Legge 22/10/1971 n. 865 (Vigente)

Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73

 

EDILIZIA RESIDENZIALE

Legge 22 ottobre 1971, n. 865 (in Gazz. Uff., 30 ottobre 1971, n. 276).

Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata (1).

(1) A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.).

(Omissis).

 

TITOLO I

PROGRAMMI E COORDINAMENTO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

 

Art. 1.

Per la realizzazione di programmi di interventi di edilizia abitativa e degli altri fini indicati nella presente legge, tutti i fondi stanziati a qualsiasi titolo dallo Stato, dalle aziende statali e dagli enti pubblici edilizi a carattere nazionale, destinati agli stessi scopi, anche se derivanti dalla stipulazione di mutui, dall'emissione di obbligazioni e dal versamento di contributi da parte di enti e di privati, sono impiegati unitariamente dallo Stato secondo le norme della presente legge.

Sono esclusi dalla previsione di cui al precedente comma i fondi destinati alla costruzione degli alloggi la cui concessione sia essenzialmente condizionata alla prestazione in loco di un determinato servizio presso pubbliche amministrazioni nonché di quelli che si trovano negli stessi immobili nei quali hanno sede uffici, comandi, reparti o servizi delle amministrazioni predette.

 

Art. 2.

E' istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, il Comitato per l'edilizia residenziale (CER).

Esso è presieduto dal Ministro per il lavori pubblici o da un Sottosegretario all'uopo delegato ed è composto:

1) da un rappresentante del Ministro per i lavori pubblici;

2) da un rappresentante del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

3) da un rappresentante del Ministro per il tesoro;

4) da un rappresentante del Ministro per il bilancio e la programmazione economica;

5) da due esperti nominati dal Ministro per i lavori pubblici anche fra persone estranee alla Amministrazione.

Il Comitato è costituito con decreto del Ministro per i lavori pubblici e dura in carica tre anni.

Le mansioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici (1).

(1) Vedi, ora, l'art. 5, l. 5 agosto 1978, n. 457.

 

Art. 3.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni dello Stato, le aziende statali e gli enti pubblici previsti dal precedente articolo 1 danno comunicazione al CER dell'ammontare dei fondi disponibili per interventi di edilizia economica e popolare comprendendovi quelli previsti dall'articolo 67 lettera a) della presente legge, con l'indicazione dei programmi già deliberati e del loro stato di attuazione, nonché delle proposte di ripartizione dei fondi disponibili.

In sede di ulteriore applicazione della presente legge, la comunicazione prevista dal precedente comma viene data entro il 30 settembre di ogni anno.

Entro gli stessi termini previsti dai precedenti commi, le Regioni trasmettono al CER le indicazioni delle esigenze prioritarie in materia di edilizia economica e popolare.

Entro venti giorni dalla scadenza dei termini previsti dai precedenti commi, il CER formula il progetto del piano di attribuzione alle Regioni dei fondi indicati nel precedente articolo 1, recependo, in sede di prima applicazione, i programmi già deliberati dalle amministrazioni dello Stato, delle aziende statali e dagli enti pubblici prima dell'11 marzo 1971, ed escludendo i fondi che risultino già impegnati per l'acquisto di aree, per l'esecuzione di appalti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e per l'esecuzione di programmi dei quali si prevede l'appalto entro il 31 dicembre 1972; il predetto progetto, riservata comunque a disposizione del Ministero dei lavori pubblici una quota non superiore al 5 per cento per interventi straordinari per pubbliche calamità ed una quota non superiore allo 0,5 per cento per attività di ricerca, studio e sperimentazione, è sottoposto dal Ministro per i lavori pubblici al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

Il CIPE, previo esame in seduta comune con la commissione consultiva interregionale prevista dall'articolo 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e sentite le confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, approva il piano con eventuali modificazioni e lo comunica alle Regioni entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal precedente comma.

Le Regioni, entro i sessanta giorni successivi al ricevimento del piano di attribuzione regionale previsto dal precedente comma, approvano i programmi di localizzazione, acquisendo quelli deliberati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici di cui all'articolo 1 della presente legge prima dell'11 marzo 1971 e ne danno comunicazione al CER.

Le Regioni, nel predisporre i programmi di cui al precedente comma, si conformano alle finalità stabilite dalle leggi vigenti per l'utilizzazione dei fondi ad esse attribuiti.

Il CER, entro i limiti dell'attribuzione dei fondi assegnati a ciascuna Regione, quale risulta dal piano approvato dal CIPE, tenendo conto dei prevedibili tempi di esecuzione dei programmi formulati dalle Regioni stesse e del decreto del Ministro per il tesoro previsto dall'ultimo comma del successivo articolo 5, predispone il programma triennale di utilizzazione dei fondi disponibili; verifica ogni anno lo stato di attuazione dei programmi già deliberati al fine del coordinamento con quelli da adottare successivamente.

 

Art. 4.

Fino alla data di entrata in vigore del decreto delegato previsto dal successivo articolo 8, le Regioni sono delegate all'attuazione dei programmi da esse approvati a norma del precedente articolo 3. A tal fine, esse si avvalgono degli Istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi regionali e di cooperative edilizie e loro consorzi.

Per l'impiego dei fondi eventualmente eccedenti la capacità di spesa degli enti di cui al precedente comma, le Regioni possono avvalersi di imprese a partecipazione statale attraverso apposite convenzioni.

Il CIPE, su proposta del CER che accerta l'eventuale mancata attuazione dei programmi deliberati, autorizza l'esercizio da parte del Ministro per i lavori pubblici del potere di cui ai precedenti secondo e terzo comma.

 

Art. 5.

A partire dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge sono depositati su appositi conti correnti presso la Cassa depositi e prestiti:

a) i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori e le somme dovute dallo Stato, ai sensi delle vigenti disposizioni, alla Gestione case per lavoratori (GESCAL), nonché i fondi che gli IACP devono versare alla Gescal in relazione agli alloggi ex INA-Casa e GESCAL assegnati in locazione o a riscatto e le somme di cui al successivo articolo 61;

b) le somme dovute dallo Stato, ai sensi delle vigenti disposizioni, al Comitato di attuazione del piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti, di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, e successive integrazioni;

c) i fondi di pertinenza di altri enti di cui all'articolo 1 della presente legge destinati alla attuazione di programmi di edilizia abitativa ed eccedenti gli impegni relativi a realizzazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, si provvede, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla individuazione degli enti tenuti al deposito.

Il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, stabilisce i tempi e gli importi dei trasferimenti ai conti di cui al precedente comma dei fondi di pertinenza della GESCAL, del Comitato di attuazione del piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti e degli altri enti, in modo da garantire che tali trasferimenti siano completati non oltre il 31 dicembre 1972.

Il Ministro per il tesoro fissa con proprio decreto il tasso di interesse da corrispondere sulle somme depositate sui conti di cui al primo comma.

Nei limiti dell'attribuzione dei fondi assegnati a ciascuna Regione, il Ministro per i lavori pubblici, sentito il CER, con proprio decreto, autorizza periodicamente i prelevamenti dai conti di cui al primo comma, in relazione allo svolgimento dei programmi costruttivi deliberati.

Ai fini della predisposizione del programma triennale di cui all'ultimo comma dell'articolo 3, il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, indica entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 30 settembre di ciascun anno, con proprio decreto, gli istituti di credito e gli enti dai quali i beneficiari possono ottenere mutui per la realizzazione dei programmi di edilizia abitativa previsti dalla presente legge e comunica al Ministro per il lavori pubblici, quale presidente del Comitato per l'edilizia residenziale, l'ammontare delle disponibilità finanziarie che gli istituti e gli enti di cui sopra prevedono di destinare alla stipulazione dei mutui ammessi a contributo statale, in base alle vigenti disposizioni, tenendo anche conto dell'articolazione regionale dei programmi.

 

Art. 6.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli istituti autonomi per le case popolari procederanno alla modifica del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale secondo le disposizioni del presente articolo.

Il presidente e, ove previsti dai vigenti statuti, i vicepresidenti degli IACP sono nominati dalla giunta regionale e sono scelti fra i membri eletti dagli enti locali.

Il consiglio di amministrazione degli IACP è composto da:

1) tre membri eletti dal consiglio provinciale, uno dei quali in rappresentanza delle minoranze;

2) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

3) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale scelto fra gli impiegati della carriera direttiva degli uffici periferici competenti per territorio;

4) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nominati dalla giunta provinciale su terne proposte dalle organizzazioni medesime;

5) un rappresentante degli assegnatari di alloggi economici e popolari, eletto dal consiglio provinciale e scelto in una terna proposta dalle associazioni degli assegnatari;

6) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative, nominato dalla giunta provinciale su una terna proposta dalle organizzazioni medesime.

Il consiglio di amministrazione degli IACP operanti su un territorio con popolazione superiore ad un milione di abitanti è composto dai membri indicati nel precedente comma, nonché da tre membri eletti dal consiglio regionale, uno dei quali in rappresentanza delle minoranze.

Le funzioni di presidente, di vice presidente e di consigliere degli IACP sono incompatibili con quelle di consigliere regionale, provinciale e comunale.

Il collegio dei sindaci è composto:

a) da un sindaco, con funzione di presidente, nominato dalla giunta regionale e da un sindaco nominato dal consiglio provinciale, scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti;

b) da un rappresentante del Ministero del tesoro scelto fra gli impiegati della carriera direttiva degli uffici periferici competenti per territorio.

Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni.

I membri eletti secondo le disposizioni di cui al numero 1) del terzo comma ed i membri nominati a norma del sesto comma, lettera a)

del Presente articolo restano in carica per lo stesso periodo degli organi che li hanno eletti.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli IACP di Trento e Bolzano, per i quali si provvederà con legge provinciale, prevedendo che nei rispettivi organi direttivi siano rappresentati democraticamente enti locali, lavoratori, assegnatari.

 

Art. 7.

Alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora non siano stati emanati, in materia urbanistica, i decreti delegati previsti dall'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le attribuzioni dell'Amministrazione dei lavori pubblici relative ai regolamenti edilizi, ai programmi di fabbricazione, ai piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, ai piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore generale ed ai piani di lottizzazione.

Sono, altresì, trasferiti alle Regioni i poteri di cui agli articoli 6 e 7 della legge 6 agosto 1967, n. 765, quando si tratti di opere eseguite od autorizzate in violazione delle prescrizioni del programma di fabbricazione o delle norme del regolamento edilizio, nonché i poteri di nulla osta di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1975, n. 1357, quando si tratti di deroghe alle norme del regolamento edilizio e del programma di fabbricazione.

Per le procedure di annullamento in corso alla data di entrata in vigore della presente legge il termine stabilito dall'articolo 7, terzo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 765, decorre dalla data suddetta.

Nell'esercizio delle attribuzioni indicate ai precedenti commi, le Regioni si avvalgono dei provveditorati regionali alle opere pubbliche e delle sezioni urbanistiche regionali.

 

Art. 8.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1972, sentita una commissione composta da dieci senatori e dieci deputati nominati dai presidenti delle rispettive Assemblee, norme aventi valore di legge sulla riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore edilizio, sul riordinamento dei criteri di assegnazione degli alloggi di edilizia economica e popolare, dei canoni e delle quote di riscatto con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) provvedere al riordinamento ed alla ristrutturazione degli IACP operanti nel territorio di ogni singola Regione, anche mediante la creazione di strutture unitarie a livello regionale nei cui organi direttivi siano rappresentati democraticamente lavoratori, utenti ed enti locali, secondo i criteri di cui al precedente articolo 6;

b) provvedere, per la realizzazione unitaria, affidata al Ministro per i lavori pubblici degli obiettivi indicati negli articoli 1 e 3 della presente legge, al trasferimento, nell'ambito delle relative competenze funzionali operative e territoriali, al CER e alle Regioni dei compiti attualmente affidati alla Gestione case per lavoratori (GESCAL), compresi quelli relativi all'attuazione del servizio sociale di cui all'articolo 14 della legge 14 febbraio 1963, n. 60;

c) provvedere al riordinamento del sistema di riscossione dei contributi attualmente versati per la costruzione di case per lavoratori che preveda la partecipazione di rappresentanti dei contribuenti alla amministrazione delle somme riscosse, anche allo scopo di garantirne la effettiva destinazione ai fini indicati dalla legge istitutiva dei contributi stessi;

d) provvedere allo scioglimento degli enti pubblici edilizi sia a carattere nazionale che locale, fatta eccezione per quelli indicati nella precedente lettera a);

e) trasferire agli IACP ristrutturate a termini della lettera a) del presente articolo il patrimonio degli enti pubblici edilizi a carattere nazionale o locale;

f) trasferire agli IACP ristrutturati a termini della lettera a) del presente articolo e alle Regioni il personale, ancorché non di ruolo, degli enti soppressi, compreso quello dell'ente cui è affidata l'attuazione del servizio sociale, salvaguardandone i diritti acquisiti ed utilizzando quello in servizio alla data dell'11 marzo 1971;

g) riordinare e unificare i criteri di assegnazione degli alloggi di edilizia economica e popolare, semplificandone la procedura e disciplinando le assegnazioni medesime e la loro revoca, in relazione alle situazioni territoriali ed alle condizioni economiche familiari degli assegnatari;

h) riordinare e unificare i criteri per la determinazione dei canoni di locazione e delle quote di riscatto degli alloggi di edilizia sovvenzionata anche con riferimento alle situazioni territoriali, alla capacità economica media e alle condizioni abitative degli assegnatari, determinando l'incidenza sui canoni delle quote delle spese generali, di amministrazione e di manutenzione;

i) promuovere la gestione democratica degli alloggi da parte degli assegnatari con particolare riferimento alla gestione dei servizi comuni e all'impiego delle quote per la manutenzione degli immobili.

Il CER, avvalendosi delle Regioni, predispone e realizza ogni due anni un censimento dei fabbisogni abitativi del Paese, accertando nel contempo la composizione dei nuclei familiari, i redditi e la reale situazione abitativa nonché la dislocazione territoriale delle abitazioni.