Regio Decreto Legge  07/05/1925 n. 646

  

OPERE PUBBLICHE

Regio  decreto-legge 7 maggio 1925, n. 646 (in Gazz. Uff., 22 maggio, n. 118).

Deroga  a  disposizioni  sulla  esecuzione  di  opere pubbliche.

Convertito in Legge 18.03.1926 n. 562

 

Visti   la   legge  e  il  regolamento  per  l'amministrazione  del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto  il testo unico delle leggi sul consiglio di Stato, approvato col regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054;

Visto  il  regio  decreto  28  agosto  1924,  n.  1395, riguardante 'istituzione  dei  circoli d'ispezione del genio civile e la riforma del consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visti  i regi decreti 8 febbraio 1923, n. 422, e 28 agosto 1924, n. 1396,  contenenti norme per l'esecuzione delle opere pubbliche.

  

Art. 1.

Per  l'appalto di opere da eseguire a cura del ministero dei lavori pubblici non è richiesto il parere del consiglio superiore dei lavori pubblici,     quello  del  consiglio  di  Stato,  quando  si  debba provvedere  per  asta  pubblica o per licitazione privata e l'importo dell'opera da appaltare non superi le lire 500.000.

Quando  all'appalto  si  provveda  a trattativa privata o quando si disponga  l'esecuzione in economia, il parere dei detti concessi sarà richiesto solo se l'importo dell'opera superi le lire 300.000.

Restano  ferme  le  disposizioni di leggi speciali che conferiscono all'amministrazione  dei  lavori pubblici facoltà più ampie di quelle consentite dal presente articolo.

 

Art. 2.

Il  primo  ed  il  secondo  comma  dell'art. 1 del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1396, sono modificati come segue:

<<I  progetti di opere che si eseguono a cura delle amministrazioni civili  dello Stato, eccettuati quelli delle ferrovie dello Stato, di competenza  del  ministero  delle  comunicazioni,  sono approvati dal ministero  competente,  previo  visto  dell'ingegnere  capo del genio civile  fino  all'importo  di lire  100.000 e previo visto o parere: dell'ispettore  superiore di circolo del genio civile per gli importi compresi  fra  lire  100.000  e  lire  500.000; dell'ispettore  capo superiore,  all'uopo delegato dal ministro per i lavori pubblici, per le  nuove  costruzioni  ferroviarie di conto diretto dello Stato sino all'importo  di  lire  500.000  e  del consiglio superiore dei lavori pubblici per importi oltre le lire 500.000.

<<Occorrerà  tuttavia  il parere del consiglio superiore dei lavori pubblici  quando  debbano  essere determinati criteri di massima o si tratti di progetti parziali per un'opera, la cui spesa complessiva si preveda   superiore   alle lire  500.000,  salvo  che  costituiscano esecuzione di un progetto di massima già approvato>>.

MOD RDL      28.08.1924 n. 1396 ART 1

 

Art. 3.

All'art.  9 del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1396, è sostituito il seguente:

<<I  sussidi e concorsi consentiti a' termini di legge sul bilancio del  ministero  dei  lavori  pubblici  per  opere delle province, dei comuni e dei consorzi, sono concessi con decreti ministeriali in base a visto di approvazione dei progetti da parte dell'ingegnere capo del genio civile per le opere  l'importo non superiore a lire 100.000.

<<Per le opere d'importo compreso tra lire 100.000 e lire 500.000 i progetti sono approvati dall'ispettore superiore di circolo del genio civile,  e  per  maggiori  importi dal consiglio superiore dei lavori pubblici.

<<L'esame  dei  progetti  deve essere rivolto anche a verificare la sussistenza delle condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti per la concessione dei sussidi.

<<Questo   articolo   non   è  applicabile  ai  contributi  e  alle sovvenzioni  dovute  in  base  alle  rispettive leggi speciali per le opere  marittime,  di bonifica, di derivazione d'acqua, ferroviarie e tramviarie>>.

MOD RDL      28.08.1924 n. 1396 ART 9

 

Art. 4.

Il  primo  comma dell'art. 24 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 122, è sostituito dal seguente:

<<Nei  casi di somma urgenza preveduti dall'art. 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, per la direzione, contabilità e collaudazione dei  lavori  dello Stato, l'ingegnere capo potrà disporre l'immediata esecuzione dei lavori sino alla concorrenza di lire 50.000>>.

E’  inoltre  aggiunto  al  succitato  articolo  un quarto comma così concepito:

<<Per  i  lavori  relativi  alle  nuove  costruzioni ferroviarie la dichiarazione di somma urgenza dovrà essere fatta dall'ispettore capo superiore,  delegato  dal ministero dei lavori pubblici, per le dette nuove costruzioni per conto diretto dello Stato>>.

 

Art. 5.

Il  presente  decreto  andrà  in  vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno e sarà presentato al parlamento per la conversione in legge.