Agenzia delle Entrate

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE DEL 31.07.2002 N. 254

Oggetto:
Contratti  di   cessione   volontaria   in   corso  di  espropriazione  - Agevolazioni   ed  esenzioni  fiscali  imposte  di  registro,  ipotecaria catastale e di bollo.

Sintesi:
La risoluzione  fornisce  chiarimenti  in  ordine al trattamento tributario ai fini delle   imposte   di  registro,  ipotecaria,  catastale  e  di  bollo  ai contratti di  cessione  volontaria  di immobili in corso di espropriazione per pubblica utilità.  L'Agenzia precisa  che i contratti di cessione volontaria stipulati nell'ambito   del   procedimento   di  espropriazione  per  pubblica utilità sono  sempre  esenti  dall'imposta  di  bollo;  se l'acquirente e' lo Stato sono  esenti  dalle  imposte  di  registro,  ipotecaria  e catastale; se acquirenti sono  gli  enti  pubblici  territoriali,  sono  soggetti all'imposta fissa di   registro   e   ipotecaria   e   all'imposta   catastale  in  misura proporzionale.

Testo:
Sono pervenuti  a  questa Direzione alcuni quesiti sull'applicazione delle imposte di  registro,  ipotecaria,  catastale  e  di  bollo  ai  contratti  di cessione volontaria  di  immobili  in  corso  di  espropriazione  per pubblica utilità.

In proposito  la  scrivente  fa  presente  che  ai  fini  dell'imposta  di registro, la  tassazione  di atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni  immobili  in  genere,  se  il  trasferimento avviene a favore di enti pubblici territoriali  (Comuni,  Province,  Regioni), e' prevista dall'art. 1, settimo periodo,  della  tariffa  allegata  al  Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta  di  registro, approvato con d.P.R.  26 aprile 1986,  n. 131, nella  misura  fissa  di  euro  129,11;  inoltre l'art. 57, comma 8 dello stesso Testo  Unico  stabilisce l'esenzione per gli atti di espropriazione per pubblica utilità,   se  espropriante  o  acquirente e' lo Stato (cfr. Ris. n. 72 del 28/5/2001).                                                           
 

Nel caso delle  imposte  ipotecarie e  catastali  la stessa  esenzione, se l'atto e' a favore dello Stato, e' prevista rispettivamente nell'art. 1, comma 2 (ipotecaria)e  nell'art.  10,  comma  3  (catastale) del  Testo Unico  delle disposizioni concernenti le imposte ipotecari e catastali, di cui al d.lgs. 31 ottobre 1990, n.  347. Nel  caso, invece, di atti a titolo oneroso a favore di regioni, province  e  comuni  e  altri  enti  pubblici  territoriali, l'art. 2 della tariffa  dello  stesso  Testo  Unico per l'imposta ipotecaria prevede il pagamento in  misura  fissa  di  euro  129,11  e  l'art.10  stabilisce  per le volture catastali  l'imposta del 10 per mille sul valore dei beni immobili. 

Da ultimo,  per  l'imposta di bollo, la giurisprudenza  ha attribuito alla cessione volontaria     effettuata    nell'ambito    del    procedimento    di espropriazione la   natura   di   contratto   di   diritto   pubblico  che  e' sostanzialmente equipollente  al  provvedimento  ablativo  ed  i  suoi effetti risultano, pertanto,  analoghi  a  quelli propri del decreto di espropriazione (Cass. 18  luglio  1994,  n.6710;  Cass.  12  luglio  1994,  n.  6554; Cass. 6 dicembre 1984, n. 6424).
Ciò posto,   il   contratto  di  cessione  volontaria  nella  particolare fattispecie in   esame   deve   ritenersi    integrativo   e   conclusivo  del procedimento stesso,  e  pertanto compreso nell'ambito dell'esenzione prevista dall'art. 22  della  Tabella,  allegato  B del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

La tesi  esposta   e'  confermata  dal  d.P.R.  8  giugno 2001, n. 327 - Testo Unico delle   disposizioni   legislative   e   regolamentari   in  materia  di espropriazione per   pubblica   utilità   -   che   prevede  nell'ambito  del procedimento di   esproprio  la  possibilità  di  stipulare  un  accordo  di cessione; l'art.  45  dello  stesso decreto stabilisce inoltre che "l'accordo di cessione  produce  gli  effetti  del  decreto  di  esproprio". Pertanto una diversa prassi deve considerarsi superata. 
 

Infine, questa  Direzione  Centrale  sottolinea che i decreti di esproprio che prevedono  distinti  trasferimenti  immobiliari in capo a soggetti diversi sono qualificabili  atti  plurimi, in quanto, pur costituendo formalmente un solo provvedimento, contengono più disposizioni negoziali che non derivano necessariamente, per  la  loro  intrinseca natura, le une dalle altre, poiché si riferiscono   a  soggetti  e  oggetti  espropriati  distinti  ed  autonomi; pertanto, ad   essi   vanno  applicate  tante  imposte  fisse  quanti  sono  i trasferimenti posti in  essere, secondo le  previsioni  dell'articolo  21  del T.U. n. 131 del 1986 (cfr. circ.257/T del 4 novembre 1998). 
 

Riepilogando, i  contratti  di  cessione  volontaria stipulati nell'ambito del procedimento  di  espropriazione per pubblica utilità sono sempre esenti dall'imposta di  bollo;  se l'acquirente e' lo Stato sono esenti dalle imposte di registro,  ipotecaria  e  catastale;  se  acquirenti sono gli enti pubblici territoriali,  sono  soggetti  all'imposta  fissa  di  registro e ipotecaria e all'imposta catastale in misura proporzionale.