Regio Decreto Legge
07/05/1925 n. 646
OPERE PUBBLICHE
Regio
decreto-legge 7 maggio 1925, n. 646 (in Gazz. Uff., 22 maggio, n. 118).
Deroga
a disposizioni
sulla esecuzione
di opere pubbliche.
Convertito in
Legge 18.03.1926 n. 562
Visti
la legge
e il
regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
Visto
il testo unico delle leggi sul consiglio di Stato, approvato col regio
decreto 26 giugno 1924, n. 1054;
Visto
il regio
decreto 28
agosto 1924,
n. 1395, riguardante
'istituzione dei
circoli d'ispezione del genio civile e la riforma del consiglio superiore
dei lavori pubblici;
Visti
i regi decreti 8 febbraio 1923, n. 422, e 28 agosto 1924, n. 1396,
contenenti norme per l'esecuzione delle opere pubbliche.
Art. 1.
Per
l'appalto di opere da eseguire a cura del ministero dei lavori pubblici
non è richiesto il parere del consiglio superiore dei lavori pubblici,
né quello
del consiglio
di Stato,
quando si
debba provvedere per
asta pubblica o per
licitazione privata e l'importo dell'opera da appaltare non superi le lire
500.000.
Quando
all'appalto si
provveda a trattativa
privata o quando si disponga l'esecuzione
in economia, il parere dei detti concessi sarà richiesto solo se l'importo
dell'opera superi le lire 300.000.
Restano
ferme le
disposizioni di leggi speciali che conferiscono all'amministrazione
dei lavori pubblici facoltà
più ampie di quelle consentite dal presente articolo.
Art. 2.
Il
primo ed
il secondo comma
dell'art. 1 del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1396, sono modificati
come segue:
<<I
progetti di opere che si eseguono a cura delle amministrazioni civili
dello Stato, eccettuati quelli delle ferrovie dello Stato, di competenza
del ministero
delle comunicazioni, sono approvati dal ministero
competente, previo
visto dell'ingegnere
capo del genio civile fino all'importo di
lire 100.000 e previo visto o
parere: dell'ispettore superiore di
circolo del genio civile per gli importi compresi
fra lire
100.000 e
lire 500.000; dell'ispettore
capo superiore, all'uopo
delegato dal ministro per i lavori pubblici, per le
nuove costruzioni
ferroviarie di conto diretto dello Stato sino all'importo
di lire
500.000 e
del consiglio superiore dei lavori pubblici per importi oltre le lire
500.000.
<<Occorrerà
tuttavia il parere del
consiglio superiore dei lavori pubblici quando
debbano essere determinati
criteri di massima o si tratti di progetti parziali per un'opera, la cui spesa
complessiva si preveda superiore
alle lire 500.000,
salvo che
costituiscano esecuzione di un progetto di massima già approvato>>.
MOD RDL 28.08.1924 n. 1396 ART 1
Art. 3.
All'art.
9 del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1396, è sostituito il seguente:
<<I
sussidi e concorsi consentiti a' termini di legge sul bilancio del
ministero dei
lavori pubblici
per opere delle province,
dei comuni e dei consorzi, sono concessi con decreti ministeriali in base a
visto di approvazione dei progetti da parte dell'ingegnere capo del genio civile
per le opere l'importo non superiore a lire 100.000.
<<Per le
opere d'importo compreso tra lire 100.000 e lire 500.000 i progetti sono
approvati dall'ispettore superiore di circolo del genio civile, e per
maggiori importi dal
consiglio superiore dei lavori pubblici.
<<L'esame
dei progetti
deve essere rivolto anche a verificare la sussistenza delle condizioni
prescritte dalle leggi e dai regolamenti per la concessione dei sussidi.
<<Questo
articolo non
è applicabile ai
contributi e
alle sovvenzioni dovute
in base
alle rispettive leggi
speciali per le opere marittime,
di bonifica, di derivazione d'acqua, ferroviarie e tramviarie>>.
MOD RDL
28.08.1924 n. 1396 ART 9
Art. 4.
Il
primo comma dell'art. 24 del
regio decreto 8 febbraio 1923, n. 122, è sostituito dal seguente:
<<Nei
casi di somma urgenza preveduti dall'art. 70 del regolamento 25 maggio
1895, n. 350, per la direzione, contabilità e collaudazione dei
lavori dello Stato, l'ingegnere capo potrà disporre l'immediata
esecuzione dei lavori sino alla concorrenza di lire 50.000>>.
E’
inoltre aggiunto
al succitato
articolo un quarto comma così
concepito:
<<Per
i lavori
relativi alle
nuove costruzioni
ferroviarie la dichiarazione di somma urgenza dovrà essere fatta dall'ispettore
capo superiore, delegato
dal ministero dei lavori pubblici, per le dette nuove costruzioni per
conto diretto dello Stato>>.
Art. 5.
Il
presente decreto
andrà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del regno e sarà presentato al parlamento per la conversione in legge.