REGIO DECRETO del
24.09.1923 n. 2119
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
TRASPORTI (GENERALITA')
Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2119 (in Gazz. Uff., 15 ottobre n. 242).
Semplificazioni al procedimento
d'espropriazione per le opere interessanti le ferrovie dello Stato.
In virtù della delegazione dei poteri conferita al governo con la legge 5
dicembre 1922, n. 1601;
Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulla espropriazione per pubblica
utilità, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188;
Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, sull'ordinamento delle ferrovie esercitate
dallo Stato, modificata dalla legge 7 aprile 1921, n. 368.
Art. 1.
All'art. 76 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dalla legge 7 aprile
1921, n. 368, è sostituito il seguente:
<<Per tutti i lavori occorrenti sulle ferrovie esercitate dallo Stato, quando i
beni da espropriare siano contenuti entro una zona di larghezza non superiore a
m. 100 dal confine della ferrovia, la
pubblica utilità viene dichiarata con decreto del ministro dei lavori pubblici,
previa approvazione dei relativi progetti da parte della competente autorità
ferroviaria.
<<Quando i beni da espropriare eccedono il detto limite, la pubblica utilità dei
lavori occorrenti sulle ferrovie esercitate dallo Stato viene dichiarata con
decreto del ministro pei lavori pubblici, sentito il consiglio di Stato, previa
approvazione dei relativi progetti da parte dell'autorità ferroviaria competente
come al precedente comma.
<<I lavori occorrenti sulle ferrovie esercitate dallo Stato, potranno con
decreto del ministro dei lavori pubblici, udita l'autorità ferroviaria
competente per l'approvazione dei relativi progetti essere dichiarati urgenti ed
indifferibili agli effetti dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359,
modificato dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188>>.
Art. 2.
Le stime compilate dagli uffici tecnici dell'amministrazione delle ferrovie
dello Stato allo scopo di determinare le indennità da offrirsi ai proprietari,
ai sensi dell'art. 24 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, per le espropriazioni
a cui essa provvede direttamente, equivalgono per tutti gli effetti dell'art. 48
della detta legge, alla perizia di cui al precedente art. 32, ogni qualvolta
siano state redatte in base a stati di consistenza compilati dai detti uffici,
colle modalità dell'art. 176 del testo unico approvato col decreto
luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399. Il prefetto, ricevuti insieme alle
relazioni di stima gli elenchi e
piani già pubblicati a norma degli art. 17 e 18 della legge 25 giugno 1865, n.
2359, ove non siano state fatte osservazioni ai sensi dell'art. 18, ordina che
il piano si esegua, ed emana gli altri provvedimenti previsti dall'art. 48 della
legge suddetta, la quale per tutto il resto rimane ferma ed invariata.