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Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE DEL 31.07.2002 N. 254 |
Oggetto:
Contratti di cessione volontaria in
corso di espropriazione - Agevolazioni ed
esenzioni fiscali imposte di registro, ipotecaria
catastale e di bollo.
Sintesi:
La risoluzione fornisce chiarimenti in ordine al
trattamento tributario ai fini delle imposte di
registro, ipotecaria, catastale e di bollo
ai contratti di cessione volontaria di immobili in corso di
espropriazione per pubblica utilità. L'Agenzia precisa che i
contratti di cessione volontaria stipulati nell'ambito del
procedimento di espropriazione per pubblica
utilità sono sempre esenti dall'imposta di bollo;
se l'acquirente e' lo Stato sono esenti dalle imposte di
registro, ipotecaria e catastale; se acquirenti sono gli
enti pubblici territoriali, sono soggetti all'imposta
fissa di registro e ipotecaria e
all'imposta catastale in misura proporzionale.
Testo:
Sono pervenuti a questa Direzione alcuni quesiti sull'applicazione
delle imposte di registro, ipotecaria, catastale e
di bollo ai contratti di cessione volontaria di
immobili in corso di espropriazione per pubblica
utilità.
In proposito la scrivente fa
presente che ai fini dell'imposta di registro, la
tassazione di atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni
immobili in genere, se il trasferimento avviene a
favore di enti pubblici territoriali (Comuni, Province,
Regioni), e' prevista dall'art. 1, settimo periodo, della tariffa
allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta
di registro, approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131,
nella misura fissa di euro 129,11; inoltre
l'art. 57, comma 8 dello stesso Testo Unico stabilisce l'esenzione
per gli atti di espropriazione per pubblica utilità, se
espropriante o acquirente e' lo Stato (cfr. Ris. n. 72 del
28/5/2001).
Nel caso delle imposte ipotecarie e catastali la stessa esenzione, se l'atto e' a favore dello Stato, e' prevista rispettivamente nell'art. 1, comma 2 (ipotecaria)e nell'art. 10, comma 3 (catastale) del Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecari e catastali, di cui al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347. Nel caso, invece, di atti a titolo oneroso a favore di regioni, province e comuni e altri enti pubblici territoriali, l'art. 2 della tariffa dello stesso Testo Unico per l'imposta ipotecaria prevede il pagamento in misura fissa di euro 129,11 e l'art.10 stabilisce per le volture catastali l'imposta del 10 per mille sul valore dei beni immobili.
Da ultimo, per l'imposta di bollo, la
giurisprudenza ha attribuito alla cessione volontaria
effettuata nell'ambito del
procedimento di espropriazione la natura
di contratto di diritto pubblico
che e' sostanzialmente equipollente al provvedimento
ablativo ed i suoi effetti risultano, pertanto, analoghi
a quelli propri del decreto di espropriazione (Cass. 18 luglio
1994, n.6710; Cass. 12 luglio 1994, n.
6554; Cass. 6 dicembre 1984, n. 6424).
Ciò posto, il contratto di cessione
volontaria nella particolare fattispecie in esame
deve ritenersi integrativo e
conclusivo del procedimento stesso, e pertanto compreso
nell'ambito dell'esenzione prevista dall'art. 22 della Tabella,
allegato B del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
La tesi esposta e'
confermata dal d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 - Testo
Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per
pubblica utilità - che prevede
nell'ambito del procedimento di esproprio la
possibilità di stipulare un accordo di cessione;
l'art. 45 dello stesso decreto stabilisce inoltre che
"l'accordo di cessione produce gli effetti del
decreto di esproprio". Pertanto una diversa prassi deve considerarsi
superata.
Infine, questa Direzione Centrale
sottolinea che i decreti di esproprio che prevedono distinti
trasferimenti immobiliari in capo a soggetti diversi sono qualificabili
atti plurimi, in quanto, pur costituendo formalmente un solo
provvedimento, contengono più disposizioni negoziali che non derivano
necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle
altre, poiché si riferiscono a soggetti e oggetti
espropriati distinti ed autonomi; pertanto, ad
essi vanno applicate tante imposte fisse
quanti sono i trasferimenti posti in essere, secondo le
previsioni dell'articolo 21 del T.U. n. 131 del 1986 (cfr.
circ.257/T del 4 novembre 1998).
Riepilogando, i contratti di cessione volontaria stipulati nell'ambito del procedimento di espropriazione per pubblica utilità sono sempre esenti dall'imposta di bollo; se l'acquirente e' lo Stato sono esenti dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale; se acquirenti sono gli enti pubblici territoriali, sono soggetti all'imposta fissa di registro e ipotecaria e all'imposta catastale in misura proporzionale.