Legge  20/03/1865 n. 2248 (VIGENTE ) 

Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73

  

AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITA' DELLO STATO

Legge  20  marzo  1865,  n.  2248  (in Gazz. Uff., 27 aprile 1865). --

Legge sul contenzioso amministrativo (1) (2).

 (1) A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito  delle  prime  elezioni  politiche  successive all'entrata in vigore  del  D.Lg.  30  luglio  1999,  n.  300,  le  prefetture  sono trasformate  in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a  tale  ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, D.Lg. 300/1999, cit.).

(2) Vedi, anche, la L. 6 dicembre 1971, n. 1034.

   (Omissis).

 

LEGGE SUL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

 AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITA' DELLO STATO

 

Art. 1.

I  Tribunali speciali attualmente investiti della giurisdizione del contenzioso amministrativo,  tanto  in  materia  civile,  quanto  in materia  penale,  sono  aboliti  e le controversie ad essi attribuite dalle  diverse  leggi  in  vigore  saranno d'ora in poi devolute alla giurisdizione  ordinaria,  od all'autorità amministrativa, secondo le norme dichiarate dalla presente legge.

Art. 2.

Sono  devolute  alla  giurisdizione  ordinaria  tutte  le cause per contravvenzioni  e  tutte  le materie nelle quali si faccia questione d'un  diritto civile o politico, comunque vi possa essere interessata la  pubblica  amministrazione, e ancorché siano emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell'autorità amministrativa.

 Art. 3.

 Gli affari non compresi nell'articolo precedente saranno attribuiti alle  autorità amministrative,  le  quali, ammesse le deduzioni e le osservazioni  in  iscritto delle parti interessate, provvederanno con decreti  motivati,  previo parere dei consigli amministrativi che pei diversi casi siano dalla legge stabiliti.   Contro  tali  decreti,  che  saranno  scritti  in  calce del parere egualmente  motivato,  è  ammesso  il  ricorso  in  via gerarchica in conformità delle leggi amministrative (per  i  ricorsi amministrativi, vedi l'art. 16, R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, e il D.P.R. 24 novembre 1971, 1199).

Art. 4.

Quando  la contestazione cade sopra un diritto che si pretende leso da un atto dell'autorità amministrativa, i tribunali si limiteranno a conoscere  degli  effetti  dell'atto  stesso in relazione all'oggetto dedotto in giudizio.

L'atto amministrativo non potrà essere revocato o modificato se non sovra  ricorso  alle competenti autorità amministrative, le quali si conformeranno  al  giudicato dei Tribunali in quanto riguarda il caso deciso.

Art. 5.

In  questo,  come  in  ogni  altro  caso,  le  autorità giudiziarie applicheranno  gli  atti  amministrativi  ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi.

Art. 6.

Sono   escluse  dalla  competenza  delle  autorità  giudiziarie  le questioni  relative  all'estimo  catastale  ed  al riparto di quota e tutte le altre sulle imposte dirette sino a che non abbia avuto luogo la pubblicazione dei ruoli (la Corte cost., con sent. 11 luglio 1969, n. 125, ha dichiarato l'illegittimità  costituzionale del presente comma limitatamente alla parte  in  cui  condiziona  l'esercizio  dell'azione del contribuente innanzi  all'autorità  giudiziaria  ordinaria  alla pubblicazione del ruolo e all'iscrizione a ruolo dell'imposta).

In  ogni  controversia  d'imposte gli atti d'opposizione per essere ammissibili  in  giudizio  dovranno  accompagnarsi dal certificato di pagamento  dell'imposta,  eccetto il caso che si tratti di domanda di supplemento (la  Corte cost., con sent. 24 marzo 1961, n. 21, ha dichiarato la  illegittimità  costituzionale  del  presente comma in riferimento alle norme degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione).

Nelle   controversie  relative  alle  imposte  così  dirette,  come indirette, la giurisdizione ordinaria sarà sempre esercitata in prima istanza  dai  Tribunali  di  circondario, ed in seconda istanza dalle Corti d'appello.

Art. 7.

Allorché  per  grave  necessità  pubblica l'autorità amministrativa debba  senza indugio disporre della proprietà privata, od in pendenza i  un  giudizio  per  la  stessa  ragione,  procedere all'esecuzione dell'atto   delle   cui   conseguenze  giuridiche  si  disputa,  essa

provvederà  con  decreto  motivato, sempre però senza pregiudizio dei diritti delle parti.

(sui provvedimenti adottati dai Prefetti in attuazione di questo articolo,  la L.  30  novembre 1950,  n.  996, articolo unico, così dispone:  <<I  provvedimenti adottati dai Prefetti nell'esercizio dei poteri previsti dall'art. 7 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, sono provvedimenti definitivi>>).

Art. 8.

Nelle controversie intorno a contratti di lavoro o somministrazioni è  riservata  facoltà all'autorità amministrativa di provvedere anche ad economia, pendente il giudizio, ai lavori ed alle somministrazioni medesime,   dichiarando   l'urgenza  con  decreto  motivato  e  senza pregiudizio dei diritti delle parti.

Art. 9.

Sul  prezzo  dei  contratti  in corso non potrà avere effetto alcun sequestro,        convenirsi   cessione,   se   non   vi   aderisca l'amministrazione interessata.

Art. 10.

Nelle controversie che si agitano dinanzi alle autorità giudiziarie tra  privati  e  pubbliche  amministrazioni  il  giudizio sarà sempre trattato colle forme ad udienza fissa.

Art. 11.

Il   modo   col   quale   saranno  rappresentate  ed  assistite  le amministrazioni  nei  giudizi civili, e così anche il luogo e il modo della citazione delle amministrazioni stesse, saranno determinati con regolamento da approvarsi con decreto reale (vedi,  ora,  t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, il R.D. 30 ottobre 1933, n. 1612 e il codice di procedura civile del 1942).

Art. 12.

Con   la  presente  legge  non  viene  fatta  innovazione    alla giurisdizione  della  Corte  dei  conti  e  del Consiglio di Stato in materia   di   contabilità   e  di  pensioni,    alle  attribuzioni contenziose  di  altri  corpi o collegi derivanti da leggi speciali e diverse  da  quelle  fin  qui  esercitate  dai  giudici  ordinari del contenzioso amministrativo.

Art. 13.

(Omissis)   (articolo abrogato dall'art. 6, L. 31 marzo 1877, n. 3761).

Art. 14.

Le controversie devolute in forza della presente legge ai Tribunali ordinari,   le   quali   si   trovino  pendenti  in  primo  grado  di giurisdizione,  saranno  portate, mediante citazione, dalla parte più diligente avanti il Tribunale di circondario competente, e quelle che

si trovino pendenti in secondo grado, avanti la Corte d'appello.

Le  controversie, non ancora definitivamente decise, per le quali è esaurito  il primo grado di giurisdizione, in qualunque stato esse si trovino,  ed  ancorché  siano  intervenuti  gli  avvisi  che  debbono precedere   la   sovrana  provvisione,  dove  questa  sia  per  legge

richiesta, saranno portate con le medesime norme, al Tribunale o alla Corte  di  appello  secondo  le ordinarie regole di competenza, senza bisogno di nuova procura, ed ammesse in tutti i casi nuove produzioni e prove nel giudizio d'appello.

I  conflitti  di  giurisdizione  non  ancora decisi fra le autorità giudiziarie  e i tribunali del contenzioso amministrativo attualmente esistenti,  per  le materie devolute in forza della presente legge ai Tribunali  ordinari, si avranno come non elevati; e le pronunziazioni

anteriormente  emanate  sul merito dai Tribunali ordinari produrranno il  loro  effetto,  salva l'ammissione e la discussione dei legittimi richiami.

Saranno  date con decreto reale le norme necessarie alla esecuzione di  questo  articolo, avuto riguardo alle diverse legislazioni civili vigenti nelle varie Province del Regno.

Art. 15.

La  presente  legge  andrà  in vigore col 1° luglio 1865, col quale giorno saranno soppresse sezioni del contenzioso amministrativo della Gran  Corte  dei  conti  di  Napoli e di Palermo, ed il Tribunale del contenzioso di Parma.

Art. 16.

Sono   temporaneamente   mantenuti   nelle  Province  napoletane  e siciliane  i  procedimenti  riguardanti  scioglimenti di promiscuità,  divisione  in  massa  e suddivisione dei demani comunali, e quelli di reintegra  per  occupazione  o  illegittima  alienazione  dei  demani medesimi;  ed  i  Prefetti  continueranno ad esercitare in conformità delle  relative  leggi in vigore tutte le attribuzioni loro conferite per  tali oggetti, udito soltanto l'avviso di funzionari aggiunti con le  norme da stabilirsi mediante decreto reale, il quale avviso terrà

luogo di quello del consiglio di Prefettura.

Il  Governo  avrà tuttavia facoltà di confidare tali attribuzioni a speciali commissari ripartitori nelle Province in cui ne riconosca il bisogno (vedi la L. 16 giugno 1927, n. 1766).

I  richiami  contro  le  ordinanze  dei  Prefetti  e dei Commissari ripartitori,  che  prima  portavansi  alla Corte dei conti saranno di cognizione  delle  Corti  d'appello  con  le  forme  del procedimento sommario.

Le  Corti  d'appello  potranno in ogni caso ordinare la sospensione della esecuzione delle ordinanze impugnate.

Ai procedimenti vertenti saranno applicate le norme dell'art. 14.