ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Indennità di espropriazione
In tema di espropriazione, gli interessi spettanti sulla differenza tra l'indennità provvisoria e quella definitiva non hanno natura moratoria, bensì compensativa della mancata disponibilità dell'intera indennità spettante all'espropriato al momento della perdita della proprietà del bene, e prescindono, pertanto, da qualsiasi comportamento dilatorio imputabile al debitore.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 8 gennaio 1999, n. 88
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
Per l'ipotesi di sopravvenuta inefficacia di un vincolo di inedificabilità gravante su suolo soggetto ad esproprio, cui è applicabile la disciplina dell'art. 4, ultimo comma, l. 28 gennaio 1977 n. 10 - che per le aree situate fuori dal centro abitato, delle quali consente una limitata edificabilità, determina una classificazione come edificatorie - la determinazione dell'indennità di esproprio (che nella specie, essendo destinata a realizzare l'ampliamento delle dotazione immobiliare del Presidente della Repubblica mediante l'acquisizione delle aree comprese nella tenuta di Capocotta, era da effettuare in base ai criteri di cui all'art. 5, comma 5, l. 23 luglio 1985 n. 372), deve tener conto delle possibilità effettive di edificazione, con esclusione degli effetti indotti da abusive opere di urbanizzazione o dalla presenza nella zona di costruzioni edilizie non autorizzate.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 11 gennaio 1999, n. 181
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
Nel caso di espropriazione di bene indiviso, l'opposizione del singolo comproprietario avverso la stima effettuata in via amministrativa è idonea ad estendere il giudizio all'intero diritto, anche a beneficio dei non opponenti, che del primo non sono litisconsorti necessari.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 11 gennaio 1999, n. 184
Parti in causa
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Termini
Poichè l'indicazione dei termini iniziale e finale per lo svolgimento dei lavori, in relazione ai quali si procede all'espropriazione per pubblica utilità, ha la funzione garantista di preservare la proprietà privata da iniziative velleitarie della p.a., è illegittimo il decreto di occupazione d'urgenza che ometta tale formalità, a nulla rilevando che il termine finale sia apposto nel bando della gara d'appalto dei lavori da intraprendere e sia fissato in 365 giorni decorrenti dal verbale di consegna di questi ultimi, trattandosi di un termine incerto sia nell'an che nel quando.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. V), 11 gennaio 1999, n. 1758
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Termini
Nel procedimento espropriativo, i termini stabiliti dall'art. 13 l. 25 giugno 1865 n. 2359, per l'inizio e il compimento delle espropriazioni e dei lavori, stante la funzione garantistica di tutela della proprietà privata ad essi assegnata, devono essere certi sia nell'"an" sia nel "quando".
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. V), 11 gennaio 1999, n. 1758
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Competenza, giurisdiz.: in genere
La possibilità per il privato d'insorgere innanzi all'a.g.o. contro provvedimenti amministrativi, che dispongono l'occupazione d'urgenza di terreni di sua proprietà, trova sempre il limite, relativamente al risultato vantaggioso che da tale azione egli può trarre, nel divieto per il giudice ordinario adito di statuire sulla domanda attorea con provvedimenti preclusi dall'art. 4, l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. E.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. V), 11 gennaio 1999, n. 1758
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Espropriazione, in genere
Il programma pluriennale previsto dall'art. 8 l. 15 dicembre 1990 n. 396, in quanto rivolto alla sola realizzazione del Sistema
direzionale orientale (interventi per Roma Capitale), si differenzia
dal programma di interventi previsto dall'art. 2 comma 3, l. n. 396, cit. e dispone
l'espropriabilità di immobili indipendentemente dalla loro destinazione alla realizzazione di opere pubbliche e senza che
occorra l'emanazione del piano particolareggiato o di altro strumento urbanistico attuativo avente la medesima efficacia, rimanendo
l'acquisizione materiale delle aree subordinata al semplice decorso
dei termini previsti dal programma pluriennale.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 12 gennaio 1999, n. 2
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Espropriazione, in genere
E' legittima la deliberazione del Consiglio comunale di Roma 25 ottobre 1994 n. 226, di approvazione del programma pluriennale per la realizzazione del sistema direzionale orientale nell'ambito degli "interventi per Roma capitale della Repubblica", ai sensi dell'art. 8 l. 15 dicembre 1990 n. 396, anche se emessa in assenza dell'approvazione di uno strumento urbanistico attuativo, atteso che la necessità del piano particolareggiato o dello strumento attuativo, avente analoga efficacia di dichiarazione di p.u., rappresenta il limite alla potestà di incidenza sulla proprietà privata allorchè a disporne sia interamente l'Amministrazione, che può avocarla a sè solo per opere concretamente individuate e non quando il pubblico interesse sia preventivamente affermato dalla legge che tiene luogo del relativo provvedimento, affermandolo con riguardo all'impianto urbanistico nel suo insieme e, pertanto, a tutte le zone d'insediamento.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 12 gennaio 1999, n. 2
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Decreto di espropriazione
Le sopravvenienze normative di cui agli art. 84 ter, l. 14 maggio 1981 n. 219 e 6, l. 28 ottobre 1986 n. 730 non sono idonee a disattendere l'interpretazione restrittiva dell'art. 80, l. 14 maggio 1981 n. 219, come novellato dal d.l. 26 giugno 1981 n. 333, che limita la procedura ablatoria alle solo aree prive di edifici o con edifici da destinare alla demolizione.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 12 gennaio 1999, n. 12
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
In tema di indennità di occupazione, quale che sia il parametro di riferimento per la decorrenza degli interessi legali che costituiscono il compenso per l'occupazione del fondo (valore di mercato del bene al momento dell'emanazione del decreto di esproprio che ha posto fine all'occupazione legittima, ovvero valore medio del fondo nel quinquennio in cui si sia protratta l'occupazione medesima nel caso in cui il bene occupato aumenti di valore in modo rilevante nel periodo dell'occupazione), essa non può, comunque, essere ancorata al valore del bene al momento iniziale dell'occupazione d'urgenza.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 12 gennaio 1999, n. 241
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Termini
L'indicazione dei termini di inizio e di compimento dei lavori e delle espropriazioni prescritti dall'art. 13, l. 25 giugno 1865 n. 2359, svolge una funzione garantistica, nel senso che costituisce la riprova dell'attualità dell'interesse pubblico che si vuole soddisfare e della serietà ed effettività del relativo progetto; pertanto, i termini stessi devono essere indicati anche quando la p.u. dell'opera derivi direttamente dalla legge, nel qual caso devono essere fissati col primo atto col quale l'amministrazione manifesta in concreto la sua intenzione di esercitare il potere espropriativo, atto che normalmente è da identificarsi in quello di approvazione del progetto ma potrebbe anche essere il decreto di occupazione d'urgenza.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 14 gennaio 1999, n. 22
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Nei procedimenti espropriativi finalizzati alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nei quali il provvedimento di approvazione del piano di zona ha efficacia di atto dichiarativo della pubblica utilità, il provvedimento di localizzazione dell'esecuzione dei programmi di edilizia, adottato ai sensi dell'art. 51 l. 22 ottobre 1971 n. 865, deve contenere, pena l'illegittimità, l'indicazione dei termini iniziali e finali della procedura espropriativa e dell'esecuzione dei lavori.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 14 gennaio 1999, n. 22
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
Dopo l'entrata in vigore dell'art. 5 bis l. 8 agosto 1992 n. 359, l'indennità di occupazione va determinata non con riferimento al valore venale del bene, bensì ricorrendo ai nuovi criteri dettati per l'indennità di espropriazione, non avendo più il criterio del valore venale alcuna attualità applicativa in materia di espropriazione di suoli edificabili, ed essendo divenuta l'occupazione di urgenza momento preliminare della procedura espropriativa, con la quale ha in comune il presupposto della dichiarazione di pubblica utilità che condiziona i tempi di essa, nel senso che il decreto deve intervenire entro il termine di efficacia del decreto di occupazione, e dovendo considerarsi la disposizione dell'art. 5 bis norma fondamentale in materia espropriativa, che non ammette che deroghe espresse, come riconosciuto dalla Corte cost. con sentenze n. 153 del 1995 e n. 80 del 1996, che definiscono la disposizione norma fondamentale di riforma economico - sociale.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 14 gennaio 1999, n. 333
ACQUE PUBBLICHE
Espropriazione per pubblica utilità
La riapprovazione di un progetto di un'opera pubblica, adottata ai soli fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera stessa quando il terreno del privato è già stato radicalmente trasformato per la realizzazione dell'intervento, è legittima, in quanto si rivela diretta all'esclusivo fine di consentire all'Amministrazione di portare a compimento il procedimento di espropriazione evitando le negative conseguenze discendenti dalla mancata osservanza dei termini della relativa procedura.
Ente giudicante
Trib. Sup. Acque, 19 gennaio 1999, n. 9
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Espropriazione, in genere
Il programma pluriennale previsto dall'art. 8 l. 15 dicembre 1990 n. 396, in quanto rivolto alla sola realizzazione del sistema direzionale orientale di cui alla lett. a) art. 1 della legge, assume una connotazione del tutto peculiare, che lo differenzia dal programma degli interventi previsto dall'art. 2 comma 3, l. n. 396, cit., che ha la funzione di realizzare la più vasta gamma di obiettivi indicati alle lett. da a) a g) art. 1 l. n. 396, cit., per consentire alla città di Roma l'assolvimento del ruolo di capitale della Repubblica.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 19 gennaio 1999, n. 38
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Espropriazione, in genere
L'art. 8 l. 15 dicembre 1990 n. 396 dispone testualmente nel senso della espropriabilità degli immobili, senza alcun riferimento alla necessità della loro destinazione alla realizzazione di opere pubbliche, e gli immobili in tal modo acquisiti - eccettuati quelli destinati ad utilizzazioni da parte del comune di Roma o comunque interessati alla localizzazione di sedi pubbliche - sono dal Comune medesimo ceduti, in proprietà o in diritto di superficie a soggetti pubblici o privati in vista della realizzazione delle trasformazioni e delle utilizzazioni su di essi programmate.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 19 gennaio 1999, n. 38
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Espropriazione, in genere
Poichè l'esproprio generalizzato ex l. 15 dicembre 1990 n. 396 costituisce una facoltà e non un obbligo per il comune di Roma, va configurato l'obbligo di motivazione dell'amministrazione, tenuta, prima di dare corso all'esproprio, a valutare la coerenza dei fabbricati esistenti - semprechè muniti di conformità edilizia - con l'intervento nel suo complesso o a suggerire le eventuali modifiche per assicurare siffatta conformità ovvero la serietà e la fattibilità dell'intervento proposto dal privato a realizzare gli obiettivi prefissi dalla legge alla risistemazione del comprensorio nel suo complesso.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 19 gennaio 1999, n. 38
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Nell'espropriazione per pubblica utilità, regolata dalla l. 22 ottobre 1971 n. 865, la mancanza della relazione circa la stima definitiva dell'indennità e dell'avviso di deposito della relazione dell'ufficio tecnico erariale non costituiscono un'anomalia del procedimento amministrativo, ma condizionano al massimo la possibilità di esperire efficacemente l'opposizione giudiziaria avverso la stima innanzi al giudice civile.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 19 gennaio 1999, n. 41
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Dichiarazione di indifferibilità e urgenza
L'efficacia di dichiarazione d'indifferibilità e d'urgenza delle opere previste dall'art. 9 comma 3, l. 18 aprile 1962 n. 167 nei confronti del provvedimento che approva il piano delle zone da destinare ad edilizia economica e popolare non comporta analoga valenza dei termini per il compimento delle espropriazioni e dell'inizio dei lavori; in materia di apposizione di termini, infatti, l'art. 13 l. 25 giugno 1865 n. 2359 è inapplicabile alle espropriazioni conseguenti ai piani di zona per l'edilizia economica e popolare, essendo sostituito ed assorbito dalle disposizioni che delimitano nel tempo "ope legis" l'efficacia dei piani stessi.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 19 gennaio 1999, n. 41
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
La durata legale dell'efficacia del piano per l'edilizia economica e popolare assolve di per sè alle esigenze cui, nel contesto dell'ordinario procedimento espropriativo, sopperiscono i termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e dei lavori di cui all'art. 13 l. 25 giugno 1865 n. 2359; l'eventuale termine, facoltativamente apposto dall'amministrazione nel provvedimento che approva il piano delle zone da destinare ad edilizia economica e popolare, non ha, perciò, efficacia vincolante, tale da produrre l'illegittimità degli atti espropriativi posti in essere alla sua scadenza, dovendo tale termine ritenersi assorbito dalla previsione legale circa l'efficacia temporale del piano stesso.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 19 gennaio 1999, n. 41
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
Nel caso in cui venga prorogato con legge (art. 22 della l. n. 158 del 1991) il periodo di occupazione, precedentemente autorizzata a fine di espropriazione, successivamente al termine stabilito, l'applicabilità retroattiva riconosciuta a tale norma di proroga dall'art. 23 della legge stessa non rimuove l'effetto ablativo della proprietà, prodottosi a seguito di irreversibile trasformazione del suolo e successiva scadenza del periodo di occupazione legittima nel frattempo verificatosi.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 12 gennaio 1999, n. 223
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
Il sistema indennitario disciplinato dall'art. 5 bis l. n. 359 del 1992, prevedente una netta divisione tra suoli edificabili e non edificabili, non tollera, con riferimento alle aree non edificabili l'introduzione di varianti valutative ispirate alla configurabilità di un "tertium genus" e idonee a valorizzare potenzialità reddituali o paraedificatorie, con la conseguenza che, in relazione ad un'area destinata in massima parte a parcheggio pubblico e in minima parte a utilizzazione commerciale o direzionale, la prima va indennizzata ricorrendo ai criteri applicabili ai suoli agricoli, senza introduzione di correttivi artificiosamente commisurati al numero dei posti macchina, la seconda ricorrendo al metodo della semisomma sulla base del valore venale accertato in prospettiva delle volumetrie concretamente realizzabili.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 19 gennaio 1999, n. 465
RINVIO CIVILE
Nel giudizio di rinvio le parti non possono prendere nuove conclusioni, diverse da quelle adottate nel precedente giudizio di merito, salvo che la necessità sorga dalla sentenza di Cassazione, restando irrilevante che la controparte non ne abbia rilevato l'inammissibilità. (Nella specie la S.C., cassando la sentenza emessa all'esito del giudizio di rinvio che aveva accolto la domanda di indennità di occupazione non costituente oggetto del precedente giudizio che verteva sull'indennità di esproprio, ha affermato che la domanda di indennità di occupazione non può essere considerata accessoria rispetto a quella di indennità di esproprio, essendo l'occupazione e l'espropriazione fenomeni ontologicamente diversi, anche se l'indennità dovuta per la prima è commisurabile all'importo liquidabile per l'indennità relativa alla seconda).
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 19 gennaio 1999, n. 465
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Danni (risarcimento dei)
L'indennità di asservimento di un fabbricato, dovuta in base all'art. 46, l. 25 giugno 1865 n. 2359 per il deprezzamento subito per effetto della costruzione di un viadotto autostradale che invade lo spazio aereo sulla verticale del fabbricato, va commisurata non al valore venale del fabbricato, ma all'indennità di esproprio secondo i criteri dell'art. 5 bis, della l. 8 agosto 1992 n. 359, che costituisce norma fondamentale in materia di indennità di esproprio.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. un., 27 gennaio 1999, n. 2
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Termini
E' illegittimo il provvedimento che dispone l'espropriazione di un'area che sia stato adottato quando il termine finale per il completamento del procedimento ablatorio era scaduto, determinando il venir meno del potere espropriativo.
Ente giudicante
T.A.R. Marche, 29 gennaio 1999, n. 77
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Termini
Il termine quinquennale di durata dell'occupazione d'urgenza, di cui all'art. 20 comma 2 l. 22 ottobre 1971 n. 865, non può essere protratto mediante proroghe e rinnovi; ciò non esclude, peraltro, la prorogabilità del minor termine eventualmente concesso dal singolo provvedimento di occupazione, semprechè la durata complessiva non venga a superare il detto limite massimo dei cinque anni dalla data dell'immissione in possesso.
Ente giudicante
T.A.R. Marche, 29 gennaio 1999, n. 77
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Atti del procedimento
Il procedimento di espropriazione deve essere preceduto dalla spedizione, ai sensi dell'art. 7 l. n. 241 del 1990 di apposito avviso di avvio del procedimento richiesto dalla stessa norma.
Ente giudicante
T.A.R. Marche, 29 gennaio 1999, n. 77
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
Il procedimento di proroga dell'occupazione temporanea e d'urgenza non può essere adottato in relazione ad un'opera già ultimata, allegando dubbi interpretativi in materia di misure dell'indennità di esproprio.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 29 gennaio 1999, n. 88
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione abusiva o illegittima
Dopo l'accessione del suolo all'opera realizzata dall'amministrazione pubblica, dovuta alla radicale trasformazione del suolo, il provvedimento di espropriazione (così come quello di proroga dalla occupazione d'urgenza ovvero di determinazione dell'indennità) è privo di efficacia per mancanza di oggetto.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 29 gennaio 1999, n. 88
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
In materia di espropriazione per la realizzazione di alloggi di edilizia economica e popolare, il provvedimento che localizza l'esecuzione del programma di interventi, di cui all'art. 51 l. 22 ottobre 1971 n. 865, deve contenere, pena l'illegittimità, l'indicazione dei termini iniziali e finali della procedura espropriativa e dell'esecuzione dei lavori.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 29 gennaio 1999, n. 96
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione abusiva o illegittima
A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 65, della l. n. 549 del 1995, relativo ai criteri per la liquidazione del danno da occupazione illegittima (sent. n. 369 del 1996), è ammissibile il ricorso per la cassazione della sentenza d'appello, non ancora passata in giudicato, che quei criteri abbia applicato, costituendo detto ricorso il primo mezzo di cui le parti private dispongono per far valere la sopravvenuta illegittimità della pronuncia impugnata.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 29 gennaio 1999, n. 778
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Mezzogiorno
Poichè la competenza giurisdizionale della Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli è rigorosamente limitata alle controversie aventi ad oggetto la "determinazione" delle indennità di espropriazione e di occupazione, semprechè dette indennità non siano state "amichevolmente" concordate tra il proprietario e l'espropriante, devono ritenersi sottratte alla sua giurisdizione - rimanendo attribuite al giudice ordinario - sia le controversie che attengano all'accertamento del diritto a dette indennità, comprese tutte le controversie comunque riguardanti dette indennità quando le stesse siano state concordate amichevolmente. Conseguentemente la Giunta è carente di giurisdizione in ordine alle controversie che presuppongano la risoluzione della questione pregiudiziale relativa all'interpretazione di una convenzione tra le parti in tema di indennità di espropriazione o di occupazione e alla sua qualificabilità o meno quale "concordamento" ai sensi dell'art. 17 d.l.lt. n. 219 del 1919 e la giurisdizione al riguardo del giudice ordinario si estende in tal caso alle questioni ulteriori relative alla liquidazione dell'indennità.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. un., 1 febbraio 1999, n. 9
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Indennità di espropriazione
In tema di espropriazione, la pronuncia additiva della Corte cost. di cui alla sentenza n. 283 del 1993, nel limitare la portata dell'applicazione retroattiva della nuova disciplina dell'indennizzo di cui all'art. 5 bis della l. n. 359 del 1992, ha inteso riequilibrare la posizione dei soli proprietari già espropriati, onde evitare loro (impossibilitati, ormai, ad una qualsivoglia cessione volontaria del bene) la detrazione del 40% , prevista dalla norma citata, attraverso il meccanismo transattivo (sostitutivo della cessione) della accettazione dell'indennità, mentre, nella (diversa) ipotesi in cui la procedura ablativa non sia ancora pervenuta alla fase dell'adozione del decreto di esproprio, il privato ha la facoltà di sottrarsi alla detrazione "de qua" soltanto attraverso lo strumento della cessione volontaria, attuata sulla base dell'indennità già (provvisoriamente) determinata dalla p.a., e non anche per effetto di una mera dichiarazione unilaterale di disponibilità a trattare, seguita, poi (come nella specie), dalla impugnazione giudiziale della stima comunicata "medio tempore" dall'amministrazione.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 1 febbraio 1999, n. 830
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Indennità di espropriazione
Il beneficio della mancata decurtazione del 40 per il proprietario espropriato, la cui indennità sia stata determinata con decreto emesso dall'espropriante nel corso del giudizio di opposizione alla stima, non può essere riconosciuto in base alla mera dichiarazione di disponibilità a trattare da parte dell'espropriato, seguita dalla impugnazione giudiziale della stima.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 1 febbraio 1999, n. 830
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione abusiva o illegittima
In tema di espropriazione, l'occupazione di un suolo, autorizzata dal sindaco quale prodromo all'emanazione di un decreto di esproprio di competenza regionale per la costruzione di un edificio scolastico, (nella specie, un asilo), diviene illegittima alla scadenza dei termini per il completamento dei lavori e per la pronuncia del decreto predetto, con conseguente legittimità della richiesta risarcitoria per danni da accessione invertita avanzata dal privato nei confronti (non della regione, ma) del comune occupante, il cui comportamento illecito non consiste nella omissione di quella attività amministrativa di completamento della procedura ablativa che avrebbe determinato il legittimo trasferimento dell'immobile a suo favore, bensì nell'aver perseverato nel conservare il possesso dell'immobile oltre la scadenza del termine di occupazione legittima pur nella consapevolezza che tale scadenza rendeva "ipso facto" illegittima l'occupazione. Una volta verificata la configurabilità dell'illecito aquiliano da occupazione illecita a carico del comune (con correlata lesione del diritto soggettivo del privato proprietario), va, nondimeno, accertata, nel medesimo giudizio, ove richiesto dello stesso comune convenuto (che lamenti il mancato completamento della procedura espropriativa per effetto dell'inerzia della regione competente all'esproprio), la eventuale corresponsabilità dell'ente regionale sotto il profilo della negligenza o dell'inerzia, onde quantificarne la misura della colpa e del contributo causale nel determinismo dell'illecito al fine di una possibile azione di rivalsa da parte del comune stesso (pur dovendosi, sotto tale profilo, considerare, altresì, il beneficio acquisitivo dell'opera pubblica conseguito dal predetto ente territoriale quale conseguenza dell'illecito, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno).
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 1 febbraio 1999, n. 834
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Indennità di espropriazione
In tema di determinazione dell'indennità di esproprio, qualora un bene sia astrattamente suscettibile di diverse destinazioni economiche, è necessario procedere al preventivo accertamento della compatibilità concreta tra queste (onde acclarare se il bene stesso possa essere contemporaneamente utilizzato per diverse finalità), dovendosi, in caso di conclusioni negative, prendere in considerazione la sola destinazione che conferisca al bene il maggior valore venale (principio affermato con riferimento ad una vicenda in cui il suolo da espropriare risultava astrattamente idoneo sia all'attività estrattiva, sia all'edificazione. Rilevato che l'esercizio della prima attività si palesava come preclusiva rispetto a quella edificatoria e viceversa, la S.C., nell'affermare il principio di diritto di cui in massima, ha confermato la decisione di merito che aveva preso in considerazione la sola destinazione edificatoria del bene ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio).
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 3 febbraio 1999, n. 899
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Indennità di espropriazione
La disposizione di cui all'art. 5 bis d.l. 11 luglio 1992 n. 333, conv. in l. 8 agosto 1992 n. 359, la quale, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, esclude il così detto "tertium genus" di terreni non edificabili ma neppure agricoli, deve ritenersi applicabile anche nella provincia di Trento.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 4 febbraio 1999, n. 967
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Indennità di espropriazione
I criteri di determinazione dell'indennità di esproprio, contenuti nell'art. 5 bis l. 8 agosto 1992 n. 359, ivi compresa la valutazione dei suoli non edificatori secondo parametri omogenei ai suoli agricoli pur se suscettibili di utilizzazione diversa da quella strettamente agricola, sono applicabili anche nelle regioni a statuto speciale.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 4 febbraio 1999, n. 967
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione abusiva o illegittima
Il criterio di liquidazione dettato dal comma 7 bis dell'art. 5 bis d.l. n. 333 del 1992 (conv. con modificazioni dalla l. n. 359 del 1992), introdotto dall'art. 3 comma 65 l. n. 662 del 1996 si applica in relazione al danno subito dal proprietario di un immobile a seguito della perdita del diritto dominicale sul bene, per effetto della sua occupazione acquisitiva, o espropriazione sostanziale, con acquisto della diritto di proprietà sullo stesso da parte del soggetto occupante, e quindi non è applicabile nel caso in l'occupazione, legittima o illegittima, pur avvenuta in vista di un procedimento di espropriazione per pubblica utilità, non abbia comportato la perdita della proprietà da parte del titolare del bene. (Nella specie era mancata l'esecuzione dell'opera pubblica e il terreno era stato poi restituito all'avente diritto).
Ente giudicante
Cass. civ., sez. un., 5 febbraio 1999, n. 26
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
In materia di occupazione di urgenza di un immobile finalizzata all'espropriazione per pubblica utilità, ove trovi applicazione l'art. 20, comma 4, l. 22 ottobre 1971 n. 865 (modificato dall'art. 14 l. 28 gennaio 1977 n. 10) di cui con sentenza della Corte cost. n. 470 del 1990 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale nella parte in cui, in mancanza della determinazione, da parte della commissione di cui all'art. 16 l. n. 865 del 1971 cit., dell'indennità di occupazione o della sua comunicazione agli interessati, non consente ai medesimi di agire in giudizio per ottenerne la liquidazione, l'indennità spettante al proprietario deve essere calcolata in relazione a periodi di un anno e deve essere corrisposta al termine di ciascun anno di occupazione (o dell'occupazione stessa); ne consegue che la prescrizione dei crediti relativi decorre dal termine di ciascun anno di occupazione (dell'occupazione), anche con riferimento ai periodi anteriori alla pubblicazione della citata sentenza della Corte cost., in applicazione del principio secondo cui la vigenza di una norma preclusiva dell'esercizio di un diritto viziata di incostituzionalità è qualificabile come mero ostacolo di fatto all'esercizio del diritto, ovviabile mediante azione in giudizio che porti alla dichiarazione dell'incostituzionalità della norma.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. un., 5 febbraio 1999, n. 27
GIUDIZIO DI CONTO
Giurisdizione e competenza
Opere pubbliche (mancata o irregolare esecuzione di)
Non sussiste la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti del direttore dei lavori che non abbia adempiuto all'obbligo di predisporre la documentazione necessaria alla corresponsione dell'indennità di espropriazione, trattandosi di attività non inerente al rapporto di servizio instaurato con l'attribuzione dell'incarico di direzione dei lavori.
Ente giudicante
C. Conti, regione Sicilia, sez. Giurisdiz., 8 febbraio 1999, n. 41
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Espropriazione, in genere
Il programma pluriennale previsto dall'art. 8, l. 15 dicembre 1990 n. 396, in quanto rivolto alla sola realizzazione del Sistema direzionale orientale (innterventi per Roma capitale), si differenzia dal programma di interventi previsto dall'art. 2 comma 3, l. n. 396, cit., e dispone l'espropriabilità di immobili indipendentemente dalla loro destinazione alla realizzazione di opere pubbliche e senza che occorra l'emanazione del piano particolareggiato o di altro strumento urbanistico attuativo avente la medesima efficacia, rimanendo l'acquisizione materiale delle aree subordinata al semplice decorso dei termini previsti dal programma pluriennale (1).
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 8 febbraio 1999, n. 124
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Espropriazione, in genere
La l. 15 dicembre 1990 n. 396 non comporta deroghe alle procedure ordinarie in materia espropriativa, in quanto, salvo l'accordo di programma previsto dall'art. 3 l. n. 396 cit., nulla è innovato se si tratta di acquisire aree e le procedure rimangono soggette alla previa variante agli strumenti urbanistici in atto, da approvare nella forma ordinaria della legge urbanistica o in quelle abbreviate della legge sull'accelerazione delle opere pubbliche.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 8 febbraio 1999, n. 124
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Espropriazione, in genere
Il principio di espropriazione generalizzata è da ricollegare alla funzione sociale della proprietà e rappresenta derivazione della pubblica utilità dichiarata dalla legge, come previsto dall'art. 9 l. fondamentale 25 giugno 1865 n. 2359 e dall'art. 30 r.d. 8 febbraio 1923 n. 422 sull'esecuzione delle opere pubbliche. Il fatto che sia attribuita pubblica utilità alle opere, la cui esecuzione sia autorizzata dalla legge, importa il ricorso anche all'esproprio generalizzato di aree, in vista della realizzazione non di opere singole ed individuate, ma di vincoli di destinazione urbanistica che nella legge trovino il loro presupposto.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 8 febbraio 1999, n. 124
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Espropriazione, in genere
Poichè l'esproprio generalizzato costituisce una facoltà e non un obbligo per l'amministrazione, sussiste l'obbligo del Comune, prima di dar corso all'esproprio, di valutare la coerenza del fabbricato esistente - semprechè munito di conformità edilizia - con l'intervento nel suo complesso o suggerire le eventuali modifiche per assicurare siffatta conformità, ovvero la serietà e la fattibilità dell'intervento proposto dal privato a realizzare gli obiettivi prefissi dalla legge alla risistemazione del comprensorio nel suo insieme.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 8 febbraio 1999, n. 124
EDILIZIA E URBANISTICA
Piano regolatore generale
I vincoli preordinati all'espropriazione sono diretti potenzialmente ad escludere il diritto di proprietà del privato mentre le prescrizioni urbanistiche, scaturenti dalle destinazioni di zona, hanno natura conformativa e non comportano alcun obbligo d'indennizzo.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 8 febbraio 1999, n. 127
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Indennità di espropriazione
Nei giudizi in corso per la determinazione dell'indennità di esproprio, all'entrata in vigore dell'art. 5 bis l. n. 359 del 1992, spetta all'espropriante, che è il solo soggetto ad essere investito del relativo potere, di formulare una nuova proposta commisurata ai nuovi criteri, alla quale soltanto va riferito l'onere di accettazione dell'espropriato al fine di evitare la decurtazione del 40% dell'indennità, e non anche alla determinazione giudiziale o alla consulenza tecnica d'ufficio, per cui non compete al giudice attivare il meccanismo negoziale mediante invito all'espropriante a rideterminare l'indennità secondo i nuovi criteri e, successivamente, interpello dell'espropriato se intende o meno accettarla.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 9 febbraio 1999, n. 1090
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
Nella stima dei terreni espropriati ai fini della determinazione dell'indennità non si può tener conto del vincolo espropriativo nè di vincoli di inedificabilità previsti da strumenti generali preordinati all'espropriazione, ma deve tenersi conto solo dei vincoli previsti da strumenti urbanistici di ordine generale non preordinati all'esproprio, esistenti al momento del verificarsi della vicenda ablativa, nonchè delle concrete ed intrinseche caratteristiche dei terreni che incidono sull'edificabilità di fatto degli stessi.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 9 febbraio 1999, n. 1090
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
Ai fini della determinazione del valore di mercato del terreno espropriato, non si può tenere conto, nella liquidazione della relativa indennità, dell'incidenza negativa esercitata sul valore dell'area dal vincolo specifico di destinazione preordinato all'esproprio, mentre sono suscettibili di considerazione i vincoli di conformazione stabiliti indipendentemente dalla espropriazione, in virtù di destinazione urbanistica legale preesistente. (Nella fattispecie, facendo applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha annullato la decisione dei giudici di merito che avevano liquidato l'indennità relativa ad un esproprio finalizzato alla realizzazione di uno stabilimento all'interno del Nucleo di Sviluppo Industriale di L'Aquila, attraverso un calcolo del valore di mercato del terreno espropriato basato sulla prevalente comparazione con prezzi di aree sottoposte allo stesso vincolo espropriativo, senza chiarire in motivazione la destinazione urbanistica del terreno prima dell'apposizione del vincolo stesso).
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 10 febbraio 1999, n. 1113
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Decreto di espropriazione
Nel procedimento di espropriazione per p.u. di cui agli art. 9 e ss. l. 22 ottobre 1971 n. 865, le formalità di pubblicazione e di avviso "ad opponendum" di cui agli art. 10 e 11 della legge stessa costituiscono condizione di legittimità dell'emanando decreto di espropriazione anche quando la dichiarazione di p.u. è implicita per legge a seguito dell'approvazione del progetto, ma siffatte formalità non debbono necessariamente espletarsi prima dell'approvazione del progetto, per cui è legittima ed efficace la dichiarazione di p.u., indifferibilità ed urgenza delle opere anche se non è stata preceduta dalle dette formalità, fermo restando che esse debbono essere compiute nel corso del procedimento espropriativo.
Ente giudicante
Trib. Sup. Acque, 11 febbraio 1999, n. 33
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Indennità di espropriazione
Il prezzo della cessione volontaria di un bene assoggettato a procedura espropriativa, per il quale fu corrisposto anticipo salvo conguaglio, ai sensi della l. 29 luglio 1980 n. 385, successivamente dichiarata incostituzionale (sentenza della Corte cost. 19 marzo 1983 n. 223), va determinato in base all'art. 5 bis l. 8 agosto 1992 n. 359, posto che il comma 6, introdotto dall'art. 1, comma 65, l. 28 dicembre 1995 n. 549, dichiarato incostituzionale solo quanto alla misura del risarcimento da occupazione illegittima (sentenza 2 novembre 1996 n. 369), regola il prezzo della cessione equiparandolo all'indennità espropriativa.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 11 febbraio 1999, n. 1146
EDILIZIA E URBANISTICA
Piano regolatore comunale
La sopravvenuta inefficacia, per inutile decorso del termine previsto per l'emanazione di uno strumento attuativo, dei vincoli di inedificabilità fissati dal piano regolatore generale, e preordinati all'espropriazione, comporta l'assoggettamento dell'area interessata ai normali limiti di edificabilità stabiliti dalle norme generali in materia.
Ente giudicante
Cons. Giust. Amm. Sic., sez. Giurisdiz., 15 febbraio 1999, n. 38
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
L'amministrazione, una volta conosciuto il proprietario effettivo del fondo da occupare, deve notificare a lui l'avviso d'immissione in possesso, ancorchè la legge si limiti ad imporre la notificazione al proprietario secondo le risultanze catastali, trovando applicazione il principio generale della correttezza.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 15 febbraio 1999, n. 157
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
L'avviso d'immissione in possesso è autonomamente impugnabile in quanto atto presupposto dell'attività ricognitiva prevista per l'esatta individuazione, qualificazione e quantificazione dei beni da occupare e finalizzato ad assicurare l'adeguato intervento degli interessati alla data ed all'ora stabilite per le suddette operazioni.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 15 febbraio 1999, n. 157
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
Il provvedimento di occupazione d'urgenza non è un atto recettizio, in quanto non implicando esso la cooperazione del destinatario per la sua realizzazione, la comunicazione non è elemento costitutivo della fattispecie.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 15 febbraio 1999, n. 157
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
Ai sensi dell'art. 2 l. reg. Abruzzo 9 gennaio 1979 n. 2, la notifica della delibera ove sono descritti tutti gli atti della procedura, compreso quello di approvazione del progetto di un'opera pubblica, sostituisce il decreto di occupazione di urgenza ex art. 71 l. 25 giugno 1865 n. 2359.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 16 marzo 1999, n. 279
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Indennità di espropriazione
Il diritto di accettare l'indennità di esproprio determinata in base all'art. 5 bis della l. n. 359 del 1992 con esclusione della riduzione del 40% (diritto riconosciuto dalla Corte cost. con sentenza n. 283 del 1993 anche a chi fosse stato già espropriato al momento di entrata in vigore della l. n. 359 del 1992) presuppone l'obbligo, per l'espropriante, di procedere all'offerta di suddetta indennità al fine di dare pratica attuazione al diritto stesso. Ne consegue che, nei processi pendenti in cui siano parti soggetti già espropriati alla data di entrata in vigore della l. n. 359 del 1992, la riduzione del 40% dell'indennità potrà avere luogo solo se l'espropriante, dopo l'entrata in vigore della norma citata, abbia offerto all'espropriato l'indennità determinata secondo i criteri di cui alla suddetta norma e l'espropriato non l'abbia accettata. Più in particolare, ad oggetto di una tale possibile - e sanzionata in caso di mancato esercizio - accettazione dell'espropriato non si pongono nè l'indennità determinata in sede giudiziale nel contraddittorio delle parti, nè quella originariamente offerta e rifiutata dall'espropriato.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 16 febbraio 1999, n. 1303
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione abusiva o illegittima
In tema di espropriazione, l'ente espropriante (nella specie, il comune), che resta pur sempre "dominus" della procedura anche nella ipotesi in cui ricorra (art. 60 l. n. 865 del 1971) all'istituto della delega, è responsabile dell'operato del delegato (si tratti di un ente di una cooperativa o di un'impresa) poichè la legge dispone che l'espropriazione si svolge non soltanto "in nome e per conto" del delegante, ma anche "d'intesa" con quest'ultimo, che conserva ogni potere di controllo e di stimolo, il cui mancato esercizio è fonte di corresponsabilità con il delegato per i danni da questi materialmente arrecati, senza che assuma, all'uopo, rilievo (qualora sia, comunque, avvenuta la radicale trasformazione del fondo senza la tempestiva emanazione del decreto di esproprio) la natura del negozio intercorso tra delegante e delegato, e senza che, in contrario, possa, come nella specie, invocarsi il disposto dell'art. 16 legge reg. Sicilia n. 95 del 1977 (a mente del quale "le cooperative provvedono direttamente all'acquisizione delle aree d'impianto mediante espropriazione, previa stipula della convenzione di cui all'art. 35 l. n. 865 del 1971), poichè il precedente art. 15 dispone, al comma 2, che, alle espropriazioni in parola, si applicano, pur sempre, le disposizioni di cui alla l. n. 865 del 1971 (e, pertanto, anche quella di cui all'art. 60 citato).
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 16 febbraio 1999, n. 1307
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
E' dubbia in giurisprudenza, e dev'essere pertanto deferita all'Adunanza plenaria, la questione dell'obbligatorietà o meno della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241 ai proprietari dei terreni interessati da un decreto di occupazione di urgenza preordinato all'esecuzione di un'opera pubblica.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 17 febbraio 1999, n. 168
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Espropriazione, in genere
Il soggetto delegato al compimento delle funzioni amministrative per una procedura espropriativa non è obbligato nè per il pagamento dell'indennità di occupazione, nè per il risarcimento conseguente all'accessione invertita, essendo invece obbligata l'autorità che l'ha promossa e nel cui interesse essa è svolta. (Nella specie, ai sensi delle leggi regionali campane del 19 aprile 1977 n. 23 - art. 1 - e 31 ottobre 1978 n. 51, il comune era stato delegato ad emettere il decreto di occupazione temporanea di un'area per la costruzione di un impianto sportivo, il cui progetto era stato approvato dalla Provincia, che lo aveva realizzato, e pertanto non era passivamente legittimato).
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 18 febbraio 1999, n. 1350
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione abusiva o illegittima
La decorrenza della prescrizione quinquennale per il risarcimento del danno derivante dall'irreversibile trasformazione del bene occupato non coincide con l'ultimazione dell'opera pubblica, bensì con la modifica dello stato anteriore del medesimo, rivelato dalle immutazioni che individuano la nuova destinazione impressa ad esso, indipendentemente dalla percezione del proprietario, poichè non trova applicazione in subiecta materia il requisito della visibilità dell'opera, come invece è necessario per la costituzione delle servitù non apparenti.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 18 febbraio 1999, n. 1350
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
A seguito della C. cost. 22 febbraio 1990 n. 67, una volta pronunciato il decreto di esproprio l'azione giudiziale con cui l'espropriato si oppone alla stima dell'indennità espropriativa davanti alla Corte d'appello non è più vincolata o condizionata dalla determinazione e pubblicazione della stima definitiva; pertanto la mancanza della relazione di stima non costituisce un'anomalia del procedimento amministrativo ma si risolve nell'inesatta valutazione del prezzo del bene espropriato, la cui censura, deve essere fatta valere innanzi al giudice competente.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 19 gennaio 1999, n. 41
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Decreto di espropriazione
Il decreto di occupazione (o di proroga della medesima) è provvedimento formalmente e sostanzialmente autonomo rispetto a quello di espropriazione, con la conseguenza che eventuali vizi inficianti la validità del primo non incidono sulla legittimità del secondo, che, ove intervenuto nei termini stabiliti dalla dichiarazione di pubblica utilità, deve ritenersi validamente emanato indipendentemente dalla scadenza del termine di occupazione legittima, risultando, per converso, "inutiliter datum" soltanto se, in seguito alla realizzazione dell'opera ed alla scadenza dell'occupazione legittima, si sia verificata la cosiddetta occupazione acquisitiva in favore dell'ente espropriante. (Principio affermato in relazione ad una vicenda processuale in cui gli espropriati lamentavano la mancata comunicazione del decreto di proroga dell'occupazione da parte dell'autorità amministrativa: la S.C., nell'affermare il principio di diritto di cui in massima, ha, altresì, precisato che le norme regolatrici del procedimento espropriativo non prevedono alcun onere di comunicazione o notificazione del decreto di occupazione - o di proroga della medesima - al proprietario dell'immobile, in conformità con il più generale principio della non recettizietà dell'atto amministrativo, salvo espressa, contraria disposizione di legge).
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 19 febbraio 1999, n. 1387
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione abusiva o illegittima
In tema di espropriazione, ove la costruzione su area privata di alloggi destinati all'edilizia residenziale pubblica sia delegata dal comune espropriante ad un istituto autonomo per le case popolari (art. 35 e 60 della legge n. 865 del 1971), l'eventuale verificarsi della cd. "accessione invertita" in danno del proprietario del fondo in precedenza legittimamente occupato in via d'urgenza (il determinarsi, cioè, del fenomeno dell'estinzione-acquisizione del diritto dominicale a seguito del concorrere della sopravvenuta illegittimità dell'occupazione, del suo perdurare sine titulo dopo la scadenza del termine per l'occupazione temporanea, e dell'irreversibile trasformazione del bene) integra gli estremi del fatto illecito comunque imputabile all'istituto, realizzandosi la fattispecie di danno allo spirare del termine previsto per l'occupazione legittima, così che la circostanza che l'opera sia stata ultimata in periodo di occupazione legittima non esonera l'Istituto stesso da responsabilità, ricadendo sul medesimo, viceversa, l'onere di attivarsi al fine di una tempestiva emissione del decreto di espropriazione, onde conservare all'intera vicenda ablativa la sua originaria e fisiologica cornice di legittimità.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 22 marzo 1999, n. 2651
SERVITU'
Servitù coattive: in genere
Attraverso l'esercizio del potere di espropriazione è possibile in generale costituire servitù, sia quelle il cui contenuto sia dato da un peso imposto sul fondo del privato per l'utilità dell'opera, sia quelle rese necessarie solo dalla presenza dell'opera.
Ente giudicante
Trib. Sup. Acque, 23 febbraio 1999, n. 40
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Piano regolatore generale o particolareggiato
Il piano per insediamenti produttivi, che è volto ad incentivare le imprese mediante offerta di aree per l'impianto e l'espansione di aziende, ha efficacia decennale avendo valore di piano particolareggiato d'esecuzione, e non può essere prorogato, salva la predisposizione, da parte dell'Amministrazione di altro strumento finalizzato alla rinnovazione della scelta pianificatoria rimasta inattuata.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 24 febbraio 1999, n. 1602
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Questioni di legittimità costituzionale
Indennità di espropriazione
E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 42 comma 3 cost., la q.l.c. dell'art. 5 bis commi 3 e 4 d.l. 11 luglio 1992 n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1992 n. 359, in quanto identica questione è già stata dichiarata non fondata con la sent. n. 261 del 1997 e non sono stati prospettati profili diversi da quelli già esaminati.
Ente giudicante
Corte cost. (ord.), 25 febbraio 1999, n. 43
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Indennità di espropriazione
In tema di opere per la realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale per le zone terremotate, di cui alla l. 14 maggio 1981 n. 219, l'attribuzione di poteri a imprese concessionarie contempla anche le procedure espropriative ed il pagamento delle indennità, onde è al concessionario che spetta la legittimazione passiva nelle cause per il pagamento delle indennità.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. un., 26 febbraio 1999, n. 104
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Danni (risarcimento dei)
Nell'ipotesi di lavori di costruzione di viadotto autostradale, che invade lo spazio aereo sulla verticale di un fabbricato, comportandone l'asservimento, il ridotto godimento del bene durante l'esecuzione dei lavori, va compensato con indennità che, trovando base normativa nell'art. 46 l. 25 giugno 1865 n. 2359, va commisurata agli interessi legali sull'importo dell'indennità di asservimento.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. un., 26 febbraio 1999, n. 104
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Danni (risarcimento dei)
Anche qualora l'indennità di esproprio debba essere determinata osservando una normativa speciale, quale quella stabilita dall'art. 80, comma 6, l. 14 maggio 1981 n. 219, che, per la determinazione giudiziale dell'indennità, rinvia agli art. 12 e 13 l. 15 gennaio 1885 n. 2892, nel cui ambito resta compresa anche l'indennità di asservimento per il richiamo all'art. 46, operato dall'art. 18, comma 1, d.l.lt. 27 febbraio 1919 n. 219, l'indennità di asservimento di un immobile, per il deprezzamento subito in seguito alla costruzione di un viadotto autostradale occupante lo spazio aereo sulla verticale di un fabbricato, va commisurata non al valore venale del fondo, ma all'indennità di esproprio liquidabile in base a quella normativa speciale.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. un., 26 febbraio 1999, n. 104
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Mezzogiorno
Il trasferimento di tutte le opere sia di edilizia residenziale che infrastrutturali, di cui al titolo VIII della l. 14 maggio 1981 n. 219, al patrimonio dei Comuni, enti o amministrazioni, individuati negli elenchi allegati al decreto del Ministero del bilancio e della programmazione economica del 4 novembre 1994, per effetto dell'art. 22 d.l. 23 giugno 1995 n. 244, conv. in l. 8 agosto 1995 n. 341, comporta, riguardo ai giudizi in corso, in cui la Presidenza del Consiglio dei ministri era stata citata dai proprietari per il conseguimento delle indennità per l'esproprio disposto ai fini della realizzazione di quelle opere, la successione tra enti a titolo particolare nel diritto controverso, con applicazione dell'art. 111 c.p.c., alla stregua del quale il processo prosegue tra le parti originarie, con la conseguente ritualità della notifica del ricorso per cassazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dovendosi interpretare il disposto del comma 9 bis del citato art. 22, come attribuente all'Avvocatura dello Stato la difesa degli enti, nuovi proprietari, che intendano intervenire nel giudizio, non anche come implicante la deroga al principio generale di cui all'art. 111 c.p.c.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. un., 26 febbraio 1999, n. 104
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Mezzogiorno
Sono manifestamente infondate le q.l.c.: a) dell'art. 80 l. 14 maggio 1981 n. 219 e degli art. 12 e 13 l. 15 gennaio 1885 n. 2892, nella parte in cui devolvono alla Giunta speciale per le espropriazioni di Napoli la giurisdizione in ordine alla rideterminazione delle indennità espropriative dipendenti da interventi ablatori promossi per l'esecuzione del programma straordinario di edilizia residenziale di cui alla l. n. 219 del 1981, per le aree ricadenti nel territorio del comune di Napoli, e non per le aree non ricadenti in quel comune, per contrasto con l'art. 3 cost., trattandosi di interventi speciali diretti a fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a gravi calamità naturali, con attribuzione al legislatore del potere di valutare discrezionalmente la disciplina sostanziale e processuale applicabile, anche con riguardo alle diverse aree territoriali interessate; b) dell'art. 19 d.l.lt. 27 febbraio 1919 n. 219, nella parte in cui comprimerebbe il diritto di difesa del proprietario espropriato, con riferimento alla limitazione dell'oggetto delle questioni di competenza della Giunta speciale per le espropriazioni di Napoli e della impugnabilità delle relative decisioni, per contrasto con l'art. 24 cost., potendosi ben dedurre e trattare davanti a tale organo di giurisdizione speciale ogni questione di merito giuridico, e non essendo previsto dalla Costituzione il doppio grado di giurisdizione di merito.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. un., 26 febbraio 1999, n. 104
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
In tema di espropriazione per pubblica utilità e di valutazione della natura dell'area oggetto di tale espropriazione, un suolo è da considerarsi agricolo solo quando possa essere ritenuto tale di diritto, nel senso che la destinazione agricola deve essere imposta dagli strumenti di programmazione dell'uso del territorio, atteso che l'espressione "aree agricole" è adottata nell'ambito di una disciplina che fa separato riferimento all'edificabilità o inedificabilità effettiva o di fatto; ne consegue che l'utilizzazione agricola non può far venire meno la natura edificatoria di un terreno che tale sia definito dallo strumento urbanistico.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 1 marzo 1999, n. 1699
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Indennità di espropriazione
L'indennità spettante per il periodo di occupazione legittima, riconosciuta in esito al giudizio di opposizione, deve essere versata presso la Cassa depositi e prestiti, a garanzia di eventuali diritti di terzi, restando preclusa la possibilità di una condanna dell'espropriante al pagamento diretto in favore dell'espropriato.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. un., 2 marzo 1999, n. 109
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
L'art. 80 comma 6 l. n. 219 del 1981, richiamando, per la determinazione delle indennità
espropriative, gli art. 12 e 13 l. n. 2892 del 1885, la quale fa riferimento non già alle sole aree edificabili, ma, più in generale, agli immobili espropriati, si riferisce anche ai fabbricati, non rilevando che l'indennità di occupazione debba essere liquidata sulla base di una percentuale, corrispondente agli interessi legali, dell'indennità dovuta per l'espropriazione, come calcolata secondo i criteri di cui alla l. n. 2892 del 1885, e non sulla base di una percentuale sul valore venale.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. un., 2 marzo 1999, n. 109
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
L'indennità di occupazione deve essere determinata in misura corrispondente ad una percentuale, legittimamente riferibile al tasso degli interessi legali, dell'indennità dovuta per l'espropriazione dell'area occupata, e non al valore venale del bene, anche con riferimento alle ipotesi in cui l'indennità di esproprio sia calcolata con criteri speciali, come l'art. 13 della l. n. 2892 del 1885 sul risanamento di Napoli, richiamata dall'art. 80 della l. n. 219 del 1991, sulla realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale per le zone terremotate del Mezzogiorno.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. un., 2 marzo 1999, n. 109
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Indennità di espropriazione
Anche qualora l'indennità di esproprio sia calcolata con i criteri di cui agli art. 12 e 13 l. 15 gennaio 1885 n. 2892, richiamati dall'art. 80 l. 14 maggio 1981 n. 219 sulla realizzazione del programma straordinario per l'edilizia residenziale di Napoli, l'indennità di occupazione va liquidata in misura corrispondente all'interesse legale sull'indennità di esproprio.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. un., 2 marzo 1999, n. 109
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Mezzogiorno
La giurisdizione della Giunta speciale espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli è limitata alla determinazione delle indennità di esproprio e di occupazione legittima, onde va cassata la sentenza che determini l'indennità di occupazione legittima nonostante l'annullamento dell'atto di occupazione, da parte del giudice amministrativo.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. un., 2 marzo 1999, n. 110
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Mezzogiorno
Con il rinvio operato dall'art. 80, della legge n. 219 del 1981 (che si riferisce a tutte le indennità previste dalla legge n. 385 del 1980, e tra queste all'indennità di occupazione, di cui all'art. 2), agli art. 12 e 13 legge n. 2892 del 1885, la giurisdizione della Giunta speciale espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli è estesa all'indennità di occupazione legittima.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. un., 2 marzo 1999, n. 110
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Mezzogiorno
Il vizio di motivazione su questioni di fatto, nelle pronunce della Giunta speciale espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli, è deducibile soltanto quale violazione di legge ai sensi dell'art. 111, comma 2, Cost., quando si traduca in mancanza di motivazione, il che si verifica nei casi di assoluta carenza della stessa o nel difetto di esposizione idonea, alla stregua del provvedimento impugnato, ad evidenziare le ragioni della decisione.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. un., 2 marzo 1999, n. 111
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Mezzogiorno
Nel caso di espropriazioni per la realizzazione a Napoli del programma straordinario di edilizia residenziale per le aree terremotate, la giurisdizione sulle relative controversie spetta alla Giunta speciale espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli, posto che l'art. 80, comma 6, della l. n. 219 del 1981, rinviando ai criteri di cui alla l. n. 2892 del 1885, introduce in materia una disciplina speciale, sia sotto il profilo sostanziale che sotto il profilo processuale, compresa l'attribuzione della competenza alla Giunta, essendo escluso che possano prospettarsi dubbi di costituzionalità, sia con riferimento al divieto di istituire giudici speciali (ma quelli esistenti non sono stati soppressi, salva la loro revisione, contemplata dalla VI disp. transitoria), sia in relazione alla composizione della Giunta, per la presenza di giudici non togati (il che è espressamente previsto dall'art. 102, comma 2, cost.).
Ente giudicante
Cass. civ., sez. un., 2 marzo 1999, n. 111
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Mezzogiorno
Ogni occupazione temporanea e d'urgenza, imposta dall'esigenza di una più celere esecuzione dell'opera dichiarata di pubblica utilità rispetto ai termini occorrenti per le procedure espropriative, ingenera un'obbligazione indennitaria diretta a compensare, per tutta la durata dello stato di temporanea indisponibilità del bene, il detrimento dato dal suo mancato godimento, cioè una perdita reddituale che, essendo diversa dalla perdita della proprietà del cespite, postula un ristoro separato, e ciò vale anche per le occupazioni poste in essere in esecuzione del programma straordinario di edilizia residenziale di cui alla legge n. 219 del 1981, che non contiene previsioni incompatibili con i principi generali stabiliti dagli art. 70-73 della legge n. 2359 del 1865, prevedendo anzi la corresponsione di tutte le indennità di cui alla legge n. 385 del 1980, e quindi anche dell'indennità di occupazione, prevista dall'art. 2 di quest'ultima.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. un., 2 marzo 1999, n. 111
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Indennità di espropriazione
Nel sistema della legge generale sull'espropriazione per pubblica utilità, la cessione volontaria, siccome regolata da disposizioni di carattere inderogabile e tassativo, ha natura di negozio di diritto pubblico, dotato della funzione propria del decreto di espropriazione, di segnare l'acquisto, a titolo originario, in favore della p.a., del bene compreso nel piano d'esecuzione dell'opera pubblica; da tale equiparazione discende la necessaria conseguenza che, anche nell'ipotesi di acquisto del bene a mezzo di cessione volontaria, trova applicazione la disposizione dell'art. 14 l. 22 ottobre 1971 n. 865, in virtù della quale, pronunciata l'espropriazione e trascritto il relativo procedimento, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità; sicchè, il terzo che pretenda il diritto di proprietà (che, nella specie, si assumeva acquistato per intervenuta usucapione) su tutto o parte del bene già trasferito all'espropriante, non può proporre azione di rivendicazione in favore dell'espropriante, ma deve far valere il proprio diritto, nei confronti dell'espropriato, sull'indennità di espropriazione; a tal fine, resta irrilevante la circostanza che, successivamente all'acquisto del bene da parte dell'espropriante, sia divenuta inefficace la dichiarazione di pubblica utilità, in quanto a tale sopravvenuta inefficacia non consegue l'automatica espansione del diritto di proprietà compresso in ragione della procedura espropriativa, bensì consegue l'insorgenza, in capo all'espropriato, del diritto soggettivo alla retrocessione, regolato dagli art. 13 e 63 della l. n. 2359 del 1865.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 2 marzo 1999, n. 1730
IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE E GIURIDICHE
Redditi diversi
I trasferimenti operati da provvedimenti ablatori, quali la espropriazione per pubblica utilità, non costituiscono "cessioni a titolo oneroso" e quindi le plusvalenze conseguite sono tassabili solo in forza dell'art. 11 della l. n. 413 del 1991, che non trova applicazione quando l'indennità sia stata versata in epoca anteriore al 31 dicembre 1988.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 2 marzo 1999, n. 1749
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Espropriazione, in genere
La sentenza della Corte cost. n. 442 del 1993 in tema di valutazione dell'edificabilità delle aree destinate ad espropriazione va applicata anche con riferimento alle espropriazioni militari, tenendo conto delle caratteristiche affatto peculiari proprie di esse, con la conseguenza che la valutazione relativa alla natura del suolo (da operarsi "al momento del verificarsi della vicenda ablativa", in modo da consentire, a quella data, una esatta ricognizione della qualità edificatoria o meno dell'area espropriata con riferimento alle relative possibilità legali ed effettive di edificazione) deve indefettibilmente compiersi con riferimento alla data dell'occupazione militare, per effetto della quale la P.A. non si limita alla mera apposizione di un vincolo, realizzando, viceversa, il definitivo e completo spossessamento del privato onde realizzare l'urgente ed indifferibile installazione di opere di difesa militare (nella specie, basi missilistiche interforze), impedendo, per ciò stesso, fin da quel momento, al proprietario di assecondare la naturale vocazione (nella specie, turistico-edificatoria) del suolo così occupato d'urgenza e (a differenza che nelle espropriazioni ordinarie) senza limiti di tempo, ex art. 76 legge n. 2359 del 1865.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 3 marzo 1999, n. 1764
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione abusiva o illegittima
In tema di espropriazione, l'indennità aggiuntiva riconosciuta in favore del fittavolo, del colono, del mezzadro o compartecipe dall'art. 17, comma 2, della legge n. 865 del 1971 (dalla funzione evidentemente compensativa dal sacrificio sopportato dai predetti soggetti per la definitiva perdita del terreno su cui esercitavano l'attività agricola) presuppone che l'espropriazione del fondo si sia compiuta nel rispetto delle necessarie formalità di legge, con la conseguenza che, qualora ciò non avvenga (come nel caso della cd. "accessione invertita"), ai soggetti dinanzi indicati non spetta alcuna indennità (così come non spetta al privato proprietario l'indennità di esproprio). Soccorre, in tal caso (per il proprietario come) per il coltivatore diretto la norma di cui all'art. 2043 c.c., che consente a quest'ultimo di richiedere il risarcimento dei danni - consistenti, appunto, nella mancata percezione dell'indennità riconosciutagli ex lege - risarcimento sottoposto alla prescrizione breve quinquennale, giusta disposto dell'art. 2947 c.c..
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 3 marzo 1999, n. 1774
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Impianti industriali e produttivi
Il piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, di cui all'art. 27 l. 22 ottobre 1971 n. 865, una volta approvato dal Presidente della Giunta regionale, equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in esso previste, ed abilita il sindaco, nel decennio di efficacia del medesimo, a disporre l'occupazione d'urgenza e la espropriazione dei fondi occorrenti. Peraltro, la dichiarazione di pubblica utilità viene meno contestualmente alla scadenza della efficacia del piano, essendo escluso che l'occupazione d'urgenza legittimamente in atto possa assumere rispetto ad essa una funzione vicariante o sostitutiva. Ne consegue la illegittimità totale della occupazione protratta, in carenza di potere, oltre detta scadenza.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 5 marzo 1999, n. 1861
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Piano regolatore generale o particolareggiato
Il piano da destinare ad insediamenti produttivi, una volta approvato dal Presidente della Giunta Regionale, equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in esso previste ed abilita il sindaco, nel decennio di efficacia del piano stesso, a disporre l'occupazione d'urgenza e l'espropriazione dei fondi occorrenti, anche quando non siano indicati nelle delibere comunali di variante al Piano Regolatore Generale e di adozione del P.I.P. i termini di inizio e di compimento delle opere. La dichiarazione di pubblica utilità viene meno contestualmente alla scadenza del decennio di efficacia del piano, restando escluso che l'occupazione d'urgenza possa assumere rispetto ad essa una funzione sostitutiva, sicchè l'occupazione stessa, protratta in assenza di potere, diviene totalmente illegittima.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 5 marzo 1999, n. 1861
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Indennità di espropriazione
Il disposto della sentenza n. 283 del 1993 della Corte cost., nel riconoscere all'espropriato, che non possa più avvalersi della cessione volontaria dell'area, il diritto di accettare l'indennità determinata secondo i criteri introdotti dalla normativa sopravvenuta, implica necessariamente che egli sia posto in grado di esercitare il diritto stesso, attraverso la formulazione di una nuova proposta da parte dell'espropriante, senza la quale resta preclusa per l'espropriato l'alternativa di accettare l'indennità senza alcuna decurtazione, ovvero di proseguire il giudizio restando sottoposto all'integrale applicazione dei nuovi criteri di determinazione: pertanto, in mancanza di offerta, il giudice deve astenersi dall'operare la decurtazione, la quale presuppone appunto la facoltà di scelta.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 5 marzo 1999, n. 1867
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Indennità di espropriazione
L'indennità di esproprio concreta un debito di valuta, soggetto alla disciplina di cui all'art. 1224 c.c., richiedendosi, in particolare, ove l'espropriato pretenda il risarcimento del maggior danno per la svalutazione monetaria, che egli alleghi e provi i presupposti di fatto su cui fondare il giudizio, anche ricorrendo a presunzioni, ovvero che il tempestivo pagamento avrebbe evitato le conseguenze depauperative legate al fenomeno inflattivo.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 5 marzo 1999, n. 1867
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Retrocessione
La certezza dell'impossibilità assoluta del compimento dell'opera, quale presupposto per far luogo a retrocessione, si può desumere da una nuova e diversa destinazione impressa ai beni espropriati, che però deve presentarsi con caratteri di definitività e incompatibilità con l'attuazione dell'opera progettata (caratteri che difettavano nella fattispecie, in cui è stato ritenuto non esser venuto meno l'originario proposito di destinare l'immobile a edilizia economica e popolare, per un semplice atto preparatorio, costituito dalla delibera di cessione del compendio espropriato ad un privato, non seguito da formale contratto di vendita).
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 5 marzo 1999, n. 1871
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Retrocessione
Non sono ravvisabili i presupposti della retrocessione di beni espropriati, per la realizzazione di un'opera diversa da quella programmata nella dichiarazione di pubblica utilità, nella delibera comunale di restauro e risanamento di beni entrati nel patrimonio comunale in quanto a suo tempo inseriti in un p.e.e.p. e poi espropriati, non essendo estraneo agli scopi dell'edilizia residenziale pubblica, in seguito alle modifiche apportate all'art. 3 l. 18 aprile 1962 n. 167, dall'art. 32 l. 22 ottobre 1971 n. 865, il recupero e il risanamento degli immobili degradati, anche in virtù degli strumenti e dei finanziamenti utilizzabili in base alla l. 5 agosto 1978 n. 457.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 5 marzo 1999, n. 1871
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
In tema di espropriazione, la facoltà, riconosciuta al privato, di instaurare dinanzi all'Ago un giudizio di opposizione alla stima anteriormente alla emanazione, da parte dell'autorità amministrativa, del relativo provvedimento, provvisorio o definitivo, non impedisce a detta autorità di emettere, a giudizio in corso, un provvedimento di stima definitiva, con relativo deposito e pubblicazione ex art. 15 e 16 legge n. 865 del 1971. In tal caso, il giudice originariamente adito può legittimamente presumere, dalla mancata opposizione in sede propria alla stima definitiva così sopravvenuta, una acquiescenza alla stima stessa e, quindi, una sostanziale rinuncia alla domanda inizialmente proposta dinanzi a lui. (cfr. Corte cost. n. 67 del 1990).
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 5 marzo 1999, n. 1872
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Termini
I termini d'inizio e compimento delle espropriazioni e dei lavori sono fissati nel provvedimento di approvazione del progetto dell'opera pubblica con valore di dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità ed urgenza dell'opera stessa e non occorre dunque reiterare tali termini nel decreto autorizzativo dall'occupazione d'urgenza.
Ente giudicante
T.A.R. Emilia-Romagna, sez. I Bologna, 6 marzo 1999, n. 92
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Termini
I termini di inizio e compimento delle espropriazioni e dei lavori finalizzati alla realizzazione di un'opera pubblica sono correttamente fissati nel provvedimento di approvazione del progetto dell'opera con valore di dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità ed urgenza dell'opera stessa.
Ente giudicante
T.A.R. Emilia-Romagna, sez. I Bologna, 6 marzo 1999, n. 92
ATTI AMMINISTRATIVI
Atti amministrativi: in genere
L'avviso dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241 non occorre sia nel caso in cui il procedimento sia regolato da specifiche norme che prevedano forme di partecipazione del privato che nel caso in cui vi siano ragioni di particolare urgenza; pertanto, legittimamente non è inviata la comunicazione di inizio del procedimento al proprietario di un'area da occupare d'urgenza, ai fini dell'espropriazione, e ciò anche nel caso in cui, essendo la dichiarazione di pubblica utilità implicitamente contenuta nell'approvazione del progetto dell'opera pubblica, le forme partecipative e garantiste tipiche dei procedimenti espropriativi hanno luogo dopo l'approvazione del progetto stesso, giacchè anche in questo caso il privato espropriando ha sempre la possibilità di rappresentare, prima dell'intervento del decreto espropriativo, il proprio eventuale dissenso in merito al tracciato dell'opera pubblica o alle modalità di esecuzione di questa.
Ente giudicante
T.A.R. Emilia-Romagna, sez. I Bologna, 6 marzo 1999, n. 92
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
L'obbligo di comunicazione dell'avvio di procedimento fissato dall'art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241 non sussiste per il procedimento di espropriazione per pubblica utilità e per le occupazioni d'urgenza, trattandosi di procedimenti assistiti da autonome forme partecipative idonee a garantire la difesa degli espropriandi, e vertendosi, nel caso di occupazione d'urgenza, in ipotesi di procedimento caratterizzato da esigenze di celerità che dispensano dalla comunicazione ai sensi dello stesso art. 7 l. n. 241 cit.
Ente giudicante
T.A.R. Emilia-Romagna, sez. I Bologna, 6 marzo 1999, n. 92
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
In tema di espropriazione parziale, l'indennità concordata tra le parti ai sensi dell'art. 40 della l. n. 2359 del 1865 copre ogni danno, diretto ed indiretto, conseguente all'esproprio, quali, ad esempio, quello derivante dall'interclusione e/o divisione del suolo dell'espropriato, ovvero dalla perdita di accesso alla zona rimasta interclusa a seguito della realizzazione dell'opera di pubblica utilità sulla parte di fondo all'uopo occupata, ovvero, ancora (come nella specie) derivante dallo smottamento conseguente all'afflusso delle acque pluviali dalla zona a monte nell'altra a valle dell'area parzialmente espropriata dopo l'attraversamento della strada (per la cui realizzazione si procedette ad esproprio), sempre che tali danni derivino dalla divisione del terreno e dalla costruzione dell'opera pubblica tout court.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 6 marzo 1999, n. 1928
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione abusiva o illegittima
Nell'ipotesi in cui la Cassa per il mezzogiorno abbia delegato ad un consorzio di imprese il compimento non solo dell'opera pubblica, ma anche quello di tutte le relative procedure inerenti l'occupazione e l'espropriazione delle aree necessarie per la realizzazione stessa, legittimati passivi nell'azione di risarcimento dei danni da occupazione acquisitiva sono sia il consorzio che la stessa Cassa, la quale conserva un potere di controllo e stimolo nello svolgimento delle menzionate procedure.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 8 marzo 1999, n. 1950
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Espropriazione, in genere
L'art. 8 l. 15 dicembre 1990 n. 396, interventi per Roma capitale, consente al comune di procedere agli espropri, sulla base delle prescrizioni contenute nel programma pluriennale per l'attuazione del Sistema direzionale orientale senza la necessità di ulteriori adempimenti o l'adozione di provvedimenti intermedi e strumenti attuativi, quali i piani particolareggiati.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 11 marzo 1999, n. 250
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Espropriazione, in genere
L'esistenza di un principio di espropriazione generalizzata è da ricollegare alla funzione sociale della proprietà e rappresenta derivazione della pubblica utilità dichiarata come previsto dall'art. 9 l. fondamentale 25 giugno 1865 n. 2359 e dall'art. 30 r.d. 8 febbraio 1923 n. 422. Pertanto la pubblica utilità dichiarata per legge degli interventi funzionali per Roma capitale comporta che si possa procedere all'esproprio generalizzato di aree in vista della realizzazione non di opere, ma di vincoli di destinazione urbanistica che nella legge trovino il loro presupposto.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 11 marzo 1999, n. 250
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Atti del procedimento
L'art. 10 l. 22 ottobre 1971 n. 865 prevede che il sindaco dia avviso agli espropriandi dell'avvenuto deposito degli atti relativi al procedimento nella segreteria del Comune, e non anche che tali atti siano portati a conoscenza dell'espropriato, il quale, una volta ricevuto l'avviso del predetto deposito, ha l'onere di prenderne conoscenza.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 11 marzo 1999, n. 262
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opere pubbliche
E' illegittima l'occupazione d'urgenza di un'area per la realizzazione di un'opera pubblica il cui progetto sia stato approvato ai sensi dell'art. 1 l. 3 gennaio 1978 n. 1, quando ciò comporti variante allo strumento e tale variante non sia stata ancora approvata. Tale illegittimità non è peraltro sanata con l'adozione da parte del comune del piano regolatore, quantunque la delibera di approvazione sia anteriore alla autorizzazione ad emettere il decreto di occupazione d'urgenza.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 11 marzo 1999, n. 262
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Mezzogiorno
Il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione avverso le decisioni della Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli è ammesso, a norma dell'art. 111 Cost., per incompetenza, eccesso di potere (giurisdizionale) e violazione di legge, restandone escluse le doglianze relative a valutazioni tecniche o ai presupposti di fatto su cui esse si fondano, o comunque a vizi di motivazione, in particolare riguardo a pretesi mutamenti del mercato immobiliare in un determinato arco di tempo, che inciderebbero sulla valutazione del bene.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. un., 12 marzo 1999, n. 128
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
Non è dovuta l'indennità di occupazione d'urgenza ove in concreto non vi sia stata perdita del possesso del fondo da parte del proprietario, ma in presenza di verbale di occupazione deve comunque presumersi l'immissione in possesso dell'occupante, sicchè ricade su di lui l'onere di provare che non c'è stato il materiale spossessamento del proprietario.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. un., 12 marzo 1999, n. 128
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
Premesso che l'indennità di occupazione vale a compensare il proprietario per la perdita temporanea del godimento del bene, l'oggetto del pregiudizio resta escluso, e l'indennità non è dovuta, qualora in concreto non vi sia stata perdita del godimento, conseguendone, sul piano probatorio, che in presenza di verbale di occupazione, deve presumersi l'immissione in possesso dell'occupante, sicchè, ove quest'ultimo intenda contestare che tale effetto si sia in concreto prodotto, ricade su di lui l'onere di provare che non c'è stato il materiale spossessamento del proprietario, trattandosi di fatto modificativo o estintivo della pretesa indennitaria azionata nei suoi confronti.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. un., 12 marzo 1999, n. 128
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
L'indennità spettante al privato per il periodo di occupazione legittima e rideterminata all'esito del giudizio di opposizione instaurato dinanzi alla speciale giunta presso la corte di appello deve essere versata dall'amministrazione presso la Cassa depositi e prestiti, a garanzia di eventuali diritti di terzi, restando, per converso, preclusa la possibilità di una condanna dell'amministrazione stessa al pagamento diretto in favore dell'espropriato, giusta disposto dell'art. 72, comma 3, l. n. 2359 del 1865 (normativa cui l'art. 12 r.d. n. 3003 del 1885 opera un inequivocabile riferimento).
Ente giudicante
Cass. civ., sez. un., 15 marzo 1999, n. 135
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Ricorso giurisdiz.: (termine per ricorrere)
L'art. 19 d.l. 25 marzo 1997 n. 67, conv. nella l. 23 maggio 1997 n. 135, che ha ridotto della metà i termini processuali, nei giudizi dinanzi al Tar e al Consiglio di Stato, aventi ad oggetto provvedimenti di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi comprese le procedure di occupazione ed espropriazione delle aree ad esse destinate, si applica non solo ai termini processuali propriamente detti, ma anche al termine per notificare il ricorso e a quello per depositarlo presso il giudice adito.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 15 febbraio 1999, n. 153
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Indennità di espropriazione
Con riguardo alla determinazione dell'indennità di esproprio per i suoli edificabili, la riduzione del 40%, prevista dall'art. 5 bis legge n. 359 del 1992, ed esclusa ove il soggetto espropriato convenga la cessione volontaria del bene, si applica non per il semplice fatto che sia mancata l'adesione all'offerta di indennizzo dell'espropriante, ma solo allorchè risulti, dalla determinazione giudiziale, che l'indennità offerta era inadeguata.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 15 marzo 1999, n. 2271
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
L'accertamento delle possibilità legali ed effettive di edificazione, ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, prescinde dall'incidenza del vincolo preordinato ad esproprio, ma tiene conto del regime urbanistico dell'area al momento del decreto di espropriazione, in attuazione delle cui previsioni generali, mediante la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, è stato apposto il vincolo espropriativo, dovendosi escludere che il regime urbanistico debba essere accertato risalendo ad una pianificazione anteriore, non più attuale. (Nella specie l'inedificabilità di un fondo, comportante l'applicazione delle regole indennitarie prescritte per l'esproprio dei suoli agricoli, è stata desunta non da un'antica classificazione dell'area come agricola, ma dalla disciplina urbanistica attribuita alla zona dal piano regolatore generale - verde pubblico e attrezzature per il tempo libero, agricolture eventualmente convenzionate, aree per carovane nomadi, attrezzature sportive - vigente al momento del decreto di espropriazione, anche se in attuazione della stessa il piano particolareggiato, comportante la dichiarazione di pubblica utilità, e dunque il vincolo preordinato ad esproprio, ha attribuito all'area l'utilizzo per la costruzione di impianti sportivi).
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 15 marzo 1999, n. 2272
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
La facoltà, riconosciuta alle parti, di chiedere la determinazione dell'indennità a prescindere dalla stima amministrativa, per effetto della sentenza 22 febbraio 1990 n. 67 della Corte Costituzionale, comporta che qualora l'opposizione ex art. 19 l. 22 ottobre 1971 n. 865 venga proposta dopo il decreto di esproprio, ma prima della stima definitiva della Commissione provinciale, ben può il giudice fondare il proprio convincimento riguardo al valore del fondo, di natura non edificabile, sulla stima amministrativa definitiva intervenuta in corso di causa, non essendo obbligato a disporre consulenza tecnica, tanto più se l'espropriato non adduca elementi atti a contestare i dati oggettivi (tipo di coltura, valore agricolo medio, estensione del terreno) che fondano la valutazione definitiva della Commissione provinciale .
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 15 marzo 1999, n. 2272
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Mezzogiorno
Esulano dalla giurisdizione della Giunta speciale presso la Corte di appello di Napoli e rimangono attribuite al giudice ordinario tutte le azioni aventi un oggetto diverso da quelli precisati negli art. 17 e 18 d.l.lt. 27 febbraio 1919 n. 219. Più in particolare, non rientra, fra l'altro, nella giurisdizione della Giunta l'azione con la quale il soggetto convenuto davanti a detto giudice quale obbligato all'adempimento di una prestazione indennitaria, chiami nel giudizio un terzo al fine di essere tenuto indenne, nei rapporti interni, del relativo onere finanziario.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. un., 16 marzo 1999, n. 143
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Danni (risarcimento dei)
Il proprietario ha diritto ad un indennizzo per il diminuito godimento dell'immobile asservito anche con riferimento al periodo della realizzazione dell'opera pubblica asservente, e ciò in forza della previsione di cui all'art. 46 della legge n. 2359 del 1865, ed anche se l'immobile non sia stato occupato dalla P.A. ed anche se il proprietario non ne abbia perso totalmente la disponibilità ed il possesso.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. un., 16 marzo 1999, n. 144
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Espropriazione, in genere
La valutazione circa la compatibilità della modificazione di beni espropriandi con il vincolo paesaggistico sugli stessi gravante non può essere effettuata dall'amministrazione espropriante, ma deve necessariamente conseguire all'apprezzamento tecnico-discrezionale dell'autorità preposta alla tutela del vincolo ed alla cui esclusiva competenza la valutazione afferisce.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 16 marzo 1999, n. 282
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Mezzogiorno
Riguardo alla giurisdizione della giunta speciale presso la Corte d'appello di Napoli, che si estende alle espropriazioni per la realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale per le aree del Mezzogiorno colpite dal sisma del 1980, compresa la materia della determinazione giudiziale dell'indennità di esproprio o di occupazione, l'esistenza di accordi amichevoli sull'indennità, che fa venir meno detta giurisdizione, deve essere dedotta e provata da chi abbia interesse a farla valere - rimanendo confermata altrimenti la giurisdizione di detta Giunta - nel quadro del principio secondo cui le questioni di giurisdizione sono rilevabili anche di ufficio in ogni stato e grado del principio (salvo il coordinamento con il sistema delle impugnazioni), ma l'indagine sul punto va condotta sui fatti e sugli atti ritualmente allegati ed introdotti nel processo, rispettando il contraddittorio e il diritto di difesa assistito da garanzia costituzionale. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che non aveva preso in considerazione un documento prodotto insieme alla comparsa conclusionale, e quindi tardivamente)(1).
Ente giudicante
Cass. civ., sez. un., 18 marzo 1999, n. 157
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Espropriazione, in genere
L'espropriazione del bene assoggettato a vincolo di cui alla l. 1 giugno 1939 n. 1089, laddove la stessa implichi un'alterazione dell'utilizzazione del bene, deve essere preceduta dal nullaosta dell'amministrazione competente alla gestione dell'interesse presupposto all'imposizione del vincolo medesimo.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 18 marzo 1999, n. 302
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Indennità di espropriazione
E' illegittimo il decreto di esproprio la cui emanazione non sia preceduta dal pagamento dell'indennità di espropriazione, o dal deposito della stessa in caso di mancata accettazione da parte dell'espropriato.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 18 marzo 1999, n. 302
CASE POPOLARI ED ECONOMICHE
Piano di zona per l'edilizia popolare ed economica
La cessione volontaria di un'area assoggettata ad espropriazione per effetto dell'inclusione nel piano di zona per l'edilizia economica e popolare non implica acquiescenza rispetto al piano e ai suoi effetti su aree soggette ad espropriazione, diverse rispetto a quelle cedute.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 18 marzo 1999, n. 308
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
In tema di espropriazione di aree da destinare ad edilizia economica e popolare (nel quadro della legge n. 865 del 1971), anche qualora l'occupazione sia dall'origine illegittima (nella specie, per l'annullamento del decreto prefettizio che l'autorizzava) si configura la corresponsabilità
dell'Iacp, che ha proceduto alla realizzazione delle opere delegate dal comune, e del comune stesso. La procedura ablativa si svolge, infatti, non solo "in nome e per conto" dell'ente locale, ma anche d'intesa con questo, sicchè è da ritenere che esso non si spogli con la delega della responsabilità relativa allo svolgimento della procedura, ma conservi un potere di controllo e di stimolo, il cui mancato o insufficiente esercizio è, appunto, ragione di corresponsabilità.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 24 marzo 1999, n. 2773
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Competenza, giurisdiz. del giudice ordinario
Qualora il privato sul presupposto della ininfluenza del decreto di esproprio per pregressa perdita della proprietà del fondo illegittimamente occupato a seguito della sua irreversibile acquisizione nell'opera pubblica chieda il risarcimento del danno, la relativa domanda esula dalla cognizione in un unico grado della Corte di appello prevista dall'art. 19 l. 22 ottobre 1971 n. 865 per l'opposizione alla stima ed è sottoposta alle ordinarie regole di competenza per valore. Tale principio opera anche se sia stata proposta subordinatamente, nello stesso giudizio o separatamente in altro processo, domanda di opposizione alla stima in ipotesi di irritualità della procedura espropriativa, fermo restando per la Corte di appello competente a decidere sull'opposizione medesima l'obbligo di sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della definizione della causa risarcitoria (con la pregiudiziale questione della rilevanza o meno del provvedimento ablativo).
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 25 marzo 1999, n. 2806
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Atti del procedimento
Al fine di ottenere una univocità di indirizzi in merito alla partecipazione del privato al procedimento ablatorio e al connesso quadro delle garanzie offerte al cittadino, in considerazione dei contrasti giurisprudenziali verificatisi, va rimessa all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato la questione della sussistenza o meno dell'obbligo di notiziare i privati dell'inizio del procedimento nelle procedure preordinate, in generale, all'espropriazione nonchè nei sub-procedimenti dell'occupazione d'urgenza e di approvazione del progetto dell'opera pubblica, in cui non è stata espressamente individuata un'urgenza qualificata, tale da esimere l'amministrazione dal comunicare l'avvio del procedimento all'interessato.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 26 marzo 1999, n. 419