Legge  22/10/1971 n. 865 (Vigente)

Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73

EDILIZIA RESIDENZIALE

Legge  22  ottobre  1971,  n. 865 (in Gazz. Uff., 30 ottobre 1971, n. 276).

Programmi  e  coordinamento  dell'edilizia  residenziale pubblica;  norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed  integrazioni  alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n.  167;  29  settembre  1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi   straordinari  nel  settore  dell'edilizia  residenziale, agevolata e convenzionata (1).

(1) A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito  delle  prime  elezioni  politiche  successive all'entrata in vigore  del  d.lg.  30  luglio  1999,  n.  300,  le  prefetture  sono trasformate  in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a  tale  ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.).

 (Omissis).

TITOLO II

NORME SULL'ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'

Art. 9.

Le   disposizioni  contenute  nella  presente  legge  si  applicano all'espropriazione  degli  immobili,  disposta  per  la realizzazione degli  interventi  previsti nel precedente titolo, per l'acquisizione delle  aree comprese nei piani di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive  modificazioni,  per  la  realizzazione  di  opere  di urbanizzazione  primaria e secondaria compresi i parchi pubblici e di singole  opere  pubbliche,  per  il  risanamento, anche conservativo, degli  agglomerati  urbani, per la costruzione di edifici o quartieri distrutti o danneggiati da eventi bellici o da calamità naturali, per l'acquisizione  delle  aree  comprese  nelle  zone  di  espansione, a termini  dell'art.  18  della  L. 17 agosto 1942, n. 1150, nonché per l'acquisizione degli immobili necessari per la costituzione di parchi nazionali.

Art. 10.

Le amministrazioni, gli enti ed i soggetti legittimati a promuovere il procedimento  di espropriazione  per pubblica utilità depositano nella  segreteria  del  comune,  nel cui territorio sono compresi gli immobili  da  espropriare,  una  relazione  esplicativa  dell'opera o dell'intervento  da realizzare, corredata dalle mappe catastali sulle quali  siano  individuate  le  aree  da  espropriare, dall'elenco dei proprietari  iscritti  negli atti catastali, nonché dalle planimetrie dei piani urbanistici vigenti.

Il  sindaco  notifica  agli  espropriandi  e dà notizia al pubblico dell'avvenuto deposito   entro  dieci  giorni  mediante  avviso  da affiggere  nello  albo  del comune  e  da  inserire nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Decorso  il  termine di quindici giorni dalla data della inserzione dell'avviso nel  foglio  degli  annunzi legali, durante il quale gli interessati  possono  presentare  osservazioni scritte, depositandole nella  segreteria  del comune, il sindaco entro i successivi quindici giorni  trasmette tutti gli atti con le deduzioni dell'espropriante e con  le eventuali osservazioni del comune, al presidente della giunta regionale.

 

Art. 11.

Entro  trenta  giorni  dal  ricevimento, il presidente della giunta regionale, con decreto costituente provvedimento definitivo, dichiara ove occorra, la pubblica utilità nonché l'indifferibilità e l'urgenza delle opere e degli interventi previsti nella relazione, ed indica la misura  dell'indennità  di  espropriazione, da corrispondere a titolo provvisorio agli eventi diritto determinata in base ai criteri di cui al  successivo  articolo 16. Con lo stesso decreto si pronuncia anche sulle osservazioni degli interessati.

Ove  il  presidente  della  giunta  regionale  non adempia entro il termine previsto  dal  precedente  comma,  il  decreto  è emesso dal Ministro per i lavori pubblici.

Il decreto è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

L'ammontare  dell'indennità provvisoria è comunicato ai proprietari espropriandi a cura del presidente della giunta regionale nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili.

 

Art. 12.

Il   proprietario   espropriando,   entro   trenta   giorni   dalla notificazione  dell'avviso  di  cui  al quarto comma dell'art. 11, ha diritto  di convenire con l'espropriante la cessione volontaria degli immobili   per   un  prezzo  non superiore  del  50  per  cento  (1) dell'indennità   provvisoria  determinata  ai  sensi  dei  successivi articoli 16 e 17 (2).

Nello  stesso  termine  di  cui  al precedente comma, i proprietari comunicano al presidente della giunta regionale e all'espropriante se intendono  accettare l'indennità  provvisoria.  In  caso di silenzio l'indennità si intende rifiutata.

Decorso  il termine di cui al precedente comma, il presidente della giunta  regionale   ordina   all'espropriante,   in   favore   degli espropriandi, il pagamento delle indennità che siano state accettate, ed  il  deposito  delle  altre  indennità  presso la Cassa depositi e prestiti.

La  Cassa  depositi  e  prestiti  provvede,  in deroga alle vigenti disposizioni,  al pagamento delle somme ricevute in deposito a titolo di indennità di esproprio o di occupazione in base al solo nulla osta del  prefetto,  al  quale  compete l'accertamento  della  libertà  e proprietà dell'immobile espropriato.

L'espropriante  dispone il pagamento dell'indennità accettata entro sessanta giorni dal provvedimento di cui al terzo comma (3) (4).

Per le espropriazioni in dipendenza di opere di competenza statale, l'amministrazione  competente  emette il provvedimento che dispone il pagamento  entro  sessanta giorni a decorrere dalla comunicazione del provvedimento  di  autorizzazione a pagare di cui alla legge 3 aprile 1926, n. 686, e successive modificazioni (4).

A  decorrere dalla scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, sono dovuti gli interessi in misura pari a quella del tasso di sconto (4).

(1) Importo così elevato dal 30 al 50 per cento dall'art. 14, l. 28 gennaio 1977, n. 10.

(2)  Comma così sostituito dall'art. 6, d.l. 2 maggio 1974, n. 115, conv. in l. 27 giugno 1974, n. 247.

(3)  La  Corte costituzionale, con sentenza 22 aprile 1991, n. 173, ha  dichiarato  l'illegittimità  costituzionale  del  presente comma, nella  parte  in cui non prevede che l'espropriante in alternativa al pagamento  dell'indennità  accettata dall'espropriato, possa esperire entro sessanta giorni opposizione ai sensi dell'art. 19 successivo.

(4) Comma aggiunto dall'art. 14, l. 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 13.

Il  prefetto  su richiesta dell'espropriante, il quale deve fornire a prova di avere adempiuto a quanto prescritto dal terzo comma dello articolo   12   pronuncia,   entro   15   giorni   dalla   richiesta, l’espropriazione  sulla base dei dati risultanti dalla documentazione di cui all'articolo 10.

Il decreto del prefetto deve essere notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, inserito per estratto nel Foglio degli   annunzi   legali  della  provincia  e  trascritto  presso  il competente ufficio dei registri immobiliari in termini di urgenza.

Il decreto prefettizio costituisce provvedimento definitivo.

In  caso  di  ricorso giurisdizionale, da presentare nei termini di legge,  l'esecuzione  dei  provvedimenti di dichiarazione di pubblica utilità,  di  occupazione  temporanea e d'urgenza e di espropriazione impugnati  può  essere  sospesa,  ai  sensi  dell'art. 36 del R.D. 17 agosto  1907,  n.  642,  nei  soli  casi  di errore grave ed evidente nell'individuazione  degli  immobili ovvero nell'individuazione delle persone dei Proprietari (1).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 27 dicembre 1974, n. 284, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

 

Art. 14.

Pronunciata    l'espropriazione,    e    trascritto   il   relativo provvedimento,  tutti  i  diritti  relativi agli immobili espropriati possono  essere  fatti valere esclusivamente sull'indennità anche nel caso previsto nell'ultimo comma dell'art. 13.

 

Art. 15.

Qualora  l'indennità  non sia accettata nel termine di cui al primo comma  dell'art. 12, il presidente della giunta regionale richiede la determinazione   della  indennità  alla  commissione  competente  per territorio  di  cui  all'art. 16. La commissione, entro trenta giorni dalla  richiesta  del  presidente  della  giunta regionale, determina l'indennità  sulla  base  del  valore  agricolo  con riferimento alle colture  effettivamente  praticate  sul  fondo  espropriato, anche in relazione   all'esercizio   dell'azienda   agricola   e  la  comunica all'espropriante.

L'espropriante  comunica le indennità ai proprietari degli immobili ai  quali  le  stime  si riferiscono mediante avvisi notificati nelle forme  degli  atti  processuali  civili;  deposita la relazione della commissione  nella  segreteria  del  comune  e rende noto al pubblico l'eseguito deposito nei modi previsti dal secondo comma dell'articolo 10 (1).

(1)  Articolo  così sostituito dall'art. 14, l. 28 gennaio 1977, n. 10.

 

Art. 16.

Con provvedimento della regione è istituita, in ogni provincia, una Commissione  composta dal presidente dell'amministrazione provinciale o   da   un  suo  delegato,  che  la  presiede,  dall'ingegnere  capo dell'ufficio  tecnico  erariale  o da un suo delegato, dall'ingegnere capo   del  genio  civile  o  da  un  suo  delegato,  dal  presidente dell'Istituto  autonomo  delle  case popolari della provincia o da un suo delegato, nonché da due esperti nominati dalla regione in materia urbanistica  ed edilizia e da tre esperti in materia di agricoltura e di  foreste  scelti  dalla  regione  stessa  su  terne proposte dalle associazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative (1).

La regione, ove particolari esigenze lo richiedano, può disporre la formazione  di  sottocommissioni,  le quali opereranno nella medesima composizione  della  commissione di cui al primo comma. A tal fine la regione nomina gli ulteriori componenti (1).

La  commissione  di  cui  al  primo  comma ha sede presso l'ufficio tecnico  erariale. L'intendente di finanza provvede alla costituzione della  segreteria  della  commissione ed all'assegnazione ad essa del personale necessario (1).

La   commissione   determina   ogni  anno,  entro  il  31  gennaio, nell'ambito delle singole regioni agrarie delimitate secondo l'ultima pubblicazione  ufficiale  dell'Istituto  centrale  di  statistica, iL valore  agricolo  medio,  nel precedente  anno  solare, dei terreni, considerati  liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati (1).

L'indennità  di  espropriazione,  per  le  aree  esterne  ai centri edificati  di cui all'art. 18, è commisurata al valore agricolo medio di  cui al comma precedente corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare (1) (2).

Nelle  aree comprese nei centri edificati l'indennità è commisurata al valore agricolo medio della coltura più redditizia tra quelle che, nella  regione  agraria  in cui ricade l'area da espropriare, coprono una  superficie  superiore  al  5 per cento di quella coltivata della regione agraria stessa (1) (2).

Tale valore è moltiplicato per un coefficiente:

da  2  a  5  se l'area ricade nel territorio di comuni fino a 100 mila abitanti;

da  4  a  10  se  l'area  ricade  nel  territorio  di  comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti (1) (2).

Per  la  determinazione  dell'indennità relativa alle aree comprese nei  centri  edificati,  la  commissione  di  cui  al  primo  comma è integrata dal sindaco o da un suo delegato (1).

Per   l'espropriazione   delle   aree  che  risultino  edificate  o urbanizzate  ai  sensi  dell'art.  8  della L. 6 agosto 1967, n. 765, l'indennità  è  determinata  in base alla somma del valore dell'area, definito  a  norma  dei precedenti commi, e del valore delle opere di urbanizzazione  e  delle costruzioni, tenendo conto del loro stato di conservazione.  Se la costruzione è stata eseguita senza licenza o in contrasto  con  essa o in base ad una licenza annullata e non è stata ancora  applicata  la  sanzione  pecuniaria  prevista  dall'art.  41, secondo  comma,  della  L.  17  agosto  1942,  n.  1150, e successive modificazioni,  ne deve essere disposta ed eseguita la demolizione ai sensi  dell'art. 26 della stessa legge e l'indennità è determinata in base al valore della sola area.

Nella  determinazione  dell'indennità  non deve tenersi alcun conto dell'utilizzabilità   dell'area   ai  fini  dell'edificazione  nonché dell'incremento del valore derivante dall'esistenza nella stessa zona di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di qualunque altra opera o impianto pubblico.

L'indennità  determinata  a  norma dei commi precedenti è aumentata della  somma eventualmente corrisposta dai soggetti espropriati, fino alla  data  dell'espropriazione, a titolo di imposta sugli incrementi di  valore delle aree fabbricabili ai sensi della legge 5 marzo 1963, n.  246, nonché delle somme pagate dagli stessi per qualsiasi imposta relativa    all'ultimo    trasferimento dell'immobile   precedente l'espropriazione.

(1)  I  primi  otto  commi  così  sostituiscono  i precedenti primi quattro  commi  per  effetto dell'articolo 14, l. 28 gennaio 1977, n. 10.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 30 gennaio 1980, n. 5, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

 

Art. 17.

Nel  caso  che l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto  coltivatore,  nell'ipotesi  di  cessione volontaria ai sensi dell'art.  12,  primo  comma,  il prezzo di cessione è determinato in misura   tripla   rispetto   all'indennità  provvisoria,  esclusa  la maggiorazione prevista dal suddetto articolo (1).

Nel  caso  invece  che l'espropriazione attenga a terreno coltivato dal  fittavolo,  mezzadro,  colono  o  compartecipante,  costretto ad abbandonare   il   terreno  stesso,  ferma  restando  l'indennità  di espropriazione  determinata  ai  sensi dell'articolo 16 in favore del proprietario,  uguale  importo dovrà essere corrisposto al fittavolo, al  mezzadro,  al  colono o al compartecipante che coltivi il terreno espropriando  almeno  da  un  anno prima della data di deposito della relazione di cui all'art. 10.

L'indennità  aggiuntiva prevista dai precedenti commi è determinata in  ogni  caso  in  misura  uguale al valore agricolo medio di cui al primo   comma   dell'art.   16  corrispondente  al  tipo  di  coltura effettivamente  praticato,  ancorché  si  tratti di aree comprese nei centri edificati o delimitate come centri storici.

Le  maggiorazioni  di  cui al  primo  e secondo comma del presente articolo  vengono direttamente corrisposte ai suindicati soggetti nei termini previsti per il pagamento delle indennità di espropriazione.

(1) Comma così modificato dall'art. 14, l. 28 gennaio 1977, n. 10.

 

Art. 18.

Entro  il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  i  comuni, ai fini dell'applicazione del precedente articolo  16  procedono  alla  delimitazione dei centri edificati con deliberazione   adottata   dal   consiglio   comunale.   In  pendenza dell'adozione  di tale deliberazione, il comune dichiara con delibera consigliare, agli effetti del procedimento espropriativo in corso, se l'area ricade o meno nei centri edificati.

Il  centro  edificato  è  delimitato,  per  ciascun centro o nucleo abitato, dal perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi. Non possono essere compresi nel perimetro  dei  centri  edificati  gli  insediamenti sparsi e le aree esterne, anche se interessate dal processo di urbanizzazione.

Ove  decorra  inutilmente  il  termine  previsto al primo comma del presente  articolo,  alla delimitazione dei centri edificati provvede la Regione.

 

Art. 19.

Entro  trenta giorni dall'inserzione dell'avviso del deposito della relazione  della  commissione  di  cui  all'art.  16 nel Foglio degli annunci legali della provincia, i proprietari e gli altri interessati al  pagamento  dell'indennità possono proporre opposizione alla stima della  commissione  di  cui  all'art. 16 davanti alla corte d'appello competente   per   territorio,   con  atto  di  citazione  notificato all'espropriante (1).

L'opposizione può essere proposta anche dall'espropriante (2).

(1)  Comma così modificato dall'art. 14, l. 28 gennaio 1977, n. 10.

(2)  La  Corte costituzionale, con sentenza 22 maggio 1987, n. 255, ha  dichiarato  l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui, pur dopo avvenuta la espropriazione, non consente agli  aventi  diritto  di  agire  in  giudizio  per la determinazione dell'indennità,  finché  manchi  la relazione di stima prevista dagli artt. 15 e 16 precedenti.

 

Art. 20.

L'occupazione  di  urgenza  delle aree da espropriare è pronunciata con   decreto   del   prefetto.  Tale  decreto  perde  efficacia  ove l'occupazione non segue nel termine di tre mesi dalla sua emanazione.

L'occupazione può essere protratta fino a cinque anni dalla data di immissione del possesso (1).

La  commissione  di  cui all'articolo 16 provvede, su richiesta del prefetto,  alla  determinazione  dell'indennità di occupazione in una somma  pari,  per  ciascun  anno  di  occupazione  ad  un  dodicesimo dell'indennità  che  sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area da occupare,  calcolata  a  norma dell'art. 16 ovvero per ciascun mese o frazione  di  mese  di  occupazione,  ad un dodicesimo dell'indennità annua (2) (3).

Contro  la  determinazione  dell'indennità  gli interessati possono proporre  opposizione  davanti  alla  corte  d'appello competente per territorio,  con  atto  di  citazione  notificato all'occupante entro trenta  giorni  dalla comunicazione dell'indennità a cura del sindaco nelle  forme  prescritte  per la notificazione degli atti processuali civili (4).

Il disposto del secondo comma del presente articolo deve intendersi applicabile  anche  alle  occupazioni  preordinate alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti dall'art. 4 del D.L. 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella L. 27 giugno 1974, n. 247 (5) (6).

(1)  I  termini  ivi  previsti  sono  stati  prorogati  di  un anno dall'art. 5, l. 29 luglio 1980, n. 385.

(2) Comma così modificato dall'art. 14, l. 28 gennaio 1977, n. 10.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 30 gennaio 1980, n. 5, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

(4)  La Corte costituzionale, con sentenza 22 ottobre 1990, n. 470, ha  dichiarato  l'illegittimità  costituzionale  del  presente comma, nella  parte in cui, in mancanza della determinazione, ad opera della commissione  prevista  dall'art.  16, dell'indennità di occupazione o della sua comunicazione agli interessati, non consente ai medesimi di

agire   in  giudizio  per  ottenerne  la  liquidazione,  a  decorrere dall'occupazione  del  bene  che ne è oggetto. La medesima Corte, con sentenza  27  luglio  1992,  n.  365,  ha  dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che anche  l'espropriante  possa  proporre opposizione davanti alla corte d'appello  contro la determinazione dell'indennità di occupazione dei beni   da   espropriare,   con  atto  di  citazione  notificato  alle controparti  nei  modi  ivi stabiliti e, quando l'espropriante sia il

comune,  con  decorrenza  del termine per l'opposizione dal giorno in cui   sia   pervenuta   al   comune  stesso  la  comunicazione  della determinazione di detta indennità da parte della commissione prevista dall'art. 16.

(5) Comma aggiunto dall'art. 14, l. 28 gennaio 1977, n. 10.

(6)  Per una deroga delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi art. 9, d.lg. 20 settembre 1999, n. 354.

 

Art. 21.

Qualora  venga  a  cessare la destinazione alla realizzazione di un interesse  pubblico  delle aree espropriate in base alle disposizioni contenute nel presente titolo, i comuni, entro e non oltre 180 giorni dalla  cessazione  della  succitata  destinazione, hanno diritto alla prelazione  sulle  aree comprese nel loro territorio dietro pagamento di  un corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 16 e seguenti. In caso  di  disaccordo  il  corrispettivo  è  determinato  dall'ufficio tecnico  erariale  ad  istanza  anche  di uno solo degli interessati.

Avverso la stima può essere proposta opposizione, entro trenta giorni dalla   relativa   comunicazione,   davanti  alla  corte  di  appello competente per territorio.

Le  aree  acquisite  al  comune  fanno  parte  del  suo  patrimonio indisponibile.

Il comune utilizza direttamente le aree occorrenti per l'esecuzione delle  opere di sua competenza e dà in concessione le aree occorrenti per la realizzazione di opere o di interventi di pubblica utilità.

 

Art. 22.

Per  l'acquisizione  di  aree occorrenti per la realizzazione degli interventi  di  cui  alla  legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive integrazioni  e  modificazioni, i comuni, oltre ad utilizzare i fondi di  cui  dispongono  per tali fini in base alle leggi vigenti nonché, ove   non   siano  deficitari,  propri  fondi  di  bilancio,  possono richiedere le anticipazioni di cui al successivo art. 23.

 

Art. 23.

La   Cassa   depositi   e   prestiti   è  autorizzata  a  concedere anticipazioni assistite dalla garanzia dello Stato:

a)   ai   comuni,   sui  mutui  richiesti  per  l'acquisizione  e urbanizzazione  delle aree ricadenti nei piani di zona di cui alla L. 18  aprile  1962,  n.  167, o localizzate ai sensi dell'art. 51 della presente  legge,  e  per i quali sia già intervenuto l'affidamento di massima;

b)agli enti pubblici, sui mutui originari o suppletivi in corso di concessione per opere di edilizia fruenti di contributo statale;

c) agli enti pubblici su mutui originari o suppletivi in corso di concessione  per  opere  di  edilizia  fruenti  di contributo statale relative a programmi realizzati per cooperativa edilizia, nell'ambito dei  piani  di  zona di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, ovvero ai sensi dell'art. 51 della presente legge.

Le anticipazioni non possono superare l'importo complessivo di lire 150  miliardi,  di  cui  15 miliardi per le anticipazioni di cui alla lettera c), con carattere di fondo di rotazione e sono rimborsate dai mutuatari  in un'unica soluzione all'atto della riscossione del mutuo corrispondente  contratto  con la Cassa depositi e prestiti o con gli altri istituti autorizzati.

A  tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad avvalersi anche  delle  giacenze relative alle somme da somministrare sui mutui concessi (1).

(1)  Articolo  così sostituito dall'art. 20, d.l. 2 maggio 1974, n. 115, conv. in l. 27 giugno 1974, n. 247.

 

Art. 24.

L'anticipazione di cui al precedente articolo è concessa su domanda da  presentarsi  dal  sindaco  o  dal rappresentante legale dell'ente pubblico  corredata  dal  solo  affidamento  di massima dell'istituto mutuante.

Le  anticipazioni  sono  concesse,  nel  limite  del  50  per cento dell'importo  degli  affidamenti, su criteri di priorità indicati dal Ministro  per  i  lavori  pubblici,  con determinazione del direttore generale della Cassa depositi e prestiti.

I  provvedimenti  così  adottati  sono  comunicati  al consiglio di amministrazione  della Cassa depositi e prestiti, alla prima adunanza successiva,  nonché  alle  regioni interessate per gli adempimenti di cui all'art. 45 della presente legge.

Il  sindaco  ed il rappresentante dell'ente sono responsabili della destinazione   delle   somme   riscosse   allo  scopo  per  il  quale l'anticipazione è stata concessa.

Il  saggio  di  interesse è fissato in misura pari a quello vigente per  i  mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ed il relativo onere è posto a totale carico dello Stato.

Qualora  il  mutuo  correlativo  non  venga  perfezionato  entro il termine   di   diciotto   mesi   dalla   data   di  erogazione  della anticipazione, la stessa viene revocata ed il beneficiario è tenuto a rimborsare, in un'unica soluzione, l'anticipazione ricevuta aumentata dai relativi interessi.

All'onere  per  il  pagamento  alla Cassa depositi e prestiti degli interessi  sulle  anticipazioni concesse, valutate in lire 9 miliardi in  ragione  d'anno,  si fa fronte per l'anno 1974 con corrispondente riduzione  del  capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il  Ministro  per  il  tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (1).

(1)  Articolo  così sostituito dall'art. 21, d.l. 2 maggio 1974, n. 115, conv. in l. 27 giugno 1974, n. 247.

 

Art. 25.

La  delega  al  presidente della giunta regionale degli adempimenti previsti  dal  presente titolo ha efficacia fino alla data di entrata in  vigore  dei  decreti  delegati  da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della L. 16 maggio 1970, n. 81.

A  tale  fine  il  presidente  della giunta regionale si avvale del competente provveditorato alle opere pubbliche.