Regio Decreto Legge 28/08/1924 n. 1396 ( Vigente )

Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73

 

OPERE PUBBLICHE

Regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1396 (in Gazz. Uff., 19 settembre 1924, n. 221), conv. in l. 27 maggio 1926, n. 1013 (in Gazz. Uff., 21 giugno 1926, n. 142). -- Modificazioni al r.d. 8 febbraio 1923, n. 422, sulla esecuzione di opere pubbliche (1) (2).

(1) A partire dal 1° gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Se tale operazione di conversione produce un risultato espresso anche in decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali (art. 51, Decreto lg. 24 giugno 1998, n. 213).

(2) A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del Decreto lg. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, Decreto lg. 300/1999, cit.).

(Omissis).

Art. 1.

(Omissis)   Sostituisce l'art. 2, r.d. 8 febbraio 1923, n. 422.

 

Art. 2.

(Omissis)   Sostituisce l'art. 4, r.d. 8 febbraio 1923, n. 422.

 

Art. 3.

(Omissis)   Sostituisce l'art. 19, r.d. 8 febbraio 1923, n. 422.

 

Art. 4.

(Omissis)   Sostituisce l'art. 22, r.d. 8 febbraio 1923, n. 422.

 

Art. 5.

(Omissis)   Sostituisce l'art. 23, r.d. 8 febbraio 1923, n. 422.

 

Art. 6.

Restano in vigore le disposizioni di leggi speciali per concessione di opere: marittime, idrauliche, di sistemazione di bacini montani, di bonifiche, ferroviarie e tramviarie e di derivazione di acqua.

Ma, anche alle opere pubbliche regolate da queste leggi speciali, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente, relativamente ai prezzi. Per tutte le altre opere da eseguirsi per conto dello Stato, è vietato di fare contratti o concessioni a privati per persone od enti da nominarsi, o per società da costituirsi; ed è soltanto consentito, nei casi previsti da leggi speciali, di ammettere all'istruttoria le domande che vengono presentate con riserva di costituire un consorzio o una società civile e commerciale prima della stipulazione del contratto o dell'emissione del decreto di concessione (articolo così modificato dalla Legge 27 maggio 1926, n. 1013).

 

Art. 7.

La cessione totale o parziale dell'esecuzione delle opere, esclusi i cottimi, dà luogo, se non è stata formalmente autorizzata, alla decadenza dei contratti ed alla revoca delle concessioni.

 

Art. 8.

(Omissis)   Sostituisce l'art. 25, r.d. 8 febbraio 1923, n. 422.

 

Art. 9.

(Omissis)   Sostituisce l'art. 28, r.d. 8 febbraio 1923, n. 422.

Art. 10.

(Omissis)   Sostituisce l'art. 29, r.d. 8 febbraio 1923, n. 422.

 

Art. 11.

(Omissis)   Sostituisce l'art. 40, r.d. 8 febbraio 1923, n. 422.

 

Art. 12.

Gli incanti per l'appalto di opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici, il cui importo eccede le lire 500.000.000 (1), saranno tenuti simultaneamente presso l'Amministrazione centrale e presso la Prefettura della Provincia nella quale si devono eseguire.

(1) Limiti di somma, da ultimo, così elevati dall'art. 20, d.p.r. 20 aprile 1994, n. 367, che ha altresì fatto salve le disposizioni legislative e regolamentari che abbiano aumentato gli originari limiti di somma in misura superiore a quella indicata dallo stesso articolo. L'art. 20, d.p.r. 367/1994 cit., è entrato in vigore il 1° novembre 1995, in virtù dell'art. 2, d.l. 28 agosto 1995, n. 359, conv. in l. 27 ottobre 1995, n. 436.

 

Art. 13.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.