ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Indennità di espropriazione
La trattenuta del 20 per cento prevista a titolo di imposta dall'art. 11 l. 30 dicembre 1991 n. 413, e da operarsi all'atto della corresponsione dell'indennità di espropriazione e di occupazione per causa di pubblica utilità, non trova applicazione nel caso di decreti che hanno pronunciato l'espropriazione o autorizzato l'occupazione con decorrenza anteriore al 31 dicembre 1988. 
Ente giudicante
Cons. Giust. Amm. Sic., sez. Giurisdiz., 1 luglio 1999, n. 326

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Espropriazione, in genere
Il potere espropriativo può avere ad oggetto non solo il diritto di proprietà, ma anche tutti gli altri diritti di godimento sul bene che possono impedire l'esecuzione dell'opera di pubblica utilità. 
Ente giudicante
T.A.R. Abruzzi, L'Aquila, 2 luglio 1999, n. 423

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
Ove il decreto di proroga del decreto di occupazione sia adottato prima della scadenza dell'occupazione è del tutto irrilevante, ai fini della legittimità, che la notifica del medesimo sia stata effettuata tardivamente, stante il carattere non recettizio di questo tipo di atto. 
Ente giudicante
T.A.R. Abruzzi, L'Aquila, 2 luglio 1999, n. 423

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
In caso di espropriazione parziale l'indennità di espropriazione comprende anche l'eventuale deprezzamento che, a seguito del procedimento ablativo, abbiano subito le parti residue del suolo, dovendo l'indennità riguardare l'intera diminuzione patrimoniale subita dall'espropriato, quindi anche quella conseguente alla parziale ablazione del fondo e concretantesi nel diminuito valore della parte non espropriata, senza che all'uopo sia necessaria una specifica domanda dell'interessato, e perciò senza che sia censurabile per ultrapetizione la sentenza di merito che, a fronte di una opposizione alla determinazione dell'indennità, abbia tenuto conto anche del diminuito valore delle parti residue, pur in mancanza di uno specifico accenno ad esse nella domanda. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 2 luglio 1999, n. 6822

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
In caso di espropriazione di suoli per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della l. n. 865 del 1971, beneficiario sostanziale dell'espropriazione è l'ente territoriale in favore del quale il provvedimento espropriativo viene pronunciato e che acquista l'esclusiva proprietà del bene ai sensi della art. 35 legge cit., pertanto tale ente resta unico obbligato al pagamento delle indennità di espropriazione e di occupazione temporanea anche quando, a norma degli arte. 35 e 60 legge cit., gli atti espropriativi vengano delegati e l'occupazione venga attuata dagli istituti o dalle cooperative, ovvero sia stato convenuto con i futuri concessionari, incaricati della attuazione dei programmi, che gli stessi procedano direttamente all'occupazione dei suoli, dovendosi in tali casi ritenere che l'attività dei predetti, agenti come delegati del comune a rilevanza esterna, si esaurisca nel compimento, in nome e per conto dell'Ente territoriale, degli atti necessari a conseguire il provvedimento ablatorio, che risulta perciò riferibile all'ente stesso, con conseguente legittimazione passiva di quest'ultimo nel giudizio di opposizione alla stima promosso dall'espropriato. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 3 luglio 1999, n. 6880

 

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 
Procedimento: (giudizio di appello)
La speciale procedura di abbreviazione dei termini prevista dall'art. 19 d.l. 25 marzo 1997 n. 67, convertito dalla l. 23 maggio 1997 n. 135, in materia di appalti di opere pubbliche e di espropriazione si applica anche ai giudizi d'appello proposti contro sentenze conclusive di giudizi di primo grado instaurati antecedentemente all'entrata in vigore della norma "de qua". 
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 5 luglio 1999, n. 1162

 

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 
Ricorso giurisdiz.: (termine per ricorrere)
L'art. 19, d.l. 25 marzo 1997 n. 67, convertito nella l. 23 maggio 1997 n. 135, che ha ridotto della metà i termini processuali nei giudizi dinanzi al tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato, aventi ad oggetto provvedimenti di aggiudicazione affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi comprese le procedure di occupazione ed espropriazione delle aree ad esse destinate, si applica non solo ai termini processuali propriamente detti ma anche al termine per notificare il ricorso e a quello per depositarlo presso il giudice adito. 
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 5 luglio 1999, n. 1164

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Retrocessione
Le controversie inerenti alla retrocessione di beni espropriati appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 34 d.lg. 31 marzo 1998 n. 80. 
Ente giudicante
Trib. Milano, 5 luglio 1999

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
Le domande dirette, rispettivamente, alla determinazione delle indennità di occupazione e di espropriazione sono del tutto autonome ed indipendenti l'una dall'altra, fondandosi su di un diverso "petitum" e su diversa "causa petendi", con la conseguenza che la domanda diretta alla determinazione dell'indennità di occupazione, non potendo ritenersi implicita in quella avente ad oggetto l'indennità di espropriazione, deve essere tempestivamente formulata, in via autonoma, con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, a pena di inammissibilità in caso di successiva presentazione in corso di giudizio (nella specie, all'udienza di precisazione delle conclusioni). 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 6 luglio 1999, n. 6960

 

ACQUE PUBBLICHE
Giudizio avanti i Tribunali delle Acque Pubbliche: in genere
La competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche prevista dall'art. 140, lett. d), copre tutta la gamma delle spettanze indennitarie derivanti da occupazione totale o parziale, permanente o temporanea del fondo, effettuata per la costruzione o la manutenzione di opere idrauliche - comprese quelle che attengano comunque alla derivazione o all'utilizzazione di acque pubbliche e, in particolare, gli acquedotti - senza distinzione tra occupazioni formalmente e sostanzialmente legittime e occupazioni prive dei requisiti di legittimità, e quindi rientrano nella previsione normativa sia le controversie sulla determinazione dell'indennità di espropriazione, sia quelle in materia di risarcimento dei danni per occupazione "sine titulo" ovvero illegittimamente protrattasi oltre i termini di legge senza l'adozione di un provvedimento espropriativo. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 6 luglio 1999, n. 7016

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Mezzogiorno
Nel giudizio avanti la Giunta speciale per le espropriazioni presso la corte di appello di Napoli avente ad oggetto la "opposizione alla stima" dell'indennità provvisoria spettante al proprietario per l'espropriazione di un suo bene ubicato nel comune di Napoli, strumentale all'attuazione del programma Straordinario di edilizia residenziale di cui al tit. VIII l. 14 maggio 1981 n. 219, il decreto di espropriazione costituisce una condizione della relativa azione, sì che deve preesistere alla pronuncia della sentenza che definisce quel giudizio, con tutte le relative implicazioni. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. un., 7 luglio 1999, n. 385

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' 
Mezzogiorno
La Giunta speciale per le espropriazioni presso la corte di appello di Napoli prevista dall'art. 17 d.l. 27 febbraio 1919 n. 219 conv. in l. 24 agosto 1921 n. 1290, è un organo giurisdizionale speciale (con funzioni arbitrali e in unica istanza di merito) la cui competenza giurisdizionale è rigorosamente limitata alle controversie aventi ad oggetto la "determinazione" delle indennità di espropriazione e di occupazione derivanti dai corrispondenti provvedimenti ablativi necessari per le opere da eseguirsi nel comune e nella provincia di Napoli, e sempre che dette indennità non siano state "amichevolmente concordate tra il proprietario e l'espropriante". Da ciò consegue che siano sottratte alla giurisdizione della predetta Giunta, e rimangano invece attribuite a quella del giudice ordinario (da individuarsi secondo gli ordinari criteri) innanzitutto le controversie che attengono non già alla "liquidazione" delle suddette indennità, sibbene all'accertamento del "diritto" alle stesse, quali quelle aventi ad oggetto i vizi del provvedimento contenente la loro determinazione in sede amministrativa o del relativo procedimento, ovvero il risarcimento del danno conseguente a tali vizi; inoltre tutte le controversie comunque riguardanti dette indennità quando le stesse siano state concordate amichevolmente. Da ciò consegue, altresì, che la Giunta sia carente di giurisdizione in ordine alle controversie che presuppongano ed impongano la risoluzione della questione pregiudicante relativa all'interpretazione di convenzioni fra le parti in tema di indennità di espropriazione o di occupazione, e si discuta - ad esempio - se quella concretamente intervenuta possa configurare un "concordamento" ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17 d.lt. n. 219 del 1919. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. un., 7 luglio 1999, n. 386

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
La riduzione del 40% , prevista dall'art. 5 bis d.l. n. 333 del 1992, dell'indennità di esproprio può essere ottenuta da parte dell'espropriante solo dopo una formale offerta, qualora questa sia stata rifiutata dall'avente diritto. Il giudice non può, pertanto, decretare la riduzione dell'indennità di espropriazione del 40% se l'espropriante non abbia in precedenza reiterato l'offerta. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 7 luglio 1999, n. 7060

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
Ai fini della quantificazione e dell'erogazione dell'indennità di espropriazione, non assumono rilevanza le spese ed i tributi connessi all'alienazione del fondo. Le suddette voci, infatti non contribuiscono a formare il "valore venale" del bene da espropriare, nè le norme in tema di espropriazione prevedono che di esse si debba tener conto. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 7 luglio 1999, n. 7060

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Espropriazione, in genere
Poichè la localizzazione delle aree da espropriare effettuata ai sensi dell'art. 51, l. 22 ottobre 1971 n. 865 comporta la dichiarazione di pubblica utilità di tutte le opere che sulle stesse devono essere eseguite e di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori (art. 51 comma 8, introdotto dalla l. 27 giugno 1974 n. 247), il termine per l'impugnazione rispetto ai proprietari degli immobili compresi nel piano decorre non dalla mera pubblicazione, bensì dalla notificazione, nella forma delle citazioni, eseguita nei confronti di ciascuno di essi. In mancanza di quest'ultima formalità il termine non può dirsi spirato. 
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 8 luglio 1999, n. 1178

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
Deve ritenersi infondata la censura di ultrapetizione rivolta avverso la sentenza, la quale, in un giudizio di opposizione alla stima per la determinazione della giusta e legittima indennità di occupazione, nel procedere a tale determinazione, dopo avere assunto come parametro di riferimento all'uopo, le variazioni del tasso legale degli interessi, applichi un tasso di interesse inferiore a quello che aveva applicato il comune espropriante, poichè, costituendo detto giudizio un giudizio di accertamento a cognizione piena, non è concepibile che il giudice sia tenuto a pronunciare solo ed esclusivamente sulle singole componenti del calcolo dell'indennità, discusse nella domanda introduttiva del giudizio, senza poter estendere il proprio esame agli ulteriori elementi, pur necessari per la quantificazione dell'indennità, ancorchè non espressamente contestati dall'attore, e dovendosi escludere che sussista un divieto di "reformatio in peius", non caratterizzandosi l'opposizione alla stima come giudizio di impugnazione, ma come giudizio in unico grado. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 9 luglio 1999, n. 7185

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Indennità di espropriazione
In tema di espropriazione per pubblica utilità, i suoli non edificatori, benchè suscettibili di utilizzazione di versa da quella strettamente agricola (destinazione a verde pubblico, impiantistica sportiva, parcheggio, agriturismo, campeggio, caccia, ecc.), devono essere valutati secondo parametri omogenei a quelli utilizzati per i terreni agricoli, non potendosi più legittimamente affermare, all'esito dell'intervento della Corte cost. (sent. n. 261 del 1997), l'esistenza nell'ordinamento di un terzo genere oltre quello delle aree edificabili e delle aree agricole, alle quali ultime devono, pertanto, ritenersi parificate, sul piano della determinazione indennitaria, tutti i suoli che, pur presentando caratteristiche o attitudini diverse da quelle agricole, non risultino in senso stretto edificatori. (La S.C. ha così cassato la sentenza impugnata che, nel determinare l'indennità da occupazione legittima, aveva considerato come edificatoria l'area, senza tener conto del vincolo di destinazione a verde pubblico su si essa incidente). 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 9 luglio 1999, n. 7200
Parti in causa

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Indennità di espropriazione
La sostanziale parificazione, ai fini indennitari, introdotta dall'art. 5 bis della l. n. 359 del 1992 tra aree agricole ed aree non edificabili (cfr. Corte cost. n. 261 del 1997), fa in modo che, un volta qualificata un'area come non edificabile (nella specie, perchè destinata a verde pubblico), perde ogni rilevanza l'accertamento in merito all'esistenza di un eventuale vincolo archeologico. Quest'ultimo, infatti, produce l'effetto di privare, in tutto o in parte, un'area edificabile delle sue possibilità edificatorie, restando dunque privo di ogni apprezzabilità con riguardo ad aree che di quelle possibilità sono prive. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 9 luglio 1999, n. 7200

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
L'indennità per l'occupazione legittima di un suolo va liquidata in misura corrispondente ad una percentuale, riferibile al saggio degli interessi legali, dell'indennità dovuta per l'espropriazione dell'area stessa (non con riferimento al valore venale del bene), determinata secondo i criteri dell'art. 5 bis della l. n. 359 del 1992, anche con riguardo ad occupazioni conclusesi prima dell'entrata in vigore della menzionata disposizione normativa. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 9 luglio 1999, n. 7200

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
Il d.l. n. 901 del 1984 (convertito in l. n. 42 del 1985), nello stabilire che, per le occupazioni d'urgenza in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione, la scadenza dei termini di cui al comma 2 dell'art. 20 della l. n. 865 del 1971 è prorogata di un anno, condiziona la proroga del termine d'occupazione alla circostanza che questo non sia già scaduto e che l'occupazione sia ancora legittimamente in corso alla data di pubblicazione della legge di conversione. Ne deriva che il giudice, per affermare la legittimità dell'intero periodo di occupazione a seguito dell'intervenuta proroga legislativa, deve accertare se sussistono le condizioni perchè la proroga possa avere efficacia, ossia se al momento dell'entrata in vigore della l. n. 42 del 1985 la perdurante occupazione sia o meno dotata del requisito della legittimità. (Nella specie, l'occupazione era stata disposta per la realizzazione di un parcheggio; successivamente l'amministrazione, a causa del ritrovamento di reperti archeologici, ne mutò la destinazione in quella a verde pubblico; il giudice di meritò accertò la legittimità dell'intero periodo di occupazione, tenendo conto della sopravvenuta proroga legislativa. La S.C., rilevato che il mutamento di destinazione aveva reso illegittima l'occupazione al momento dell'entrata in vigore della legge di proroga, ha cassato la sentenza impugnata). 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 9 luglio 1999, n. 7200

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opere pubbliche
L'intervenuta scadenza del termine quinquennale di efficacia del vincolo di cui all'art. 2 l. 19 novembre 1968 n. 1187, incidente su aree interessate dalla realizzazione di un'opera pubblica, non preclude all'amministrazione di localizzare la detta opera sulle aree ormai prive di destinazione a pubblici servizi, attesa la riconosciuta possibilità per l'ente locale di localizzare l'intervento costruttivo in difformità delle previsioni dello strumento urbanistico, dal momento che l'art. 1 comma 5 l. 3 gennaio 1978 n. 1 attribuisce valore di adozione di variante all'approvazione del relativo progetto dell'opera pubblica da parte del consiglio comunale. 
Ente giudicante
T.A.R. Marche, 10 luglio 1999, n. 833

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
Nel giudizio di opposizione alla stima della indennità di espropriazione, l'esistenza del decreto di esproprio costituisce una condizione dell'azione. Pertanto, ove tale decreto sia stato emesso dopo la scadenza del termine di occupazione legittima, ipotesi nella quale esso deve essere considerato inesistente, in quanto emesso in carenza di potere, va esclusa la proponibilità della opposizione alla indennità. Peraltro, la tardiva emissione del decreto di cui si tratta non incide sulla legittimità della occupazione, disposta ed intervenuta in costanza di una valida dichiarazione di pubblica utilità, con la conseguenza che non rimane esclusa, in detta ipotesi, la possibilità di richiedere la determinazione della indennità di legittima occupazione. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 10 luglio 1999, n. 7256

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Dichiarazione di pubblica utilità
La riapprovazione del rapporto contenente la fissazione dei termini ex art. 13 l. 20 marzo 1865 n. 2359, sfugge al divieto d'integrazione postuma e/o convalida della previdente dicharazione di pubblica utilità mancante dei termini, in quanto risulta in tal modo comunque raggiunta la finalità della delimitazione temporale del potere d'espropriazione a garanzia del dirtitto di proprietà soggetto ad espropriazione e dello stesso interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera. 
Ente giudicante
T.A.R. Sicilia, sez. II Palermo, 12 luglio 1999, n. 1434

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Atti del procedimento
Le formalità garantistiche volte a conseguire la partecipazione degli interessati al procedimento espropriativo non debbono necessariamente prevedere l'avvio di questo fermo restando che devono comunque essere compiute nel corso del procedimento. 
Ente giudicante
T.A.R. Sicilia, sez. II Palermo, 12 luglio 1999, n. 1434

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione abusiva o illegittima
L'invio, da parte dell'ente espropriante, di missive con le quali si riconosca l'obbligo, nei confronti del privato, di corresponsione dell'indennità di espropriazione (in realtà non dovuta, per essere la proprietà del suolo passata all'ente in forza di occupazione acquisitiva ed in mancanza di un legittimo decreto di esproprio), invitandosi, nel contempo, la controparte ad un bonario componimento della vertenza, può integrare gli estremi della fattispecie della rinuncia tacita alla prescrizione (quinquennale) del diritto al risarcimento dei danni da occupazione acquisitiva. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 13 luglio 1999, n. 7409

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione abusiva o illegittima
Rispetto alle espropriazioni per pubblica utilità la nozione di opera pubblica è andata espandendosi, fino a ricomprendere ogni intervento del pubblico potere (non necessariamente estrinsecantesi nella realizzazione di una costruzione: art. 9 l. 22 ottobre 1971 n. 865; art. 5 bis d.l. 11 luglio 1992 n. 333, conv. in l. 8 agosto 1992 n. 359) diretto ad ottenere, nell'interesse della collettività, una modificazione durevole del mondo fisico. Da ciò consegue che gli effetti della cosiddetta "accessione invertita" possono determinarsi anche in presenza di opere la cui realizzazione prescinda, almeno in parte, da iniziative di tipo edificatorio. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. un., 15 luglio 1999, n. 394

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Retrocessione
La controversia avente ad oggetto la pretesa dell'espropriato alla retrocessione parziale del bene non utilizzato per la realizzazione dell'opera pubblica, se anteriore al provvedimento dell'espropriante (ovvero dell'autorità amministrativa su istanza dell'espropriato) il quale dichiari che le porzioni immobiliari, di cui si chiede la restituzione, più non servono alla detta opera, investe posizioni soggettive prive della consistenza del diritto soggettivo in quanto correlate a potestà discrezionali della p.a., di fronte alle quali possono configurarsi soltanto interessi legittimi, tutelabili non davanti al giudice ordinario ma in sede di giurisdizione amministrativa. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. un., 15 luglio 1999, n. 396

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Retrocessione
Qualora in vista della realizzazione di una medesima opera pubblica vengano espropriate aree facenti capo a diversi proprietari, alcune delle quali poi non utilizzate, onde stabilire se si configuri un'ipotesi di retrocessione parziale ovvero un'ipotesi di retrocessione totale occorre aver riguardo all'opera programmata con la dichiarazione di pubblica utilità; pertanto, ricorre un'ipotesi di retrocessione parziale qualora uno dei fondi del compendio espropriato resti del tutto inutilizzato, stante la realizzazione dell'opera programmata su fondi diversi. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. un., 15 luglio 1999, n. 396

 

APPALTO PRIVATO 
Appalto, in genere
L'art. 19 d.l. 25 marzo 1997 n. 67, conv. con modif. dalla l. 23 maggio 1997 n. 135 - recante il nuovo rito innanzi al giudice amministrativo in materia di ll.pp. (e di espropriazione connessa a questi ultimi) -, è applicabile pure alle controversie inerenti l'approvazione dei progetti di opere ed impianti pubblici, quando essa costituisce al contempo dichiarazione di utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, il primo vero e proprio atto della procedura ablatoria. 
Ente giudicante
T.A.R. Puglia, sez. I Bari, 15 luglio 1999, n. 924

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Dichiarazione di pubblica utilità
Anche dopo l'entrata in vigore della l. 3 gennaio 1978 n. 1, la dichiarazione di pubblica utilità deve comunque contenere i termini di inizio e di utilizzazione della procedura espropriativa e dei lavori, ai sensi dell'art. 13, l. 25 giugno 1865 n. 2359. 
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 16 luglio 1999, n. 1269

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Retrocessione
In tema di retrocessione, ai fini della liquidazione del danno del soggetto espropriato, per l'impossibilità di restituzione del bene, il danno risarcibile è pari alla differenza tra valore venale del bene (che sarebbe altrimenti rientrato nel patrimonio dell'espropriato) ed il prezzo della retrocessione; detti valori di comparazione debbono riferirsi entrambi, necessariamente, al medesimo momento, ed esprimersi, perciò, in moneta omogenea. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 17 luglio 1999, n. 7580

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Un'esproprio, se non preceduto da un provvedimento che abbia indicato i termini di cui all'art. 13 l. n. 2359 del 1865, deve ritenersi pronunciato da un'autorità priva del potere di emetterlo e ciò anche nel caso di dichiarazione di pubblica utilità implicita come quella derivante dall'approvazione di un piano di edilizia popolare ed economica; pertanto, il diritto del proprietario non degrada a interesse legittimo ed è il giudice ordinario che deve conoscere della domanda di risarcimento del danno formulata dal privato per l'illegittima occupazione del terreno di sua proprietà. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. un., 19 luglio 1999, n. 460

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Espropriazione parziale o speciale
In caso di espropriazione parziale, la diminuzione di valore subita dalla parte residua del fondo è indennizzabile, secondo la disciplina dell'art. 40 l. n. 2359 del 1865, solo quando sussiste un rapporto immediato, e diretto tra la parziale ablazione ed il danno. Onde l'indennizzabilità va esclusa allorchè il deprezzamento sia dovuto a limitazioni legali della proprietà, come quelle relative a distanze legali per le costruzioni con tracciati stradali o autostradali, perdite di visuali e simili, che non eccedano la normale tollerabilità e che non colpiscano in modo specifico e differenziato la porzione residua del fondo, risolvendosi in obblighi o limitazioni di carattere generale che gravano, indipendentemente dall'intervento ablatorio, su tutti i beni che si trovino in una certa posizione di vicinanza rispetto all'opera pubblica realizzata o da realizzare. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 19 luglio 1999, n. 7669

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Espropriazione parziale o speciale
A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 5 bis, d.l. 11 luglio 1992 n. 333, anche nella pendenza del giudizio di opposizione alla stima compete all'espropriante la formulazione di una nuova offerta secondo i criteri legislativamente previsti, con la conseguenza che, ove cio non sia avvenuto a cura dell'espropriante, non è possibile al giudice dell'opposizione alla stima, in difetto di specifica offerta, applicare la decurtazione del quaranta per cento dell'indennità determinata in sede giudiziale. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 19 luglio 1999, n. 7669

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Indennità di espropriazione
Questioni di legittimità costituzionale
E' manifestamente inammissibile, per carenza del presupposto della delibazione della rilevanza, la q.l.c. dell'art. 4 comma 1 lett. a) l. 23 ottobre 1992 n. 421, e dell'art. 16 d.lg. 30 dicembre 1992 n. 504, sollevata con riferimento agli art. 3, 42 e 113 cost. 
Ente giudicante
Corte cost. (ord.), 20 luglio 1999, n. 333

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione abusiva o illegittima
Nel caso di abusiva occupazione ed irreversibile impiego di un fondo per la realizzazione di opera pubblica (integrante fatto illecito estintivo del diritto di proprietà del privato ed acquisitivo del diritto stesso a titolo originario in capo all'ente costruttore), il danno deve essere determinato in una somma pari all'intera perdita patrimoniale subita (da rivalutarsi in correlazione del diminuito potere d'acquisto della moneta a partire dalla data dell'illecito fino al giorno della liquidazione), e, pertanto, quando si tratti di un'opera stradale, deve comprendere anche la diminuzione di valore della residua proprietà del privato, derivante dal vincolo di inedificabilità imposto dall'art. 19 l. 6 agosto 1967 n. 765, per le zone latistanti alla sede stradale. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 20 luglio 1999, n. 7771

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione abusiva o illegittima
In tema di espropriazione, l'impresa appaltatrice chiamata a realizzare l'opera pubblica in nome e per conto dell'ente destinatario dell'opera stessa non risponde dei danni subiti dal proprietario dell'area occupata soltanto nell'ipotesi di ultimazione dell'opera entro il termine di occupazione legittima, mentre risponde in solido con il destinatario del decreto di occupazione (nonchè beneficiario dell'opus) se l'attività di costruzione si sia protratta anche dopo la scadenza del predetto termine. Tale responsabilità solidale ha, peraltro, riferimento esclusivo al risarcimento dei danni derivanti dall'occupazione illegittima del terreno e dalla successiva perdita della proprietà per effetto dell'acquisto della medesima, a titolo originario, da parte dell'occupante (cosiddetta accessione invertita), mentre, nella ipotesi in cui i proprietari del suolo occupato facciano valere un danno ulteriore, derivante dalla mera attività di cantiere svolta dall'impresa appaltatrice (nella specie, demolizione di manufatti di protezione dell'area circostante, e conseguenti spese ulteriori a carico proprietari per l'assunzione di un servizio di guardia notturna), viene meno ogni ragione di solidarietà, trattandosi di attività propria (e di responsabilità propria) dell'appaltatore, a meno che questi non abbia, all'uopo, eseguito, in qualità di nudus minister, precise ed inequivoche disposizioni del committente. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 20 luglio 1999, n. 7771

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione abusiva o illegittima
In tema di espropriazione per pubblica utilità, qualora il fondo privato sia stato occupato ed irreversibilmente destinato alla realizzazione dell'opera pubblica in base a provvedimento amministrativo successivamente annullato dal giudice amministrativo, il diritto al risarcimento del danno per la perdita della proprietà del bene risorge ed è esercitabile solo al momento del passaggio in giudicato della sentenza di detto giudice, che, eliminando il titolo dell'acquisizione, conferisce a quest'ultima il carattere di fatto illecito, con la conseguenza che soltanto a partire da tale momento inizia a decorrere il termine di prescrizione del diritto al risarcimento. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. un., 21 luglio 1999, n. 483

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Decreto di espropriazione
Qualora il fondo privato sia occupato ed irreversibilmente destinato alla realizzazione dell'opera pubblica, in base a provvedimento espropriativo e quest'ultimo venga successivamente annullato dal giudice amministrativo in sede di giurisdizione di legittimità, il diritto al risarcimento del danno per la perdita della proprietà del bene insorge ed è esercitabile con il passaggio in giudicato della pronuncia di detto giudice, la quale elimina il titolo ablatorio di quell'acquisizione e le conferisce il carattere di fatto illecito, con la conseguenza che soltanto a partire dall'indicato momento inizia a decorrere la prescrizione quinquennale del diritto stesso. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. un., 21 luglio 1999, n. 483

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione abusiva o illegittima
Nel caso in cui si sia verificata l'occupazione acquisitiva del fondo, ma non sia stato emesso il decreto di esproprio, l'offerta (come la determinazione e il deposito) dell'indennità di espropriazione, costituendo atti di riconoscimento del diritto al ristoro patrimoniale dell'ex proprietario, integrano atti interruttivi della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla perdita del diritto dominicale. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. un., 21 luglio 1999, n. 484

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione abusiva o illegittima
In tema di espropriazione per pubblica utilità, nell'ipotesi in cui, verificatasi l'occupazione acquisitiva in assenza di emissione del decreto di esproprio, l'espropriante proceda tuttavia alla determinazione dell'indennità di esproprio, ovvero all'offerta e/o al deposito di essa, i suddetti atti, costituendo in ogni caso il riconoscimento del diritto dell'ex proprietario ad un ristoro patrimoniale, si configurano come atti interruttivi della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla perdita del diritto dominicale. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. un., 21 luglio 1999, n. 485

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
Nella valutazione di un immobile abusivamente costruito, ai fini della determinazione dell'indennità di occupazione e di esproprio per la realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale per le zone terremotate, è necessario l'accertamento dell'avvenuto rilascio di concessione in sanatoria, non essendo sufficiente la sola considerazione dell'avvenuta presentazione della relativa domanda. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. un., 22 luglio 1999, n. 499

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
Nelle occupazioni per le quali è prevista una presa di possesso dell'immobile entro un termine a pena di perdita dell'efficacia, il periodo di durata dell'occupazione decorre dalla data di immissione in possesso. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. un., 22 luglio 1999, n. 499

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Mezzogiorno
L'art. 80, comma 6, della l. n. 219 del 1981, recante la normativa per la realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale nella città di Napoli, fissa un criterio particolare di determinazione dell'indennità di esproprio, che funge usualmente da parametro per la liquidazione dell'indennità di occupazione legittima, e che è quello stabilito dall'art. 13 della l. n. 2892 del 1885. In base ad esso, uno dei due elementi della media in rapporto alla quale deve essere determinata tale indennità è costituito dal valore venale dell'immobile. Ne consegue che, ove si tratti di immobile costruito abusivamente, ed in relazione al quale sia stata successivamente avanzata istanza di condono edilizio, ai fini della determinazione della condizione urbanistica dello stesso, necessaria per stabilirne il reale valore di mercato, e, quindi, determinare la indennità di occupazione legittima, si richiede l'accertamento della circostanza dell'avvenuto rilascio della concessione in sanatoria, non essendo sufficiente la sola considerazione della presentazione della predetta istanza. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. un., 22 luglio 1999, n. 499

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
Attesa la trasformazione dello speciale rimedio previsto dall'art. 19 l. 20 giugno 1971 n. 865 per effetto delle sentenze additive della Corte cost., che hanno esteso tale competenza ad ogni ipotesi in cui sia promossa l'espropriazione secondo la l. n. 865 del 1971 e sia stato emanato il decreto di espropriazione, a prescindere dall'intervenuta stima amministrativa dell'indennità, il criterio della determinazione della competenza sulla domanda di determinazione dell'indennità di esproprio va basato unicamente sul modello procedimentale adottato per l'espropriazione, per cui anche nell'ipotesi di domanda di conguaglio dell'indennità a suo tempo determinata in base ai criteri, successivamente dichiarati incostituzionali, di cui alla l. 29 luglio 1980 n. 385, va affermata la competenza in unico grado della Corte d'appello. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 23 luglio 1999, n. 7961

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione abusiva o illegittima
Nelle controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno da occupazione appropriativa, ciò che rileva ai fini della liquidazione del danno è l'identificazione dell'effettivo valore del suolo illegittimamente sottratto al proprietario, del valore cioè che di fatto esso avrebbe avuto in una libera contrattazione, tenuto conto di tutte le circostanze che, sul piano commerciale, risultano rilevanti per la relativa valutazione, sicchè la qualificazione dell'area occupata, come edificatoria o agricola, condotta sulla base dei relativi criteri legali, non assume rilevanza diretta, a differenza di quanto avviene nei giudizi di opposizione alla stima, nei quali operano le prescrizioni dell'art. 5 bis, comma 3, l. 8 agosto 1992 n. 359, per la qualificazione del suolo. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 23 luglio 1999, n. 7967

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
L'indennità dovuta per l'occupazione temporanea e d'urgenza di beni immobili assolve la funzione di compensare la perdita reddituale del bene connessa al suo mancato godimento. Pertanto, nessun danno sussiste, e nessun ristoro economico è configurabile quando il bene sia rimasto nella disponibilità del proprietario. Tuttavia, la formale redazione di un verbale di immissione in possesso, in conseguenza della pronuncia di un decreto di occupazione, fa presumere che il beneficiario della stessa si sia effettivamente impossessato dell'immobile, con la conseguenza che non incombe, in tale ipotesi, sul proprietario l'onere della prova della perdita del possesso, spettando, invece, al beneficiario del provvedimento di occupazione la prova della mancata esecuzione del provvedimento amministrativo ablatorio. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. un., 27 luglio 1999, n. 510

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Indennità di espropriazione
Il terzo coltivatore, privato del godimento del fondo, in conseguenza di un decreto di occupazione legittima, ma ha diritto ad un'autonoma indennità aggiuntiva. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. un., 27 luglio 1999, n. 514

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Indennità di espropriazione
Il danno subito dal terzo coltivatore per la perdita del godimento del fondo, conseguente all'occupazione appropriativa di quest'ultimo, deve essere liquidato secondo le regole generali, dovendosi considerare anche la mancata percezione dell'indennità aggiuntiva alla quale il coltivatore stesso avrebbe avuto diritto, ove la privazione definitiva del godimento del fondo fosse conseguita ad un valido provvedimento d'espropriazione. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. un., 27 luglio 1999, n. 514

 

COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIVILE
Territorio: (foro dell'esecuzione forzata)
La competenza territoriale per il procedimento di esecuzione appartiene, con riguardo ad espropriazione forzata dei crediti, al giudice del luogo di residenza del terzo debitore, che coincide, ove questo sia un istituto di credito, con la sede dell'agenzia che abbia in carico il rapporto da dichiarare, senza che rilevi, nel caso in cui debitore esecutato sia l'Inps, la circostanza della mancata corrispondenza territoriale tra la sede provinciale del predetto istituto onerata del debito per il quale viene svolta la procedura esecutiva, e la filiale della banca terza debitrice, trattandosi di questione che attiene al merito della controversia, e non già alla competenza. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. lav., 27 luglio 1999, n. 8152

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione abusiva o illegittima
In tema di responsabilità della p.a. per occupazione illegittima del fondo irreversibilmente acquisito con la realizzazione di opera pubblica, l'appartenenza del fondo medesimo a più comproprietari non implica solidarietà attiva in un unico credito risarcitorio, ma comporta l'insorgenza di un autonomo diritto di ciascuno dei comproprietari al ristoro del pregiudizio causato al proprio patrimonio. Ne consegue che ciascuno dei detti comproprietari ha la possibilità di agire in giudizio per il risarcimento del danno nei limiti della propria quota di comproprietà del bene. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 28 luglio 1999, n. 8177

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Indennità di espropriazione
La scadenza ex legge n. 1187 del 1968 di un vincolo preordinato all'espropriazione, comporta, ai fini del computo dell'indennità di esproprio, l'edificabilità di diritto delle aree prima assoggettate al vincolo, senza che possa a tal fine rilevare il regime di edificabilità particolarmente ridotta previsto dall'art. 4 l. n. 10 del 1977; tale regime, infatti, è applicabile e assume rilievo solo qualora gli strumenti generali di pianificazione manchino "ab origine", ovvero vengano meno (es. per annullamento giudiziale). 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 13 agosto 1999, n. 8638

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
Anche nell'ipotesi di giudizio di opposizione alla stima instaurato ex art. 19 della l. n. 865 del 1971, il prefetto non è parte del giudizio. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 13 agosto 1999, n. 8638

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Danni (risarcimento dei)
L'art. 46 della l. n. 2359 del 1865 contiene una previsione che è diretta a porre un rimedio contro le conseguenze dannose della cosiddetta espropriazione di valore larvata, in ogni caso in cui, dall'esecuzione materiale dell'opera pubblica non illecita, derivi alla proprietà privata un pregiudizio tale da ridurne il valore uso o di scambio. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. II, 20 agosto 1999, n. 8802

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione abusiva o illegittima
Difetta di legittimazione attiva alla richiesta di risarcimento danni da illegittima occupazione acquisitiva di un fondo il soggetto che abbia acquistato il bene dopo l'intervenuta occupazione acquisitiva, essendosi ormai definitivamente verificato l'effetto traslativo della res a titolo originario (per accessione invertita) in favore della p.a. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 27 agosto 1999, n. 8978

 

ENERGIA ELETTRICA
Elettrodotto
L'indennità di asservimento di un fondo, dovuta per la costituzione in via amministrativa di una servitù di elettrodotto, va commisurata non al valore venale del suolo, ma all'indennità di esproprio determinata secondo i criteri dell'art. 5 bis l. n. 359 del 1992 in via diretta, per le aree edificabili, ed in virtù del rinvio, contenuto nel comma 4, al titolo II l. n. 865 del 1971 e successive modifiche, per quelle agricole e comunque non edificabili. Una diversa interpretazione sarebbe lesiva dell'art. 3 cost., non essendo ragionevole attribuire, al titolare del fondo asservito, una indennità maggiore di quella quantificabile, in base alla nuova legge, in caso di espropriazione. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 27 agosto 1999, n. 8989

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Indennità di espropriazione
Ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione del diritto personale di godimento spettante all'affittuario su manufatti agricoli, il giudice, in assenza di una norma che direttamente ed espressamente regoli tale ipotesi, legittimamente applica in via analogica la disposizione dell'art. 43 della l. n. 203 del 1982. Quest'ultima costituisce, infatti, espressione di una regola generale di indennizzabilità, laddove statuisce l'erogazione dell'indennizzo in favore dell'affittuario in ogni caso in cui si verifichi la risoluzione incolpevole del contratto in dipendenza di disposizioni di legge che risolvano il conflitto di interessi in favore del concedente. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 27 agosto 1999, n. 8988

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
L'azione di determinazione dell'indennità di esproprio trova causa nella procedura espropriativa. Pertanto, in assenza del decreto di esproprio, che è il provvedimento terminale della procedura stessa, difettano i presupposti per la predetta azione, della quale deve dichiararsi la improponibilità originaria (con conseguente irrilevanza di ogni questione attinente al termine o alla decorrenza della prescrizione del relativo diritto). Nè è ammissibile la conversione di tale azione, una volta proposta, in quella di risarcimento del danno da occupazione appropriativa, stante la diversità di "petitum" e di "causa petendi", e, quindi, la infungibilità delle relative domande. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 28 agosto 1999, n. 9055

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Indennità di espropriazione
Il proprietario espropriato all'entrata in vigore dell'art. 5 bis l. 8 agosto 1992 n. 359, ha la possibilità di sottrarsi, al pari di chi può ancora convenire la cessione volontaria, all'abbattimento del 40% dell'indennità, sempre che sia posto in condizione di accettare un'offerta dell'ente espropriante, che è il solo soggetto ad essere investito del relativo potere, essendo escluso che l'accettazione possa riguardare la determinazione giudiziale o la consulenza tecnica di ufficio o l'indennità stabilita in via amministrativa prima dell'entrata in vigore dell'art. 5 bis, e che di conseguenza la decurtazione sia fatta dipendere dalla mancata accettazione dell'indennità in via di determinazione giudiziale. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 1 settembre 1999, n. 9207

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
Ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio secondo i criteri dell'art. 5 bis l. n. 359 del 1992, l'edificabilità dell'area va ritenuta per il solo fatto che essa risulti tale in base alle previsioni urbanistiche, indipendentemente da ogni valutazione circa l'edificabilità di fatto, mentre eventuali cause di esclusione o riduzione delle possibilità effettive di edificabilità, come l'inesistenza di opere di urbanizzazione al momento dell'esproprio, non trasformano il terreno edificabile in agricolo, ma incidendo sulla sua concreta utilizzazione, e quindi sul valore di mercato dell'immobile, assumono influenza solo in sede di liquidazione dell'indennità di espropriazione. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 1 settembre 1999, n. 9207

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
Premesso che ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, il metodo sintetico - comparativo, che si avvale delle indicazioni costituite dal prezzo pagato per immobili omogenei, non è prescritto dalla legge, che non detta criteri vincolanti di valutazione, ben può il giudice, in assenza di elementi idonei di raffronto, adottare il metodo analitico - ricostruttivo, corrispondente al prezzo che un eventuale acquirente sarebbe disposto a sborsare indipendentemente dall'andamento del mercato, e nella determinazione di questo, l'obiettivo è il valore di trasformazione del suolo, che risulta dalla differenza tra probabile valore venale dell'edificio costruibile sull'area interessata e probabile valore di costo dello stesso edificio. Ne consegue l'incensurabilità della sentenza di merito che, con motivazione logica e basata su dati obiettivi, ritenga non praticabile il metodo sintetico - comparativo, e proceda alla valutazione fondata sul metodo analitico. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 1 settembre 1999, n. 9207

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opere pubbliche
Nel caso di occupazione di urgenza di suolo per la costruzione di opera pubblica, se l'ente pubblico occupante abbia delegato al costruttore anche il compimento della procedura successiva di espropriazione per pubblica utilità e questa non sia stata realizzata dal delegato, dei danni rispondono con vincolo solidale il delegante e il delegato. 
Ente giudicante
App. Potenza, 2 settembre 1999

 

ACQUE PUBBLICHE 
Giudizio avanti i Tribunali delle Acque Pubbliche: in genere
La competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche, prevista dalla lett. d) del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 copre tutta la gamma delle spettanze indennitarie derivanti da occupazione totale o parziale, permanente o temporanea, di un fondo, effettuata per la costruzione o la manutenzione di un'opera idraulica, senza che sia possibile distinguere tra occupazioni formalmente e sostanzialmente legittime ed occupazioni prive dei requisiti di legittimità, rientrando nella previsione normativa le controversie concernenti sia la determinazione dell'indennità di espropriazione, sia il risarcimento dei danni per occupazione "sine titulo" ovvero illegittimamente protrattasi oltre i termini di legge senza l'adozione di un provvedimento espropriativo. Al riguardo non è necessario che l'opera debba definirsi "idraulica" secondo l'accezione di cui al t.u. 25 luglio 1904 n. 523 (per la quale si richiede il compimento di un'opera intorno ad un corso d'acqua), ma è sufficiente che attenga comunque alla derivazione od all'utilizzazione di acque pubbliche, come nel caso di opera eseguita per l'approvvigionamento idrico di aree metropolitane. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 3 settembre 1999, n. 9277

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
Il concetto di indennità cosiddetta "virtuale" di espropriazione, con cui si esprime l'esigenza che la base di calcolo dell'indennità di occupazione di urgenza debba commisurarsi a quella dell'indennità di espropriazione, si deve ritenere applicabile a tutti i casi in cui l'occupazione non sia seguita da formale espropriazione e, quindi, tanto al caso in cui all'occupazione sia conseguita la cosiddetta irreversibile trasformazione del fondo, quanto al caso in cui all'occupazione non sia più seguita in via definitiva la prevista destinazione del bene alla esecuzione dell'opera pubblica, poichè al fine della suddetta commisurazione assume rilievo assorbente il carattere "preliminare" dell'occupazione, mentre resta ininfluente il successivo svolgersi della vicenda ablativa. Tale conclusione è imposta, sia dalla considerazione della modificazione del comma 6 dell'art. 5 bis della l. n. 359 del 1992, introdotta dall'art. 1 comma 65 della l. n. 549 del 1995, con la sostituzione del riferimento originario all'indennità di espropriazione con il riferimento (concernente l'applicabilità retroattiva dei nuovi criteri) ad ogni "indennizzo" (pur non ancora definitivamente determinato), sia dal rilievo che l'applicazione della cosiddetta indennità "virtuale" nel solo caso di cosiddetta accessione invertita per irreversibile trasformazione del fondo si concreterebbe nell'attribuzione di un trattamento di maggior favore - quello espresso dal risarcimento del danno liquidato secondo i criteri di cui al comma 7 bis del citato art. 5 - bis - ad un'ipotesi che si presenta meno idonea a comprimere il diritto di proprietà, qual è quella di difetto di utilizzazione del bene, per il fatto che di esso può ottenersi la restituzione. Ferma, dunque, la commisurazione della base di calcolo dell'indennità di occupazione a quella dell'indennità di espropriazione, anche nel caso dell'occupazione definitivamente non seguita dall'utilizzazione del bene, deve, tuttavia, escludersi che in tale caso possa trovare applicazione la riduzione del 40% , prevista dal comma 1 del citato art. 5 bis ed evitabile solo con la cessione volontaria, di cui al comma 2 della norma, poichè, avendo scelto la p.a. di non utilizzare il bene, detta cessione in questo caso è impossibile ed essendolo per la scelta dell'amministrazione, non è ammissibile che la posizione del privato possa negativamente essere incisa da detta scelta. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 3 settembre 1999, n. 9286

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
Nell'ipotesi in cui l' occupazione di urgenza non sia seguita dalla prevista destinazione del bene alla esecuzione dell'opera pubblica, l'indennità di espropriazione, sulla quale va commisurata in misura percentuale, riferibile al saggio degli interessi legali, l'indennità di occupazione anche per le occupazioni esaurite prima dell'entrata in vigore dell'art. 5 bis l. n. 359 del 1992, è oggetto di mero calcolo virtuale, ma a tale base di calcolo non può applicarsi la riduzione del quaranta per cento. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 3 settembre 1999, n. 9286

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Indennità di espropriazione
Nei giudizi in corso per la determinazione dell'indennità di esproprio, il diritto di accettarla evitando la decurtazione del 40% - previsto dall'art. 5 bis l. n. 359 del 1992, per effetto dalla sentenza n. 223 del 1993 della Corte cost., come istituto minore rispetto al diritto di cedere volontariamente il bene - presuppone che l'espropriante non abbia offerto l'indennità all'espropriato nel giudizio di opposizione, ovvero abbia effettuato un'offerta ritenuta inattendibile dallo stesso giudice di merito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito, la quale aveva escluso che ricorressero i presupposti per l'esonero dall'abbattimento del 40% , poichè, per un verso, l'espropriante aveva riformulato un'offerta cumulativa dell'indennità di espropriazione e di quella di occupazione legittima, con l'indicazione di un importo risultato pressochè corrispondente a quello da esso effettivamente dovuto per legge, in relazione al valore venale dell'immobile espropriato, e, per altro verso, l'espropriato non solo non aveva accettato quell'offerta, ma aveva anche respinto la valutazione operata dal c.t.u., eccependo invece l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 bis ovvero, in subordine, pretendendo di attenersi al maggior valore indicato dal consulente dell'espropriante, ancorchè manifestamente erroneo, in quanto riferito all'attualità invece che alla data dell'ablazione). 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 3 settembre 1999, n. 9289

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione abusiva o illegittima
Qualora un comune abbia disposto l'occupazione di un terreno per la realizzazione di interventi di edilizia agevolata da parte di una cooperativa, con delega al compimento dei soli lavori per l'esecuzione dell'opera, e, successivamente, non abbia provveduto a portare a termine la procedura espropriativa, l'illecito per l'occupazione appropriativa del bene è solidalmente imputabile, indipendentemente dall'individuazione dell'ente beneficiario dell'acquisizione, alla cooperativa che abbia protratto il possesso del terreno oltre la scadenza del termine di occupazione legittima, ed al comune che ha disposto l'occupazione, che risponde del mancato perfezionamento della procedura ed è inoltre tenuto a rimborsare alla cooperativa i maggiori danni da questa sostenuti rispetto al caso in cui vi fosse stata l'emanazione del decreto di esproprio. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 4 settembre 1999, n. 9381

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione abusiva o illegittima
Qualora un comune disponga l'occupazione di un terreno per la realizzazione di interventi di edilizia agevolata da parte di una cooperativa (destinata a divenire cessionaria della proprietà del bene mediante convenzione ex art. 35, comma 11, della l. n. 865 del 1971), e, successivamente, non provveda a portare a termine la procedura espropriativa, l'illecito risultante dalla verificazione dell'accessione invertita per effetto della irreversibile trasformazione del bene stesso, tanto se la conseguente acquisizione della sua proprietà si sia verificata in capo al comune, quanto se si sia verificata in capo alla cooperativa, è comunque imputabile solidalmente, sia alla cooperativa (la quale anche nel caso che la proprietà sia stata acquistata dal comune non può andare esente da responsabilità, quale autrice materiale della trasformazione del fondo), sia al comune che ha disposto l'occupazione, senza che rilevi per quest'ultimo il fatto che la cooperativa sia stata incaricata solo dell'esecuzione dei lavori (rimanendo così priva del potere-dovere di attivarsi per l'emanazione del provvedimento espropriativo) ovvero sia stata anche delegata ad attivarsi per tale emanazione, poichè in questo secondo caso la delega non esclude l'onere del comune di controllare e stimolare i comportamenti del delegato. In relazione alla suddetta responsabilità solidale, quando il mancato perfezionamento della procedura espropriativa è addebitabile al comune, quest'ultimo è, inoltre, tenuto a rimborsare alla cooperativa i maggiori danni da questa sostenuti rispetto al caso in cui vi fosse stata l'emanazione del decreto di esproprio. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 4 settembre 1999, n. 9381

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione abusiva o illegittima
Nel caso di intervento di edilizia residenziale pubblica realizzato da soggetto privato, nel periodo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 3 della l. n. 458 del 1988 la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per la perdita della proprietà del fondo irreversibilmente trasformato, decorre dall'entrata in vigore della legge, diversamente dal diritto al risarcimento del danno da occupazione illegittima, che ben poteva essere esercitato in epoca anteriore, con decorso della prescrizione dal fatto illecito. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 4 settembre 1999, n. 9381

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione abusiva o illegittima
Nel caso in cui si sia verificata la c.d. occupazione acquisitiva a causa della costruzione dell'opera pubblica, e non sia stato tempestivamente emesso il decreto di esproprio, costituiscono atti interruttivi della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'occupazione acquisitiva la determinazione, l'offerta ed il deposito dell'indennità di esproprio, nonchè, correlativamente, le istanze di corresponsione di tale indennità, dato che tali atti di riconoscimento o di costituzione in mora non possono sostanzialmente che avere ad oggetto il risarcimento del danno. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 4 settembre 1999, n. 9381

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
L'emissione del decreto di esproprio costituisce condizione dell'azione di determinazione dell'indennità di espropriazione, dovendosi ritenere improcedibile la domanda in difetto del presupposto idoneo a trasformare il diritto di proprietà in diritto all'indennizzo; ne consegue che la mancata deduzione in giudizio della tardività del decreto di esproprio non preclude al giudice adito ai sensi dell'art. 19 l. n. 865 del 1971 di porsi d'ufficio la relativa questione e quella dell'irrilevanza giuridica del provvedimento ablatorio emesso dopo la realizzazione dell'opera progettata. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 4 settembre 1999, n. 9382

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione abusiva o illegittima
In tema di espropriazione per pubblica utilità, qualora siano scaduti i termini fissati per il compimento dell'espropriazione nel provvedimento che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera e debba escludersi una valida proroga degli stessi - che, a norma dell'art. 13 l. n. 2359 del 1865, deve provenire dalla stessa autorità che ha dichiarato la pubblica utilità e ha fissato i termini originari - cessa la legittima occupazione dell'area destinata all'espropriazione e diviene irrilevante qualunque proroga del periodo d'occupazione successivamente disposta per legge. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 4 settembre 1999, n. 9384

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione abusiva o illegittima
L'istituto dell'occupazione appropriativa va ricostruito in termini di illecito extracontrattuale, avendo anche la legge qualificato in termini risarcitori (art. 3, comma 65, l. 23 dicembre 1996 n. 662, che ha aggiunto un comma 7 bis all'art. 5 bis l. n. 359 del 1992) le conseguenze economiche dell'acquisizione del bene privato alla mano pubblica in assenza di decreto di esproprio. Ne consegue che all'azione di risarcimento è applicabile il termine di prescrizione quinquennale, che, ove l'opera sia stata compiuta durante il periodo di occupazione autorizzata, decorre dalla scadenza di essa, momento in cui si concreta la consumazione del fatto illecito. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 7 settembre 1999, n. 9473

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
Qualora sia stato adottato il modulo procedimentale di cui all'art. 20 l. 22 ottobre 1971 n. 865, alla stregua del quale l'occupazione può essere protratta, se il provvedimento autorizzativo non specifichi il termine di durata, fino a cinque anni, non operando la scadenza biennale di cui all'art. 73 l. 25 giugno 1865 n. 2359, la protrazione dell'occupazione fino al termine massimo di legge riguarda anche le ipotesi in cui la detenzione del fondo è stata consentita dal proprietario. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 7 settembre 1999, n. 9484

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione abusiva o illegittima
Non è applicabile nel giudizio di appello lo "ius superveniens", costituito dall'art. 5 bis, comma 7 bis, l. 8 agosto 1992 n. 359, come introdotto dall'art. 3, comma 65, l. 23 dicembre 1996 n. 662, per la liquidazione della somma a titolo di risarcimento del danno da occupazione appropriativa, qualora, non avendo l'ente espropriante proposto gravame sulla quantificazione del danno, il relativo capo della sentenza di primo grado sia da considerare passato in giudicato. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 7 settembre 1999, n. 9484

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Indennità di espropriazione
Il disposto dell'art. 5 bis della l. n. 359 del 1992 introduce, in una logica di diritto transitorio, uno speciale criterio determinativo dell'indennità di espropriazione da valere esclusivamente per le aree inedificate ma destinate all'edificazione, confermando, invece, per quelle agricole e per quelle che non sono edificabili (per difetto delle possibilità legali ed effettive di edificazione al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio) le norme di cui alla l. n. 865 del 1971. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 14 settembre 1999, n. 9805

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' 
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
L'art. 40 l. n. 2359 del 1865, a norma del quale, nei casi di espropriazione parziale, la liquidazione dell'indennità è commisurata alla differenza tra il giusto prezzo dell'immobile prima dell'esproprio ed il giusto prezzo della parte residua dopo l'esproprio stesso, ha portata e carattere generali, e si applica, pertanto, anche alle espropriazioni di aree, tanto agricole quanto edificabili, per le quali leggi diverse impongano criteri indennitari del tutto o in parte indipendenti dal valore di mercato del bene, per cui deve tenersi conto, nella stima differenziale richiesta dall'art. 40, del decremento della parte di fondo residuata all'espropriazione, il che comporta, per i suoli agricoli, l'attribuzione di un valore complementare, non strettamente coincidente con il valore agricolo medio determinabile attraverso le tabelle cui fa rinvio l'art. 16 l. n. 865 del 1971. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 14 settembre 1999, n. 9814

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
Nella causa di determinazione dell'indennità di esproprio, intrapresa prima della stima amministrativa definitiva per la facoltà riconosciuta all'espropriato di adire il giudice ai fini della determinazione a seguito della sentenza Corte cost. 22 febbraio 1990 n. 67, ben può il giudice fondare il proprio convincimento riguardo al valore del fondo sulla stima amministrativa intervenuta in corso di causa, come può trarre elementi di convincimento dalla mancata opposizione alla stima definitiva sopravvenuta senza che questa assuma carattere vincolante per il giudice di merito. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 14 settembre 1999, n. 9814

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Indennità di espropriazione
Con riguardo ai procedimenti di determinazione dell'indennità di esproprio, ancora in corso all'entrata in vigore dell'art. 5 bis l. 8 agosto 1992 n. 359, la necessità che l'ente espropriante, alla luce della sentenza Corte cost. 16 giugno 1993 n. 283, formuli una nuova offerta commisurata ai nuovi criteri, in modo da porre l'espropriato in condizione di accettare l'indennità e sottrarsi all'abbattimento del 40% , comporta che la proposta dell'amministrazione debba essere ragionevolmente tempestiva, oltre che congrua, e dunque complessivamente calibrata alla fase processuale in cui essa interviene, e non palesemente mirata ad ottenere l'abbattimento dell'indennità. Ne consegue l'infondatezza della pretesa dell'amministrazione di decurtare l'indennità, facendo valere come proposta la produzione in causa della stima amministrativa definitiva, che pur formulata in precedenza, sia depositata agli atti solo all'esito del deposito della c.t.u., e allegata a memoria difensiva formata al solo fine di confutare i criteri tecnici di valutazione dell'ausiliario del giudice. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 14 settembre 1999, n. 9814

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
Qualora oggetto dell'occupazione siano terreni in parte edificabili e in parte agricoli, l'indennità deve essere calcolata, per i primi, con il sistema degli interessi legali, da applicare sull'indennità di esproprio, ovvero sul valore determinabile, anno per anno per la durata dell'occupazione, in base al criterio di cui all'art. 5 bis, comma 1, l. n. 359 del 1992, mentre per i suoli agricoli deve ritenersi in vigore il criterio stabilito dall'art. 20 l. 22 ottobre 1971, pari ad un dodicesimo dell'indennità di esproprio per ogni anno di occupazione. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 14 settembre 1999, n. 9814

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
Le complesse operazioni tecniche volte alla ricerca ed acquisizione di dati ed elementi idonei a costituire parametri di valutazione per l'accertamento del valore di un'area edificatoria ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, involgono scelte basate sulla discrezionalità tecnica in ordine alla ricerca ed alla selezione dei dati da utilizzare, e sono necessariamente affidate al giudice e all'attività ausiliaria del consulente, senza che per questo venga infranta la fondamentale regola dell'onere probatorio, a vantaggio del soggetto espropriato che deduca un valore diverso da quello determinato in sede amministrativa. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 14 settembre 1999, n. 9814

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
L'art. 8 comma 3 l. n. 241 del 1990, applicabile anche in materia espropriativa, consente l'adozione di forme di pubblicità sostitutive della comunicazione individuale laddove quest'ultima, per il numero dei destinatari, risulti impossibile o particolarmente gravosa. 
Ente giudicante
Cons. Stato (Ad. Plen.), 15 settembre 1999, n. 14

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Dichiarazione di pubblica utilità
L'art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241, che pone l'obbligo della comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ha innestato nell'attività amministrativa un elemento di riqualificazione di grande rilievo civile, consistente nell'introduzione nel procedimento amministrativo della cultura della dialettica processuale, per cui alla prassi della definizione unilaterale del pubblico interesse, oggetto, nei confronti dei destinatari di provvedimenti restrittivi, di un riserbo "ad excludendum" già ostilmente preordinato a rendere impossibile o sommamente difficile la tutela giurisdizionale, è subentrato il sistema della democraticità delle decisioni e della accessibilità dei documenti amministrativi, in cui l'adeguatezza dell'istruttoria si valuta anzitutto nella misura in cui i destinatari sono stati messi in condizione di contraddire. 
Ente giudicante
Cons. Stato (Ad. Plen.), 15 settembre 1999, n. 14

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Dichiarazione di pubblica utilità
L'obbligo della p.a. di dare comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241 sussiste anche in caso di dichiarazione di p.u. implicita nell'approvazione del progetto di opere pubbliche (art. 1 l. 3 gennaio 1978 n. 1). 
Ente giudicante
Cons. Stato (Ad. Plen.), 15 settembre 1999, n. 14

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Dichiarazione di pubblica utilità
La dichiarazione di pubblica utilità non costituisce un subprocedimento della espropriazione per pubblica utilità, ma è un procedimento autonomo che si conclude con un atto di natura provvedimentale, immediatamente impugnabile. 
Ente giudicante
Cons. Stato (Ad. Plen.), 15 settembre 1999, n. 14

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
La comunicazione di avvio del procedimento, prevista dall'art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241, non è necessaria in relazione ai procedimenti di occupazione d'urgenza, non tanto per le particolari ragioni di celerità che contraddistinguono tale procedimento, quanto per la sua natura meramente attuativa di provvedimenti presupposti. 
Ente giudicante
Cons. Stato (Ad. Plen.), 15 settembre 1999, n. 14
 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
L'occupazione d'urgenza costituisce momento puramente attuativo della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza che è ad essa presupposta; conseguentemente, restando estranei al decreto di occupazione d'urgenza profili di scelta discrezionale, e laddove il giusto procedimento si sia attuato nell'ambito della dichiarazione di pubblica utilità, non è dovuto l'avviso di avvio del procedimento nella fase preliminare all'occupazione. 
Ente giudicante
Cons. Stato (Ad. Plen.), 15 settembre 1999, n. 14

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
Nel caso di dichiarazione di pubblica utilità implicita, la partecipazione differita del privato, successivamente alla dichiarazione medesima, interviene su una situazione irreversibile ed esterna allo sviluppo procedimentale, e pertanto risponde al principio del giusto procedimento che il proprietario venga preventivamente notiziato dell'avvio della procedura espropriativa. 
Ente giudicante
Cons. Stato (Ad. Plen.), 15 settembre 1999, n. 14

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Indennità di espropriazione
L'esercizio del diritto soggettivo di ottenere il conguaglio dell'indennità di espropriazione, determinata ai sensi della l. 29 luglio 1980 n. 385 non è sottoposto all'osservanza del termine di decadenza di cui all'art. 19 l. 22 ottobre 1971 n. 865, bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale, decorrente dalla data del decreto di esproprio, in quanto l'azione per l'integrazione dell'indennità, già definita e liquidata in sede amministrativa con salvezza di conguaglio, non può qualificarsi come azione di opposizione alla stima in senso proprio, giacchè l'integrazione spetta anche quando la liquidazione sia divenuta irretrattabile. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 17 settembre 1999, n. 10058

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Espropriazione, in genere
Nel caso in cui l'irreversibile trasformazione del fondo di proprietà privata in opera pubblica si sia verificata nel periodo di occupazione legittima senza che tempestivamente sia intervenuto un provvedimento ablatorio, il fatto illecito generatore di responsabilità viene in essere alla scadenza del termine di occupazione autorizzata, in quanto è in tale momento che si verifica l'acquisto a titolo originario della proprietà in capo alla p.a., quale effetto della impossibilità di restituzione del bene, mentre nessuna connotazione di illiceità può ravvisarsi nella trasformazione del suolo per l'esecuzione dell'opera pubblica anteriormente a quel momento. In siffatti casi l'illecito è addebitabile al titolare del potere espropriativo, cioè al soggetto tenuto al rispetto delle norme sull'espropriazione, sicchè, ove l'opera pubblica sia stata realizzata da diverso soggetto, quest'ultimo intanto può essere ritenuto autore dell'illecito, e, quindi, responsabile del danno, in quanto al medesimo siano state trasferite le potestà relative al procedimento ablatorio. (Nella specie, con riferimento ad un caso, in cui trattavasi di opera realizzata da una provincia campana ed il sindaco del comune nel quale doveva realizzarsi l'opera era intervenuto disponendo l'occupazione d'urgenza, in conformità a deliberazione dell'amministrazione provinciale, la S.C. ha escluso che l'illecito derivante dall'occupazione acquisitiva fosse addebitabile anche al comune, osservando che ad esso non era stata delegata la procedura espropriativa e che le attività giuridiche compiute dal sindaco erano state da lui svolte, in ottemperanza a delega attribuita ai sindaci espressamente dalla legislazione regionale, di cui alle leggi regione Campania n. 23 del 1977 e n. 51 del 1978, senza che l'espletamento di tale delega fosse riferibile al comune in base al rapporto di immedesimazione organica). 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 20 settembre 1999, n. 10129

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Indennità di espropriazione
Nella valutazione della natura edificabile del terreno secondo diritto, ai fini espropriativi o ai fini risarcitori in una fattispecie di accessione acquisitiva, non è sufficiente fare riferimento al p.r.g. nella sua originaria formulazione (nel quale il terreno in questione sia eventualmente collocato in zona agricola), ma occorre anche tenere presente la destinazione che quel terreno abbia assunto nel p.e.e.p., che del p.r.g. o del piano di fabbricazione costituisce variante, ed in base ad esso riconoscerne la natura edificatoria e valutarne le caratteristiche. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 21 settembre 1999, n. 10183

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Atti del procedimento
Le osservazioni e le opposizioni presentate dai soggetti interessati da procedimenti ablatori hanno valenza procedimentale, con evidente funzione di introdurre nel procedimento espropriativo "in itinere" le prospettazioni degli stessi ai fini della valutazione dei vari interessi su cui esso viene ad incidere. 
Ente giudicante
T.A.R. Molise, 24 settembre 1999, n. 444

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione abusiva o illegittima
Qualora, per l'inefficacia del decreto di occupazione d'urgenza derivante dalla mancata apprensione del fondo nel termine di tre mesi previsto dall'art. 20, comma 1, l. 22 ottobre 1971 n. 865, l'occupazione, comunque intervenuta, sia da considerare illegittima "ab origine", il diritto del proprietario al risarcimento del danno per la perdita della proprietà si prescrive nel termine quinquennale decorrente dal fatto illecito, ovvero dal momento in cui è ravvisabile l'irreversibile trasformazione del fondo con destinazione all'opera pubblica. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 24 settembre 1999, n. 10504

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione abusiva o illegittima
La decorrenza infruttuosa del termine iniziale di tre mesi, previsto dall'art. 20 l. 22 ottobre 1971 n. 865 per l'efficacia del decreto di occupazione d'urgenza, non comporta il carattere permanente dell'illecito comportamento dell'amministrazione che, pur dopo la scadenza del detto termine, abbia portato ad esecuzione il decreto medesimo; in tale ipotesi l'illecito dell'amministrazione si perfeziona, anzichè con la scadenza del periodo di occupazione legittima, con l'irreversibile trasformazione del bene, con la conseguenza che da questo momento decorre il termine prescrizionale di cinque anni per l'avvio dell'azione risarcitoria. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 24 settembre 1999, n. 10504

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
La sentenza della Corte cost. n. 470 del 1990, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4, della l. n. 865 del 1971 - il quale dispone che gli interessati possono proporre opposizione davanti alla Corte d'appello entro trenta giorni dalla comunicazione della indennità di occupazione come determinata dalla apposita Commissione - nella parte in cui, in mancanza di tale determinazione, non consente di agire in giudizio per ottenere la liquidazione della giusta indennità a decorrere dalla occupazione, non ha comportato, quale ulteriore conseguenza, che anche il riferito termine decadenziale prescinda dalla determinazione vera e propria dell'indennità, e possa iniziare a decorrere anche dalla eventuale indicazione di una indennità provvisoria. Questa non può costituire fattore propulsivo del termine decadenziale di trenta giorni per la opposizione alla determinazione, che, solo in caso di comunicazione della determinazione stessa agli interessati, si sovrappone al termine ordinario di prescrizione dell'azione. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 27 settembre 1999, n. 10689

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Decreto di espropriazione
Le sopravvenienze normative di cui agli art. 84 ter, l. 14 maggio 1981 n. 219 e 6, l. 28 ottobre 1986 n. 730 non sono idonee a disattendere l'interpretazione restrittiva dell'art. 80, l. n. 219, cit., come modificato dal d.l. 26 giugno 1981 n. 333, che limita la procedura ablatoria alle sole aree prive di edifici o con edifici da destinare alla demolizione. 
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. VI), 29 settembre 1999, n. 1276

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Indennità di espropriazione
In materia di espropriazione per pubblica utilità, l'esercizio, da parte dell'espropriato, del diritto di accettare l'indennità di esproprio con esclusione della riduzione del 40% presuppone l'obbligo per l'espropriante di determinare l'indennità, ai sensi dell'art. 5 bis della l. n. 359 del 1992, in misura congrua e non tanto distante dal valore reale del bene da elidere sostanzialmente la scelta del privato tra accettazione dell'indennità offerta in misura minore, ma esente da decurtazione e rischio della liquidazione giudiziale gravata dall'integrale applicazione della riduzione; è riservata all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, l'individuazione del limite, da operarsi caso per caso, al di sotto del quale l'entità dell'offerta non può scendere senza perdere la sua idoneità a realizzare la finalità indennitaria. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 29 settembre 1999, n. 10797