Legge 08/08/1992
n. 359
AMMINISTRAZIONE
DEL PATRIMONIO E CONTABILITA' DELLO STATO
Legge
8 agosto
1992, n. 359 (in Gazz. Uff., 13 agosto, n. 190).
Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica.
CFR MINGIU
20.03.1998 ALL 9
- CON DL
11.07.1992 n. 333
La
Camera dei
deputati ed
il Senato
della Repubblica
hanno approvato;
Il Presidente
della Repubblica:
Promulga la
seguente legge:
AMMINISTRAZIONE
DEL PATRIMONIO E CONTABILITA' DELLO STATO
Art.
1. 1. Il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante misure urgenti
per il risanamento della
finanza pubblica, è convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
CFR MINGIU
20.03.1998 ALL 9 - CON DL
11.07.1992 n. 333
Allegato
All'art. 1,
al comma 1:
le
parole: <<l'applicazione
di ogni disposizione di
legge che prevede>> sono soppresse;
le
parole: <<per
l'impiantistica sportiva
di cui al>> sono sostituite
dalle seguenti:
<<per l'impiantistica
sportiva di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), del>>;
dopo
le parole: <<legge 6
marzo 1987, n. 65,>> sono inserite le seguenti: <<e successive
modificazioni ed integrazioni,>>.
All'art. 3,
il comma 2 è soppresso.
Dopo l'art.
5, è inserito il seguente:
<<Art.
5-bis. -- 1. Fino all'emanazione di un'organica disciplina per tutte le
espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere o interventi da parte
o per conto dello Stato,
delle regioni, delle province, dei
comuni e
degli altri
enti pubblici
o di diritto pubblico, anche non
territoriali, o comunque
preordinate alla
realizzazione di
opere o interventi dichiarati di pubblica utilità, l'indennità di
espropriazione per le aree edificabili è determinata a norma
dell'art. 13,
terzo comma,
della legge 15 gennaio 1885, n. 2892,
sostituendo in
ogni caso
ai fitti
coacervati dell'ultimo decennio il
reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 24 e seguenti
del testo
unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del
Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
L'importo così
determinato è ridotto del 40 per cento.
2.
In ogni
fase del
procedimento espropriativo
il soggetto espropriato
può convenire
la cessione volontaria del
bene. In tal caso non si applica la riduzione di cui al comma 1.
3.
Per la
valutazione della
edificabilità delle aree, si devono considerare
le possibilità
legali ed
effettive di
edificazione esistenti al momento dell'apposizione
del vincolo
preordinato all'esproprio.
4. Per le aree
agricole e per quelle che, ai sensi del comma 3, non sono classificabili come
edificabili, si applicano le norme di cui al titolo II della
legge 22
ottobre 1971,
n. 865 e successive
modificazioni ed integrazioni.
5.
Con regolamento da emanare
con decreto del Ministro dei lavori pubblici
ai sensi
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
definiti i criteri
e i requisiti per la individuazione della edificabilità di fatto di cui
al comma 3.
6.
Le disposizioni
di cui
al presente
articolo in materia di determinazione
dell'indennità di espropriazione non si applicano ai procedimenti
per i
quali l'indennità predetta
sia stata accettata dalle parti
o sia divenuta non impugnabile o sia stata definita con sentenza
passata in
giudicato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
7.
Nella determinazione
dell'indennità di
espropriazione per i procedimenti in corso si applicano le disposizioni
di cui al presente articolo>>.
All'art. 6,
al comma 1, le parole da: <<A decorrere>> fino a: <<0,8
punti>> sono
soppresse; e sono aggiunte, in fine, le parole: <<sono aumentate
di 0,6 punti a decorrere dal periodo di paga in corso alla data
di entrata
in vigore del presente
decreto e di ulteriori 0,2 punti a
decorrere dal
periodo di paga relativo al mese di gennaio 1993.
I
versamenti riferiti ai periodi di paga compresi fra la data di
entrata in
vigore del
presente decreto e quella di entrata in vigore
della relativa
legge di
conversione, eseguiti
in misura superiore a
quella prevista
dal presente comma, sono computati in diminuzione
dei contributi
dovuti per i periodi
successivi, fino a compensazione delle somme versate in eccesso>>.
L'art. 7
è sostituito dal seguente:
<<Art.
7. --
1. Per l'anno
1992 è
istituita una
imposta straordinaria immobiliare
sul valore
dei fabbricati e delle aree
fabbricabili individuate
negli strumenti urbanistici
vigenti, siti nel territorio
dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli
alla cui
produzione oscambio
è diretta
l'attività dell'impresa, posseduti
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2.
Soggetto passivo
dell'imposta è il proprietario dell'immobile ovvero
il titolare del diritto di
usufrutto, uso o abitazione sullo stesso anche se non residente nel territorio
dello Stato; l'imposta è dovuta proporzionalmente
alla quota di possesso. Non
sono soggetti passivi lo
Stato, le
regioni, le province, i
comuni, le comunità montane, i consorzi
tra detti enti, le unità
sanitarie locali, le istituzioni sanitarie
pubbliche autonome
di cui all'art. 41 della legge 23
dicembre 1978,
n. 833,
e gli istituti
autonomi case popolari.
3.
L'imposta è
stabilita nella misura del 3 per mille del valore dei
fabbricati e delle aree fabbricabili individuate negli strumenti
urbanistici vigenti.
Il valore
è costituito,
per i
fabbricati iscritti in
catasto, da quello che risulta applicando all'ammontare delle
rendite catastali determinate dall'amministrazione del catasto e
dei servizi
tecnici erariali a seguito
della revisione generale disposta con
il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale n. 31 del 7
febbraio 1990, un moltiplicatore pari
a 100 per le unità immobiliari classificate o classificabili
nei gruppi
catastali A, B e C, con esclusione delle categorie
A/10 e
C/1, pari
a 50
per quelle classificate
o classificabili nel gruppo D non possedute nell'esercizio d'impresa e nella
categoria A/10,
e pari
a 34 per quelle
classificate o classificabili nella
categoria C/1.
Per determinare il valore dei fabbricati non ancora
iscritti in
catasto si fa riferimento alla rendita
delle unità
immobiliari similari. Per le unità immobiliari urbane direttamente
adibite ad abitazione principale del possessore e dei suoi familiari,
l'imposta è
stabilita nella misura del 2 per mille
del valore determinato ai sensi del presente comma, diminuito di
50 milioni di lire. Per unità immobiliare direttamente adibita ad
abitazione principale
deve intendersi
quella nella
quale il contribuente che la
possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto
reale, e
i suoi familiari, dimorano abitualmente. Per le unità
immobiliari classificate o
classificabili nel gruppo
D possedute nell'esercizio
d'impresa, il
valore è
costituito dall'ammontare, al
lordo delle
quote di ammortamento, che risulta dalle
scritture contabili
applicando per ciascun anno di formazione dello
stesso i seguenti
coefficienti: 1992: 1,02; 1991: 1,03; 1990: 1,05;
1989: 1,10;
1988: 1,15; 1987: 1,20;
1986: 1,30; 1985: 1,40; 1984: 1,50;
1983: 1,60;
1982 e
precedenti: 1,70.
Per
le aree fabbricabili individuate
negli strumenti
urbanistici vigenti, il
valore è costituito dal valore venale in comune commercio ovvero, per le
aree destinate
ad attività di pubblica
utilità, dall'ammontare delle indennità che
gli enti pubblici competenti per lo svolgimento delle attività stesse hanno
corrisposto o devono corrispondere.
4. Sono esenti
dall'imposta:
a)
le costruzioni
o porzioni
di costruzioni
rurali di cui all'art.
39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) i fabbricati
destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile
con le disposizioni degli
articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
c)
i fabbricati
di proprietà
della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16
del Trattato lateranense 11
febbraio 1929, reso esecutivo con la
legge 27 maggio
1929, n. 810;
d)
i fabbricati
appartenenti agli
Stati esteri per i quali è prevista
l'esenzione dall'imposta
locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi
esecutivi in Italia;
e)
i fabbricati posseduti dagli enti indicati all'art. 87, comma 1,
lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, non aventi
finalità di lucro,
destinati esclusivamente allo svolgimento di attività istituzionali di
carattere didattico;
f)
i fabbricati
recuperati al
fine di essere destinati
alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
g) i fabbricati
con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601 e successive modificazioni;
h)
i fabbricati
classificati o
classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
i)
i fabbricati e le aree fabbricabili, nonchè le quote di essi,
appartenenti ai
soggetti che
alla data
di entrata in vigore del presente decreto
risultano sottoposti a fallimento,
a liquidazione coatta amministrativa o a concordato preventivo con cessione di
beni.
5. L'imposta è
riscossa mediante versamento diretto con le modalità previste ai fini delle
imposte sui redditi. Il versamento deve essere effettuato
nel mese
di settembre 1992. Tuttavia
il versamento può essere effettuato
entro il
15 dicembre 1992; in tal caso le somme versate oltre il 30 settembre 1992
devono essere maggiorate del 3 per cento a titolo di interessi, senza
applicazione di soprattasse.
6.
Per l'anno
1992 è
istituita una
imposta straordinaria
sull'ammontare dei
depositi bancari,
postali e presso istituti e
sezioni per
il credito a medio termine,
conti correnti, depositi a risparmio e
a termine, certificati
di deposito, libretti e buoni fruttiferi,
da chiunque
detenuti; sono
esclusi i
buoni postali fruttiferi, i
libretti di risparmio di previdenza indicati all'art. 41,
primo comma,
della legge
7 agosto 1982, n. 526, la
raccolta interbancaria e intercreditizia, nonchè i depositi e i conti correnti
intrattenuti dal
Tesoro presso
il sistema
bancario e
l'amministrazione postale
e quelli
detenuti da
rappresentanze
diplomatiche
e consolari
estere in
Italia o da enti e organismi
internazionali che godono della
esenzione dalle imposte sui redditi.
L'amministrazione
postale e
le aziende ed istituti di credito sono tenuti
ad operare,
con obbligo
di rivalsa
nei confronti
dei correntisti e
depositanti, una ritenuta del 6 per mille commisurata all'ammontare
risultante dalle
scritture contabili alla data del 9 luglio
1992. L'imposta
è versata entro il 15 settembre 1992 con le modalità
previste per
il versamento delle ritenute di cui all'art. 26,
secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
7. Per la
liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e
i rimborsi delle imposte di cui al presente articolo nonché per il
contenzioso si applicano le
disposizioni previste per le imposte sui redditi.
Le imposte straordinarie
di cui al presente articolo non sono deducibili ai fini delle imposte sui
redditi>>.
All'art.
8, al
comma 5,
sono aggiunte, in fine, le parole: <<; l'ILOR
pagata in applicazione delle
disposizioni del presente comma non è deducibile ai fini delle imposte sui
redditi>>.
All'art. 10:
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5.
Il canone
di concessione
previsto dall'art.
51 della convenzione
tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP-Società italiana
per l'esercizio
telefonico p.a.
per la concessione dei
servizi di
telecomunicazioni nazionali
ad uso pubblico,
approvata con
decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto
1984, n. 523, è elevato al
3,5 per cento. La disposizione si applica a
partire dall'esercizio
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il 31
ottobre di ciascun anno deve essere versata, a titolo di acconto, una somma pari
ad un settimo del canone dovuto
per l'anno
precedente; per l'anno 1992
la somma da versare a
titolo di acconto è pari ad un sesto di quella dovuta per il
1991>>;
E’ aggiunto,
in fine, il seguente comma:
<<6-bis.
Con decreti
del Ministro delle finanze, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della
legge di conversione del presente decreto, saranno approvate
la nuova tariffa dell'imposta di bollo di cui all'allegato A
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e
successive modificazioni, nonchè la nuova tariffa delle tasse sulle concessioni
governative annessa
al decreto
del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641
e successive modificazioni. A tal fine si
dovrà tenere conto delle variazioni di importo disposte con il
presente decreto apportando
alle tariffe stesse le modificazioni necessarie
per inserirvi
le voci di imposta o di tassa previste in disposizioni
diverse dalle
predette tariffe, per
razionalizzare i singoli articoli
e voci
di tariffa
e per ridurre il loro numero mediante
accorpamenti di quelli
compresi nelle
singole parti;
nell'attuazione della razionalizzazione e degli accorpamenti potranno essere
apportate variazioni
ai singoli
importi, in
misura non superiore al 20
per cento in aumento, e in misura non superiore al 40 per
cento in diminuzione. Sarà comunque assicurato nel complesso un
gettito non
inferiore a quello previsto a seguito dell'applicazione delle
disposizioni dell'art. 9
e dei comuni da 1 a 6 del presente articolo>>.
All'art. 11:
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Nei
contratti di locazione relativi ad immobili non compresi fra quelli di cui al
comma 1, stipulati o rinnovati successivamente alla
data di
entrata in
vigore della
legge di conversione del
presente decreto,
le parti,
con l'assistenza delle organizzazioni della
proprietà edilizia
e dei
conduttori maggiormente
rappresentative a
livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali,
possono stipulare
accordi in deroga alle norme
della citata legge
n. 392 del 1978.
La disposizione si applica
per i contratti ad
uso abitativo limitatamente ai casi in cui il locatore rinunzi
alla facoltà di disdettare i contratti alla prima scadenza a meno
che egli intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso
le opere di cui, rispettivamente, agli articoli 29 e 59 della citata
legge n.
392 del 1978.
Resta ferma l'applicazione, per i contratti
indicati nel presente comma,
degli articoli 24 e 30 della citata legge n. 392 del 1978>>;
E’ aggiunto,
in fine, il seguente comma:
<<2-bis.
Nei casi
in cui,
alla prima scadenza del
contratto successiva alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
le parti non concordino sulla determinazione del
canone, il contratto
stesso è
prorogato di diritto per due
anni>>.
All'art. 14,
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
<<4-bis.
Fino alla emanazione di una nuova disciplina, le società per azioni derivate
dalla trasformazione di cui agli articoli 15 e 18 esercitano,
nei medesimi
limiti e
con i medesimi effetti,
le attribuzioni in materia
di dichiarazione di pubblica
utilità e di necessità e di urgenza, già spettanti agli enti originari>>.
All'art. 15:
al
comma 2,
le parole: <<è pari al valore che sarà determinato con
la procedura di cui
all'articolo 16, comma 2, ed è accertato in via provvisoria>> sono
sostituite dalle seguenti: <<è accertato>>;
il comma 3 è
sostituito dal seguente:
<<3.
Le azioni
delle società
di cui al comma 1, unitamente a quelle
della BNL S.p.a., sono attribuite al Ministero del tesoro. Il Ministro
del tesoro eserciterà i diritti dell'azionista d'intesa con i
Ministri del
bilancio e
della programmazione
economica, dell'industria,
del commercio
e dell'artigianato e delle
partecipazioni statali.
Sono parimenti attribuite al
Ministero del tesoro le
partecipazioni della Cassa
depositi e prestiti nell'IMI S.p.a. e
negli altri
istituti di
intermediazione creditizia
e finanziaria. Le minusvalenze
derivanti nel
bilancio della Cassa
depositi e
prestiti dal trasferimento al Ministero del tesoro delle partecipazioni
di cui al presente comma sono poste a carico del fondo di riserva della Cassa
stessa>>.
L'art. 16
è sostituito dal seguente:
<<Art.
16. - 1. Entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della legge
di conversione
del presente decreto, il
Ministro del tesoro predispone un
programma di riordino delle partecipazioni di cui
all'art. 15 e lo trasmette, d'intesa con i Ministri del bilancio e
della programmazione
economica, dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e
delle partecipazioni
statali, al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il programma di riordino
delle partecipazioni di cui
all'art. 15
è finalizzato alla
valorizzazione delle partecipazioni stesse,
anche attraverso la previsione di cessioni di attività
e di
rami di aziende, scambi di
partecipazioni, fusioni, incorporazioni ed ogni altro atto necessario per il
riordino.
2.
Il programma
deve prevedere
la quotazione
delle società partecipate
derivanti dal
riordino delle attuali
partecipazioni e l'ammontare dei
ricavi da
destinare alla
riduzione del
debito pubblico.
3.
Il Presidente del Consiglio
dei Ministri invia il programma di riordino
alle competenti
Commissioni parlamentari che esprimono il proprio
parere entro il termine previsto dai regolamenti di ciascuna Camera.
Decorso tale termine, il programma è approvato dal Consiglio dei
Ministri e diviene esecutivo>>.
L'art. 17
è soppresso.
All'art.
19, al comma 1, le
parole: <<e con i conferimenti>> sono soppresse.
CFR
MINGIU 20.03.1998 ALL 9
CON
DL 11.07.1992
n. 333
CON DL
11.07.1992 n. 333 ART 1
CON DL
11.07.1992 n. 333 ART 3
CON DL
11.07.1992 n. 333 ART 5
CON DL
11.07.1992 n. 333 ART 6
CON DL
11.07.1992 n. 333 ART 7
CON DL
11.07.1992 n. 333 ART 8
CON DL
11.07.1992 n. 333 ART 10
CON DL
11.07.1992 n. 333 ART 11
CON DL
11.07.1992 n. 333 ART 14
CON DL
11.07.1992 n. 333 ART 15
CON DL
11.07.1992 n. 333 ART 16
ABR DL
11.07.1992 n. 333 ART 17
CON DL
11.07.1992 n. 333 ART 17
CON DL
11.07.1992 n. 333 ART 19
MOD DPR
13.08.1984 n. 523
ALL UNICO
CFR DPR
26.10.1972 n. 641
ALL UNICO
CFR DPR
26.10.1972 n. 642 ALL 1 parte 1
CFR DPR
26.10.1972 n. 642 ALL 2 parte 1