Legge  28/01/1977 n. 10   ( Vigente )

 Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73

  

EDILIZIA E URBANISTICA

Legge 28 gennaio 1977, n. 10 (in Gazz. Uff., 29 gennaio 1977, n. 27).

Norme per la edificabilità dei suoli (1).

 (1)  Il  d.lg.  19 febbraio 1998, n. 51, ha soppresso l'ufficio del pretore  e, fuori dai casi espressamente previsti dal citato decreto, le  relative  competenze  sono  da intendersi trasferite al tribunale ordinario.  Lo  stesso  decreto  ha  soppresso l'ufficio del pubblico

ministero   presso   la  pretura  circondariale  e  ha  provveduto  a trasferirne  le  relative funzioni all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale ordinario. Pertanto, i riferimenti a pretore ed a pretura   sono   sostituiti,   rispettivamente,  dai  riferimenti  al presidente del tribunale e al tribunale. Inoltre, qualora il presente provvedimento attribuisca funzioni amministrative alternativamente al pretore  e  ad  organi  della  P.A.,  le  attribuzioni  pretorili  si intendono    soppresse;    sono   altresì   soppresse   le   funzioni amministrative  di altre autorità giurisdizionali, eccezion fatta per il giudice di pace, se attribuite in via alternativa tanto al pretore che ad organi della P.A.

 (Omissis).

 

Art. 1.   Trasformazione urbanistica del territorio e concessione di edificare.

Ogni  attività  comportante  trasformazione urbanistica ed edilizia del  territorio  comunale  partecipa agli oneri ad essa relativi e la esecuzione  delle  opere  è  subordinata  a  concessione da parte del sindaco, ai sensi della presente legge.

 

Art. 2.   Piani di zona e demani comunali di aree.

Per  le  aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 8 aprile 1962,  n. 167, e per quelle acquisite ai sensi degli articoli 27 e 51 della  legge  22 ottobre 1971, n. 865, resta fermo il regime previsto dalle norme della stessa legge n. 865.

Anche  per  tali  aree è necessario il provvedimento del sindaco di cui all'articolo 1 della presente legge.

  (Omissis) (1).

L'articolo  26  della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è abrogato. Le aree  già  vincolate  ai sensi di detto articolo sono assoggettate al regime previsto dall'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, salvo   quanto   previsto   nell'undicesimo,  nel  sedicesimo  e  nel diciottesimo  comma  dello  stesso articolo 35 per ciò che concerne i requisiti soggettivi.

(1)  Sostituisce  il primo comma dell'art. 3, l. 18 aprile 1962, n. 167.

 (Omissis) (2).

(2)  Comma  abrogato dall'art. 2, comma 70, l. 23 dicembre 1996, n. 662.

 

 Art. 3.    Contributo per il rilascio della concessione.

 La   concessione   comporta  la  corresponsione  di  un  contributo commisurato  all'incidenza  delle  spese  di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.

  

Art. 4.    Caratteristiche della concessione.

La concessione è data dal sindaco al proprietario dell'area o a chi abbia  titolo per richiederla con le modalità, con la procedura e con gli  effetti  di  cui  all'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150,  e successive modificazioni ed integrazioni, in conformità alle previsioni  degli  strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi e, nei  comuni  sprovvisti  di  detti  strumenti,  a norma dell'articolo 41-quinquies, primo e terzo comma, della legge medesima, nonché delle ulteriori norme regionali.

Per  gli  immobili di proprietà dello Stato la concessione è data a coloro  che  siano muniti di titolo, rilasciato dai competenti organi dell'amministrazione, al godimento del bene.

Nell'atto  di  concessione  sono  indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

Il  termine  per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno;  il  termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a tre anni e può essere prorogato,  con  provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà  del  concessionario,  che  siano  sopravvenuti a ritardare i lavori   durante  la  loro  esecuzione.  Un  periodo  più  lungo  per l'ultimazione  dei  lavori  può  essere  concesso  esclusivamente  in considerazione  della  mole  dell'opera  da  realizzare  o  delle sue particolari  caratteristiche  tecnico-costruttive;  ovvero  quando si tratti  di  opere  pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

Qualora  i  lavori  non  siano  ultimati  nel termine stabilito, il concessionario  deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione;  in  tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata.

La  concessione  è  trasferibile ai successori o aventi causa. Essa non  incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi  agli  immobili realizzati per effetto del suo rilascio ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza ai sensi della presente legge  e  le  sanzioni  previste dall'articolo 15 della stessa. Resta fermo  inoltre il disposto di cui al penultimo comma dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

La regione stabilisce le forme e le modalità d'esercizio dei poteri sostitutivi  nel  caso  di  mancato  rilascio  della  concessione nei termini di legge.

A decorrere dal 1° gennaio 1979, salva l'applicazione dell'articolo 4  della  legge    giugno 1971, n. 291, nei comuni sprovvisti degli strumenti  urbanistici  generali  e  in mancanza di norme regionali e fino all'entrata in vigore di queste, la concessione deve osservare i seguenti limiti:

a)  fuori  del  perimetro  dei  centri  abitati definito ai sensi dell'articolo  17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, l'edificazione a scopo  residenziale non può superare l'indice di metri cubi 0,03, per metro quadrato di area edificabile;

b) nell'ambito dei centri abitati definiti ai sensi dell'articolo 17  della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono consentite soltanto opere di  restauro e di risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria o straordinaria, di consolidamento statico e di risanamento igienico;

c)  le superfici coperte degli edifici o dei complessi produttivi non possono superare un decimo dell'area di proprietà.

  

Art. 5.    Determinazione degli oneri di urbanizzazione.

L'incidenza  degli  oneri  di urbanizzazione primaria e secondaria, previsti  dall'articolo  4  della  legge  29  settembre 1964, n. 847, modificato  dall'articolo  44  della  legge  22 ottobre 1971, n. 865, nonché  dalle  leggi  regionali,  è stabilita, ai fini del precedente

articolo  3,  con  deliberazione  del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce, entro 120 giorni dalla data  di entrata in vigore della presente legge, per classi di comuni in relazione:

a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;

b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;

c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;

d)   ai   limiti   e  rapporti  minimi  inderogabili  fissati  in applicazione  dall'articolo  41-quinquies,  penultimo e ultimo comma, della  legge  17  agosto  1942,  n.  1150,  e  successive modifiche e integrazioni, nonché delle leggi regionali.

Fino  all'approvazione  delle  tabelle di cui al precedente comma i comuni continuano ad applicare le disposizioni adottate in attuazione della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della  regione entro il termine stabilito nel primo comma e fino alla definizione  delle  tabelle  stesse,  i  comuni  provvedono,  in  via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale (1).

(1) Vedi, anche, l'art. 7, l. 24 dicembre 1993, n. 537.

 

Art. 6.     Determinazione del costo di costruzione.

Il  costo di costruzione di cui all'articolo 3 della presente legge per  i  nuovi  edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento  ai  costi  massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti  dalle  stesse  regioni  a  norma della lettera g) del primo comma dell'art. 4 della L. 5 agosto 1978, n. 457.

Con  gli  stessi  provvedimenti  di  cui al primo comma, le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate  nelle  vigenti  disposizioni  di  legge  per  l'edilizia agevolata,  per  le  quali  sono  determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento (1).

Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali di cui al primo  comma,  ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo  di  costruzione  è  adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione   dell'intervenuta   variazione   dei  costi  di  costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (1).

Il  contributo  afferente  alla  concessione comprende una quota di detto  costo,  variabile  dal  5 per cento al 20 per cento, che viene determinata  dalle  regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie  delle  costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione (1).

Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere la concessione.

(1)  Comma,  da ultimo, così sostituito dall'art. 7, l. 24 dicembre 1993, n. 537.

 

Art. 7.      Edilizia convenzionata.

Per gli interventi di edilizia abitativa, ivi compresi quelli sugli edifici esistenti, il contributo di cui al precedente articolo 3 si è ridotto   alla   sola   quota   di  cui  all'articolo  5  qualora  il concessionario  si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad  applicare  prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dal successivo articolo 8.

Nella  convenzione  può  essere  prevista  la diretta esecuzione da parte  dell'interessato  delle  opere di urbanizzazione, in luogo del pagamento della quota di cui al comma precedente; in tal caso debbono essere  descritte  le  opere  da  eseguire e precisati i termini e le garanzie per l'esecuzione delle opere medesime.

Fino    all'approvazione    da    parte    della    regione   della convenzione-tipo,  le convenzioni previste dal presente articolo sono stipulate in conformità ad uno schema di convenzione-tipo, deliberato dal  Consiglio comunale, contenente gli elementi di cui al successivo articolo 8.

Può tener luogo della convenzione un atto unilaterale d'obbligo con il  quale  il  concessionario  si  impegna ad osservare le condizioni stabilite  nella  convenzione-tipo  ed  a  corrispondere  nel termine stabilito  la  quota  relativa alle opere di urbanizzazione ovvero ad eseguire direttamente le opere stesse.

La  convenzione  o l'atto d'obbligo unilaterale sono trascritti nei registri immobiliari a cura del comune e a spese del concessionario.

 

Art. 8.     Convenzione-tipo.

Ai  fini  della  concessione  relativa  agli interventi di edilizia abitativa  di  cui  al  precedente articolo 7, la regione approva una convenzione-tipo,  con  la  quale  sono  stabiliti i criteri nonché i parametri, definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali  debbono uniformarsi le convenzioni comunali nonché gli atti di obbligo in ordine essenzialmente a:

a)  l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;

b)  la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base  del  costo delle aree, così come definito dal comma successivo, della costruzione e delle opere di  urbanizzazione, nonché delle spese generali,  comprese  quelle  per  la  progettazione  e degli oneri di preammortamento e di finanziamento;

c)  la  determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;

d)  la  durata di validità della convenzione non superiore a 30 e non inferiore a 20 anni.

La regione stabilisce criteri e parametri per la determinazione del costo  delle  aree, in misura tale che la sua incidenza non superi il 20  per  cento  del  costo  di costruzione come definito ai sensi del precedente art. 6.

Per  un  periodo  di  10 anni dall'entrata in vigore della presente legge il concessionario può chiedere che il costo delle aree, ai fini della  convenzione, sia determinato in misura pari al valore definito in  occasione  di trasferimenti di proprietà avvenuti nel quinquennio anteriore alla data della convenzione (1).

I  prezzi  di  cessione  ed i canoni di locazione determinati nelle convenzioni  ai sensi del primo comma sono suscettibili di periodiche variazioni, con frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli indici  ufficiali  ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime.

Ogni  pattuizione  stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione è nulla per la parte eccedente.

(1) Termine soppresso dall'art. 23, l. 17 febbraio 1992, n. 179.

 

Art. 9.      Cessione gratuita.

Il contributo di cui al precedente articolo 3 non è dovuto:

a)  per  le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore  agricolo  a  titolo principale, ai sensi dell'art. 12, L. 9 maggio 1975, n. 153;

b)  per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di  ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici utili di   calpestio  e  mutamento  della  destinazione  d'uso,  quando  il concessionario  si  impegni,  mediante  convenzione  o atto d'obbligo unilaterale a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi  concordati  con  il  comune  ed  a concorrere negli oneri di urbanizzazione;

c)  per  gli  interventi  di manutenzione straordinaria, restando fermo  che  per  la   manutenzione  ordinaria  la  concessione  non  è richiesta;

d)  per  gli interventi di restauro, di risanamento conservativo, di  ristrutturazione  e di ampliamento, in misura non superiore al 20 per cento, di edifici unifamiliari;

e)   per  le  modifiche  interne  necessarie  per  migliorare  le condizioni  igieniche  o  statiche  delle  abitazioni,  nonché per la realizzazione  dei  volumi  tecnici  che  si rendano indispensabili a seguito  della installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni;

f)  per  gli  impianti,  le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché  per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;

g)  per  le  opere  da  realizzare  in  attuazione  di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità.

Per  le  opere  realizzate  dai  soggetti  di  cui al secondo comma dell'art.  4  il  contributo per la concessione - da determinarsi dal comune  ai sensi del precedente art. 5 - è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione.

Restano ferme le norme di cui agli articoli 29 e 31, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

 

Art. 10.    Concessione relativa ad opere o impianti non destinati alla residenza.

La  concessione  relativa  a  costruzioni  o  impianti destinati ad attività  industriali  o  artigianali  dirette alla trasformazione di beni  ed  alla presentazione di servizi comporta la corresponsione di un  contributo  pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle  necessarie  al  trattamento  e  allo  smaltimento dei rifiuti solidi,  liquidi  e  gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei  luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali  opere  è  stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base  a  parametri che la regione definisce con i criteri di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 5, nonché in relazione ai tipi di attività produttiva.

La  concessione  relativa  a  costruzioni  o  impianti destinati ad attività   turistiche,   commerciali   e   direzionali   comporta  la corresponsione  di  un  contributo  pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione,  determinata  ai  sensi  del  precedente  articolo 5, nonché  una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di  costruzione  da  stabilirsi,  in  relazione  ai  diversi  tipi di attività, con deliberazione del consiglio comunale.

Qualora  la  destinazione  d'uso  delle  opere  indicate  nei commi precedenti,  nonché  di  quelle  nelle  zone  agricole  previste  dal precedente  articolo  9,  venga  comunque  modificata  nei dieci anni successivi   all'ultimazione   dei   lavori,  il  contributo  per  la concessione  è  dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione,   determinata   con   riferimento   al   momento  della intervenuta variazione.

 

Art. 11.     Versamento del contributo afferente alla concessione.

La   quota  di  contributo  di  cui  al  precedente  articolo  5  è corrisposta  al  comune  all'atto  del  rilascio della concessione. A scomputo  totale o parziale della quota dovuta, il concessionario può obbligarsi  a  realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal comune.

La   quota  di  contributo  di  cui  al  precedente  articolo  6  è determinata  all'atto del rilascio della concessione ed è corrisposta in  corso  d'opera con le modalità e le garanzie stabilite dal comune e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione delle opere.

 

Art. 12.      Destinazione dei proventi delle concessioni.

I  proventi delle concessioni e delle sanzioni di cui agli articoli 15  e 18 sono versati in conto corrente vincolato presso la tesoreria del  comune  e  sono  destinati  alla  realizzazione  delle  opere di urbanizzazione  primaria  e  secondaria,  al risanamento di complessi edilizi  compresi  nei centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare  per  la  realizzazione  dei programmi pluriennali di cui all'articolo 13, nonché, nel limite  massimo del 30 per cento, a spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale (1).

(1)  Articolo così sostituito dall'art. 16-bis, d.l. 1 luglio 1986, n. 318, conv. in l. 9 agosto 1986, n. 488.

 

Art. 13.       Programmi pluriennali di attuazione.

L'attuazione  degli  strumenti  urbanistici  generali avviene sulla base  di programmi pluriennali di attuazione che delimitano le aree e le  zone  -  incluse  o  meno  in  piani particolareggiati o in piani convenzionati  di  lottizzazione  -  nelle quali debbono realizzarsi, anche  a  mezzo  di  comparti,  le previsioni di detti strumenti e le relative  urbanizzazioni,  con riferimento ad un periodo di tempo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.

Nella   formulazione   dei   programmi  deve  essere  osservata  la proporzione  tra  aree  destinate all'edilizia economica e popolare e aree  riservate  all'attività  edilizia  privata,  stabilita ai sensi dell'articolo  3  della  L.  18  aprile  1962,  n.  167, e successive modificazioni,   come  modificato  ai  sensi  dell'articolo  2  della presente legge.

La  regione  stabilisce con propria legge, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contenuto ed il   procedimento   di   formazione   dei  programmi  pluriennali  di attuazione,  individua  i  comuni  esonerati, anche in relazione alla dimensione,   all'andamento   demografico   ed  alle  caratteristiche geografiche,  storiche  ed  ambientali - fatta comunque eccezione per quelli   di   particolare   espansione   industriale  e  turistica  - dall'obbligo  di  dotarsi  di  tali programmi e prevede le forme e le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei comuni inadempienti.

Nei comuni obbligati ai sensi del terzo comma la concessione di cui all'articolo  1  della presente legge è data solo per le aree incluse nei  programmi  di  attuazione e, al di fuori di esse, per le opere e gli  interventi  previsti  dal  precedente  articolo 9, sempreché non siano  in  contrasto  con le prescrizioni degli strumenti urbanistici generali.

Fino  all'approvazione dei programmi di attuazione, al di fuori dei casi  previsti nel precedente comma, la concessione è data dai comuni obbligati soltanto su aree dotate di opere di urbanizzazione o per le quali esista l'impegno dei concessionari a realizzarle.

Qualora  nei  tempi indicati dai programmi di attuazione gli aventi titolo  non presentino istanza di concessione singolarmente o riuniti in   consorzio,   il  comune  espropria  le  aree  sulla  base  delle disposizioni  della  legge  22  ottobre 1971, n. 865, come modificata dalla presente legge.

Le  disposizioni  del  comma  precedente  non  si applicano ai beni immobili di proprietà dello Stato.

La  legge regionale prevede le modalità di utilizzazione delle aree espropriate.

Nei  comuni  esonerati  trova applicazione la norma di cui al primo comma del precedente articolo 4 (1).

(1)  Articolo così sostituito dall'art. 16-bis, d.l. 1 luglio 1986, n. 318, conv. in l. 9 agosto 1986, n. 488.

 

Art. 14.      Indennità di espropriazione.

(Omissis) (1).

(1)  Modifica  la  l.  22 ottobre 1971, n. 865. La Corte cost., con sent.   30   gennaio   1980,  n.  5,  ha  dichiarato  l'illegittimità costituzionale  del  presente  articolo,  nelle  parti  in  cui  reca modificazioni  agli  artt.  16,  commi  quinto, sesto, settimo, e 20, comma terzo, della l. 22 ottobre 1971, n. 865.

 

Art. 15.     Sanzioni amministrative.

Il  mancato  versamento  del  contributo  nei  termini  di  cui  al precedente articolo 11 comporta:

a)  la  corresponsione  degli  interessi  legali  di  mora  se il versamento avviene nei successivi trenta giorni;

b) la corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali qualora il versamento avvenga negli ulteriori trenta giorni;

c) l'aumento di un terzo del contributo dovuto, quando il ritardo si protragga oltre il termine di cui alla precedente lettera b).

La  vigilanza  sulle  costruzioni è esercitata dal sindaco ai sensi dell'articolo 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Le   opere  eseguite  in  totale  difformità  o  in  assenza  della concessione debbono essere demolite, a cura e spese del proprietario, entro  il  termine fissato dal sindaco con ordinanza. In mancanza, le  predette  opere  sono  gratuitamente  acquisite,  con  l'area  su cui insistono,  al  patrimonio indisponibile del comune che le utilizza a fini pubblici, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica.

L'acquisizione si effettua con ordinanza motivata del sindaco.

L'ordinanza  è  vidimata  e  resa  esecutiva  dal pretore nella cui giurisdizione  ricade  il comune interessato e costituisce titolo per la  trascrizione  nei  registri  immobiliari  e  per la immissione in possesso.

Contro  l'ordinanza  del  sindaco  può essere presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio.

Gli  atti  giuridici aventi per oggetto unità edilizie costruite in assenza  di  concessione  sono  nulli  ove  da  essi  non risulti che l'acquirente era a conoscenza della mancanza della concessione.

Qualora  l'opera  eseguita  in totale difformità o in assenza della concessione   contrasti   con   rilevanti   interessi  urbanistici  o ambientali  ovvero  non  possa  essere  utilizzata per fini pubblici, viene demolita a spese del suo costruttore.

In   caso  di  annullamento  della  concessione,  qualora  non  sia possibile  la  rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la riduzione  in  pristino,  il  sindaco applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite,

valutato  dall'ufficio  tecnico erariale. La valutazione dell'ufficio tecnico  è  notificata  alla  parte  dal  comune e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.

I  contributi,  le  sanzioni  e le spese di cui alla presente legge vengono riscossi con l'ingiunzione prevista dall'articolo 2 del regio decreto  14  aprile 1910, n. 639, che è emessa dal sindaco del comune interessato.

Le  opere  realizzate  in  parziale  difformità  dalla  concessione debbono  essere  demolite a spese del concessionario. Nel caso in cui le  opere difformi non possono essere rimosse senza pregiudizio della parte  conforme,  il  sindaco applica una sanzione pari al doppio del valore   della   parte  dell'opera  realizzata  in  difformità  dalla concessione.

Non  si  procede  alla  demolizione  ovvero  all'applicazione della sanzione  di  cui  al  comma  precedente nel caso di realizzazione di varianti,  purché  esse  non  siano  in  contrasto  con gli strumenti urbanistici vigenti e non modifichino la sagoma, le superfici utili e la  destinazione  d'uso  delle  costruzioni  per  le  quali  è  stata rilasciata  la  concessione.  Le  varianti  dovranno  comunque essere approvate prima del rilascio del certificato di abitabilità.

Le  opere eseguite da terzi, in totale difformità dalla concessione o  in  assenza  di  essa, su suoli di proprietà dello Stato e di enti territoriali,   sono   gratuitamente  acquisite  rispettivamente,  al demanio  dello  Stato e al patrimonio indisponibile degli enti stessi (salvo il potere di ordinarne la demolizione, da effettuarsi a cura e spese   del   costruttore  entro  sessanta  giorni,  qualora  l'opera contrasti con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali). In caso di  mancata  esecuzione  dell'ordine,  alla  demolizione  provvede il comune, con recupero delle spese ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Qualora le opere siano solo parzialmente difformi dalla concessione si  applica  il disposto dell'undicesimo comma del presente articolo.  La  sanzione  ivi prevista è comminata dallo Stato o dagli altri enti territoriali interessati.

E’  vietato  a  tutte  le  aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare  le  loro  forniture per l'esecuzione di opere prive di concessione (1) (2).

(1) Vedi artt. 1-23, l. 28 febbraio 1985, n. 47.

(2)  I  proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni di cui al  presente articolo possono essere destinati anche al finanziamento di  spese  di manutenzione del patrimonio comunale (art. 49, comma 7, l. 27 dicembre 1997, n. 449).

 

Art. 16.     Tutela giurisdizionale.

I  ricorsi  giurisdizionali contro il provvedimento con il quale la concessione  viene data o negata nonché contro la determinazione e la liquidazione  del contributo e delle sanzioni previste dagli artt. 15 e  18  sono  devoluti  alla  competenza  dei tribunali amministrativi regionali,  i  quali,  oltre  i mezzi di prova previsti dall'art. 44, primo  comma,  R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, possono disporre altresì le perizie di cui all'art. 27, R.D. 17 agosto 1907, n. 642.

 

Art. 17.      Sanzioni penali.

Salvo  che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:

a)  l'ammenda  fino  a  lire 20 milioni per la inosservanza delle disposizioni  previste dalla presente legge, dalla L. 17 agosto 1942, n.  1150,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, nonché dai regolamenti  edilizi  e  dagli  strumenti  urbanistici,  ovvero delle prescrizioni e modalità esecutive previste dalla concessione;

b)  l'arresto  fino  a  due anni e l'ammenda da lire 10 milioni a lire  100  milioni  nei  casi  di  esecuzione  dei  lavori  in totale difformità o assenza della concessione o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;

c)  l'arresto  fino  a  due anni e l'ammenda da lire 30 milioni a lire 100 milioni nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio,  come previsto dal primo comma dell'art. 18. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte

a  vincolo  storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in  variazione  essenziale,  in  totale difformità o in assenza della concessione (1).

(1)  Articolo così sostituito dall'art. 20, l. 28 febbraio 1985, n. 47.  Le  sanzioni previste dal presente articolo si applicano anche a talune  violazioni  previste dal d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, conv. In l. 25 marzo 1982, n. 84.

 

Art. 18.     Norme transitorie.

Rimangono  salve  le  licenze  edilizie  già  rilasciate,  anche in attuazione  di piani di lottizzazione, prima della data di entrata in vigore  della  presente legge, purché i lavori siano completati entro quattro  anni dalla stessa data così da rendere gli edifici abitabili o  agibili.  Per  la  parte  non  completata entro tale termine dovrà essere richiesta la concessione (1).

Fermi  restando  gli  oneri  di  urbanizzazione,  la  quota  di cui all'articolo 6 riguardante il costo di costruzione:

non è dovuta per le istanze presentate fino a sei mesi dalla data predetta;

è  ridotta  al  30  per  cento della misura stabilita dalle norme della  presente  legge per le istanze di concessione presentate entro dodici mesi dalla stessa data;

è ridotta al 60 per cento della misura medesima per le istanze di concessione presentate entro ventiquattro mesi da tale data.

Le  disposizioni  del  precedente comma non si applicano qualora le istanze  non  siano  corredate  dagli  atti,  documenti  ed elaborati previsti  dalle  vigenti norme urbanistico-edilizie ovvero i progetti presentati  vengano  assoggettati  a varianti essenziali su richiesta del concessionario prodotta oltre i termini suindicati.

In ordine alle istanze di cui al secondo comma, la concessione, con i  benefici  ivi  previsti,  non  può essere data dopo due anni dalla presentazione  delle  istanze  stesse,  salvo che sia successivamente intervenuta  decisione  di  annullamento del silenzio rifiuto o di un provvedimento negativo emesso dal comune (2).

I  lavori  oggetto  delle  concessioni  di cui sopra debbono essere completati entro tre anni dalla data di rilascio, così da rendere gli edifici  abitabili  o agibili. In caso di mancato completamento delle opere  entro  il  termine  suindicato,  il concessionario è tenuto al pagamento   di   una  sanzione  pari  al  doppio  del  contributo  di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata (3).

Per  i  piani  di lottizzazione convenzionata di cui all'articolo 8 della  legge  6 agosto 1967, n. 765, già approvati, restano fermi gli oneri  di  urbanizzazione  convenzionata.  Il  rilascio delle singole concessioni è subordinato soltanto al pagamento della quota del costo di costruzione, secondo le norme della presente legge (4).

(1) Termine portato a cinque anni dall'art. 1, d.l. 8 gennaio 1981, n.  4,  conv.  in  l. 12 marzo 1981, n. 58. Una ulteriore proroga del termine  al  31  dicembre  1984 è stata disposta dall'art. 6, d.l. 29 dicembre  1983,  n.  747,  conv.  in  l.  27 febbraio 1984, n. 18. Il termine  di  quattro  anni  è  stato  ulteriormente  prorogato  al 31 dicembre  1985 dall'art. 1, comma 5-quinquies, d.l. 22 dicembre 1984, n. 901, conv. in l. 1 marzo 1985, n. 42.

(2) Comma così sostituito dall'art. 49, l. 5 agosto 1978, n. 457.

(3)  Termine  prorogato  al  31  dicembre  1985  dall'art. 1, comma 5-quinquies, d.l. 22 dicembre 1985, n. 901, conv. in l. 1 marzo 1985, n. 42.

(4)  I  proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni di cui al  presente articolo possono essere destinati anche al finanziamento di  spese  di manutenzione del patrimonio comunale (art. 49, comma 7, l. 27 dicembre 1997, n. 449).

 

Art. 19.

Le  disposizioni  di  cui  al precedente articolo 14, in materia di determinazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione, non si   applicano   ai   procedimenti   in   corso  se  la  liquidazione dell'indennità  predetta  sia divenuta definitiva o non impugnabile o definita  con  sentenza  passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.

Fino  all'insediamento delle commissioni di cui all'articolo 14, le competenze  attribuite  a  queste  sono  svolte  dall'ufficio tecnico erariale,  il  quale  applica i criteri previsti dalla presente legge per   la   determinazione   dell'indennità  di  espropriazione  e  di occupazione.

 

Art. 20.      Norme tributarie.

Ai  provvedimenti,  alle convenzioni e agli atti d'obbligo previsti dalla  presente  legge  si  applica  il trattamento tributario di cui all'articolo 32, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973,n. 601.

La  trascrizione  prevista dall'articolo 15 della presente legge si effettua a tassa fissa.

 

Art. 21.     Disposizioni finali.

Restano  in vigore le norme della legge 18 dicembre 1973, n. 880, e della legge 2 agosto 1975, n. 393.

Restano  altresì  in  vigore  le  norme  della legge urbanistica 17 agosto  1942,  n.  1150,  e successive modificazioni ed integrazioni, sempreché  non siano incompatibili con quelle della presente legge ed intendendosi   la   espressione   <<licenza   edilizia>>   sostituita dall'espressione <<concessione>>.

 

Art. 22.

La  presente  legge  entra  in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.