Legge
22/10/1971 n. 865 (Vigente)
Aggiornato
alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
EDILIZIA
RESIDENZIALE
Legge
22 ottobre
1971, n. 865 (in Gazz. Uff.,
30 ottobre 1971, n. 276).
Programmi
e coordinamento
dell'edilizia residenziale
pubblica; norme sulla
espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed
integrazioni alle leggi 17
agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167;
29 settembre
1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi
straordinari nel settore
dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata (1).
(1) A decorrere dalla data di nomina del primo
governo costituito a seguito delle
prime elezioni
politiche successive
all'entrata in vigore del
d.lg. 30
luglio 1999,
n. 300,
le prefetture
sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a
tale ufficio nel capoluogo
della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11,
d.lg. 300/1999, cit.).
(Omissis).
TITOLO
II
NORME
SULL'ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Art.
9.
Le
disposizioni contenute nella
presente legge
si applicano
all'espropriazione degli
immobili, disposta
per la realizzazione degli
interventi previsti nel
precedente titolo, per l'acquisizione delle
aree comprese nei piani di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, e
successive modificazioni, per la
realizzazione di opere
di urbanizzazione primaria e secondaria compresi i parchi pubblici e di singole
opere pubbliche, per
il risanamento, anche
conservativo, degli agglomerati
urbani, per la costruzione di edifici o quartieri distrutti o danneggiati
da eventi bellici o da calamità naturali, per l'acquisizione
delle aree
comprese nelle
zone di
espansione, a termini dell'art.
18 della
L. 17 agosto 1942, n. 1150, nonché per l'acquisizione degli immobili
necessari per la costituzione di parchi nazionali.
Art.
10.
Le
amministrazioni, gli enti ed i soggetti legittimati a promuovere il procedimento
di espropriazione per
pubblica utilità depositano nella segreteria
del comune,
nel cui territorio sono compresi gli immobili
da espropriare,
una relazione
esplicativa dell'opera o
dell'intervento da realizzare,
corredata dalle mappe catastali sulle quali
siano individuate
le aree
da espropriare, dall'elenco
dei proprietari iscritti
negli atti catastali, nonché dalle planimetrie dei piani urbanistici
vigenti.
Il
sindaco notifica
agli espropriandi e dà notizia al pubblico dell'avvenuto deposito
entro dieci
giorni mediante
avviso da affiggere
nello albo
del comune e
da inserire nel Foglio degli
annunzi legali della provincia.
Decorso
il termine di quindici
giorni dalla data della inserzione dell'avviso nel
foglio degli annunzi
legali, durante il quale gli interessati possono
presentare osservazioni
scritte, depositandole nella segreteria
del comune, il sindaco entro i successivi quindici giorni
trasmette tutti gli atti con le deduzioni dell'espropriante e con
le eventuali osservazioni del comune, al presidente della giunta
regionale.
Art.
11.
Entro
trenta giorni
dal ricevimento, il
presidente della giunta regionale, con decreto costituente provvedimento
definitivo, dichiara ove occorra, la pubblica utilità nonché l'indifferibilità
e l'urgenza delle opere e degli interventi previsti nella relazione, ed indica
la misura dell'indennità di espropriazione,
da corrispondere a titolo provvisorio agli eventi diritto determinata in base ai
criteri di cui al successivo
articolo 16. Con lo stesso decreto si pronuncia anche sulle osservazioni
degli interessati.
Ove
il presidente
della giunta
regionale non adempia entro
il termine previsto dal
precedente comma,
il decreto
è emesso dal Ministro per i lavori pubblici.
Il
decreto è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel
Foglio degli annunzi legali della provincia.
L'ammontare
dell'indennità provvisoria è comunicato ai proprietari espropriandi a
cura del presidente della giunta regionale nelle forme previste per la
notificazione degli atti processuali civili.
Art.
12.
Il
proprietario espropriando,
entro trenta
giorni dalla
notificazione dell'avviso
di cui
al quarto comma dell'art. 11, ha diritto di convenire con l'espropriante la cessione volontaria degli
immobili per un prezzo
non superiore del 50
per cento
(1) dell'indennità
provvisoria determinata
ai sensi
dei successivi articoli 16 e
17 (2).
Nello
stesso termine
di cui
al precedente comma, i proprietari comunicano al presidente della giunta
regionale e all'espropriante se intendono accettare
l'indennità provvisoria.
In caso di silenzio
l'indennità si intende rifiutata.
Decorso
il termine di cui al precedente comma, il presidente della giunta
regionale ordina
all'espropriante, in
favore degli
espropriandi, il pagamento delle indennità che siano state accettate, ed
il deposito
delle altre
indennità presso la Cassa
depositi e prestiti.
La
Cassa depositi
e prestiti
provvede, in deroga alle
vigenti disposizioni, al pagamento
delle somme ricevute in deposito a titolo di indennità di esproprio o di
occupazione in base al solo nulla osta del
prefetto, al
quale compete l'accertamento
della libertà
e proprietà dell'immobile espropriato.
L'espropriante
dispone il pagamento dell'indennità accettata entro sessanta giorni dal
provvedimento di cui al terzo comma (3) (4).
Per
le espropriazioni in dipendenza di opere di competenza statale,
l'amministrazione competente
emette il provvedimento che dispone il pagamento
entro sessanta giorni a
decorrere dalla comunicazione del provvedimento
di autorizzazione a pagare
di cui alla legge 3 aprile 1926, n. 686, e successive modificazioni (4).
A
decorrere dalla scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, sono
dovuti gli interessi in misura pari a quella del tasso di sconto (4).
(1) Importo così elevato dal
30 al 50 per cento dall'art. 14, l. 28 gennaio 1977, n. 10.
(2) Comma così sostituito dall'art. 6, d.l. 2 maggio 1974, n.
115, conv. in l. 27 giugno 1974, n. 247.
(3) La Corte
costituzionale, con sentenza 22 aprile 1991, n. 173, ha
dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente
comma, nella parte in cui non prevede che l'espropriante in alternativa al
pagamento dell'indennità
accettata dall'espropriato, possa esperire entro sessanta giorni
opposizione ai sensi dell'art. 19 successivo.
(4) Comma aggiunto dall'art.
14, l. 28 gennaio 1977, n. 10.
Art.
13.
Il
prefetto su richiesta
dell'espropriante, il quale deve fornire a prova di avere adempiuto a quanto
prescritto dal terzo comma dello articolo
12 pronuncia,
entro 15
giorni dalla
richiesta, l’espropriazione sulla
base dei dati risultanti dalla documentazione di cui all'articolo 10.
Il
decreto del prefetto deve essere notificato ai proprietari nelle forme degli
atti processuali civili, inserito per estratto nel Foglio degli
annunzi legali
della provincia
e trascritto
presso il competente ufficio
dei registri immobiliari in termini di urgenza.
Il
decreto prefettizio costituisce provvedimento definitivo.
In
caso di
ricorso giurisdizionale, da presentare nei termini di legge,
l'esecuzione dei
provvedimenti di dichiarazione di pubblica utilità,
di occupazione temporanea
e d'urgenza e di espropriazione impugnati può
essere sospesa,
ai sensi
dell'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907,
n. 642,
nei soli
casi di errore grave ed
evidente nell'individuazione degli
immobili ovvero nell'individuazione delle persone dei Proprietari (1).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 27
dicembre 1974, n. 284, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del
presente comma.
Art.
14.
Pronunciata
l'espropriazione, e
trascritto il
relativo provvedimento, tutti
i diritti
relativi agli immobili espropriati possono
essere fatti valere
esclusivamente sull'indennità anche nel caso previsto nell'ultimo comma
dell'art. 13.
Art.
15.
Qualora
l'indennità non sia
accettata nel termine di cui al primo comma
dell'art. 12, il presidente della giunta regionale richiede la
determinazione della
indennità alla
commissione competente
per territorio di cui
all'art. 16. La commissione, entro trenta giorni dalla
richiesta del
presidente della
giunta regionale, determina l'indennità
sulla base
del valore
agricolo con riferimento
alle colture effettivamente
praticate sul
fondo espropriato, anche in
relazione all'esercizio dell'azienda
agricola e
la comunica
all'espropriante.
L'espropriante
comunica le indennità ai proprietari degli immobili ai
quali le
stime si riferiscono
mediante avvisi notificati nelle forme degli
atti processuali
civili; deposita la
relazione della commissione nella
segreteria del
comune e rende noto al
pubblico l'eseguito deposito nei modi previsti dal secondo comma dell'articolo
10 (1).
(1)
Articolo
così sostituito dall'art. 14, l. 28 gennaio 1977, n. 10.
Art.
16.
Con
provvedimento della regione è istituita, in ogni provincia, una Commissione
composta dal presidente dell'amministrazione provinciale o
da un suo delegato,
che la
presiede, dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico
erariale o da un suo
delegato, dall'ingegnere capo del genio
civile o
da un suo
delegato, dal
presidente dell'Istituto autonomo
delle case popolari della
provincia o da un suo delegato, nonché da due esperti nominati dalla regione in
materia urbanistica ed edilizia e da tre esperti in materia di agricoltura e di
foreste scelti
dalla regione
stessa su
terne proposte dalle associazioni sindacali agricole maggiormente
rappresentative (1).
La
regione, ove particolari esigenze lo richiedano, può disporre la formazione
di sottocommissioni, le
quali opereranno nella medesima composizione
della commissione di cui al
primo comma. A tal fine la regione nomina gli ulteriori componenti (1).
La
commissione di
cui al primo
comma ha sede presso l'ufficio tecnico
erariale. L'intendente di finanza provvede alla costituzione della
segreteria della
commissione ed all'assegnazione ad essa del personale necessario (1).
La
commissione determina ogni
anno, entro
il 31
gennaio, nell'ambito delle singole regioni agrarie delimitate secondo
l'ultima pubblicazione ufficiale
dell'Istituto centrale di
statistica, iL valore agricolo
medio, nel precedente
anno solare, dei terreni,
considerati liberi da vincoli di
contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati (1).
L'indennità
di espropriazione,
per le
aree esterne
ai centri edificati di cui
all'art. 18, è commisurata al valore agricolo medio di
cui al comma precedente corrispondente al tipo di coltura in atto
nell'area da espropriare (1) (2).
Nelle
aree comprese nei centri edificati l'indennità è commisurata al valore
agricolo medio della coltura più redditizia tra quelle che, nella
regione agraria
in cui ricade l'area da espropriare, coprono una
superficie superiore
al 5 per cento di quella
coltivata della regione agraria stessa (1) (2).
Tale
valore è moltiplicato per un coefficiente:
da
2 a
5 se l'area ricade nel territorio di comuni fino a 100 mila
abitanti;
da
4 a
10 se l'area
ricade nel
territorio di
comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti (1)
(2).
Per
la determinazione
dell'indennità relativa alle aree comprese nei
centri edificati,
la commissione
di cui
al primo
comma è integrata dal sindaco o da un suo delegato (1).
Per
l'espropriazione delle aree
che risultino
edificate o urbanizzate ai sensi
dell'art. 8
della L. 6 agosto 1967, n. 765, l'indennità
è determinata
in base alla somma del valore dell'area, definito
a norma
dei precedenti commi, e del valore delle opere di urbanizzazione
e delle costruzioni, tenendo
conto del loro stato di conservazione. Se
la costruzione è stata eseguita senza licenza o in contrasto
con essa o in base ad una
licenza annullata e non è stata ancora applicata
la sanzione
pecuniaria prevista
dall'art. 41, secondo
comma, della
L. 17
agosto 1942,
n. 1150, e successive
modificazioni, ne deve essere
disposta ed eseguita la demolizione ai sensi
dell'art. 26 della stessa legge e l'indennità è determinata in base al
valore della sola area.
Nella
determinazione dell'indennità non
deve tenersi alcun conto dell'utilizzabilità
dell'area ai
fini dell'edificazione
nonché dell'incremento del valore derivante dall'esistenza nella stessa
zona di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di qualunque altra opera
o impianto pubblico.
L'indennità
determinata a
norma dei commi precedenti è aumentata della
somma eventualmente corrisposta dai soggetti espropriati, fino alla data dell'espropriazione,
a titolo di imposta sugli incrementi di valore
delle aree fabbricabili ai sensi della legge 5 marzo 1963, n.
246, nonché delle somme pagate dagli stessi per qualsiasi imposta
relativa all'ultimo
trasferimento dell'immobile precedente
l'espropriazione.
(1) I primi
otto commi
così sostituiscono i precedenti primi quattro
commi per
effetto dell'articolo 14, l. 28 gennaio 1977, n. 10.
(2) La Corte costituzionale,
con sentenza 30 gennaio 1980, n. 5, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente comma.
Art.
17.
Nel
caso che l'area da
espropriare sia coltivata dal proprietario diretto
coltivatore, nell'ipotesi di
cessione volontaria ai sensi dell'art.
12, primo
comma, il prezzo di cessione
è determinato in misura tripla
rispetto all'indennità
provvisoria, esclusa
la maggiorazione prevista dal suddetto articolo (1).
Nel
caso invece
che l'espropriazione attenga a terreno coltivato dal
fittavolo, mezzadro,
colono o
compartecipante, costretto
ad abbandonare il
terreno stesso,
ferma restando
l'indennità di
espropriazione determinata ai
sensi dell'articolo 16 in favore del proprietario,
uguale importo dovrà essere
corrisposto al fittavolo, al mezzadro,
al colono o al
compartecipante che coltivi il terreno espropriando
almeno da
un anno prima della data di
deposito della relazione di cui all'art. 10.
L'indennità
aggiuntiva prevista dai precedenti commi è determinata in
ogni caso
in misura
uguale al valore agricolo medio di cui al primo
comma dell'art. 16
corrispondente al tipo
di coltura effettivamente
praticato, ancorché
si tratti di aree comprese
nei centri edificati o delimitate come centri storici.
Le
maggiorazioni di cui al
primo e secondo comma del
presente articolo vengono
direttamente corrisposte ai suindicati soggetti nei termini previsti per il
pagamento delle indennità di espropriazione.
(1) Comma così modificato
dall'art. 14, l. 28 gennaio 1977, n. 10.
Art.
18.
Entro
il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i
comuni, ai fini dell'applicazione del precedente articolo
16 procedono
alla delimitazione dei
centri edificati con deliberazione adottata
dal consiglio
comunale. In
pendenza dell'adozione di
tale deliberazione, il comune dichiara con delibera consigliare, agli effetti
del procedimento espropriativo in corso, se l'area ricade o meno nei centri
edificati.
Il
centro edificato
è delimitato,
per ciascun centro o nucleo
abitato, dal perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con
continuità ed i lotti interclusi. Non possono essere compresi nel perimetro
dei centri edificati
gli insediamenti sparsi e le
aree esterne, anche se interessate dal processo di urbanizzazione.
Ove
decorra inutilmente
il termine
previsto al primo comma del presente
articolo, alla delimitazione
dei centri edificati provvede la Regione.
Art.
19.
Entro
trenta giorni dall'inserzione dell'avviso del deposito della relazione
della commissione
di cui all'art. 16 nel
Foglio degli annunci legali della provincia, i proprietari e gli altri
interessati al pagamento
dell'indennità possono proporre opposizione alla stima della
commissione di
cui all'art. 16 davanti alla corte d'appello competente
per territorio,
con atto
di citazione
notificato all'espropriante (1).
L'opposizione
può essere proposta anche dall'espropriante (2).
(1) Comma così modificato dall'art. 14, l. 28 gennaio 1977, n.
10.
(2) La Corte
costituzionale, con sentenza 22 maggio 1987, n. 255, ha
dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente articolo, nella parte in cui, pur dopo avvenuta la
espropriazione, non consente agli aventi
diritto di
agire in
giudizio per la
determinazione dell'indennità, finché
manchi la relazione di stima
prevista dagli artt. 15 e 16 precedenti.
Art.
20.
L'occupazione
di urgenza
delle aree da espropriare è pronunciata con
decreto del
prefetto. Tale
decreto perde
efficacia ove l'occupazione
non segue nel termine di tre mesi dalla sua emanazione.
L'occupazione
può essere protratta fino a cinque anni dalla data di immissione del possesso (1).
La
commissione di
cui all'articolo 16 provvede, su richiesta del prefetto,
alla determinazione dell'indennità di occupazione in una somma
pari, per
ciascun anno
di occupazione
ad un
dodicesimo dell'indennità che
sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area da occupare,
calcolata a
norma dell'art. 16 ovvero per ciascun mese o frazione
di mese
di occupazione, ad un dodicesimo dell'indennità annua (2)
(3).
Contro
la determinazione
dell'indennità gli
interessati possono proporre opposizione
davanti alla
corte d'appello competente
per territorio, con
atto di
citazione notificato
all'occupante entro trenta giorni
dalla comunicazione dell'indennità a cura del sindaco nelle
forme prescritte
per la notificazione degli atti processuali civili (4).
Il
disposto del secondo comma del presente articolo deve intendersi applicabile
anche alle
occupazioni preordinate alla
realizzazione delle opere e degli interventi previsti dall'art. 4 del D.L. 2
maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella L. 27 giugno 1974, n.
247 (5) (6).
(1) I termini
ivi previsti
sono stati
prorogati di
un anno dall'art. 5, l. 29 luglio 1980, n. 385.
(2) Comma così modificato
dall'art. 14, l. 28 gennaio 1977, n. 10.
(3) La Corte costituzionale,
con sentenza 30 gennaio 1980, n. 5, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente comma.
(4) La Corte costituzionale, con sentenza 22 ottobre 1990, n.
470, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale
del presente comma, nella
parte in cui, in mancanza della determinazione, ad opera della
commissione prevista
dall'art. 16, dell'indennità
di occupazione o della sua comunicazione agli interessati, non consente ai
medesimi di
agire
in giudizio
per ottenerne
la liquidazione,
a decorrere dall'occupazione
del bene
che ne è oggetto. La medesima Corte, con sentenza
27 luglio
1992, n.
365, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella
parte in cui non prevede che anche l'espropriante possa proporre
opposizione davanti alla corte d'appello contro
la determinazione dell'indennità di occupazione dei beni
da espropriare,
con atto
di citazione
notificato alle controparti
nei modi
ivi stabiliti e, quando l'espropriante sia il
comune,
con decorrenza
del termine per l'opposizione dal giorno in cui
sia pervenuta
al comune
stesso la
comunicazione della
determinazione di detta indennità da parte della commissione prevista dall'art.
16.
(5) Comma aggiunto dall'art.
14, l. 28 gennaio 1977, n. 10.
(6) Per una deroga delle disposizioni di cui al presente articolo,
vedi art. 9, d.lg. 20 settembre 1999, n. 354.
Art.
21.
Qualora
venga a
cessare la destinazione alla realizzazione di un interesse
pubblico delle aree
espropriate in base alle disposizioni contenute nel presente titolo, i comuni,
entro e non oltre 180 giorni dalla cessazione
della succitata
destinazione, hanno diritto alla prelazione
sulle aree comprese nel loro
territorio dietro pagamento di un
corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 16 e seguenti. In caso
di disaccordo
il corrispettivo
è determinato
dall'ufficio tecnico erariale
ad istanza
anche di uno solo degli
interessati.
Avverso
la stima può essere proposta opposizione, entro trenta giorni dalla
relativa comunicazione,
davanti alla
corte di
appello competente per territorio.
Le
aree acquisite
al comune
fanno parte
del suo
patrimonio indisponibile.
Il
comune utilizza direttamente le aree occorrenti per l'esecuzione delle
opere di sua competenza e dà in concessione le aree occorrenti per la
realizzazione di opere o di interventi di pubblica utilità.
Art.
22.
Per
l'acquisizione di aree
occorrenti per la realizzazione degli interventi
di cui
alla legge 18 aprile 1962,
n. 167, e successive integrazioni e
modificazioni, i comuni, oltre ad utilizzare i fondi di
cui dispongono
per tali fini in base alle leggi vigenti nonché, ove
non siano
deficitari, propri
fondi di
bilancio, possono richiedere
le anticipazioni di cui al successivo art. 23.
Art.
23.
La
Cassa depositi
e prestiti
è autorizzata
a concedere anticipazioni
assistite dalla garanzia dello Stato:
a)
ai comuni,
sui mutui
richiesti per
l'acquisizione e urbanizzazione delle
aree ricadenti nei piani di zona di cui alla L. 18 aprile 1962,
n. 167, o localizzate ai
sensi dell'art. 51 della presente legge,
e per i quali sia già
intervenuto l'affidamento di massima;
b)agli
enti pubblici, sui mutui originari o suppletivi in corso di concessione per
opere di edilizia fruenti di contributo statale;
c)
agli enti pubblici su mutui originari o suppletivi in corso di concessione
per opere
di edilizia
fruenti di contributo
statale relative a programmi realizzati per cooperativa edilizia, nell'ambito
dei piani
di zona di cui alla L. 18
aprile 1962, n. 167, ovvero ai sensi dell'art. 51 della presente legge.
Le
anticipazioni non possono superare l'importo complessivo di lire 150
miliardi, di
cui 15 miliardi per le anticipazioni di cui alla lettera c), con
carattere di fondo di rotazione e sono rimborsate dai mutuatari
in un'unica soluzione all'atto della riscossione del mutuo corrispondente
contratto con la Cassa
depositi e prestiti o con gli altri istituti autorizzati.
A
tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad avvalersi anche
delle giacenze relative alle
somme da somministrare sui mutui concessi (1).
(1) Articolo così
sostituito dall'art. 20, d.l. 2 maggio 1974, n. 115, conv. in l. 27 giugno 1974,
n. 247.
Art.
24.
L'anticipazione
di cui al precedente articolo è concessa su domanda da
presentarsi dal
sindaco o
dal rappresentante legale dell'ente pubblico corredata dal
solo affidamento
di massima dell'istituto mutuante.
Le
anticipazioni sono concesse,
nel limite
del 50
per cento dell'importo degli
affidamenti, su criteri di priorità indicati dal Ministro
per i
lavori pubblici,
con determinazione del direttore generale della Cassa depositi e
prestiti.
I
provvedimenti così adottati
sono comunicati
al consiglio di amministrazione della
Cassa depositi e prestiti, alla prima adunanza successiva,
nonché alle
regioni interessate per gli adempimenti di cui all'art. 45 della presente
legge.
Il
sindaco ed il rappresentante dell'ente sono responsabili della
destinazione delle
somme riscosse
allo scopo
per il quale l'anticipazione è stata concessa.
Il
saggio di
interesse è fissato in misura pari a quello vigente per
i mutui concessi dalla Cassa
depositi e prestiti ed il relativo onere è posto a totale carico dello Stato.
Qualora
il mutuo
correlativo non
venga perfezionato
entro il termine di diciotto
mesi dalla
data di
erogazione della
anticipazione, la stessa viene revocata ed il beneficiario è tenuto a
rimborsare, in un'unica soluzione, l'anticipazione ricevuta aumentata dai
relativi interessi.
All'onere
per il
pagamento alla Cassa
depositi e prestiti degli interessi sulle
anticipazioni concesse, valutate in lire 9 miliardi in
ragione d'anno,
si fa fronte per l'anno 1974 con corrispondente riduzione
del capitolo 5381 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il
Ministro per
il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio (1).
(1) Articolo così
sostituito dall'art. 21, d.l. 2 maggio 1974, n. 115, conv. in l. 27 giugno 1974,
n. 247.
Art.
25.
La
delega al
presidente della giunta regionale degli adempimenti previsti
dal presente titolo ha
efficacia fino alla data di entrata in vigore
dei decreti
delegati da emanarsi ai
sensi dell'art. 17 della L. 16 maggio 1970, n. 81.
A
tale fine
il presidente
della giunta regionale si avvale del competente provveditorato alle opere
pubbliche.