di cui al comma precedente;
in tal caso debbono essere descritte
le opere
da eseguire e precisati i
termini e le garanzie per l'esecuzione delle opere medesime.
Fino
all'approvazione da
parte della
regione della
convenzione-tipo, le convenzioni
previste dal presente articolo sono stipulate in conformità ad uno schema di
convenzione-tipo, deliberato dal Consiglio
comunale, contenente gli elementi di cui al successivo articolo 8.
Può tener
luogo della convenzione un atto unilaterale d'obbligo con il quale il
concessionario si impegna ad
osservare le condizioni stabilite nella
convenzione-tipo ed a
corrispondere nel termine stabilito la
quota relativa alle opere di
urbanizzazione ovvero ad eseguire direttamente le opere stesse.
La
convenzione o l'atto
d'obbligo unilaterale sono trascritti nei registri immobiliari a cura del comune
e a spese del concessionario.
Art. 8.
Convenzione-tipo.
Ai
fini della
concessione relativa
agli interventi di edilizia abitativa
di cui al precedente
articolo 7, la regione approva una convenzione-tipo,
con la quale sono
stabiliti i criteri nonché i parametri, definiti con meccanismi
tabellari per classi di comuni, ai
a)
l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli
alloggi;
b)
la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base
del costo delle aree, così
come definito dal comma successivo, della costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonché delle spese generali,
comprese quelle
per la
progettazione e degli oneri
di preammortamento e di finanziamento;
c)
la determinazione dei canoni
di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la
cessione degli alloggi;
d)
la durata di validità della
convenzione non superiore a 30 e non inferiore a 20 anni.
La regione
stabilisce criteri e parametri per la determinazione del costo delle aree, in
misura tale che la sua incidenza non superi il 20
per cento
del costo
di costruzione come definito ai sensi del precedente art. 6.
Per
un periodo
di 10 anni dall'entrata in
vigore della presente legge il concessionario può chiedere che il costo delle
aree, ai fini della convenzione,
sia determinato in misura pari al valore definito in
occasione di trasferimenti
di proprietà avvenuti nel quinquennio
I
prezzi di
cessione ed i canoni di
locazione determinati nelle convenzioni ai
sensi del primo comma sono suscettibili di periodiche variazioni, con frequenza
non inferiore al biennio, in relazione agli indici
ufficiali ISTAT dei costi di
costruzione intervenuti dopo la stipula delle
convenzioni medesime.
Ogni
pattuizione stipulata in
violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione è nulla per la
parte eccedente.
(1)
Termine
soppresso dall'art. 23, l. 17 febbraio 1992, n. 179.
Art. 9.
Cessione gratuita.
Il contributo
di cui al precedente articolo 3 non è dovuto:
a)
per le opere da realizzare
nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del
fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo
a titolo principale, ai
sensi dell'art. 12, L. 9 maggio 1975, n. 153;
b)
per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di
ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici utili di
calpestio e mutamento
della destinazione
d'uso, quando
il concessionario si
impegni, mediante
convenzione o atto d'obbligo
c)
per gli
interventi di manutenzione
straordinaria, restando fermo che per la
manutenzione ordinaria la
concessione non
è richiesta;
d)
per gli interventi di
restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20 per cento, di
edifici unifamiliari;
e)
per le
modifiche interne
necessarie per
migliorare le condizioni
igieniche o
statiche delle
abitazioni, nonché per la
realizzazione dei
volumi tecnici
che si rendano
indispensabili a seguito della
installazione di impianti tecnologici necessari per le
f)
per gli
impianti, le attrezzature,
le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti
istituzionalmente competenti nonché per
le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di
strumenti urbanistici;
g)
per le
opere da
realizzare in
attuazione di norme o di
provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità.
Per
le opere
realizzate dai
soggetti di
cui al secondo comma dell'art. 4
il contributo per la
concessione - da determinarsi dal comune ai
sensi del precedente art. 5 - è commisurato alla incidenza delle sole opere di
urbanizzazione.
Restano ferme
le norme di cui agli articoli 29 e 31, secondo comma, della legge 17 agosto
1942, n. 1150, e successive modificazioni.
Art. 10. Concessione
relativa ad opere o impianti non destinati alla residenza.
La
concessione relativa
a costruzioni
o impianti destinati ad
attività industriali
o artigianali
dirette alla trasformazione di beni
ed alla presentazione di
servizi comporta la corresponsione di un contributo
pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di
La
concessione relativa
a costruzioni
o impianti destinati ad
attività turistiche,
commerciali e direzionali
comporta la corresponsione
di un
contributo pari
all'incidenza delle opere di urbanizzazione,
determinata ai
sensi del
precedente articolo 5, nonché
una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato
Qualora
la destinazione
d'uso delle
opere indicate
nei commi precedenti, nonché
di quelle
nelle zone
agricole previste
dal precedente articolo
9, venga
comunque modificata
nei dieci anni successivi all'ultimazione
dei lavori,
il contributo
per la
Art. 11.
Versamento del contributo afferente alla concessione.
La
quota di
contributo di
cui al precedente articolo
5 è corrisposta
al comune
all'atto del
rilascio della concessione. A scomputo
totale o parziale della quota dovuta, il concessionario può obbligarsi
a realizzare direttamente le
opere di urbanizzazione con
La
quota di
contributo di
cui al precedente articolo
6 è determinata
all'atto del rilascio della concessione ed è corrisposta in
corso d'opera con le modalità
e le garanzie stabilite dal comune e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla
ultimazione delle opere.
Art. 12.
Destinazione dei proventi delle concessioni.
I
proventi delle concessioni e delle sanzioni di cui agli articoli 15
e 18 sono versati in conto corrente vincolato presso la tesoreria del
comune e
sono destinati alla
realizzazione delle opere di
urbanizzazione primaria
e secondaria,
al risanamento di complessi edilizi
compresi nei centri storici,
all'acquisizione delle aree da espropriare
per la
realizzazione dei programmi
pluriennali di cui all'articolo 13, nonché, nel limite
massimo del 30 per cento, a spese di manutenzione ordinaria del
patrimonio comunale (1).
(1)
Articolo così sostituito dall'art. 16-bis, d.l. 1 luglio 1986, n. 318,
conv. in l. 9 agosto 1986, n. 488.
Art. 13.
Programmi pluriennali di attuazione.
L'attuazione
degli strumenti
urbanistici generali avviene
sulla base di programmi pluriennali
di attuazione che delimitano le aree e le zone
- incluse
o meno
in piani particolareggiati o
in piani convenzionati di
lottizzazione - nelle quali
debbono realizzarsi, anche a
mezzo di
comparti, le previsioni di
detti strumenti e le relative urbanizzazioni,
con riferimento ad un periodo di tempo non inferiore a tre e non
superiore a cinque anni.
Nella
formulazione dei programmi
deve essere
osservata la proporzione tra aree
destinate all'edilizia economica e popolare e aree
riservate all'attività edilizia privata,
stabilita ai sensi dell'articolo 3
della L.
18 aprile
1962, n.
167, e successive
La
regione stabilisce con
propria legge, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il contenuto ed il procedimento di formazione
dei programmi
pluriennali di attuazione, individua i
comuni esonerati, anche in
relazione alla dimensione, all'andamento
demografico ed
alle caratteristiche
geografiche, storiche
ed ambientali - fatta
comunque eccezione per quelli di particolare
espansione industriale
e turistica
- dall'obbligo di
dotarsi di
tali programmi e prevede le forme e le modalità di esercizio dei poteri
sostitutivi nei confronti dei comuni
Nei comuni
obbligati ai sensi del terzo comma la concessione di cui all'articolo
1 della presente legge è
data solo per le aree incluse nei programmi
di attuazione e, al di fuori
di esse, per le opere e gli interventi
previsti dal
precedente articolo 9,
sempreché non
Fino
all'approvazione dei programmi di attuazione, al di fuori dei casi
previsti nel precedente comma, la concessione è data dai comuni
obbligati soltanto su aree dotate di opere di urbanizzazione o per le quali
esista l'impegno dei concessionari a realizzarle.
Qualora
nei tempi indicati dai
programmi di attuazione gli aventi titolo non
presentino istanza di concessione singolarmente o riuniti in
consorzio, il
comune espropria
le aree
sulla base
delle disposizioni della legge
22 ottobre 1971, n. 865,
come modificata dalla presente legge.
Le
disposizioni del comma
precedente non
si applicano ai beni immobili di proprietà dello Stato.
La
legge regionale prevede le modalità di utilizzazione delle aree
espropriate.
Nei
comuni esonerati
trova applicazione la norma di cui al primo comma del precedente articolo
4 (1).
(1)
Articolo così sostituito dall'art. 16-bis, d.l. 1 luglio 1986, n. 318,
conv. in l. 9 agosto 1986, n. 488.
Art. 14.
Indennità di espropriazione.
(Omissis) (1).
(1)
Modifica la
l. 22 ottobre 1971, n. 865. La Corte cost., con sent.
30 gennaio
1980, n.
5, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del
presente articolo,
nelle parti
in cui
reca modificazioni agli
artt. 16,
commi quinto, sesto,
settimo, e 20, comma terzo, della l. 22 ottobre 1971, n. 865.
Art. 15.
Sanzioni amministrative.
Il
mancato versamento
del contributo
nei termini
di cui
al precedente articolo 11 comporta:
a)
la corresponsione
degli interessi
legali di
mora se il versamento
avviene nei successivi trenta giorni;
b) la
corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali qualora il
versamento avvenga negli ulteriori trenta giorni;
c) l'aumento di
un terzo del contributo dovuto, quando il ritardo si protragga oltre il termine
di cui alla precedente lettera b).
La
vigilanza sulle
costruzioni è esercitata dal sindaco ai sensi dell'articolo 32 della
legge 17 agosto 1942, n. 1150.
Le
opere eseguite
in totale
difformità o
in assenza
della concessione debbono essere demolite, a cura e spese del
proprietario, entro il
termine fissato dal sindaco con ordinanza. In mancanza, le
predette opere
sono gratuitamente acquisite, con
l'area su cui insistono,
al patrimonio indisponibile
del comune che le utilizza a fini pubblici, compresi quelli di edilizia
residenziale pubblica.
L'acquisizione
si effettua con ordinanza motivata del sindaco.
L'ordinanza
è vidimata
e resa
esecutiva dal pretore nella
cui giurisdizione ricade
il comune interessato e costituisce titolo per la
trascrizione nei
registri immobiliari
e per la immissione in
possesso.
Contro
l'ordinanza del
sindaco può essere
presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per
territorio.
Gli
atti giuridici aventi per
oggetto unità edilizie costruite in assenza
di concessione
sono nulli
ove da essi non risulti
che l'acquirente era a conoscenza della mancanza della concessione.
Qualora
l'opera eseguita
in totale difformità o in assenza della concessione
contrasti con
rilevanti interessi
urbanistici o ambientali
ovvero non
possa essere
utilizzata per fini pubblici, viene demolita a spese del suo costruttore.
In
caso di
annullamento della
concessione, qualora
non sia possibile
la rimozione dei vizi delle
procedure amministrative o la riduzione in
pristino, il
sindaco applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere
o loro parti abusivamente eseguite,
valutato
dall'ufficio tecnico erariale. La valutazione dell'ufficio tecnico
è notificata
alla parte
dal comune e diviene
definitiva decorsi i termini di impugnativa.
I
contributi, le
sanzioni e le spese di cui
alla presente legge vengono riscossi con l'ingiunzione prevista dall'articolo 2
del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che è emessa dal sindaco del comune
interessato.
Le
opere realizzate
in parziale
difformità dalla
concessione debbono essere
demolite a spese del concessionario. Nel caso in cui le
opere difformi non possono essere rimosse senza pregiudizio della parte
conforme, il
sindaco applica una sanzione pari al doppio del valore
della parte
dell'opera realizzata
in difformità
dalla concessione.
Non
si procede
alla demolizione
ovvero all'applicazione
della sanzione di cui al
comma precedente nel caso di
realizzazione di varianti, purché
esse non
siano in
contrasto con gli strumenti
urbanistici vigenti e non modifichino la sagoma, le superfici utili e la
destinazione d'uso
delle costruzioni
per le
quali è
stata rilasciata la concessione.
Le varianti
dovranno comunque essere
approvate prima del rilascio del certificato di abitabilità.
Le
opere eseguite da terzi, in totale difformità dalla concessione o
in assenza
di essa, su suoli di
proprietà dello Stato e di enti territoriali,
sono gratuitamente
acquisite rispettivamente,
al demanio dello
Stato e al patrimonio indisponibile degli enti stessi
Qualora le
opere siano solo parzialmente difformi dalla concessione si applica il
disposto dell'undicesimo comma del presente articolo.
La sanzione
ivi prevista è comminata dallo Stato o dagli altri enti territoriali
interessati.
E’
vietato a
tutte le
aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare
le loro
forniture per l'esecuzione di opere prive di concessione (1) (2).
(1)
Vedi artt.
1-23, l. 28 febbraio 1985, n. 47.
(2)
I proventi delle concessioni
edilizie e delle sanzioni di cui al presente
articolo possono essere destinati anche al finanziamento di
spese di manutenzione del
patrimonio comunale (art. 49, comma 7, l. 27 dicembre 1997, n. 449).
Art. 16.
Tutela giurisdizionale.
I
ricorsi giurisdizionali
contro il provvedimento con il quale la concessione
viene data o negata nonché contro la determinazione e la liquidazione
del contributo e delle sanzioni previste dagli artt. 15 e 18 sono
devoluti alla
competenza dei tribunali
amministrativi
Art. 17.
Sanzioni penali.
Salvo
che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni
amministrative, si applica:
a)
l'ammenda fino
a lire 20 milioni per la inosservanza delle disposizioni
previste dalla presente legge, dalla L. 17 agosto 1942, n.
1150, e
successive modificazioni
ed integrazioni, nonché dai
regolamenti edilizi
e dagli
strumenti urbanistici,
ovvero delle
b)
l'arresto fino
a due anni e l'ammenda da lire 10 milioni a lire
100 milioni
nei casi
di esecuzione
dei lavori
in totale difformità o assenza della concessione o di prosecuzione degli
stessi nonostante l'ordine di sospensione;
c)
l'arresto fino
a due anni e l'ammenda da lire 30 milioni a lire 100 milioni
nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio,
come previsto dal primo comma dell'art. 18. La stessa pena si applica
anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte
a
vincolo storico, artistico,
archeologico, paesistico, ambientale, in variazione
essenziale, in
totale difformità o in assenza della concessione (1).
(1)
Articolo così sostituito dall'art. 20, l. 28 febbraio 1985, n. 47.
Le sanzioni previste dal
presente articolo si applicano anche a talune
violazioni previste dal d.l.
23 gennaio 1982, n. 9, conv. In l. 25 marzo 1982, n. 84.
Art. 18.
Norme transitorie.
Rimangono
salve le
licenze edilizie
già rilasciate,
anche in attuazione di piani
di lottizzazione, prima della data di entrata in vigore
della presente legge, purché
i lavori siano completati entro quattro anni
dalla stessa data così da rendere gli edifici abitabili
Fermi
restando gli
oneri di
urbanizzazione, la
quota di cui all'articolo 6
riguardante il costo di costruzione:
non è dovuta
per le istanze presentate fino a sei mesi dalla data predetta;
è
ridotta al
30 per cento della
misura stabilita dalle norme della presente
legge per le istanze di concessione presentate entro dodici mesi dalla
stessa data;
è ridotta al
60 per cento della misura medesima per le istanze di concessione presentate
entro ventiquattro mesi da tale data.
Le
disposizioni del precedente
comma non si applicano qualora le istanze non
siano corredate
dagli atti,
documenti ed elaborati
previsti dalle
vigenti norme urbanistico-edilizie ovvero i progetti presentati
vengano assoggettati a varianti essenziali su richiesta del concessionario
prodotta oltre i termini suindicati.
In ordine alle
istanze di cui al secondo comma, la concessione, con i
benefici ivi
previsti, non
può essere data dopo due anni dalla presentazione
delle istanze
stesse, salvo che sia
successivamente intervenuta decisione
di annullamento del silenzio
rifiuto o di un
I
lavori oggetto
delle concessioni
di cui sopra debbono essere completati entro tre anni dalla data di
rilascio, così da rendere gli edifici abitabili
o agibili. In caso di mancato completamento delle opere
entro il
termine suindicato,
il concessionario è tenuto al
Per
i piani
di lottizzazione convenzionata di cui all'articolo 8 della
legge 6 agosto 1967, n. 765,
già approvati, restano fermi gli oneri di
urbanizzazione convenzionata. Il rilascio
delle singole concessioni è subordinato soltanto al pagamento della quota del
costo
(1)
Termine
portato a cinque anni dall'art. 1, d.l. 8 gennaio 1981, n. 4, conv.
in l. 12 marzo 1981, n. 58.
Una ulteriore proroga del termine al
31 dicembre
1984 è stata disposta dall'art. 6, d.l. 29 dicembre
1983, n.
747, conv.
in l. 27 febbraio 1984, n. 18. Il
(2) Comma così
sostituito dall'art. 49, l. 5 agosto 1978, n. 457.
(3)
Termine prorogato
al 31
dicembre 1985
dall'art. 1, comma 5-quinquies, d.l. 22 dicembre 1985, n. 901, conv. in
l. 1 marzo 1985, n. 42.
(4)
I proventi delle concessioni
edilizie e delle sanzioni di cui al presente
articolo possono essere destinati anche al finanziamento di
spese di manutenzione del
patrimonio comunale (art. 49, comma 7, l. 27 dicembre 1997, n. 449).
Art. 19.
Le
disposizioni di cui
al precedente articolo 14, in materia di determinazione dell'indennità
di espropriazione e di occupazione, non si
applicano ai
procedimenti in
corso se
la liquidazione
dell'indennità predetta
sia divenuta definitiva o non impugnabile o definita
con sentenza
passata in giudicato alla data di entrata in
Fino
all'insediamento delle commissioni di cui all'articolo 14, le competenze
attribuite a
queste sono
svolte dall'ufficio tecnico
erariale, il
quale applica i criteri
previsti dalla presente legge per la
determinazione dell'indennità di
espropriazione e di
Art. 20.
Norme tributarie.
Ai
provvedimenti, alle convenzioni e agli atti d'obbligo previsti dalla
presente legge
si applica
il trattamento tributario di cui all'articolo 32, secondo comma, del
D.P.R. 29 settembre 1973,n. 601.
La
trascrizione prevista dall'articolo 15 della presente legge si effettua a
tassa fissa.
Art. 21. Disposizioni
finali.
Restano
in vigore le norme della legge 18 dicembre 1973, n. 880, e della legge 2
agosto 1975, n. 393.
Restano
altresì in
vigore le
norme della legge
urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150,
e successive modificazioni ed integrazioni, sempreché
non siano incompatibili con quelle della presente legge ed intendendosi
la espressione <<licenza
edilizia>> sostituita
Art. 22.
La
presente legge
entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.