REGIO DECRETO       12.03.1885     n.  3003

  

 

PARTE PRIMA

 

CAMPANIA

Regio Decreto 12 marzo 1885, n. 3003 (in Gazz. Uff., 25 marzo, n. 71) - che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 15 gennaio 1885,  n.  2892  (serie  3ª)  relativa  al risanamento della città di Napoli.

 

 

UMBERTO I

 

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

 

RE D'ITALIA

 

Sulla  proposta  del  Nostro presidente del consiglio dei ministri, ministro  segretario  di  Stato  per  gli  affari dell'interno, e del Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per  le finanze, interim del tesoro;

Veduto l'articolo 19 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3ª):

Udito il consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

 

 

Articolo unico

 

E'  approvato  l'unito regolamento, che sarà vidimato e sottoscritto d'ordine  Nostro  dai  ministri  proponenti,  per  l'esecuzione della citata  legge sulle opere da eseguirsi per il  isanamento della città di Napoli.

Ordiniamo  che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia  inserito  nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno  d'Italia,  mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

       Dato a Roma, addì 12 marzo 1885.

 

                      (Si omettono le firme).

 

 

 

PARTE SECONDA

 

CAMPANIA

Regio Decreto 12 marzo 1885, n. 3003 (in Gazz. Uff., 25 marzo, n. 71) -- che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 15 gennaio 1885,  n.  2892  (serie  3ª)  relativa  al risanamento della città di Napoli.

 

 

REGOLAMENTO

 

per la esecuzione della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3ª) per il risanamento della città di Napoli

 

 

Art. 1.

 

Le  espropriazioni  da  farsi per gli effetti degli articoli 1 e 13 della  legge  15  gennaio  1885  saranno  precedute  dal parere della commissione   consultiva   di   cui   all'articolo   3  del  presente regolamento.

 

Art. 2.

 

L'abbreviazione  dei  termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n.  2359,  che  il  prefetto potrà ordinare in virtù dell'articolo 13 della  legge  15  gennaio  1885  non  potrà  mai eccedere la metà dei termini  ordinari,  salvo che circostanze straordinarie, riconosciute con  voto  motivato  dalla  commissione  di  cui  all'articolo  3 del presente regolamento, rendano necessaria un'abbreviazione maggiore.

 

Art. 3.

 

E' istituita  presso  la  prefettura  di  Napoli  una  commissione consultiva nominata dal prefetto e composta:

Di un consigliere di prefettura, che la presiede.

Di un ingegnere dell'ufficio tecnico governativo.

Di un primo segretario alla intendenza di finanza.

Il prefetto designerà un impiegato della prefettura per compiere le funzioni di segretario.

 

Art. 4.

 

La   commissione   di   cui  all'articolo  precedente,  oltre  alle attribuzioni enunciate agli articoli 1 e 2, sarà anche sentita:

1°  Per  la  determinazione del maggior valore locativo derivante dai  miglioramenti  e  ristauri  per  ragione  d'igiene  agli effetti dell'articolo 14 della legge;

2°  Per  gli atti relativi alla vendita dei materiali provenienti dalle demolizioni od altri, giusta l'articolo 7 capoverso 6°;

3°  Per  l'apprezzamento  delle  perizie  relative alle indennità dovute ai proprietari degli immobili espropriati, e sulla convenienza delle  relative  transazioni  in  quanto  non  siano  comprese  fra i contratti contemplati dall'articolo 8 della legge;

4°   Sull'ammontare   della   cauzione  da  darsi  dal  tesoriere provinciale di Napoli;

5°  Per  dare  al prefetto il suo parere su tutte le quistioni ed atti sui quali sarà da lui consultata.

 

Art. 5.

 

La  misura  della  esenzione dalla imposta sui fabbricati, ai sensi dell'articolo   14  della  legge,  sarà  stabilita  con  Decreto  del prefetto.

 

Art. 6.

 

I  decreti  del  prefetto  relativi  a materie od atti, per i quali abbia   sentita  la  commissione,  saranno  preceduti  dalla  formula <<Sentita  la  commissione  consultiva  di  cui  all'articolo  3° del regolamento>>.

 

Art. 7.

 

E' istituita  presso  il  ministero  dell'interno  una  commissione composta:

Di un consigliere di Stato che la presiede;

Di un consigliere della corte di cassazione di Roma;

Di un Ispettore del genio civile;

Di un Regio sostituto avvocato erariale;

Di un Direttore Capo di divisione al ministero dell'interno.

 

Art. 8.

 

La  commissione  di  cui all'articolo precedente darà il suo parere motivato:

Su contratti per le espropriazioni;

Per la esecuzione di nuove opere;

Su  tutti  gli  atti relativi stipulati dal municipio di Napoli, da sottoporsi   all'approvazione  del  ministero  dell'interno,  secondo l'articolo 8 della legge;

Sulla  parte  straordinaria  del  bilancio  del  comune  di  Napoli relativa   alle  opere  da  farsi  e  soggetta  all'approvazione  del ministero dell'interno.

Su  tutte  le  materie  e  questioni sulle quali sia consultata dal ministero dell'interno.

 

Art. 9.

 

Il   ministero  comunicherà  alla  commissione  tutti  i  documenti relativi  ai  contratti  ed  atti di cui al predetto articolo 8 della legge;  e  la  commissione potrà chiedere le carte e gli schiarimenti che giudicherà opportuni per l'adempimento delle sue attribuzioni.

 

Art. 10.

 

Ogni  Decreto  del  ministero dell'interno relativo ai contratti ed atti  di  cui  all'articolo 8 della legge, sarà accompagnato dal voto motivato della commissione.

 

Art. 11.

 

Il  comune  di  Napoli  trasmetterà ogni anno, appena approvato dal consiglio,  e  in  ogni  caso,  non  più tardi della fine del mese di maggio,  in  doppio  esemplare,  la parte  traordinaria del bilancio, relativa  alle  opere  ed  ai  lavori da farsi colle somme a tal uopo

assegnate.   In  caso  di  ritardo  provvederà  d'ufficio  il  prefetto,  giusta l'articolo 145 della legge comunale e provinciale.

 

Art. 12.

 

I  pagamenti  di  cui all'articolo 10 della legge che riguardano le indennità  di  espropriazione,  saranno  effettuati sia direttamente, agli  aventi  diritto,  sia  mediante deposito nella cassa depositi e prestiti,  osservato  in  ogni caso il disposto della legge 25 giugno 1865, n. 2359

 

Art. 13.

 

Il sindaco per l'esercizio delle facoltà conferitegli dall'articolo 16  della  legge dovrà sentire il parere della commissione municipale di  sanità  di  cui agli articoli 6 e 36 e seguenti del regolamento 6 settembre  1874, n. 2120 per la esecuzione della legge 20 marzo 1865, allegato C, n. 2248.

 

Art. 14.

 

Le  ordinanze del sindaco di Napoli, emanate in virtù dell'articolo 16 della legge, dovranno essere motivate.

 

Art. 15.

 

Le  ordinanze  stabiliranno  il  termine  perentorio entro il quale dovranno  eseguirsi  i provvedimenti prescritti, e la contravvenzione sarà incorsa di pien diritto per la decorrenza del termine.

 

Art. 16.

 

Nulla è innovato alle disposizioni dei regolamenti in vigore, circa la  pubblica  sanità  in  quanto  non  siano  contrarie  a quelle del presente regolamento.

 

Art. 17.

 

Entro  il  mese  di  gennaio  di  ogni anno la giunta municipale di Napoli   presenterà   al   ministero   dell'interno   una   relazione particolareggiata e documentata nella quale dovrà esporre:

1°  Lo  stato  delle  opere  e  dei  lavori intrapresi o compiuti nell'anno precedente;

2°  Le spese fatte.

 

Art. 18.

 

La  relazione,  previo  esame della commissione istituita presso il ministero  dell'interno,  di  cui all'articolo 7, verrà comunicata al parlamento.

 

Art. 19.

 

I  comuni  del  Regno  che,  ai sensi dell'articolo 18 della legge, intendono  domandare  che  siano  loro  estese  le disposizioni degli articoli   12,   13,  15,  16  e  17  della  legge  stessa,  dovranno accompagnare l'istanza:

1° Della proposta delle opere necessarie al risanamento.

2° Del voto motivato della rispettiva deputazione provinciale.

 

Art. 20.

 

Emanato  il  Decreto reale di cui all'articolo 18 della legge, sono applicabili   ad  altri  comuni  a  sensi  dell'articolo  stesso,  le disposizioni del presente regolamento.

 

Art. 21.

 

Con  decreti reali si determineranno annualmente per ciascuna delle dodici serie, la decorrenza degli interessi semestrali al 5%, il modo dell'emissione  e  dell'ammortamento, e la forma dei titoli da creare in esecuzione degli articoli 2, 3, 4 della legge.

Essi  saranno  dell'importo  capitale  nominale  di  lire  500  per ciascuno.

Un  modello  di  ciascuna  serie  dei  detti titoli, visto d'ordine Nostro  dal  ministro  del tesoro, sarà depositato insieme al Decreto che lo avrà stabilito, negli archivi generali del Regno.

 

Art. 22.

 

Di  ogni  emissione  e  del  prodotto  ricavatone  la deliberazione generale darà notizia al municipio di Napoli.

Le  somme ottenute da ciascuna emissione potranno essere versate in qualunque  tesoreria  dello Stato, giusta le disposizioni che darà la direzione  generale  del  tesoro,  e quando i versamenti avvengano in altre  tesorerie  le  relative  somme saranno invertite in vaglia del tesoro, a favore del tesoriere provinciale di Napoli, presso il quale dovranno   concentrarsi   tutti   i   fondi  destinati  all'opera  di risanamento della città di Napoli giusta gli articoli seguenti.

Detti   vaglia   del  tesoro  dovranno  portare  come  oggetto  del versamento,  la  indicazione  della  provenienza  della somma da essi rappresentata e della relativa destinazione alle opere di risanamento della città di Napoli.

 

Art. 23.

 

In adempimento dell'articolo 6 della legge, il municipio di Napoli, avanti  la  scadenza  di  ciascun  semestre,  dovrà versare in quella tesoreria  provinciale  la  metà della spesa lorda che sarà stanziata nel  bilancio  dello  Stato,  per il servizio degli interessi e della

estinzione  dei  titoli  nel  semestre  successivo a quella in corso, dandone avviso preventivo alla intendenza di finanza di Napoli per la necessaria autorizzazione del tesoriere di introitare le somme.

Il  servizio  degl'interessi  e  della estinzione di cui sopra sarà fatto  presso la cassa del debito pubblico e le tesorerie provinciali del Regno.

 

Art. 24.

 

L'amministrazione   del   dazio  consumo  verserà  nella  tesoreria provinciale  di  Napoli il montare dei quattro quinti della eccedenza sopra  i  sei  milioni  di  introito  del  dazio consumo, devoluti al municipio e vincolati pel servizio del prestito.

 

Art. 25.

 

Saranno,  dietro  autorizzazione  della  intendenza,  versate  alla tesoreria di Napoli per la costituzione del fondo speciale prescritto coll'articolo  7  della  legge,  i  cespiti in esso articolo indicati destinati al risanamento della città.

Il  municipio verserà pure, come sopra al fondo speciale, gli altri cespiti  destinati  al  servizio del prestito, di cui all'articolo 11 della  legge,  i quali saranno accordati annualmente fra il governo e il municipio stesso.

 

Art. 26.

 

Presso  la  intendenza di finanza e presso la tesoreria provinciale di  Napoli,  verrà  aperto  apposito conto corrente intitolato: Conto corrente  per  il  fondo speciale destinato alle opere di risanamento della  città  di  Napoli,  giusta l'articolo 7 della legge 15 gennaio

1885.

Nel  detto  conto  si  inscriveranno a debito (dare) tanto le somme rappresentate  dai  vaglia  del  tesoro  sovraindicate  a  misura che vengono realizzati, come quelli provenienti da incassi diretti giusta i  precedenti  articoli  3  e 4; ed a credito (avere) i pagamenti che verranno eseguiti a carico del fondo speciale.

 

Art. 27.

 

Delle  somme  rappresentate  da  vaglia  del  tesoro,  il tesoriere provinciale  di Napoli si darà incarico nel conto corrente, emettendo a   favore   di   sè   medesimo  corrispondenti  quietanze  di  fondo somministrato in conto corrente speciale.

Per  i  versamenti diretti invece simili quietanze saranno emesse a favore di chi eseguirà il versamento.

 

Art. 28.

 

I  pagamenti  da  farsi  a  carico  del fondo speciale non potranno essere  altrimenti  eseguiti  che sovra mandati emessi dal sindaco di Napoli  o  da  chi  ne  fa le veci, muniti del visto del delegato del ministero  dei  lavori  pubblici  come  dall'articolo  10 della legge

suddetta.

I  mandati  saranno  trasmessi  dal  municipio  alla  intendenza di finanza  corredati  da  apposito  elenco  in triplo, un esemplare del quale  verrà  restituito  con dichiarazione di ricevuta al municipio, l'altro  sarà trattenuto presso la intendenza di finanza, ed il terzo

verrà rimesso insieme ai mandati da pagare al tesoriere provinciale.

 

Art. 29.

 

L'intendenza  di  finanza  dopo  avere accertato mediante confronto colle   proprie  scritture,  che  il  fondo  presenti  la  necessaria disponibilità,  trasmetterà  i  mandati  alla  tesoreria  provinciale insieme  ad  apposito  ordine di prelevamento (modello A) della somma corrispondente dal conto corrente.

 

Art. 30.

 

Eseguito  il  pagamento  dei  mandati  ed accreditatone il relativo importo  nel  conto  corrente, il tesoriere provinciale li restituirà alla intendenza di finanza, che a sua volta, li trasmetterà corredati di  apposito  elenco  (mod.  B)  al  municipio  di  Napoli, il quale,

accertata   la   regolarità   dei   pagamenti   eseguiti   restituirà all'intendenza  l'elenco  che  accompagnava  i  mandati,  dopo che la dichiarazione di bene stare scritta in calce all'elenco medesimo, sia munita della firma del sindaco o di chi ne fa le veci.

 

Art. 31.

 

L'elenco  di  cui  al precedente articolo verrà dalla intendenza di finanza   passato   al   tesoriere   provinciale,   dovendo   insieme all'ordinanza  di  prelevamento  suindicato,  servirgli  di scarico e giustificazione delle somme prelevate dal fondo speciale.

 

Art. 32.

 

Dei  mandati  emessi dal municipio sarà dalla intendenza di finanza tenuta   registrazione   speciale,   ma,  non  potendo  il  tesoriere accreditarsi  nel  conto corrente che del montare dei mandati pagati, sarà  cura del municipio e della intendenza di finanza di avvertire i

creditori perchè si prestino a farne prontamente la esazione.

I mandati che nel periodo di un mese dalla loro emissione non siano stati  pagati,  saranno defalcati dai conti e restituiti al municipio che li ha emessi, il quale non li riprodurrà se non sopra domanda del titolare.

 

Art. 33.

 

L'intendenza  di  finanza  di  Napoli  trasmetterà mensilmente alla direzione  generale  del  tesoro  un estratto del conto corrente, nel quale  saranno particolareggiatamente indicati ed a credito i mandati pagati per conto del municipio di Napoli.

 

(Si omettono le firme).

(Si omettono gli allegati).