Legge 03/04/1926 n. 686
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Legge 3
aprile 1926,
n. 686 (in Gazz. Uff., 30 aprile, n. 100).
Trasferimento
all'autorità giudiziaria della competenza di disporre il
pagamento delle indennità di espropriazione per causa di pubblica utilità.
Art. 1.
La
competenza ad ordinare
lo svincolo
delle indennità
di espropriazione per causa
di pubblica utilità, attribuita al prefetto dall'art. 55 della
legge 25 giugno 1865, n.
2359, e da ogni altra legge, è devoluto al pretore o al tribunale competente
per ragione di valore ed
avente giurisdizione nel comune in cui trovasi il fondo espropriato.
Lo
svincolo è
disposto, su
richiesta di
una delle
parti interessate, con
decreto del pretore, ovvero del tribunale in camera di consiglio, senza obbligo
di assistenza di avvocato o
procuratore.
Quando
il valore
del deposito
non superi
le lire
2500 e l'intestatario fornisca idonea
malleveria, il pretore può decretare lo svincolo,
ancorché non
siano prodotti i titoli
comprovanti la proprietà e la libertà del fondo espropriato.
é
parimenti devoluta
al pretore
od al tribunale, come
sopra competente, la facoltà
attribuita al prefetto dagli articoli 30 e 48 della
citata legge
25 giugno
1865, n.
2359, di autorizzare il
pagamento diretto della indennità di espropriazione.
Insieme
con la
domanda di svincolo, ai
sensi dell'art. 55 della stessa legge, deve essere
presentato al
pretore od al tribunale competente un certificato della prefettura
attestante che non è stato ad essa notificato alcun atto di opposizione.
I
decreti del pretore e del tribunale, emessi a norma del presente
articolo, non
sono soggetti
alle speciali
tasse di bollo per i
provvedimenti di giurisdizione volontaria.
(MOD L 21.08.1949 n. 609)
(MOD L 06.08.1966 n. 632)
(CFR L 25.06.1865 n. 2359 ART
30)
(CFR L 25.06.1865 n. 2359 ART
48)
(CFR L 25.06.1865 n. 2359 ART
55)
Art. 2.
Per
i comuni danneggiati dal
terremoto del 28 dicembre 1908 e per gli altri
ai quali
sieno applicabili,
rimangono in
vigore le disposizioni degli
articoli 180 e 184 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399,
modificato dal
decreto-legge luogotenenziale 17 novembre 1918,
n. 1922, e dal regio decreto-legge 19 settembre 1920, n. 1413,
ma
la competenza attribuita
negli articoli stessi al prefetto ed al consiglio
di prefettura è
devoluta all'autorità
giudiziaria ordinaria, a norma dell'art. 1 della presente legge.
Art. 3.
Tutte
le norme
in contrasto con quelle della presente legge sono abrogate.