Legge
22/10/1971 n. 865 (Vigente)
Aggiornato
alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
EDILIZIA
RESIDENZIALE
Legge
22 ottobre
1971, n. 865 (in Gazz. Uff.,
30 ottobre 1971, n. 276).
Programmi
e coordinamento
dell'edilizia residenziale
pubblica; norme sulla
espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed
integrazioni alle leggi 17
agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167;
29 settembre
1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi
straordinari nel settore
dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata (1).
(1) A decorrere dalla data di nomina del primo
governo costituito a seguito delle
prime elezioni
politiche successive
all'entrata in vigore del
d.lg. 30
luglio 1999,
n. 300,
le prefetture
sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a
tale ufficio nel capoluogo
della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11,
d.lg. 300/1999, cit.).
(Omissis).
TITOLO V
EDILIZIA AGEVOLATA E
CONVENZIONATA. AGEVOLAZIONI FISCALI
Art. 72.
Il Ministero
dei lavori
pubblici è
autorizzato a concedere un contributo
nel pagamento
degli interessi
dei mutui contratti dai privati, dalle
cooperative e dagli enti
pubblici che ottengano, ai sensi della presente
legge, le concessioni in superficie delle aree comprese nei piani di zona per
l'edilizia economica e popolare.
Tale contributo
è concesso
nella misura
occorrente affinché i mutuatari non vengano gravati degli interessi,
diritti e commissioni, anche per
l'eventuale perdita relativa
al collocamento
delle cartelle, nonché
per oneri fiscali e vari e per spese accessorie in misura
superiore al
3 per cento annuo,
pari all'1,5 per cento
semestrale oltre
al rimborso
del capitale,
se enti
pubblici o cooperative a proprietà indivisa il cui statuto prevede il
divieto di cessione in proprietà degli alloggi, l'obbligo di trasferimento
degli stessi al competente IACP in caso di liquidazione o di scioglimento
della cooperativa;
e nella
misura del 4 per cento, pari
al 2 per cento semestrale,
oltre al rimborso del
capitale, se cooperative a proprietà divisa,
o prive dei requisiti statutari di cui al presente comma o se privati (1).
I mutui stessi sono
garantiti da
ipoteca di
primo grado
e usufruiscono della garanzia
integrativa dello Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli
interessi.
La garanzia
dello Stato diventerà operante entro 120 giorni dalla conclusione
dell'esecuzione immobiliare nei confronti del mutuatario inadempiente
ove l'Istituto
mutuante dovesse restare insoddisfatto del suo credito
e ciò
purché l'Istituto
stesso abbia iniziato
l'esecuzione entro un anno dal verificarsi dell'insolvenza.
Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia dello Stato graveranno su
apposito capitolo
da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro per l'esercizio 1971 e successivi.
La garanzia
dello Stato continuerà a
sussistere qualora, dopo la stipulazione
del contratto
condizionato di
mutuo ed
essendo intervenute erogazioni da parte dell'Istituto mutuante,
sopravvenisse la perdita dei requisiti prescritti dalla presente legge.
Per la determinazione e
l'erogazione dei contributi statali si applicano, in quanto
compatibili, le norme
del decreto-legge 6
settembre 1965, n. 1022, convertito
nella legge 1° novembre 1965, n. 1179 e successive modifiche ed integrazioni.
Per la concessione dei contributi statali è autorizzato il limite
d'impegno di 2 mila milioni per l'anno 1972 e di 2 mila milioni per l'anno
1973 a valere
sugli stanziamenti previsti dalla lettera a) dell'articolo 67 della
presente legge.
Per gli anni successivi, con la
legge di approvazione del bilancio dello Stato,
sarà fissato
annualmente il
limite degli ulteriori impegni da assumere per l'applicazione del
presente articolo.
(1) I commi secondo e terzo sono stati prima sostituiti dal primo
comma dell'art.
10, l.
27 maggio 1975,
n. 166
e poi di nuovo sostituiti, con
un solo comma, dall'art. 6 bis, d.l. 13 agosto 1975, n. 376, conv. in l. 16
ottobre 1975, n. 492.
Art. 73.
L'esenzione dall'imposta
sui fabbricati si applica per un periodo di
25 anni per gli edifici realizzati su aree date in concessione ai sensi
dell'articolo 35
e per
un periodo di
15 anni per quelli realizzati su
aree cedute
in proprietà
ai sensi
dello stesso articolo.
Art. 74.
Gli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste dal
titolo III della presente
legge nonché gli atti di concessione del diritto
di superficie
sulle aree stesse sono
soggetti all'imposta fissa minima di registro e sono esenti da imposta
ipotecaria.
Art. 75.
Tutti gli atti di cessione
gratuita delle aree a favore dei comuni o loro consorzi sono soggetti alla
imposta fissa minima di registro e sono esenti da imposta ipotecaria.
DISPOSIZIONE
FINALE
Art. 76.
La presente
legge entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.