Regio Decreto 08/02/1923 n. 422       (Modificato)

 

OPERE PUBBLICHE

Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422 (in Gazz. Uff., 15 marzo, n.62).

Modificazioni al decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107, e al regio decreto 12 febbraio 1922, n. 214, sull'esecuzione di opere pubbliche.

MOD DLTCPS 25.07.1947 n. 1095

CFR DL 18.11.1966 n. 976 ART 19

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 601;

Visti il decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107, recante nuove norme per la esecuzione delle opere pubbliche ed il regio decreto 12 febbraio 1922, n. 214, che vi ha apportati emendamenti;

Vista la legge 20 agosto 1921, n. 1177, contenente provvedimenti contro la disoccupazione.

MOD DLTCPS 25.07.1947 n. 1095

CFR DL 18.11.1966 n. 976 ART 19

 

 

OPERE PUBBLICHE

Capo I.

Esecuzione dei lavoro dello Stato

 

Art. 1.

Le opere pubbliche dello Stato si eseguono in base a progetti compilati dagli uffici del genio civile o da altri uffici tecnici governativi civili o militari ed approvati nei modi stabiliti dal presente decreto.

Se la speciale natura delle opere lo consenta o motivi d'urgenza lo richiedano la compilazione dei progetti può anche essere affidata a professionisti privati, secondo norme da stabilirsi con decreto del ministro competente che potrà anche affidare ad essi la direzione dei lavori.

L'incarico di compilare un progetto non conferisce al privato professionista alcun titolo per la direzione o l'esecuzione dell'opera.

MOD DLTCPS 25.07.1947 n. 1095

CFR DL 18.11.1966 n. 976 ART 19

 

Art. 2.

I progetti di tutte le opere a carico delle amministrazioni civili dello Stato, esclusi quelli per le strade ferrate, sono approvati dal ministero competente su parere o su visto:

a) dell'ingegnere capo del genio civile fino all'importo di lire 100.000;

b) del consiglio superiore dei lavori pubblici per cifre maggiori.

Occorrerà tuttavia il parere del consiglio superiore dei lavori pubblici quando debbano essere determinati criteri di massima o si tratti di progetti parziali per un'opera la cui spesa complessiva si prevede superiore a lire 100.000, salvo che costituiscano esecuzione di un progetto di massima già approvato.

Per i lavori di manutenzione pluriennale la competenza per l'approvazione in linea tecnica dei relativi progetti sarà determinata avendo riguardo all'importo del canone preveduto per ciascun anno.

Per i contratti di appalto di opere dello Stato, da stipulare dopo pubblici incanti o dopo licitazione privata, non è richiesto il parere del consiglio di Stato di cui agli articoli 9, 14 e 15 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, sulla contabilità generale dello Stato.

Per l'approvazione dei progetti può prescindersi dalla revisione contabile dei calcoli e dei prezzi relativi di cui all'art. 1 del regio decreto 24 gennaio 1875, n. 2364.

Nulla è innovato alle attribuzioni spettanti al magistrato alle acque a termini della legge 5 maggio 1907, n. 257.

I progetti di tutte le opere a carico delle amministrazioni della guerra e della marina sono approvati con le norme contenute negli speciali regolamenti ora in vigore per le amministrazioni medesime, intendendosi però:

a) che sui progetti d'importo superiore alle lire 20.000 e fino a lire 100.000 dovranno pronunciarsi i comandi del genio di corpo d'armata;

b) che sui progetti d'importo superiore a lire 100.000 dovrà pronunciarsi anche la direzione superiore delle costruzioni del genio militare;

c) che pei contratti d'appalto da stipulare dopo pubblici incanti o dopo licitazione privata non è richiesto il parere del consiglio di Stato di cui agli articoli 9, 14 e 15 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, sulla contabilità generale dello Stato.

MOD DLTCPS 25.07.1947 n. 1095

CFR DL 18.11.1966 n. 976 ART 19

 

Art. 3.

I progetti di lavori compilati dagli uffici tecnici di finanza nell'interesse delle varie amministrazioni civili dello Stato sono approvati dal ministero delle finanze (direzione generale del catasto e dei servizi tecnici) su parere o su visto degli ingegneri capi

degli uffici stessi, sempre che il loro importo non superi lire 100.000.

Negli altri casi l'approvazione dei progetti anzidetti sarà conferita dallo stesso ministero delle finanze in base a visto od a parere del consiglio superiore dei lavori pubblici secondo le norme contenute nell'articolo precedente.

MOD RDL 27.10.1927 n. 2128 ART 1

MOD DLTCPS 25.07.1947 n. 1095

CFR DL 18.11.1966 n. 976 ART 19

 

Art. 4.

Agli appalti delle opere indicate nei precedenti articoli si può provvedere, in qualunque caso, mediante pubblici incanti o licitazioni private da tenersi, oltreché con le forme stabilite dalle disposizioni legislative vigenti, anche mediante appalto, concorso od offerta di prezzi.

Nell'appalto-concorso le imprese ammesse a concorrere presentano il progetto coi prezzi relativi; nell'offerta di prezzi esse dichiarano a quali prezzi sono disposte ad assumere l'appalto in base a progetto dell'amministrazione.

Il giudizio sulle offerte di cui al comma precedente è dato da una commissione, da nominarsi di volta in volta dall'amministrazione appaltante, e che terrà conto degli elementi economici e tecnici delle singole offerte e delle garanzie di capacità e serietà che presentano gli offerenti.

Nessun compenso o rimborso spetta alle imprese per la compilazione dei progetti da esse presentati per concorrere ad appalti-concorso.

Ove però ricorrano circostanze eccezionali, l'amministrazione ha facoltà di derogare a tale disposizione, specificando e rendendo noto ai concorrenti, nel bando di concorso, la misura del compenso e del rimborso, e le condizioni alle quali ne è subordinata la concessione.

MOD DLTCPS 25.07.1947 n. 1095

MOD DLTCPS 25.07.1947 n. 1095 ART 4

CFR DPR 30.06.1955 n. 1534 ART 9

CFR DL 18.11.1966 n. 976 ART 19

 

Art. 5.

Tanto nei pubblici incanti quanto nelle licitazioni private può l'amministrazione appaltante prefissare il limite massimo o il minimo di ribasso, od ambedue, entro i quali può avvenire l'aggiudicazione.

MOD DLTCPS 25.07.1947 n. 1095

CFR DL 18.11.1966 n. 976 ART 19

CFR L 03.07.1970 n. 504 ART 1

 

Art. 6.

Qualunque sia il numero dei soci in una impresa l'amministrazione riconosce un solo socio deliberatario per tutti gli atti e le operazioni di qualsiasi natura sino all'estinzione di ogni rapporto dipendente dal contratto di appalto.

Le società commerciali, di qualunque specie, regolarmente costituite sono ammesse a concorrere agli appalti per mezzo di persona specialmente delegata.

Questa persona deve avere i requisiti, anche di idoneità, prescritti per l'appalto di cui trattasi, ed essere bene accetta all'amministrazione; ad essa esclusivamente spetta la rappresentanza della società per tutte le operazioni e per tutti gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, sino all'estinzione di ogni rapporto.

La società non potrà mai mutare il rappresentante senza l'espresso consenso dell'amministrazione appaltante.

In caso di morte o di fallimento o di altro impedimento del detto rappresentante, la società è obbligata a surrogarlo prontamente con altra persona, la quale deve pure avere requisiti prescritti ed essere accetta all'amministrazione.

Se la società trasgredisce alle disposizioni dei due precedenti commi, l'amministrazione è in facoltà di rescindere il contratto in conformità dell'art. 340 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, allegato F, n. 2248.

MOD DLTCPS 25.07.1947 n. 1095

CFR DL 18.11.1966 n. 976 ART 19

 

Art. 7.

L'importo massimo degli appalti che possono affidarsi per licitazione o trattativa privata a società cooperative di produzione e lavoro od a cooperative agricole di produzione, giusta l'art. 1 della legge 12 marzo 1904, n. 178, è fissato in lire 1.000.000.

Per essere ammesse alla gara le cooperative concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una cassa di tesoreria provinciale il deposito stabilito nel capitolato speciale e indicato nell'avviso d'asta o di licitazione, come cauzione provvisoria a tutti gli effetti di legge.

La somma da depositarsi sarà fissata nella misura dell'1 per cento quando l'importo del lavoro da appaltarsi non superi lire 100.000; allorché tale importo superi la somma anzidetta l'ammontare della cauzione provvisoria sarà calcolato in ragione del mezzo per cento sulla somma eccedente l'importo stesso.

La cauzione provvisoria prestata dalle cooperative sarà svincolata quando la cauzione definitiva da costituirsi a norma dei commi seguenti avrà raggiunto la somma della cauzione provvisoria.

La cauzione definitiva sarà costituita mediante ritenuta del 5 per cento dell'importo di ciascuna rata e verrà restituita a lavoro ultimato e collaudato.

Per i consorzi di cooperative l'importo massimo di appalto delle opere che possono essere loro affidate a termini dell'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 422, non può superare la somma di lire 5.000.000, né il doppio dell'ammontare totale degli appalti che potrebbero essere affidati alle singole cooperative costituenti il consorzio.

I limiti costituiti dai suddetti importi massimi di appalto si applicano anche ai casi previsti, per le cooperative, dalla legge 19 aprile 1906, n. 126, e per i consorzi di cooperative dall'art. 7 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278.

MOD DLTLGT 11.06.1945 n. 427 ART 1

MOD DLTCPS 25.07.1947 n. 1095

CFR DLT 05.03.1948 n. 333 ART UNICO

CFR DL 18.11.1966 n. 976 ART 19

MOD L 27.07.1967 n. 649 ART 3

 

Art. 8.

In un medesimo contratto d'appalto si possono comprendere opere da eseguirsi a corpo, a misura, e con somministrazioni in natura o in danaro per la esecuzione ad economia.

Uno stesso lavoro può essere eseguito provvedendo, con appalti o contratti separati, la mano d'opera, i materiali e i mezzi d'opera occorrenti.

Nei contratti di appalto l'amministrazione, eccezionalmente e con provvedimento motivato, può riservarsi la fornitura totale o parziale di determinati materiali e di mezzi d'opera occorrenti per l'esecuzione dei lavori.

MOD DLTCPS 25.07.1947 n. 1095

CFR DL 18.11.1966 n. 976 ART 19

 

Art. 9.

Per i lavori in corso alla pubblicazione del presente decreto, quando i contratti relativi non contengano clausole speciali sulla revisione dei prezzi, l'amministrazione appaltante avrà la facoltà di pattuire con l'impresa o stabilire d'ufficio, sentiti i prescritti pareri tecnici, modificazioni in più od in meno dei prezzi contrattuali, sempreché riconosca, con giudizio insindacabile, essersi verificate, in confronto dei prezzi correnti al tempo della stipulazione del contratto, variazioni maggiori del 20 per cento nel complesso del lavoro.

Trattandosi di aumento, esso non si applica alla quantità di lavoro che l'impresa, a giudizio dell'amministrazione avrebbe potuto eseguire e non abbia invece eseguito in proporzione al tempo trascorso dalla consegna.

Quando, in caso di mancato accordo, l'impresa non accetti la decisione dell'amministrazione e sospenda, o rallenti il lavoro le sarà intimato di riprenderlo o proseguirlo con la dovuta alacrità, e non ottemperando essa all'ingiunzione, l'amministrazione potrà risolvere il contratto d'appalto.

In questo caso l'impresa ha diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere da determinarsi in base ai prezzi di contratti, nonché alla restituzione parziale della tassa proporzionale di registro pagata sull'intero importo di contratto.

L'amministrazione, senza attendere il collaudo finale e malgrado qualsiasi opposizione, comunque motivata, dell'impresa, può immettersi nel possesso dei lavori e materiali utili esistenti in cantiere, previa la compilazione di stati di consistenza e di accertamento, da redigersi con l'intervento dell'ingegnere direttore dei lavori ed in contraddittorio con l'impresa, e, qualora questa invitata non intervenga, con l'assistenza di due testimoni. Qualora per grave necessità pubblica sia urgente iniziare o riprendere l'esecuzione dei lavori appaltati, il ministro, con decreto motivato, potrà disporne l'esecuzione in economia, in pendenza della procedura di cui al presente articolo, senza che, in caso di risoluzione del contratto, ciò possa costituire per l'impresa titolo ad indennizzo o compensi.

MOD DLTCPS 25.07.1947 n. 1095

CFR DL 18.11.1966 n. 976 ART 19

 

Art. 10.

Nei contratti di appalto, da stipulare dopo la pubblicazione del presente decreto, per opere la cui esecuzione richieda lungo periodo di tempo, e per le quali si prevedano notevoli oscillazioni nei prezzi, si potranno introdurre clausole con le quali l'amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di rivedere e modificare i prezzi, sotto le condizioni e con le limitazioni stabilite nel primo e secondo comma dell'articolo precedente.

MOD DLTCPS 25.07.1947 n. 1095

CFR DL 18.11.1966 n. 976 ART 19

 

Art. 11.

Nei capitolati speciali si potrà stabilire che, nel corso di esecuzione dei lavori, si accrediti, sulle situazioni che servono di base per il pagamento delle rate di acconto, oltre l'importo dei lavori eseguiti, anche metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi ai prezzi di contratto.

Fino alla loro completa messa in opera i materiali rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, per qualunque caso di deterioramento o di perdita, e possono sempre essere rifiutati, se non adatti, dall'ufficio che dirige i lavori.

MOD DLTCPS 25.07.1947 n. 1095

CFR DL 18.11.1966 n. 976 ART 19

 

Art. 12.

E’ soppresso l'uso dei mandati a disposizione tanto per le spese inerenti ai lavori, quanto per quelle accessorie e generali.

Si può provvedere con mandati di anticipazione fino al limite massimo di 1.000.000:

1° al pagamento dei lavori in economia sia in amministrazione che per cottimi, o di forniture occorrenti per l'esecuzione dei lavori in economia;

2° ai pagamenti in acconto dipendenti da contratti con associazioni cooperative di produzione e lavoro, o da altri contratti di forniture o lavori pei quali l'amministrazione giudichi opportuna tale forma di pagamento.

Per il pagamento delle nuove costruzioni ferroviarie, che si eseguono mediante appalti, la cui direzione, sorveglianza e liquidazione è affidata alla direzione generale delle ferrovie dello Stato, al pagamento degli acconti alle imprese assuntrici si potrà provvedere a mezzo di mandati di anticipazione a favore dell'amministrazione ferroviaria.

Ciascun mandato di anticipazione può avere per oggetto tanto i pagamenti relativi ad un unico impegno, quanto tutti quelli da eseguirsi, per impegni diversi, a carico di uno stesso capitolo od articolo di bilancio.

I mandati relativi ai pagamenti preveduti al quarto comma del presente articolo devono essere messi distintamente per ogni contratto di fornitura o di lavoro.

MOD DLTCPS 25.07.1947 n. 1095

CFR DLTCPS 25.07.1947 n. 1095 ART 3

MOD L 12.12.1950 n. 1046 ART UNICO

CFR DL 18.11.1966 n. 976 ART 19

 

Art. 13.

Nei mandati di anticipazione sarà indicata, a cura e sotto la responsabilità dell'ufficio che ne ordina l'emissione, la somma che potrà essere prelevata con quietanza diretta dello stesso funzionario delegato, e quella che potrà essere prelevata con ordinativi a favore dei singoli creditori dello Stato.

Se le esigenze del servizio non richiedano che la somma riscuotibile direttamente dal funzionario delegato sia prelevata in una sola volta, i prelevamenti saranno fatti per le sole somme che di volta in volta occorrano.

Estinto il mandato, o al termine stabilito pel rendimento del conto, il funzionario delegato rilascierà all'ufficiale pagatore una dichiarazione di quietanza per l'importo complessivo degli ordinativi pagati, contro ritiro degli ordinativi medesimi debitamente quietanzati.

I funzionari delegati sono personalmente responsabili della regolarità delle spese da essi approvate e disposte; gli agenti pagatori delle regolarità del pagamento.

MOD DLTCPS 25.07.1947 n. 1095

CFR DL 18.11.1966 n. 976 ART 19

 

Art. 14.

E’ in facoltà dell'amministrazione di emettere per lo stesso oggetto più mandati di anticipazione a favore dello stesso funzionario, purché il loro importo complessivo non superi il limite di cui all'art. 12.

Quando sia giustificata una parte della spesa per la quale fu emesso un mandato di anticipazione, si può emettere un nuovo mandato, il cui ammontare, sommato con la parte non giustificata dei precedenti, non ecceda il limite suddetto.

MOD DLTCPS 25.07.1947 n. 1095

CFR DL 18.11.1966 n. 976 ART 19

 

Art. 15.

La disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 28 del regio decreto 23 settembre 1920, n. 1315, è estesa ai mandati di anticipazione relativi a qualsiasi servizio dipendente dall'amministrazione dei lavori pubblici.

La somma già riscossa dal funzionario delegato sopra un mandato di anticipazione e non erogata alla chiusura dell'esercizio, potrà essere da lui trattenuta per effettuare non oltre l'esercizio successivo pagamenti relativi alla spesa che formava oggetto dei mandati e quindi, ove trattisi di mandati afferenti alla parte ordinaria, limitati a quella dell'esercizio finanziario indicato nell'oggetto stesso.

MOD DLTCPS 25.07.1947 n. 1095

CFR DL 18.11.1966 n. 976 ART 19

 

Art. 16.

Salve le disposizioni speciali delle contabilità delle spese a carico dei bilanci della guerra e della marina, a giustificazione delle anticipazioni ricevute in ciascun esercizio per un determinato oggetto dovrà presentarsi unico rendiconto entro il mese di luglio dell'esercizio successivo, salvo quanto è disposto nei seguenti capoversi.

Nel caso di cui all'ultimo capoverso del precedente art. 15 il rendiconto delle anticipazioni ricevute in ciascun esercizio per un determinato oggetto dovrà essere prodotto entro l'esercizio successivo non appena esaurite le anticipazioni stesse.

A giustificazione delle anticipazioni ricevute in ciascun esercizio per un determinato oggetto dovrà prodursi rendiconto durante il corso dell'esercizio stesso:

a) non appena venga a cessare ogni causa di ulteriori erogazioni per l'oggetto di cui trattasi;

b) quando la presentazione di rendiconto sia necessaria per la concessione di nuovi fondi ai sensi del secondo capoverso dell'art. 14 del presente decreto;

c) quando vi sia cambiamento nella persona del funzionario delegato. In quest'ultimo caso il funzionario delegato o i suoi eredi dovranno presentare parziali rendiconti a giustificazione delle somme erogate fino al momento del passaggio di gestione sulle anticipazioni disposte per ciascun oggetto.

L'amministrazione potrà riservarsi di discaricare il funzionario delegato delle anticipazioni relative ad un determinato oggetto dopo che egli abbia presentato l'ultimo rendiconto, accompagnato, ove sia ritenuto necessario, da una relazione illustrativa.

MOD DLTCPS 25.07.1947 n. 1095

CFR DL 18.11.1966 n. 976 ART 19

 

Art. 17.

Saranno sottoposti al ministero dei lavori pubblici, che promuoverà l'esame tecnico prescritto dall'art. 2, i progetti relativi all'esecuzione di opere pubbliche di altri ministeri, eccettuati quelli relativi ad opere ed a lavori dipendenti dai ministeri della guerra e della marina per i quali si osserveranno le vigenti norme speciali.

L'art. 68 del regolamento 4 maggio 1885, n. 3074, per l'esecuzione della legge di contabilità generale dello Stato è abrogato.

MOD DLTCPS 25.07.1947 n. 1095

CFR DL 18.11.1966 n. 976 ART 19

 

Art. 18.

Per le opere d'interesse comunale che si eseguono col sussidio dello Stato, quando i comuni pur avendo dimostrato di essersi già assicurati i mezzi per provvedere alla spesa, non abbiano ancora effettivamente disponibili le somme necessarie, il ministro competente può accordare anticipazioni sino alla concorrenza dei tre quinti dell'ammontare dei sussidi concessi.

Le anticipazioni sono fatte dall'ingegnere capo del genio civile in relazione all'importo dei lavori da eseguire. L'ingegnere capo provvede ai pagamenti sotto la sua personale responsabilità, dopo essersi accertato della buona esecuzione dei lavori e della regolarità della spesa.

MOD DLTCPS 25.07.1947 n. 1095

CFR DL 18.11.1966 n. 976 ART 19

 

Art. 19.

Per i lavori di conto dello Stato che importino, nel loro complesso definitivo, secondo le risultanze del conto finale, una spesa non superiore alle lire 50.000, si può prescindere dall'atto formale di collaudo, che sarà sostituito da un certificato dell'ingegnere direttore, confermato dall'ingegnere capo del genio civile o di altro ufficio tecnico governativo dirigente, che attesti la regolare esecuzione dei lavori.

L'atto formale di collaudo non è richiesto per l'ultimo esercizio dei lavori di manutenzione pluriennale allorché l'ammontare dei lavori di detto ultimo esercizio importi una spesa non superiore alle lire 50.000.

Pei lavori delle nuove costruzioni ferroviarie, dei quali è affidata la direzione, la sorveglianza e la liquidazione alla direzione generale delle ferrovie dello Stato, il certificato suddetto sarà rilasciato dal capo del servizio costruzioni della direzione generale stessa.

Le disposizioni del presente articolo non si estendono ai lavori dipendenti dai ministeri della guerra e della marina per i quali restano inalterate le speciali disposizioni vigenti.

MOD RDL 12.04.1944 n. 128 ART 1

MOD DLTCPS 25.07.1947 n. 1095

MOD DLTCPS 25.07.1947 n. 1095 ART 1

MOD DL 15.03.1965 n. 124 ART 18

CFR DL 18.11.1966 n. 976 ART 19

MOD L 21.12.1977 n. 967 ART 4

MOD L 03.01.1978 n. 1 ART 17

 

Art. 20.

Il collaudo dei lavori eseguiti sotto la direzione degli uffici tecnici di finanza, è affidato dal ministero delle finanze (direzione generale del catasto e dei servizi tecnici) ad un funzionario tecnico di grado superiore del personale del catasto e degli uffici tecnici di finanza, od, in casi gravi, ad una commissione composta di membri tecnici e contabili.

MOD DLTCPS 25.07.1947 n. 1095

CFR DL 18.11.1966 n. 976 ART 19

 

Art. 21.

Potrà l'amministrazione disporre la restituzione totale o parziale della cauzione, subito dopo compiute le operazioni di collaudo, sempreché non siano stati presentati reclami in seguito agli avvisi pubblicati ai sensi e per gli effetti dell'art. 360 della legge sui lavori pubblici, e, se presentati, i reclami stessi trovino garanzia sui crediti della impresa a saldo dell'appalto.

MOD DLTCPS 25.07.1947 n. 1095

CFR DL 18.11.1966 n. 976 ART 19

 

Art. 22.

Gli atti di transazione, qualunque sia l'oggetto della controversia, sono sottoposti all'esame del consiglio superiore dei lavori pubblici quando il valore di ciò che l'amministrazione promette, abbandona o paga superi le lire 20.000.

Deve parimenti essere sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici, qualunque sia il valore del contratto, ogni volta che trattisi di non applicare le penalità stipulate a carico dei fornitori od appaltatori, quando la somma in controversia e che l'amministrazione abbandona, superi le lire 5000.

Per l'amministrazione della marina al consiglio superiore dei lavori pubblici deve intendersi sostituito il consiglio superiore di marina.

Per l'amministrazione della guerra restano in vigore gli articoli 30 e 31 della legge 17 luglio 1910, n. 511, intendendosi però che ai due limiti di lire 5000 e di lire 500 ivi indicati sono sostituiti rispettivamente i limiti di lire 20.000 e di lire 5000.

MOD DLTCPS 25.07.1947 n. 1095

CFR DL 18.11.1966 n. 976 ART 19

 

Art. 23.

Con decreti reali, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello delle finanze, possono essere concessi a provincie, comuni, consorzi o privati la esecuzione, e, eventualmente l'esercizio di opere di qualsiasi natura di conto dello Stato.

La spesa a carico dello Stato sarà ripartita in non più di cinquanta rate annuali, comprensive di capitale e di interessi.

Quando la procedura per la concessione non sia da leggi speciali diversamente stabilita, dovrà sentirsi il parere del consiglio superiore dei lavori pubblici.

Tali disposizioni dovranno essere applicate, con deliberazione del consiglio dei ministri, anche alle ferrovie per le quali sia autorizzata la costruzione per conto dello Stato.

MOD RD 02.12.1923 n. 2847 ART 1

MOD DLTCPS 25.07.1947 n. 1095

CFR DL 18.11.1966 n. 976 ART 19

 

Art. 24.

Nei casi di somma urgenza preveduti dall'art. 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato l'ingegnere capo potrà disporre l'immediata esecuzione dei lavori sino alla concorrenza di lire 15.000.

Negli stessi casi il ministro dei lavori pubblici potrà ordinare l'emissione di mandati di anticipazione a favore dei funzionari delegati per un importo non superiore a lire 50.000.

L'impegno regolare della spesa sarà assunto in seguito, nelle debite forme, su presentazione della relativa perizia.

MOD DLTCPS 25.07.1947 n. 1095

MOD DLTCPS 25.07.1947 n. 1095 ART 2

CFR DL 18.11.1966 n. 976 ART 19

 

Art. 25.

Per l'esecuzione di tutte le opere dello Stato è consentito provvedere mediante trattativa privata, sentito il parere del consiglio superiore dei lavori pubblici, anche fuori dei casi previsti negli articoli 4, 5 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, sulla contabilità generale dello Stato e 27, comma secondo, 28 e 29 della legge 18 luglio 1910, n. 511, quando dall'esistenza di circostanze speciali ed eccezionali sia manifesto che l'esecuzione dell'opera a trattativa privata rappresenta la forma d'appalto più economica e vantaggiosa per l'amministrazione.

Allorché per ragioni tecniche ed economiche sia da provvedere alla esecuzione in economia di lavori nei casi non preveduti in speciali regolamenti dovrà essere sentito il parere del consiglio superiore dei lavori pubblici ogni qualvolta l'importo dei lavori superi lire 15.000.

Il presente articolo è applicabile anche ai lavori e alle provviste a carico dei bilanci della guerra e della marina intendendosi sostituito al consiglio superiore dei lavori pubblici il consiglio di Stato e il consiglio superiore di marina rispettivamente.

MOD DLTCPS 25.07.1947 n. 1095

CFR DL 18.11.1966 n. 976 ART 19

 

Art. 26.

Ai consorzi di cooperative possono essere affidati, anche a trattativa privata, lavori per un importo superiore ai limiti di cui all'art. 7 del presente decreto, quando, su parere del consiglio superiore dei lavori pubblici e previo accordo col ministro del lavoro, l'amministrazione ritenga che offrano sufficienti garanzie tecniche e finanziarie.

MOD DLTCPS 25.07.1947 n. 1095

CFR DL 18.11.1966 n. 976 ART 19

 

Art. 27.

L'ammontare della cauzione da prestarsi a garanzia degli appalti può essere stabilito in un minimo del 5 per cento dell'importo netto dei lavori.

Negli appalti nei quali i mezzi d'opera sieno di notevole importanza rispetto al prezzo dei lavori, potrà l'amministrazione appaltante consentire lo svincolo di una parte della cauzione non superiore alla metà del valore dei mezzi d'opera destinati alla esecuzione dei lavori. Tali mezzi rimarranno vincolati a garanzia della amministrazione, che avrà su di essi il privilegio di cui agli articoli 1878 e seguenti del codice civile.

Le cose vincolate saranno descritte in apposito verbale nei modi indicati nell'art. 1880 del codice civile, ed il privilegio avrà pieno effetto decorsi i cinque giorni dalla pubblicazione di detto verbale nel Giornale degli annunzi legali della provincia in cui si esegue il lavoro appaltato.

Questo privilegio può costituirsi sui natanti di proprietà della impresa che risultino debitamente inscritti nei registri di un ufficio marittimo, ed avrà ogni effetto rispetto ai terzi dopo espletate le formalità stabilite dall'art. 485 del codice di commercio.

MOD DLTCPS 25.07.1947 n. 1095

CFR DL 18.11.1966 n. 976 ART 19

 

Art. 28.

I sussidi o concorsi consentiti a termine di legge sul bilancio del ministero dei lavori pubblici, per opere delle provincie, dei comuni e dei consorzi, sono concessi con decreto ministeriale, in base a visto di approvazione dei progetti da parte dell'ingegnere capo del genio civile.

Soltanto per le opere di un importo superiore alle lire 300.000 per i progetti sono approvati dal consiglio superiore dei lavori pubblici.

L'esame dell'ingegnere capo del genio civile e quello del consiglio superiore che precede l'approvazione deve essere rivolto anche a verificare la sussistenza delle condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti per la concessione dei sussidi.

Questa disposizione non è applicabile alle opere marittime, di bonifica, di derivazione d'acqua, ferroviarie e tramviarie.

MOD DLTCPS 25.07.1947 n. 1095

CFR DL 18.11.1966 n. 976 ART 19

 

Art. 29.

Le facoltà e le autorizzazioni demandate in materia di gestione di opere pubbliche dalle disposizioni in vigore all'amministrazione dei lavori pubblici od agli organi da essa dipendenti, sono deferite al ministero delle finanze (direzione generale del catasto e dei servizi tecnici) od agli uffici tecnici di finanza quando si tratti di lavori eseguiti sotto la direzione degli uffici stessi, salvo sempre i casi e le attribuzioni di competenza del consiglio superiore dei lavori pubblici.

MOD DLTCPS 25.07.1947 n. 1095

CFR DL 18.11.1966 n. 976 ART 19

 

 

OPERE PUBBLICHE

Capo II.

Dichiarazioni di pubblica utilità ed espropriazioni

Art. 30.

La dichiarazione di pubblica utilità, agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, è implicita per tutte le opere, l'esecuzione delle quali è autorizzata per legge.

Per le opere non autorizzate per legge e da eseguirsi dallo Stato direttamente, o per concessione, anche se accessorie, complementari o di parziale variazione ad opere già riconosciute di pubblica utilità o preesistenti, non si osservano le formalità del procedimento preliminare stabilito nel titoli I, capo I, della detta legge e l'approvazione dei relativi progetti ha il valore di una dichiarazione di pubblica utilità.

MOD DLTCPS 25.07.1947 n. 1095

CFR L 10.11.1948 n. 1363 ART 1

CFR DL 18.11.1966 n. 976 ART 19

CFR L 25.06.1865 n. 2359

 

Art. 31.

La dichiarazione di pubblica utilità pei lavori di costruzione e sistemazione dei campi di tiro a segno nazionale è fatta dal prefetto.

MOD DLTCPS 25.07.1947 n. 1095

CFR DL 18.11.1966 n. 976 ART 19

 

Art. 32.

La dichiarazione di pubblica utilità è fatta per decreto del ministro dei lavori pubblici:

a) per tutte le opere i progetti delle quali devono, per disposizione di legge, essere dal medesimo approvate;

b) per i lavori accessori, complementari o di parziale variazione alle opere autorizzate

per legge, a norma del primo comma dell'art. 30, salvo quanto è disposto dal capoverso dell'articolo stesso;

c) per la costruzione e la sistemazione delle strade comunali nell'interno degli abitati sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici in caso di reclamo.

MOD DLTCPS 25.07.1947 n. 1095

CFR DL 18.11.1966 n. 976 ART 19

 

Art. 33.

La dichiarazione di pubblica utilità prevista dagli articoli precedenti deve essere preceduta dall'approvazione del progetto tecnico di esecuzione da parte dell'autorità competente, a norma delle particolari disposizioni di legge.

MOD DLTCPS 25.07.1947 n. 1095

CFR DL 18.11.1966 n. 976 ART 19

 

Art. 34.

Possono comprendersi nella espropriazione non solo i beni indispensabili alla esecuzione dell'opera, ma anche quelli attigui in una determinata zona, l'occupazione dei quali giovi ad integrare la finalità dell'opera ed a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.

La facoltà di espropriare i beni attigui deve essere espressa nell'atto di dichiarazione di pubblica utilità, o concessa posteriormente dall'autorità che ha riconosciuta la pubblica utilità dell'opera.

L'espropriante può rinunciare alla espropriazione delle zone attigue quando i proprietari si obblighino a dare essi alle zone stesse la prevista nuova destinazione e presentino sufficienti garanzie per l'esecuzione delle opere relative. Tale rinuncia, che dovrà essere approvata dall'autorità che ha emessa la dichiarazione di pubblica utilità, libera l'espropriante dagli oneri derivanti da questa circa le zone anzidette.

Nei casi di opera autorizzata per legge spetta al competente ministero la facoltà di espropriare i beni attigui e di approvare la eventuale rinuncia alla detta facoltà.

MOD DLTCPS 25.07.1947 n. 1095

CFR DL 18.11.1966 n. 976 ART 19

 

Art. 35.

L'espropriante che paghi le spese di perizia ha facoltà di rivalersi della parte posta a carico dell'espropriato sull'indennità dovuta.

Qualora si debba ricorrere alla stima dei beni da espropriare per la mancata accettazione della indennità da parte del proprietario che sia giuridicamente assente o emigrato, le spese giudiziarie per la nomina dei periti e quelle di perizia saranno, in ogni caso, a carico dello espropriante.

MOD DLTCPS 25.07.1947 n. 1095

CFR DL 18.11.1966 n. 976 ART 19

 

Art.. 36.

Qualora l'indennità non ecceda le lire 1000, il prefetto può, udito il consiglio di prefettura, disporne il pagamento, dispensando l'espropriato dal presentare tutti o alcuni dei documenti giustificativi della domanda, sotto l'osservanza delle garanzie che il prefetto stesso crede di stabilire.

Il provvedimento deve sempre intendersi emesso dal prefetto senza alcuna responsabilità sua e della pubblica amministrazione salva restando la eventuale azione degli aventi diritto o dei terzi a norma della legge comune.

L'accettazione delle indennità fino alla misura indicata nel primo comma, quando si riferisca a fondi rustici, potrà essere fatta dal proprietario anche con apposizione di croce-segno, alla presenza di due testimoni, nel foglio di stima del fondo da espropriare.

MOD DLTCPS 25.07.1947 n. 1095

CFR DL 18.11.1966 n. 976 ART 19

 

Art. 37.

Quando pel maggiore valore derivante dall'esecuzione di un'opera debbasi imporre un contributo ai proprietari dei fondi confinanti o contigui, a termine dell'art. 77 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, alla dichiarazione di pubblica utilità ed alla imposizione del contributo si provvede con decreto reale sulla proposta del ministro competente, udito il consiglio superiore dei lavori pubblici.

Per le opere approvate con legge e per le quali non è necessaria esplicita dichiarazione di pubblica utilità, il contributo è imposto mediante decreto del ministro competente ad approvarne i progetti, udito il consiglio superiore dei lavori pubblici.

MOD DLTCPS 25.07.1947 n. 1095

CFR DL 18.11.1966 n. 976 ART 19

 

Art. 38.

Le facoltà attribuite al prefetto in materia di espropriazione, eccettuate quelle di dichiarare la pubblica utilità e le altre per le quali si richiede il previo parere del consiglio di prefettura, possono essere delegate al sotto-prefetto del circondario in cui sono posti i beni soggetti all'espropriazione.

MOD DLTCPS 25.07.1947 n. 1095

CFR DL 18.11.1966 n. 976 ART 19

 

Art. 39.

Le opere pubbliche dello Stato, delle provincie, dei comuni e dei consorzi, anche se eseguite mediante concessioni e quelle che interessano enti morali legalmente riconosciuti possono essere dichiarate, con decreto del ministro dei lavori pubblici, urgenti ed indifferibili agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188.

MOD DLTCPS 25.07.1947 n. 1095

CFR DL 18.11.1966 n. 976 ART 19

 

 

OPERE PUBBLICHE

Capo III.

Disposizioni pei lavori degli enti locali

 

Art. 40.

Le disposizioni del presente decreto sono estese, in quanto applicabili, ai lavori che si eseguiscono, con o senza concorso dello Stato, dalle provincie, dai comuni e dai consorzi amministrativi per l'esecuzione di opere pubbliche.

Gli appalti mediante licitazioni o trattative private e l'esecuzione in economia sono consentiti, salvo per i comuni e le provincie, il parere del consiglio di prefettura, anche fuori dei casi previsti negli articoli 183 e 258 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, quando ricorrano le stesse circostanze speciali ed eccezionali indicate nel primo comma dell'art. 25.

Restano ferme le disposizioni degli articoli 184-186-187 e 188 del detto testo unico.

L'autorizzazione prefettizia per la dispensa dagli incanti è richiesta soltanto per gli appalti il cui valore complessivo ecceda le lire 2000 se si tratti di comuni, e lire 5000 se si tratti di provincie.

La risoluzione dei contratti nel caso previsto dall'art. 9 del presente decreto, è pronunciata dalle amministrazioni appaltanti nei modi e con le garanzie di legge. Lo svincolo parziale o anticipato della cauzione ammesso dall'art. 21 dovrà per le provincie e per i comuni essere autorizzato nei modi prescritti dall'art. 180 del regolamento approvato con decreto reale 12 febbraio 1911, n. 297.

Le facoltà attribuite al ministro per le opere dello Stato dal sesto comma dell'art. 9 è estesa alle deputazioni provinciali, alle giunte comunali ed agli organi corrispondenti dei consorzi e degli enti autonomi costituiti per l'esecuzione di lavori pubblici, per le opere di rispettiva competenza.

MOD DLTCPS 25.07.1947 n. 1095

CFR DL 18.11.1966 n. 976 ART 19

 

Art. 41.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno.

MOD DLTCPS 25.07.1947 n. 1095

CFR DL 18.11.1966 n. 976 ART 19