Legge
18/12/1879 n. 5188
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Legge 18
dicembre 1879, n. 5188 (in Gazz. Uff., 22
dicembre, n. 298)
che
approva alcune modificazioni alla legge sulle espropriazioni per pubblica
utilità del 25 giugno 1865, n. 2359.
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
Agli articoli
9, 10, 56 e
71 della legge 25 giugno 1865 sulle espropriazioni
per causa
di pubblica
utilità, n.
2359, sono sostituiti gli
articoli seguenti:
<<Art. 9. La dichiarazione di pubblica
utilità deve farsi con legge nei seguenti casi:
<<1° Per
la costruzione delle strade
nazionali, delle ferrovie pubbliche, dei
canali navigabili, pel prosciugamento dei laghi e per altri
grandi lavori di interesse generale, la cui esecuzione, giusta le
discipline che
governano le
opere pubbliche,
deve essere autorizzata con
legge, debba o no lo Stato concorrere nella spesa;
<<2° Quando
per la esecuzione di
un'opera debbasi imporre un contributo ai
proprietari dei
fondi confinanti
o contigui alla medesima, a
termini dello art. 77 della presente legge.
<<Pei lavori
accessori che possono
occorrere in quelle opere, le quali, per
effetto della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865 o di altre leggi
speciali, debbono eseguirsi dallo Stato direttamente o per
mezzo dei
suoi concessionari,
l'approvazione dei relativi
progetti per
decreto del
ministro dei
lavori pubblici, sentito
l'avviso del consiglio superiore dei lavori pubblici ed il parere del consiglio
di Stato, ha per tutti gli effetti della presente legge il valore di una
dichiarazione di pubblica utilità.
<<Art. 10.
Per le opere provinciali la
dichiarazione di pubblica utilità è
fatta dal Ministero dei lavori pubblici quando i progetti d'arte devono
essere dal medesimo approvati; negli altri casi è fatta dal prefetto.
<<é fatta
altresì dal
prefetto per
la costruzione e
per la sistemazione delle
strade comunali
poste fuori
dall'abitato, consorziali e vicinali, dei ponti, delle opere idrauliche e
dei porti spettanti pure
a comuni
od a
consorzi, e
per la costruzione e sistemazione dei
cimiteri, dopo di che il
progetto delle opere sia stato approvato dall'autorità competente.
<<La dichiarazione di pubblica utilità per le opere comunali e provinciali fatte obbligatorie per legge dispensa dall'autorizzazione all'acquisto degli stabili da occuparsi, prescritta dall'articolo unico della legge 5 giugno 1850, n. 1037.
<<Art. 56.
Esistendo vincoli
reali sul
fondo espropriato
od opposizioni al pagamento, o non essendosi le parti accordate sul modo
di distribuire
le indennità,
deve provvedersi, sull'istanza della parte
più diligente, dal
tribunale competente a termine delle leggi civili.
<<Quando per
altro le indennità non eccedono la somma di 200 lire, potranno
essere pagate
al proprietario, salvi i diritti dei terzi, nei
modi che
saranno prescritti dal
regolamento di che all'art. 5 della presente legge.
<<Art. 71. Nei casi di rottura di argini,
di rovesciamenti di ponti per impeto
delle acque,
e negli altri casi di forza maggiore o di assoluta
urgenza, i
prefetti ed
i sotto
prefetti, previa
la compilazione dello
stato di
consistenza dei
fondi da occuparsi, possono ordinare
la occupazione
temporanea dei beni immobili
che occorressero alla
esecuzione delle
opere all'uopo necessarie.
Si procederà colle
stesse norme
nel caso di lavori di questa
natura dichiarati urgenti e indifferibili dal consiglio superiore dei lavori
pubblici.
<<Se poi l'urgenza, di che nella prima parte di questo articolo, fosse tale da non consentire nemmeno l'indugio richiesto per fare avvertire il prefetto ed il sottoprefetto ed attenderne il provvedimento, il sindaco può autorizzare la occupazione temporanea dei beni indispensabili per l'esecuzione dei lavori sopraindicati, con obbligo però di partecipare immediatamente al prefetto o sottoprefetto la concessa autorizzazione.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma addì 18 dicembre 1879.
Modifica la Legge 25.06.1865, n. 2359 Artt. 9, 10, 56 e 71.