Legge  08/08/1992 n. 359

 

AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITA' DELLO STATO

Legge  8  agosto  1992, n. 359 (in Gazz. Uff., 13 agosto, n. 190).

Conversione  in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica.

CFR MINGIU   20.03.1998 ALL 9  - CON DL       11.07.1992 n. 333

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica:

Promulga la seguente legge:

 

AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITA' DELLO STATO

 

Art.  1. 1. Il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante misure urgenti  per  il risanamento della finanza pubblica, è convertito in legge con le  modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

CFR MINGIU   20.03.1998 ALL 9 - CON DL       11.07.1992 n. 333

 

Allegato

 

All'art. 1, al comma 1:

le  parole:  <<l'applicazione  di  ogni disposizione di legge che prevede>> sono soppresse;

le  parole:  <<per  l'impiantistica  sportiva  di  cui  al>> sono sostituite  dalle  seguenti:  <<per  l'impiantistica  sportiva di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), del>>;

dopo  le  parole: <<legge 6 marzo 1987, n. 65,>> sono inserite le seguenti: <<e successive modificazioni ed integrazioni,>>.

 

All'art. 3, il comma 2 è soppresso.

 

Dopo l'art. 5, è inserito il seguente:

<<Art. 5-bis. -- 1. Fino all'emanazione di un'organica disciplina per tutte le espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere o interventi  da  parte  o  per conto dello Stato, delle regioni, delle province,  dei  comuni  e  degli  altri  enti  pubblici  o di diritto pubblico,   anche  non  territoriali,  o  comunque  preordinate  alla realizzazione  di  opere o interventi dichiarati di pubblica utilità, l'indennità di espropriazione per le aree edificabili è determinata a norma  dell'art.  13,  terzo  comma,  della legge 15 gennaio 1885, n. 2892,  sostituendo  in  ogni  caso  ai  fitti  coacervati dell'ultimo decennio  il  reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 24 e seguenti  del  testo  unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

L'importo così determinato è ridotto del 40 per cento.

2.   In  ogni  fase  del  procedimento  espropriativo  il  soggetto espropriato  può  convenire  la  cessione volontaria del bene. In tal caso non si applica la riduzione di cui al comma 1.

3.  Per  la  valutazione  della edificabilità delle aree, si devono considerare  le  possibilità  legali  ed  effettive  di  edificazione esistenti al momento dell'apposizione  del  vincolo  preordinato all'esproprio.

4. Per le aree agricole e per quelle che, ai sensi del comma 3, non sono classificabili come edificabili, si applicano le norme di cui al titolo   II  della  legge  22  ottobre  1971,  n.  865  e  successive modificazioni ed integrazioni.

5.  Con  regolamento da emanare con decreto del Ministro dei lavori pubblici  ai  sensi  dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono  definiti  i criteri  e i requisiti per la individuazione della edificabilità di fatto di cui al comma 3.

6.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo in materia di determinazione  dell'indennità  di espropriazione non si applicano ai procedimenti  per  i  quali  l'indennità predetta sia stata accettata dalle  parti  o sia divenuta non impugnabile o sia stata definita con sentenza  passata  in  giudicato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7.  Nella  determinazione  dell'indennità  di  espropriazione per i procedimenti in corso si applicano le disposizioni di cui al presente articolo>>.

 

All'art. 6, al comma 1, le parole da: <<A decorrere>> fino a: <<0,8 punti>>  sono  soppresse; e sono aggiunte, in fine, le parole: <<sono aumentate  di 0,6 punti a decorrere dal periodo di paga in corso alla data  di  entrata  in  vigore del presente decreto e di ulteriori 0,2 punti  a  decorrere  dal  periodo di paga relativo al mese di gennaio 1993.

I  versamenti riferiti ai periodi di paga compresi fra la data di  entrata  in  vigore  del  presente decreto e quella di entrata in vigore  della  relativa  legge  di  conversione,  eseguiti  in misura superiore  a  quella  prevista  dal presente comma, sono computati in diminuzione  dei  contributi  dovuti per i  periodi successivi, fino a compensazione delle somme versate in eccesso>>.

 

L'art. 7 è sostituito dal seguente:

<<Art.  7.  --  1.  Per  l'anno  1992  è  istituita  una  imposta straordinaria  immobiliare  sul  valore  dei  fabbricati e delle aree fabbricabili  individuate  negli  strumenti urbanistici vigenti, siti nel  territorio  dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli   alla   cui   produzione   oscambio   è   diretta  l'attività dell'impresa,  posseduti  alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2.  Soggetto  passivo  dell'imposta è il proprietario dell'immobile ovvero  il  titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sullo stesso anche se non residente nel territorio dello Stato; l'imposta è dovuta  proporzionalmente  alla  quota di possesso. Non sono soggetti passivi  lo  Stato,  le  regioni,  le province, i comuni, le comunità montane,  i  consorzi  tra  detti enti, le unità sanitarie locali, le istituzioni  sanitarie  pubbliche  autonome  di cui all'art. 41 della legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  e  gli  istituti autonomi case popolari.

3.  L'imposta  è  stabilita nella misura del 3 per mille del valore dei  fabbricati e delle aree fabbricabili individuate negli strumenti urbanistici  vigenti.  Il  valore  è  costituito,  per  i  fabbricati iscritti  in  catasto, da quello che risulta applicando all'ammontare delle  rendite catastali determinate dall'amministrazione del catasto e  dei  servizi  tecnici  erariali a seguito della revisione generale disposta  con  il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 31 del 7 febbraio 1990, un moltiplicatore  pari  a  100  per le unità immobiliari classificate o classificabili  nei  gruppi  catastali A, B e C, con esclusione delle categorie   A/10   e  C/1,  pari  a  50  per  quelle  classificate  o classificabili  nel gruppo D non possedute nell'esercizio d'impresa e nella  categoria  A/10,  e  pari  a  34  per  quelle  classificate  o classificabili  nella  categoria  C/1.  Per determinare il valore dei fabbricati  non  ancora  iscritti  in  catasto si fa riferimento alla rendita  delle  unità  immobiliari similari. Per le unità immobiliari urbane direttamente adibite ad abitazione principale del possessore e dei  suoi  familiari,  l'imposta  è  stabilita nella misura del 2 per mille  del  valore determinato ai sensi del presente comma, diminuito di  50 milioni di lire. Per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione   principale   deve   intendersi  quella  nella  quale  il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto  reale,  e  i  suoi  familiari, dimorano abitualmente. Per le unità   immobiliari   classificate  o  classificabili  nel  gruppo  D possedute   nell'esercizio   d'impresa,   il   valore   è  costituito dall'ammontare,  al  lordo  delle  quote di ammortamento, che risulta dalle  scritture  contabili applicando per ciascun anno di formazione dello  stesso  i seguenti coefficienti: 1992: 1,02; 1991: 1,03; 1990: 1,05;  1989:  1,10;  1988:  1,15; 1987: 1,20; 1986: 1,30; 1985: 1,40; 1984:  1,50;  1983:  1,60;  1982  e  precedenti:  1,70.

Per  le aree fabbricabili  individuate  negli  strumenti  urbanistici  vigenti, il valore è costituito dal valore venale in comune commercio ovvero, per le  aree  destinate  ad  attività di pubblica utilità, dall'ammontare delle indennità  che gli enti pubblici competenti per lo svolgimento delle attività stesse hanno corrisposto o devono corrispondere.

4. Sono esenti dall'imposta:

a)  le  costruzioni  o  porzioni  di  costruzioni  rurali  di cui all'art.  39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile  con  le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

c)  i  fabbricati  di  proprietà  della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16  del  Trattato lateranense 11 febbraio 1929, reso esecutivo con la

legge 27 maggio 1929, n. 810;

d)  i  fabbricati  appartenenti  agli  Stati esteri per i quali è prevista  l'esenzione  dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

e)  i fabbricati posseduti dagli enti indicati all'art. 87, comma 1,  lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, non aventi  finalità  di lucro, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività istituzionali di carattere didattico;

f)  i  fabbricati  recuperati  al  fine  di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104;

g) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni;

h)  i  fabbricati  classificati  o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

i)  i fabbricati e le aree fabbricabili, nonchè le quote di essi, appartenenti  ai  soggetti  che  alla  data  di entrata in vigore del presente  decreto risultano  sottoposti a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a concordato preventivo con cessione di beni.

5. L'imposta è riscossa mediante versamento diretto con le modalità previste ai fini delle imposte sui redditi. Il versamento deve essere effettuato  nel  mese  di  settembre 1992. Tuttavia il versamento può essere  effettuato  entro  il  15 dicembre 1992; in tal caso le somme versate oltre il 30 settembre 1992 devono essere maggiorate del 3 per cento a titolo di interessi, senza applicazione di soprattasse.

6.   Per   l'anno   1992  è  istituita  una  imposta  straordinaria sull'ammontare  dei  depositi  bancari,  postali  e presso istituti e sezioni  per  il  credito a medio termine, conti correnti, depositi a risparmio  e  a  termine,  certificati  di deposito, libretti e buoni fruttiferi,  da  chiunque  detenuti;  sono  esclusi  i  buoni postali fruttiferi,  i  libretti di risparmio di previdenza indicati all'art. 41,  primo  comma,  della  legge  7  agosto 1982, n. 526, la raccolta interbancaria e intercreditizia, nonchè i depositi e i conti correnti intrattenuti    dal    Tesoro    presso   il   sistema   bancario   e l'amministrazione   postale   e  quelli  detenuti  da  rappresentanze

diplomatiche  e  consolari  estere  in  Italia  o da enti e organismi internazionali  che godono della esenzione dalle imposte sui redditi.

L'amministrazione  postale  e  le aziende ed istituti di credito sono tenuti   ad  operare,  con  obbligo  di  rivalsa  nei  confronti  dei correntisti  e  depositanti, una ritenuta del 6 per mille commisurata all'ammontare  risultante  dalle  scritture contabili alla data del 9 luglio  1992.  L'imposta  è versata entro il 15 settembre 1992 con le modalità  previste  per  il versamento delle ritenute di cui all'art. 26,  secondo  comma,  del  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

7. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e  i rimborsi delle imposte di cui al presente articolo nonché per il contenzioso  si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.  Le  imposte straordinarie  di cui al presente articolo non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi>>.

All'art.  8,  al  comma  5,  sono aggiunte, in fine, le parole: <<; l'ILOR  pagata  in applicazione delle disposizioni del presente comma non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi>>.

 

All'art. 10:  il comma 5 è sostituito dal seguente:

<<5.  Il  canone  di  concessione  previsto  dall'art.  51  della convenzione  tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la  SIP-Società  italiana  per  l'esercizio  telefonico  p.a.  per la concessione   dei  servizi  di  telecomunicazioni  nazionali  ad  uso pubblico,  approvata  con  decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto  1984,  n. 523, è elevato al 3,5 per cento. La disposizione si applica  a  partire  dall'esercizio  in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il 31 ottobre di ciascun anno deve essere versata, a titolo di acconto, una somma pari ad un settimo del canone  dovuto  per  l'anno  precedente;  per l'anno 1992 la somma da versare  a  titolo di acconto è pari ad un sesto di quella dovuta per il 1991>>;

E’ aggiunto, in fine, il seguente comma:

<<6-bis.  Con  decreti  del Ministro delle finanze, da pubblicare nella  Gazzetta Ufficiale entro quindici giorni dalla data di entrata in  vigore  della  legge di conversione del presente decreto, saranno approvate  la nuova tariffa dell'imposta di bollo di cui all'allegato A  al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, nonchè la nuova tariffa delle tasse sulle concessioni  governative  annessa  al  decreto  del  Presidente della Repubblica  26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni. A tal fine  si  dovrà tenere conto delle variazioni di importo disposte con il  presente  decreto apportando alle tariffe stesse le modificazioni necessarie  per  inserirvi  le voci di imposta o di tassa previste in disposizioni  diverse  dalle  predette  tariffe, per razionalizzare i singoli  articoli  e  voci  di  tariffa  e per ridurre il loro numero mediante   accorpamenti  di  quelli  compresi  nelle  singole  parti; nell'attuazione della razionalizzazione e degli accorpamenti potranno essere  apportate  variazioni  ai  singoli  importi,  in  misura  non superiore al 20 per cento in aumento, e in misura non superiore al 40 per  cento  in diminuzione. Sarà comunque assicurato nel complesso un gettito  non  inferiore a quello previsto a seguito dell'applicazione delle  disposizioni  dell'art.  9  e dei comuni da 1 a 6 del presente articolo>>.

 

All'art. 11: il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Nei contratti di locazione relativi ad immobili non compresi fra  quelli  di cui al comma 1, stipulati o rinnovati successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del presente  decreto,  le  parti,  con l'assistenza delle organizzazioni della    proprietà    edilizia    e   dei   conduttori   maggiormente rappresentative  a  livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali,  possono  stipulare  accordi  in deroga alle norme della citata  legge  n.  392  del  1978.  La  disposizione si applica per i contratti  ad  uso abitativo limitatamente ai casi in cui il locatore rinunzi  alla facoltà di disdettare i contratti alla prima scadenza a meno  che egli intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso  le opere di cui, rispettivamente, agli articoli 29 e 59 della citata  legge  n.  392  del  1978.  Resta ferma l'applicazione, per i contratti  indicati  nel presente comma, degli articoli 24 e 30 della citata legge n. 392 del 1978>>;

E’ aggiunto, in fine, il seguente comma:

<<2-bis.  Nei  casi  in  cui,  alla  prima scadenza del contratto successiva  alla data di entrata in vigore della legge di conversione del  presente  decreto,  le parti non concordino sulla determinazione del  canone,  il  contratto  stesso  è  prorogato  di diritto per due anni>>.

 

All'art. 14, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

<<4-bis. Fino alla emanazione di una nuova disciplina, le società per azioni derivate dalla trasformazione di cui agli articoli 15 e 18 esercitano,  nei  medesimi  limiti  e  con  i  medesimi  effetti,  le attribuzioni  in  materia  di  dichiarazione di pubblica utilità e di necessità e di urgenza, già spettanti agli enti originari>>.

 

All'art. 15:

al  comma  2,  le parole: <<è pari al valore che sarà determinato con  la  procedura di cui all'articolo 16, comma 2, ed è accertato in via provvisoria>> sono sostituite dalle seguenti: <<è accertato>>;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3.  Le  azioni  delle  società  di cui al comma 1, unitamente a quelle  della BNL S.p.a., sono attribuite al Ministero del tesoro. Il Ministro  del tesoro eserciterà i diritti dell'azionista d'intesa con i   Ministri   del   bilancio   e   della  programmazione  economica, dell'industria,    del   commercio   e   dell'artigianato   e   delle partecipazioni  statali.  Sono  parimenti attribuite al Ministero del tesoro  le  partecipazioni  della  Cassa depositi e prestiti nell'IMI S.p.a.  e  negli  altri  istituti  di  intermediazione  creditizia  e finanziaria.  Le  minusvalenze  derivanti  nel  bilancio  della Cassa depositi  e  prestiti dal trasferimento al Ministero del tesoro delle partecipazioni di cui al presente comma sono poste a carico del fondo di riserva della Cassa stessa>>.

 

L'art. 16 è sostituito dal seguente:

<<Art.  16. - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della  legge  di  conversione  del  presente decreto, il Ministro del tesoro  predispone  un  programma di riordino delle partecipazioni di cui  all'art. 15 e lo trasmette, d'intesa con i Ministri del bilancio e  della  programmazione  economica,  dell'industria, del commercio e dell'artigianato  e  delle  partecipazioni statali, al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il programma di riordino delle partecipazioni di   cui   all'art.   15  è  finalizzato  alla  valorizzazione  delle partecipazioni  stesse, anche attraverso la previsione di cessioni di attività  e  di  rami  di aziende, scambi di partecipazioni, fusioni, incorporazioni ed ogni altro atto necessario per il riordino.

2.   Il  programma  deve  prevedere  la  quotazione  delle  società partecipate  derivanti  dal  riordino  delle attuali partecipazioni e l'ammontare  dei  ricavi  da  destinare  alla  riduzione  del  debito pubblico.

3.  Il  Presidente del Consiglio dei Ministri invia il programma di riordino  alle  competenti  Commissioni parlamentari che esprimono il proprio  parere entro il termine previsto dai regolamenti di ciascuna Camera.  Decorso tale termine, il programma è approvato dal Consiglio dei Ministri e diviene esecutivo>>.

 

L'art. 17 è soppresso.

 

All'art.  19,  al comma 1, le parole: <<e con i conferimenti>> sono soppresse.

 

CFR MINGIU   20.03.1998 ALL 9

CON DL       11.07.1992 n. 333

CON DL       11.07.1992 n. 333 ART 1

CON DL       11.07.1992 n. 333 ART 3

CON DL       11.07.1992 n. 333 ART 5

CON DL       11.07.1992 n. 333 ART 6

CON DL       11.07.1992 n. 333 ART 7

CON DL       11.07.1992 n. 333 ART 8

CON DL       11.07.1992 n. 333 ART 10

CON DL       11.07.1992 n. 333 ART 11

CON DL       11.07.1992 n. 333 ART 14

CON DL       11.07.1992 n. 333 ART 15

CON DL       11.07.1992 n. 333 ART 16

ABR DL       11.07.1992 n. 333 ART 17

CON DL       11.07.1992 n. 333 ART 17

CON DL       11.07.1992 n. 333 ART 19

MOD DPR      13.08.1984 n. 523  ALL UNICO

CFR DPR      26.10.1972 n. 641  ALL UNICO

CFR DPR      26.10.1972 n. 642 ALL 1 parte 1

CFR DPR      26.10.1972 n. 642 ALL 2 parte 1