Legge 15.01.1885
n. 2892
CAMPANIA
Legge
15 gennaio 1885, n. 2892 (in Gazz. Uff., 19 gennaio, n. 14)
pel risanamento
della città di Napoli.
UMBERTO I
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la
Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo
sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1.
Sono
dichiarate di
pubblica utilità tutte le opere necessarie al risanamento
della città di Napoli, giusta il piano che, in seguito a proposta del
municipio, sarà approvato per Regio Decreto.
La
proposta del municipio sarà
fatta nel termine di un mese dalla pubblicazione
della presente legge.
Il governo del Re approverà il piano fra tre mesi dalla stessa data.
L'esecuzione
delle opere sarà affidata al municipio.
Art. 2.
Per
provvedere alla spesa
dei lavori
di cui
all'articolo precedente, saranno emessi titoli speciali di rendita
ammortizzabili, per ottenere il capitale
effettivo di 100 milioni di lire, osservando le prescrizioni degli
articoli seguenti.
Art. 3.
I
titoli, di cui sopra,
saranno emessi in dodici serie annuali, a cominciare
dal 1886, fruttiferi dell'interesse 5 per cento all'anno; e
ammortizzabili tutti
in 60 annualità eguali,
comprensive dell'interesse e dell'ammortamento, a cominciare dal 1899.
Ciascuna
delle prime
otto serie comprenderà
tanti titoli quanti occorrono per ottenere otto
milioni di
capitale effettivo:
le successive quattro serie ne comprenderanno tanti, quanti ne occorrono
per ottenere nove milioni per ciascuna.
Art. 4.
Le emissioni
saranno fatte dallo Stato.
Gli interessi
annuali, pagabili a semestri maturati fino al 1898, e le annualità fisse
d'interessi e
di ammortamento per
gli anni successivi, giusta
il precedente
articolo 3,
saranno per metà a carico dello Stato, e per metà a carico del comune
di Napoli.
Art. 5.
Nel bilancio
del ministero del tesoro verranno iscritte in appositi capitoli
le somme
necessarie per
il servizio
degli interessi e dell'ammortamento dei
titoli suddetti.
Art. 6.
Nel
bilancio d'entrata
verranno iscritte in appositi capitoli le somme
per le quali il municipio di
Napoli è tenuto a concorrente in detta spesa, giusta il precedente articolo 4.
Art. 7.
Saranno
versate nelle
casse del tesoriere provinciale di Napoli, costituendone un fondo
speciale di cui si terrà conto a parte:
a) il capitale
di 100 milioni ricavato dalla emissione dei titoli suddetti;
b) le
somme che saranno contribuite da altri enti morali per il bonificamento
di cui all'articolo 1, in aggiunta ai 100 milioni, e le somme
ricavate dalla
vendita dei
materiali provenienti
dalle demolizioni od altro.
Art. 8.
I
contratti per
le espropriazioni, per la esecuzione delle nuove opere
e tutti
gli atti relativi saranno stipulati dal municipio; e diverranno
esecutivi quando
il ministero
dell'interno li
abbia approvati.
Art. 9.
La
parte straordinaria del bilancio del comune di Napoli, relativa alle
opere ed
ai lavori da farsi colle
somme di cui agli articoli precedenti, dovrà essere approvata anche dal
ministero dell'interno.
In ogni anno
dovrà erogarsi una somma non inferiore a 10 milioni di lire.
Art. 10.
I pagamenti per
prezzi di espropriazione e per lavori saranno fatti dal tesoriere provinciale
di Napoli sul fondo di cui all'art. 7, in seguito a mandati del sindaco,
corredati delle opportune liquidazioni e certificazioni
viste da
un delegato
del ministero dei lavori
pubblici.
Art. 11.
E’ prorogato
a tutto l'anno 1900 la gestione governativa dei dazi di consumo nel comune di
Napoli alle condizioni stabilite dagli articoli 5 e 6 della legge 14 maggio
1881, n. 198 (serie 3.ª).
Quando,
detratte dal prodotto lordo
le spese di amministrazione e l'annualità
di 10 milioni di lire a
favore del comune, avanzerà una somma superiore
a lire 6,000,000, sarà
corrisposta al comune una somma eguale
a quattro quinti della eccedenza, la quale, unitamente ad
altri cespiti
da designarsi
dal comune,
sarà vincolata pel servizio
del prestito.
Art. 12.
Nessuno avrà
diritto a indennità per la risoluzione di contratti di locazione cagionata
dalla esecuzione della presente legge.
Art. 13.
Nel
piano, di cui all'articolo 1, sarà determinata l'area di zone, laterali
alle nuove
strade, che il municipio potrà espropriare per pubblica utilità.
I
termini stabiliti
dalla legge 25 giugno 1865,
n. 2359, per la procedura delle
espropriazioni potranno essere
abbreviati con ordinanza del
prefetto da pubblicarsi a norma di legge.
L'indennità
dovuta ai
proprietari degl'immobili espropriati sarà determinata
sulla media
del valore
venale e dei fitti coacervati dell'ultimo decennio purché essi abbiano
la data certa corrispondente al rispettivo anno di locazione.
In
difetto di
tali fitti
accertati l'indennità
sarà fissata
sull'imponibile netto
agli effetti
delle imposte su terreni e
su fabbricati.
I periti non
dovranno, nella stima per l'indennità, tener conto dei miglioramenti
e delle
spese, fatti dopo la pubblicazione ufficiale del piano di risanamento.
Art. 14.
Sarà
esente per cinque anni dall'imposta sui fabbricati il maggior valore
locativo derivante da miglioramenti e restauri per cagione di igiene.
Art. 15.
Per la
costruzione di nuove case ad uso di abitazione nel perimetro del piano di
risanamento di cui all'art. 1, gli istituti di credito fondiario potranno far prestiti
fino al montare di tre quinti del valore
dell'immobile, compreso il terreno sul
quale presto sarà costruito risultante da perizia giurata, redatta da
tre ingegneri.
Il
mutuatario dovrà dare prima
ipoteca sull'area, nonchè sopra lo stabile che si obbliga a costruire.
Una
prima anticipazione del
mutuo, non maggiore del decimo, potrà essere
fatta alla
firma del
contratto. I
pagamenti successivi
potranno farsi a misura che
l'edificio progredirà, in guisa che ogni quota del mutuo sia garantita dal
terreno e dalle opere costruite.
Il rimborso
della somma totale mutuata potrà esser fatto fra 5 anni decorrenti
dall'anno successivo
a quello
in cui la casa verrà
dichiarata abitabile.
Gli
interessi non
pagati dal
giorno del mutuo a quello in
cui comincerà il rimborso, saranno aumentati sulle rate di ammortamento e
d'interesse proporzionalmente di
anno in
anno sino
alla totale estinzione del prestito.
Gli istituti di
credito fondiario potranno anche fare anticipazione in
seguito all'apertura di un
credito a conto corrente garantito da ipoteca alle stesse condizioni dei
prestiti.
Queste
disposizioni avranno effetto
soltanto per un quinquennio dalla pubblicazione della presente legge.
In
tutto il di più saranno
applicate le leggi relative al credito fondiario.
Art. 16.
Il sindaco di
Napoli potrà, nel primo biennio dopo la promulgazione della presente legge,
per ordinanza da pubblicarsi nei modi legali, emanare tutti i provvedimenti
necessari:
a) per chiusura
o risanamento di case insalubri;
b)
per soppressione
di pozzi
o cisterne che sieno per
causa permanente pericolosi alla salute dei cittadini;
c)
per rimozione
di cause
d'insalubrità dalle acque o
dalle abitazioni;
d)
per chiusura
o rifazione
di ogni canale o tubo di scarico delle case, o per obbligo a costruirli;
e)
per obbligo al proprietario,
il cui immobile manchi di acqua potabile, di fornirsene in determinato tempo;
f)
per obbligo
al proprietario di non
impedire al condomino o all'inquilino che
lo chiesa,
il passaggio
di tubi conduttori di acqua;
g)
per multe
a carico
dei contravventori, le quali
potranno estendersi fino al doppio della somma occorrente per l'esecuzione del
lavoro ordinato;
h) per
esecuzione dei lavori a carico dei contravventori.
Art. 17.
E’ istituita
una giunta speciale di sanità
per la città di Napoli che durerà due anni e un mese.
Questa
giunta sarà nominata per Decreto reale, sarà composta da un magistrato
di corte
d'appello che la presiederà,
da un membro del consiglio d'ordine
degli avvocati,
da un funzionario
dell'ordine amministrativo, da
un ingegnere del genio civile governativo, da un medico
e da un chimico. A questi il consiglio provinciale aggiungerà un
consigliere.
Gl'interessati
potranno, al
termine di
quindici giorni
dalla notificazione, fare
opposizioni alle ordinanze
del sindaco, di cui all'articolo precedente.
La
giunta speciale,
nel termine di quindici
giorni, pronunzierà decisione definitiva,
dopo aver
invitato gl'interessati a fare le loro deduzioni.
Le
ordinanze del
sindaco e le decisioni della giunta non saranno suscettive di verun altro
mezzo di impugnazione in via amministrativa o giudiziaria.
Sarà
pubblicato per Decreto reale il regolamento che determinerà la procedura da
serbarsi dalla giunta medesima per l'esercizio della sua giurisdizione.
Art. 18.
Ai
comuni che
ne faranno richiesta nel termine di un anno dalla pubblicazione
della presente
legge, potranno
essere estese, per Decreto
Regio, udito
il consiglio
di Stato, tutte o parte
delle disposizioni contenute negli articoli 12, 13, 15, 16 e 17, qualora le
condizioni d'insalubrità
delle abitazioni o della fognatura e delle acque ne facessero manifesto
bisogno.
La
richiesta dovrà essere
accompagnata dalla proposta delle opere necessarie al risanamento.
Lo
stesso Regio
Decreto conterrà
la dichiarazione di pubblica
utilità per le opere approvate.
A
comporre la giunta di cui
all'art. 17, potrà essere chiamato un giudice
di tribunale
od il pretore nei comuni che non sono sede di corte d'appello.
Art. 19.
Con regolamento
da approvarsi per Decreto reale saranno determinati i
lavori da
eseguire d'urgenza
e sarà provveduto alla esecuzione della presente legge.
Ordiniamo
che la
presente, munita
del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle
leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando
a chiunque
spetti di
osservarla e
di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma,
addì 15 gennaio 1885.
CFR
R.D.
12.03.1885, n. 3003 parte 1
CFR L.
07.01.1892, n. 2 ART 1
CFR L.
11.07.1913, n. 921 ART 1
CFR DLLGT 27.02.1919, n. 219 ART 17