REGIO DECRETO 12.03.1885 n. 3003
CAMPANIA
Regio Decreto 12 marzo 1885, n. 3003 (in Gazz. Uff., 25 marzo, n. 71) - che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3ª) relativa al risanamento della città di Napoli.
UMBERTO I
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro presidente del consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, e del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, interim del tesoro;
Veduto l'articolo 19 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3ª):
Udito il consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico
E' approvato l'unito regolamento, che sarà vidimato e sottoscritto d'ordine Nostro dai ministri proponenti, per l'esecuzione della citata legge sulle opere da eseguirsi per il isanamento della città di Napoli.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 marzo 1885.
(Si omettono le firme).
CAMPANIA
Regio Decreto 12 marzo 1885, n. 3003 (in Gazz. Uff., 25 marzo, n. 71) -- che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3ª) relativa al risanamento della città di Napoli.
REGOLAMENTO
per la esecuzione della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3ª) per il risanamento della città di Napoli
Art. 1.
Le espropriazioni da farsi per gli effetti degli articoli 1 e 13 della legge 15 gennaio 1885 saranno precedute dal parere della commissione consultiva di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
Art. 2.
L'abbreviazione dei termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, che il prefetto potrà ordinare in virtù dell'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885 non potrà mai eccedere la metà dei termini ordinari, salvo che circostanze straordinarie, riconosciute con voto motivato dalla commissione di cui all'articolo 3 del presente regolamento, rendano necessaria un'abbreviazione maggiore.
Art. 3.
E' istituita presso la prefettura di Napoli una commissione consultiva nominata dal prefetto e composta:
Di un consigliere di prefettura, che la presiede.
Di un ingegnere dell'ufficio tecnico governativo.
Di un primo segretario alla intendenza di finanza.
Il prefetto designerà un impiegato della prefettura per compiere le funzioni di segretario.
Art. 4.
La commissione di cui all'articolo precedente, oltre alle attribuzioni enunciate agli articoli 1 e 2, sarà anche sentita:
1° Per la determinazione del maggior valore locativo derivante dai miglioramenti e ristauri per ragione d'igiene agli effetti dell'articolo 14 della legge;
2° Per gli atti relativi alla vendita dei materiali provenienti dalle demolizioni od altri, giusta l'articolo 7 capoverso 6°;
3° Per l'apprezzamento delle perizie relative alle indennità dovute ai proprietari degli immobili espropriati, e sulla convenienza delle relative transazioni in quanto non siano comprese fra i contratti contemplati dall'articolo 8 della legge;
4° Sull'ammontare della cauzione da darsi dal tesoriere provinciale di Napoli;
5° Per dare al prefetto il suo parere su tutte le quistioni ed atti sui quali sarà da lui consultata.
Art. 5.
La misura della esenzione dalla imposta sui fabbricati, ai sensi dell'articolo 14 della legge, sarà stabilita con Decreto del prefetto.
Art. 6.
I decreti del prefetto relativi a materie od atti, per i quali abbia sentita la commissione, saranno preceduti dalla formula <<Sentita la commissione consultiva di cui all'articolo 3° del regolamento>>.
Art. 7.
E' istituita presso il ministero dell'interno una commissione composta:
Di un consigliere di Stato che la presiede;
Di un consigliere della corte di cassazione di Roma;
Di un Ispettore del genio civile;
Di un Regio sostituto avvocato erariale;
Di un Direttore Capo di divisione al ministero dell'interno.
Art. 8.
La commissione di cui all'articolo precedente darà il suo parere motivato:
Su contratti per le espropriazioni;
Per la esecuzione di nuove opere;
Su tutti gli atti relativi stipulati dal municipio di Napoli, da sottoporsi all'approvazione del ministero dell'interno, secondo l'articolo 8 della legge;
Sulla parte straordinaria del bilancio del comune di Napoli relativa alle opere da farsi e soggetta all'approvazione del ministero dell'interno.
Su tutte le materie e questioni sulle quali sia consultata dal ministero dell'interno.
Art. 9.
Il ministero comunicherà alla commissione tutti i documenti relativi ai contratti ed atti di cui al predetto articolo 8 della legge; e la commissione potrà chiedere le carte e gli schiarimenti che giudicherà opportuni per l'adempimento delle sue attribuzioni.
Art. 10.
Ogni Decreto del ministero dell'interno relativo ai contratti ed atti di cui all'articolo 8 della legge, sarà accompagnato dal voto motivato della commissione.
Art. 11.
Il comune di Napoli trasmetterà ogni anno, appena approvato dal consiglio, e in ogni caso, non più tardi della fine del mese di maggio, in doppio esemplare, la parte traordinaria del bilancio, relativa alle opere ed ai lavori da farsi colle somme a tal uopo
assegnate. In caso di ritardo provvederà d'ufficio il prefetto, giusta l'articolo 145 della legge comunale e provinciale.
Art. 12.
I pagamenti di cui all'articolo 10 della legge che riguardano le indennità di espropriazione, saranno effettuati sia direttamente, agli aventi diritto, sia mediante deposito nella cassa depositi e prestiti, osservato in ogni caso il disposto della legge 25 giugno 1865, n. 2359
Art. 13.
Il sindaco per l'esercizio delle facoltà conferitegli dall'articolo 16 della legge dovrà sentire il parere della commissione municipale di sanità di cui agli articoli 6 e 36 e seguenti del regolamento 6 settembre 1874, n. 2120 per la esecuzione della legge 20 marzo 1865, allegato C, n. 2248.
Art. 14.
Le ordinanze del sindaco di Napoli, emanate in virtù dell'articolo 16 della legge, dovranno essere motivate.
Art. 15.
Le ordinanze stabiliranno il termine perentorio entro il quale dovranno eseguirsi i provvedimenti prescritti, e la contravvenzione sarà incorsa di pien diritto per la decorrenza del termine.
Art. 16.
Nulla è innovato alle disposizioni dei regolamenti in vigore, circa la pubblica sanità in quanto non siano contrarie a quelle del presente regolamento.
Art. 17.
Entro il mese di gennaio di ogni anno la giunta municipale di Napoli presenterà al ministero dell'interno una relazione particolareggiata e documentata nella quale dovrà esporre:
1° Lo stato delle opere e dei lavori intrapresi o compiuti nell'anno precedente;
2° Le spese fatte.
Art. 18.
La relazione, previo esame della commissione istituita presso il ministero dell'interno, di cui all'articolo 7, verrà comunicata al parlamento.
Art. 19.
I comuni del Regno che, ai sensi dell'articolo 18 della legge, intendono domandare che siano loro estese le disposizioni degli articoli 12, 13, 15, 16 e 17 della legge stessa, dovranno accompagnare l'istanza:
1° Della proposta delle opere necessarie al risanamento.
2° Del voto motivato della rispettiva deputazione provinciale.
Art. 20.
Emanato il Decreto reale di cui all'articolo 18 della legge, sono applicabili ad altri comuni a sensi dell'articolo stesso, le disposizioni del presente regolamento.
Art. 21.
Con decreti reali si determineranno annualmente per ciascuna delle dodici serie, la decorrenza degli interessi semestrali al 5%, il modo dell'emissione e dell'ammortamento, e la forma dei titoli da creare in esecuzione degli articoli 2, 3, 4 della legge.
Essi saranno dell'importo capitale nominale di lire 500 per ciascuno.
Un modello di ciascuna serie dei detti titoli, visto d'ordine Nostro dal ministro del tesoro, sarà depositato insieme al Decreto che lo avrà stabilito, negli archivi generali del Regno.
Art. 22.
Di ogni emissione e del prodotto ricavatone la deliberazione generale darà notizia al municipio di Napoli.
Le somme ottenute da ciascuna emissione potranno essere versate in qualunque tesoreria dello Stato, giusta le disposizioni che darà la direzione generale del tesoro, e quando i versamenti avvengano in altre tesorerie le relative somme saranno invertite in vaglia del tesoro, a favore del tesoriere provinciale di Napoli, presso il quale dovranno concentrarsi tutti i fondi destinati all'opera di risanamento della città di Napoli giusta gli articoli seguenti.
Detti vaglia del tesoro dovranno portare come oggetto del versamento, la indicazione della provenienza della somma da essi rappresentata e della relativa destinazione alle opere di risanamento della città di Napoli.
Art. 23.
In adempimento dell'articolo 6 della legge, il municipio di Napoli, avanti la scadenza di ciascun semestre, dovrà versare in quella tesoreria provinciale la metà della spesa lorda che sarà stanziata nel bilancio dello Stato, per il servizio degli interessi e della
estinzione dei titoli nel semestre successivo a quella in corso, dandone avviso preventivo alla intendenza di finanza di Napoli per la necessaria autorizzazione del tesoriere di introitare le somme.
Il servizio degl'interessi e della estinzione di cui sopra sarà fatto presso la cassa del debito pubblico e le tesorerie provinciali del Regno.
Art. 24.
L'amministrazione del dazio consumo verserà nella tesoreria provinciale di Napoli il montare dei quattro quinti della eccedenza sopra i sei milioni di introito del dazio consumo, devoluti al municipio e vincolati pel servizio del prestito.
Art. 25.
Saranno, dietro autorizzazione della intendenza, versate alla tesoreria di Napoli per la costituzione del fondo speciale prescritto coll'articolo 7 della legge, i cespiti in esso articolo indicati destinati al risanamento della città.
Il municipio verserà pure, come sopra al fondo speciale, gli altri cespiti destinati al servizio del prestito, di cui all'articolo 11 della legge, i quali saranno accordati annualmente fra il governo e il municipio stesso.
Art. 26.
Presso la intendenza di finanza e presso la tesoreria provinciale di Napoli, verrà aperto apposito conto corrente intitolato: Conto corrente per il fondo speciale destinato alle opere di risanamento della città di Napoli, giusta l'articolo 7 della legge 15 gennaio
1885.
Nel detto conto si inscriveranno a debito (dare) tanto le somme rappresentate dai vaglia del tesoro sovraindicate a misura che vengono realizzati, come quelli provenienti da incassi diretti giusta i precedenti articoli 3 e 4; ed a credito (avere) i pagamenti che verranno eseguiti a carico del fondo speciale.
Art. 27.
Delle somme rappresentate da vaglia del tesoro, il tesoriere provinciale di Napoli si darà incarico nel conto corrente, emettendo a favore di sè medesimo corrispondenti quietanze di fondo somministrato in conto corrente speciale.
Per i versamenti diretti invece simili quietanze saranno emesse a favore di chi eseguirà il versamento.
Art. 28.
I pagamenti da farsi a carico del fondo speciale non potranno essere altrimenti eseguiti che sovra mandati emessi dal sindaco di Napoli o da chi ne fa le veci, muniti del visto del delegato del ministero dei lavori pubblici come dall'articolo 10 della legge
suddetta.
I mandati saranno trasmessi dal municipio alla intendenza di finanza corredati da apposito elenco in triplo, un esemplare del quale verrà restituito con dichiarazione di ricevuta al municipio, l'altro sarà trattenuto presso la intendenza di finanza, ed il terzo
verrà rimesso insieme ai mandati da pagare al tesoriere provinciale.
Art. 29.
L'intendenza di finanza dopo avere accertato mediante confronto colle proprie scritture, che il fondo presenti la necessaria disponibilità, trasmetterà i mandati alla tesoreria provinciale insieme ad apposito ordine di prelevamento (modello A) della somma corrispondente dal conto corrente.
Art. 30.
Eseguito il pagamento dei mandati ed accreditatone il relativo importo nel conto corrente, il tesoriere provinciale li restituirà alla intendenza di finanza, che a sua volta, li trasmetterà corredati di apposito elenco (mod. B) al municipio di Napoli, il quale,
accertata la regolarità dei pagamenti eseguiti restituirà all'intendenza l'elenco che accompagnava i mandati, dopo che la dichiarazione di bene stare scritta in calce all'elenco medesimo, sia munita della firma del sindaco o di chi ne fa le veci.
Art. 31.
L'elenco di cui al precedente articolo verrà dalla intendenza di finanza passato al tesoriere provinciale, dovendo insieme all'ordinanza di prelevamento suindicato, servirgli di scarico e giustificazione delle somme prelevate dal fondo speciale.
Art. 32.
Dei mandati emessi dal municipio sarà dalla intendenza di finanza tenuta registrazione speciale, ma, non potendo il tesoriere accreditarsi nel conto corrente che del montare dei mandati pagati, sarà cura del municipio e della intendenza di finanza di avvertire i
creditori perchè si prestino a farne prontamente la esazione.
I mandati che nel periodo di un mese dalla loro emissione non siano stati pagati, saranno defalcati dai conti e restituiti al municipio che li ha emessi, il quale non li riprodurrà se non sopra domanda del titolare.
Art. 33.
L'intendenza di finanza di Napoli trasmetterà mensilmente alla direzione generale del tesoro un estratto del conto corrente, nel quale saranno particolareggiatamente indicati ed a credito i mandati pagati per conto del municipio di Napoli.
(Si omettono le firme).
(Si omettono gli allegati).