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Art.
79 - Applicazione delle norme modificative, correttive e integrative
[1] Le disposizioni del presente Testo unico e dei relativi
allegati modificative, correttive o integrative di quelle anteriormente in
vigore si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari
pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a decorrere
dalla data di entrata in vigore del Testo unico stesso, nonché alle
scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la
registrazione a decorrere da tale data. Tuttavia le disposizioni più
favorevoli ai contribuenti, compresa quella del comma 4 dell' art. 52 ,
hanno effetto anche per gli atti, scritture e denunce anteriori
relativamente ai quali alla data di entrata in vigore del presente Testo
unico sia pendente controversia o non sia ancora decorso il termine di
decadenza dell'azione della finanza, fermi restando gli accertamenti di
maggior valore già divenuti definitivi, ma al rimborso di imposte già
pagate si fa luogo soltanto nei casi in cui alla predetta data sia
pendente controversia o sia stata presentata domanda di rimborso. Per
l'anno 1986 per gli atti e le scritture relativi ai terreni si tiene conto
dei coefficienti stabiliti ai fini delle imposte sul reddito per l'anno
1985.
[2] Ai fini dell'applicazione della disposizione contenuta nell'
art. 52, comma 4 , per gli atti e scritture relativi a beni e diritti ivi
indicati, presentati per la registrazione anteriormente alla data di
pubblicazione del presente Testo unico, per i quali alla data stessa non
sia stato notificato avviso di accertamento di maggior valore, i
contribuenti possono, senza applicazione della pena pecuniaria di cui all'
art. 71 , adeguare il valore dichiarato a quello risultante
dall'applicazione dei moltiplicatori ai redditi catastali aggiornati con i
coefficienti stabiliti per l'anno di registrazione dell'atto relativamente
agli atti registrati anteriormente al 1° gennaio 1986 e con quelli
stabiliti per l'anno 1985 relativamente agli atti registrati nel 1986
prima della pubblicazione del presente Testo unico. A tal fine deve essere
presentata all'ufficio del registro, entro tre mesi dall'entrata in vigore
del presente Testo unico, dichiarazione integrativa in duplice esemplare
conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. L'ufficio, previo accertamento della
conformità dei due esemplari e apposizione del timbro a calendario, ne
restituisce uno e provvede a norma dell' art. 55 . Per gli stessi atti e
scritture i termini per l'accertamento di maggior valore aventi scadenza
tra la data di pubblicazione e quella di entrata in vigore del presente
Testo unico sono prorogati a sei mesi da questa.
[3] Per la prima proroga, anche tacita, intervenuta dopo l'entrata
in vigore del presente Testo unico, dei contratti di locazione e di
affitto di beni immobili registrati a norma dell'art. 16-bis del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 634, deve essere presentata richiesta di registrazione a
norma dell' art. 12 del presente Testo unico.
[4] L'imposta prevista dall'art. 4, n. 6), della parte prima della
tariffa per la conversione di obbligazioni in azioni non è dovuta fino a
concorrenza di quella pagata anteriormente all'entrata in vigore del
presente Testo unico in dipendenza del collocamento delle obbligazioni.
[5] La disposizione del comma 4, prima parte, dell' art. 56 ha
effetto dal 1° gennaio 1973. |