Legge 03/04/1926 n. 686

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'

Legge  3  aprile  1926,  n. 686 (in Gazz. Uff., 30 aprile, n. 100).

 

Trasferimento  all'autorità  giudiziaria della competenza di disporre il  pagamento delle indennità di espropriazione per causa di pubblica utilità.

 Art. 1.

 La   competenza   ad   ordinare  lo  svincolo  delle  indennità  di espropriazione  per causa di pubblica utilità, attribuita al prefetto dall'art.  55  della  legge  25 giugno 1865, n. 2359, e da ogni altra legge, è devoluto al pretore o al tribunale competente per ragione di valore  ed  avente  giurisdizione  nel comune in cui trovasi il fondo espropriato.

Lo   svincolo   è   disposto,  su  richiesta  di  una  delle  parti interessate,  con decreto del pretore, ovvero del tribunale in camera di consiglio, senza obbligo di assistenza di  avvocato o procuratore.

Quando   il   valore  del  deposito  non  superi  le  lire  2500  e l'intestatario  fornisca  idonea malleveria, il pretore può decretare lo  svincolo,  ancorché  non  siano  prodotti i titoli comprovanti la proprietà e la libertà del fondo espropriato.

é  parimenti  devoluta  al  pretore  od  al  tribunale,  come sopra competente,  la facoltà attribuita al prefetto dagli articoli 30 e 48 della  citata  legge  25  giugno  1865,  n.  2359,  di autorizzare il pagamento diretto della indennità di espropriazione.

Insieme  con  la  domanda  di svincolo, ai sensi dell'art. 55 della stessa  legge,  deve  essere  presentato  al  pretore od al tribunale competente un certificato della prefettura attestante che non è stato ad essa notificato alcun atto di opposizione.

I  decreti del pretore e del tribunale, emessi a norma del presente articolo,  non  sono  soggetti  alle  speciali  tasse  di bollo per i provvedimenti di giurisdizione volontaria.  

(MOD L        21.08.1949 n. 609)

(MOD L        06.08.1966 n. 632)

(CFR L        25.06.1865 n. 2359 ART 30)

(CFR L        25.06.1865 n. 2359 ART 48)

(CFR L        25.06.1865 n. 2359 ART 55)

Art. 2.

Per  i  comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 e per gli  altri  ai  quali  sieno  applicabili,  rimangono  in  vigore  le disposizioni degli articoli 180 e 184 del testo unico 19 agosto 1917,  n.  1399,  modificato  dal  decreto-legge luogotenenziale 17 novembre 1918,  n. 1922, e dal regio decreto-legge 19 settembre 1920, n. 1413,

ma  la  competenza attribuita negli articoli stessi al prefetto ed al consiglio   di   prefettura   è   devoluta  all'autorità  giudiziaria ordinaria, a norma dell'art. 1 della presente legge.

 

Art. 3.

Tutte  le  norme  in contrasto con quelle della presente legge sono abrogate.