Legge  22/10/1971 n. 865 (Vigente)

Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73

EDILIZIA RESIDENZIALE

Legge  22  ottobre  1971,  n. 865 (in Gazz. Uff., 30 ottobre 1971, n. 276).

Programmi  e  coordinamento  dell'edilizia  residenziale pubblica;  norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed  integrazioni  alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n.  167;  29  settembre  1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi   straordinari  nel  settore  dell'edilizia  residenziale, agevolata e convenzionata (1).

(1) A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito  delle  prime  elezioni  politiche  successive all'entrata in vigore  del  d.lg.  30  luglio  1999,  n.  300,  le  prefetture  sono trasformate  in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a  tale  ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.).

 (Omissis).

TITOLO V

EDILIZIA AGEVOLATA E CONVENZIONATA. AGEVOLAZIONI FISCALI

 

Art. 72.

Il  Ministero  dei  lavori  pubblici  è  autorizzato a concedere un contributo  nel  pagamento  degli  interessi  dei mutui contratti dai privati,  dalle  cooperative  e dagli enti pubblici che ottengano, ai sensi  della  presente legge, le concessioni in superficie delle aree comprese nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare.

Tale  contributo  è  concesso  nella  misura  occorrente affinché i mutuatari non vengano gravati degli interessi, diritti e commissioni, anche   per   l'eventuale  perdita  relativa  al  collocamento  delle cartelle,  nonché  per oneri fiscali e vari e per spese accessorie in misura  superiore  al  3  per  cento  annuo,  pari  all'1,5 per cento semestrale  oltre  al  rimborso  del  capitale,  se  enti  pubblici o cooperative a proprietà indivisa il cui statuto prevede il divieto di cessione in proprietà degli alloggi, l'obbligo di trasferimento degli stessi  al  competente IACP in caso di liquidazione o di scioglimento della  cooperativa;  e  nella  misura  del 4 per cento, pari al 2 per cento  semestrale,  oltre  al rimborso del capitale, se cooperative a proprietà  divisa, o prive dei requisiti statutari di cui al presente comma o se privati (1).

I  mutui  stessi  sono  garantiti  da  ipoteca  di  primo  grado  e usufruiscono  della  garanzia integrativa dello Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi.

La  garanzia  dello Stato diventerà operante entro 120 giorni dalla conclusione dell'esecuzione immobiliare nei confronti del mutuatario inadempiente  ove  l'Istituto  mutuante dovesse restare insoddisfatto del  suo  credito  e  ciò  purché  l'Istituto  stesso  abbia iniziato l'esecuzione entro un anno dal verificarsi dell'insolvenza.

Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia dello Stato graveranno su  apposito  capitolo  da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1971 e successivi.

La  garanzia  dello  Stato continuerà a sussistere qualora, dopo la stipulazione   del   contratto   condizionato  di  mutuo  ed  essendo intervenute erogazioni da parte dell'Istituto mutuante, sopravvenisse la perdita dei requisiti prescritti dalla presente legge.

Per  la  determinazione  e  l'erogazione  dei contributi statali si applicano,  in  quanto  compatibili,  le  norme  del  decreto-legge 6 settembre  1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179 e successive modifiche ed integrazioni.

Per  la  concessione dei contributi statali è autorizzato il limite d'impegno  di  2 mila milioni per l'anno 1972 e di 2 mila milioni per l'anno  1973  a  valere  sugli stanziamenti previsti dalla lettera a) dell'articolo 67 della presente legge.

Per  gli anni successivi, con la legge di approvazione del bilancio dello  Stato,  sarà  fissato  annualmente  il  limite degli ulteriori impegni da assumere per l'applicazione del presente articolo.

(1) I  commi secondo e terzo sono stati prima sostituiti dal primo comma  dell'art.  10,  l.  27  maggio  1975,  n.  166  e poi di nuovo sostituiti,  con un solo comma, dall'art. 6 bis, d.l. 13 agosto 1975, n. 376, conv. in l. 16 ottobre 1975, n. 492.

 

 Art. 73.

L'esenzione  dall'imposta  sui fabbricati si applica per un periodo di  25 anni per gli edifici realizzati su aree date in concessione ai sensi  dell'articolo  35  e  per  un  periodo  di  15 anni per quelli realizzati  su  aree  cedute  in  proprietà  ai  sensi  dello  stesso articolo.

 

Art. 74.

Gli  atti  di trasferimento della proprietà delle aree previste dal titolo  III  della  presente legge nonché gli atti di concessione del diritto  di  superficie  sulle  aree stesse sono soggetti all'imposta fissa minima di registro e sono esenti da imposta ipotecaria.

 

Art. 75.

Tutti  gli atti di cessione gratuita delle aree a favore dei comuni o loro consorzi sono soggetti alla imposta fissa minima di registro e sono esenti da imposta ipotecaria.

 

    DISPOSIZIONE FINALE

 

Art. 76.

La  presente  legge  entra  in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.