Indennità di
espropriazione - Disciplina introdotta dalla legge 359/1992 - Ambito di
applicazione dell'articolo 5-bis: aree edificabili - Applicabilità agli edifici
già esistenti: esclusione - Aree agricole: rinvio alla normativa previgente.
(legge 359/1992. articolo 5-bis; legge 2359/1865 articolo 39)
L'articolo 5-bis della legge 359/1992 si
riferisce unicamente all' espropriazione di aree, determinando ex novo il modo
in cui dev'essere quantificata l'indennità in caso di aree edificabili (primo
comma) e rinviando ;alla disciplina dettata dalla precedente legge 865/1971 per
quel che riguarda le aree agricole (quarto comma). E non par dubbio che altro
sia un'area edificabile, per la quale cioè l'edificabilità costituisce solo
una mera potenzialità, ancorché già idonea a influenzarne il valore e a
determinarne per certi effetti il regime giuridico. altro invece un suolo sul
quale già quella medesima potenzialità si sia espressa in una ben determinata
opera edilizia, avente ormai un proprio valore e un proprio regime giuridico in
cui anche il suolo sottostante è ricompreso
Sezione I, sentenza 21 novembre 1995 n.
12036
Espropriazione per
pubblico interesse o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità-
Determinazione (stima) - Opposizione alla stima - Articolo 5-bis legge 359/1992
-Ius superveniens - Giudizi in corso - Applicabilità - Condizioni.
(Decreto legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito, con modificazioni, nella
legge 8 agosto 1992 n. 359, articolo 5-bis)
Proposto ricorso per cassazione avverso la
sentenza della Corte di appello che in sede di opposizione alla stima (ai sensi
dell'articolo 19 della legge 22 ottobre 1971 n. 865) abbia ritenuto edificabili
i fondi espropriati e liquidato l'indennità di espropriazione in base al
criterio del valore venale, e sopravvenuta, nelle more del giudizio di
legittimità, la nuova disciplina di cui all'articolo 5-bis del Dl 11 luglio
1992 n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992 n. 359), la Corte di
cassazione, ove siano ancora controverse sia la natura edificatoria del suolo,
sia la determinazione dell'indennizzo, deve cassare la sentenza impugnata e
rimettere la causa al giudice del merito perché determini l'indennità alla
luce dello ius superveniens.
Sezione I, sentenza 22 novembre 1995 n.
12081
Espropriazione per
pubblico interesse (o utilità) - Espropriazione parziale - Indennità -
Determinazione - Criteri - Articolo 40 della legge 2359/1865 - Inderogabilità -
Esclusione
(Legge 25 giugno 1865 n. 2359, articolo 40)
Nelle ipotesi di espropriazione parziale - i
cui presupposti sono non solo il degrado della parte residua, ma anche la
sussistenza, tra le due parti (espropriata e residua) di un vincolo obiettivo
tale che il degrado sia imputabile alla loro separazione - l'articolo 40 della
legge 25 giugno 1865 n. 2359 prevede che la determinazione della indennità deve
essere operata seguendo una duplice valutazione e, cioè, quella dell'intero
immobile per il periodo anteriore alla espropriazione e quella della parte
residua dopo l'esproprio e che l'indennizzo corrisponde alla differenza tra i
due valori. Tale sistema di valutazione peraltro non è inderogabile per cui
risulta comunque corretto calcolare l'indennizzo dovuto sommando al valore
venale del bene espropriato il deprezzamento della parte residua.
Sezione I, sentenza 22 novembre 1995 n.
12081
Occupazione per pubblico
interesse - Opposizione alla liquidazione dell'indennità - Applicabilità ai
giudizi pendenti della disciplina introdotta dall'articolo 5-bis della legge
359/1992 - Ammissibilità.
(Legge 865/1971, articolo 19; legge 359/1992. articolo 5-bis)
La nuova disciplina della materia introdotta
dall'articolo 5-bis della legge 359/1992 è applicabile, per il suo carattere
retroattivo, ai giudizi in corso.
Sezione I, sentenza 22 novembre 1995 n.
12089
Espropriazione per
pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e di urgenza -
Risarcimento del danno - Cosiddetta occupazione acquisitiva - Momento in cui si
verifica il trasferimento della proprietà del fondo - Radicale e irreversibile
trasformazione - Nozione.
(Cc articolo 2043)
In caso di espropriazione per pubblico
interesse e di cosiddetta occupazione acquisitiva il trasferimento della
proprietà del bene, in favore dell'espropriante, si verifica nel momento in cui
si realizza l'irreversibile destinazione dell'area occupata dalla Pa alla
esecuzione dell'opera pubblica e dal medesimo momento inizia il decorso del
termine di prescrizione del diritto risarcitorio vantato dal titolare del fondo.
A tal fine la radicale e irreversibile trasformazione del fondo occupato si
determina quando il fondo sia stabilmente e inscindibilmente incorporato, quale
parte non autonoma, dell'opera pubblica, unitariamente intesa, non rilevando il
fatto che esso, in sé e per sé considerato, non subisca alterazioni o
modificazioni apprezzabili nella sua conformazione fisica, per cui anche un'area
che nell'unitarietà dell'opera pubblica complessa non sia destinata a essere,
singolarmente considerata, edificata, né sia stata di fatto edificata, ma
ciononostante sia componente non autonoma dell'opera pubblica, subisce la sorte
delle aree edificate (al concetto di irreversibilità) trasformazione, quindi,
non si attaglia né il semplice inizio dell'opera, né necessariamente il
termine di questo in tutte le sue componenti, realizzandosi detta situazione
quando, anche prima della ultimazione dei lavori, siano state poste in essere
opere che abbiano trasformato fisicamente l'immobile occupato, facendogli
perdere (definitivamente i caratteri originari).
Sezione I, sentenza 29 novembre 1995 n.
12416
Espropriazione per
pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e di urgenza -
Risarcimento del danno - Cosiddetta occupazione acquisitiva - Prescrizione del
diritto al risarcimento del danno - Quinquennale.
(Cc, articolo 2947)
La radicale trasformazione di un suolo
privato, illegittimamente occupato dalla Pa (ancorché l'illegittimità dipenda
dalla scadenza del termine di occupazione legittima) quando implichi la
irreversibile destinazione alla realizzazione di un'opera pubblica, si traduce
in un illecito di natura istantanea che comporta l'estinzione della proprietà
del privato e la contestuale acquisizione della stessa, a titolo originario, da
parte dell'ente costruttore: il diritto del privato, al risarcimento del danno,
per la perdita della proprietà, pertanto, si prescrive nel termine di cinque
anni.
Sezione I, sentenza 29 novembre 1995 n.
12416
Espropriazione per
pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza -
risarcimento del danno - Cosiddetta occupazione acquisitiva - Questione di
legittimità costituzionale degli articoli 832, 934 e 2043 del Cc - Manifesta
infondatezza.
(Costituzione, articoli 3, 42 e 97; Cc, articoli 832, 934e2043; legge 25
giugno 1865 n. 2359)
Il principio, secondo il quale
l'irreversibile utilizzazione di un fondo illegittimamente occupato, nella
realizzazione di un'opera pubblica, integra un fatto illecito della Pa estintivo
del diritto dominicale del privato e acquisitivo dello stesso a titolo
originario in capo all'ente costruttore (cui consegue il diritto al risarcimento
del danno, prescrittibile nel quinquennio), è espressione della diversità
della tutela esperibile, rispetto al caso in cui analogo illecito sia commesso
da un privato: la diversità trova giustificazione nella differenza delle
posizioni soggettive nel rapporto con l'amministrazione rispetto a quelle con il
privato. Deve, pertanto, ritenersi manifestamente infondata, in riferimento agli
articoli 3, 42, commi 2 e 3, e 97 della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale degli articoli 832, 934 e seguenti e 2043 del Cc, nonché della
legge 25 giugno 1865 n. 2359.
Sezione I, sentenza 29 novembre 1995 n.
12416
Per pubblica utilità -
Legge provinciale di Trento 6/1993 - Espropriazione in corso - Nuova
determinazione dell’indennità da parte dell’organo amministrativo - In caso
di pendenza di giudizio contenzioso - Esclusione.
(Legge provincia di Trento 19 febbraio 1993 n. 6, articolo 35)
È in contrasto con ogni canone ermeneutico,
letterale, logico, sistematico e di esegesi adeguatrice l’interpretazione
dell’articolo 35 della legge provinciale di Trento 19 febbraio 1993 n. 6 -
secondo cui l’autorità amministrativa deve determinare ex novo l’indennità
di espropriazione per i procedimenti in corso - nel senso che ove sia pendente
controversia giudiziaria, sulla misura dell’indennità, il giudice adito
(nella specie: in sede di rinvio) debba dichiarare cessata tra le parti la
materia del contendere, perché la Pa proceda a una nuova quantificazione
dell’indennità stessa.
Sezione I, sentenza 20 dicembre 1995 n.
13016
Per pubblica utilità -
Procedimento - Cessione volontaria, salvo conguaglio in base alle norme emanande
- Domanda di conguaglio - Competenza della Corte di appello in un unico grado -
Esclusione - Qualificazione del credito come diritto all’indennità -
Irrilevanza.
(Legge 22 ottobre 1971 n. 865, articoli 12 e 19; legge 29 luglio 1980 n. 385,
articolo 1)
In tema di espropriazione per pubblica utilità
ove il privato abbia ceduto volontariamente il suo bene a norma dell’articolo
12 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, con l’espressa salvezza di conguaglio
in base alle norme emanande in tema di determinazione dell’indennità di
espropriazione, non sussiste, in ordine alla domanda proposta per conseguire il
detto conguaglio, la speciale competenza, in unico grado della Corte di appello,
ai sensi dell’articolo 19 della stessa legge 865/1971, ancorché l’attore
impropriamente qualifichi il proprio credito come diritto all’indennità
(atteso che il credito medesimo, pur avendo funzione similare, si differenzia da
quello indennitario, oggetto del giudizio ai sensi del citato articolo 19, per
il carattere alternativo e per la dipendenza da trasferimento negoziale e non
autoritativo della proprietà).
Sezione I, sentenza 21 dicembre 1995 n.
13037
Edilizia residenziale
pubblica - Istituto autonomo case popolari - Espropriazione - Acquisto delle
aree da parte di enti diversi dal comune - Opposizione alla stima -
Legittimazione passiva di enti diversi dal comune - Esclusione.
(Legge 22 ottobre 1971 n. 865, articoli 19 e 60)
In materia di programmi pubblici di edilizia
residenziale l'articolo 60 della legge 22 ottobre 197.1 n. 865, attribuisce ai
comuni una posizione istituzionale primaria, stabilendo che l'acquisizione delle
aree, da parte di enti, istituti e cooperative, viene sempre attuata in nome e
per conto del comune e di intesa con tali soggetti. Ne segue, pertanto, che gli
enti incaricati della attuazione dei programmi di edilizia pubblica
residenziale, anche quando agiscono come delegati a rilevanza esterna, si
limitano a compiere in nome e per conto del comune gli atti del procedimento
ablatorio, che resta tuttavia riferibile direttamente all'ente territoriale,
unico legittimato passivo di fronte alla azione del privato diretta a ottenere
la determinazione della giusta indennità di espropriazione (o di occupazione
temporanea).
Sezione I, sentenza 22 dicembre 1995 n. 13086