Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131
Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1986, n.99)

TITOLO VIII -  Disposizioni finali e transitorie

Art. 79 - Applicazione delle norme modificative, correttive e integrative
[1] Le disposizioni del presente Testo unico e dei relativi allegati modificative, correttive o integrative di quelle anteriormente in vigore si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del Testo unico stesso, nonché alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione a decorrere da tale data. Tuttavia le disposizioni più favorevoli ai contribuenti, compresa quella del comma 4 dell' art. 52 , hanno effetto anche per gli atti, scritture e denunce anteriori relativamente ai quali alla data di entrata in vigore del presente Testo unico sia pendente controversia o non sia ancora decorso il termine di decadenza dell'azione della finanza, fermi restando gli accertamenti di maggior valore già divenuti definitivi, ma al rimborso di imposte già pagate si fa luogo soltanto nei casi in cui alla predetta data sia pendente controversia o sia stata presentata domanda di rimborso. Per l'anno 1986 per gli atti e le scritture relativi ai terreni si tiene conto dei coefficienti stabiliti ai fini delle imposte sul reddito per l'anno 1985.
[2] Ai fini dell'applicazione della disposizione contenuta nell' art. 52, comma 4 , per gli atti e scritture relativi a beni e diritti ivi indicati, presentati per la registrazione anteriormente alla data di pubblicazione del presente Testo unico, per i quali alla data stessa non sia stato notificato avviso di accertamento di maggior valore, i contribuenti possono, senza applicazione della pena pecuniaria di cui all' art. 71 , adeguare il valore dichiarato a quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori ai redditi catastali aggiornati con i coefficienti stabiliti per l'anno di registrazione dell'atto relativamente agli atti registrati anteriormente al 1° gennaio 1986 e con quelli stabiliti per l'anno 1985 relativamente agli atti registrati nel 1986 prima della pubblicazione del presente Testo unico. A tal fine deve essere presentata all'ufficio del registro, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Testo unico, dichiarazione integrativa in duplice esemplare conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. L'ufficio, previo accertamento della conformità dei due esemplari e apposizione del timbro a calendario, ne restituisce uno e provvede a norma dell' art. 55 . Per gli stessi atti e scritture i termini per l'accertamento di maggior valore aventi scadenza tra la data di pubblicazione e quella di entrata in vigore del presente Testo unico sono prorogati a sei mesi da questa.
[3] Per la prima proroga, anche tacita, intervenuta dopo l'entrata in vigore del presente Testo unico, dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili registrati a norma dell'art. 16-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, deve essere presentata richiesta di registrazione a norma dell' art. 12  del presente Testo unico.
[4] L'imposta prevista dall'art. 4, n. 6), della parte prima della tariffa per la conversione di obbligazioni in azioni non è dovuta fino a concorrenza di quella pagata anteriormente all'entrata in vigore del presente Testo unico in dipendenza del collocamento delle obbligazioni.
[5] La disposizione del comma 4, prima parte, dell' art. 56  ha effetto dal 1° gennaio 1973.

Art. 80 - Altre disposizioni
[1] La disposizione del comma 3 dell' art. 21 , relativa agli accolli di debiti e oneri, ha effetto dal 1° gennaio 1973 per gli atti pubblici formati, per gli atti giudiziari pubblicati o emanati e per le scritture private autenticate o presentate per la registrazione anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Testo unico, relativamente ai quali alla data stessa sia pendente controversia o non sia ancora decorso il termine di decadenza dell'azione della finanza o quello dell'azione del contribuente per il rimborso.
[2] L'imposta relativa alla riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà trasferita a titolo oneroso con atti posti in essere quando era in vigore il R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, si applica solo se la consolidazione dell'usufrutto si è verificata anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634. Non si fa luogo a rimborso delle imposte già pagate, salvo i casi in cui alla data del 20 novembre 1985 risultasse presentato il ricorso.
[3] Rimangono ferme, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 77 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, e quella dell'art. 6 del D.P.R. 6 dicembre 1977, n. 914.

Art. 81 - Entrata in vigore
[1] Il presente Testo unico entra in vigore il 1° luglio 1986.