Legge
22/10/1971 n. 865 (Vigente)
Aggiornato
alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
EDILIZIA
RESIDENZIALE
Legge
22 ottobre
1971, n. 865 (in Gazz. Uff.,
30 ottobre 1971, n. 276).
Programmi
e coordinamento
dell'edilizia residenziale
pubblica; norme sulla
espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed
integrazioni alle leggi 17
agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167;
29 settembre
1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi
straordinari nel settore
dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata (1).
(1) A decorrere dalla data di nomina del primo
governo costituito a seguito delle
prime elezioni
politiche successive
all'entrata in vigore del
d.lg. 30
luglio 1999,
n. 300,
le prefetture
sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a
tale ufficio nel capoluogo
della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11,
d.lg. 300/1999, cit.).
(Omissis).
TITOLO
II
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI 17 AGOSTO 1942, N. 1150, 18
Art. 26.
(Omissis) Articolo
abrogato dall'art. 2, l. 28 gennaio 1977, n. 10.
Art. 27.
I comuni dotati di
piano regolatore generale o
di programma di fabbricazione approvati
possono formare, previa autorizzazione della Regione, un piano delle aree da
destinare a insediamenti produttivi.
Le aree da comprendere nel piano sono delimitate, nell'ambito delle zone
destinate a
insediamenti produttivi
dai piani
regolatori generali o dai
programmi di fabbricazione vigenti, con deliberazione del
consiglio comunale, la quale, previa pubblicazione, insieme agli
elaborati, a mezzo di deposito presso la segreteria del comune per la durata
di venti giorni, è approvata con decreto del presidente della giunta
regionale.
Il piano approvato ai sensi del
presente articolo ha efficacia per dieci anni
dalla data
del decreto di approvazione ed ha valore di piano
particolareggiato d'esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e
successive modificazioni.
Per quanto
non diversamente
disposto dalla presente legge, alla deliberazione
del consiglio
comunale e
al decreto del presidente della giunta
regionale si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 18 aprile
1962, n. 167, e successive modificazioni.
Le aree comprese nel piano
approvato a norma del presente articolo sono
espropriate dai comuni o
loro consorzi secondo quanto previsto dalla
presente legge
in materia
di espropriazione per pubblica utilità.
Il comune utilizza le
aree espropriate per la realizzazione di impianti
produttivi di
carattere industriale,
artigianale, commerciale e
turistico mediante
la cessione
in proprietà o la
concessione del
diritto di superficie sulle
aree medesime. Tra più istanze concorrenti
è data la preferenza a quelle presentate da enti pubblici
e aziende a partecipazione
statale nell'ambito di programmi già approvati dal CIPE
(1).
La concessione
del diritto di superficie ad
enti pubblici per la realizzazione di
impianti e servizi pubblici, occorrenti nella zona delimitata
dal piano,
è a tempo indeterminato, in
tutti gli altri casi ha una durata non
inferiore a sessanta anni e non superiore a novantanove anni.
Contestualmente all'atto
di concessione,
o all'atto di cessione della proprietà
dell'area, tra
il comune da
una parte
e il concessionario o
l'acquirente dall'altra, viene
stipulata una
convenzione per
atto pubblico con la quale vengono disciplinati gli oneri
posti a
carico del
concessionario o dell'acquirente
e le sanzioni per la loro inosservanza.
(1) Comma così modificato
dall'art. 49, comma 17, l. 27 dicembre 1997, n. 449.
Art. 28.
(Omissis) Sostituisce
l'ultimo comma dell'art. 1, l. 18 aprile 1962, n. 167.
Art. 29.
(Omissis) Sostituisce
il primo comma dell'art. 3, l. 18 aprile 1962, n. 167.
Art. 30.
Sono fatte
salve le previsioni dei
piani di zona approvati prima dell'entrata
in vigore della presente
legge, dimensionati in misura superiore a quanto previsto dal precedente
articolo 29 della presente legge.
Art. 31.
La percentuale del fabbisogno
complessivo di edilizia abitativa di cui all'art. 29 della presente legge si
applica anche nei casi in cui i comuni
o loro
consorzi procedono all'aggiornamento dei piani di zona approvati.
Art. 32.
(Omissis) Sostituisce
il terzo comma dell'art. 3, l. 18 aprile 1962, n.
167.
Art. 33.
(Omissis) Sostituisce
l'ultimo comma dell'art. 3, l. 18 aprile 1962, n.
167.
Art. 34.
(Omissis) Aggiunge
un comma all'art. 8, l. 18 aprile 1962, n. 167.
Art. 35.
Le disposizioni
dell'art. 10 della legge 18
aprile 1962, n. 167, sono sostituite dalle norme di cui al presente articolo.
Le aree comprese nei piani
approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono espropriate dai
comuni o dai loro consorzi.
Le aree di cui
al precedente
comma, salvo
quelle cedute in proprietà
ai sensi dell'undicesimo comma del presente articolo, vanno a far parte del
patrimonio indisponibile del comune o del consorzio.
Su tali aree il
comune o
il consorzio concede
il diritto di superficie per la
costruzione di case di tipo economico o popolare e dei relativi servizi urbani e
sociali.
La concessione
del diritto di superficie ad
enti pubblici per la realizzazione di impianti e servizi pubblici è a tempo
indeterminato, in tutti gli altri
casi ha una durata non inferiore ad anni 60 e non superiore ad anni 99.
L'istanza per
ottenere la
concessione è diretta al sindaco o al presidente
del consorzio.
Tra più
istanze concorrenti è data
la preferenza a
quelle presentate
da enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore
dell'edilizia economica e
popolare e
da cooperative edilizie a proprietà indivisa.
La concessione è deliberata dal consiglio comunale o dall'assemblea del
consorzio. Con la stessa delibera viene determinato il contenuto della
convenzione da stipularsi,
per atto pubblico, da trascriversi presso il
competente ufficio
dei registri immobiliari, tra l'ente concedente ed il richiedente.
La convenzione deve prevedere:
a) il corrispettivo della
concessione e le modalità del relativo versamento, determinati dalla
delibera di cui al settimo comma con l'applicazione dei criteri previsti
dal dodicesimo comma (1);
b) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione da realizzare a cura
del comune o del consorzio,
ovvero qualora dette opere vengano eseguite
a cura
e spese del
concessionario, le relative garanzie finanziarie,
gli elementi
progettuali delle opere da eseguire e le modalità
del controllo sulla loro esecuzione, nonché i criteri e le
modalità per il loro trasferimento ai comuni od ai consorzi;
c) le caratteristiche
costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare;
d) i termini di
inizio e di ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione;
e) i criteri per la determinazione e la revisione periodica dei
canoni di locazione, nonché
per la
determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, ove questa sia
consentita;
f) le sanzioni a
carico del concessionario per l'inosservanza degli
obblighi stabiliti
nella convenzione
ed i casi di maggior gravità
in cui
tale osservanza
comporti la
decadenza dalla concessione
e la conseguente estinzione del diritto di superficie;
g) i criteri per la determinazione del corrispettivo in caso di
rinnovo della concessione, la cui durata non può essere superiore a quella
prevista nell'atto originario.
Le disposizioni
del precedente
comma non
si applicano quando
l'oggetto della
concessione sia
costituito dalla realizzazione di impianti
e servizi
pubblici ai sensi del quinto comma del presente articolo.
I comuni per i
quali non
sia intervenuta la
dichiarazione di dissesto finanziario
ed i loro consorzi possono, nella convenzione, stabilire
a favore degli
enti, delle imprese di costruzione e loro consorzi
e delle
cooperative edilizie e
loro consorzi,
che costruiscono alloggi
da concedere
in locazione per un periodo non inferiore a quindici anni, condizioni
particolari per quanto riguarda il corrispettivo della concessione e gli oneri
relativi alle opere di urbanizzazione (2) (3).
Le aree di cui al secondo comma, destinate alla costruzione di case
economiche e popolari, sono
concesse in diritto di superficie, ai sensi
dei commi precedenti,
o cedute
in proprietà a cooperative edilizie
e loro consorzi, a imprese di costruzione e loro consorzi e ai
singoli, con
preferenza per i proprietari
espropriati ai sensi della presente legge
sempre che questi abbiano i requisiti previsti dalle
vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata (2)
(4).
I corrispettivi della
concessione in superficie, di cui all'ottavo comma,
lettera a), e i prezzi delle aree cedute in proprietà devono, nel
loro insieme, assicurare la
copertura delle spese sostenute dal comune
o dal
consorzio per
l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano approvato a norma
della legge 18 aprile 1962, n. 167; i corrispettivi
della concessione in superficie riferiti al metro cubo edificabile
non possono essere superiore
al 60 per cento dei prezzi di cessione
riferiti allo
stesso volume e il loro
versamento può essere dilazionato
in un massimo di quindici
annualità, di importo costante o
crescente, a
un tasso
annuo non superiore alla media mensile
dei rendimenti
lordi dei
titoli pubblici soggetti
a tassazione (Rendistato). Accertata
dalla Banca
d'Italia per
il secondo mese precedente a quello di stipulazione della convenzione di
cui al settimo comma. Il corrispettivo delle opere di urbanizzazione, sia
per le
aree concesse
in superficie che per quelle
cedute in proprietà, è
determinato in misura pari al costo di realizzazione in proporzione al volume
edificabile entro il limite di quanto dovuto ai sensi
della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni (2)
(5).
Contestualmente all'atto della
cessione della proprietà dell'area, tra il
comune, o il consorzio, e il cessionario, viene stipulata una convenzione per
atto pubblico, con l'osservanza delle disposizioni di cui
all'articolo 8, commi
primo, quarto e quinto,
della legge 28 gennaio 1977,
n. 10,
la quale,
oltre a quanto stabilito da tali disposizioni, deve prevedere (6):
a) gli elementi progettati
degli edifici
da costruire e le modalità
del controllo sulla loro costruzione;
b) le caratteristiche
costruttive e tipologiche degli edifici da costruire;
c) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici;
d) i casi nei quali
l'inosservanza degli obblighi previsti dalla convenzione comporta la risoluzione dell'atto di cessione.
I criteri di cui
alle lettere e) e g) e le sanzioni di cui alla lettera
f) dell'ottavo
comma, nonché i casi di cui alla lettera d) del
precedente comma dovranno
essere preventivamente deliberati dal consiglio
comunale o dall'assemblea
del consorzio e dovranno essere gli stessi per tutte le convenzioni.
(Omissis) (7).
Chiunque in
virtù del
possesso dei
requisiti richiesti
per l'assegnazione di alloggio
economico o popolare abbia
ottenuto la proprietà dell'area
e dell'alloggio su di essa costruito, non può ottenere altro alloggio
in proprietà dalle amministrazioni o dagli enti
indicati nella
presente legge
o comunque
costruiti con il contributo o con il
concorso dello Stato a norma dell'art. 17 del D.P.R. 17 gennaio 1959, n.
2. Qualora
per un
immobile oggetto di un intervento di recupero sia stato,
in qualunque forma concesso,
per altro titolo, un contributo da parte
dello Stato
o delle
regioni, può
essere attribuita
l'agevolazione per
il recupero
stesso soltanto
se, alla data di concessione di quest'ultima, gli effetti della predetta
contribuzione siano già esauriti (8) (9) (10).
(1) Lettera
così sostituita dall'art. 3, comma 63, l. 23 dicembre
1996, n. 662.
(2) Comma così sostituito
dall'art. 3, comma 63, l. 23 dicembre 1996, n. 662.
(3) Comma così sostituito dall'art. 7, l. 30
aprile 1999, n. 136.
(4) Per
un'interpretazione autentica del presente comma, vedi art. 7, l. 30 aprile 1999,
n. 136.
(5) Comma così modificato dall'art. 7, l. 30
aprile 1999, n. 136.
(6) Alinea
così sostituito dall'art.
3, comma 63, l. 23 dicembre 1996, n. 662.
(7) Comma abrogato dall'art. 23, l. 17 febbraio
1992, n. 179.
(8) Comma aggiunto dall'art. 23, l. 17 febbraio
1992, n. 179.
(9) Vedi art. 31, comma 46, l. 23 dicembre 1998, n.
448.
(10) Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano ai
piani di zona di
cui alla
legge 18 aprile 1962, n.
167, e loro eventuali integrazioni, adottati dopo la
data di entrata in vigore della l.
23 dicembre 1996, n. 662.
Art. 36.
Le disposizioni contenute nell'articolo precedente non si applicano alle
aree che alla
data di entrata in vigore della presente legge siano
state acquisite,
previa assegnazione, da enti
pubblici o da cooperative o
siano state cedute, anche in superficie, dal comune a privati,
o per
le quali,
alla medesima
data, sia
intervenuta l'assegnazione e
sia in corso il procedimento di espropriazione da parte
di detti
enti o
cooperative. Gli atti del
procedimento di espropriazione non
definiti alla
data di entrata in vigore
della presente legge
sono assoggettati alle norme
contenute nel presente titolo secondo.
Art. 37.
(Omissis) Comma abrogato dall'art. 44, l.
5 agosto 1978, n. 457.
In tutti i casi in cui si
verifichi la decadenza dalla concessione e
la conseguente
estinzione del
diritto di
superficie di
cui all'ottavo comma,
lettera f) dell'articolo 35, ovvero la risoluzione dell'atto di cessione
in proprietà
di cui al tredicesimo comma,
lettera d) dell'articolo medesimo,
l'ente che ha concesso il diritto di superficie
o che
ha ceduto la propria subentrerà nei rapporti obbligatori
derivanti da mutui ipotecari
concessi dagli istituti di
credito per
il finanziamento delle
costruzioni sulle aree comprese nei piani
approvati a norma della
presente legge, con l'obbligo di soddisfare
sino alla
estinzione le
ragioni di credito dei detti
istituti.
I pagamenti
da effettuare
in adempimento di quanto
previsto al comma precedente
saranno considerati
come spese
obbligatorie da iscrivere in bilancio da
parte degli enti obbligati, i quali sono tenuti
a vincolare agli stessi pagamenti le rendite derivanti dalle
costruzioni acquisite per devoluzione o risoluzione della cessione in proprietà.
Art. 38.
Le disposizioni dell'art. 11
della L. 18 aprile 1962, n. 167, sono sostituite dalle norme del presente
articolo.
I piani nonché i loro
aggiornamenti di cui al precedente art. 31 hanno efficacia per
quindici anni
dalla data
del decreto
di approvazione, salvo il
disposto del secondo comma dell'art. 9 della L.
18 aprile
1962, n.
167 e
sono attuati a mezzo di programmi pluriennali i quali debbono
indicare:
a) l'estensione delle aree di cui si prevede l'utilizzazione e la
correlativa urbanizzazione;
b) l'individuazione delle aree da cedere in proprietà e di quelle da
concedere in
superficie, entro i limiti
stabiliti dall'art. 35 della presente
legge, qualora
alla stessa
non si provveda per l'intero piano di zona;
c) la spesa prevista
per la
realizzazione delle
opere di urbanizzazione
primaria e
secondaria e
delle opere di carattere
generale;
d) i mezzi finanziari
con i
quali il comune o il
consorzio intendono far fronte alla spesa di cui alla precedente lettera c).
I programmi
di attuazione e le varianti
di aggiornamento annuale sono approvati
con deliberazione
dal consiglio
comunale o dell'assemblea del consorzio
dei comuni immediatamente esecutiva e soggetta al solo controllo di
legittimità.
In assenza del programma o della individuazione di cui alla lettera b)
del precedente
secondo comma
l'utilizzazione delle
aree può avvenire esclusivamente in
regime di
superficie e
la relativa determinazione
è vincolante
in sede di approvazione dei
programmi pluriennali di attuazione (1).
(1) Articolo
così sostituito dall'art.
1, d.l. 2 maggio 1974, n. 115, conv. in l. 27 giugno 1974, n. 247.
Art. 39.
Gli articoli
12, 13,
14, 15, 16, 17 e 18 della
legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, sono abrogati.
Art. 40.
(Omissis) Modifica
l'art. 19, l. 18 aprile 1962, n. 167.
Art. 41.
(Omissis) Sostituisce
l'art. 1, l. 29 settembre 1964, n. 847.
Art. 42.
(Omissis) Sostituisce
l'art. 2, l. 29 settembre 1964, n. 847.
Art. 43.
(Omissis) Sostituisce
l'art. 3, l. 29 settembre 1964, n. 847.
Art. 44.
(Omissis) Aggiunge
un comma all'art. 4, l. 29 settembre 1964, n. 847.
Art. 45.
E’ costituito presso la Cassa
depositi e prestiti un fondo speciale con gestione
autonoma di
lire 300 miliardi per la
concessione di mutui per
l'acquisizione e l'urbanizzazione
primaria delle aree, nonché per
la realizzazione
delle altre
opere necessarie
ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi in attuazione dei piani
di zona (1).
Le modalità e le condizioni per il funzionamento del fondo speciale sono
stabilite con
decreto del Ministro per il
tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
Il tesoro dello Stato
è autorizzato
ad apportare
alla Cassa depositi e
prestiti, per le finalità di cui al primo comma, la somma di lire 300 miliardi.
Detta somma
sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del
tesoro in ragione di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1971,
1972 e 1973.
Le richieste
di mutui di cui al primo comma sono trasmesse al CER dalle
Regioni, le
quali provvedono
a raccoglierle
dai comuni interessati ed a
coordinarle, avendo anche presenti le localizzazioni da esse approvate a norma
del precedente articolo 3.
Il Ministro per i lavori
pubblici, su proposta del CER, trasmette, entro
il primo
ottobre di
ciascun anno, le richieste
alla Cassa depositi e
prestiti, indicando l'ordine di precedenza che la stessa deve rispettare nella
concessione dei
mutui, anche
ai fini del rimborso delle anticipazioni di cui al precedente articolo
23.
(1) Il fondo è stato elevato a lire 700 miliardi
dall'art. 40, l. 5 agosto 1978, n. 457.
Art. 46.
All'onere di
cui al precedente articolo si provvede con il ricavo etto
derivante da
operazioni finanziarie
che il Ministro per il tesoro è
autorizzato ad
effettuare in
ciascun anno mediante la
contrazione di
mutui con
il Consorzio
di credito
per le opere pubbliche o
con emissioni
di buoni
poliennali del
tesoro e di speciali certificati di credito.
I mutui con il
Consorzio di credito per le
opere pubbliche, da ammortizzare in
un periodo
non superiore
a venti anni, saranno
contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite
con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il
tesoro ed
il Consorzio
di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del
Ministro per il tesoro.
Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.
Le rate di ammortamento saranno
iscritte negli stati di previsione della spesa
del Ministero
medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito
per le opere pubbliche.
Per l'emissione
dei buoni
poliennali del tesoro a
scadenza non superiore a nove anni
si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.
Per la emissione dei
certificati di
credito si
osservano le condizioni e le
modalità di cui all'art. 20 del D.L. 30 agosto 1968, n.
918, convertito, con
modificazioni, nella L. 25 ottobre 1968, n. 1089.
All'onere relativo
alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo
per l'anno
finanziario 1971,
sarà fatto fronte mediante riduzione
dei fondi
speciali, di
cui ai capitoli nn. 3523 e 6036 dello
stato di
previsione del
Ministero del
tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro
per il tesoro è autorizzato
a provvedere, con propri decreti, alle
occorrenti variazioni
di bilancio per gli esercizi
1971, 1972 e 1973.
Art. 47.
In sede di prima applicazione i comuni o consorzi, sulla base dei
programmi pluriennali di attuazione
dei piani di zona, presentano le richieste
di finanziamento alla
Regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
La regione
indica l'ordine
di priorità
ed invia entro i venti giorni successivi
le proprie
proposte al
Ministro per i lavori
pubblici.
Il Ministro per i lavori pubblici trasmette le richieste alla Cassa depositi
e prestiti indicando l'ordine di precedenza sulla base del
quale verranno
concessi i
mutui nei
limiti degli
stanziamenti previsti per
gli anni finanziari 1971 e 1972, a norma del precedente articolo 45.