Legge  29/07/1980 n. 385    ( VIGENTE )

Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'

Legge  29 luglio 1980, n. 385 (in Gazz. Uff., 1 agosto 1980, n. 210).

Norme  provvisorie  sulla  indennità  di  espropriazione  di aree edificabili  nonché  modificazioni di termini previsti dalle leggi 28 gennaio 1977, n. 10, 5 agosto 1978, n. 457 e 15 febbraio 1980, n. 25.

   (Omissis).

Art. 1.

Fino  all'entrata  in  vigore  di  apposita legge sostitutiva delle norme  dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale con sentenza n.  5 del 1980, per tutte le espropriazioni comunque preordinate alla realizzazione di opere o interventi da parte o per conto dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici o   di  diritto  pubblico,  anche  non  territoriali,  l'indennità  è commisurata anche agli effetti degli articoli 12, 15 e 17 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni:

a)  per  le  aree esterne ai centri edificati delimitati ai sensi dell'art.  18  della  L.  22  ottobre  1971,  n.  865,  e  successive modificazioni,   al   valore  agricolo  medio,  determinato  a  norma dell'art.  16,  quarto  comma,  della  stessa  legge  come modificato dall'art.  14  della L. 28 gennaio 1977, n. 10 (2), corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare;

b)  per le aree comprese nei centri edificati, al valore agricolo medio  della  coltura  più  redditizia  tra quelle che, nella regione agraria  in  cui ricade l'area da espropriare, coprono una superficie superiore  al  5  per cento di quella coltivata dalla regione agraria stessa.  Tale  valore è moltiplicato per un coefficiente: da 2 a 5 se l'area ricade nel territorio di comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti;  da  4  a  10 se l'area ricade nel territorio di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti (1).

L'indennità  così  determinata  sarà  soggetta a conguaglio secondo quanto  stabilito dalla legge sostitutiva di cui al comma precedente, da emanarsi entro un anno dall'entrata in  vigore della presente legge (1) (2).

Nel  caso  di  cessione  volontaria  di cui all'art. 12 della L. 22 ottobre  1911,  n.  865, e successive modificazioni, la maggiorazione del  50 per cento trova applicazione sia sull'indennità corrisposta a titolo  di  acconto e soggetta a conguaglio, sia su quella definitiva (1).

Sulla   differenza   eventualmente   risultante   tra   l'indennità determinata   ai   sensi   del   primo  comma  e  quella  definitiva, eventualmente maggiorata ai sensi del comma precedente, l'espropriato ha  diritto agli interessi legali per il periodo intercorrente tra la corresponsione dell'acconto e quella dell'indennità definitiva (1).

Fermo restando quanto è stabilito dalla L. 22 novembre 1972, n. 771 concernente l'istituzione di una seconda Università statale di Roma i richiami  che, sull'indennità di espropriazione, leggi speciali fanno al valore agricolo medio di cui all'art. 16 della L. 22 ottobre 1971, n.  865,  e successive modificazioni, si intendono riferiti al valore agricolo medio di cui alla presente legge (1).

(1)  La  Corte  cost.,  con  sent.  15-19  luglio  1983, n. 223, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

(2) Termine prorogato al 31 maggio 1982 dall'art. 1, d.l. 28 luglio 1981,  n.  396, conv. in l. 25 settembre 1981, n. 535. Tale termine è stato  ulteriormente  prorogato al 31 dicembre 1982 dall'art. 1, d.l. 29  maggio  1982, n. 298, conv. in l. 29 luglio 1982, n. 481, e al 31 dicembre 1983 dall'articolo unico, l. 23 dicembre 1982, n. 943.

 

Art. 2.

L'indennità  da  corrispondere  in caso di occupazione di urgenza è pari   ad   un   dodicesimo,   per   ciascun   anno  di  occupazione, dell'indennità  determinata  ai  sensi  del  primo  comma dell'art. 1 ovvero,  per  ciascun  mese  o frazione di mese di occupazione, ad un dodicesimo dell'indennità annua. Può essere rideterminata a richiesta dell'interessato  sulla base delle norme in materia di determinazione dell'indennità  definitiva  da  emanare  entro  un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sulla   eventuale   differenza  il  proprietario  ha  diritto  agli interessi  legali  per il periodo intercorrente tra la corresponsione dell'indennità   di  cui  al  primo  comma  e  quella  dell'indennità rideterminata (1).

(1) La Corte cost., con sent. 15 luglio 1983, n. 223, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

 

Art. 3.

Le   disposizioni   della   presente  legge  non  si  applicano  ai procedimenti   in  corso,  se  la  liquidazione  della  indennità  di espropriazione  o  di occupazione sia divenuta definitiva, ovvero non impugnabile  ovvero  sia  stata  definita  con  sentenza  passata  in giudicato  alla  data  di  pubblicazione della  sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 1980 (1).

(1) Vedi art. 2, nota 1.

 

Art. 4.

(Omissis) (1).

(1) Sostituisce l'art. 44, l. 5 agosto 1978, n. 457.

 

Art. 5.

I  termini  (1)  di  cui  al secondo comma dell'art. 20 della L. 22 ottobre  1971, n. 865, e successive modificazioni, che siano in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sono prorogati di un anno.

(1)  Termini prorogati di un anno dall'art. 5-bis, d.l. 22 dicembre 1984,  n.  901,  conv. in l. 1 marzo 1985, n. 42 e ancora di due anni dall'art.  14, d.l. 29 dicembre 1987, n. 534, conv. in l. 29 febbraio 1988, n. 46 e, infine, di ulteriori due anni dalla l. 20 maggio 1991, n. 158.

 

Art. 6.

Il  termine del 30 settembre 1980 fissato dal primo comma dell'art. 7,  D.L.  15  dicembre  1979,  n.  629,  come  modificato dalla L. 15 febbraio  1980,  n.  25,  per l'ultimazione degli alloggi in corso di costruzione acquistati dai comuni di cui al primo e secondo comma del citato art. 7 è prorogato al 30 settembre 1981.

Il  termine del 31 dicembre 1980 fissato dal terzo comma del citato art.  7  per  il  completamento dei lavori di risanamento di immobili degradati è prorogato al 31 dicembre 1981.

Il  termine  del  31  gennaio  1980  fissato  dal  quinto comma del medesimo  art.  7  per  la  presentazione al sindaco delle offerte da  parte  dei  proprietari  che  intendono  vendere  ai  comuni immobili adibiti ad abitazione è prorogato al 30 novembre 1980.

All'ottavo comma dello stesso art. 7 sono aggiunte le parole: <<con i  criteri  di  cui al nono e decimo comma dell'art. 8 della presente legge>>.

 

Art. 7.

(Omissis) (1).

(1)  Sostituisce con cinque commi il secondo comma dell'art. 23, l. 3 gennaio 1978, n. 1.

 

Art. 8.

Il  termine  di  cui  al  quinto comma dell'articolo 18 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, è modificato in quattro anni.

La  sanzione  di  cui  allo  stesso  comma  non  è applicata per le concessioni  in  scadenza dal 28 gennaio 1980 alla data di entrata in vigore della presente legge.