CC 4505/98 - CORTE DI CASSAZIONE, Sezioni Unite, 5 maggio 1998, n. 4505
Espropriazione per pubblico interesse - Ai fini della liquidazione dell’indennità di espropriazione, non può tenersi conto del valore degli edifici realizzati su una determinata area abusivamente

In tema di espropriazione per utilità pubblica la sentenza di merito che decidendo in ordine alla opposizione alla stima si adegui, nella motivazione, al principio di diritto secondo cui il valore venale degli immobili insistenti su area soggetta, alla data del provvedimento ablativo, a più vincoli di inedificabilità (posti, nella specie, a tutela di interessi paesaggistici, e archeologici, nonché della sicurezza stradale) deve essere ricostruito sulla base del solo valore dell’area di sedime, e, per contro, nella concreta determinazione della indennità di esproprio tenga conto anche del valore degli immobili abusivamente edificati, deve ritenersi inficiata non dal vizio di contraddittorietà della motivazione ex n. 5 dell’art. 360 c.p.c. bensì da quello di nullità a norma del precedente n. 4 dello stesso articolo in relazione all’art. 132 n. 4 c.p.c., stante la violazione dell’obbligo di motivazione, dovendo questa ritenersi omessa quando risulti totalmente carente ovvero (come nella specie) si estrinsechi in argomentazioni non idonee a ricavare la ratio decidendi o tra loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse e obiettivamente incomprensibili. L’indennità per le occupazioni preordinate all’espropriazione, se determinabile ai sensi dell’art. 72 comma 4 legge n. 2359 del 1865 (il cui precetto trova generale applicazione in assenza di peculiari disposizioni che fissino diversi criteri), deve essere liquidata in misura corrispondente ad una percentuale (legittimamente riferibile al saggio degli interessi legali) dell’indennità che sarebbe dovuta per l’espropriazione dell’area occupata, finalizzata all’opera pubblica per cui avviene l’occupazione medesima, calcolata secondo i criteri fissati dall’ordinamento positivo per questa distinta indennità.

 

ESPROPRIAZIONE PER P.U. 1999 120 GIUR CSTA
Termini
La fissazione dei termini previsti per l'inizio e l'ultimazione delle espropriazioni e dei lavori non è necessaria quando l'ambito temporale per l'effettuazione dei lavori sia stabilito dalla legge. Nella specie, l. 31 maggio 1990 n. 128, concernente la proroga di termini previsti da disposizioni legislative, il cui art. 11 ha prorogato al 31 dicembre 1990 "i termini di cui all'art. 25 della l. 3 gennaio 1978 n. 1, riguardanti l'efficacia di piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale". 
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 23 gennaio 1998, n. 48

 

ESPROPRIAZIONE PER P.U. 1999 522 GIUR CSTA
L'art. 13 l. 25 giugno 1865 n. 2359, sui termini delle espropriazioni, è inapplicabile alle espropriazioni finalizzate alla realizzazione dei piani per l'edilizia economica e popolare, che possono intervenire durante tutto il periodo di vigenza dei piani medesimi. 
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 17 aprile 1998, n. 645

 

ESPROPRIAZIONE PER P.U. 1999 214 GIUR CASS
Indennità di espropriazione
L'indennità per le occupazioni preordinate all'espropriazione, se determinabile ai sensi dell'art. 72, comma 4, della l. n. 2359 del 1865 (il cui precetto trova generale applicazione in assenza di peculiari disposizioni che fissino diversi criteri), deve essere liquidata in misura corrispondente ad una percentuale (legittimamente riferibile al saggio degli interessi legali) dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area occupata, finalizzata all'opera pubblica per cui avviene l'occupazione medesima, calcolata secondo i criteri fissati dall'ordinamento positivo per questa distinta indennità; ne consegue, con riferimento alle occupazioni finalizzate alle espropriazioni per la città di Napoli, di cui alla l. 15 gennaio 1885 n. 2892 (per le quali, a norma dell'art. 13, comma 3, della stessa legge "l'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati sarà determinata sulla media del valore venale e dei fitti coacervati dell'ultimo decennio") nonchè a quelle finalizzate ad espropriazioni assoggettate, per legge, a tale regime, l'indennità di occupazione deve essere liquidata sulla base di una percentuale dell'indennità dovuta per l'espropriazione calcolata secondo i criteri di cui al predetto comma 3 della l. n. 2892 del 1885 (e non sulla base di una percentuale del valore venale degli stabili espropriati) posto che tale legge non contiene alcuna espressa previsione in materia di criteri per l'indennità di occupazione, rendendo così applicabile la disciplina del menzionato art. 72 della l. n. 2359 del 1865. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. un., 5 maggio 1998, n. 4505

 

ESPROPRIAZIONE PER P.U. 1999 503 GIUR CASS
Competenza, giurisdiz. del giudice ordinario
In tema di espropriazioni per pubblica utilità, la competenza del giudice chiamato alla determinazione quantitativa dell'indennità è indissolubilmente legata alla tipicità del modello procedimentale di volta in volta utilizzato dalla p.a. sulla base di una scelta ad essa riservata e non sindacabile da parte del giudice di merito, che deve soltanto verificare in concreto la corretta applicazione, da parte dell'amministrazione, dei criteri dalla legge stabiliti per la determinazione dell'indennità in relazione al procedimento adottato, con la conseguenza che, ogni volta che lo schema procedimentale seguito nella concreta vicenda espropriativa sia quello previsto dalla l. 22 ottobre 1971 n. 865, e successive modificazioni, la domanda intesa alla determinazione giudiziaria dell'indennità rientra nella speciale competenza attribuita, in unico grado di merito, alla Corte di appello dall'art. 19 l. cit. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 5 maggio 1998, n. 4488

 

ESPROPRIAZIONE PER P.U. 1999 361 GIUR CASS
Occupazione d'urgenza
Nel caso in cui la p.a., nel decretare l'occupazione d'urgenza delle aree destinate alla realizzazione di un programma costruttivo di edilizia economica e popolare, abbia determinato, oltre al termine di inizio dei lavori e delle relative espropriazioni, anche il termine finale fissandolo in cinque anni col richiamo all'art. 13 l. 25 giugno 1865 n. 2359, non può più l'espropriante invocare il termine lungo di diciotto anni previsto dalla disciplina speciale in materia di intervento di edilizia residenziale pubblica (art. 1 d.l. 2 maggio 1974 n. 115, conv. dalla l. 27 giugno 1974 n. 247); nè l'eventuale compimento dell'opera pubblica nel termine a tal fine stabilito esclude la caducazione del potere di completare il procedimento espropriativo, caducazione che deriva dal definitivo superamento dell'altro termine (per l'emanazione del provvedimento conclusivo) essenziale e definitivo. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. un., 6 maggio 1998, n. 4571

 

ESPROPRIAZIONE PER P.U. 1999 119 GIUR TAR
Termini
L'indicazione dei termini entro i quali dovranno cominciarsi e concludersi le espropriazioni ed i lavori, ai sensi dell'art. 13 l. n. 2359 del 1865, deve figurare nell'atto con il quale si dichiara un'opera di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, all'evidente fine di far sì che la p.a. la quale decida di disporre della proprietà privata con l'espropriazione, ponga essa stessa dei limiti temporali per l'inizio e la conclusione dell'opera che poi dovrà rispettare. 
Ente giudicante
T.A.R. Veneto, sez. I, 25 giugno 1998, n. 1206

 

ESPROPRIAZIONE PER P.U. 1999 107 GIUR TAR
Termini
L'art. 13, l. 25 giugno 1865 n. 2359 - secondo cui "nell'atto che dichiara un'opera di pubblica utilità saranno stabiliti i termini entro i quali dovranno cominciarsi e compiersi le espropriazioni e i lavori" - deve trovare applicazione anche nei procedimenti espropriativi finalizzati all'attuazione dei piani per l'edilizia economica e popolare in quanto le esigenze garantistiche sottese dalla norma (e, cioè, evitare l'incertezza delle situazioni giuridiche ed assicurare la serietà e l'urgenza dell'intervento espropriativo), assumono rilevanza irrinunciabile anche in siffatti procedimenti. 
Ente giudicante
T.A.R. Sicilia, sez. II Palermo, 29 giugno 1998, n. 1272

 

ESPROPRIAZIONE PER P.U. 1999 94 GIUR TAR
Dichiarazione di pubblica utilità
Termini
Ai sensi dell'art. 13 l. espr. p.u. la dichiarazione di pubblico interesse deve precisare i termini di inizio e compimento dei lavori e delle espropriazioni, e tali termini devono emergere "ab initio" in modo certo; comunque, ove pure si consideri legittima la fissazione di termini iniziali e finali decorrenti dal dies - all'inizio incertus an et quando - dell'approvazione di variante al piano regolatore generale, fin quando non si sia verificato detto evento condizionante il provvedimento dichiarativo del pubblico interesse deve ravvisarsi privo dell'indicazione prescritta dall'art. 13 e pertanto nullo. 
Ente giudicante
T.A.R. Puglia, sez. II Bari, 25 luglio 1998, n. 704

 

ESPROPRIAZIONE PER P.U. 1999 104 GIUR TAR
Termini
L'omessa prefissione di termini certi di inizio e ultimazione dei lavori e delle espropriazioni - in violazione di quanto prescritto dall'art. 13 l. espr. p.u. - comporta non soltanto l'invalidità della dichiarazione di pubblico interesse ma anche, e prima ancora, l'inidoneità della stessa a dispiegare gli effetti tipici di assoggettamento del bene all'ablazione e di degradazione del diritto dominicale, sicchè il privato proprietario del bene stesso, abilitato ad adire il giudice ordinario per la tutela risarcitoria nell'ipotesi di violazione del suo diritto, non è interessato all'azione di annullamento dell'atto amministrativo invalido (nella specie, è stato dichiarato inammissibile il ricorso volto all'annullamento della dichiarazione di pubblico interesse). 
Ente giudicante
T.A.R. Puglia, sez. II Bari, 25 luglio 1998, n. 704

 

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 1999 314 GIUR TAR
Interesse a ricorrere
L'omessa prefissione di termini certi di inizio e ultimazione dei lavori e delle espropriazioni - in violazione di quanto prescritto dall'art. 13 l. espr. p.u. - comporta non soltanto l'invalidità della dichiarazione di pubblico interesse ma anche, e prima ancora, l'inidoneità della stessa a dispiegare gli effetti tipici di assoggettamento del bene all'ablazione e di degradazione del diritto dominicale, sicchè il privato proprietario del bene stesso, abilitato ad adire il giudice ordinario per la tutela risarcitoria nell'ipotesi di violazione del suo diritto, non è interessato all'azione di annullamento dell'atto amministrativo invalido (nella specie, è stato dichiarato inammissibile il ricorso volto all'annullamento della dichiarazione di pubblico interesse). 
Ente giudicante
T.A.R. Puglia, sez. II Bari, 25 luglio 1998, n. 704

 

OPERE PUBBLICHE 1999 268 GIUR TAR
Contratto di appalto, in genere
Qualora una deliberazione consiliare - nel riapprovare un progetto di opera pubblica (ai sensi dell'art. 1 comma 5, l. 3 gennaio 1978 n. 1) abbia fissato nuovi termini d'inizio e compimento dei lavori ed espropriazioni della rinnovata procedura ablatoria, con riferimento ad evento condizionale incertus an e sicuramente anche quando (nella specie, dalla data di esecutività del provvedimento regionale di approvazione della variante al p.r.g.), sino a quando non si avvererà l'evento condizionale, ed in mancanza della attuale pendenza di quei termini, gli atti e le operazioni ablative e di apprensione e trasformazione del bene sono prive di presupposto essenziale, ed inidonee a incidere sul diritto dominicale, non essendo nemmeno più sorrette dai pregressi termini (comunque scaduti) afferenti alla precedente abbandonata procedura espropriativa. 
Ente giudicante
T.A.R. Puglia, sez. II Bari, 25 luglio 1998, n. 704

 

ESPROPRIAZIONE PER P.U. 1999 531 GIUR CASS
Mezzogiorno
Deve escludersi che per effetto dell'art. 5 bis d.l. 11 luglio 1992 n. 333, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1992 n. 359 (che contiene la semplice ricezione materiale della norma preesistente costituita dall'art. 13 l. 15 gennaio 1885 n. 2892, sul risanamento della città di Napoli) sussista, in caso di espropriazioni per pubblica utilità eseguite nell'ambito del Comune di Napoli (nella specie: per la realizzazione di opere infrastrutturali ricadenti nella zona orientale del Centro direzionale di quella città) la giurisdizione della Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte di appello di Napoli, costituita ai sensi dell'art. 17 d.lg.lt. 27 febbraio 1919 n. 219, conv. in l. 24 agosto 1921 n. 1290, a conoscere della domanda, proposta dall'espropriato, di liquidazione della indennità di espropriazione e di quella di occupazione temporanea le quali, attenendo a diritti soggettivi, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. Nè rileva, in senso contrario, la mancanza del decreto di espropriazione e della determinazione della indennità in sede amministrativa, trattandosi di questioni afferenti i limiti interni della giurisdizione dell'a.g.o. e il merito delle domande. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. un., 27 luglio 1998, n. 7351

 

ESPROPRIAZIONE PER P.U. 2000 158 GIUR CASS
Competenza, giurisdiz. del giudice ordinario
La controversia instaurata dal privato nei confronti della p.a., avente ad oggetto il preteso inadempimento di una convenzione negoziale diversa dalla cessione gratuita del bene, ed estranea ad eventuali concessioni edilizie ad esso relative, rientra nella competenza giurisdizionale dell'a.g.o., e non anche in quella esclusiva del giudice amministrativo, che è circoscritta (art. 16 l. n. 10 del 1977) alle controversie relative agli oneri di urbanizzazione disposti in sede di rilascio di una concessione edilizia, ovvero (art. 11, comma 5, l. n. 241 del 1990) alle questioni in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi che assolvano alla funzione di individuazione convenzionale del contenuto di un provvedimento da emettersi dalla p.a. a conclusione di un procedimento preordinato all'esercizio di una pubblica funzione. (Nella specie, la convenzione tra privato e p.a. aveva ad oggetto l'assunzione dell'obbligo, da parte del privato stesso, di costruzione di una strada su di un'area di sua proprietà a fronte dell'impegno - poi non mantenuto - dell'amministrazione di espropriare l'intera area dietro corresponsione di un congruo indennizzo. Della richiesta di pagamento di una giusta indennità per l'occupazione del bene e di risarcimento danni per l'acquisizione irreversibile del medesimo il giudice di merito aveva ritenuto di poter conoscere, previa declaratoria della esistenza della propria giurisdizione, così come confermato dalla S.C. in sede di enunciazione del principio di diritto di cui in massima). 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. un., 25 settembre 1998, n. 11934

 

EDILIZIA E URBANISTICA 2000 162 GIUR CGAS
Piano regolatore generale
La mancata realizzazione dell'opera pubblica, prevista su un determinato terreno da uno strumento urbanistico di per sè depone, specie quando la previsione è risalente nel tempo, nel senso della superfluità dell'opera; pertanto, quando l'area sia privata e la destinazione crei un vincolo d'inedificabilità preordinato all'espropriazione, la reiterazione nel successivo strumento urbanistico della medesima o di analoga previsione sullo stesso terreno esige una puntuale motivazione, che dia conto della serietà degli intenti, dell'effettiva necessità dell'opera e della relativa localizzazione. 
Ente giudicante
Cons. Giust. Amm. Sic., sez. Giurisdiz., 28 settembre 1998, n. 531

 

ESPROPRIAZIONE PER P.U. 1999 552 GIUR CASS
Mezzogiorno
Il principio secondo cui l'indennità di espropriazione va determinata con riferimento alla data del decreto di esproprio, che produce il duplice effetto della perdita del diritto dominicale e dell'insorgere del diritto del privato espropriato a conseguire la giusta indennità, è applicabile alle espropriazioni finalizzate dalla realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale per il risanamento delle zone colpite dal sisma del 1980, di cui alla l. n. 219 del 1981. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. un., 15 ottobre 1998, n. 10192

 

ESPROPRIAZIONE PER P.U. 1999 521 GIUR CSTA
Alle espropriazioni conseguenti ai piani di zona per l'edilizia residenziale pubblica non è applicabile l'art. 13 l. n. 2359 del 1865, in quanto esso è sostituito ed assorbito dalle disposizioni che delimitano nel tempo, "ope legis", l'efficacia dei piani stessi. 
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 16 ottobre 1998, n. 1313

 

EDILIZIA E URBANISTICA 2000 171 GIUR CASS
Piano regolatore generale
La l. 28 gennaio 1977 n. 10, non ha abrogato l'art. 2 l. 19 novembre 1968 n. 1187, sul limite quinquennale di durata dei vincoli di piano regolatore generale preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità, e, lungi dal sancire genericamente l'edificabilità delle aree per le quali siano scaduti i vincoli del piano regolatore, ha stabilito che, in tal caso, alle aree rimaste prive di destinazione si applica la disciplina dettata dalla legge per i comuni sprovvisti di strumenti urbanistici (art. 4, comma ultimo, della l. n. 10 del 1977); sicchè, nel caso in cui il comune, successivamente alla scadenza del vincolo, non integri il piano regolatore generale o il programma di fabbricazione, al proprietario di un'area rimasta priva di destinazione urbanistica ed interessato all'edificazione non resta altro rimedio che promuovere l'intervento sostitutivo della regione o l'azione giurisdizionale prevista per i casi di silenzio - rifiuto; laddove tali rimedi non siano esperiti, l'area è da ritenersi legalmente inedificabile. (Nella specie, si trattava di aree site nel centro abitato e destinate a verde pubblico da un piano di fabbricazione ormai inefficace; la S.C., esplicitamente richiamandosi alla decisione presa in tal senso dal Consiglio di Stato con l'Adunanza plenaria n. 7 del 2 aprile 1984, ha stabilito che, in virtù del comma ultimo, lett. b, dell'art. 4 della l. n. 10 del 1977, sulle menzionate aree non poteva essere compiuto altro che opere di restauro e di risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria o straordinaria, di consolidamento statico e di risanamento igienico su manufatti già realizzati). 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 6 novembre 1998, n. 11158

 

POSSESSO (MATERIA CIVILE) 1999 56 GIUR CASS
Tutela possessoria: contro la P.A
Le azioni possessorie costituiscono modi di tutela di un diritto, di continuare a godere del bene nello stato di fatto in cui era precedentemente posseduto, e se proposte nei confronti della p.a., spettano alla giurisdizione del giudice ordinario, a meno che sul diritto non abbia inciso un provvedimento avente attitudine a sottrarre al privato la proprietà o disponibilità della cosa o a mutarne il modo di godimento: il che non si verifica quanto una dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità ed urgenza, implicita nell'approvazione del progetto dell'opera pubblica, sia priva dell'indicazione dei termini finali di esecuzione dei lavori e di pronuncia delle espropriazioni, e dunque sia priva di effetti, e comunque non sia stato emanato un provvedimento di autorizzazione all'occupazione d'urgenza, del quale non possono produrre gli effetti nè il provvedimento con cui il comune ha indetto una licitazione privata per l'appalto dei lavori, nè l'ordine di servizio con cui il direttore dei lavori ha ordinato all'appaltatore di eseguire le opere, trattandosi di atti che non hanno come destinatario il possessore e non sono volti a disporre del suo diritto. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. un., 11 novembre 1998, n. 11351

 

ESPROPRIAZIONE PER P.U. 2000 159 GIUR CASS
Espropriazione, in genere
In tema di espropriazione, quando i beni destinati alla costruzione dell'opera pubblica abbiano formato oggetto non di trasferimento coattivo (ciò che consentirebbe l'esperimento del solo rimedio della retrocessione), bensì di un trasferimento negoziale, non può legittimamente escludersi, in astratto, la possibilità che il contratto di diritto pubblico intercorso tra il proprietario delle aree e la p.a. possa successivamente caducarsi per effetto di eventi sopravvenuti, quale, ad esempio, l'avvenuta destinazione dei beni a fini diversi da quelli pattuiti, specie nella ipotesi in cui risulti espressamente soppressa la clausola di stile, contenuta nei formulari relativi ai contratti de quibus, che autorizza l'amministrazione a destinare il bene ad altri fini. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 16 novembre 1998, n. 11508

 

ESPROPRIAZIONE PER P.U. 2000 125 GIUR CASS
Occupazione d'urgenza
Il termine quinquennale di durata dell'occupazione d'urgenza regolata dall'art. 20 l. n. 865 del 1971, decorre dall'effettiva presa di possesso del bene. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 21 novembre 1998, n. 11773

 

ESPROPRIAZIONE PER P.U. 2000 46 GIUR TAR7
Espropriazione, in genere
L'imposizione (come opera di pubblica utilità) di servitù per impianti di telecomunicazioni, attuata con decreto del prefetto, è disciplinata da legge speciale e non già dalla legge generale sulle espropriazioni per pubblica utilità, salvo che per l'indennizzo. 
Ente giudicante
T.A.R. Campania, sez. V Napoli, 23 novembre 1998, n. 3526

 

ESPROPRIAZIONE PER P.U. 2000 181 GIUR CASS
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
La domanda indennitaria introdotta per mezzo dell'opposizione alla stima non può convertirsi in domanda risarcitoria da occupazione acquisitiva (cosiddetta "accessione invertita"), stante la diversità di "petitum" e di "causa petendi", posto che la prima ha ad oggetto il giusto indennizzo a norma dell'art. 42 cost. e trova causa nella procedura espropriativa, mentre la seconda è volta ad ottenere il risarcimento del danno conseguente alla perdita della proprietà del bene irreversibilmente destinato alle esigenze dell'opera pubblica, ed è fondata sulla illecita occupazione appropriativa. Una stessa tale diversità di "petitum" e di "causa petendi" esclude, altresì, che si possano configurare ipotesi di litispendenza o di continenza fra le due suddette diverse cause - indennitaria e risarcitoria - eventualmente pendenti contemporaneamente fra le due parti. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 11 dicembre 1998, n. 12495

 

EDILIZIA E URBANISTICA 2000 169 GIUR CSTA
Piano regolatore (variante al)
Il termine per l'impugnazione di una variante generale dello strumento urbanistico generale decorre dalla data di pubblicazione quando riguarda l'intero territorio o vaste aree dello stesso, ma non quando la variante stessa riguarda uno specifico bene imponendo sullo stesso un vincolo specifico preordinato all'espropriazione. 
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 23 dicembre 1998, n. 1904

 

ESPROPRIAZIONE PER P.U. 2000 120 GIUR CASS
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
L'opposizione alla stima determina il venir meno del carattere vincolante della determinazione amministrativa, essendo compito del giudice, indipendentemente dall'indicazione delle parti, la corretta individuazione ed applicazione dei criteri indennitari applicabili alla procedura ablatoria intrapresa. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 30 dicembre 1998, n. 12880

 

ESPROPRIAZIONE PER P.U. 2000 121 GIUR CASS
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
Il carattere speciale della disciplina indennitaria contenuta nell'art. 5 l. 23 luglio 1985 n. 372, che, regolando l'indennità per l'espropriazione delle aree situate nella tenuta di Capocotta, ai fini dell'ampliamento della dotazione immobiliare del Presidente della Repubblica, si richiama al criterio di determinazione della l. 15 gennaio 1885 n. 2892, sul risanamento di Napoli, comporta l'inapplicabilità dell'art. 5 bis d.l. 11 luglio 1992 n. 333. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 30 dicembre 1998, n. 12880

 

ESPROPRIAZIONE PER P.U. 2000 122 GIUR CASS
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
Agli effetti della classificazione del suolo come edificabile o non edificabile, e dell'individuazione della normativa applicabile, va tenuto conto della disciplina urbanistica alla data del decreto di esproprio, restando irrilevante la pregressa approvazione di un piano di lottizzazione, ove l'amministrazione abbia adottato in prosieguo differenti scelte urbanistiche. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 30 dicembre 1998, n. 12880

 

ESPROPRIAZIONE PER P.U. 2000 123 GIUR CASS
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
Nell'ipotesi di sopravvenuta inefficacia di un vincolo di inedificabilità gravante su suolo soggetto ad esproprio, nell'impossibilità di individuare una disciplina urbanistica agli effetti della determinazione dell'indennità di esproprio, occorre tener conto delle possibilità effettive di edificazione dell'area, con esclusione, tuttavia, degli effetti indotti da abusive opere di urbanizzazione. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 30 dicembre 1998, n. 12880