Legge   15.01.1885  n. 2892

CAMPANIA

Legge  15 gennaio 1885, n. 2892 (in Gazz. Uff., 19 gennaio, n. 14)

pel risanamento della città di Napoli.

 UMBERTO I

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

 

 Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

 

 

Art. 1.

Sono  dichiarate  di  pubblica utilità tutte le opere necessarie al risanamento  della città di Napoli, giusta il piano che, in seguito a proposta del municipio, sarà approvato per Regio Decreto.

La  proposta  del municipio sarà fatta nel termine di un mese dalla pubblicazione  della  presente  legge. Il governo del Re approverà il piano fra tre mesi dalla stessa data.

L'esecuzione delle opere sarà affidata al municipio.

 

Art. 2.

Per   provvedere   alla   spesa  dei  lavori  di  cui  all'articolo precedente, saranno emessi titoli speciali di rendita ammortizzabili, per ottenere il  capitale effettivo di 100 milioni di lire, osservando le prescrizioni degli  articoli seguenti.

 

Art. 3.

I  titoli,  di cui sopra, saranno emessi in dodici serie annuali, a cominciare  dal 1886, fruttiferi dell'interesse 5 per cento all'anno; e   ammortizzabili   tutti   in   60  annualità  eguali,  comprensive dell'interesse e dell'ammortamento, a cominciare dal 1899.

Ciascuna  delle  prime  otto  serie comprenderà tanti titoli quanti occorrono  per  ottenere  otto  milioni  di  capitale  effettivo:  le successive quattro serie ne comprenderanno tanti, quanti ne occorrono per ottenere nove milioni per ciascuna.

 

Art. 4.

Le emissioni saranno fatte dallo Stato.

Gli interessi annuali, pagabili a semestri maturati fino al 1898, e le  annualità  fisse  d'interessi  e  di  ammortamento  per  gli anni successivi,  giusta  il  precedente  articolo  3,  saranno per metà a carico dello Stato, e per metà a carico del comune di Napoli.

 

Art. 5.

Nel bilancio del ministero del tesoro verranno iscritte in appositi capitoli  le  somme  necessarie  per  il  servizio  degli interessi e dell'ammortamento dei  titoli suddetti.

 

Art. 6.

Nel  bilancio  d'entrata  verranno iscritte in appositi capitoli le somme  per  le quali il municipio di Napoli è tenuto a concorrente in detta spesa, giusta il precedente articolo 4.

 

Art. 7.

Saranno  versate  nelle  casse del tesoriere provinciale di Napoli, costituendone un fondo speciale di cui si terrà conto a parte:

a) il capitale di 100 milioni ricavato dalla emissione dei titoli suddetti;

b) le  somme che saranno contribuite da altri enti morali per il bonificamento di cui all'articolo 1, in aggiunta ai 100 milioni, e le somme   ricavate   dalla  vendita  dei  materiali  provenienti  dalle demolizioni od altro.

 

Art. 8.

I  contratti  per  le espropriazioni, per la esecuzione delle nuove opere  e  tutti  gli atti relativi saranno stipulati dal municipio; e diverranno  esecutivi  quando  il  ministero  dell'interno  li  abbia approvati.

 

Art. 9.

La  parte straordinaria del bilancio del comune di Napoli, relativa alle  opere  ed  ai  lavori da farsi colle somme di cui agli articoli precedenti, dovrà essere approvata anche dal ministero dell'interno.

In ogni anno dovrà erogarsi una somma non inferiore a 10 milioni di lire.

 

Art. 10.

I pagamenti per prezzi di espropriazione e per lavori saranno fatti dal  tesoriere  provinciale di Napoli sul fondo di cui all'art. 7, in seguito a mandati del sindaco, corredati delle opportune liquidazioni e  certificazioni  viste  da  un  delegato  del  ministero dei lavori pubblici.

 

Art. 11.

E’ prorogato a tutto l'anno 1900 la gestione governativa dei dazi di consumo nel comune di Napoli alle condizioni stabilite dagli articoli 5 e 6 della legge 14 maggio 1881, n. 198 (serie 3.ª).

Quando,  detratte  dal prodotto lordo le spese di amministrazione e l'annualità  di  10 milioni di lire a favore del comune, avanzerà una somma  superiore  a  lire  6,000,000,  sarà corrisposta al comune una somma  eguale  a quattro quinti della eccedenza, la quale, unitamente ad  altri  cespiti  da  designarsi  dal  comune,  sarà  vincolata pel servizio del prestito.

 

Art. 12.

Nessuno avrà diritto a indennità per la risoluzione di contratti di locazione cagionata dalla esecuzione della presente legge.

 

Art. 13.

Nel  piano, di cui all'articolo 1, sarà determinata l'area di zone, laterali  alle  nuove  strade, che il municipio potrà espropriare per pubblica utilità.

I  termini  stabiliti  dalla  legge 25 giugno 1865, n. 2359, per la procedura   delle   espropriazioni  potranno  essere  abbreviati  con ordinanza del prefetto da pubblicarsi a norma di legge.

L'indennità  dovuta  ai  proprietari degl'immobili espropriati sarà determinata  sulla  media  del  valore  venale e dei fitti coacervati dell'ultimo decennio purché essi abbiano la data certa corrispondente al rispettivo anno di locazione.

In  difetto  di  tali  fitti  accertati  l'indennità  sarà  fissata sull'imponibile  netto  agli  effetti  delle  imposte su terreni e su fabbricati.

I periti non dovranno, nella stima per l'indennità, tener conto dei miglioramenti  e  delle  spese, fatti dopo la pubblicazione ufficiale del piano di risanamento.

 

Art. 14.

Sarà  esente per cinque anni dall'imposta sui fabbricati il maggior valore  locativo derivante da miglioramenti e restauri per cagione di igiene.

 

Art. 15.

Per la costruzione di nuove case ad uso di abitazione nel perimetro del  piano  di risanamento di cui all'art. 1, gli istituti di credito fondiario  potranno far  prestiti  fino al montare di tre quinti del valore  dell'immobile, compreso  il  terreno  sul  quale presto sarà costruito risultante da perizia giurata, redatta da tre ingegneri.

Il  mutuatario  dovrà dare prima ipoteca sull'area, nonchè sopra lo stabile che si obbliga a costruire.

Una  prima  anticipazione del mutuo, non maggiore del decimo, potrà essere  fatta  alla  firma  del  contratto.  I  pagamenti  successivi potranno  farsi a misura che l'edificio progredirà, in guisa che ogni quota del mutuo sia garantita dal terreno e dalle opere costruite.

Il rimborso della somma totale mutuata potrà esser fatto fra 5 anni decorrenti  dall'anno  successivo  a  quello  in  cui  la  casa verrà dichiarata abitabile.

Gli  interessi  non  pagati  dal  giorno  del mutuo a quello in cui comincerà il rimborso, saranno aumentati sulle rate di ammortamento e d'interesse proporzionalmente  di  anno  in  anno  sino  alla totale estinzione del prestito.

Gli istituti di credito fondiario potranno anche fare anticipazione in  seguito  all'apertura di un credito a conto corrente garantito da ipoteca alle stesse condizioni dei prestiti.

Queste  disposizioni  avranno  effetto  soltanto per un quinquennio dalla pubblicazione della presente legge.

In  tutto  il di più saranno applicate le leggi relative al credito fondiario.

 

Art. 16.

Il sindaco di Napoli potrà, nel primo biennio dopo la promulgazione della  presente  legge, per ordinanza da pubblicarsi nei modi legali, emanare tutti i provvedimenti necessari:

a) per chiusura o risanamento di case insalubri;

b)  per  soppressione  di  pozzi  o  cisterne che sieno per causa permanente pericolosi alla salute dei cittadini;

c)  per  rimozione  di  cause  d'insalubrità  dalle acque o dalle abitazioni;

d)  per  chiusura  o  rifazione  di ogni canale o tubo di scarico delle case, o per obbligo a costruirli;

e)  per  obbligo al proprietario, il cui immobile manchi di acqua potabile, di fornirsene in determinato tempo;

f)  per  obbligo  al  proprietario di non impedire al condomino o all'inquilino  che  lo  chiesa,  il  passaggio  di tubi conduttori di acqua;

g)  per  multe  a  carico  dei  contravventori, le quali potranno estendersi fino al doppio della somma occorrente per l'esecuzione del lavoro ordinato;

h) per esecuzione dei lavori a carico dei contravventori.

 

Art. 17.

E’ istituita  una  giunta speciale di sanità per la città di Napoli che durerà due anni e un mese.

Questa  giunta sarà nominata per Decreto reale, sarà composta da un magistrato  di  corte  d'appello  che la presiederà, da un membro del consiglio  d'ordine  degli  avvocati,  da  un funzionario dell'ordine amministrativo,  da  un ingegnere del genio civile governativo, da un medico  e da un chimico. A questi il consiglio provinciale aggiungerà un consigliere.

Gl'interessati  potranno,  al  termine  di  quindici  giorni  dalla notificazione,  fare  opposizioni  alle ordinanze del sindaco, di cui all'articolo precedente.

La  giunta  speciale,  nel  termine di quindici giorni, pronunzierà decisione  definitiva,  dopo  aver  invitato gl'interessati a fare le loro deduzioni.

Le  ordinanze  del  sindaco e le decisioni della giunta non saranno suscettive di verun altro mezzo di impugnazione in via amministrativa o giudiziaria.

Sarà pubblicato per Decreto reale il regolamento che determinerà la procedura da serbarsi dalla giunta medesima per l'esercizio della sua giurisdizione.

 

Art. 18.

Ai  comuni  che  ne  faranno richiesta nel termine di un anno dalla pubblicazione  della  presente  legge,  potranno  essere  estese, per Decreto  Regio,  udito  il  consiglio  di  Stato, tutte o parte delle disposizioni contenute negli articoli 12, 13, 15, 16 e 17, qualora le condizioni  d'insalubrità  delle abitazioni o della fognatura e delle acque ne facessero manifesto bisogno.

La  richiesta  dovrà essere accompagnata dalla proposta delle opere necessarie al risanamento.

Lo  stesso  Regio  Decreto  conterrà  la  dichiarazione di pubblica utilità per le opere approvate.

A  comporre  la giunta di cui all'art. 17, potrà essere chiamato un giudice  di  tribunale  od il pretore nei comuni che non sono sede di corte d'appello.

 

Art. 19.

Con regolamento da approvarsi per Decreto reale saranno determinati i  lavori  da  eseguire  d'urgenza  e sarà provveduto alla esecuzione della presente legge.

Ordiniamo  che  la  presente,  munita  del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia,  mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addì 15 gennaio 1885.

 

CFR R.D.       12.03.1885, n. 3003 parte 1

CFR L.            07.01.1892, n.   2  ART 1

CFR L.            11.07.1913, n. 921 ART 1

CFR DLLGT  27.02.1919, n. 219 ART 17