Legge 29/07/1980
n. 385 ( VIGENTE )
Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
ESPROPRIAZIONE
PER PUBBLICA UTILITA'
Legge
29 luglio 1980, n. 385 (in Gazz. Uff., 1 agosto 1980, n. 210).
Norme
provvisorie sulla
indennità di
espropriazione di aree
edificabili nonché
modificazioni di termini previsti dalle leggi 28 gennaio 1977, n. 10, 5
agosto 1978, n. 457 e 15 febbraio 1980, n. 25.
(Omissis).
Art. 1.
Fino
all'entrata in
vigore di
apposita legge sostitutiva delle norme
dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale con sentenza n.
5 del 1980, per tutte le espropriazioni comunque preordinate alla
realizzazione di opere o interventi da parte o per conto dello Stato, delle
regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici o
di diritto
pubblico, anche
non territoriali,
l'indennità è commisurata
anche agli effetti degli articoli 12, 15 e 17 della L. 22 ottobre 1971, n. 865,
e successive modificazioni:
a)
per le
aree esterne ai centri edificati delimitati ai sensi dell'art.
18 della
L. 22 ottobre
1971, n.
865, e
successive modificazioni, al
valore agricolo
medio, determinato
a norma dell'art.
16, quarto
comma, della
stessa legge
come modificato dall'art. 14
della L. 28 gennaio 1977, n. 10 (2),
corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare;
b)
per le aree comprese nei centri edificati, al valore agricolo medio
della coltura
più redditizia
tra quelle che, nella regione agraria
in cui ricade l'area da
espropriare, coprono una superficie superiore
al 5
per cento di quella coltivata dalla regione agraria stessa.
Tale valore è moltiplicato
per un coefficiente: da 2 a 5 se l'area ricade nel territorio di comuni con
popolazione fino a 100.000 abitanti; da
4 a 10 se l'area ricade nel territorio di comuni con popolazione
superiore a 100.000 abitanti (1).
L'indennità
così determinata
sarà soggetta a conguaglio
secondo quanto stabilito dalla
legge sostitutiva di cui al comma precedente, da emanarsi entro un anno
dall'entrata in vigore della
presente legge (1) (2).
Nel
caso di
cessione volontaria
di cui all'art. 12 della L. 22 ottobre
1911, n.
865, e successive modificazioni, la maggiorazione del
50 per cento trova applicazione sia sull'indennità corrisposta a titolo di acconto e
soggetta a conguaglio, sia su quella definitiva (1).
Sulla
differenza eventualmente
risultante tra
l'indennità determinata ai
sensi del
primo comma
e quella
definitiva, eventualmente maggiorata ai sensi del comma precedente,
l'espropriato ha diritto agli
interessi legali per il periodo intercorrente tra la corresponsione dell'acconto
e quella dell'indennità definitiva (1).
Fermo restando
quanto è stabilito dalla L. 22 novembre 1972, n. 771 concernente l'istituzione
di una seconda Università statale di Roma i richiami
che, sull'indennità di espropriazione, leggi speciali fanno al valore
agricolo medio di cui all'art. 16 della L. 22 ottobre 1971, n.
865, e successive
modificazioni, si intendono riferiti al valore agricolo medio di cui alla
presente legge (1).
(1)
La Corte
cost., con
sent. 15-19
luglio 1983, n. 223, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.
(2)
Termine prorogato al 31 maggio 1982 dall'art. 1, d.l. 28 luglio 1981, n. 396, conv. in
l. 25 settembre 1981, n. 535. Tale termine è stato
ulteriormente prorogato al
31 dicembre 1982 dall'art. 1, d.l. 29 maggio
1982, n. 298, conv. in l. 29 luglio 1982, n. 481, e al 31 dicembre 1983
dall'articolo unico, l. 23 dicembre 1982, n. 943.
Art. 2.
L'indennità
da corrispondere
in caso di occupazione di urgenza è pari
ad un
dodicesimo, per
ciascun anno
di occupazione,
dell'indennità determinata
ai sensi
del primo
comma dell'art. 1 ovvero, per
ciascun mese
o frazione di mese di occupazione, ad un dodicesimo dell'indennità
annua. Può essere rideterminata a richiesta dell'interessato
sulla base delle norme in materia di determinazione dell'indennità
definitiva da
emanare entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Sulla
eventuale differenza
il proprietario
ha diritto
agli interessi legali
per il periodo intercorrente tra la corresponsione dell'indennità
di cui
al primo
comma e
quella dell'indennità
rideterminata (1).
(1)
La Corte cost., con sent. 15 luglio 1983, n. 223, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente articolo.
Art. 3.
Le
disposizioni della presente
legge non
si applicano ai
procedimenti in
corso, se
la liquidazione
della indennità
di espropriazione o
di occupazione sia divenuta definitiva, ovvero non impugnabile
ovvero sia
stata definita
con sentenza
passata in giudicato
alla data
di pubblicazione
della sentenza
della Corte costituzionale n. 5 del 1980 (1).
(1)
Vedi art. 2, nota 1.
Art. 4.
(Omissis) (1).
(1)
Sostituisce l'art. 44, l. 5 agosto 1978, n. 457.
Art. 5.
I
termini (1)
di cui al secondo
comma dell'art. 20 della L. 22 ottobre 1971,
n. 865, e successive modificazioni, che siano in corso alla data dell'entrata in
vigore della presente legge, sono prorogati di un anno.
(1)
Termini prorogati di un anno dall'art. 5-bis, d.l. 22 dicembre 1984,
n. 901,
conv. in l. 1 marzo 1985, n. 42 e ancora di due anni dall'art.
14, d.l. 29 dicembre 1987, n. 534, conv. in l. 29 febbraio 1988, n. 46 e,
infine, di ulteriori due anni dalla l. 20 maggio 1991, n. 158.
Art. 6.
Il
termine del 30 settembre 1980 fissato dal primo comma dell'art. 7,
D.L. 15
dicembre 1979,
n. 629,
come modificato dalla L. 15
febbraio 1980,
n. 25, per l'ultimazione degli alloggi in corso di costruzione
acquistati dai comuni di cui al primo e secondo comma del citato art. 7 è
prorogato al 30 settembre 1981.
Il
termine del 31 dicembre 1980 fissato dal terzo comma del citato art.
7 per
il completamento dei lavori
di risanamento di immobili degradati è prorogato al 31 dicembre 1981.
Il
termine del
31 gennaio 1980
fissato dal
quinto comma del medesimo art.
7 per la presentazione
al sindaco delle offerte da parte
dei proprietari
che intendono
vendere ai
comuni immobili adibiti ad abitazione è prorogato al 30 novembre 1980.
All'ottavo
comma dello stesso art. 7 sono aggiunte le parole: <<con i criteri di
cui al nono e decimo comma dell'art. 8 della presente legge>>.
Art. 7.
(Omissis) (1).
(1)
Sostituisce con cinque commi il secondo comma dell'art. 23, l. 3
gennaio 1978, n. 1.
Art. 8.
Il
termine di
cui al quinto comma
dell'articolo 18 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, è modificato in quattro anni.
La
sanzione di
cui allo stesso
comma non
è applicata per le concessioni in
scadenza dal 28 gennaio 1980 alla data di entrata in vigore della
presente legge.