ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
L'art. 4 comma 1 d.l. 2 maggio 1974 n. 115, introdotto dalla legge di conversione 27 giugno 1974 n. 247 stabilisce l'applicazione del tit. II l. 22 ottobre 1971 n. 865, in cui rientra l'art. 20, agli enti pubblici solo limitatamente alla determinazione dell'indennità di espropriazione, così pure l'art. 14 comma ult., l. 28 gennaio 1977 n. 10 estende alle opere e agli interventi di competenza dello Stato e degli enti pubblici anzidetti soltanto il comma 2 art. 20, cit. Pertanto la fissazione del termine entro cui dare corso all'esecuzione del decreto è rimessa alla competenza discrezionale del prefetto, che può stabilire anche un termine superiore di tre mesi dalla data del decreto stesso senza dover dar conto con una specifica motivazione, essendo esclusa la possibilità di richiamare, nemmeno in via analogica, il comma 1 art. 20 l. n. 865 del 1971.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 1 aprile 1999, n. 491
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
In materia di occupazione d'urgenza per opere di competenza della Cassa per il Mezzogiorno e poi dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, rimane esclusa l'applicabilità del principio secondo il quale il decreto di occupazione perde efficacia ove l'occupazione medesima non segua nel termine di tre mesi dalla sua emanazione, in quanto l'art. 20 comma 1, l. 22 ottobre 1971 n. 865 non è applicabile alle opere di competenza dello Stato come devono essere considerate quelle della Cassa per il mezzogiorno o di enti concessionari della stessa.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 1 aprile 1999, n. 491
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Stato di consistenza
Nell'occupazione d'urgenza di aree disposta ai sensi dell'art. 3 l. 3 gennaio 1978 n. 1 (in tema di edilizia residenziale pubblica), la redazione dello stato di consistenza è successiva o contestuale alle operazioni di immissione in possesso.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 1 aprile 1999, n. 493
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Termini
Costituiscono valide ragioni che consentono la proroga dei termini per l'inizio dell'espropriazione e dei lavori, ai sensi dell'art. 13 comma 2 l. 25 giugno 1865 n. 2359, la forza maggiore e ragioni indipendenti dalla volontà dell'espropriante pertanto costituiscono valide ragioni quelle che non dipendono dalla volontà dell'ente espropriante ovvero quelle aventi fondamento in obiettive difficoltà che si frappongono al compimento degli atti espropriativi.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 1 aprile 1999, n. 495
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione abusiva o illegittima
L'accordo con il quale in proprietario di un fondo, nel corso di procedura espropriativa, acconsente all'occupazione da parte dell'autorità, rende legittima la detenzione da parte dell'espropriante per un periodo temporaneo, configurandosi, comunque, la necessità del decreto di esproprio o della cessione volontaria prima dello spirare del termine consentito o, in mancanza, del biennio o del provvedimento di proroga, senza di che, l'avvenuta realizzazione dell'opera pubblica determina, con la perdita della proprietà, l'insorgenza del diritto al risarcimento.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 2 aprile 1999, n. 3161
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
L'inserimento di moduli negoziali nelle procedure ablative, ammesso in ogni procedimento o sub - procedimento ablativo, può riguardare anche la fase dell'occupazione d'urgenza; in proposito, eventuali accordi destinati a disciplinare durata e modalità dell'occupazione non comportano, di per sè e in assenza di specifiche pattuizioni, il venir meno della necessità dell'emanazione del decreto di esproprio.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 2 aprile 1999, n. 3161
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Va rimessa all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato la soluzione della questione se l'art. 3 l. 3 gennaio 1978 n. 1, trovi o meno applicazione alle opere di edilizia residenziale pubblica "sovvenzionata" realizzate da enti pubblici non territoriali, quale l'Istituto autonomo case popolari delegati da enti territoriali.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV) (ord.), 6 aprile 1999, n. 521
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Competenza, giurisdiz.: in genere
Nell'ordinamento comunale, non esiste una norma che preveda la delega di poteri dal Consiglio comunale al sindaco, a meno che abbia ad oggetto atti meramente esecutivi; pertanto, è illegittima la delega piena conferita al sindaco in materia di espropriazione.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 9 aprile 1999, n. 597
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
Deve essere rimessa all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, la decisione in ordine all'applicabilità delle garanzie procedimentali previste dalla l. 7 agosto 1990 n. 241, e segnatamente quella dell'obbligo a carico dell'amministrazione di comunicare l'avvio del procedimento, anche di procedimenti per la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e di occupazione temporanea e di urgenza di aree.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 9 aprile 1999, n. 604
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Dichiarazione di pubblica utilità
La dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, che costituisce il presupposto sia del procedimento espropriativo sia del procedimento di occupazione temporanea e d'urgenza, deve sempre sussistere e preesistere perchè possa aversi un'opera pubblica cui i predetti procedimenti sono finalizzati, e pertanto essa deve preesistere, in materia di realizzazione di elettrodotti, anche rispetto all'autorizzazione provvisoria ex art. 113 r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 9 aprile 1999, n. 606
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Mezzogiorno
Al fine di provvedere alle esigenze abitative provocate dal sisma, l'art. 2 bis, comma 3, l. n. 219 del 1980, prevede l'individuazione di aree necessarie agli interventi necessari, con effetto di variante alle destinazioni eventualmente difformi del piano generale, conseguendone che agli effetti indennitari relativi all'esproprio delle aree interessate, si debba tener conto, parallelamente alle variazioni della preesistente destinazione urbanistica, da non edificatoria a edificatoria, introdotte un piano di edilizia economica e popolare, delle potenzialità edificatorie sopravvenute.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 9 aprile 1999, n. 3456
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione abusiva o illegittima
Il diritto ad ottenere il risarcimento del danno da occupazione appropriativa si prescrive in cinque anni, decorrenti, nell'ipotesi di proroga emessa dopo la scadenza di un primo periodo di occupazione, dall'irreversibile trasformazione del fondo e non dalla scadenza del suddetto periodo di proroga, o di un'ulteriore proroga successivamente disposta, atteso che il potere di prorogare l'occupazione d'urgenza è esercitabile finchè non sia scaduto l'originario termine fissato con il provvedimento autorizzativo e che, pertanto, la proroga dopo tale scadenza integra un atto emesso in carenza di potere, come tale inidoneo ad incidere sul diritto del proprietario ad ottenere il risarcimento del danno; non vale, in contrario, sostenere che la disapplicazione degli atti amministrativi sarebbe istituto invocabile solo a favore del privato titolare della posizione soggettiva di cui si lamenta la lesione e non a favore dell'amministrazione, che finirebbe per avvantaggiarsi dell'illegittimità del proprio operato (nella specie, attraverso la retrodatazione del compimento della fattispecie appropriativa e quindi della decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento), giacchè l'accertamento del diritto al risarcimento del danno, in cui si è commutato il diritto di proprietà per effetto della illegittima occupazione, comporta necessariamente la verifica di fondatezza della pretesa nei suoi elementi costitutivi, ivi compresa la tempestività dell'azione.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 10 aprile 1999, n. 3516
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Competenza, giurisdizionale: in genere
L'art. 19, d.l. 25 marzo 1997 n. 67, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 maggio 1997 n. 135 - recante il nuovo rito innanzi al giudice amministrativo in materia di lavori pubblici (e di espropriazione connessa a questi ultimi) -, è applicabile pure alle controversie inerenti all'approvazione dei progetti di opere ed impianti pubblici, quando essa costituisce al contempo dichiarazione di utilità, indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori, quindi, il primo vero e proprio atto della procedura
ablatoria.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. V), 13 aprile 1999, n. 182
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Ricorso giurisdiz.: (termine per ricorrere)
La riduzione dei termini processuali, stabilita dall'art. 19 d.l. 25 marzo 1997 n. 67 convertito, con modificazioni, dalla l. 23 maggio 1997 n. 135 - recante il nuovo rito innanzi al giudice amministrativo in materia di lavori pubblici (e di espropriazione connessa a questi ultimi) -, concerne anche il termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale, essendo questo il primo dei termini del processo perchè la notificazione del ricorso costituisce un momento indefettibile per la costituzione del rapporto processuale, sanzionato a pena d'irricevibilità.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. V), 13 aprile 1999, n. 182
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione abusiva o illegittima
La c.d. accessione invertita, la quale ha come presupposto che l'opera pubblica realizzata sul fondo privato abbia determinato l'irreversibile trasformazione di quest'ultimo, si verifica non solo quando tale irreversibilità si realizzi nella materiale "manipolazione", ma anche quando l'intervento pubblico abbia inciso definitivamente sulla struttura e funzione originaria del fondo, tale che il vincolo di scopo che lega l'opera al terreno renda giuridicamente irreversibile il ripristino dello "status quo ante". (Nella specie, si trattava delle opere idriche realizzate attraverso l'adattamento delle cave tufacee della collina di Capodimonte, a Napoli).
Ente giudicante
Trib. Sup. Acque, 15 aprile 1999, n. 48
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Poichè il piano di zona ex l. 18 aprile 1962 n. 167, in quanto strumento urbanistico esecutivo, comporta la dichiarazione implicita di pubblica utilità per le opere in esso previste, decorso il termine di vigenza del piano, diviene altresì inefficace la relativa dichiarazione di pubblica utilità, che radica il potere espropriativo dell'amministrazione. Ne consegue che pur sussistendo in ordine all'area medesima la vincolatività dei previsti allineamenti e delle prescrizioni di zona nella costruzione di edifici, come effetto della perdurante validità della disciplina urbanistica anche dopo la scadenza del piano (art. 17 comma 1 l. 17 agosto 1942 n. 1150) è illegittimo il decreto di esproprio dell'area "de qua", adottato oltre il termine di efficacia del piano non più rinnovato.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 15 aprile 1999, n. 644
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Competenza, giurisdiz. del giudice ordinario
Rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie in materia di determinazione dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, sia se investono i criteri di liquidazione applicati, sia se riguardano aspetti dell'iter procedurale seguito.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 15 aprile 1999, n. 644
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'edificabilità di un'area va ritenuta per il solo fatto che essa risulti tale in base alle previsioni urbanistiche, indipendentemente da ogni valutazione circa la cosiddetta
"edificabilità di fatto", mentre eventuali cause di esclusione o di riduzione delle possibilità effettive di edificabilità non trasformano il terreno edificabile in terreno agricolo, ma, incidendo sulla sua concreta utilizzazione e, quindi, sul valore di mercato dell'immobile, assumono influenza solo in sede di liquidazione dell'indennità di espropriazione.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 17 aprile 1999, n. 3839
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Retrocessione
A norma degli art. 60-62 l. 25 giugno 1865 n. 2359, allorquando, dopo l'esecuzione dell'opera pubblica, uno o più fondi espropriati non abbiano ricevuto in tutto o in parte la prevista destinazione e la p.a. abbia dichiarato che il fondo o i fondi non utilizzati non servono più alla realizzazione dell'opera può avere luogo la retrocessione parziale; in tale ipotesi quindi la realizzazione dell'opera deve realizzarsi in termini quantitativamente diversi da quelli originariamente previsti.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 19 aprile 1999, n. 658
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione abusiva o illegittima
I criteri di liquidazione del danno da occupazione appropriativa, stabiliti dall'art. 3, comma 65, l. n. 662 del 1996, che ha aggiunto un comma 7 bis all'art. 5 bis l. n. 359 del 1992, commisurando il risarcimento all'indennità di esproprio, con esclusione della riduzione del 40% e ulteriore aumento del 10% , è applicabile anche alle ipotesi di occupazione illegittima per l'esecuzione di opere di edilizia economica e popolare, in relazione alla quale l'art. 3 della l. n. 458 del 1988 si è limitato a prevedere l'obbligo del risarcimento del danno, senza tuttavia affatto indicare quali debbano essere le modalità per la liquidazione dello stesso.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 21 aprile 1999, n. 3926
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Indennità di espropriazione
Nell'ipotesi di cessione volontaria del bene, stipulata ai sensi dell'art. 12 della l. n. 865 del 1971, con accordo definitivo sul prezzo (ossia, senza la previsione di un futuro conguaglio), è ammissibile che una delle parti promuova un'azione di nullità parziale della clausola relativa al prezzo, per contrarietà a norme imperative, secondo lo schema degli art. 1418 e 1419, comma 2, c.c. In questo caso (diverso da quello in cui venga proposta l'azione dell'art. 19 della menzionata legge) il giudice, senza far ricorso (ove si tratti di aree edificabili) ai criteri dell'art. 5 bis della l. n. 359 del 1992 (eventualmente sopravvenuta), procederà non alla rideterminazione complessiva dell'intera indennità espropriativa (e, quindi, del prezzo di cessione), bensì all'esame delle singole e specifiche nullità denunciate, sostituendo le relative clausole (ove siano effettivamente affette da nullità) con le norme di diritto in concreto applicabili alla fattispecie, ferme restando tutte le voci componenti il prezzo, in relazione alle quali non sussista controversia. (Nella specie, l'espropriante aveva impugnato per nullità l'atto di cessione volontaria senza conguaglio stipulato tempo addietro con i proprietari del fondo, sostenendo che alcune componenti del prezzo, pattuito e pagato, erano state calcolate in difformità dai criteri dettati dalla l. n. 865 del 1971. La S.C. in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza del merito che aveva rideterminato l'intero prezzo, facendo applicazione dei sopravvenuti criteri dell'art. 5 bis della l. n. 359 del 1992).
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 21 aprile 1999, n. 3930
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Indennità di espropriazione
Il contratto di cessione volontaria viene inserito nella categoria dei negozi pubblici, il quale presuppone l'esistenza di un procedimento espropriativo in atto, con la conseguente dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e l'inclusione dei beni da espropriare nel piano dell'esecuzione dell'opera. In presenza di tali presupposti, l'accordo raggiunto con l'espropriante ha la funzione d'interrompere la procedura espropriativa e di produrre gli stessi effetti del decreto di espropriazione, ossia di costituire in capo all'espropriante la proprietà dei beni a titolo originario.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 21 aprile 1999, n. 3930
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Indennità di espropriazione
La pronuncia additiva della Corte cost. n. 283 del 1993, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 5 bis, comma 2, del d.l. n. 333 del 1992, convertito in l. n. 359 del 1992, ha introdotto, per i soggetti già espropriati alla data di entrata in vigore della nuova disciplina normativa concernente i criteri per la liquidazione della indennità di espropriazione di cui allo stesso art. 5 bis (semisomma del valore di mercato e del reddito dominicale rivalutato, ridotta del 40%) , la facoltà di sottrarsi alla prevista decurtazione, attraverso l'accettazione della indennità calcolata alla stregua di tali nuovi criteri, per equiparare la posizione di costoro a quella dei soggetti
espropriandi, ai quali la nuova legge consente di evitare detta riduzione con le cessione volontaria del bene. Pertanto, nel caso in cui manchi l'accettazione, e venga, invece, proposta opposizione alla stima dell'indennità calcolata secondo i criteri di cui al citato art. 5 bis, la riduzione del 40% va comunque applicata, indipendentemente dalla circostanza che l'opposizione stessa si riveli fondata, nel senso che il valore cui commisurare l'indennità si accerti essere sproporzionato rispetto all'offerta formulata dall'espropriante.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 22 aprile 1999, n. 3994
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Competenza, giurisdiz. del giudice ammin.
L'attribuzione alle regioni del potere di disporre l'espropriazione e l'occupazione d'urgenza di beni privati, in determinati casi non contrasta con la Costituzione, e neppure sono incostituzionali le leggi regionali che legano parte di quei poteri ad organi locali.
Ente giudicante
Trib. Sup. Acque, 23 aprile 1999, n. 54
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
La localizzazione di un impianto sportivo in un'area avente destinazione agricola comporta, per ciò stesso, variante dell'originario strumento urbanistico, e costituisce, di per
sè, elemento giustificativo del carattere edificatorio del terreno ai fini della liquidazione dell'indennità relativa ad una successiva procedura
espropriativa.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 26 aprile 1999, n. 4131
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Indennità di espropriazione
In tema di espropriazione di suoli agricoli, l'art. 17 della l. n. 865 del 1971, nel riconoscere un diritto alla cd. "indennità aggiuntiva" in favore dei soggetti che traggono i propri mezzi di sussistenza dalla coltivazione del suolo (fittavolo, mezzadro, colono, compartecipante, proprietario coltivatore diretto), condiziona la concreta erogazione del beneficio alla utilizzazione agraria del terreno, con conseguente esclusione, dal novero dei soggetti aventi diritto, non soltanto dell'affittuario esercente attività diverse dalla coltivazione e produzione agricola, ma anche dell'imprenditore agricolo (di colui che eserciti, cioè, la coltivazione e produzione agricola con prevalenza del fattore capitale su quello lavoro e con impegno prevalente di mano d'opera subordinata) tanto individuale, quanto costituito sotto forma di società di capitali, senza che tale esclusione possa dirsi in contrasto con i principi costituzionali di cui all'art. 3 della Carta fondamentale, attesa la oggettiva differenza tra tali soggetti e quelli espressamente menzionati dalla ricordata norma di legge. (Principio affermato con riferimento ad una richiesta di indennità aggiuntiva avanzata da esercenti attività vivaistica di tipo imprenditoriale su di un fondo oggetto di espropriazione parziale).
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 27 aprile 1999, n. 4191
RESPONSABILITA' CIVILE
Amministrazione Pubblica: in genere
In tema di risarcimento danni causati dalla p.a. al privato (nella specie, per effetto di espropriazione illegittima), la domanda risarcitoria postula la configurazione di una fattispecie di illecito generato da un comportamento lesivo di un diritto soggettivo, così che la eventuale disapplicazione di un atto amministrativo illegittimo (nella specie, per asserito difetto dei presupposti per la dichiarazione di pubblica utilità) può trovar luogo, ad opera del giudice ordinario investito della questione risarcitoria, nei limiti in cui l'accertamento della illegittimità di una manifestazione di attività amministrativa si ponga con rilevanza preliminare esterna rispetto al riconoscimento della sussistenza del diritto soggettivo che da quell'attività risulti in ipotesi vulnerato, ma non anche nel caso in cui l'attività stessa si inserisca nell'allegata fattispecie generatrice i responsabilità civile come componente costitutiva di essa, poichè, in tal caso, la mancata impugnazione dell'atto amministrativo (e la mancata dichiarazione dell'illegittimità di esso) nelle sedi sue proprie produce il consolidamento dell'effetto di affievolimento dell'originario diritto soggettivo di cui si denuncia la lesione, con la conseguenza che, al giudice ordinario investito della controversia, non resta che prendere atto della insussistenza di una violazione del diritto soggettivo vantato e, per l'effetto, degli estremi stessi di un'obbligazione risarcitoria (con statuizione che investe non la questione della giurisdizione, ma esclusivamente il profilo dell'accoglibilità della domanda).
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 27 aprile 1999, n. 4191
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Nell'ipotesi in cui il comune abbia delegato allo Iacp la realizzazione di alloggi dell'edilizia residenziale pubblica su area privata ed il compimento della relativa procedura espropriativa, il verificarsi dell'accessione invertita integra un fatto illecito imputabile all'Istituto anche nel caso in cui l'opera risulti ultimata durante il periodo di occupazione legittima; giacchè ricade sul predetto Istituto l'onere di attivarsi affinchè il decreto di espropriazione intervenga tempestivamente e la fattispecie si mantenga entro la sua fisiologica cornice di legittimità; ne consegue che lo Iacp che abbia occupato ed irreversibilmente trasformato il suolo senza il tempestivo intervento del provvedimento ablativo risponde a titolo risarcitorio nei confronti del privato, ancorchè in solido col comune che abbia poi omesso di restituire il bene.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 27 aprile 1999, n. 4206
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione abusiva o illegittima
In tema di risarcimento danni da occupazione acquisitiva, il disposto dell'art. 20, comma 3, della l. n. 865 del 1971 ("l'occupazione può essere protratta fino a cinque anni dalla data di immissione in possesso") rende del tutto legittima una clausola che fissi il periodo dell'occupazione legittima con decorrenza iniziale dalla data di immissione in possesso, anzichè dalla data di emanazione del provvedimento che dispone l'occupazione d'urgenza (senza che possa, in contrario, sostenersi che la deliberazione di occupazione d'urgenza determina già immediatamente, dalla data della sua emissione, la compressione del diritto del privato sulla res, atteso che tale principio attiene esclusivamente al termine della decorrenza degli effetti dell'occupazione legittima, e non incide in alcun modo sul distinto tema della durata dell'occupazione stessa, regolato, in modo autonomo ed esaustivo, dal ricordato comma 3 dell'art. 20 l. n. 865 del 1971). Ne consegue che, in tal caso, il "dies a quo" del termine prescrizionale di cinque anni previsto per il diritto al risarcimento del danno decorre non dalla data del provvedimento dispositivo dell'occupazione legittima, ma dalla data di immissione in possesso del bene da parte dell'Amministrazione occupante.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 27 aprile 1999, n. 4214
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Termini
L'illegittimità conseguente alla mancata fissazione dei termini certi nell'an" e nel "quando" per l'inizio e l'ultimazione dei lavori e delle espropriazioni nell'atto che avvia il procedimento
espropriativo, non può essere sanata da atti successivi della procedura nè "ex
tunc" mediante convalida, nè "ex nunc" mediante integrazione postuma.
Ente giudicante
T.A.R. Toscana, sez. II, 28 aprile 1999, n. 430
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Indennità di espropriazione
La sentenza n. 283 del 1993 della Corte cost., riconoscendo - al fine di escludere una disparità di trattamento tra gli espropriati - che i soggetti già colpiti dal procedimento espropriativo abbiano il diritto di accettare l'indennità evitando la decurtazione del 40% sull'importo dell'indennità determinata secondo i nuovi criteri introdotti dall'art. 5 bis del d.l. n. 333 del 1992, introdotto dalla legge di conversione n. 359 del 1992, ha introdotto - limitatamente agli specifici casi di diritto transitorio - l'istituto giuridico dell'accettazione come accordo sulla determinazione dell'indennità (in aggiunta all'istituto dell'accordo sulla cessione del bene).
Poichè, però, l'esercizio di tale diritto da parte dell'espropriato presuppone una nuova e congrua determinazione dell'indennità operata dall'espropriante secondo i criteri dell'art. 5 bis, la decurtazione del 40% può ritenersi applicabile solo in caso di mancata accettazione di questa nuova determinazione e, invece, nel caso in cui (come nella specie) l'espropriante non abbia riformulato l'offerta, il giudice deve procedere alla determinazione dell'indennità secondo i criteri introdotti dalla nuova disciplina, senza far luogo alla decurtazione.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 28 aprile 1999, n. 4287
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
Il proprietario di un'area occupata per motivi di pubblica utilità non è tenuto a fornire la prova del suo diritto di proprietà sull'area o su parte di essa, se non ai soli fini del rilascio del nulla osta prefettizio per il pagamento delle somme depositate a titolo di indennità presso la Cassa depositi e prestiti. Ne consegue la esclusione della sussistenza di tale onere in sede di opposizione alla stima.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 28 aprile 1999, n. 4291
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
Nella valutazione ai fini indennitari delle aree espropriate, l'edificabilità di fatto rileva solo in assenza di una regolamentazione legale dell'assetto urbanistico del comune nel cui ambito territoriale l'area si inserisce, e dunque non può incidere nell'accertamento del valore di un'area con destinazione agricola secondo le previsioni dello strumento urbanistico,
poichè, diversamente opinando, l'edificazione di un'area, benchè illecita, finirebbe con l'attribuire, sia pure in via di mero fatto, natura edificatoria al suolo circostante non ancora edificato.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 29 aprile 1999, n. 4300
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
In tema di espropriazione per pubblica utilità, ai fini della determinazione del valore di mercato dell'area espropriata, deve tenersi conto dell'incidenza dei vincoli fissati dagli strumenti urbanistici, e dalle relative varianti, nell'ambito della zonizzazione del territorio, poichè essi afferiscono in via generale al regime giuridico di tutti i beni compresi in una medesima zona, i quali vengono assoggettati ad una preventiva conformazione e ad un particolare statuto urbanistico, che non costituisce espressione di un'attività discrezionale della p.a., ma attiene a tutti i suoli compresi in una determinata zona del piano regolatore.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 29 aprile 1999, n. 4320
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Competenza, giurisdiz. del giudice ordinario
La speciale competenza in unico grado della Corte d'appello prevista dagli art. 19 e 20 l. n. 865 del 1971, limitata esclusivamente alle domande di determinazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione legittima e non estendentesi ad altre domande eventualmente connesse che vanno devolute secondo gli ordinari criteri di competenza, non viene meno in relazione alla richiesta di determinazione dell'indennità di occupazione per il solo fatto che il giudice di merito abbia riconosciuto la mancanza di un valido decreto di espropriazione e l'irreversibile trasformazione del bene da parte della p.a. a seguito della realizzazione dell'opera pubblica senza la tempestiva emissione del decreto di esproprio.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 29 aprile 1999, n. 4323
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
Poichè a norma dell'art. 5 bis, comma 3, della l. n. 359 del 1992, ai fini della valutazione della edificabilità delle aree, si deve tenere conto delle "possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio", non possono al riguardo venire in considerazione vincoli apposti da strumenti urbanistici preordinati all'espropriazione, come quelli imposti dai piani di edilizia economica e popolare
(P.E.E.P.), ma soltanto i vincoli imposti da strumenti urbanistici di ordine generale, a nulla rilevando che gli stessi piani di edilizia economica e popolare rappresentino varianti ai piani regolatori generali, attestanti le possibilità giuridiche di edificabilità dei terreni sottoposti ad esproprio.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 29 aprile 1999, n. 4328
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Indennità di espropriazione
In tema di espropriazione per pubblica utilità, il principio secondo cui la pronuncia di incostituzionalità di una norma (nella specie dell'art. 1 l. 29 luglio 1980 n. 385 sulla liquidazione dell'indennità di espropriazione a titolo di acconto, disposta dalla sentenza della Corte cost. n. 223 del 1983) determina, a partire dal momento della pubblicazione della sentenza dichiarativa dell'illegittimità costituzionale, la colpa del debitore che non vi si adegui, con riferimento all'obbligazione di risarcimento del maggior danno comporta che da quel momento l'espropriante debba reputarsi in colpa, ma non è di per sè solo sufficiente a giustificare l'accoglimento della relativa pretesa
risarcitoria, per il quale è necessaria la dimostrazione da parte del creditore espropriato del danno concretamente subito.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 29 aprile 1999, n. 4328
TRENTINO-ALTO ADIGE
Espropriazioni per pubblica utilità
La specialità dello statuto dell'autonomia della regione Trentino Alto Adige non giustifica la disparità di trattamento delle relative espropriazioni. Anche queste regioni sono coinvolte e devono partecipare al processo di riequilibrio unitario della finanza pubblica e non possono sfuggire alle conseguenze di perduranti situazioni di squilibrio per l'unicità degli effetti su economia e bilancio nazionali e regionali.
Ente giudicante
Corte cost., 30 aprile 1999, n. 147
TRENTINO-ALTO ADIGE
Questioni di legittimità costituzionale
Espropriazioni per pubblica utilità
E' incostituzionale l'art. 25 l. reg. Trentino Alto Adige 17 maggio 1956 n. 7, nella parte in cui determina l'indennità di espropriazione con criterio non adeguato a quello stabilito dall'art. 5 bis d.l. 11 luglio 1992 n. 333, convertito, con modificazioni, in l. 8 agosto 1992 n. 359, che è norma fondamentale di riforma economico sociale.
Ente giudicante
Corte cost., 30 aprile 1999, n. 147
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Indennità di espropriazione
Questioni di legittimità costituzionale
E' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli art. 3 e 42 cost. - l'art. 25 l. reg. Trentino Alto Adige 17 maggio 1956 n. 7 nella parte in cui, prevedendo che nei casi di espropriazione totale l'indennità dovuta consiste nel giusto prezzo che a giudizio del perito avrebbe avuto l'immobile in una libera contrattazione di compravendita al momento dell'emissione del decreto di esproprio, determina la misura dell'indennità di espropriazione con criterio non adeguato a quello stabilito dall'art. 5 bis, comma 7 bis, d.l. 11 luglio 1992 n. 333, misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica,
conv. in l. 8 agosto 1992 n. 359, introdotto dall'art. 3, comma 65, l. 23 dicembre 1996 n. 662, misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
Ente giudicante
Corte cost., 30 aprile 1999, n. 147
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Indennità di espropriazione
La disposizione che decurta notevolmente l'indennità di espropriazione rispetto al "giusto prezzo" della libera contrattazione di mercato rientra nell'ambito dei provvedimenti urgenti, volti non soltanto al perseguimento di scopi economico - sociali legati alla ripresa di un settore fondamentale qual è quello delle opere pubbliche, ma soprattutto al risanamento della finanza pubblica attraverso la decurtazione degli oneri addossati a carico dei bilanci pubblici in una situazione caratterizzata da un gravissimo debito pubblico. Tale profilo economico - finanziario attiene al complesso settore pubblico ed il principio di contenimento della spesa pubblica ha un aspetto globale indissolubile di interdipendenza.
Ente giudicante
Corte cost., 30 aprile 1999, n. 147
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
Sono infondate le q.l.c. dell'art. 5 bis, comma 7 bis, d.l. 11 luglio 1992 n. 333,
conv. nella l. 8 agosto 1992 n. 359, introdotto dall'art. 3, comma 65, l. 23 dicembre 1996 n. 662. La norma
suindicata, pur non assicurando l'integralità della riparazione a favore del titolare del fondo, oggetto di occupazione acquisitiva, dispone un equilibrato componimento dei contrapposti interessi, con l'eliminazione dell'ingiustificata coincidenza del risarcimento (per l'illecito consistente nell'occupazione acquisitiva) con l'indennità liquidabile in rapporto al legittimo provvedimento di espropriazione.
Ente giudicante
Corte cost., 30 aprile 1999, n. 148
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Questioni di legittimità costituzionale
Occupazione abusiva o illegittima
Non sono fondate le q.l.c. dell'art. 5 bis comma 7 bis d.l. 11 luglio 1992 n. 333, conv. con modificazioni, nella l. 8 agosto 1992 n. 359, introdotto dall'art. 3 comma 65 l. 23 dicembre 1996 n. 662, sollevate in riferimento agli art. 3, 10 comma 1, 24 comma 1, 28, 42, comma 3, 53, 71 comma 1, 72 comma 1, 97, 113 commi 1 e 2 cost.
Ente giudicante
Corte cost., 30 aprile 1999, n. 148
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione abusiva o illegittima
Questioni di legittimità costituzionale
Non è fondata la q.l.c. dell'art. 5 bis comma 7 bis d.l. 11 luglio 1992 n. 333, conv. con modif. nella l. 8 agosto 1992 n. 359, introdotto dall'art. 3 comma 65 l. 23 dicembre 1996 n. 662, il quale prevede che "in caso di occupazione illegittima di suoli per causa di pubblica utilità, intervenuta anteriormente al 30 settembre 1996, si applicano, per la liquidazione del danno, i criteri di determinazione dell'indennità di cui al comma 1 (quella, cioè, prevista per la espropriazione dei suoli edificatori: semisomma tra valore di mercato e reddito catastale rivalutato, decurtata del 40 %) con esclusione della riduzione del 40% , che "in tal caso l'importo del risarcimento è altresì aumentato del 10 per cento", e che tale disposizione si applica anche ai procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato.
Ente giudicante
Corte cost., 30 aprile 1999, n. 148
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Area da espropriare (scelta della)
L'irreversibile trasformazione parziale di un area, fa sorgere un interesse legittimo concreto, in capo al proprietario, ad ottenere una maggiore espropriazione dell'area, assumendosi che l'area non possa più adempiere a quella utilizzazione garantita dal legislatore per il suo razionale sfruttamento.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 30 aprile 1999, n. 750
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
L'obbligo di comunicazione dell'avviso del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, previsto dall'art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241, al fine di realizzare un vero e proprio contraddittorio all'interno del procedimento amministrativo, ha valenza di carattere generale, ed è quindi applicabile anche ai procedimenti ablativi per occupazione d'urgenza, e ancorchè per gli stessi procedimenti siano già previste, dagli art. 10 e 11 l. 22 ottobre 1971 n. 865, specifiche forme di pubblicità che tale contraddittorio possono salvaguardare. Risultano, pertanto, illegittimi la delibera di un consiglio comunale e il decreto prefettizio riguardanti l'occupazione d'urgenza di un terreno, che siano stati adottati senza aver previamente comunicato l'avvio del relativo procedimento ai soggetti direttamente interessati dal provvedimento stesso, a nulla rilevando, peraltro, il fatto che, trattandosi di un procedimento di tipo ablatorio, lo stesso sarebbe sottratto all'osservanza delle prescrizioni di cui agli art. 10 e 11 l. 22 ottobre 1971 n. 865.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 30 aprile 1999, n. 753
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Procedimento: in genere
La riduzione alla metà dei termini processuali prevista dall'art. 19, d.l. 25 marzo 1997 n. 67, conv. in l. 23 maggio 1997 n. 135, si applica anche nel caso di ricorso avverso il decreto che impone una servitù di elettrodotto, rientrando quest'ultimo nella materia dell'espropriazione.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 3 maggio 1999, n. 771
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Espropriazione, in genere
E' illegittima la reiterazione di vincoli urbanistici preordinati all'espropriazione non sorretta da idonea motivazione.
Ente giudicante
T.A.R. Veneto, sez. I, 4 maggio 1999, n. 542
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Espropriazione, in genere
L'annullamento giurisdizionale per difetto di motivazione della reiterazione di vincoli urbanistici preordinati all'espropriazione, se non statuisce in alcun modo sull'assetto degli interessi in contestazione, non dà luogo normalmente ad alcuna pronuncia di ordine
risarcitorio.
Ente giudicante
T.A.R. Veneto, sez. I, 4 maggio 1999, n. 542
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Espropriazione, in genere
Premesso che l'avvio del procedimento espropriativo deve essere obbligatoriamente comunicato soltanto al destinatario diretto del provvedimento e non anche al proprietario di un immobile confinante con quello oggetto di espropriazione, il termine per impugnare decorre, per questa seconda categoria di soggetti, dal momento in cui essi abbiano avuto comunque conoscenza dell'atto in questione e a tal fine può essere ritenuto valido quello dichiarato dallo stesso difensore della parte.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 4 maggio 1999, n. 784
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Competenza, giurisdiz. del giudice ammin.
In materia d'espropriazione per pubblico interesse, rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le controversie volte alla tutela dell'interesse del proprietario dell'area al corretto esercizio della potestà espropriativa, mentre appartengono al giudice ordinario quelle risarcitorie, a presidio dell'integrità patrimoniale del privato.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 4 maggio 1999, n. 784
COMUNE
Deliberazioni: in genere
Il consigliere comunale che, proprietario di un'area destinata a verde agricolo dal
p.r.g., riceva nel nuovo strumento urbanistico una destinazione ad attrezzature pubbliche con vincolo preordinato all'espropriazione, ha l'obbligo di astenersi nella deliberazione di approvazione da parte del Consiglio comunale.
Ente giudicante
Cons. Giust. Amm. Sic., sez. Consult., 5 maggio 1999, n. 165
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
Deve ritenersi consentita per l'amministrazione la possibilità di ricorrere al procedimento espropriativo, anche a fronte di una mera situazione possessoria del terzo, con la conseguenza che: 1) qualora essa sia supportata da una situazione giuridica soggettiva in capo al terzo interessato (proprietà, diritto reale o diritto personale di godimento), l'amministrazione stessa conseguirà la disponibilità del bene attraverso il legittimo sacrificio del diritto altrui nel pubblico interesse, quale funzione tipica del procedimento espropriativo; 2) se, invece, la situazione possessoria sia effettivamente "sine titulo" l'amministrazione potrà, comunque, conseguire la disponibilità del bene, non sussistendo motivi per garantire al terzo possessore una tutela maggiore rispetto alla precedente ipotesi.
Ente giudicante
T.A.R. Sardegna, 5 maggio 1999, n. 582
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
Ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, deve ritenersi di carattere edificatorio del terreno che sia stato indicato come tale in un piano per gli insediamenti produttivi, senza che possa avere influenza che il piano particolareggiato ne abbia escluso la libera contrattazione tra privati, e che il comune abbia eseguito opere di urbanizzazione, in quanto il valore del terreno va determinato con riferimento al tempo della pronuncia del decreto di esproprio, senza che si debba depurare l'incremento di valore del suolo verificatosi prima della pronuncia del decreto
ablatorio.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 5 maggio 1999, n. 4473
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Indennità di espropriazione
Nella valutazione della natura edificabile del terreno, al fine di determinare l'indennità di espropriazione e di occupazione legittima, è necessario tener conto della nuova destinazione assunta dal terreno a seguito dell'approvazione degli strumenti urbanistici necessari, in mancanza o insufficienza del
P.e.e.p., per provvedere alle esigenze abitative provocate da un sisma, mentre si deve prescindere dall'effetto vincolante in funzione del futuro esproprio che consegue all'approvazione del piano.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 5 maggio 1999, n. 4480
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Competenza, giurisdiz.: in genere
A seguito del d.lg. n. 80 del 1998, deve ritenersi devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la pretesa diretta a conseguire il risarcimento del danno a seguito di occupazione appropriativa.
Ente giudicante
Trib. Palermo, 6 maggio 1999
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Indennità di espropriazione
In tema di espropriazione per pubblica utilità, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 5 bis della l. n. 359 del 1992 (sentenza n. 283 del 1993), nei processi pendenti, dei quali siano parti soggetti già espropriati al momento dell'entrata in vigore di detta legge, la riduzione del 40% dell'indennità è legittimamente operata solo dopo che l'espropriante abbia nuovamente offerto all'espropriato una indennità rideterminata ai sensi del comma 1 del citato art. 5 bis e l'espropriato abbia omesso di accettarla. Per effetto di detta sentenza deve ritenersi, inoltre, che gli espropriati abbiano diritto all'intero indennizzo non solo nelle ipotesi di cessione volontaria del bene, bensì anche qualora si avvalgano della facoltà di accettare l'indennità accertata e liquidata, in sede di giudizio di opposizione, dall'autorità giudiziaria. Tali principi devono essere applicati anche nel caso in cui la stima dell'indennità di espropriazione vada determinata in modo virtuale al solo fine di calcolare su di essa l'indennità di occupazione legittima, quando all'occupazione stessa non segua un legittimo provvedimento di esproprio.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 6 maggio 1999, n. 4530
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Termini
In sede di procedimento di espropriazione per pubblica utilità, la proroga dei termini deve essere motivata in quanto le ragioni per le quali è consentita la proroga dei termini per l'inizio e la fine delle espropriazioni e dei lavori non debbono dipendere dalla volontà dell'ente espropriante, ma devono derivare da obiettive difficoltà e di forza maggiore non altrimenti superabili.
Ente giudicante
T.A.R. Sardegna, 12 maggio 1999, n. 590
PRESCRIZIONE E DECADENZA CIVILE
Interruzione: in genere
La efficacia interruttiva della prescrizione di un atto proveniente dalla parte che invochi la realizzazione di una propria pretesa costituisce indagine di merito non sindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivata. (La S.C. ha, così, confermato la pronuncia dei giudici di merito che avevano negato efficacia interruttiva della prescrizione del diritto al risarcimento del danno ad una lettera proveniente dal proprietario di un suolo contenente "richiesta di chiarimenti" in ordine ai procedimenti amministrativi di occupazione ed espropriazione del bene, ma priva di qualsivoglia riferimento sia all'indennità di esproprio, sia ad eventuali pretese risarcitorie da accessione invertita).
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 13 maggio 1999, n. 4749
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Dichiarazione di pubblica utilità
I termini iniziali per l'esecuzione delle opere pubbliche e per l'inizio della procedura
espropriativa, previsti dall'art. 13 comma 3 l. 25 giugno 1865 n. 2359, hanno natura meramente ordinatoria e
acceleratoria, onde la loro inosservanza non fa cessare l'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 14 maggio 1999, n. 847
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Termini
In tema di espropriazione per pubblica utilità solo la scadenza del termine finale di compimento dell'opera determina la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e di conseguenza la perdita del potere espropriativo mentre l'altro termine previsto dall'art. 13, l. 25 giugno 1865 n. 2359, riguardante l'inizio dei lavori, ha natura ordinatoria e
acceleratoria.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 14 maggio 1999, n. 847
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Dichiarazione di pubblica utilità
All'amministrazione non è precluso di reiterare la destinazione dell'area comportante il vincolo di inedificabilità preordinato all'espropriazione, ma a condizione che la suddetta riproposizione sia preceduta da un'adeguata motivazione riguardante non solo le ragioni di interesse pubblico prevalente ed immediato che hanno giustificato la conferma del vincolo, ma anche l'insussistenza di ipotesi alternative di localizzazione dello stesso: a tal fine, non è sufficiente l'affermazione del Comune in ordine alla persistente pubblica utilità delle opere e degli interventi che avevano dato luogo alla previsione del vincolo stesso, non realizzato per difficoltà economiche dell'ente.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 14 maggio 1999, n. 847
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Dichiarazione di pubblica utilità
La delibera consiliare di semplice riapprovazione del progetto, per gli stessi importi riportati nella precedente delibera, dopo la scadenza del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, non deve essere sottoposta nuovamente al parere della sezione urbanistica provinciale e all'approvazione del consiglio provinciale de L'Aquila dato il suo carattere meramente confermativo del progetto generale di massima.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 14 maggio 1999, n. 847
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Termini
La delibera della giunta municipale di riapprovazione del progetto per la realizzazione di un'opera pubblica, dopo la scadenza del termine triennale di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, per gli stessi importi riportati nella precedente delibera, non deve essere sottoposta nuovamente al parere della sezione urbanistica provinciale e all'assenso della provincia.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 14 maggio 1999, n. 847
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Termini
Scaduto il termine triennale di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, non è precluso all'amministrazione di reiterare la destinazione dell'area comportante il vincolo di inedificabilità preordinato all'espropriazione, ma a condizione che la suddetta riproposizione sia preceduta da un'adeguata motivazione riguardante non solo le ragioni di interesse pubblico prevalente ed immediato che hanno giustificato la conferma del vincolo, ma anche l'insussistenza di ipotesi alternative di localizzazione dello stesso.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 14 maggio 1999, n. 847
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Ricorso giurisdizionale (termine per ricorrere)
Il dimezzamento dei termini previsto per l'appalto di opere pubbliche e relative espropriazioni dall'art. 19 d.l. 25 marzo 1997 n. 67,
conv. con modifiche dalla l. 23 maggio 1997 n. 135, riguarda tutti i termini processuali ma non quello di sessanta giorni per la proposizione del ricorso.
Ente giudicante
T.A.R. Friuli-V. Giulia, 17 maggio 1999, n. 679
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Competenza, giurisdiz.: in genere
Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia con la quale il titolare di un fondo, lamentando che, nell'ambito di una procedura di occupazione d'urgenza, la ditta appaltatrice abbia occupato "sine titulo" una porzione di terreno senza rispettare la prescritta distanza di venti metri dal fabbricato di sua proprietà, richieda di ordinare all'autorità procedente e all'appaltatrice la immediata sospensione dei lavori e la reintegra nel possesso nei limiti delle distanze prescritte dall'ordinanza del T.a.r. e nel merito anche la loro condanna al risarcimento dei danni.
Ente giudicante
Pret. Trani, 18 maggio 1999
COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIVILE
Giurisdizione: del giudice ordinario e del giudice amministrativo
Nella controversia promossa dal proprietario del fondo per ottenere il risarcimento del danno derivante dall'irreversibile trasformazione del bene con acquisizione di esso nella realizzazione dell'opera pubblica, dopo l'entrata in vigore dell'art. 34 d.lg. n. 80 del 1998, va negata la giurisdizione del giudice ordinario: e ciò sia per l'ampliamento della materia urbanistica, interamente devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed inglobante nella previsione della nuova legge qualsiasi uso del territorio e perciò comprendente anche le espropriazioni per l'esecuzione di opere pubbliche, sia per l'espressa riserva al giudice ordinario delle sole controversie concernenti le indennità di esproprio; tra le quali non sono comunque inquadrabili le pretese risarcitorie nascenti da un comportamento illecito dell'Amministrazione espropriante.
Ente giudicante
Trib. Palermo, 20 maggio 1999
EDILIZIA E URBANISTICA
Questioni di legittimità costituzionale
Piano regolatore comunale
E' costituzionalmente illegittimo il combinato disposto degli art. 7 n. 2, 3 e
4, e 40, l. 17 agosto 1942 n. 1150 e dell'art. 2 l. 19 novembre 1968 n. 1187,
nella parte in cui consente all'amministrazione di reiterare i vincoli
urbanistici scaduti, preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità,
senza la previsione d'indennizzo.
Ente giudicante
Corte cost., 20 maggio 1999, n. 179
EDILIZIA E URBANISTICA
Piano regolatore comunale
E' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 42 cost. - il combinato disposto degli art. 7, n. 2, 3 e 4, e 40, l. 17 agosto 1942 n. 1150 e dell'art. 2, l. 19 novembre 1968 n. 1187, nella parte in cui consente all'amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti, preordinati all'espropriazione o che comportino
l'inedificabilità, senza la previsione d'indennizzo.
Ente giudicante
Corte cost., 20 maggio 1999, n. 179
EDILIZIA E URBANISTICA
Piano regolatore generale
La questione dell'indennizzabilità dei vincoli urbanistici riguarda quei vincoli che: a) siano preordinati all'espropriazione ovvero abbiano carattere sostanzialmente
espropriativo, in quanto implicanti uno svuotamento incisivo della proprietà, se non discrezionalmente delimitati nel tempo dal legislatore statale o regionale, attraverso l'imposizione a titolo particolare su beni determinati di condizioni di inedificabilità assoluta; b) superino la durata non irragionevole e non arbitraria ove non si compia l'esproprio o non si avvii la procedura attuativa preordinata a tale esproprio con l'approvazione dei piani urbanistici esecutivi; c) superino quantitativamente la normale tollerabilità secondo una concezione della proprietà regolata dalla legge nell'ambito dell'art. 42 cost.
Ente giudicante
Corte cost., 20 maggio 1999, n. 179
BELLEZZE NATURALI
Vincoli (in genere)
Bellezze naturali e tutela paesaggistica
I beni immobili aventi valore paesistico - ambientale non sono inquadrabili negli schemi dell'espropriazione di vincoli indennizzabili e dei termini di durata.
Ente giudicante
Corte cost., 20 maggio 1999, n. 179
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Espropriazione, in genere
L'intervento legislativo che si rende necessario dovrà precisare le modalità di attuazione del principio
dell'indennizzabilità dei vincoli a contenuto espropriativo, delimitando le utilità economiche suscettibili di ristoro patrimoniale nei confronti della p.a., e, potrà esercitare scelte tra misure
risarcitorie, indennitarie, e anche, in taluni casi, tra misure alternative riparatorie anche in forma specifica, mediante offerta ed assegnazione di altre aree idonee alle esigenze del soggetto che ha diritto ad un ristoro, ovvero mediante altri sistemi compensativi che non penalizzano i soggetti interessati dalle scelte urbanistiche che incidono su beni determinati.
Ente giudicante
Corte cost., 20 maggio 1999, n. 179
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Espropriazione, in genere
L'esigenza di un intervento legislativo sulla quantificazione e sulle modalità di liquidazione dell'indennizzo non esclude che - anche in caso di persistente mancanza di specifico intervento legislativo determinativo di criteri e parametri per la liquidazione delle indennità - il giudice competente sulla richiesta di indennizzo, una volta accertato che i vincoli imposti in materia urbanistica abbiano carattere espropriativo nei sensi
suindicati, possa ricavare dall'ordinamento le regole per la liquidazione di obbligazioni
indennitarie, nella specie come obbligazioni di ristoro del pregiudizio subito dalla rinnovazione o dal protrarsi del vincolo.
Ente giudicante
Corte cost., 20 maggio 1999, n. 179
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
E' legittimamente annullato in sede giurisdizionale il decreto di occupazione temporanea di un terreno emanato dal sindaco di un comune la cui nomina sia stata annullata dal giudice amministrativo, senza che possa invocarsi in contrario il principio del funzionario di fatto, il quale non trova applicazione quando il soggetto destinatario dell'atto abbia contestato in sede giurisdizionale il potere di chi tale atto aveva emesso e l'atto andrebbe a danno dell'interessato.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 20 maggio 1999, n. 853
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
La teoria del cosiddetto "funzionario di fatto" consistente sostanzialmente nel riconoscimento della legittimità dell'esercizio delle funzioni da parte di un organo o di un soggetto pur in mancanza di una regolare investitura, e degli atti emessi nell'esercizio di tali funzioni, trova applicazione solo allorquando si tratti di esercizio di funzioni essenziali e/o indifferibili, che per loro natura riguardino i terzi con efficacia immediata e diretta, e si fonda sull'esigenza di garantire i diritti del privato o dei terzi che, in buona fede, vengono a contatto col funzionario medesimo, con la conseguenza che essa trova due ordini di limiti, l'uno derivante dal fatto che l'interessato insorga negando il potere del funzionario che ha emesso l'atto, e l'altro derivante dall'esigenza di tutela della buona fede del terzo, nel senso che la suddetta teoria può essere invocata solo a vantaggio e non a danno del terzo medesimo; pertanto, deve ritenersi legittimamente annullato in sede giurisdizionale il decreto di occupazione temporanea di un terreno emanato dal sindaco di un comune la cui nomina sia stata successivamente annullata dal giudice amministrativo, e ciò in considerazione non solo del fatto che il soggetto destinatario dell'atto ablativo abbia contestato in sede giurisdizionale il potere di chi tale atto aveva emesso, ma anche in considerazione del fatto che, in tal caso, l'atto stesso andrebbe a danno dell'interessato e non certo a suo favore.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 20 maggio 1999, n. 853
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Il piano di edilizia economica e popolare (P.e.e.p.) rientra in un disegno normativo volto a consentire che l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare sia inquadrato in uno strumento urbanistico più ampio, sicchè esso non può essere in contrasto con un precedente piano urbanistico generale, di cui costituisce pur sempre l'attuazione nella versione originaria o in quella modificata dal P.e.e.p., che del P.r.g. ha effetto di variante. Il fatto stesso, quindi, che un terreno sia compreso nel P.e.e.p., che del P.r.g. costituisce attuazione o variante, è di per sè elemento giustificativo del legale carattere edificatorio del terreno medesimo, sia pure nei limiti che il P.e.e.p. consente, con la conseguenza che, nella valutazione della natura edificabile del terreno secondo diritto, non è sufficiente fare riferimento al P.r.g. nella sua originaria formulazione, ma occorre tenere presente la destinazione che quel terreno abbia assunto nel P.e.e.p., onde riconoscerne la natura edificatoria e valutarne le caratteristiche, mentre l'omessa, tempestiva approvazione dei piani attuativi entro cinque anni dall'approvazione del P.r.g. comporta, d'altro canto, il venir meno dei soli vincoli di inedificabilità del suolo (oltre che di quelli preordinati all'esproprio), ma non anche la perdita di efficacia dell'originaria identificazione del suolo stesso in termini di edificabilità, così come originariamente stabilito in sede di elaborazione del P.r.g., con la conseguenza che l'eventuale indennità di occupazione va liquidata con riferimento alla misura degli interessi legali di quella di espropriazione, da determinare tenendo conto del carattere edificabile del suolo.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 20 maggio 1999, n. 4903
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Indennità di espropriazione
Ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione dopo l'entrata in vigore dell'art. 5 bis l. 8 agosto 1992 n. 359, per il riconoscimento
dell'edificabilità dell'area non sono più sufficienti l'esistenza di attrezzature urbanistiche e la vicinanza o la collocazione in zona urbana, essendo necessario che sussistano sia le possibilità legali sia quelle effettive di
edificabilità, e quindi una specifica previsione urbanistica ed una concreta idoneità edificatoria conseguente alle caratteristiche dell'area.
Ente giudicante
Trib. Sup. Acque, 24 maggio 1999, n. 78
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
In tema di determinazione dell'indennità di esproprio, i terreni che non abbiano vocazione edificatoria, anche se suscettibili di una utilizzazione differente da quella agricola, devono essere valutati secondo parametri omogenei a quelli utilizzati per i terreni agricoli ed alcun rilievo assume la pregressa e non più in atto utilizzazione industriale quale attività estrattiva di cava del terreno.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 26 maggio 1999, n. 5085
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Competenza, giurisdiz.: in genere
In tema di espropriazione per pubblica utilità, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento alla domanda, con la quale si chieda l'accertamento della invalidità del decreto di espropriazione e del provvedimento di determinazione della indennità, in quanto derivata dalla illegittimità degli atti e del procedimento che ne costituiscono il presupposto e particolarmente dalla circostanza che la p.a. abbia inesattamente individuato come applicabile all'esproprio in concreto realizzato un tipo di procedimento espropriativo diverso da quello previsto dalla legge, poichè in tal caso si lamenta la lesione dell'interesse legittimo alla regolarità dell'azione amministrativa ed al giusto procedimento, denunciandosi non già l'esplicazione da parte della p.a. di un'attività senza averne avuto assolutamente il potere, ma soltanto un cattivo esercizio del potere stesso, con la conseguenza che la controversia non potrebbe essere portata avanti al giudice ordinario, postulandosi da parte sua la determinazione dell'indennità adeguata al tipo di procedimento che sarebbe stato applicabile nella specie, previa disapplicazione del provvedimento determinativo dell'indennità (in conformità al tipo di procedimento erroneamente adottato), e dovendosi, in ogni caso, tenere conto che la stessa scelta operata dalla p.a. tra i procedimenti ablatori apprestati dall'ordinamento in relazione alle diverse finalità perseguite con l'esproprio, non è mai sindacabile dal giudice ordinario, neanche ai soli effetti della determinazione dell'indennità. (Nella specie si era lamentato che la p.a. aveva adottato il procedimento ablativo di cui alla l. n. 865 del 1971 con riferimento ad un'ipotesi disciplinata dalle disposizioni dell'art. 12 della l. n. 167 del 1962 in relazione all'art. 147 del t.u. n. 1523 del 1967).
Ente giudicante
Cass. civ., sez. un. (ord.), 27 maggio 1999, n. 308
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Decreto di espropriazione
La notifica del decreto di esproprio a chi, non essendo proprietario effettivo del bene, risulti tale dai registri catastali, se non incide sulla validità ed efficacia del provvedimento ablativo, impedisce tuttavia il decorso del termine di decadenza per l'opposizione alla stima nei confronti del proprietario effettivo ed abilita quest'ultimo, ove l'omissione o il ritardo della notificazione nei suoi confronti sia ascrivibile ad un difetto di diligenza dell'espropriante nell'accertamento del titolare del bene sottoposto ad espropriazione, a chiedere il risarcimento del danno derivato dalla ritardata riscossione dell'indennità; la relativa controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, vertendosi in tema di illecito lesivo del diritto soggettivo all'indennità nel quale si è convertito l'originario diritto di proprietà.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. un., 27 maggio 1999, n. 311
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione abusiva o illegittima
Il fenomeno della cosiddetta "occupazione acquisitiva" si può realizzare anche prima dell'ultimazione dei lavori, allorquando il suolo abbia subito una radicale trasformazione nel suo aspetto materiale, in modo da perdere la sua conformazione fisica originaria e da risultare stabilmente ed inscindibilmente incorporato, quale parte indistinta e non autonoma, nel nuovo bene costituito dall'opera stessa, dovendosi, peraltro, considerare, per un verso che il requisito della irreversibilità della suddetta destinazione può non comportare necessariamente un mutamento perpetuo ed ineliminabile e per altro verso che, in relazione alla natura dell'opera realizzanda, la trasformazione del fondo può anche non consistere in una profonda sua modifica materiale, ma risultare da una sua diversa collocazione nella realtà giuridica. (Nella specie la S.C., nel cassare con rinvio la decisione del giudice di merito, ha ritenuto che inesattamente essa avesse escluso l'irreversibile trasformazione in un caso, nel quale - a seguito di occupazione temporanea per la realizzazione di un programma costruttivo da parte di una cooperativa edilizia - un terreno agricolo, già adibito a mandarineto, aveva subito l'estirpazione di tutti gli alberi, l'eliminazione dei confini, la distruzione delle condotte irrigue ed il sollevamento del piano di campagna con materiale di riporto).
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 27 maggio 1999, n. 5166
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Interesse a ricorrere
La vigenza di una destinazione urbanistica a "spazi pubblici attrezzati" non sottrae al proprietario della relativa area l'interesse a ricorrere avverso l'approvazione di un progetto e degli atti procedimentali susseguenti volti all'occupazione d'urgenza che comportino l'espropriazione in suo danno.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 28 maggio 1999, n. 912
TRENTINO-ALTO ADIGE
Questioni di legittimità costituzionale
Espropriazioni per pubblica utilità
Non è manifestamente infondata, per contrasto con gli art. 3, 24 comma 1 e 42 comma 3 cost., la q.l.c. degli art. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 l. prov. Trento 19 febbraio 1993 n. 6, nel testo precedente alle modifiche introdotte dalla l. prov. 11 settembre 1998 n. 10, in quanto tali articoli prevederebbero un criterio di determinazione dell'indennità conseguente all'espropriazione per pubblica utilità deteriore rispetto a quello previsto dall'art. 5 bis l. 8 agosto 1992 n. 359.
Ente giudicante
App. Trento, 29 giugno 1999
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Anche per le espropriazioni di terreni inseriti in un piano di zona per l'edilizia economica e popolare di cui alla l. 18 aprile 1962 n. 167, è necessaria la richiesta dell'ente espropriante e in mancanza il decreto di espropriazione adottato dal sindaco motu proprio è illegittimo.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 31 maggio 1999, n. 925
EDILIZIA E URBANISTICA
Piano di lottizzazione convenzionato
In presenza di un obbligo di lottizzazione, il comune, in caso d'inerzia del proprietario, può procedere all'espropriazione del fondo, non già disporre d'ufficio la lottizzazione convenzionale nè tantomeno con essa può imporre, ex uno
latere, il pagamento di oneri di urbanizzazione per motivi ed in misura al cui accertamento ed alla cui determinazione il privato non abbia concretamente concorso.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 31 maggio 1999, n. 934
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Indennità di espropriazione
Questioni di legittimità costituzionale
E' manifestamente infondata la q.l.c., in riferimento agli art. 3 e 42 cost., dell'art. 5 bis comma 4 d.l. 11 luglio 1992 n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella l. 8 agosto 1992 n. 359, nella parte in cui equipara, ai fini della determinazione della indennità di occupazione e di esproprio, ai terreni agricoli quelli che hanno un valore venale di gran lunga superiore per le loro intrinseche caratteristiche e naturale destinazione. Identica questione è stata dichiarata infondata con la
sent. n. 261 del 1997.
Ente giudicante
Corte cost. (ord.), 3 giugno 1999, n. 208
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione abusiva o illegittima
L'installazione senza titolo di una condotta idrica in una porzione di un fondo privato per la realizzazione di un acquedotto pubblico non determina la costituzione della servitù secondo lo schema della c.d. occupazione acquisitiva (non configurabile rispetto ai diritti reali "in re aliena"), ma comporta un illecito a carattere permanente, con la conseguenza che la proprietà del privato viene solo compressa ed al proprietario spetta il risarcimento del danno per l'impedita integrale utilizzazione del bene.
Ente giudicante
Trib. Sup. Acque, 4 giugno 1999, n. 80
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opere pubbliche
I termini prescritti dall'art. 13 l. 25 giugno 1865 n. 2359 per l'inizio e il compimento delle espropriazioni e dei lavori devono essere stabiliti nell'atto dichiarativo anche per implicito della pubblica utilità dell'opera (nella specie, ai sensi dell'art. 3 l. 27 giugno 1974 n. 247)
giacchè, assolvendo alla funzione garantistica relativa all'attualità dell'interesse pubblico da perseguire e della serietà ed effettività del progetto, essi devono essere indicati in modo certo e non correlati ad eventi estrinseci.
Ente giudicante
T.A.R. Campania, Salerno, 4 giugno 1999, n. 193
CASE POPOLARI ED ECONOMICHE
Piano di zona per l'edilizia popolare ed economica
L'art. 10 l. 22 ottobre 1971 n. 865, che fissa previe formalità garantistiche in vista dell'espropriazione per pubblica utilità dell'area, è inapplicabile al procedimento di localizzazione di insediamenti per l'edilizia economica e popolare previsto dall'art. 51 l. n. 865 cit.
Ente giudicante
T.A.R. Campania, Salerno, 4 giugno 1999, n. 193
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opere pubbliche
L'adozione del decreto di occupazione temporanea e d'urgenza, emanato successivamente all'entrata in vigore dell'art. 45 d.lg. 31 marzo 1998 n. 80, è di competenza del dirigente dell'amministrazione procedente, atteso che la norma attribuisce a tali organismi la competenza ad adottare tutti gli atti di gestione, inclusi i provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, tra i quali deve ricondursi il decreto di occupazione d'urgenza.
Ente giudicante
T.A.R. Campania, Salerno, 4 giugno 1999, n. 193
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opere pubbliche
La l. reg. Campania 31 ottobre 1978 n. 51 - emanata in dichiarata attuazione dell'art. 3 l. 3 gennaio 1978 n. 1, in virtù del quale la redazione dello stato di consistenza delle aree occupate in via d'urgenza può avvenire anche dopo l'adozione del decreto di autorizzazione all'occupazione - deve essere interpretata alla luce dei criteri informatori della legge statale, agli effetti della quale sono opere pubbliche soltanto quelle di competenza degli enti pubblici territoriali, prospettandosi altrimenti un possibile profilo di illegittimità costituzionale della stessa legge regionale.
Ente giudicante
T.A.R. Campania, Salerno, 4 giugno 1999, n. 193
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opere pubbliche
Il procedimento di cui all'art. 3 l. 3 gennaio 1978 n. 1 - che consente la redazione dello stato di consistenza successivamente o contestualmente all'immissione in possesso del bene - non è applicabile agli interventi di edilizia pubblica che, ancorchè di interesse pubblico, esulano dall'ambito delle opere pubbliche.
Ente giudicante
T.A.R. Campania, Salerno, 4 giugno 1999, n. 193
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
Nell'ipotesi in cui il decreto di esproprio preceda il deposito della relazione tecnica
dell'Ute, determinativa dell'indennità definitiva, il termine di trenta giorni per l'opposizione ad essa, previsto dall'art. 19 l. 22 ottobre 1971 n. 865, decorre dall'inserzione dell'avviso del predetto deposito nel Foglio degli annunzi legali della provincia, ma i proprietari degli immobili possono opporsi, anche prima di tali formalità, dopo aver avuto la notifica dell'avviso di tale deposito, previsto dall'art. 15 della predetta legge, senza però esser onerati a farlo, perchè detta notifica è prevista per l'efficacia della successiva pubblicazione, e non invece per consentirne la conoscenza legale, a meno che l'inserzione nel Fal preceda la comunicazione suddetta, nel qual caso il termine di opponibilità inizia a decorrere da quest'ultima.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 5 giugno 1999, n. 5531
EDILIZIA E URBANISTICA
Piano regolatore generale
Ai vincoli preordinati all'espropriazione, per i quali l'art. 2 l. 19 novembre 1968 n. 1187 prevede la decadenza per decorso del quinquennio, vanno equiparate solo quelle limitazioni che, pur non importando il trasferimento coattivo del bene, non consentono al suo titolare la coltivazione o, comunque, la possibilità di utilizzarlo.
Ente giudicante
T.A.R. Lazio, Latina, 7 giugno 1999, n. 458
GIUDIZIO DI CONTO
Va ritenuta gravemente colposa la condotta del funzionario preposto al settore espropriazioni di un Comune per non avere definito, nei termini di legge, un procedimento
espropriativo, determinando così l'insorgere di contenzioso in esito al quale il Comune rimaneva soccombente.
Ente giudicante
C. Conti, regione Sicilia, sez. Giurisdiz., 8 giugno 1999, n. 158
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Dichiarazione di pubblica utilità
L'art. 1 comma 1 l. 3 gennaio 1978 n. 1, nel conferire valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza all'approvazione del progetto di opera pubblica, non subordina esplicitamente la propria applicazione al presupposto che vi sia uno strumento urbanistico vigente; la mancanza di uno strumento urbanistico non preclude, infatti, in via assoluta la realizzazione di qualsiasi opera pubblica, ben potendosi realizzare, anche nella fase antecedente all'entrata in vigore di un'idonea strumentazione urbanistica, quelle opere che si configurino, nei loro aspetti strutturali e dimensionali e nella loro localizzazione, in coerenza con le esigenze di un ordinato sviluppo urbanistico della zona, sì da non rilevare alcuna connotazione pregiudizievole alla futura pianificazione.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. VI), 10 giugno 1999, n. 982
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Dichiarazione di pubblica utilità
Il presupposto dell'urgenza, in base al quale la giunta esercita i poteri ordinariamente spettanti al consiglio comunale, può essere sindacato solo da quest'ultimo, in sede di ratifica, in quanto la sua rilevanza costituisce valutazione di merito, non sindacabile dal giudice amministrativo in sede di giudizio di legittimità.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. VI), 10 giugno 1999, n. 982
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
La fissazione del termine massimo di durata del periodo di occupazione d'urgenza del bene soggetto ad espropriazione, stabilito in cinque anni, costituisce espressione di un potere latamente discrezionale che l'ordinamento riconosce alla p.a. ai sensi dell'art. 20 l. 22 ottobre 1971 n. 865, e che non necessita di particolare motivazione.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. VI), 10 giugno 1999, n. 982
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
L'approvazione di un progetto di opera pubblica, che equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, è legittima anche se non sia stata preceduta dalle formalità di cui agli art. 10 e 11 l. 22 ottobre 1971 n. 865; formalità che attengono al procedimento espropriativo e non trovano applicazione nella fase dell'occupazione temporanea e d'urgenza preordinata alla stessa espropriazione.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. VI), 10 giugno 1999, n. 982
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
Ai fini della determinazione della indennità di espropriazione, la valutazione del carattere edificatorio del fondo deve essere effettuata, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 442 del 1993, con riferimento non al momento dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione (art. 5 bis, comma 3, del d.l. n. 333 del 1992), ma al momento dell'esproprio, prescindendo dalla portata negativa o positiva del vincolo. Pertanto, in caso di destinazione ad insediamento universitario del fondo espropriato, è necessario valutare se l'efficacia di variante attribuita al progetto si risolve, in relazione alle circostanze, in una zonizzazione a portata
conformativa, tale quindi da configurare una vocazione edificatoria legale del terreno.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 10 giugno 1999, n. 5733
COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIVILE
Giurisdizione: del giudice ordinario e del giudice amministrativo
Rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie in cui si fa questione in ordine alla determinazione della giusta indennità di espropriazione, quale che sia la fonte di tale determinazione, verbale di stima, accordo amichevole sull'indennità di espropriazione o negozio di cessione volontaria del bene.
Ente giudicante
T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 11 giugno 1999, n. 839
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Ricorso giurisdizionale (termine per ricorrere)
Il decreto di esproprio, quale atto centrale e conclusivo del procedimento di espropriazione avente carattere costitutivo ed efficacia reale, poichè segna il momento del trasferimento del diritto sulla cosa dell'espropriato all'espropriante, deve essere notificato ai proprietari (o a ciascun proprietario se si tratta di comunione) quali risultano dai registri catastali, con la conseguenza che dal momento in cui è avvenuta la detta notifica comincia a decorrere il termine per l'impugnazione.
Ente giudicante
T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 11 giugno 1999, n. 839
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
In tema di determinazione della indennità di espropriazione, la disposizione del comma 3 dell'art. 5 bis del d.l. n. 333 del 1992, convertito nella l. n. 359 del 1992 prevede che, ai fini della valutazione della edificabilità delle aree, si debba tener conto delle loro "possibilità legali ed effettive di edificazione", ponendo in rapporto di
cumulatività, e non di alternatività, i requisiti indicati. Ne consegue che, nel caso in cui la sentenza impugnata abbia affermato la natura agricola del terreno espropriato, con riferimento sia alla destinazione agricola impressa alla zona dal piano di fabbricazione vigente all'epoca della occupazione, sia alla situazione di fatto, la contestazione limitata alla sola vocazione di fatto è inammissibile.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 12 giugno 1999, n. 5806
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Area da espropriare (scelta della)
Costituisce principio pacifico in tema di espropriazione per pubblica utilità quello secondo il quale l'ente espropriante, pur nel carattere discrezionale della scelta dei terreni da espropriare, deve tenere conto delle indicazioni alternative offerte dal proprietario, atteso che comunque sussiste l'obbligo dell'amministrazione di valutare gli elementi ad essa offerti e di motivare in ordine ad essi.
Ente giudicante
Cons. Giust. Amm. Sic., sez. Consult., 14 giugno 1999, n. 271
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Espropriazione parziale o speciale
In caso di espropriazione parziale, la diminuzione di valore subita dalla parte residua del fondo è indennizzabile nel solo caso in cui sussista un rapporto immediato e diretto tra la parziale ablazione ed il danno, dovendo l'obbligo di indennizzo escludersi, per converso, allorchè il deprezzamento sia dovuto a limitazioni legali della proprietà, quali quelle relative a distanze legali da tracciati stradali o autostradali. (Principio affermato con riferimento ad una vicenda espropriativa di una fascia di terreno da parte
dell'Anas che aveva reso necessario, per il titolare di una stazione di servizio parzialmente espropriato del terreno, lo spostamento degli impianti di rifornimento dalla sede originaria).
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 14 giugno 1999, n. 5854
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Indennità di espropriazione
L'art. 5 bis l. 8 agosto 1992 n. 359, non consente di attribuire, in caso di opposizione alla stima e di impossibilità di stipulare la cessione volontaria per intervenuto decreto di esproprio, altro indennizzo che quello previsto dal comma 1, con conseguente inderogabile applicazione della riduzione ivi prevista; resta di conseguenza escluso che possa estendersi il beneficio della esclusione della decurtazione al di là del caso specifico della stipulazione della cessione volontaria del bene oggetto del provvedimento
espropriativo, in particolare allorchè in seguito all'opposizione risulti che l'indennità offerta in via amministrativa era inferiore all'indennità riconosciuta dal giudice. Nel caso in cui l'amministrazione abbia provveduto a formulare un'offerta di indennità di esproprio in base ai criteri espressi dall'art. 5 bis l. 8 agosto 1992 n. 359, deve escludersi che l'espropriato, accettando la determinazione fissata dal giudice, adito in sede di opposizione alla stima, possa evitare la decurtazione, restando escluso altresì che la decurtazione sia subordinata ad una nuova offerta amministrativa conforme all'indennità accertata
giudizialmente.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 14 giugno 1999, n. 5864
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Indennità di espropriazione
L'art. 5 bis l. 8 agosto 1992 n. 359 non consente di attribuire, in caso di opposizione alla stima e di impossibilità di stipulare la cessione volontaria per intervenuto decreto di esproprio, altro indennizzo che quello previsto dal comma 1, con conseguente inderogabile applicazione della riduzione ivi prevista; resta di conseguenza escluso che possa estendersi il beneficio della esclusione della decurtazione al di là del caso specifico della stipulazione della cessione volontaria del bene oggetto del provvedimento
espropriativo, in particolare allorchè in seguito all'opposizione risulti che l'indennità offerta in via amministrativa era inferiore all'indennità riconosciuta dal giudice.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 14 giugno 1999, n. 5864
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Indennità di espropriazione
Qualora l'amministrazione abbia provveduto a formulare un'offerta di indennità di esproprio in base ai criteri di cui all'art. 5 bis l. 8 agosto 1992 n. 359, deve escludersi che l'espropriato, accettando la determinazione fissata dal giudice adito in sede di opposizione alla stima, possa evitare la decurtazione, restando escluso altresì che la decurtazione sia subordinata ad una nuova offerta amministrativa conforme all'indennità accertata
giudizialmente.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 14 giugno 1999, n. 5864
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Termini
L'art. 14, d.l. 20 dicembre 1987 n. 534, conv. in l. 29 febbraio 1988 n. 47, nel riferirsi ai termini delle occupazioni temporanee e d'urgenza già prorogati detta un'ulteriore proroga con effetto immediato ed automatico, la cui unica condizione di fruibilità è data dall'esistenza di un'occupazione d'urgenza ancora in corso.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 15 giugno 1999, n. 1021
EDILIZIA E URBANISTICA
Concessione nuove costruzioni: (diniego della)
Il diniego di concessione edilizia non abbisogna di particolare e diffusa motivazione qualora esso si basi sulla conferma del vincolo preordinato all'espropriazione sull'area d'intervento, scaduto nelle more della definizione del procedimento
concessorio.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. V), 16 giugno 1999, n. 677
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
Gli effetti dell'occupazione disposta in via temporanea e d'urgenza decorrono dalla data dell'emanazione del provvedimento che tale occupazione autorizza e che determina la compressione del diritto dominicale, restando irrilevanti sia la data della notificazione del provvedimento che tale occupazione autorizza, sia quella della compilazione dello stato di consistenza, sia quella della materiale apprensione del bene.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 17 giugno 1999, n. 5990
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Competenza, giurisdiz.: in genere
In tema di espropriazione per pubblico interesse, il comma 3 dall'art. 13 l. 25 giugno 1865 n. 2359 (a norma del quale, trascorsi i termini di inizio e compimento dell'espropriazione e dei lavori, stabiliti nella dichiarazione della pubblica utilità, quest'ultima diventa inefficace e non può procedersi all'espropriazione se non in forza di una nuova dichiarazione) deve essere interpretato nel senso che solo la scadenza del termine finale di compimento dell'opera determina la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e, di conseguenza, la perdita del potere espropriativo, mentre agli altri termini (riguardanti l'inizio e la fine del procedimento espropriativo e l'inizio dei lavori) deve riconoscersi natura ordinatoria e acceleratoria, sicchè la loro inosservanza non dà luogo a carenza di potere, deducibile innanzi al giudice ordinario, ma a vizi di legittimità del procedimento, che vanno fatti valere innanzi al giudice amministrativo. (La S.C. ha così riconosciuto la legittimità del procedimento ablativo attuato nella fattispecie, tenuto conto che i lavori furono completati prima del termine per essi fissato, restando, altresì, del tutto irrilevante, in relazione al vigore della pubblica utilità, la circostanza che il decreto di espropriazione fosse stato emesso circa sei mesi dopo la scadenza fissata).
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 17 giugno 1999, n. 5990
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
La sentenza avente ad oggetto la misura dell'indennità di espropriazione, o quella dell'indennità di occupazione - riveste carattere meramente determinativo della somma dovuta, per il che essa non può giammai contenere la pronuncia di condanna dell'espropriante al pagamento diretto del relativo importo in favore dell'espropriato.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 17 giugno 1999, n. 5991
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Competenza, giurisdiz. del giudice ordinario
Nella previsione normativa degli art. 19 e 20 della l. n. 865 del 1971, la speciale competenza in unico grado della Corte d'appello è espressamente limitata alle controversie aventi ad oggetto la determinazione delle indennità di espropriazione ed occupazione negli esclusivi rapporti tra il soggetto espropriante, obbligato al pagamento delle indennità, ed i soggetti espropriati aventi diritto alle indennità stesse. Sicchè, tale eccezionale attribuzione di competenza non può essere estesa a domande diverse - benchè connesse quanto ai soggetti, al titolo o all'oggetto - rispetto a quelle di opposizione alla stima delle indennità d'espropriazione e d'occupazione. (La S.C. ha così escluso la competenza della Corte d'appello a giudicare in unico grado circa la domanda diretta da un comune nei confronti dell'Iacp, avente ad oggetto il corrispettivo della concessione del diritto di superficie per la realizzazione del piano di edilizia residenziale pubblica).
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 17 giugno 1999, n. 6008
CASE POPOLARI ED ECONOMICHE
Piano di zona per l'edilizia popolare ed economica
In base al combinato disposto dell'art. 35 comma 8 l. 22 ottobre 1971 n. 865 nonchè dell'art. 16 d.l. 22 dicembre 1981 n. 786 (disposizione in materia di finanza locale),
conv. con modificazioni in l. 26 febbraio 1982 n. 51, il comune, in quanto deputato alla localizzazione ed espropriazione delle aree destinate alla realizzazione del piano, non può essere gravato di oneri finanziari non previsti dalla legge e, quindi, (come nella specie) dell'onere rinveniente dall'acquisizione delle aree, che deve costituire il corrispettivo ad esso dovuto da parte dei soggetti attuatori del piano.
Ente giudicante
T.A.R. Puglia, sez. II Bari, 18 giugno 1999, n. 414
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
La competenza del Consiglio comunale ad adottare i provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza di beni immobili destinati ad opere pubbliche, mantenuta ferma nel nuovo assetto degli enti locali, può essere attribuita al sindaco allorchè dalle delibere consiliari emerga positivamente ed inequivocabilmente, non tanto la generica volontà di assoggettare un terreno ad una futura occupazione, quanto la decisione di procedervi in concreto, demandando al sindaco le modalità attuative di dettaglio.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 24 giugno 1999, n. 1047
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Termini
Ai sensi dell'art. 10 comma 2 l. 22 ottobre 1971 n. 865 che regola il procedimento
espropriativo, il termine per impugnare il provvedimento che dispone la espropriazione decorre non dalla data di pubblicazione all'albo pretorio della delibera comunale che dichiara la pubblica utilità dell'intervento costruttivo ai fini dell'esproprio, ma da quello della notifica o piena conoscenza dell'avvenuto avvio del procedimento di cui il sindaco deve dare avviso ai proprietari espropriandi con formale atto di comunicazione personale. La mancata fissazione da parte dell'amministrazione espropriante del termine di inizio e di ultimazione dei lavori concretizza la violazione dell'art. 13 l. 25 giugno 1865 n. 2359; pertanto la sola predefinizione dei termini di avvio e compimento dell'esproprio non sono in grado, da soli, di adempiere al previsto dovere di contenimento temporale del potere autoritativo di limitazione della proprietà privata riconosciuto dalla legge, nè tale inadempienza può essere integrata o superata dalla previsione del capitolato speciale allegato al contratto di appalto da stipulare con l'impresa incaricata della esecuzione dei lavori stessi.
Ente giudicante
T.A.R. Marche, 25 giugno 1999, n. 738
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ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
Ai fini della valutazione dell'edificabilità delle aree a norma dell'art. 5 bis, comma 3, l. n. 359 del 1992, si deve tener conto delle possibilità legali effettive di edificazione esistenti al momento dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione. Pertanto, ai fini dell'accertamento
dell'edificabilità del terreno oggetto di espropriazione, non può tenersi conto
dell'edificabilità dello stesso che si renda conseguente al piano di fabbricazione rappresentante lo strumento preordinato all'espropriazione.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 25 giugno 1999, n. 6576
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Danni (risarcimento dei)
L'indennizzo previsto dall'art. 46 della l. n. 2359 del 1865 spetta al proprietario del fondo contiguo a quello interessato dall'espropriazione e dall'opera pubblica e non all'espropriato. (Nella specie il giudice di merito aveva respinto la domanda dell'espropriato di indennizzo per la ridotta edificabilità di una delle particelle del proprio fondo a seguito dell'attraversamento coattivo con acquedotto di altre particelle del medesimo fondo ritenendo che anche tale pregiudizio trovasse ristoro nell'indennità di espropriazione ai sensi dell'art. 40 della l. n. 2359 del 1865).
Ente giudicante
Cass. civ., sez. un., 30 giugno 1999, n. 377