Legge
20/03/1865 n. 2248
(VIGENTE )
Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
AMMINISTRAZIONE
DEL PATRIMONIO E CONTABILITA' DELLO STATO
Legge
20
marzo
1865,
n.
2248
(in Gazz. Uff., 27 aprile 1865). --
Legge sul
contenzioso amministrativo (1)
(2).
(1) A
decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito
delle
prime
elezioni
politiche
successive all'entrata in vigore
del
D.Lg.
30
luglio
1999,
n.
300,
le
prefetture
sono trasformate
in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a
tale
ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di
commissario del governo (art. 11, D.Lg. 300/1999, cit.).
(2) Vedi,
anche, la L. 6 dicembre 1971, n. 1034.
(Omissis).
LEGGE SUL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO
AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITA' DELLO STATO
Art. 1.
I
Tribunali speciali attualmente investiti della giurisdizione del
contenzioso amministrativo,
tanto
in
materia
civile,
quanto
in materia
penale,
sono
aboliti
e le controversie ad essi attribuite dalle
diverse
leggi
in
vigore
saranno d'ora in poi devolute alla giurisdizione
ordinaria,
od all'autorità amministrativa, secondo le norme dichiarate dalla
presente legge.
Art. 2.
Sono
devolute
alla
giurisdizione
ordinaria tutte
le cause per contravvenzioni
e
tutte
le materie nelle quali si faccia questione d'un
diritto civile o politico, comunque vi possa essere interessata la
pubblica
amministrazione, e ancorché siano emanati provvedimenti del potere
esecutivo o dell'autorità amministrativa.
Art. 3.
Gli
affari non compresi nell'articolo precedente saranno attribuiti alle
autorità
amministrative,
le
quali, ammesse le deduzioni e le osservazioni
in
iscritto delle parti interessate, provvederanno con decreti
motivati,
previo parere dei consigli amministrativi che pei diversi casi siano
dalla legge stabiliti.
Contro
tali
decreti,
che
saranno
scritti
in
calce del parere egualmente
motivato,
è
ammesso
il
ricorso
in
via gerarchica in conformità delle leggi amministrative (per
i
ricorsi amministrativi, vedi l'art. 16, R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, e
il D.P.R. 24 novembre 1971, 1199).
Art. 4.
Quando
la contestazione cade sopra un diritto che si pretende leso da un atto
dell'autorità amministrativa, i tribunali si limiteranno a conoscere
degli
effetti
dell'atto
stesso in relazione all'oggetto dedotto in giudizio.
L'atto
amministrativo non potrà essere revocato o modificato se non sovra
ricorso
alle competenti autorità amministrative, le quali si conformeranno
al
giudicato dei Tribunali in quanto riguarda il caso deciso.
Art. 5.
In
questo,
come
in
ogni
altro
caso,
le
autorità giudiziarie applicheranno
gli
atti
amministrativi
ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi.
Art. 6.
Sono
escluse
dalla
competenza
delle
autorità
giudiziarie
le questioni
relative
all'estimo
catastale
ed
al riparto di quota e tutte le altre sulle imposte dirette sino a che non
abbia avuto luogo la pubblicazione dei ruoli (la
Corte cost., con sent. 11 luglio 1969, n. 125, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente comma limitatamente alla parte
in
cui
condiziona
l'esercizio
dell'azione del contribuente innanzi
all'autorità
giudiziaria
ordinaria
alla pubblicazione del ruolo e all'iscrizione a ruolo dell'imposta).
In
ogni
controversia
d'imposte gli atti d'opposizione per essere ammissibili
in
giudizio
dovranno
accompagnarsi dal certificato di pagamento
dell'imposta,
eccetto il caso che si tratti di domanda di supplemento (la
Corte cost., con sent. 24 marzo 1961, n. 21, ha dichiarato la
illegittimità
costituzionale
del
presente comma in riferimento alle norme degli artt. 3, 24 e 113 della
Costituzione).
Nelle
controversie
relative
alle
imposte
così
dirette,
come indirette, la giurisdizione ordinaria sarà sempre esercitata in
prima istanza
dai
Tribunali
di
circondario, ed in seconda istanza dalle Corti d'appello.
Art. 7.
Allorché
per
grave
necessità
pubblica l'autorità amministrativa debba
senza indugio disporre della proprietà privata, od in pendenza i
un
giudizio
per
la
stessa
ragione,
procedere all'esecuzione dell'atto
delle
cui
conseguenze
giuridiche
si
disputa,
essa
provvederà
con
decreto
motivato, sempre però senza pregiudizio dei diritti delle parti.
(sui provvedimenti adottati dai Prefetti in
attuazione di questo articolo,
la L.
30
novembre 1950,
n.
996, articolo unico, così dispone:
<<I
provvedimenti adottati dai Prefetti nell'esercizio dei poteri previsti
dall'art. 7 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, sono provvedimenti
definitivi>>).
Art. 8.
Nelle
controversie intorno a contratti di lavoro o somministrazioni è
riservata
facoltà all'autorità amministrativa di provvedere anche ad economia,
pendente il giudizio, ai lavori ed alle somministrazioni medesime,
dichiarando
l'urgenza
con
decreto
motivato
e
senza pregiudizio dei diritti delle parti.
Art. 9.
Sul
prezzo
dei
contratti
in corso non potrà avere effetto alcun sequestro,
né
convenirsi
cessione,
se
non
vi
aderisca l'amministrazione interessata.
Art. 10.
Nelle
controversie che si agitano dinanzi alle autorità giudiziarie tra
privati
e
pubbliche
amministrazioni
il
giudizio sarà sempre trattato colle forme ad udienza fissa.
Art. 11.
Il
modo
col
quale
saranno
rappresentate
ed
assistite
le amministrazioni
nei
giudizi civili, e così anche il luogo e il modo della citazione delle
amministrazioni stesse, saranno determinati con regolamento da approvarsi con
decreto reale (vedi,
ora,
t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, il R.D. 30 ottobre 1933, n. 1612 e il
codice di procedura civile del 1942).
Art. 12.
Con
la
presente
legge
non
viene
fatta
innovazione
né
alla giurisdizione
della
Corte
dei
conti
e
del Consiglio di Stato in materia
di
contabilità
e
di
pensioni,
né
alle
attribuzioni contenziose
di
altri
corpi o collegi derivanti da leggi speciali e diverse
da
quelle
fin
qui
esercitate
dai
giudici
ordinari del contenzioso amministrativo.
Art. 13.
(Omissis)
(articolo
abrogato dall'art. 6, L. 31 marzo 1877, n. 3761).
Art. 14.
Le controversie
devolute in forza della presente legge ai Tribunali ordinari,
le
quali
si
trovino
pendenti
in
primo
grado
di giurisdizione,
saranno
portate, mediante citazione, dalla parte più diligente avanti il
Tribunale di circondario competente, e quelle che
si trovino
pendenti in secondo grado, avanti la Corte d'appello.
Le
controversie, non ancora definitivamente decise, per le quali è esaurito
il primo grado di giurisdizione, in qualunque stato esse si trovino,
ed
ancorché
siano
intervenuti
gli
avvisi
che
debbono precedere
la
sovrana
provvisione,
dove
questa
sia
per
legge
richiesta,
saranno portate con le medesime norme, al Tribunale o alla Corte
di
appello
secondo
le ordinarie regole di competenza, senza bisogno di nuova procura, ed
ammesse in tutti i casi nuove produzioni e prove nel giudizio d'appello.
I
conflitti
di
giurisdizione
non
ancora decisi fra le autorità giudiziarie
e i tribunali del contenzioso amministrativo attualmente esistenti,
per
le materie devolute in forza della presente legge ai Tribunali
ordinari, si avranno come non elevati; e le pronunziazioni
anteriormente
emanate
sul merito dai Tribunali ordinari produrranno il
loro
effetto,
salva l'ammissione e la discussione dei legittimi richiami.
Saranno
date con decreto reale le norme necessarie alla esecuzione di
questo
articolo, avuto riguardo alle diverse legislazioni civili vigenti nelle
varie Province del Regno.
Art. 15.
La
presente
legge
andrà
in vigore col 1° luglio 1865, col quale giorno saranno soppresse sezioni
del contenzioso amministrativo della Gran
Corte
dei
conti
di
Napoli e di Palermo, ed il Tribunale del contenzioso di Parma.
Art. 16.
Sono
temporaneamente
mantenuti
nelle
Province
napoletane
e siciliane
i
procedimenti
riguardanti
scioglimenti di promiscuità,
divisione
in
massa
e suddivisione dei demani comunali, e quelli di reintegra
per
occupazione
o
illegittima
alienazione
dei
demani medesimi;
ed
i
Prefetti
continueranno ad esercitare in conformità delle
relative
leggi in vigore tutte le attribuzioni loro conferite per
tali oggetti, udito soltanto l'avviso di funzionari aggiunti con le
norme da stabilirsi mediante decreto reale, il quale avviso terrà
luogo di quello
del consiglio di Prefettura.
Il
Governo
avrà tuttavia facoltà di confidare tali attribuzioni a speciali
commissari ripartitori nelle Province in cui ne riconosca il bisogno (vedi
la L. 16 giugno 1927, n. 1766).
I
richiami
contro
le
ordinanze
dei
Prefetti
e dei Commissari ripartitori,
che
prima
portavansi
alla Corte dei conti saranno di cognizione
delle
Corti
d'appello
con
le
forme
del procedimento sommario.
Le
Corti
d'appello
potranno in ogni caso ordinare la sospensione della esecuzione delle
ordinanze impugnate.
Ai procedimenti
vertenti saranno applicate le norme dell'art. 14.