Legge  22/10/1971 n. 865 (Vigente)

Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73

EDILIZIA RESIDENZIALE

Legge  22  ottobre  1971,  n. 865 (in Gazz. Uff., 30 ottobre 1971, n. 276).

Programmi  e  coordinamento  dell'edilizia  residenziale pubblica;  norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed  integrazioni  alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n.  167;  29  settembre  1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi   straordinari  nel  settore  dell'edilizia  residenziale, agevolata e convenzionata (1).

(1) A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito  delle  prime  elezioni  politiche  successive all'entrata in vigore  del  d.lg.  30  luglio  1999,  n.  300,  le  prefetture  sono trasformate  in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a  tale  ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.).

 (Omissis).

TITOLO IV

PROGRAMMI PUBBLICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE

 Art. 48.

Nel   triennio   1971-1973   i   programmi   pubblici  di  edilizia residenziale  di  cui al presente titolo prevedono: la costruzione di alloggi  destinati  alla  generalità  dei  lavoratori ed a coloro che occupano  abitazioni  improprie, malsane e fatiscenti da demolire; la costruzione  di alloggi destinati a soddisfare i fabbisogni abitativi di  zone colpite da calamità naturali; la costruzione di case-albergo per  studenti,  lavoratori,  lavoratori  immigrati e persone anziane, nonché di alloggi destinati ai cittadini più bisognosi, anche riuniti in  cooperative  edilizie;  la  costruzione  di  alloggi in favore di lavoratori  dipendenti  emigrati  all'estero  e di profughi, anche se riuniti  in  cooperative  edilizie;  la  realizzazione  di  opere  di urbanizzazione  primaria  e  secondaria  relative  agli interventi di edilizia  abitativa;  la  esecuzione  di  opere  di manutenzione e di risanamento del patrimonio di abitazioni di tipo economico e popolare dello  Stato  e  degli enti di edilizia economica e popolare, escluso quello   ceduto   ai   sensi  del  D.P.R.  17  gennaio  1959,  n.  2, l'integrazione  dei contributi concessi agli istituti autonomi per le case popolari per la realizzazione di programmi edilizi.

I  programmi sono predisposti secondo le disposizioni contenute nel titolo I della presente  legge.

Una  quota  non  inferiore al 5 per cento dello importo complessivo dei  programmi  suddetti  è  destinata  all'esecuzione  di  opere  di edilizia sociale.

Nella  ripartizione  degli interventi una quota non inferiore al 45 per  cento  degli importi  complessivi è riservata ai territori di cui all'art.  1  del  T.U.  delle  leggi sul Mezzogiorno approvato con il D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523.

Quando  si  tratti di costruzioni da realizzarsi in base alla L. 14 febbraio  1963,  n.  60,  possono chiedere i benefici stabiliti dalla legge  stessa  anche  i  lavoratori  dipendenti  emigrati all'estero, ancorché  non  si  sia fatto luogo al pagamento dei contributi di cui alla stessa legge.

Alle  domande  di  prenotazione  presentate  da lavoratori emigrati all'estero saranno attribuiti i seguenti punteggi:

a)  in  relazione  al  bisogno  di alloggio, giusto l'art. 70 del D.P.R.   11   ottobre  1963,  n. 1471,  il  punteggio  di  punti  3,  intendendosi  parificata  la  condizione  del  lavoratore  emigrato a quella  prevista  dalla  lett. c) del citato art. 70, ancorché la sua famiglia conviva con lui all'estero;

b) per anzianità di lavoro nella località in cui sono previste le costruzioni  degli  alloggi:  i  punteggi  previsti  dall'art. 71 del D.P.R.  11 ottobre 1963, n. 1471, considerandosi utile a tale effetto la  località  di  residenza della famiglia del lavoratore se essa non convive  con il lavoratore emigrato all'estero, oppure la località di ultima  residenza  del  lavoratore  in  Italia  se  la  famiglia si è trasferita   all'estero   con  lui. I  periodi  di  lavoro  prestati all'estero  si  considerano  prestati nella località determinata come sopra,  sommandosi  con  i  periodi  di  lavoro  (anche non iniziali) prestati eventualmente in dette località, anche in più riprese;

c)  in  relazione  all'anzianità  di  contribuzione:  i  punteggi previsti  dall'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre  1963,  n.  1471,  computandosi  come  periodi  di  effettiva contribuzione  anche  i  periodi  di  lavoro  prestati all'estero, da documentarsi  con  attestati  delle  ditte  alle  cui  dipendenze  il lavoratore  abbia  prestato  la  sua  opera,  vidimati  dal consolato italiano  di  prima  categoria  competente  per  territorio  o  dalla cancelleria   consolare  della  rappresentanza  diplomatica  italiana accreditata nel Paese in cui il lavoro è stato prestato. Il punteggio minimo si intende elevato a punti 2 se il lavoro all'estero, anche in più riprese, sia durato almeno tre anni.

 

Art. 49.

Ai  lavoratori  dipendenti  o autonomi che, per la ricostruzione di abitazioni  distrutte  o gravemente danneggiate nei comuni soggetti a totale  o  parziale trasferimento, siano stati ammessi o contributi a fondo  perduto  per  effetto  di  disposizioni legislative emanate in favore  di  persone  colpite  da calamità naturali e catastrofi, sono concessi  ulteriori  contributi integrativi a fondo perduto sino alla concorrenza  dell'intero ammontare della spesa dei progetti approvati e già ammessi a contributo parziale.

Di  tale  beneficio  potranno  usufruire i proprietari per una sola unità   immobiliare   utilizzata   personalmente  o  da  un  prossimo congiunto,  anche  se  iscritti nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza  mobile  e dell'imposta complementare alla data dell'evento della calamità naturale.

Con  la  legge  di  approvazione  del  bilancio dello Stato saranno stanziate  annualmente  le  somme  occorrenti  per  l'attuazione  del presente articolo.

 

Art. 50.

Nei comuni che abbiano provveduto alla formazione dei piani di zona ai  sensi  della  legge  18  aprile  1962,  n.  167,  le  aree per la realizzazione  dei  programmi pubblici di edilizia abitativa previsti dal presente titolo sono scelte nell'ambito di detti piani.

 

Art. 51.

Nei  comuni  che  non  dispongono dei piani previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, i programmi costruttivi sono localizzati su aree indicate  con  deliberazione del consiglio comunale nell'ambito delle zone   residenziali   dei   piani   regolatori  e  dei  programmi  di fabbricazione,  sempre  che  questi  risultino approvati o adottati e Trasmessi per le  approvazioni di legge.

Con  la  stessa deliberazione sono precisati, ove necessario, anche in  variante  ai  piani  regolatori  ed ai programmi di fabbricazione vigenti,  i  limiti  di  densità,  di  altezza,  di  distanza  fra  i fabbricati,  nonché  i  rapporti  massimi  fra  spazi  destinati agli insediamenti e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde  pubblico  ed  a parcheggio, in  conformità alle norme di cui al penultimo comma dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

La  deliberazione  del  consiglio  comunale è adottata entro trenta giorni  dalla  richiesta  formulata  dalla  Regione oppure dagli enti costruttori  e  diventa  esecutiva dopo  l'approvazione dell'organo di controllo  che  deve  pronunciare  entro  venti  giorni dalla data di trasmissione  della  delibera,  con  gli effetti nel caso di silenzio stabiliti dall'articolo 20 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Qualora  il consiglio comunale non provveda entro il termine di cui al  comma precedente, la scelta dell'area è effettuata dal presidente della giunta regionale.

La deliberazione del consiglio comunale o il decreto del presidente della  giunta regionale comporta l'applicazione delle norme in vigore per l'applicazione dei piani di zona.

 

Art. 52.

Le opere comprese nei programmi previsti dal presente titolo sono a tutti  gli  effetti  dichiarate  di  pubblica utilità e i lavori sono dichiarati urgenti e indifferibili.

 

Art. 53.

I  provveditori  alle  opere  pubbliche,  sulla  base dei programmi approvati dalle Regioni ai sensi del precedente articolo 3, concedono i  contributi  di  cui  alla  lettera  a)  dell'articolo 67 agli enti costruttori,  i  quali  possono  chiedere  che  il  contributo  venga concesso  anche  sugli  interessi di preammortamento capitalizzati.

I decreti  di concessione del contributo sono immediatamente comunicati al Ministero dei lavori pubblici.

I  contributi sono erogati agli stessi enti costruttori ovvero agli istituti    mutuanti    con   decorrenza   dalla   data   di   inizio dell'ammortamento dei mutui.

Gli  istituti  mutuanti  provvedono alla erogazione dei mutui sulla base dei certificati di pagamento nonché, per la rata di saldo, sulla base   del   certificato  di  collaudo  approvato  dal  consiglio  di amministrazione degli enti costruttori.

 

Art. 54.

Gli istituti autonomi per le case popolari provvedono a demolire le baracche ed a rendere inagibili gli altri alloggi impropri o malsani, già  occupati  dagli  assegnatari dei nuovi alloggi non appena questi ultimi sono stati consegnati.

Qualora  le  baracche, grotte, caverne e simili si trovino su suoli di  proprietà  privata,  il prefetto diffida, con proprio decreto, il proprietario  ad  effettuare,  entro il termine di quindici giorni, i lavori  di  demolizione  e  di  costruzione,  autorizzando l'Istituto autonomo  per le case popolari a sostituirsi al proprietario, qualora questi lasci decorrere inutilmente il termine anzidetto.

Il   decreto  è  notificato  al  proprietario  del  suolo,  a  cura dell'Istituto  autonomo  per le case popolari, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'esecuzione dei lavori.

La  nota  delle  spese relative è resa esecutoria dal prefetto ed è rimessa   all'esattore,   che   ne   fa   la  riscossione  per  conto dell'Istituto  autonomo  per  le  case  popolari  nelle forme e con i privilegi  determinati  dalla  legge  sulla riscossione delle imposte dirette.

L'Istituto autonomo per le case popolari versa le somme riscosse in conto entrata Tesoro.

 

Art. 55.

I  fondi  di  cui  alle lettere c) e d) del successivo art. 67 sono destinati per:

a)  la  costruzione  di  alloggi  destinati  alla  generalità dei lavoratori dipendenti nella misura non inferiore al 60 per cento e di case-albergo per studenti, lavoratori, lavoratori immigrati e persone anziane nella misura non superiore al 5 per cento dei fondi stessi;

b)   interventi  per  la  costruzione  di  alloggi  destinati  ai dipendenti   di   imprese,  ammesse  a  costruire  direttamente  alle condizioni  di  cui all'articolo 56, nella misura non superiore al 10 per cento dei fondi stessi;

c)   finanziamenti   di  cooperative  costituite  tra  lavoratori dipendenti,  le  quali  concorrono alla costruzione degli alloggi con l'apporto  dell'area,  nella misura non superiore al 15 per cento dei fondi stessi;

d)  prestiti  individuali  per  la  costruzione  e  l'acquisto di alloggi  o  miglioramento  o risanamento, di alloggi di proprietà dei richiedenti  a  valere sul fondo di rotazione in misura non superiore al 10 per cento;

e)   interventi   di  ristrutturazione,  risanamento  o  restauro conservativo  di interi complessi edilizi compresi nei centri storici per  una  quota  gravante  nella percentuale dei fondi destinata alla generalità dei lavoratori.

 

Art. 56.

La  costruzione degli alloggi di cui alla lettera b) del precedente articolo 55 è affidata alle imprese che ne hanno fatto richiesta, nei limiti  delle  disponibilità  dei  fondi,  sulla  base di convenzioni all'uopo stipulate.

La  costruzione,  effettuata  sotto  la  vigilanza  del  competente Istituto  autonomo  per  le case popolari, è autorizzata a condizione che il numero degli alloggi da costruire non sia inferiore a 100.

Le  imprese  assumono a proprio carico, salvo il recupero di cui al comma successivo, i costi delle aree, delle costruzioni e delle opere di urbanizzazione nella misura del 70 per cento.

Nelle convenzioni sono indicati tra l'altro:

i  termini  e le modalità per il versamento delle somme destinate per  interventi di cui alla citata lettera b) del precedente articolo 55  e  per il parziale rimborso degli importi erogati dalle aziende a valere  sui  ricavi  netti  dei  canoni  di  locazione  degli alloggi costruiti dalle aziende stesse;

i criteri per l'assegnazione degli alloggi;

i  criteri  per  la  determinazione  e la revisione dei canoni di locazione.

Gli  alloggi  costruiti  ai  sensi del presente articolo restano in proprietà   dell'ente   concedente   e  sono  gestiti  dalle  imprese interessate per la durata della convenzione; saranno trasferiti, allo  scadere della convenzione stessa, agli Istituti autonomi case popolari competenti per territorio.

 

Art. 57.

La  costruzione degli alloggi di cui alla lettera a) del precedente articolo  55  è  affidata di norma agli Istituti autonomi per le case popolari  e  loro consorzi e a cooperative e loro consorzi attraverso apposite  convenzioni.  Può  essere  altresì  affidata  a  società  a prevalente  partecipazione statale sulla base di convenzioni all'uopo stipulate dalle Regioni.

Le  convenzioni  predette fissano le modalità di progettazione e di approvazione  dei  progetti,  i  tempi  ed  i  modi di esecuzione dei lavori,  i  controlli,  gli  aspetti  tecnici, economici e finanziari dell'intervento  e in particolare le quote di finanziamento destinate alla  realizzazione  degli  alloggi  e delle spese di urbanizzazione, nonché  le  modalità  di  trasferimento  delle  opere di cui al comma seguente.

Sono attribuiti:

agli   Istituti  autonomi  per  le  case  popolari,  gli  alloggi realizzati   e   destinati  alla  generalità  dei  lavoratori  ed  ai dipendenti di aziende ammesse a costruire direttamente;

ai  comuni,  le  case-albergo,  le aree pubbliche, gli spazi e il verde  attrezzato  e quanto altro di loro competenza; nonché le opere destinate  ad attività sociali, sportive, culturali ed assistenziali, che potranno essere assegnate ad enti istituzionalmente competenti;

all'ente   religioso   istituzionalmente   competente,  le  opere destinate ad attività religiose.

 

Art. 58.

Gli  enti  ed organismi incaricati dell'attuazione dei programmi di cui  alla  presente  legge  provvedono,  per  le  parti di rispettiva competenza,  alla  progettazione  delle  opere,  direttamente  oppure avvalendosi di liberi professionisti.

La  direzione,  la  contabilità  e  l'assistenza  ai lavori possono essere affidate a liberi professionisti.

I  suddetti  enti  ed organismi provvedono direttamente all'appalto dei  lavori ed assumono l'attuazione delle parti di programmi di loro competenza,  con  ogni conseguente responsabilità di ordine tecnico e amministrativo.

 

Art. 59.

Per  l'assegnazione dei prestiti a valere sul fondo di rotazione di cui   alla  legge  14  febbraio  1963,  n.  60,  è  formata  un'unica graduatoria  mediante  sorteggio  tra  i  lavoratori  concorrenti  in possesso dei requisiti di legge.

Il  lavoratore  utilmente  incluso  nella  graduatoria  sceglie  la destinazione del prestito.

Coloro   che   per  la  ricostruzione  di  abitazioni  distrutte  o gravemente danneggiate siano ammessi a contributi a fondo perduto per effetto  di  disposizioni  legislative  emanate  in favore di persone colpite  da  calamità  naturali  sono, altresì, ammessi, ancorché non lavoratori,  ad  usufruire delle disponibilità del fondo di rotazione di   cui  alla  legge  14  febbraio  1963,  n.  60,  con  facoltà  di cumulabilità dei due benefici.

Le  domande  di  cui  al  precedente  comma sono classificate in un elenco speciale.

 

Art. 60.

Gli  enti  ed  istituti,  incaricati  dell'attuazione dei programmi previsti  dalla  presente  legge, acquisiscono  dai  comuni  le aree all'uopo  occorrenti;  gli  stessi  enti ed istituti possono tuttavia procedere direttamente  all'acquisizione  delle  aree  in nome e per conto dei comuni, d'intesa con questi ultimi.

 

Art. 61.

Le  abitazioni  costruite  in  base ai programmi di cui al presente titolo  non  destinate  alle  case-albergo  ed  alle cooperative sono assegnate  in locazione, con divieto di sublocazione, ovvero cedute a riscatto,  nei  limiti  del  15 per cento dei programmi finanziati ai sensi del successivo articolo 67, lettere c) e d).   Gli   alloggi  realizzati  nell'ambito  dei  programmi  di  cui  al precedente  comma tranne quelli realizzati dalle cooperative e quelli assegnati  a riscatto sono di proprietà degli Istituti autonomi delle case  popolari, i quali devono corrispondere per 30 anni, a decorrere dalla  data  di  consegna degli alloggi stessi, l'ammontare annuo del canone di locazione al netto delle spese generali, di amministrazione e di manutenzione.

Le  somme  erogate  per  la  realizzazione  delle case-albergo sono rimborsate  dagli  Istituti  autonomi per le case popolari in 30 anni con  rate  annuali costanti senza interessi. Con apposito regolamento saranno  indicati  gli  enti, non aventi scopo di lucro, di cui potrà essere affidata la gestione delle case-albergo.

I finanziamenti assegnati alle cooperative, ivi comprese quelle per le  quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata  effettuata  la  consegna  degli alloggi, sono rimborsati in 35 anni senza oneri di interessi.

 

Art. 62.

I  progetti  delle  opere comprese nei programmi di cui al presente titolo  sono approvati dai consigli di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari, previo parere della commissione di cui al successivo articolo 63.

I  progetti  delle  opere  finanziate  in  base  alle  disposizioni legislative  vigenti  alla  data  di entrata in vigore della presente legge, ancora da approvare, sono approvati, sentita la commissione di cui all'articolo 63:

a) dai consigli di amministrazione degli enti cui sia affidata la esecuzione delle opere;

b)  dal  consiglio  di  amministrazione  del  competente Istituto autonomo  per  le  case  popolari, per le opere la cui esecuzione sia affidata  alle  cooperative  nonché per le opere da realizzare con la concessione di prestiti individuali di cui al precedente articolo 59.

E’  soppresso  l'articolo  49  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471.

 

Art. 63.

Presso  ciascun Istituto autonomo per le case popolari è costituita una commissione tecnica così composta:

dal presidente dell'istituto, che la presiede;

dall'ingegnere capo del genio civile;

dall'assessore   all'edilizia   o   all'urbanistica   del  comune interessato;

da  un rappresentante tecnico della Gestione case per lavoratori, per i programmi di sua competenza;

dal capo dell'ufficio tecnico dell'istituto;

da  due  tecnici  nominati dalla Regione, scelti tra gli iscritti agli albi dei tecnici del ramo;

da un rappresentante delle cooperative, nominato dalla Regione su proposta    delle    associazioni    nazionali    delle   cooperative giuridicamente riconosciute.

I  suddetti  componenti  possono designare un sostituto nei casi di assenza o di impedimento.

Alla  seduta  della  commissione  può partecipare, senza diritto di voto, il professionista  progettista.

 

Art. 64.

Le  opere  di  urbanizzazione  e  di  edilizia sociale comprese nei programmi  di  cui  al  presente titolo sono realizzate dagli enti ed organismi   incaricati  dell'attuazione  dei  programmi  costruttivi, sentite  le competenti amministrazioni comunali, e sono attribuite in proprietà  agli  enti  ed  organismi  indicati nell'articolo 57 della presente   legge,   dopo  l'approvazione  del  relativo  collaudo  da effettuarsi entro tre mesi dalla loro ultimazione.

Per  l'esecuzione  delle  opere di urbanizzazione primaria relative alla  parte  del  programma  di  competenza  del Ministero dei lavori pubblici,  sono concessi a favore degli enti indicati all'articolo 68 contributi  costanti  trentacinquennali  nella  misura  occorrente al totale  ammortamento  dei  mutui  compresi  gli  oneri  per  spese  e interessi.

Le  spese occorrenti per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria  e secondaria, relative ai programmi di cui all'articolo 55, possono  far  carico,  anche in eccedenza al limite indicato al terzo comma  dell'articolo  48,  ai fondi previsti alle lettere c) e d) del successivo  articolo 67, mediante apposita convenzione, che il comune stipula  con  la  GESCAL  o con la Regione a seconda dei programmi di rispettiva pertinenza.

Per  la  realizzazione delle opere eccedenti l'ambito dei programmi costruttivi  di competenza della Gestione case per lavoratori, si può provvedere,  a  carico  dei  fondi  di  cui  alle lettere c) e d) del successivo  articolo  67  alla  anticipazione parziale o totale delle

somme  all'uopo  occorrenti, sulla base di apposita convenzione che i comuni  e  gli  altri enti obbligati stipulano con la GESCAL o con la Regione a seconda dei programmi di rispettiva pertinenza.

I comuni sono tenuti a richiedere i relativi finanziamenti.

Sarà esercitata la rivalsa delle somme anticipate nei confronti dei comuni  e  delle   amministrazioni  obbligate  anche nel caso di opere costruite  con  fondi della Gestione case per lavoratori prima che le amministrazioni siano ammesse ai contributi.

 

Art. 65.

Fino  all'entrata  in  vigore  delle  norme  delegate  previste dal precedente  articolo  8, con decreto del Presidente della Repubblica, su  proposta  dei Ministri per i lavori pubblici e per il lavoro e la previdenza   sociale,  sentiti  il  Ministro  per  il  tesoro  e  una commissione  composta  da  10  senatori e da 10 deputati nominati dai Presidenti  delle  rispettive assemblee, sono emanate, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme per l'assegnazione e  la  revoca, nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia economica e popolare, compresi quelli  di  cui  alla  legge  14  febbraio  1963, n. 60, e successive modificazioni,  secondo  i criteri indicati alle lettere g) ed h) del citato  articolo  8. Fino all'emanazione del decreto sopra indicato è sospesa  ogni  procedura  di  sfratto  e nessun aumento degli attuali canoni è consentito.

Tali  norme  si  applicheranno  anche agli alloggi dei programmi in corso  e  per i quali non sia stato emanato il bando di concorso alla data di entrata in vigore del decreto.

Le   graduatorie   formate   dalle   commissioni   provinciali  per l'assegnazione  degli  alloggi e dei prestiti della Gestione case per lavoratori   sono   definitive   a   seguito  della  decisione  delle commissioni stesse sulle opposizioni proposte dai concorrenti.

 

Art. 66.

Le  disposizioni  del  presente  titolo  si  applicano,  in  quanto compatibili, anche ai programmi della Gestione case per lavoratori in corso di attuazione.

Tutte  le agevolazioni ed esenzioni previste dall'articolo 33 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive norme regolamentari, sono estese   alle   abitazioni,  ai  fabbricati  e  alle  opere  comunque realizzate  in  base  al  presente  titolo, salvo i maggiori benefici previsti da vigenti disposizioni legislative.

 

Art. 67.

Alla  realizzazione  dei programmi di cui al precedente articolo 48 si provvede:

a)  attraverso l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del  Ministero  dei  lavori pubblici del limite di impegno di lire 16 miliardi  per l'anno finanziario 1971, di lire 18 miliardi per l'anno finanziario 1972, di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1973;

b)  attraverso l'utilizzazione delle somme ricavate da operazioni di  mutuo,  da  emissioni  di obbligazioni ed in genere da operazioni finanziarie rivolte allo sviluppo dei programmi di edilizia popolare; al  pagamento degli interessi e dei ratei di ammortamento si provvede con i fondi di cui al primo comma, lettera a) dell'articolo 5;

c)   attraverso   l'utilizzazione   dei   fondi  residui  di  cui all'articolo  10  della  legge  14  febbraio  1963,  n.  60,  e delle disponibilità  derivanti  dal  decreto-legge  1° maggio 1970, n. 210, convertito nella legge 3 luglio 1970, n. 419, nonché dei ricavi dello sconto  dei  proventi  comunque  spettanti  alla  Gestione  case  per lavoratori  secondo  le  modalità di cui  all'articolo 23, lettera a), della legge 14 febbraio 1963, n. 60;

d)  attraverso  anticipazioni su pagamento dei debiti dello Stato nei  conti  della Gestione, derivanti dal residuo del venticinquennio dopo  la  scadenza del programma decennale, per i quali è autorizzata dopo  il    aprile  1976  la  spesa  di 78 miliardi da ripartire in ragione  di  lire 15 miliardi nell'anno finanziario 1976, 26 miliardi in ciascuno degli anni 1977 e 1978 e 11 miliardi nell'anno 1979;

e)   attraverso  l'utilizzazione  di  ogni  altro  fondo  di  cui all'articolo 1 della presente legge.

 

Art. 68.

I  limiti d'impegno indicati nella lettera a) dell'articolo 67 sono destinati  alla  concessione  di  contributi  ai  sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni;

a)  in  favore degli Istituti autonomi per le case popolari per una aliquota  non  inferiore  al 50 per cento, nella misura occorrente al totale  ammortamento  dei  mutui,  compresi  gli  oneri  per spese ed interessi,  per la costruzione di alloggi a totale carico dello Stato destinati   a  famiglie  allocate  in  grotte, baracche,  cantinati, soffitte,   edifici   pubblici,  locali  malsani  e  simili,  per  la esecuzione dei lavori di cui all'articolo 54, nonché per l'esecuzione di   opere  di  manutenzione  e  di  risanamento  del  patrimonio  di abitazioni  di  tipo  economico  e  popolare  dello  Stato  di cui al precedente articolo 48;

b)  in  favore  degli  Istituti  autonomi per le case popolari e di cooperative edilizie, per la costruzione di alloggi di tipo economico e  popolare  nonché  per  la esecuzione di opere di manutenzione e di risanamento del patrimonio di abitazioni di tipo economico e popolare degli  enti  di  edilizia  economica  e popolare di cui al precedente articolo 48.

Almeno  un  quarto dei contributi di cui al primo comma, lettera a) del  presente  articolo  è  riservato ad interventi da effettuare nel territorio  dei comuni di Roma, di Messina e di Reggio Calabria e dei comuni  dichiarati  sismici  di  prima  categoria  delle  province di Avellino,  Benevento, Caserta, Foggia, L'Aquila (Marsica) e Frosinone (Sora).

Una aliquota, non superiore ad un sesto dei finanziamenti di cui al primo  comma  lettera  b) del presente articolo, viene destinata alla integrazione  dei  contributi già concessi agli Istituti autonomi per le  case  popolari  relativamente  a  programmi  ancora  in  corso di esecuzione  nonché a programmi di alloggi ultimati successivamente al 4 novembre 1963, ai fini del conseguimento delle finalità indicate al precedente articolo 65. I provveditori alle opere pubbliche concedono i  contributi  agli Istituti autonomi per le case popolari sulla base delle integrazioni disposte dal Ministro per i lavori pubblici.

 

Art. 69.

All'onere  derivante dall'applicazione della disposizione contenuta nella  lettera  a) del precedente articolo 67, per l'anno finanziario 1971,  si provvede con una corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per l'anno medesimo.

Il  Ministro  per  il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  

Art. 70.

Per  le  regioni a statuto speciale aventi competenza in materia di edilizia  popolare,  nonché  per  le province autonome di Trento e di Bolzano,  il  CIPE  stabilisce  su proposta del Ministro per i lavori pubblici,  di  concerto  con il Ministro per il tesoro le quote degli stanziamenti di cui alla presente legge da devolvere ai suddetti enti e da iscriversi nei rispettivi bilanci.

Tali  quote sono utilizzate per le finalità previste dalla presente legge.

Tutte le agevolazioni ed esenzioni concernenti l'edilizia abitativa sono  estese  alle  abitazioni,  ai  fabbricati e alle opere comunque realizzate  in  base a leggi delle regioni a statuto speciale e delle province   autonome  di  Trento  e  Bolzano  nell'ambito  della  loro competenza in materia di edilizia popolare.

 

Art. 71.

Le  cooperative  edilizie  che  beneficiano dei contributi previsti dalla  presente legge devono essere rette e disciplinate dai principi della  mutualità,  senza fini di speculazione privata e devono essere costituite  esclusivamente  da  soci  aventi  i  requisiti soggettivi necessari  per  essere assegnatari di alloggi economici e popolari ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, e che siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito imponibile annuo non superiore a 4 milioni di lire.

Sono  fatte  salve le particolari disposizioni di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60.