Legge     18/12/1879   n. 5188                  

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'

Legge  18 dicembre 1879, n. 5188      (in Gazz. Uff., 22 dicembre, n. 298)

che  approva alcune modificazioni alla legge sulle espropriazioni per pubblica utilità del 25 giugno 1865, n. 2359.

UMBERTO  I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE  D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Agli  articoli  9,  10,  56  e  71 della legge 25 giugno 1865 sulle espropriazioni   per   causa  di  pubblica utilità,  n.  2359,  sono sostituiti gli articoli seguenti:

 

<<Art. 9. La dichiarazione di pubblica utilità deve farsi con legge nei seguenti casi:

<<1°  Per  la  costruzione delle strade nazionali, delle ferrovie pubbliche,  dei canali navigabili, pel prosciugamento dei laghi e per altri  grandi lavori di interesse generale, la cui esecuzione, giusta le   discipline   che  governano  le  opere  pubbliche,  deve  essere autorizzata con legge, debba o no lo Stato concorrere nella spesa;

<<2°  Quando  per  la  esecuzione  di un'opera debbasi imporre un contributo  ai  proprietari  dei  fondi  confinanti  o  contigui alla medesima, a termini dello art. 77 della presente legge.

<<Pei  lavori  accessori  che possono occorrere in quelle opere, le quali,  per effetto della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865 o di altre leggi speciali, debbono eseguirsi dallo Stato direttamente o per   mezzo  dei  suoi  concessionari,  l'approvazione  dei  relativi progetti  per  decreto  del  ministro  dei  lavori  pubblici, sentito l'avviso del consiglio superiore dei lavori pubblici ed il parere del consiglio  di Stato, ha per tutti gli effetti della presente legge il valore di una dichiarazione di pubblica utilità.

<<Art.  10.  Per  le opere provinciali la dichiarazione di pubblica utilità  è  fatta dal Ministero dei lavori pubblici quando i progetti d'arte devono essere dal medesimo approvati; negli altri casi è fatta dal prefetto.

<<é  fatta  altresì  dal  prefetto  per  la  costruzione  e  per la sistemazione   delle   strade   comunali  poste  fuori  dall'abitato, consorziali e vicinali, dei ponti, delle opere idrauliche e dei porti spettanti  pure  a comuni  od  a  consorzi,  e  per la costruzione e sistemazione  dei  cimiteri,  dopo di che il progetto delle opere sia stato approvato dall'autorità competente.

<<La  dichiarazione  di  pubblica  utilità  per le opere comunali e provinciali fatte obbligatorie per legge dispensa dall'autorizzazione all'acquisto  degli  stabili  da  occuparsi, prescritta dall'articolo unico della legge 5 giugno 1850, n. 1037.

 

<<Art.  56.  Esistendo  vincoli  reali  sul  fondo  espropriato  od opposizioni al pagamento, o non essendosi le parti accordate sul modo di  distribuire  le  indennità,  deve provvedersi, sull'istanza della parte  più  diligente, dal tribunale competente a termine delle leggi civili.

<<Quando  per altro le indennità non eccedono la somma di 200 lire, potranno  essere  pagate  al proprietario, salvi i diritti dei terzi, nei  modi  che  saranno  prescritti dal regolamento di che all'art. 5 della presente legge.

<<Art. 71. Nei casi di rottura di argini, di rovesciamenti di ponti per  impeto  delle  acque,  e negli altri casi di forza maggiore o di assoluta   urgenza,  i  prefetti  ed  i  sotto  prefetti,  previa  la compilazione  dello  stato  di  consistenza  dei  fondi da occuparsi, possono  ordinare  la  occupazione  temporanea  dei beni immobili che occorressero  alla  esecuzione  delle  opere  all'uopo necessarie. Si procederà  colle  stesse  norme  nel  caso di lavori di questa natura dichiarati urgenti e indifferibili dal consiglio superiore dei lavori pubblici.

<<Se  poi  l'urgenza,  di che nella prima parte di questo articolo, fosse  tale  da  non  consentire nemmeno l'indugio richiesto per fare avvertire   il   prefetto   ed  il  sottoprefetto  ed  attenderne  il provvedimento,  il  sindaco può autorizzare la occupazione temporanea dei  beni  indispensabili  per l'esecuzione dei lavori sopraindicati, con   obbligo  però  di  partecipare  immediatamente  al  prefetto  o sottoprefetto la concessa autorizzazione.

 

Ordiniamo  che  la  presente,  munita  del sigillo dello Stato, sia inserta  nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia,  mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma addì 18 dicembre 1879.

 Modifica la  Legge   25.06.1865,  n. 2359    Artt.  9, 10, 56 e 71.