Legge
22/10/1971 n. 865 (Vigente)
Aggiornato
alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
EDILIZIA
RESIDENZIALE
Legge
22 ottobre
1971, n. 865 (in Gazz. Uff.,
30 ottobre 1971, n. 276).
Programmi
e coordinamento
dell'edilizia residenziale
pubblica; norme sulla
espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed
integrazioni alle leggi 17
agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167;
29 settembre
1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi
straordinari nel settore
dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata (1).
(1) A decorrere dalla data di nomina del primo
governo costituito a seguito delle
prime elezioni
politiche successive
all'entrata in vigore del
d.lg. 30
luglio 1999,
n. 300,
le prefetture
sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a
tale ufficio nel capoluogo
della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11,
d.lg. 300/1999, cit.).
(Omissis).
TITOLO IV
PROGRAMMI PUBBLICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
Art. 48.
Nel triennio
1971-1973 i
programmi pubblici
di edilizia residenziale
di cui al presente titolo
prevedono: la costruzione di alloggi destinati
alla generalità
dei lavoratori ed a coloro
che occupano abitazioni
improprie, malsane e fatiscenti da demolire; la costruzione
di alloggi destinati a soddisfare i fabbisogni abitativi di
zone colpite da calamità naturali; la costruzione di case-albergo per
studenti, lavoratori,
lavoratori immigrati e
persone anziane, nonché di alloggi destinati ai cittadini più bisognosi, anche
riuniti in cooperative
edilizie; la
costruzione di
alloggi in favore di lavoratori dipendenti
emigrati all'estero
e di profughi, anche se riuniti in
cooperative edilizie;
la realizzazione
di opere
di urbanizzazione primaria
e secondaria
relative agli interventi di
edilizia abitativa;
la esecuzione
di opere
di manutenzione e di risanamento del patrimonio di abitazioni di tipo
economico e popolare dello Stato e degli enti di
edilizia economica e popolare, escluso quello
ceduto ai
sensi del
D.P.R. 17
gennaio 1959,
n. 2, l'integrazione
dei contributi concessi agli istituti autonomi per le case popolari per
la realizzazione di programmi edilizi.
I programmi sono predisposti
secondo le disposizioni contenute nel titolo I della presente
legge.
Una quota non inferiore al
5 per cento dello importo complessivo dei programmi
suddetti è
destinata all'esecuzione
di opere
di edilizia sociale.
Nella ripartizione
degli interventi una quota non inferiore al 45 per
cento degli importi complessivi
è riservata ai territori di cui all'art. 1
del T.U. delle
leggi sul Mezzogiorno approvato con il D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523.
Quando si tratti di costruzioni da realizzarsi in base alla L. 14
febbraio 1963,
n. 60,
possono chiedere i benefici stabiliti dalla legge
stessa anche
i lavoratori
dipendenti emigrati
all'estero, ancorché non
si sia fatto luogo al pagamento dei contributi di cui alla
stessa legge.
Alle domande
di prenotazione
presentate da lavoratori
emigrati all'estero saranno attribuiti i seguenti punteggi:
a) in relazione al
bisogno di alloggio, giusto
l'art. 70 del D.P.R. 11 ottobre
1963, n. 1471,
il punteggio
di punti
3, intendendosi
parificata la
condizione del
lavoratore emigrato a quella
prevista dalla
lett. c) del citato art. 70, ancorché la sua famiglia conviva con lui
all'estero;
b) per anzianità di lavoro nella località in cui sono previste le
costruzioni degli
alloggi: i
punteggi previsti
dall'art. 71 del D.P.R. 11
ottobre 1963, n. 1471, considerandosi utile a tale effetto la
località di
residenza della famiglia del lavoratore se essa non convive
con il lavoratore emigrato all'estero, oppure la località di ultima
residenza del
lavoratore in
Italia se
la famiglia si è trasferita
all'estero con
lui. I periodi
di lavoro
prestati all'estero si
considerano prestati nella
località determinata come sopra, sommandosi
con i
periodi di
lavoro (anche non iniziali)
prestati eventualmente in dette località, anche in più riprese;
c) in relazione all'anzianità
di contribuzione: i punteggi
previsti dall'art. 72 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 ottobre
1963, n.
1471, computandosi
come periodi
di effettiva contribuzione
anche i
periodi di
lavoro prestati all'estero,
da documentarsi con
attestati delle
ditte alle
cui dipendenze
il lavoratore abbia prestato
la sua
opera, vidimati
dal consolato italiano di
prima categoria
competente per
territorio o
dalla cancelleria consolare
della rappresentanza
diplomatica italiana
accreditata nel Paese in cui il lavoro è stato prestato. Il punteggio minimo si
intende elevato a punti 2 se il lavoro all'estero, anche in più riprese, sia
durato almeno tre anni.
Art. 49.
Ai lavoratori
dipendenti o autonomi che,
per la ricostruzione di abitazioni distrutte
o gravemente danneggiate nei comuni soggetti a totale
o parziale trasferimento,
siano stati ammessi o contributi a fondo perduto
per effetto
di disposizioni legislative
emanate in favore di persone colpite
da calamità naturali e catastrofi, sono concessi
ulteriori contributi
integrativi a fondo perduto sino alla concorrenza
dell'intero ammontare della spesa dei progetti approvati e già ammessi a
contributo parziale.
Di tale beneficio potranno
usufruire i proprietari per una sola unità
immobiliare utilizzata personalmente
o da
un prossimo congiunto,
anche se
iscritti nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza
mobile e dell'imposta
complementare alla data dell'evento della calamità naturale.
Con la legge di
approvazione del bilancio
dello Stato saranno stanziate annualmente
le somme
occorrenti per
l'attuazione del presente
articolo.
Art. 50.
Nei comuni che abbiano provveduto alla formazione dei piani di zona ai
sensi della
legge 18
aprile 1962, n.
167, le
aree per la realizzazione dei
programmi pubblici di edilizia abitativa previsti dal presente titolo
sono scelte nell'ambito di detti piani.
Art. 51.
Nei comuni
che non
dispongono dei piani previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, i
programmi costruttivi sono localizzati su aree indicate
con deliberazione del
consiglio comunale nell'ambito delle zone
residenziali dei
piani regolatori
e dei
programmi di fabbricazione, sempre che
questi risultino approvati o
adottati e Trasmessi per le approvazioni
di legge.
Con la stessa deliberazione sono precisati, ove necessario, anche in
variante ai piani
regolatori ed ai programmi
di fabbricazione vigenti, i limiti
di densità,
di altezza,
di distanza
fra i fabbricati,
nonché i
rapporti massimi
fra spazi
destinati agli insediamenti e spazi pubblici o riservati alle attività
collettive, a verde pubblico
ed a parcheggio, in
conformità alle norme di cui al penultimo comma dell'articolo 17 della
legge 6 agosto 1967, n. 765.
La deliberazione
del consiglio
comunale è adottata entro trenta giorni
dalla richiesta
formulata dalla
Regione oppure dagli enti costruttori
e diventa
esecutiva dopo l'approvazione
dell'organo di controllo che
deve pronunciare
entro venti
giorni dalla data di trasmissione della
delibera, con
gli effetti nel caso di silenzio stabiliti dall'articolo 20 della legge 6
agosto 1967, n. 765.
Qualora il consiglio comunale
non provveda entro il termine di cui al comma
precedente, la scelta dell'area è effettuata dal presidente della giunta
regionale.
La deliberazione del consiglio comunale o il decreto del presidente della
giunta regionale comporta l'applicazione delle norme in vigore per
l'applicazione dei piani di zona.
Art. 52.
Le opere comprese nei programmi previsti dal presente titolo sono a tutti
gli effetti dichiarate
di pubblica utilità e i
lavori sono dichiarati urgenti e indifferibili.
Art. 53.
I provveditori
alle opere
pubbliche, sulla
base dei programmi approvati dalle Regioni ai sensi del precedente
articolo 3, concedono i contributi
di cui
alla lettera
a) dell'articolo 67 agli
enti costruttori, i
quali possono
chiedere che
il contributo
venga concesso anche sugli
interessi di preammortamento capitalizzati.
I decreti di concessione del
contributo sono immediatamente comunicati al Ministero dei lavori pubblici.
I contributi sono erogati agli
stessi enti costruttori ovvero agli istituti
mutuanti con
decorrenza dalla data
di inizio
dell'ammortamento dei mutui.
Gli istituti
mutuanti provvedono alla
erogazione dei mutui sulla base dei certificati di pagamento nonché, per la
rata di saldo, sulla base del certificato
di collaudo
approvato dal
consiglio di amministrazione
degli enti costruttori.
Art. 54.
Gli istituti autonomi per le case popolari provvedono a demolire le baracche
ed a rendere inagibili gli altri alloggi impropri o malsani, già
occupati dagli
assegnatari dei nuovi alloggi non appena questi ultimi sono stati
consegnati.
Qualora le
baracche, grotte, caverne e simili si trovino su suoli di
proprietà privata,
il prefetto diffida, con proprio decreto, il proprietario
ad effettuare,
entro il termine di quindici giorni, i lavori
di demolizione
e di costruzione, autorizzando
l'Istituto autonomo per le case
popolari a sostituirsi al proprietario, qualora questi lasci decorrere
inutilmente il termine anzidetto.
Il decreto
è notificato
al proprietario del suolo,
a cura dell'Istituto
autonomo per le case
popolari, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'esecuzione dei
lavori.
La nota delle spese
relative è resa esecutoria dal prefetto ed è rimessa
all'esattore, che
ne fa
la riscossione per
conto dell'Istituto autonomo
per le case popolari
nelle forme e con i privilegi determinati
dalla legge
sulla riscossione delle imposte dirette.
L'Istituto autonomo per le case popolari versa le somme riscosse in conto
entrata Tesoro.
Art. 55.
I fondi di cui
alle lettere c) e d) del successivo art. 67 sono destinati per:
a) la costruzione di
alloggi destinati
alla generalità dei
lavoratori dipendenti nella misura non inferiore al 60 per cento e di
case-albergo per studenti, lavoratori, lavoratori immigrati e persone anziane
nella misura non superiore al 5 per cento dei fondi stessi;
b) interventi
per la
costruzione di
alloggi destinati
ai dipendenti di imprese,
ammesse a
costruire direttamente alle condizioni di
cui all'articolo 56, nella misura non superiore al 10 per cento dei fondi
stessi;
c) finanziamenti
di cooperative
costituite tra
lavoratori dipendenti, le
quali concorrono alla
costruzione degli alloggi con l'apporto dell'area,
nella misura non superiore al 15 per cento dei fondi stessi;
d) prestiti
individuali per
la costruzione e
l'acquisto di alloggi o
miglioramento o risanamento,
di alloggi di proprietà dei richiedenti a
valere sul fondo di rotazione in misura non superiore al 10 per cento;
e) interventi
di ristrutturazione,
risanamento o
restauro conservativo di
interi complessi edilizi compresi nei centri storici per
una quota
gravante nella percentuale
dei fondi destinata alla generalità dei lavoratori.
Art. 56.
La costruzione degli alloggi di
cui alla lettera b) del precedente articolo 55 è affidata alle imprese che ne
hanno fatto richiesta, nei limiti delle
disponibilità dei fondi,
sulla base di convenzioni
all'uopo stipulate.
La costruzione,
effettuata sotto
la vigilanza
del competente Istituto
autonomo per
le case popolari, è autorizzata a condizione che il numero degli alloggi
da costruire non sia inferiore a 100.
Le imprese
assumono a proprio carico, salvo il recupero di cui al comma successivo,
i costi delle aree, delle costruzioni e delle opere di urbanizzazione nella
misura del 70 per cento.
Nelle convenzioni sono indicati tra l'altro:
i termini e le modalità per il versamento delle somme destinate per
interventi di cui alla citata lettera b) del precedente articolo 55
e per il parziale rimborso
degli importi erogati dalle aziende a valere
sui ricavi
netti dei
canoni di
locazione degli alloggi
costruiti dalle aziende stesse;
i criteri per l'assegnazione degli alloggi;
i criteri per la
determinazione e la revisione dei canoni di locazione.
Gli alloggi
costruiti ai
sensi del presente articolo restano in proprietà
dell'ente concedente e sono
gestiti dalle
imprese interessate per la durata della convenzione; saranno trasferiti,
allo scadere della convenzione stessa, agli Istituti autonomi case
popolari competenti per territorio.
Art. 57.
La costruzione degli alloggi di
cui alla lettera a) del precedente articolo
55 è affidata di norma agli Istituti autonomi per le case popolari
e loro consorzi e a
cooperative e loro consorzi attraverso apposite
convenzioni. Può essere
altresì affidata
a società
a prevalente partecipazione
statale sulla base di convenzioni all'uopo stipulate dalle Regioni.
Le convenzioni predette
fissano le modalità di progettazione e di approvazione
dei progetti,
i tempi
ed i modi di esecuzione dei lavori,
i controlli,
gli aspetti
tecnici, economici e finanziari dell'intervento
e in particolare le quote di finanziamento destinate alla
realizzazione degli
alloggi e delle spese di
urbanizzazione, nonché le
modalità di
trasferimento delle
opere di cui al comma seguente.
Sono attribuiti:
agli Istituti
autonomi per
le case popolari,
gli alloggi realizzati
e destinati
alla generalità
dei lavoratori
ed ai dipendenti di aziende
ammesse a costruire direttamente;
ai comuni,
le case-albergo,
le aree pubbliche, gli spazi e il verde
attrezzato e quanto altro di
loro competenza; nonché le opere destinate
ad attività sociali, sportive, culturali ed assistenziali, che potranno
essere assegnate ad enti istituzionalmente competenti;
all'ente religioso
istituzionalmente competente, le
opere destinate ad attività religiose.
Art. 58.
Gli enti ed organismi incaricati dell'attuazione dei programmi di cui
alla presente
legge provvedono,
per le parti di rispettiva competenza,
alla progettazione
delle opere,
direttamente oppure
avvalendosi di liberi professionisti.
La direzione,
la contabilità
e l'assistenza
ai lavori possono essere affidate a liberi professionisti.
I suddetti
enti ed organismi provvedono
direttamente all'appalto dei lavori
ed assumono l'attuazione delle parti di programmi di loro competenza,
con ogni conseguente
responsabilità di ordine tecnico e amministrativo.
Art. 59.
Per l'assegnazione dei prestiti
a valere sul fondo di rotazione di cui
alla legge
14 febbraio
1963, n.
60, è formata un'unica
graduatoria mediante
sorteggio tra
i lavoratori concorrenti
in possesso dei requisiti di legge.
Il lavoratore
utilmente incluso
nella graduatoria
sceglie la destinazione del
prestito.
Coloro che per
la ricostruzione
di abitazioni
distrutte o gravemente
danneggiate siano ammessi a contributi a fondo perduto per effetto
di disposizioni
legislative emanate
in favore di persone colpite da
calamità naturali
sono, altresì, ammessi, ancorché non lavoratori,
ad usufruire delle
disponibilità del fondo di rotazione di
cui alla
legge 14
febbraio 1963,
n. 60,
con facoltà
di cumulabilità dei due benefici.
Le domande
di cui
al precedente comma
sono classificate in un elenco speciale.
Art. 60.
Gli enti ed istituti,
incaricati dell'attuazione
dei programmi previsti dalla
presente legge,
acquisiscono dai
comuni le aree all'uopo
occorrenti; gli
stessi enti ed istituti
possono tuttavia procedere direttamente all'acquisizione
delle aree
in nome e per conto dei comuni, d'intesa con questi ultimi.
Art. 61.
Le abitazioni
costruite in
base ai programmi di cui al presente titolo
non destinate
alle case-albergo
ed alle cooperative sono
assegnate in locazione, con divieto
di sublocazione, ovvero cedute a riscatto,
nei limiti del
15 per cento dei programmi finanziati ai sensi del successivo articolo
67, lettere c) e d). Gli alloggi
realizzati nell'ambito
dei programmi
di cui al precedente comma
tranne quelli realizzati dalle cooperative e quelli assegnati
a riscatto sono di proprietà degli Istituti autonomi delle case
popolari, i quali devono corrispondere per 30 anni, a decorrere dalla data di
consegna degli alloggi stessi, l'ammontare annuo del canone di locazione
al netto delle spese generali, di amministrazione e di manutenzione.
Le somme erogate per
la realizzazione
delle case-albergo sono rimborsate dagli
Istituti autonomi per le
case popolari in 30 anni con rate annuali
costanti senza interessi. Con apposito regolamento saranno indicati gli
enti, non aventi scopo di lucro, di cui potrà essere affidata la
gestione delle case-albergo.
I finanziamenti assegnati alle cooperative, ivi comprese quelle per le
quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata
effettuata la
consegna degli alloggi, sono
rimborsati in 35 anni senza oneri di interessi.
Art. 62.
I progetti
delle opere comprese nei
programmi di cui al presente titolo sono
approvati dai consigli di amministrazione degli Istituti autonomi per le case
popolari, previo parere della commissione di cui al successivo articolo 63.
I progetti
delle opere
finanziate in
base alle
disposizioni legislative vigenti
alla data
di entrata in vigore della presente legge, ancora da approvare, sono
approvati, sentita la commissione di cui all'articolo 63:
a) dai consigli di amministrazione degli enti cui sia affidata la esecuzione
delle opere;
b) dal consiglio di
amministrazione del competente
Istituto autonomo per le case
popolari, per le opere la cui esecuzione sia affidata
alle cooperative nonché
per le opere da realizzare con la concessione di prestiti individuali di cui al
precedente articolo 59.
E’ soppresso
l'articolo 49
del decreto del
Presidente della Repubblica
11 ottobre 1963, n. 1471.
Art. 63.
Presso ciascun Istituto
autonomo per le case popolari è costituita una commissione tecnica così
composta:
dal presidente dell'istituto, che la presiede;
dall'ingegnere capo del genio civile;
dall'assessore all'edilizia
o all'urbanistica
del comune interessato;
da un rappresentante tecnico
della Gestione case per lavoratori, per i programmi di sua competenza;
dal capo dell'ufficio tecnico dell'istituto;
da due tecnici nominati
dalla Regione, scelti tra gli iscritti agli albi dei tecnici del ramo;
da un rappresentante delle cooperative, nominato dalla Regione su proposta
delle associazioni nazionali
delle cooperative
giuridicamente riconosciute.
I suddetti
componenti possono designare
un sostituto nei casi di assenza o di impedimento.
Alla seduta
della commissione
può partecipare, senza diritto di voto, il professionista
progettista.
Art. 64.
Le opere di urbanizzazione
e di
edilizia sociale comprese nei programmi
di cui
al presente titolo sono realizzate dagli enti ed organismi
incaricati dell'attuazione
dei programmi
costruttivi, sentite le
competenti amministrazioni comunali, e sono attribuite in proprietà
agli enti
ed organismi
indicati nell'articolo 57 della presente
legge, dopo
l'approvazione del
relativo collaudo da
effettuarsi entro tre mesi dalla loro ultimazione.
Per l'esecuzione
delle opere di
urbanizzazione primaria relative alla parte del
programma di
competenza del Ministero dei
lavori pubblici, sono concessi a
favore degli enti indicati all'articolo 68 contributi
costanti trentacinquennali
nella misura
occorrente al totale ammortamento dei mutui
compresi gli
oneri per
spese e interessi.
Le spese occorrenti per
l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, relative ai programmi di cui all'articolo 55,
possono far carico, anche in
eccedenza al limite indicato al terzo comma
dell'articolo 48,
ai fondi previsti alle lettere c) e d) del successivo
articolo 67, mediante apposita convenzione, che il comune stipula
con la GESCAL o con la
Regione a seconda dei programmi di rispettiva pertinenza.
Per la realizzazione delle opere eccedenti l'ambito dei programmi
costruttivi di competenza della
Gestione case per lavoratori, si può provvedere, a carico
dei fondi
di cui
alle lettere c) e d) del successivo
articolo 67
alla anticipazione parziale
o totale delle
somme all'uopo
occorrenti, sulla base di apposita convenzione che i comuni
e gli
altri enti obbligati stipulano con la GESCAL o con la Regione a seconda
dei programmi di rispettiva pertinenza.
I comuni sono tenuti a richiedere i relativi finanziamenti.
Sarà esercitata la rivalsa delle somme anticipate nei confronti dei comuni
e delle amministrazioni
obbligate anche nel caso di
opere costruite con
fondi della Gestione case per lavoratori prima che le amministrazioni
siano ammesse ai contributi.
Art. 65.
Fino all'entrata
in vigore
delle norme
delegate previste dal
precedente articolo
8, con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta dei Ministri per i
lavori pubblici e per il lavoro e la previdenza
sociale, sentiti
il Ministro
per il
tesoro e
una commissione composta
da 10
senatori e da 10 deputati nominati dai Presidenti
delle rispettive assemblee,
sono emanate, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme
per l'assegnazione e la
revoca, nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di
locazione degli alloggi di edilizia economica e popolare, compresi quelli
di cui alla
legge 14
febbraio 1963, n. 60, e
successive modificazioni, secondo
i criteri indicati alle lettere g) ed h) del citato
articolo 8. Fino
all'emanazione del decreto sopra indicato è sospesa
ogni procedura
di sfratto
e nessun aumento degli attuali canoni è consentito.
Tali norme
si applicheranno
anche agli alloggi dei programmi in corso
e per i quali non sia stato
emanato il bando di concorso alla data di entrata in vigore del decreto.
Le graduatorie
formate dalle
commissioni provinciali per l'assegnazione degli
alloggi e dei prestiti della Gestione case per lavoratori
sono definitive a seguito
della decisione
delle commissioni stesse sulle opposizioni proposte dai concorrenti.
Art. 66.
Le disposizioni
del presente
titolo si
applicano, in
quanto compatibili, anche ai programmi della Gestione case per lavoratori
in corso di attuazione.
Tutte le agevolazioni ed
esenzioni previste dall'articolo 33 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e
successive norme regolamentari, sono estese
alle abitazioni,
ai fabbricati
e alle
opere comunque realizzate
in base
al presente
titolo, salvo i maggiori benefici previsti da vigenti disposizioni
legislative.
Art. 67.
Alla realizzazione
dei programmi di cui al precedente articolo 48 si provvede:
a) attraverso l'iscrizione
nello stato di previsione della spesa del Ministero
dei lavori pubblici del
limite di impegno di lire 16 miliardi per
l'anno finanziario 1971, di lire 18 miliardi per l'anno finanziario 1972, di
lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1973;
b) attraverso l'utilizzazione
delle somme ricavate da operazioni di mutuo,
da emissioni
di obbligazioni ed in genere da operazioni finanziarie rivolte allo
sviluppo dei programmi di edilizia popolare; al pagamento degli interessi e dei ratei di ammortamento si
provvede con i fondi di cui al primo comma, lettera a) dell'articolo 5;
c) attraverso
l'utilizzazione dei fondi
residui di
cui all'articolo 10
della legge
14 febbraio
1963, n.
60, e delle disponibilità
derivanti dal
decreto-legge 1° maggio
1970, n. 210, convertito nella legge 3 luglio 1970, n. 419, nonché dei ricavi
dello sconto dei
proventi comunque
spettanti alla
Gestione case
per lavoratori secondo
le modalità di cui
all'articolo 23, lettera a), della legge 14 febbraio 1963, n. 60;
d) attraverso
anticipazioni su pagamento dei debiti dello Stato nei
conti della Gestione,
derivanti dal residuo del venticinquennio dopo
la scadenza del programma
decennale, per i quali è autorizzata dopo
il 1°
aprile 1976
la spesa
di 78 miliardi da ripartire in ragione
di lire 15 miliardi
nell'anno finanziario 1976, 26 miliardi in ciascuno degli anni 1977 e 1978 e 11
miliardi nell'anno 1979;
e) attraverso
l'utilizzazione di ogni
altro fondo
di cui all'articolo 1 della
presente legge.
Art. 68.
I limiti d'impegno indicati
nella lettera a) dell'articolo 67 sono destinati
alla concessione
di contributi
ai sensi della legge 2
luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni;
a) in favore degli Istituti autonomi per le case popolari per una
aliquota non inferiore al 50
per cento, nella misura occorrente al totale
ammortamento dei
mutui, compresi
gli oneri
per spese ed interessi, per
la costruzione di alloggi a totale carico dello Stato destinati
a famiglie
allocate in
grotte, baracche,
cantinati, soffitte, edifici
pubblici, locali
malsani e
simili, per
la esecuzione dei lavori di cui all'articolo 54, nonché per l'esecuzione
di opere di manutenzione
e di
risanamento del
patrimonio di abitazioni di tipo
economico e
popolare dello
Stato di cui al precedente
articolo 48;
b) in favore degli
Istituti autonomi per le
case popolari e di cooperative edilizie, per la costruzione di alloggi di tipo
economico e popolare
nonché per
la esecuzione di opere di manutenzione e di risanamento del patrimonio di
abitazioni di tipo economico e popolare degli
enti di
edilizia economica
e popolare di cui al precedente articolo 48.
Almeno un quarto dei contributi di cui al primo comma, lettera a) del
presente articolo
è riservato ad interventi
da effettuare nel territorio dei
comuni di Roma, di Messina e di Reggio Calabria e dei comuni
dichiarati sismici
di prima
categoria delle
province di Avellino, Benevento,
Caserta, Foggia, L'Aquila (Marsica) e Frosinone (Sora).
Una aliquota, non superiore ad un sesto dei finanziamenti di cui al primo
comma lettera b) del
presente articolo, viene destinata alla integrazione
dei contributi già concessi
agli Istituti autonomi per le case
popolari relativamente
a programmi
ancora in
corso di esecuzione nonché
a programmi di alloggi ultimati successivamente al 4 novembre 1963, ai fini del
conseguimento delle finalità indicate al precedente articolo 65. I provveditori
alle opere pubbliche concedono i contributi
agli Istituti autonomi per le case popolari sulla base delle integrazioni
disposte dal Ministro per i lavori pubblici.
Art. 69.
All'onere derivante
dall'applicazione della disposizione contenuta nella lettera a) del
precedente articolo 67, per l'anno finanziario 1971,
si provvede con una corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello
stato di previsione
del Ministero
del tesoro
per l'anno medesimo.
Il Ministro
per il tesoro è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 70.
Per le regioni a statuto speciale aventi competenza in materia di
edilizia popolare,
nonché per
le province autonome di Trento e di Bolzano,
il CIPE
stabilisce su proposta del
Ministro per i lavori pubblici, di
concerto con il Ministro per
il tesoro le quote degli stanziamenti di cui alla presente legge da devolvere ai
suddetti enti e da iscriversi nei rispettivi bilanci.
Tali quote sono utilizzate per
le finalità previste dalla presente legge.
Tutte le agevolazioni ed esenzioni concernenti l'edilizia abitativa sono
estese alle abitazioni,
ai fabbricati e alle opere
comunque realizzate in base a leggi
delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di
Trento e
Bolzano nell'ambito
della loro competenza in
materia di edilizia popolare.
Art. 71.
Le cooperative
edilizie che
beneficiano dei contributi previsti dalla
presente legge devono essere rette e disciplinate dai principi della
mutualità, senza fini di
speculazione privata e devono essere costituite esclusivamente da
soci aventi
i requisiti soggettivi
necessari per
essere assegnatari di alloggi economici e popolari ai sensi delle
disposizioni vigenti in materia, e che siano iscritti nei ruoli
dell'imposta complementare per un reddito imponibile annuo non superiore
a 4 milioni di lire.
Sono fatte
salve le particolari disposizioni di cui alla legge 14 febbraio 1963, n.
60.