Legge  22/10/1971 n. 865 (Vigente)

Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73

EDILIZIA RESIDENZIALE

Legge  22  ottobre  1971,  n. 865 (in Gazz. Uff., 30 ottobre 1971, n. 276).

Programmi  e  coordinamento  dell'edilizia  residenziale pubblica;  norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed  integrazioni  alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n.  167;  29  settembre  1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi   straordinari  nel  settore  dell'edilizia  residenziale, agevolata e convenzionata (1).

(1) A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito  delle  prime  elezioni  politiche  successive all'entrata in vigore  del  d.lg.  30  luglio  1999,  n.  300,  le  prefetture  sono trasformate  in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a  tale  ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.).

 (Omissis).

TITOLO III

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI 17 AGOSTO 1942, N. 1150, 18

Art. 26.

(Omissis)  Articolo abrogato dall'art. 2, l. 28 gennaio 1977, n. 10.

 

Art. 27.

I  comuni  dotati  di  piano  regolatore generale o di programma di fabbricazione  approvati possono formare, previa autorizzazione della Regione, un piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi.

Le aree da comprendere nel piano sono delimitate, nell'ambito delle zone   destinate  a  insediamenti  produttivi  dai  piani  regolatori generali  o dai programmi di fabbricazione vigenti, con deliberazione del  consiglio comunale, la quale, previa pubblicazione, insieme agli elaborati, a mezzo di deposito presso la segreteria del comune per la durata  di venti giorni, è approvata con decreto del presidente della giunta regionale.

Il  piano approvato ai sensi del presente articolo ha efficacia per dieci  anni  dalla  data  del decreto di approvazione ed ha valore di piano  particolareggiato  d'esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

Per  quanto  non  diversamente  disposto dalla presente legge, alla deliberazione  del  consiglio  comunale  e  al decreto del presidente della  giunta regionale si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

Le  aree comprese nel piano approvato a norma del presente articolo sono  espropriate  dai comuni o loro consorzi secondo quanto previsto dalla  presente  legge  in  materia  di  espropriazione  per pubblica utilità.

Il  comune  utilizza  le  aree espropriate per la realizzazione di impianti    produttivi   di   carattere   industriale,   artigianale, commerciale  e  turistico  mediante  la  cessione  in  proprietà o la concessione  del  diritto  di superficie sulle aree medesime. Tra più istanze  concorrenti è data la preferenza a quelle presentate da enti pubblici  e aziende a  partecipazione statale nell'ambito di programmi già approvati dal CIPE (1).

La  concessione  del  diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione  di  impianti e servizi pubblici, occorrenti nella zona delimitata  dal  piano,  è  a tempo indeterminato, in tutti gli altri casi  ha  una  durata non inferiore a sessanta anni e non superiore a novantanove anni.

Contestualmente  all'atto  di  concessione,  o all'atto di cessione della   proprietà  dell'area,  tra  il  comune  da  una  parte  e  il concessionario   o   l'acquirente  dall'altra,  viene  stipulata  una

convenzione  per  atto pubblico con la quale vengono disciplinati gli oneri  posti  a  carico  del  concessionario  o  dell'acquirente e le sanzioni per la loro inosservanza.

(1) Comma  così  modificato dall'art. 49, comma 17, l. 27 dicembre 1997, n. 449.

 

Art. 28.

(Omissis)   Sostituisce  l'ultimo comma dell'art. 1, l. 18 aprile 1962, n. 167.

 

Art. 29.

(Omissis)   Sostituisce  il primo comma dell'art. 3, l. 18 aprile 1962, n. 167.

 

Art. 30.

Sono  fatte  salve  le previsioni dei piani di zona approvati prima dell'entrata  in  vigore della presente legge, dimensionati in misura superiore a quanto previsto dal precedente articolo 29 della presente legge.

 

Art. 31.

La  percentuale del fabbisogno complessivo di edilizia abitativa di cui all'art. 29 della presente legge si applica anche nei casi in cui i  comuni  o  loro  consorzi procedono all'aggiornamento dei piani di zona approvati.

 

Art. 32.

(Omissis)   Sostituisce  il terzo comma dell'art. 3, l. 18 aprile 1962, n.  167.

 

Art. 33.

(Omissis)   Sostituisce  l'ultimo comma dell'art. 3, l. 18 aprile 1962, n.  167.

 

Art. 34.

(Omissis)   Aggiunge un comma all'art. 8, l. 18 aprile 1962, n. 167.

 

Art. 35.

Le  disposizioni  dell'art.  10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono sostituite dalle norme di cui al presente articolo.

Le  aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono espropriate dai comuni o dai loro consorzi.

Le  aree  di  cui  al  precedente  comma,  salvo  quelle  cedute in proprietà ai sensi dell'undicesimo comma del presente articolo, vanno a far parte del patrimonio indisponibile del comune o del consorzio.

Su  tali  aree  il  comune  o  il  consorzio  concede il diritto di superficie  per la costruzione di case di tipo economico o popolare e dei relativi servizi urbani e sociali.

La  concessione  del  diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione di impianti e servizi pubblici è a tempo indeterminato, in  tutti gli altri casi ha una durata non inferiore ad anni 60 e non superiore ad anni 99.

L'istanza  per  ottenere  la  concessione è diretta al sindaco o al presidente  del  consorzio.  Tra  più  istanze  concorrenti è data la preferenza  a  quelle  presentate  da enti pubblici istituzionalmente operanti   nel  settore  dell'edilizia  economica  e  popolare  e  da cooperative edilizie a proprietà indivisa.

La concessione è deliberata dal consiglio comunale o dall'assemblea del  consorzio. Con la stessa delibera viene determinato il contenuto della  convenzione  da stipularsi, per atto pubblico, da trascriversi presso  il  competente  ufficio  dei registri immobiliari, tra l'ente concedente ed il richiedente.

La convenzione deve prevedere:

a)  il corrispettivo della concessione e le modalità del relativo versamento,  determinati  dalla  delibera di cui al settimo comma con l'applicazione dei criteri previsti dal dodicesimo comma (1);

b) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione da realizzare a cura  del  comune o del consorzio, ovvero qualora dette opere vengano eseguite  a  cura  e  spese  del concessionario, le relative garanzie finanziarie,  gli  elementi  progettuali delle opere da eseguire e le modalità  del  controllo sulla loro esecuzione, nonché i criteri e le modalità per il loro trasferimento ai comuni od ai consorzi;

c)  le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare;

d)  i  termini  di  inizio e di ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione;

e)  i  criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni  di  locazione,  nonché  per  la  determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, ove questa sia consentita;

f)  le  sanzioni  a  carico del concessionario per l'inosservanza degli  obblighi  stabiliti  nella  convenzione  ed  i casi di maggior gravità   in   cui   tale  osservanza  comporti  la  decadenza  dalla concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie;

g)  i  criteri per la determinazione del corrispettivo in caso di rinnovo  della  concessione, la cui durata non può essere superiore a quella prevista nell'atto originario.

Le  disposizioni  del  precedente  comma  non  si  applicano quando l'oggetto  della  concessione  sia  costituito dalla realizzazione di impianti  e  servizi  pubblici ai sensi del quinto comma del presente articolo.

I  comuni  per  i  quali  non  sia  intervenuta la dichiarazione di dissesto  finanziario  ed i loro consorzi possono, nella convenzione, stabilire  a  favore  degli enti, delle imprese di costruzione e loro consorzi   e   delle   cooperative  edilizie  e  loro  consorzi,  che costruiscono  alloggi  da  concedere  in locazione per un periodo non inferiore a quindici anni, condizioni particolari per quanto riguarda il corrispettivo della concessione e gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione (2) (3).

Le aree di cui al secondo comma, destinate alla costruzione di case economiche  e  popolari,  sono  concesse in diritto di superficie, ai sensi  dei  commi  precedenti,  o  cedute  in proprietà a cooperative edilizie  e loro consorzi, a imprese di costruzione e loro consorzi e ai  singoli,  con  preferenza  per i proprietari espropriati ai sensi della  presente  legge sempre che questi abbiano i requisiti previsti dalle  vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata (2) (4).

I  corrispettivi della concessione in superficie, di cui all'ottavo comma,  lettera a), e i prezzi delle aree cedute in proprietà devono, nel  loro  insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal comune  o  dal  consorzio  per  l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano approvato a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167; i corrispettivi  della concessione in superficie riferiti al metro cubo edificabile  non  possono essere superiore al 60 per cento dei prezzi di  cessione  riferiti  allo  stesso  volume e il loro versamento può essere  dilazionato  in  un massimo di quindici annualità, di importo costante  o  crescente,  a  un  tasso  annuo non superiore alla media mensile   dei   rendimenti  lordi  dei  titoli  pubblici  soggetti  a tassazione  (Rendistato).  Accertata  dalla  Banca  d'Italia  per  il secondo mese precedente a quello di stipulazione della convenzione di cui al settimo comma. Il corrispettivo delle opere di urbanizzazione, sia  per  le  aree  concesse  in  superficie che per quelle cedute in proprietà,  è determinato in misura pari al costo di realizzazione in proporzione al volume edificabile entro il limite di quanto dovuto ai sensi  della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni (2) (5).

Contestualmente  all'atto della cessione della proprietà dell'area, tra  il comune, o il consorzio, e il cessionario, viene stipulata una convenzione per atto pubblico, con l'osservanza delle disposizioni di cui  all'articolo  8,  commi  primo,  quarto e quinto, della legge 28 gennaio  1977,  n.  10,  la  quale,  oltre a quanto stabilito da tali disposizioni, deve prevedere (6):

a)  gli  elementi  progettati  degli  edifici  da  costruire e le modalità del controllo sulla loro costruzione;

b)  le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da costruire;

c) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici;

d)  i casi nei quali l'inosservanza degli obblighi previsti dalla convenzione comporta la  risoluzione dell'atto di cessione.

I  criteri  di  cui  alle lettere e) e g) e le sanzioni di cui alla lettera  f)  dell'ottavo  comma, nonché i casi di cui alla lettera d) del  precedente  comma dovranno essere preventivamente deliberati dal consiglio  comunale  o dall'assemblea del consorzio e dovranno essere gli stessi per tutte le convenzioni.

(Omissis) (7).

Chiunque   in  virtù  del  possesso  dei  requisiti  richiesti  per l'assegnazione  di  alloggio  economico  o popolare abbia ottenuto la proprietà  dell'area  e  dell'alloggio  su di essa costruito, non può ottenere  altro  alloggio  in proprietà dalle amministrazioni o dagli enti  indicati  nella  presente  legge  o  comunque  costruiti con il contributo  o  con  il  concorso dello Stato a norma dell'art. 17 del D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2.   Qualora  per  un  immobile oggetto di un intervento di recupero sia stato,  in  qualunque forma concesso, per altro titolo, un contributo da   parte  dello  Stato  o  delle  regioni,  può  essere  attribuita  l'agevolazione  per  il  recupero  stesso  soltanto  se, alla data di concessione di quest'ultima, gli effetti della predetta contribuzione siano già esauriti (8) (9) (10).

(1)  Lettera  così sostituita dall'art. 3, comma 63, l. 23 dicembre  1996, n. 662.

(2)  Comma  così  sostituito  dall'art. 3, comma 63, l. 23 dicembre 1996, n. 662.

(3) Comma così sostituito dall'art. 7, l. 30 aprile 1999, n. 136.

(4)  Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi art. 7, l. 30 aprile 1999, n. 136.

(5) Comma così modificato dall'art. 7, l. 30 aprile 1999, n. 136.

(6) Alinea  così  sostituito dall'art. 3, comma 63, l. 23 dicembre 1996, n. 662.

(7) Comma abrogato dall'art. 23, l. 17 febbraio 1992, n. 179.

(8) Comma aggiunto dall'art. 23, l. 17 febbraio 1992, n. 179.

(9) Vedi art. 31, comma 46, l. 23 dicembre 1998, n. 448.

(10)  Le  disposizioni di cui al presente articolo, si applicano ai piani  di  zona  di  cui  alla  legge  18 aprile 1962, n. 167, e loro eventuali  integrazioni,  adottati  dopo la data di entrata in vigore  della l. 23 dicembre 1996, n. 662.

 

Art. 36.

Le disposizioni contenute nell'articolo precedente non si applicano alle  aree  che  alla  data di entrata in vigore della presente legge siano  state  acquisite,  previa  assegnazione, da enti pubblici o da cooperative  o  siano state cedute, anche in superficie, dal comune a privati,  o  per  le  quali,  alla  medesima  data,  sia  intervenuta l'assegnazione  e  sia  in corso il procedimento di espropriazione da parte  di  detti  enti  o  cooperative.  Gli atti del  procedimento di espropriazione  non  definiti  alla  data  di entrata in vigore della presente  legge  sono  assoggettati alle norme contenute nel presente titolo secondo.

 

Art. 37.

(Omissis)     Comma abrogato dall'art. 44, l. 5 agosto 1978, n. 457.

In  tutti i casi in cui si verifichi la decadenza dalla concessione e  la  conseguente  estinzione  del  diritto  di  superficie  di  cui all'ottavo  comma, lettera f) dell'articolo 35, ovvero la risoluzione dell'atto  di  cessione  in  proprietà  di  cui al tredicesimo comma, lettera  d) dell'articolo medesimo, l'ente che ha concesso il diritto di  superficie  o  che  ha  ceduto la propria subentrerà nei rapporti obbligatori  derivanti  da mutui ipotecari concessi dagli istituti di

credito  per  il  finanziamento delle costruzioni sulle aree comprese nei  piani  approvati  a norma della presente legge, con l'obbligo di soddisfare  sino  alla  estinzione  le  ragioni  di credito dei detti istituti.

I  pagamenti  da  effettuare  in  adempimento di quanto previsto al comma  precedente  saranno  considerati  come  spese  obbligatorie da iscrivere  in  bilancio  da  parte degli enti obbligati, i quali sono tenuti  a  vincolare agli stessi pagamenti le rendite derivanti dalle costruzioni acquisite per devoluzione o risoluzione della cessione in proprietà.

 

Art. 38.

Le  disposizioni dell'art. 11 della L. 18 aprile 1962, n. 167, sono sostituite dalle norme del presente articolo.

I  piani  nonché  i loro aggiornamenti di cui al precedente art. 31 hanno   efficacia  per  quindici  anni  dalla  data  del  decreto  di approvazione,  salvo  il disposto del secondo comma dell'art. 9 della L.  18  aprile  1962,  n.  167  e  sono  attuati a mezzo di programmi pluriennali i quali debbono indicare:

a) l'estensione delle aree di cui si prevede l'utilizzazione e la correlativa urbanizzazione;

b) l'individuazione delle aree da cedere in proprietà e di quelle da  concedere  in  superficie,  entro i limiti stabiliti dall'art. 35 della  presente  legge,  qualora  alla  stessa  non  si  provveda per l'intero piano di zona;

c)  la  spesa  prevista  per  la  realizzazione  delle  opere  di urbanizzazione  primaria  e  secondaria  e  delle  opere di carattere generale;

d)  i  mezzi  finanziari  con  i  quali  il comune o il consorzio intendono far fronte alla spesa di cui alla precedente lettera c).

I  programmi  di  attuazione e le varianti di aggiornamento annuale sono   approvati   con   deliberazione   dal   consiglio  comunale  o dell'assemblea  del  consorzio  dei comuni immediatamente esecutiva e soggetta al solo controllo di legittimità.

In assenza del programma o della individuazione di cui alla lettera b)  del  precedente  secondo  comma  l'utilizzazione  delle  aree può avvenire  esclusivamente  in  regime  di  superficie  e  la  relativa determinazione  è  vincolante  in  sede di approvazione dei programmi pluriennali di attuazione (1).

(1) Articolo  così  sostituito dall'art. 1, d.l. 2 maggio 1974, n. 115, conv. in l. 27 giugno 1974, n. 247.

 

Art. 39.

Gli  articoli  12,  13,  14,  15, 16, 17 e 18 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, sono abrogati.

 

Art. 40.

(Omissis)   Modifica l'art. 19, l. 18 aprile 1962, n. 167.

 

Art. 41.

(Omissis)   Sostituisce l'art. 1, l. 29 settembre 1964, n. 847.

 

Art. 42.

(Omissis)   Sostituisce l'art. 2, l. 29 settembre 1964, n. 847.

 

Art. 43.

(Omissis)   Sostituisce l'art. 3, l. 29 settembre 1964, n. 847.

 

Art. 44.

(Omissis)   Aggiunge un comma all'art. 4, l. 29 settembre 1964, n. 847.

 

Art. 45.

E’  costituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale con  gestione  autonoma  di  lire  300 miliardi per la concessione di mutui  per  l'acquisizione  e  l'urbanizzazione  primaria delle aree, nonché   per   la  realizzazione  delle  altre  opere  necessarie  ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi in attuazione dei piani di zona (1).

Le modalità e le condizioni per il funzionamento del fondo speciale sono  stabilite  con  decreto  del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Il  tesoro  dello  Stato  è  autorizzato  ad  apportare  alla Cassa depositi  e prestiti, per le finalità di cui al primo comma, la somma di lire 300 miliardi.

Detta  somma  sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del  tesoro  in  ragione di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1971, 1972 e 1973.

Le  richieste  di mutui di cui al primo comma sono trasmesse al CER dalle   Regioni,  le  quali  provvedono  a  raccoglierle  dai  comuni interessati ed a coordinarle, avendo anche presenti le localizzazioni da esse approvate a norma del precedente articolo 3.

Il  Ministro per i lavori pubblici, su proposta del CER, trasmette, entro  il  primo  ottobre  di  ciascun  anno, le richieste alla Cassa depositi  e  prestiti, indicando l'ordine di precedenza che la stessa deve  rispettare  nella  concessione  dei  mutui,  anche  ai fini del rimborso delle anticipazioni di cui al precedente articolo 23.

(1) Il fondo è stato elevato a lire 700 miliardi dall'art. 40, l. 5 agosto 1978, n. 457.

 

Art. 46.

All'onere  di  cui al precedente articolo si provvede con il ricavo etto  derivante  da  operazioni  finanziarie  che il Ministro per il tesoro  è  autorizzato  ad  effettuare  in  ciascun  anno mediante la contrazione  di  mutui  con  il  Consorzio  di  credito  per le opere pubbliche  o  con  emissioni  di  buoni  poliennali  del  tesoro e di speciali certificati di credito.

I  mutui  con  il  Consorzio  di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare  in  un  periodo  non  superiore  a  venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite  con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il  tesoro  ed  il  Consorzio  di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

Le  rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della  spesa  del  Ministero  medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per  l'emissione  dei  buoni  poliennali  del tesoro a scadenza non superiore  a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Per  la  emissione  dei  certificati  di  credito  si  osservano le condizioni  e le modalità di cui all'art. 20 del D.L. 30 agosto 1968, n.  918,  convertito, con modificazioni, nella L. 25 ottobre 1968, n. 1089.

All'onere  relativo  alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo  per  l'anno  finanziario  1971,  sarà fatto fronte mediante riduzione  dei  fondi  speciali,  di  cui ai capitoli nn. 3523 e 6036 dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per l'anno medesimo.

Il  Ministro  per  il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti,  alle  occorrenti  variazioni  di  bilancio per gli esercizi 1971, 1972 e 1973.

 

Art. 47.

In  sede  di prima applicazione i comuni o consorzi, sulla base dei programmi  pluriennali di attuazione dei piani di zona, presentano le richieste  di  finanziamento alla Regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La  regione  indica  l'ordine  di  priorità  ed invia entro i venti giorni  successivi  le  proprie  proposte  al  Ministro  per i lavori pubblici.

Il Ministro per i lavori pubblici trasmette le richieste alla Cassa depositi  e  prestiti indicando l'ordine di precedenza sulla base del quale  verranno  concessi  i  mutui  nei  limiti  degli  stanziamenti previsti  per gli anni finanziari 1971 e 1972, a norma del precedente articolo 45.