ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
In tema di espropriazione per pubblica utilità, la decorrenza del termine per l'opposizione alla stima dal giorno della pubblicazione nel foglio annunzi legali dell'avviso di deposito della relazione trova applicazione solo nell'ipotesi normale in cui il decreto di espropriazione precede la detta relazione, con la conseguenza che, qualora, per anomalia del procedimento, il decreto stesso sia emesso successivamente, ovvero, pur emesso, non risulti regolarmente notificato, l'indicato termine per l'opposizione inizierà a decorrere solo dal giorno in cui il proprietario espropriato acquisti conoscenza legale della determinazione dell'indennità attraverso la regolare notifica del decreto di esproprio.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 8 gennaio 1998, n. 96
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Indennità di espropriazione
Ai fini della valutazione dell'edificabilità delle aree a norma dell'art. 5 bis comma 3 l. 8 agosto 1992 n. 359, si deve tenere conto delle possibilità legali effettive di edificazione esistenti al momento dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione; pertanto, nella stima dei terreni espropriati (o ceduti volontariamente) non si può tenere conto del vincolo espropriativo, nè di vincoli di inedificabilità previsti da strumenti urbanistici preordinati all'espropriazione, ma deve tenersi conto dei vincoli di inedificabilità previsti da strumenti urbanistici di ordine generale non preordinati all'espropriazione esistenti al momento del verificarsi della vicenda ablativa, nonchè delle concrete ed intrinseche caratteristiche dei terreni che incidono sulla edificabilità di fatto degli stessi.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 8 gennaio 1998, n. 97
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
Ai fini della valutazione della edificabilità delle aree a norma dell'art. 5 bis, comma 3, l. n. 359 del 1992, si deve tenere conto delle possibilità legali effettive di edificazione esistenti al momento dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione. Pertanto, nella stima dei terreni espropriati (o ceduti volontariamente) non si può tenere conto del vincolo espropriativo, nè di vincoli di inedificabilità previsti da strumenti urbanistici preordinati all'espropriazione, ma deve tenersi conto dei vincoli di inedificabilità previsti da strumenti urbanistici di ordine generale non preordinati all'espropriazione esistenti al momento del verificarsi della vicenda ablativa, nonchè delle concrete ed intrinseche caratteristiche dei terreni che incidono sulla edificabilità di fatto degli stessi.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 8 gennaio 1998, n. 97
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Indennità di espropriazione
Con riguardo ad espropriazione disposta a norma della l. 22 ottobre 1971 n. 865, e per il caso in cui, in esito ad opposizione alla stima effettuata in sede amministrativa, venga riconosciuta, all'espropriato una maggiore somma a titolo di indennità espropriativa, l'espropriante deve corrispondere, solo su detta maggiore somma, gli interessi legali, di natura compensativa, dal giorno dell'espropriazione e fino alla data di inizio del giudizio di opposizione e fino a quella della decisione, può essere condannato al risarcimento dell'ulteriore danno per "mora debendi", ai sensi e nel concorso dei requisiti di cui all'art. 1224, comma 2, c.c., atteso che, mentre prima dell'opposizione non ha alcuna facoltà di interferire sulle determinazioni amministrative, con l'instaurarsi dell'opposizione stessa egli diventa parte convenuta in un ordinario processo contenzioso, con propria autonomia decisionale, anche rispetto all'eventuale adesione alle pretese attrici od alla formulazione di proposte transattive; nel caso, tuttavia, che il riconoscimento della maggior somma si renda consequenziale esclusivamente al sopravvento (con la sentenza 19 luglio 1983 n. 223 della Corte cost.), nel corso del procedimento di opposizione, della dichiarazione di incostituzionalità dei criteri indennitari fissati dall'art. 16, commi 5, 6 e 7 della l. n. 865, l'obbligo di risarcimento del maggior danno si configura solo a decorrere dalla pubblicazione della sentenza in questione, in quanto, per il periodo anteriore, non è ravvisabile colpevolezza alcuna nel ritardo nell'esatto adempimento.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 9 gennaio 1998, n. 128
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
Nell'ipotesi in cui il giudice adito in sede di opposizione alla stima rilevi, anche d'ufficio, la mancanza di un presupposto di validità del decreto di espropriazione, e quindi il venir meno della pretesa indennitaria, deve dichiarare l'inesistenza del diritto del privato a proporre opposizione alla stima, pur in difetto di specifica eccezione di parte, trattandosi di questione che attiene alla "legitimatio ad causam" ossia alla titolarità in astratto del diritto fatto valere con l'atto introduttivo del giudizio.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 10 gennaio 1998, n. 147
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Dichiarazione di pubblica utilità
Nel caso in cui si sia verificata la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità non è configurabile un'ipotesi di accessione invertita, bensì soltanto un fatto illecito generatore di danno; ne consegue che, ai fini della liquidazione di detto danno, non potrà farsi ricorso ai criteri di cui all'art. 5 bis l. n. 359 del 1992 neppure alla luce della modifica introdotta dall'art. 3, comma 65, l. n. 662 del 1996, posto che tale articolo, riferendosi alle occupazioni illegittime "per causa di pubblica utilità", chiaramente pone un collegamento teologico tra l'occupazione, ancorchè illegittima, e le finalità pubbliche perseguite con la procedura espropriativa, collegamento che verrebbe meno in difetto di una valida dichiarazione di pubblica utilità.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 10 gennaio 1998, n. 148
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
Nell'ipotesi in cui la delibera di occupazione d'urgenza sia dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47 comma 3 l. 2 giugno 1990 n. 142 essa è immediatamente efficace con la conseguenza che l'amministrazione è tenuta, a pena di illegittimità, ad effettuare l'immissione nel possesso del bene nel termine perentorio di tre mesi a decorrere dalla sua adozione, a nulla rilevando la data di pubblicazione della delibera stessa all'albo.
Ente giudicante
T.A.R. Lazio, Latina, 13 gennaio 1998, n. 14
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
In tema di disciplina dell'espropriazione per pubblico interesse (o utilità), a seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 549 del 1995 (art. 1, comma 65), il criterio stabilito dall'art. 5 bis d.l. 11 luglio 1992 n. 333, conv. in l. 8 agosto 1992 n. 359, ha assunto una portata ancor più generale, arrivando a ricomprendere, oltre che gli indennizzi, anche le obbligazioni risarcitorie della p.a. Da ciò consegue, ancora maggiormente, che anche la determinazione dell'indennità di occupazione legittima non possa essere disancorata dal suo naturale parametro di riferimento costituito dall'indennità di esproprio, calcolata in base ai criteri introdotti dall'art. 5 bis cit.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 13 gennaio 1998, n. 208
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Indennità di espropriazione
In tema di determinazione dell'indennità di espropriazione, la disposizione dell'art. 5 bis comma 3 d.l. 11 luglio 1992 n. 333, convertito dalla l. 8 agosto 1992 n. 359, nel prevedere che, ai fini della valutazione dell'edificabilità delle aree, si debba tener conto delle "loro possibilità legali ed effettive di edificazione", introduce il precetto secondo il quale non è legittimamente classificabile come edificabile un'area che gli strumenti urbanistici non preordinati all'espropriazione (nella specie, il piano regolatore generale di Napoli) assoggettino a vincolo di inedificabilità (in quanto destinata a verde pubblico), precludendone, così, le possibilità legali di edificazione; l'interpretazione della norma in parola, difatti, non può prescindere dalla considerazione che il legislatore abbia inteso porre in rapporto di cumulatività, e non di mera alternatività, i requisiti in essa indicati (possibilità legali di edificazione e possibilità effettive di utilizzazione), senza che, "a contraris" possa assumere rilievo, sul piano ermeneutico, il contenuto della circolare n. 271 del 18 ottobre 1995 emanata dal Ministero delle finanze (affermativa, invece, dell'alternatività dei requisiti ricordati), attesa la specificità e peculiarità della materia (trattamento urbanistico di beni demaniali e patrimoniali indisponibili) in essa disciplinata.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 14 gennaio 1998, n. 259
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
In tema di determinazione dell'indennità di espropriazione, la disposizione del comma 3 dell'art. 5 bis d.l. n. 333 del 1992, nel prevedere che, ai fini della valutazione delle edificabilità delle aree, si debba tener conto delle "loro possibilità legali ed effettive di edificazione", introduce il precetto secondo il quale non è legittimamente classificabile come "edificabile" un'area che gli strumenti urbanistici non preordinati all'espropriazione (nella specie, il piano regolatore generale di Napoli) assoggettino a vincolo di inedificabilità (in quanto destinata a verde pubblico), precludendone, così, le possibilità legali di edificazione. L'interpretazione della norma in parole, difatti, non può prescindere dalla considerazione che il legislatore abbia inteso porre in rapporto di cumulatività, e non di mera alternatività, i requisiti in essa indicati (possibilità legali di edificazione e possibilità effettive di utilizzazione), senza che, e contrariis possa assumere rilievo, sul piano ermeneutico, il contenuto della circolare n. 271 del 18 ottobre 1995 emanata dal ministero delle finanze (affermativa, invece, dell'alternatività dei requisiti ricordati), attesa la specificità e peculiarità della materia (trattamento urbanistico di beni demaniali e patrimoniali indisponibili) in essa disciplinata.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 14 gennaio 1998, n. 259
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Dichiarazione di pubblica utilità
Gli atti di dichiarazione di pubblica utilità, assoggettando beni determinati all'espropriazione e incidendo sui diritti dei proprietari, attribuiscono a questi ultimi la qualità di persone direttamente contemplate e con ciò il diritto a ricevere la notificazione individuale dei medesimi, non essendo valide a superare l'obbligo di notifica individuale ai diretti destinatari del provvedimento le forme di pubblicità operate mediante avviso pubblico nei comuni in cui sono situati i beni o nel giornale delle pubblicazioni amministrative della provincia, atti che non possono considerarsi sostitutivi della richiesta notifica, nè potendo realizzare la piena conoscenza del provvedimento, la circostanza che gli interessati abbiano avuto notizia della sua esistenza attraverso la notifica del decreto di occupazione di urgenza, atto non valido ad assorbirne il contenuto.
Ente giudicante
T.A.R. Abruzzi, Pescara, 15 gennaio 1998, n. 135
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione abusiva o illegittima
I criteri per la liquidazione del danno da occupazione appropriativa, stabiliti dall'art. 3, comma 65, l. 23 dicembre 1996 n. 662, sono applicabili ai giudizi in corso, anche in cassazione, purchè sia in contestazione l'ammontare del risarcimento. (Nella specie la lite concerneva la fissazione del valore venale del fondo, che costituisce pur sempre il parametro base di commisurazione del danno).
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 17 gennaio 1998, n. 363
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
In tema di espropriazione per pubblica utilità, il principio secondo il quale, in conseguenza del sopravvenire del decreto di esproprio (nella specie, "rectius", di un decreto di asservimento legittimo, ma tardivo), la domanda di risarcimento del danno originariamente proposta dall'espropriando si converte in opposizione alla stima non è applicabile nel caso in cui l'attore abbia inequivocabilmente richiesto (come nella specie) il solo risarcimento e non anche la rideterminazione dell'indennità riconosciutagli.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 17 gennaio 1998, n. 382
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione abusiva o illegittima
In tema di espropriazione per pubblica utilità o interesse, il principio secondo il quale, in conseguenza del sopravvenire del decreto di esproprio (nella specie, rectius, di un decreto di asservimento legittimo, ma tardivo), la domanda di risarcimento del danno originariamente proposta dall'espropriando si converte in opposizione alla stima non è applicabile nel caso in cui l'attore abbia inequivocabilmente richiesto (come nella specie) il solo risarcimento e non anche la rideterminazione dell'indennità riconosciutagli.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 17 gennaio 1998, n. 382
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
Dopo l'entrata in vigore della l. 7 agosto 1990 n. 241, le formalità garantistiche previste per l'espropriazione per pubblica utilità dagli art. 10 e 11 l. 22 ottobre 1971 n. 865 devono essere rispettate anche nel caso di occupazione d'urgenza, risultando ininfluente rispetto all'esigenza partecipativa tutelata dalla l. n. 241 citata, la mera dichiarazione di indifferibilità ed urgenza dell'opera.
Ente giudicante
T.A.R. Campania, sez. V Napoli, 19 gennaio 1998, n. 129
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
In mancanza di diversa disposizione legislativa, l'indennità per occupazione legittima deve essere commisurata, per ogni anno di occupazione, agli interessi legali sull'indennità di esproprio così come già liquidata o come da liquidarsi.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 19 gennaio 1998, n. 459
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Indennità di espropriazione
Ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, attesa la rigida distinzione tra aree edificabili ed aree agricole stabilita dall'art. 5 bis comma 4 d.l. 11 luglio 1992 n. 333, conv. in l. 8 agosto 1992 n. 359, che non ammette la riconoscibilità di una categoria intermedia, va esclusa la rilevanza delle qualità e della concreta utilizzabilità di un terreno non edificabile per la presenza di vincolo archeologico, per il quale debbono applicarsi le norme di cui al titolo II l. 22 ottobre 1971 n. 865.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 20 gennaio 1998, n. 483
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Indennità di espropriazione
In materia di espropriazione per pubblica utilità, la natura edificatoria dell'area sussiste, ai sensi dell'art. 5 bis comma 3 l. n. 352 del 1992, solo quando si realizza il concorso delle possibilità legali ed effettive di edificazione.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 20 gennaio 1998, n. 483
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
La tempestiva opposizione alla stima da parte di uno dei soggetti legittimati fa venir meno l'efficacia vincolante della stessa per tutti i soggetti del rapporto espropriativo, sicchè sia l'espropriato (nel caso che l'opposizione sia stata proposta dall'espropriante), sia l'espropriante (nella normale ipotesi contraria) possono avanzare richieste in ordine all'accertamento dell'indennità, senza che nessuna delle parti sia vincolata al termine per l'opposizione.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 20 gennaio 1998, n. 483
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
Ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, attesa la rigida distinzione tra aree edificabili ed aree agricole stabilita dall'art. 5 bis comma 4 d.l. 11 luglio 1992 n. 333, conv. in l. 8 agosto 1992 n. 359, che non ammette la riconoscibilità di una categoria intermedia, va esclusa la rilevanza delle qualità e della concreta utilizzabilità di un terreno non edificabile per la presenza di vincolo archeologico, per il quale debbono applicarsi le norme di cui al titolo II della l. 22 ottobre 1971 n. 865.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 20 gennaio 1998, n. 483
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione abusiva o illegittima
L'acquisto a titolo originario della proprietà alla p.a., a seguito dell'occupazione c.d. acquisitiva, postula un illecito consistente nella realizzazione dell'opera pubblica con violazione delle norme che fissano i casi e i modi per il sacrificio della proprietà privata ai fini pubblici. Da tale illecito discende un credito risarcitorio, con decorrenza degli interessi sulla somma liquidata sino dalla data dell'illecito.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. un., 20 gennaio 1998, n. 494
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione abusiva o illegittima
Il criterio di liquidazione del risarcimento del danno per accessione invertita è quello fissato dall'art. 5 bis comma 7 bis d.l. 11 luglio 1992 n. 333, convertito nella l. 8 agosto 1992 n. 359, nel testo integrato dall'art. 3 comma 65, l. 23 dicembre 1996 n. 662 (media tra il valore di mercato e il reddito catastale, con aumento del 10% e senza riduzione del 40%). Tale disciplina si applica anche alla specie oggetto di giudizi in corso, che non siano conclusi con sentenza passata in giudicato.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. un., 20 gennaio 1998, n. 494
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Indennità di espropriazione
In tema di espropriazione, nei processi pendenti dei quali siano parti soggetti già espropriati al momento della entrata in vigore della l. n. 359 del 1992, la riduzione del 40% dell'indennità è legittimamente operata solo dopo che l'espropriante, all'esito dell'entrata in vigore dell'art. 5 bis, abbia nuovamente offerto all'espropriato una indennità rideterminata ai sensi del comma 1 della norma citata, e l'espropriato abbia omesso di accettarla.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 21 gennaio 1998, n. 509
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Competenza, giurisdiz.: in genere
L'attribuzione alla competenza statale delle funzioni amministrative concernenti gli interventi straordinari nelle opere di soccorso relative a calamità di estensione e di entità particolarmente gravi, nei casi in cui si operi in regime commissariale, fa sì che nella competenza stessa (e non delle regioni o degli enti locali) rientrino i connessi procedimenti di occupazione e di espropriazione.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 23 gennaio 1998, n. 42
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
Poichè ai sensi degli art. 8, lett. i), d.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8 e 88 punto 9 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sono attribuite alla competenza statale le funzioni amministrative concernenti gli interventi straordinari nelle opere di soccorso relative a calamità di estensione e di entità particolarmente gravi, nei casi in cui si operi in regime commissariale ai sensi della legge sulla protezione civile, ne consegue che devono ritenersi attribuiti alla competenza statale anche i procedimenti di espropriazione e di occupazione d'urgenza, e, quindi, la competenza ad emanare il decreto di occupazione.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 23 gennaio 1998, n. 42
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opere pubbliche
L'art. 106 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, nel ripartire le funzioni amministrative relative all'occupazione d'urgenza tra lo Stato, la regione ed il comune in base al criterio della competenza ad eseguire l'opera cui è finalizzata l'occupazione d'urgenza, non si riferisce all'esecuzione materiale dell'opera, bensì al riparto di carattere ordinamentale della competenza alla realizzazione dell'opera medesima.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 23 gennaio 1998, n. 42
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Termini
La fissazione dei termini previsti per l'inizio e l'ultimazione delle espropriazioni e dei lavori non è necessaria quando l'ambito temporale per l'effettuazione dei lavori sia stabilito dalla legge. Nella specie, l. 31 maggio 1990 n. 128, concernente la proroga di termini previsti da disposizioni legislative, il cui art. 11 ha prorogato al 31 dicembre 1990 "i termini di cui all'art. 25 della l. 3 gennaio 1978 n. 1, riguardanti l'efficacia di piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale".
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 23 gennaio 1998, n. 48
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Termini
La fissazione dei termini previsti dall'art. 13 l. 25 giugno 1865 n. 2359, non si rende necessaria quando l'ambito temporale per l'effettuazione dei lavori sia direttamente fissato dalla legge.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 23 gennaio 1998, n. 48
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Espropriazione parziale o speciale
La proroga disposta dall'art. 11 l. 31 maggio 1990 n. 128, riguardante l'efficacia dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, già prevista dall'art. 25 l. 3 gennaio 1978 n. 1, si applica ai vincoli di destinazione non scaduti al momento dell'entrata in vigore della legge.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 23 gennaio 1998, n. 48
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
La misura cautelare della cauzione, alternativa alla sospensione del provvedimento impugnato, disposta dall'art. 8 l. 27 maggio 1975 n. 166, per le ipotesi d'impugnazione di provvedimenti di occupazione temporanea e di urgenza o di espropriazione, può essere modificata o anche revocata, laddove il giudice che l'ha emessa la ritenga eccessiva o non più necessaria.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 23 gennaio 1998, n. 49
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Termini
La proroga di un biennio, a decorrere dall'1 dicembre 1984, del termine finale, anche se scaduto, dei procedimenti espropriativi (d.l. 1 dicembre 1984 n. 795) non concerne la proroga del termine di scadenza delle pregresse occupazioni legittime finalizzate all'attuazione dei piani di edilizia residenziale pubblica (l. 18 aprile 1962 n. 167), rispetto alle quali non fosse stato emesso il decreto di espropriazione.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. un., 26 gennaio 1998, n. 761
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Termini
L'art. 17 del d.l. n. 795 del 1984, nel disporre la proroga di un biennio a decorrere dall'1 dicembre 1984 del termine finale (ancorchè scaduto) dei "procedimenti espropriativi" (ossia, del termine precedentemente fissato entro il quale doveva essere pronunciato il decreto di espropriazione per pubblica utilità) non ha anche prorogato il termine di scadenza delle pregresse occupazioni legittime finalizzate alle espropriazioni per l'attuazione dei piani di cui alla l. n. 167 del 1962, rispetto alle quali non fosse stato pronunciato il decreto di espropriazione.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. un., 26 gennaio 1998, n. 761
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
In tema di espropriazione per pubblica utilità, la conseguenza della mancata emanazione del decreto di espropriazione entro il termine di occupazione legittima fa carico, in via solidale al delegato (nella specie lo Iacp) ed all'ente delegante (nella specie il comune): al delegato perchè proprio su di lui ricade l'onere di armonizzare attività materiale ed attività amministrativa, facendo sì che il decreto di espropriazione intervenuta tempestivamente e che, quindi, la fattispecie si mantenga entro la sua fisiologica cornice di legittimità; al delegante in quanto l'espropriazione si volge non solo in "nome e per conto" del comune, ma più pregnatamente "d'intesa" con questo, sicchè è da ritenere che tale ente non si spogli, con la delega, delle responsabilità relative allo svolgimento della procedura secondo i suoi parametri soprattutto temporali, ma conservi un potere di controllo e di stimolo, il cui mancato o insufficiente esercizio è ragione di responsabilità.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. un., 26 gennaio 1998, n. 761
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
In tema di espropriazione per pubblica utilità, ove, durante il periodo di occupazione legittima vi sia stata l'irreversibile trasformazione del suolo occupato senza che, durante lo stesso periodo, sia stato pronunciato il decreto di espropriazione e sia così verificata - con effetti decorrenti dalla scadenza del periodo dell'occupazione legittima - l'espropriazione sostanziale, il privato ha diritto oltre che al risarcimento del danno conseguente alla perdita del suo diritto dominicale sul suolo anche alla indennità di occupazione legittima.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. un., 26 gennaio 1998, n. 761
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'indennità di occupazione legittima, sia per la parte originariamente fissata nel provvedimento ablatorio che per quella ulteriore, eventualmente liquidata nel procedimento di opposizione alla stima, costituisce debito di valuta non suscettibile di automatica rivalutazione in relazione al deprezzamento della moneta, il quale può solo giustificare il riconoscimento, in aggiunta agli interessi, del maggior danno causato dalla mora del debitore, secondo la disciplina dell'art. 1224 comma 2 c.c.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. un., 26 gennaio 1998, n. 761
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione abusiva o illegittima
L'acquisto a titolo originario della proprietà in capo alla p.a., che si determina a seguito della cosiddetta "occupazione acquisitiva", tipicizza un fatto illecito, in quanto consegue alla impossibilità della restituzione del bene al privato, a sua volta dipendente da un comportamento illecito dell'amministrazione medesima, consistente nella realizzazione dell'opera pubblica con violazione delle norme che fissano i casi ed i modi per il sacrificio della proprietà privata ai fini pubblici: quindi, dà diritto ad un credito risarcitorio per fatto illecito e non ad un credito di controvalore in rispondenza di un lecito acquisto della proprietà a titolo originario.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. un., 26 gennaio 1998, n. 761
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione abusiva o illegittima
Nella liquidazione del risarcimento del danno da occupazione illegittima ed irreversibile del fondo privato va applicato il principio sancito dall'art. 1223 c.c. (richiama dall'art. 1056 c.c.), in virtù del quale sono risarcibili i danni che siano conseguenza immediata e diretta della condotta illecita. Ne consegue che, affinchè il pregiudizio che la vittima dell'illecito allega possa essere addebitato a titolo risarcitorio al suo autore, è necessario che, secondo il principio della regolarità causale, esso rientri nelle conseguenze normali del fatto, le quali consistono e si esauriscono nella diminuzione patrimoniale corrispondente al valore della cosa sottratta al proprietario e nella misura in cui maggiore possa rivelarsi il danno per la qualità del fondo che venga meno a seguito di quell'evento, restando escluso da tale situazione (connotata dai caratteri della "realità") l'uso personale che il proprietario fa della cosa.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. un., 26 gennaio 1998, n. 762
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione abusiva o illegittima
In tema di risarcimento dei danni derivanti da c.d. occupazione acquisitiva, lo "jus superveniens" costituito dall'art. 1, comma 65 l. 28 dicembre 1995 n. 549 e dall'art. 3 l. 23 dicembre 1996 n. 662, non trova applicazione qualora con sentenza non definitiva sia stato espressamente affermato dal tribunale che i danni relativi devono essere determinati con riferimento al valore del fondo acquisito dall'ente pubblico al momento in cui è stato consumato il fatto illecito e tale pronuncia non sia stata oggetto d'appello (avendo censurato l'ente espropriante, in grado d'appello, unicamente i criteri adottati con la sentenza definitiva per la determinazione del valore del suolo occupato).
Ente giudicante
Cass. civ., sez. un., 26 gennaio 1998, n. 762
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Ricorso giurisdiz.: (termine per ricorrere)
In tema di giudizi aventi ad oggetto provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico amministrative ad essa connesse e provvedimenti di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi comprese le procedure di occupazione ed espropriazione delle aree ad essa destinate, per la notifica del ricorso è da riconoscere natura processuale al ridotto termine introdotto dall'art. 19 comma 3 d.l. 25 marzo 1997 n. 67 (così come modificato, in sede di conversione, con l. 23 maggio 1997 n. 135).
Ente giudicante
T.A.R. Puglia, sez. II Lecce, 27 gennaio 1998, n. 27
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Retrocessione
L'effetto "ex nunc" del ritrasferimento del bene è riconducibile alla sentenza definitiva con la quale è stabilito il prezzo della retrocessione, in quanto la stessa sentenza ha natura costitutiva e importa l'estinzione del titolo legittimante la proprietà e il possesso da parte dell'espropriante. Se al momento della pubblicazione della sentenza di retrocessione è impossibile il ritrasferimento (ad esempio per occupazione acquisitiva dell'immobile), spetta il risarcimento del danno, liquidabile in misura pari alla differenza tra il valore del bene e il prezzo (calcolato sulla base degli stessi criteri legali in base ai quali si procedette alla liquidazione dell'indennità di espropriazione) della retrocessione (virtuale). Qualora tale prezzo dovesse essere liquidato secondo il criterio del valore venale - qualora la normativa in tema di indennità di espropriazione avesse disposto nel senso della coincidenza fra indennità e valore venale - il risarcimento è pari ai danni che l'interessato provi di aver subito per il difetto di disponibilità o di conseguimento del bene.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 27 gennaio 1998, n. 771
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Indennità di espropriazione
In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'edificabilità effettiva - quale attitudine del suolo ad essere sfruttato e concretamente destinato a fini edificatori - può venir ridotta o addirittura esclusa dalle caratteristiche morfologiche o dalla limitata superficie del suolo o da altre circostanze ostative di fatto alla realizzazione del manufatto, mentre esula dalla questione della astratta potenzialità edificatoria la circostanza che la costruzione effettivamente realizzabile risponda o no a criteri di convenienza e di profitto, così come ogni altra considerazione di carattere meramente economico; il carattere edificatorio di un suolo può essere desunto, o in via diretta in base alla destinazione risultante dagli strumenti urbanistici o in via indiretta in base ad altri elementi che ne attestino l'attitudine ad essere edificato in concreto quali, ad esempio, l'ubicazione, l'accessibilità, l'esistenza di servizi e infrastrutture, lo sviluppo della zona.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 27 gennaio 1998, n. 774
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
In materia di espropriazione per pubblica utilità, l'opposizione alla stima dell'indennità da corrispondere all'espropriato non si configura come un giudizio di impugnazione dell'atto amministrativo ma introduce un ordinario giudizio di cognizione, diretto a stabilire il quantum dell'indennità, effettivamente dovuto, nel quale il giudice, applicando le norme vigenti al momento della decisione deve procedere alla determinazione dell'indennità indipendentemente dalle richieste formulate dalle parti, le cui deduzioni non ineriscono al petitum immediato, già compiutamente definito dalla domanda di determinazione dell'indennità. Ne consegue che nel giudizio di opposizione, la stima eseguita in sede amministrativa e la qualificazione dell'area sulla cui base l'indennità è stata in quella sede determinata, non hanno alcun effetto vincolante, pur potendo tale qualificazione esser considerata utile elemento ai fini di quella che il giudice di merito deve autonomamente eseguire per quantificare l'indennità.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 27 gennaio 1998, n. 774
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Termini
E' illegittima la dichiarazione di p.a. che contenga solo il termine d'inizio e di ultimazione dei lavori e non anche, distintamente, i termini d'inizio e fine delle espropriazioni, atteso che l'art. 13 l. 25 giugno 1865 n. 2359 prescrive l'indicazione specifica e distinta dei due tipi di termine ("Nell'atto che si dichiari un'opera di pubblica utilità saranno stabiliti i termini, entro i quali dovranno cominciarsi e compiersi le espropriazioni ed i lavori").
Ente giudicante
Cons. Giust. Amm. Sic., sez. Giurisdiz., 28 gennaio 1998, n. 21
COMUNE
Bilancio comunale e provinciale
E' legittima, ai sensi dell'art. 284 t.u. 3 marzo 1934 n. 383 (secondo cui le deliberazioni comunali che importino spese devono indicare l'ammontare di esse e i mezzi per farvi fronte), una delibera con la quale si precisa che al finanziamento si provvede con i fondi regionali e che viene assunta a carico del bilancio comunale "ogni maggiore spesa eccedente l'importo del progetto, sia per lavori che per espropriazione e per qualsiasi altro titolo"; tale indicazione appare sufficiente, non apparendo la previsione di spesa "ictu oculi" nè fittizia, nè illogica, e risultando per il resto sottratto alla sede giurisdizionale un giudizio di merito sulla congruità della spesa presunta.
Ente giudicante
Cons. Giust. Amm. Sic., sez. Giurisdiz., 28 gennaio 1998, n. 35
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Dichiarazione di pubblica utilità
In ottemperanza alla procedura delineata dalla legge in materia di espropriazione per p.u., è necessario procedere, prima della dichiarazione di p.u., ad una verifica delle caratteristiche, della destinazione e della regolarità o meno sotto il profilo urbanistico dell'immobile espropriando. E' infatti, dall'esito del suddetto accertamento che dipende la espropriabilità stessa del fabbricato.
Ente giudicante
T.A.R. Sicilia, sez. II Palermo, 28 gennaio 1998, n. 77
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Termini
La fissazione dei termini d'inizio e di compimento della procedura espropriativa prevista dall'art. 13 l. 25 giugno 1865 n. 2359, non si applica alle espropriazioni relative all'attuazione dei piani di edilizia economica e popolare, ed in genere ai piani urbanistici particolareggiati, data la predeterminazione per legge della loro efficacia temporale, dovendosi ritenere che in tali casi il termine per il compimento delle espropriazioni e dei lavori coincide con il periodo di efficacia del piano; tale indirizzo è da ritenere riferibile anche ai piani particolareggiati di recupero previsti dagli art. 14 e 16 l. reg. Sicilia 10 agosto 1985 n. 37, trattandosi di strumenti urbanistici attuativi.
Ente giudicante
T.A.R. Sicilia, sez. II Palermo, 28 gennaio 1998, n. 81
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
In tema di occupazione d'urgenza di immobile sito nella provincia di Trento, il pagamento diretto dell'indennità di occupazione in luogo del deposito della stessa indennità presso l'istituto di credito svolgente il servizio di tesoreria, di cui all'art. 24 l. prov. 30 dicembre 1972 n. 31, costituisce una modalità innovativa introdotta solo con le modifiche al detto art. 24 apportate dall'art. 1 l. prov. 24 novembre 1988 n. 143, e non è applicabile ai procedimenti già conclusi prima dell'entrata in vigore della detta legge (senza che in proposito abbia rilievo la eventuale restituzione all'ente espropriante delle somme da questi depositate, e non ritirate dagli interessati, trattandosi di somme utilizzate dall'ente mediante la loro messa a disposizione in favore degli espropriati) e ciò anche alla luce della norma transitoria contenuta nella cit. l. n. 143, prevedente una limitata applicazione della nuova modalità di pagamento ai procedimenti ancora pendenti, con esclusione di quelli per i quali sia già stato emesso il decreto indicante l'indennità di esproprio.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 28 gennaio 1998, n. 825
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Indennità di espropriazione
Nel caso di espropriazione per pubblica utilità disposta nell'ambito del programma di edilizia residenziale (l. 14 maggio 1981 n. 219) alla scelta pattizia (accettazione dell'importo offerto, con la maggiorazione di cui all'art. 12 l. 22 ottobre 1971 n. 865) è collegato l'effetto preclusivo della liquidazione giudiziale dell'indennità di espropriazione, tenuto conto dell'incompatibilità della domanda a ciò diretta con l'accettazione dell'indennità provvisoria e la cessione volontaria dei beni.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. un., 28 gennaio 1998, n. 846
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
Con riguardo ad espropriazione per pubblica utilità disposta nell'ambito del programma di edilizia residenziale di cui alla l. n. 219 del 1981, da tale speciale disciplina deriva il principio secondo cui alla scelta pattizia (accettazione dell'importo offerto, con la maggiorazione di cui all'art. 12 della l. n. 865 del 1971) è collegato l'effetto preclusivo della liquidazione giudiziale dell'indennità di espropriazione, tenuto conto dell'incompatibilità della domanda a ciò diretta con l'accettazione dell'indennità provvisoria e la cessione volontaria dei beni.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. un., 28 gennaio 1998, n. 846
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Atti del procedimento
Le forme speciali di pubblicità, previste nell'ambito del procedimento di espropriazione per pubblico interesse dall'art. 80 l. 14 maggio 1991 n. 219, sostituiscono le notifiche individuali al solo scopo del compimento delle operazioni di occupazione e redazione dello stato di consistenza, che quindi sono legittime anche se gli interessati non ne abbiano avuto effettiva notizia, mentre non sostituiscono le notifiche individuali al fine della decorrenza dei termini per l'impugnazione degli atti di occupazione e redazione dello stato di consistenza.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 29 gennaio 1998, n. 101
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Espropriazione parziale o speciale
L'espressione "aree disponibili ed immediatamente utilizzabili", alle quali fa riferimento l'art. 80 l. 14 maggio 1981 n. 219, quali aree individuate dal sindaco al fine della realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale a Napoli, si riferisce, nella formulazione originaria dell'articolo, alle sole aree inedificate, e, nel testo successivamente novellato, anche alle aree comprendenti edifici la cui demolizione sia necessaria per una causa diversa ed anteriore all'intervento espropriativo.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 29 gennaio 1998, n. 101
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Espropriazione parziale o speciale
Il completamento delle operazioni in corso, connesse alla realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale a Napoli ex l. 14 maggio 1981 n. 219, affidata al funzionario delegato del Comitato interministeriale per la programmazione economica, deve essere inteso come ultimazione del programma già stabilito, ivi comprese le necessarie procedure di occupazione ed espropriazione, che si pongono come esecutivi di un programma già deliberato.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 29 gennaio 1998, n. 101
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
Il disposto dell'art. 50 c.p.c., secondo cui con la riassunzione della causa il processo continua davanti al nuovo giudice, quantunque collocato nell'ambito della disciplina del regolamento di giurisdizione e di competenza, trova applicazione in relazione a tutte le forme di competenza, nessuna rilevanza potendosi attribuire a questi effetti alla differenziazione tra la incompetenza per valore, per territorio derogabile, per litispendenza, continenza o connessione e l'incompetenza per materia o per territorio inderogabile. Consegue che la competenza inderogabilmente attribuita alla Corte d'appello in materia di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione non esclude che, dichiarata l'incompetenza da parte del tribunale e riassunto il processo, si esplichi l'effetto della translatio iudicii, con la ulteriore conseguenza che all'originario atto introduttivo occorre fare riferimento al fine di verificare l'ammissibilità della domanda in relazione ai termini di decadenza a cui la legge sottopone la proponibilità della stessa.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 30 gennaio 1998, n. 974
OPERE PUBBLICHE
Contratto di appalto, in genere
L'amministrazione deve comunicare l'avvio del procedimento di progettazione e approvazione di un'opera pubblica non solo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti (proprietari che subiscono un'occupazione di urgenza, un'espropriazione, una requisizione e simili), ma anche a tutti i soggetti individuati o facilmente individuabili a cui il provvedimento finale possa arrecare un pregiudizio, ossia coloro i quali siano titolari di interessi differenziati, noti all'autorità procedente, tali da radicare la legittimazione procedimentale.
Ente giudicante
T.A.R. Lombardia, sez. II Milano, 2 febbraio 1998, n. 144
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Espropriazione, in genere
Tutti i diritti reali regolarmente costituiti sul bene espropriato, opponibili ai terzi in quanto trascritti, si trasferiscono sull'indennità di esproprio, mentre i diritti obbligatori, quali la locazione, si estinguono a causa della diversa destinazione dell'immobile, senza alcun diritto all'indennità per i titolari, che potranno eventualmente far valere le loro ragioni nei confronti del proprietario espropriato.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 2 febbraio 1998, n. 147
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Dichiarazione di pubblica utilità
L'accertamento da parte del giudice amministrativo dell'esistenza della necessaria copertura finanziaria per la realizzazione di un'opera pubblica, desumibile dall'imputazione della spesa in bilancio e dall'indicazione dello strumento per il reperimento della somma, tende a verificare la possibilità o meno per la p.a. di procedere all'esecuzione del progetto posto alla base della dichiarazione di pubblica utilità.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 2 febbraio 1998, n. 147
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Dichiarazione di pubblica utilità
L'approvazione di un progetto di opera pubblica, anche quando comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza ex art. 1 l. 3 gennaio 1978 n. 1, non deve essere necessariamente preceduta dalle formalità garantistiche di cui agli art. 10 e 11 l. 22 ottobre 1971 n. 865, fermo restando che queste formalità devono comunque essere compiute, anche se successivamente, nel corso del procedimento espropriativo.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 2 febbraio 1998, n. 147
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Competenza, giurisdiz. del giudice ammin.
La competenza del consiglio comunale in materia di espropriazione di beni immobili da destinare ad opere pubbliche fissata dall'art. 106 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 può essere delegata dal consiglio al sindaco ed alla giunta e, tale delega, rimane valida ed efficace sino alla sua revoca espressa.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 2 febbraio 1998, n. 147
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Espropriazione parziale o speciale
Sussiste la necessità ex art. 23 l. 25 giugno 1865 n. 2359 di espropriare le porzioni residue di fondi attigui a quelli già espropriati solo qualora le aree residue, per la loro conformazione oggettiva, non possano avere una utile destinazione.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 2 febbraio 1998, n. 147
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione abusiva o illegittima
In tema di espropriazione, qualora l'irreversibile trasformazione del fondo privato in opera pubblica si sia verificata durante il periodo di occupazione legittima senza che sia, peraltro, tempestivamente intervenuto un provvedimento ablatorio, l'illecito aquiliano così determinatosi (e riferibile, "quoad tempus", alla scadenza del termine di occupazione autorizzata, in tale momento realizzandosi l'acquisto a titolo originario della proprietà in capo alla p.a. quale effetto della materiale impossibilità di restituzione del bene) è addebitabile al titolare del potere espropriativo, al soggetto, cioè, tenuto al rispetto delle norma sull'espropriazione, così che, nell'ipotesi di opera pubblica realizzata da impresa privata in forza di concessione, il concessionario sarà autore dell'illecito nella misura in cui risultino a lui trasferite, dalla p.a., tutte le potestà relative al procedimento ablatorio.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 4 febbraio 1998, n. 1109
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
Le proroghe legislative delle occupazioni d'urgenza, disposte dall'art. 5 bis d.l. 22 dicembre 1984 n. 901, convertito on l. 1 marzo 1985 n. 42, e dall'art. 14 d.l. 29 dicembre 1987 n. 534, conv. in l. 29 febbraio 1988 n. 47, spiegano effetti immediati sulle occupazioni ancora in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni legislative medesime, senza che sia necessario apposito provvedimento amministrativo.
Ente giudicante
Trib. Parma, 6 febbraio 1998
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione abusiva o illegittima
Il decreto di esproprio emesso dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 13 l. 25 giugno 1865 n. 2359, ma in costanza di occupazione legittima, prorogata legislativamente, non è emesso in carenza di potere dalla p.a.; ne consegue che essa non acquista il bene occupato a titolo originario per accessione acquisitiva, bensì in forza di un valido provvedimento di esproprio ed il privato espropriato non può vantare alcun credito risarcitorio per perdita del diritto di proprietà, bensì solo l'indennità di esproprio.
Ente giudicante
Trib. Parma, 6 febbraio 1998
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione abusiva o illegittima
In materia di azione risarcitoria derivante dall'irreversibile trasformazione del fondo occupato, la titolarità passiva va attribuita al soggetto cui è imputabile il comportamento commissivo od omissivo generatore di responsabilità aquiliana, non essendo applicabili i principi generali in tema di obbligazione indennitaria; pertanto, nel caso di specie, legittimato passivo è l'ente delegato alla realizzazione dell'opera, residuando una responsabilità concorrente dell'ente delegante, sul quale incombe l'onere di coordinare i tempi dell'attività amministrativa con quelli dell'attività materiale.
Ente giudicante
Trib. Parma, 6 febbraio 1998
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
In tema di espropriazione, qualora il decreto di esproprio rappresentante l'atto conclusivo della procedura espropriativa non venga notificato ai proprietari espropriati, l'opposizione alla stima deve ritenersi ritualmente proposta nel decennio dalla pronuncia del decreto, non rilevando, in contrario, le disposizioni di cui agli art. 19 della l. n. 865 del 1971 e 51 della l. n. 2359 del 1865 (contenenti previsioni di più brevi termini per l'opposizione predetta), applicabili solo in caso di avvenuta notificazione del decreto de quo.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 6 febbraio 1998, n. 1228
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Competenza, giurisdiz.: in genere
Il diritto soggettivo di cui è titolare il proprietario di un bene resta tale pur dopo che il diritto sia stato fatto oggetto di un provvedimento di espropriazione per pubblica utilità, se questo venga pronunziato dopo che, scaduto anche il termine finale per la pronunzia della espropriazione, sono esauriti gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità che ne costituisce il necessario presupposto.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. un., 10 febbraio 1998, n. 1343
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
In un provvedimento che dispone l'occupazione d'urgenza di un'area al fine di realizzare un'opera pubblica la mancata indicazione del termine finale di occupazione non rende di per sè illegittimo l'atto qualora il termine stesso sia desumibile implicitamente dal provvedimento che dichiara la pubblica utilità ovvero dall'approvazione del progetto che assolva a tale funzione.
Ente giudicante
Trib. Sup. Acque, 12 febbraio 1998, n. 7
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
Il provvedimento di occupazione d'urgenza, pur possedendo una propria autonomia rispetto a quello di espropriazione, presuppone la preventiva partecipazione dell'interessato al procedimento ai fini della composizione in via preventiva (e nel medesimo procedimento) degli interessi pubblici e privati coinvolti dall'intervento.
Ente giudicante
Trib. Sup. Acque, 12 febbraio 1998, n. 7
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Espropriazione, in genere
Premesso che non ricorre espropriazione quando le limitazioni o addirittura i trasferimenti di proprietà siano posti in via generale per intere categorie di beni, le restrizioni imposte alla proprietà privata dall'art. 7, l. reg. Marche 30 dicembre 1974 n. 52 producono effetti analoghi a quelli conseguenti all'apposizione di vincoli da parte di varie leggi dello Stato, senza costituire espropri rientranti nelle previsioni di cui all'art. 42, cost.; infatti non sottraggono per ragioni di interesse pubblico i singoli beni al regime proprio della categoria cui appartengono, bensì si riferiscono a tutti i beni che si trovino nella determinata situazione prevista dalla legge in astratto, cioè operano immediatamente nei confronti di tutte le aree in cui si trovano specie floristiche rare o in via di estinzione.
Ente giudicante
T.A.R. Marche, 12 febbraio 1998, n. 168
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
L'interesse ad impugnare il decreto di occupazione d'urgenza, con gli atti presupposti, non è eliminato dalla sopravvenuta espropriazione, in quanto, anche a prescindere dall'impugnazione di quest'ultimo atto, se non altro residua in capo all'interessato la pretesa al risarcimento dei relativi danni, risultante dal mancato godimento del fondo e dalla mancata percezione dei frutti, nel periodo intercorso tra l'occupazione e l'espropriazione.
Ente giudicante
Cons. Giust. Amm. Sic., sez. Giurisdiz., 19 febbraio 1998, n. 50
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
I proprietari delle aree occupate ai fini della successiva espropriazione conservano l'interesse all'annullamento dell'atto lesivo, pur dopo l'irreversibile trasformazione dell'area, in quanto l'accoglimento del ricorso consente di qualificare "ab origine" l'attività pubblica quale condotta senza potere e di trasformare l'interesse al recupero in quello all'ottenimento del risarcimento.
Ente giudicante
Cons. Giust. Amm. Sic., sez. Giurisdiz., 19 febbraio 1998, n. 50
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Stato di consistenza
Nei casi di edilizia agevolata e convenzionata realizzati da soggetti privati, è applicabile, per la occupazione delle aree, il procedimento di cui all'art. 71 l. 25 giugno 1865 n. 2359, che impone la redazione dello stato di consistenza prima di procedere alla occupazione d'urgenza e non quello di cui all'art. 3 l. 16 gennaio 1978 n. 11, che consente una redazione in via successiva o contestuale all'immissione.
Ente giudicante
Cons. Giust. Amm. Sic., sez. Giurisdiz., 19 febbraio 1998, n. 50
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Interesse a ricorrere
L'interesse ad impugnare il decreto di occupazione d'urgenza, con gli atti presupposti, non è eliminato dalla sopravvenuta espropriazione, in quanto, anche a prescindere dalla impugnazione di quest'ultimo atto, se non altro residua in capo all'interessato la pretesa al risarcimento dei relativi danni, risultante dal mancato godimento del fondo e dalla mancata percezione dei frutti, nel periodo intercorso tra l'occupazione e l'espropriazione.
Ente giudicante
Cons. Giust. Amm. Sic., sez. Giurisdiz., 19 febbraio 1998, n. 50
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Carenza di interesse
I proprietari delle aree occupate d'urgenza ai fini della successiva espropriazione conservano l'interesse all'annullamento dell'atto lesivo pur dopo l'irreversibile trasformazione dell'area, in quanto l'accoglimento del ricorso consente di qualificare "ab origine" l'attività pubblica quale condotta senza potere e di trasformare l'interesse al recupero in quello all'ottenimento del risarcimento.
Ente giudicante
Cons. Giust. Amm. Sic., sez. Giurisdiz., 19 febbraio 1998, n. 50
EDILIZIA E URBANISTICA
Piano regolatore comunale
Anche al fine del rispetto del principio enunciato dall'art. 42 comma 3 cost., in ordine ai limiti e alle condizioni dell'espropriazione della proprietà privata, la limitazione temporale prevista dall'art. 2 comma 1 l. 19 novembre 1968 n. 1187, per i vincoli imposti dagli strumenti urbanistici, richiede che l'amministrazione, ove intenda reiterare i vincoli decaduti, sia limitata nella propria discrezionalità rispetto all'ambito riconosciutole in sede di prima imposizione degli stessi vincoli, per cui essa deve procedere ad una specifica valutazione, ulteriore rispetto a quella generale risultante dai criteri di ordine tecnico - urbanistico tenuti presenti nell'intervento di pianificazione, per quanto concerne l'attuale sussistenza di preminenti ragioni di pubblico interesse che giustifichi la riproposizione del vincolo, la mancanza di soluzioni alternative, le prospettive di concreta realizzabilità nel quinquennio dei relativi piani attuativi.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 20 febbraio 1998, n. 312
EDILIZIA E URBANISTICA
Piano regolatore generale
La reiterazione di vincoli espropriativi, anche attraverso variante generale di P.R.G. è illegittima in mancanza di accertamenti puntuali e circostanziati, diretti a stabilire in concreto se le aree interessate abbiano mantenuto la loro idoneità a soddisfare le specifiche esigenze pubbliche e non sussistano possibili soluzioni alternative, in quanto una corretta pianificazione urbanistica non può divaricare nel tempo la cosiddetta espropriazione di valore, senza concrete verifiche sulla perdurante necessità pubblica. La mancanza di previsione finanziaria incide sull'attendibilità della reiterazione dei vincoli espropriativi.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 20 febbraio 1998, n. 312
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Retrocessione
Al proprietario di un immobile espropriato, ma non utilizzato per la realizzazione dell'opera pubblica, compete un diritto potestativo di riacquisto del bene il cui esercizio non dà, peraltro, luogo alla caducazione del precedente trasferimento coattivo, bensì ad un nuovo acquisto a titolo derivativo, con efficacia "ex nunc", e per un prezzo da determinarsi "ex novo" con riferimento al momento dell'atto di retrocessione che, lungi dal porre nel nulla il decreto di espropriazione, ne presuppone la perdurante operatività, non eliminandone gli effetti, ma producendone di nuovi e parzialmente contrari; ne consegue che, avendo il provvedimento di espropriazione determinato la automatica estinzione degli eventuali diritti reali parziari gravanti, in precedenza, sul bene (trasferendone, di esso, la piena proprietà all'ente pubblico), nessuna reviviscenza di tali diritti è possibile per effetto dell'intervenuta retrocessione dell'immobile al precedente proprietario.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. II, 20 febbraio 1998, n. 1776
EDILIZIA E URBANISTICA
Piano regolatore comunale
E' illegittima la revisione del p.r.g. che pone un vincolo preordinato all'espropriazione privo di sufficiente specificazione in ordine al servizio localizzabile nell'area interessata.
Ente giudicante
T.A.R. Piemonte, sez. I, 25 febbraio 1998, n. 62
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Retrocessione
Nella domanda di retrocessione del bene espropriato, ai sensi dell'art. 63 l. 25 giugno 1865 n. 2359, è virtualmente contenuta anche la domanda di indennizzo sostitutivo dell'immobile retrocedendo e non più retrocedibile perchè demolito, onde la formazione del giudicato sul diritto alla retrocessione non impedisce all'espropriato, nel successivo giudizio, avente ad oggetto la quantificazione del prezzo della medesima di eccepire l'avvenuta distruzione dell'immobile e di chiedere il suddetto indennizzo.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 25 febbraio 1998, n. 2057
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Retrocessione
Nel giudizio promosso dal proprietario espropriato per ottenere la retrocessione del bene, in caso di inesecuzione dell'opera pubblica e decadenza della dichiarazione di p.u., la formazione del giudicato interno in ordine alla pronuncia che accerti il diritto alla retrocessione non preclude all'attore di domandare, nel prosieguo, il controvalore, a titolo risarcitorio, di quel bene, ove ne sia divenuta materialmente impossibile, nel frattempo, la restituzione per fatto imputabile all'espropriante (nella fattispecie demolizione).
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 25 febbraio 1998, n. 2057
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Retrocessione
Il controvalore o c.d., indennizzo sostitutivo - spettante al proprietario del bene espropriato che abbia visto accertato il suo diritto alla retrocessione ma che non possa materialmente attuarlo per fatto imputabile all'espropriante - è rappresentato per definizione dal valore venale dello immobile in questione al momento della pronuncia di retrocessione diminuito del prezzo di retrocessione riferibile alla data medesima.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 25 febbraio 1998, n. 2057
CASE POPOLARI ED ECONOMICHE
Questioni di legittimità costituzionale
Cooperative edilizie, in genere
Non è manifestamente infondata la q.l.c. dell'art. 10 comma 7 l. 18 aprile 1962 n. 167, come sostituito dall'art. 35 l. 22 ottobre 1971 n. 865, nella parte in cui commisura il corrispettivo per la concessione della proprietà superficiaria alla cooperativa di edilizia economica e popolare al costo di acquisizione delle aree stesse affrontato dal comune al momento dell'espropriazione delle aree: la norma sarebbe viziata per irragionevolezza e disparità di trattamento, in quanto la cooperativa viene a sostenere per l'acquisto della sola proprietà superficiaria per 99 anni gli stessi oneri che essa stessa o altra cooperativa avrebbe sostenuto per l'acquisto della piena proprietà (nel caso di specie, l'indennità per l'acquisto della proprietà dell'area da parte del comune era stata giudizialmente determinata in base al valore di mercato, in quanto l'acquisto era intervenuto in un momento successivo alla sentenza della C. cost. n. 5 del 1980).
Ente giudicante
App. Catania, 25 febbraio 1998
EDILIZIA E URBANISTICA
Piano regolatore comunale
L'assoggettamento di un bene ad un vincolo preordinato all'espropriazione non implica alcun immediato spossessamento, nè tampoco la cessazione di tutte le facoltà e le responsabilità ad esso connesse - vicende, queste, che si potranno verificare solo se ed in quanto si verificherà l'ipotizzata ablazione -, per cui il proprietario è tenuto ad adempiere agli oneri che la p.a. impone sul bene stesso, prima o indipendentemente dalla procedura espropriativa (nella specie, è legittimo l'ordine di un comune al proprietario affinchè questi provveda all'ordinaria manutenzione di una strada privata, a nulla rilevando che la nuova destinazione urbanistica di zona stabilisca la futura espropriazione della strada per la costruzione di opere di viabilità pubblica).
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. V), 27 febbraio 1998, n. 199
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Atti del procedimento
In tema di espropriazione, con riferimento a procedure anteriori alla sentenza n. 67 del 1990 Corte cost., l'art. 19 della l. n. 865 del 1971 - che fa decorrere il termine di trenta giorni per l'opposizione alla stima dell'indennità dall'inserzione dell'avviso di deposito della relazione dell'Ute nel Fal della provincia - deve interpretarsi in correlazione con il precedente art. 15, nel senso che la decorrenza del detto termine è impedita dalla mancanza anche di uno soltanto degli adempimenti prescritti da tale ultima norma. Il procedimento espropriativo di cui alla l. n. 865 del 1971 presuppone, difatti, una non derogabile consecuzione di atti amministrativi (dichiarazione di pubblica utilità e d'indifferibilità ed urgenza dell'opera pubblica; indicazione dell'indennità provvisoria; emissione del decreto di esproprio; notifica del decreto ai proprietari; pubblicazione nel Fal; notifica agli interessati dell'indennità definitiva; pubblicazione della stessa, con conseguente decorrenza del termine per l'opposizione alla stima della indennità medesima), con la conseguenza che, emesso il decreto di esproprio dopo la notifica della indennità provvisoria, ed indicata in esso la indennità nella medesima misura fissata in via provvisoria, senza alcuna comunicazione in ordine a quella definitiva (e senza una chiara indicazione secondo cui l'indennità in esso indicata nel provvedimento ablatorio andava ritenuta come definitiva) legittimamente l'espropriato resta in attesa della - ulteriore - determinazione dell'indennità definitiva (che, prima della sentenza della Corte cost. 67 del 1990, era presupposto necessario per l'impugnazione, non ritenendosi consentita quella dell'indennità provvisoria), senza che possa ragionevolmente affermarsi che egli sia stato, comunque, posto in condizione di conoscere la natura definitiva dell'indennità di esproprio, così che il decreto ablatorio, ancorchè tempestivamente emesso, ai fini della determinazione dell'assetto proprietario dei beni espropriati, non può essere considerato atto idoneo a produrre la legale conoscenza della indennità definitiva onde far decorrere, conseguentemente, il termine di trenta giorni per l'opposizione alla stima.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 27 febbraio 1998, n. 2234
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Decreto di espropriazione
Il provvedimento di esproprio intervento in epoca posteriore alla trasformazione irreversibile del suolo e, quindi, al perfezionamento della fattispecie dell'occupazione appropriativa è inidoneo a sancire un effetto ablatorio ormai già prodottosi e, per l'effetto, non è in grado di procurare alcuna autonoma incisione della sfera giuridica del soggetto passivo della procedura di ablazione. Il precipitato processuale della tardività del decreto di esproprio non può che essere rappresentato dall'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.
Ente giudicante
T.A.R. Puglia, sez. I Bari, 28 febbraio 1998, n. 138
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
In tema di espropriazione, l'Iacp se legittimamente delegato (ai sensi dell'art. 60 l. 22 ottobre 1971 n. 865) all'occupazione quinquennale, al compimento dell'opera, all'espletamento delle procedure espropriative per la costruzione di alloggi popolari e, se colpevole del danno derivato al privato dal maturarsi, in difetto di tempestiva emanazione del decreto di esproprio, di una fattispecie di c.d. occupazione acquisitiva, non può sottrarsi (sia "pur in parte qua") alla propria responsabilità e trasferirla sull'ente territoriale delegante, assumendo l'assenza di controllo o di stimolo da parte di quest'ultimo, ovvero adducendo l'invio di tardive e del tutto generiche note di sollecito all'emanazione del decreto di esproprio, poichè non ricorre, nei rapporti interni delegante - delegato, alcun obbligo (bensì la mera facoltà) del primo all'esercizio di tali poteri; per converso, la corresponsabilità del delegante non può escludersi qualora ne risulti del tutto omesso il controllo del delegato, con conseguente disinteresse alle procedure espropriative (nonostante le - sia pur generiche e tardive - note di sollecito), spettando all'ente territoriale la competenza all'emanazione del decreto di esproprio, per essere all'Iacp state delegate le sole attività intermedie della procedura espropriativa, con esclusione dell'esercizio della potestà ablativa.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 28 febbraio 1998, n. 2256
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
Spetta al giudice di merito che, in seguito alla cassazione con rinvio della sentenza, deve provvedere alla concreta applicazione della nuova disposizione di cui all'art. 3 comma 65 l. 23 dicembre 1996 n. 662 valutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza di eventuali questioni di legittimità costituzionale.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 28 febbraio 1998, n. 2256
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione abusiva o illegittima
In tema di espropriazione, l'Iacp, se legittimamente delegato (ex art. 60 l. n. 865 del 1971) alla occupazione quinquennale, al compimento dell'opera, all'espletamento delle procedura espropriative per la costruzioni di alloggi popolari, e se colpevole del danno derivato al privato dal maturarsi, in difetto di tempestiva emanazione del decreto di esproprio, di una fattispecie di cosiddetta "occupazione acquisitiva", non può sottrarsi (sia pur in parte qua) alla propria responsabilità e trasferirla sull'ente territoriale delegante, assumendo l'assenza di controllo o di stimolo da parte di quest'ultimo, ovvero adducendo l'invio di tardive e del tutto generiche note di sollecito all'emanazione del decreto di esproprio, poichè non ricorre, nei rapporti interni delegante - delegato, alcun obbligo (bensì la mera facoltà) del primo all'esercizio tali poteri. Per converso, la corresponsabilità del delegante non può escludersi qualora ne risulti del tutto omesso il controllo del delegato, con conseguente disinteresse alle procedure espropriative (nonostante le - sia pur generiche e tardive - note di sollecito), spettando all'ente territoriale la competenza all'emanazione del decreto di esproprio, per essere all'Iacp state delegate le sole attività "intermedie" della procedura espropriativa, con esclusione dell'esercizio della potestà ablativa.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 28 febbraio 1998, n. 2256