ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
La revoca dell'ordinanza di occupazione d'urgenza di un'area non fa venir meno l'occupazione di fatto della stessa da parte della p.a., mantenuta attraverso la detenzione del custode; per far cessare l'occupazione è pertanto necessario un atto di riconsegna del bene al proprietario, in mancanza del quale l'occupazione è illegittima e fonte di responsabilità per la p.a. occupante, senza che la causale coincidenza nella stessa persona di custode del bene e proprietario valga ad escludere la necessità di un esplicito comportamento di dismissione dell'occupazione, non essendo la cessazione del ruolo di custode e la reimmissione del proprietario in possesso effetti automatici della revoca. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 1 ottobre 1999, n. 10866

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
Ai fini della quantificazione del danno da mancata restituzione subito dal proprietario di un fondo già oggetto di occupazione di urgenza poi revocata, nel procedere alla valutazione equitativa fondata "sull'apprezzamento delle circostanze del caso" ai sensi dell'art. 2056, comma 2, c.c., deve tenersi conto dell'utilità economica che il proprietario, come custode detentore, abbia in ipotesi ricavato attraverso un utilizzo precario del bene. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 1 ottobre 1999, n. 10866

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Non sussiste la responsabilità del presidente della Giunta regionale, del segretario generale e del funzionario responsabile del servizio per i danni derivanti da ritardo nella definizione di un procedimento di espropriazione, ove il ritardo stesso sia da imputare alla mancata risposta da parte dell'ufficio tecnico erariale circa i quesiti posti dall'amministrazione regionale relativamente alla determinazione dell'indennità di occupazione. 
Ente giudicante
C. Conti, regione Sardegna, sez. Giurisdiz., 7 ottobre 1999, n. 756

 

SENTENZA CIVILE
Sentenza definitiva e no
In caso di cumulo di domande fra gli stessi soggetti, deve considerarsi non definitiva, quindi suscettibile di riserva di impugnazione, la sentenza che decide solo alcune di dette domande, con prosecuzione del procedimento per le altre, senza disporre la separazione e senza provvedere sulle spese in ordine alla domanda o alle domande decise, ma rinviandone la liquidazione all'ulteriore corso del giudizio (nella specie, è stata ritenuta non definitiva la sentenza con cui la p.a. veniva condannata al risarcimento dei danni per occupazione illegittima di terreni, quindi, accolta l'opposizione alla stima in relazione all'espropriazione sopravvenuta, veniva riservata al definitivo la pronuncia sulle spese, disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per la determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione). 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. un., 8 ottobre 1999, n. 712

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Indennità di espropriazione
In tema di determinazione dell'indennità di espropriazione, il sistema dell'indennizzo "salvo conguaglio" previsto dalla l. n. 385 del 1980 è stato automaticamente sostituito da quello, previgente, dell'art. 39 l. n. 2359 del 1865 solo alla data di pubblicazione della sentenza costituzionale n. 223 del 1983 dichiarativa dell'illegittimità del suddetto sistema, pertanto solo da tale momento gli espropriati sono stati messi in grado di pretendere il "giusto prezzo", senza più dover attendere la apposita legge sostitutiva delle norme dichiarate incostituzionali con la precedente sentenza costituzionale n. 5 del 1980, legge chiamata a definire le modalità del conguaglio ulteriormente spettante; ne consegue che la prescrizione decennale del rimanente credito indennitario deve ritenersi decorrente dalla data di pubblicazione della suddetta sentenza costituzionale n. 223 del 1983 e non dalla data di emissione del decreto di esproprio, ove questo sia intervenuto dopo la sentenza n. 5 del 1980 e prima della sentenza n. 223 del 1983. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 8 ottobre 1999, n. 11293

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
In materia di espropriazione per pubblica utilità, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 67 del 1990, il soggetto espropriato può agire in via autonoma per conseguire l'indennità di espropriazione, anche se la stima amministrativa non sia stata effettuata, quando sia stato emesso il decreto di esproprio, che integra una condizione dell'azione; in caso di procedura espropriativa non completata, scaduto il termine dell'occupazione d'urgenza e intervenuta l'irreversibile trasformazione del bene, il privato può invece agire per il risarcimento del danno da occupazione acquisitiva nel termine del quinquennio dalla fine dell'occupazione legittima. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 11 ottobre 1999, n. 11370

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
I criteri per la liquidazione del danno da occupazione appropriativa, stabiliti dall'art. 3, comma 65, della l. n. 662 del 1996, sono applicabili ai giudizi in corso, anche in sede di legittimità, purchè sulla questione non sia intervenuto il giudicato; affinchè non ricorra una preclusione da giudicato all'applicazione dello "ius superveniens" è sufficiente che sia in discussione l'an o il quantum del risarcimento, sotto qualsiasi profilo. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato che la contestazione sulla qualità, agricola o edificatoria, del fondo impediva il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado sul quantum del risarcimento con conseguente obbligo per il giudice d'appello, pur confermando l'accertamento sulla natura del fondo, di procedere all'applicazione d'ufficio di una norma cogente e retroattiva). 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 11 ottobre 1999, n. 11382

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Indennità di espropriazione
In materia di espropriazione per pubblica utilità, la "cessione volontaria" dà luogo ad una forma alternativa di realizzazione del procedimento espropriativo, mediante l'utilizzazione di uno strumento privatistico soggetto ai principi civilistici che regolano la conclusione dei contratti e, per alcuni aspetti, tra cui in particolare la determinazione del prezzo, a norme imperative; pertanto, da un lato, in caso di inadempimento trovano applicazione le norme sulla risoluzione del contratto, dall'altro la manifestazione di volontà del privato in riferimento ad un prezzo, che sia stato determinato dalla p.a., non sulla base dei criteri legali ma in violazione delle norme imperative dettate ad integrazione del contenuto necessario del contratto, è priva di efficacia negoziale pubblicistica e dotata della efficacia privatistica, salva la possibilità dell'espropriato, una volta rimosso il formale titolo d'acquisto per intervenuta risoluzione del contratto, di richiedere il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento che ha dato luogo alla risoluzione. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 12 ottobre 1999, n. 11435

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
Le disposizioni di cui all'art. 19, d.l. 25 marzo 1997 n. 67, come conv. dalla l. 23 maggio 1997 n. 135 che ha ridotto della metà i termini processuali per l'impugnazione, operano per l'avvenire, per cui i termini d'impugnazione, già decorrenti all'entrata in vigore del succitato provvedimento legislativo, non potevano subire alcuna modificazione neppure proporzionale rispetto a quelli che erano assicurati alla parte nel precedente regime. 
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 13 ottobre 1999, n. 1566

 

ACQUE PUBBLICHE 
Espropriazione per pubblica utilità
L'indennità di occupazione d'urgenza legittima deve essere liquidata col criterio degli interessi legali sulla somma che sarebbe spettata a titolo di indennità di espropriazione del fondo, per ciascun anno di occupazione, prescindendo dal modo di acquisto della proprietà da parte dell'amministrazione. 
Ente giudicante
Trib. Sup. Acque, 15 ottobre 1999, n. 122

 

IMPOSTA SUCCESSIONE E DONAZIONE
Questioni di legittimità costituzionale
Privilegi
In riferimento agli art. 24, 113 e 53 cost., non è fondata - nei sensi di cui in motivazione - la q.l.c. degli art. 34 e 41 d.lg. 31 ottobre 1990 n. 346 t.u. delle disposizioni concernenti l'imposta delle successioni e donazioni, sotto il profilo che non consentirebbero al terzo, acquirente di bene immobile ereditario, gravato da privilegio speciale a garanzia del pagamento della imposta di successione e delle sanzioni amministrative, di contestare in sede giudiziale, supplendo all'inerzia del successore "mortis causa", la maggiore imposta (complementare) liquidata dalla amministrazione in sede di rettifica della dichiarazione del contribuente. La disciplina censurata, infatti, deve essere interpretata nel senso che il terzo acquirente del bene oggetto del privilegio immobiliare, nell'ipotesi in cui l'accertamento di maggior valore della imposta di successione sia successivo alla trascrizione del titolo di acquisto del bene, mentre può intervenire volontariamente o su istanza di parte nel giudizio promosso avverso l'accertamento dal debitore di imposta, resta, comunque, legittimato a opporre in sede di espropriazione - nel caso in cui non abbia partecipato al giudizio - le eccezioni non sollevate dal successore "mortis causa", supplendo in tal modo all'inerzia di quest'ultimo. 
Ente giudicante
Corte cost., 15 ottobre 1999, n. 386

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Espropriazione, in genere
Le procedure relative all'ampliamento di un opificio industriale successivamente al 31 dicembre 1980 sono soggette alla legge generale delle espropriazioni a meno che le medesime non ricadano nelle fattispecie previste dagli art. 50 e 56, d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218 e sono, comunque, articolate secondo le specifiche disposizioni contenute nei commi 2-6 art. 53 d.P.R. n. 218, cit. 
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 15 ottobre 1999, n. 1585

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Questioni di legittimità costituzionale
Danni (risarcimento dei)
Sono manifestamente infondate le q.l.c., in riferimento agli art. 3 comma 1, 42 comma 2 e 97 comma 1 cost., agli art. 3 comma 1 e 4 comma 2 cost., 3 e agli art. 3 e 42 cost., dell'art. 5 bis comma 7 bis d.l. 11 luglio 1992 n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), conv. con modif., nella l. 8 agosto 1992 n. 359, introdotto dall'art. 3 comma 65 l. 23 dicembre 1996 n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, che disciplina il "quantum" del risarcimento nelle ipotesi di occupazione illegittima della p.a. 
Ente giudicante
Corte cost. (ord.), 22 ottobre 1999, n. 396

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
In base al combinato disposto degli art. 86 e 87 d.P.R. n. 616 del 1977 sono trasferite alle regioni le competenze relative alla realizzazione di opere di elettrificazione, che si eseguono nel territorio di una regione, fino a 150.000 volts, ivi comprese le relative procedure per l'occupazione d'urgenza delle aree necessarie. Anche la costruzione di un elettrodotto finalizzato alla fornitura di energia elettrica ad un utente privato singolo deve considerarsi, alla luce dell'interesse pubblico che viene in rilievo, un'opera di carattere pubblico che consente l'attivazione delle necessarie procedure ablatorie. Lo stato di consistenza, nel procedimento di occupazione temporanea e di urgenza, può essere redatto anche da un tecnico designato dallo stesso soggetto espropriante, purchè le relative operazioni siano condotte in contraddittorio con il proprietario ed in completa aderenza alla configurazione ed alle caratteristiche dell'immobile. L'urgenza richiesta dall'art. 113 r.d. n. 1775 del 1933 per l'autorizzazione provvisoria, da valutarsi al momento del relativo decreto di autorizzazione e non al tempo del decreto di occupazione, non è quella eccezionale ex art. 11 comma 1 l. n. 2359 del 1865, bensì l'urgenza comune di eseguire l'opera pubblica. E' pertanto sufficiente sotto il profilo motivazionale il richiamo alla natura e necessità dell'opera. 
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 22 ottobre 1999, n. 1595

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' 
Occupazione d'urgenza
Nel procedimento di occupazione temporanea e d'urgenza di immobili da sottoporre ad espropriazione la redazione dello stato di consistenza è volta ad assicurare che nel contraddittorio delle parti, si pervenga all'esatta determinazione dello stato dei beni da occupare e delle caratteristiche essenziali dei medesimi; pertanto il verbale di consistenza può essere redatto anche da un tecnico designato dallo stesso soggetto espropriante purchè le relative operazioni siano state condotte in contraddittorio con il proprietario ed in completa aderenza alla configurazione ed alle caratteristiche dell'immobile. 
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 22 ottobre 1999, n. 1595

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Mezzogiorno
I soggetti passivi di espropriazioni per pubblica utilità attuate nell'ambito dell'intervento statale per l'edilizia a Napoli di cui alla l. n. 219 del 1981 hanno diritto a tutte le indennità previste dalla l. n. 385 del 1980 e pertanto anche all'indennità di occupazione. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. un., 25 ottobre 1999, n. 739

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Mezzogiorno
E' manifestamente infondata la q.l.c., prospettata con riferimento all'art. 24 cost., dell'art. 19 del d.l.lt. n. 219 del 1919., che disciplina il procedimento di opposizione alla stima all'indennità di esproprio innanzi alla Giunta speciale per le espropriazioni per il comune di Napoli quale giudizio in unico grado, le sentenze conclusive del quale sono impugnabili con ricorso per cassazione per i soli vizi di incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge; infatti, il "doppio grado" di giudizio non è previsto neppure per l'ordinario procedimento di opposizione alla stima di competenza della corte d'appello mentre il vizio di contraddittorietà della motivazione, se non può essere fatto valere ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., può integrare il vizio di nullità a norma del precedente n. 4 dello stesso articolo in relazione all'art. 132 n. 4 c.p.c. per violazione dell'obbligo di motivazione, allorquando la motivazione è totalmente omessa, risulti totalmente carente o si estrinsechi in argomentazioni non idonee a ricavarne la "ratio decidendi" o tra loro logicamente inconciliabili o perplesse o obiettivamente incomprensibili. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. un., 25 ottobre 1999, n. 745

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Mezzogiorno
In tema di espropriazione per p.u. il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione avverso le decisioni della Giunta speciale presso la Corte d'appello di Napoli è ammesso, a norma dell'art. 111 comma 2 cost., in tutti i casi in cui la motivazione sia materialmente inesistente o meramente apparente. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. un., 25 ottobre 1999, n. 745
Parti in causa

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
Ove l'amministrazione espropriante trasferisca ad un'impresa privata, quale concessionaria od appaltatrice dell'opera pubblica, gli oneri concernenti la procedura ablativa, con delega dei relativi poteri e funzioni, all'impresa medesima spetta la qualità di parte del rapporto espropriativo e quindi la legittimazione nel giudizio di opposizione avverso la stima dell'indennità. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. un., 25 ottobre 1999, n. 745

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
Dato l'indissolubile collegamento che esiste tra indennità di espropriazione e momento del trasferimento della proprietà del bene attraverso l'espropriazione per pubblica utilità, non può addivenirsi ad una statuizione sull'ammontare dell'indennità definitiva se non in presenza del provvedimento ablatorio e pertanto, il decreto di espropriazione costituisce una condizione dell'azione avente ad oggetto la determinazione, in modo non più modificabile o revocabile e impugnabile, dell'indennità suddetta; tale principio trova applicazione, se non diversamente disposto, anche nei procedimenti non disciplinati dalle leggi n. 2359 del 1865 e n. 865 del 1971 e quindi il decreto di esproprio si configura quale condizione dell'azione anche nel giudizio, devoluto alla cognizione della Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli, avente ad oggetto la determinazione delle indennità di cui all'art. 18 d.l.lt. n. 219 del 1919, convertito nella l. n. 1290 del 1921, spettanti ai proprietari in conseguenza delle espropriazioni di immobili nel comune di Napoli strumentali all'attuazione del Programma straordinario di edilizia residenziale nell'area metropolitana di Napoli di cui alla l. n. 219 del 1981. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. un., 25 ottobre 1999, n. 746

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Scelta dell'area da espropriare
La scelta dell'area operata dall'amministrazione nel procedimento espropriativo è concreta espressione della sua piena discrezionalità soggetta a sindacato del giudice soltanto solo sotto il profilo dell'illogicità e della contraddittorietà. 
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 26 ottobre 1999, n. 1628

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Decreto di espropriazione
Nell'espropriazione per pubblico interesse, l'erronea determinazione dei beni da espropriare inficia la validità del relativo procedimento quando si risolve in un errore sulla loro individuazione, sì che l'azione amministrativa ne risulti fuorviata. Negli altri casi tale errore rileva ai fini della quantificazione della relativa indennità. L'indicazione catastale contenuta nel provvedimento di espropriazione non è, infatti, diretta ad accertare rigorosamente la proprietà del fondo al fine di qualificarne il regime giuridico ma ad individuare il titolare del bene nei cui confronti opera l'effetto ablativo, e che ha diritto alla percezione dell'indennità. 
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 26 ottobre 1999, n. 1628

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Decreto di espropriazione
Le eventuali inesattezze riscontrabili in merito alla misurazione delle superfici espropriate nei provvedimenti ablatori possono tradursi in un vizio dell'atto soltanto se producono un'incertezza assoluta circa l'individuazione del bene costituente l'oggetto dell'acquisto coattivo. 
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 26 ottobre 1999, n. 1628

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Decreto di espropriazione
E' illegittimo il decreto di espropriazione per p.u. di un'area qualora, a prescindere dalle diversità dei dati catastali, manchi nell'atto ogni precisazione in ordine alla delimitazione dei confini, all'ubicazione e alla quantità del terreno interessato, necessari per l'esatta individuazione del bene espropriato. 
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 26 ottobre 1999, n. 1628

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
L'avviso di avvio di procedimento di cui all'art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241 non si applica nel caso in cui il procedimento sia regolato da specifiche norme, che prevedano forme di partecipazione del privato, nè alle procedure adottate d'urgenza; pertanto, legittimamente non è inviata la comunicazione di avvio del procedimento al proprietario di un'area, da occupare d'urgenza, ai fini dell'espropriazione. 
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 26 ottobre 1999, n. 1628

 

COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIVILE
Giurisdizione: del giudice ordinario e del giudice amministrativo
La controversia tra ente pubblico locale e cittadino proprietario del fondo espropriato avente ad oggetto la retrocessione del bene immobile in virtù del mancato utilizzo dello stesso per la realizzazione dell'opera pubblica non rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 34 d.lg. n. 80 del 1998, bensì appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, giaccè la materia dell'espropriazione non può essere ricondotta alle nozioni di urbanistica ed edilizia a cui si richiama la norma predetta. 
Ente giudicante
Trib. Napoli, 27 ottobre 1999

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Competenza, giurisdiz. del giudice ordinario
La speciale competenza per materia della Corte d'appello, stabilita dall'art. 19 l. n. 865 del 1971, riguarda espressamente le cause di opposizione avverso la stima dell'indennità di espropriazione e, attesa la sua natura eccezionale, non si può estendere ad altre domande, se non legate dal vincolo di accessorietà con la domanda principale di opposizione alla stima. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 29 ottobre 1999, n. 12153

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Indennità di espropriazione
Nei giudizi in corso per la determinazione dell'indennità di esproprio, il diritto di accettarla evitando la decurtazione del 40% , previsto dall'art. 5 bis l. n. 359 del 1992 per effetto della sentenza n. 283 del 1993 cost., presuppone una nuova offerta dell'espropriante nel corso del giudizio, commisurata ai nuovi criteri, fermo restando il dovere del giudice di merito di valutarla, e qualora la ritenga considerevolmente inferiore rispetto a quella determinabile giudizialmente, di escluderne la congruità e l'idoneità a dar luogo alla riduzione del 40% , che può essere effettuata solo se il rifiuto di accettare l'indennità è ingiustificato, per il rispetto dei criteri di legge da parte dell'offerente. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 29 ottobre 1999, n. 12176

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Indennità di espropriazione
Qualora il giudice di merito ritenga l'offerta d'indennità espropriativa, formulata dall'amministrazione secondo i criteri dell'art. 5 bis l. n. 359 del 1992, considerevolmente inferiore a quella determinata giudizialmente, non deve farsi luogo alla decurtazione del quaranta per cento. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 29 ottobre 1999, n. 12176

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Area da espropriare (scelta della)
Rimane inibita al sindacato giurisdizionale sull'eccesso di potere ogni possibilità di sovrapporre una nuova graduazione degli interessi in conflitto alla valutazione che di essi sia stata già compiuta dalla p.a., dovendo l'indagine del giudice amministrativo limitarsi a verificare che, nella graduazione operata dalla p.a., siano stati acquisiti e presi in considerazione tutti gli interessi coinvolti. Nella localizzazione dell'opera pubblica la p.a. deve dare contezza dell'avvenuta valutazione - nelle loro peculiarità - degli interessi sacrificati, ma non anche delle specifiche ragioni della scelta di un luogo piuttosto che di un altro. 
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 3 novembre 1999, n. 1654

 

COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIVILE
Territorio: (foro dell'esecuzione forzata)
In tema di espropriazione forzata di crediti, la competenza territoriale per il procedimento di esecuzione appartiene al giudice del luogo di residenza del terzo debitore, e, ove questo sia un istituto di credito, al giudice del luogo ove ha sede l'agenzia che ha in carico il rapporto da dichiarare; tuttavia, la circostanza che il creditore abbia indicato un'agenzia che non ha in carico il suddetto rapporto attiene al merito e non incide sulla competenza del giudice adito, giacchè la scelta del terzo debitore spetta al creditore procedente e, ove questi individui un terzo privo di legittimazione passiva, il terzo ben può dichiarare di non essere debitore dell'esecutato, senza che ciò rilevi ai fini della competenza territoriale del giudice dell'esecuzione. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. lav., 3 novembre 1999, n. 12256

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Indennità di espropriazione
Nella situazione di diritto transitorio, in cui, all'entrata in vigore dell'art. 5 bis l. 8 agosto 1992 n. 359, intervenuto il decreto di esproprio, penda ancora il contenzioso sulla misura dell'indennità, la disposizione deve trovare un necessario adeguamento nella prospettiva aperta da Corte cost. 16 giugno 1993 n. 283, nel senso che la cessione volontaria non può perfezionarsi sulla determinazione della p.a. attuata nel corso del procedimento amministrativo ormai concluso, ma postula una nuova offerta adeguata al sopravvenuto criterio normativo, e, se tale offerta sia mancata, il comportamento omissivo dell'espropriante, cui è addebitabile l'impossibilità della definizione consensuale, non può frustrare il diritto dell'espropriato all'indennità non decurtata, che deve perciò essere riconosciuto attraverso la determinazione giudiziale dell'indennità stessa secondo il criterio dell'art. 5 bis, comma 1, esclusa l'applicazione della riduzione. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 6 novembre 1999, n. 12353

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
Dal collegamento funzionale e procedimentale dell'occupazione d'urgenza con l'espropriazione, discende che l'indennità per la prima deve essere determinata in misura percentuale della indennità dovuta per la seconda, e restando escluso che possa essere rapportata al valore venale del bene occupato, perchè non costituisce il corrispettivo del mancato godimento nel periodo intercorrente dallo spossessamento alla definitiva ablazione, non può valere il riferimento alla (mancata) percezione dei frutti della cosa per negare l'adeguamento alle variazioni del saggio legale (nella specie, aumento al 10% operante dal 16 dicembre 1990), con la ragione che non risulterebbe da quel momento accresciuta la redditività degli immobili della natura di quello occupato, sicchè la misura percentuale da calcolarsi sull'importo dell'indennità di espropriazione, svincolata dal riferimento all'effettivo (pur se presunto) valore di godimento del bene occupato, non può essere che quella come determinata per convenzione normativa nell'art. 1284 c.c., e cioè pari al saggio degli interessi legali. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 6 novembre 1999, n. 12353

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Indennità di espropriazione
La rigida bipolarità dall'art. 5 bis l. 8 agosto 1992 n. 359, tra suoli edificabili e suoli agricoli, non rileva agli effetti della determinazione dell'indennità di esproprio di una cava, costituente bene produttivo individuabile in alternativa non già a suoli edificatori e agricoli, ma all'insieme di tutte le aree contemplate dalla norma, conseguendone che il reddito correlato alla estrazione del materiale per tutto il tempo della sua prevista utilizzabilità costituisce il razionale riferimento ai fini indennitari per l'ablazione della cava, pur se, allo stato, mancante dell'autorizzazione richiesta dalla legislazione regionale per l'esercizio dell'attività estrattiva, poichè tale contingente situazione non fa venir meno l'utilità economica del bene, e non ne esclude la potenzialità redditale correlata al possibile futuro conseguimento dell'autorizzazione. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 6 novembre 1999, n. 12354

 

OPERE PUBBLICHE
Questioni di legittimità costituzionale
Contratto di appalto, in genere
E' infondata, nei sensi di cui in motivazione, la q.l.c. dell'art. 19 comma 2 d.l. 25 marzo 1997 n. 67, conv., con modificazioni, nella l. 23 maggio 1997 n. 135, in quanto consente al giudice amministrativo, adito anche con domanda di tutela cautelare, con ricorsi in primo grado e in appello, concernenti provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, e provvedimenti di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi comprese le procedure di occupazione e di espropriazione delle aree ad esse destinate, di decidere immediatamente il merito delle questioni che siano già definibili, con sentenza adottata in camera di consiglio, motivata in forma abbreviata, e il cui dispositivo deve essere depositato entro sette giorni, in riferimento agli art. 3, 24, 103 comma 1, 113 e 125 comma 2 cost. 
Ente giudicante
Corte cost., 10 novembre 1999, n. 427

 

OPERE PUBBLICHE
Contratto di appalto, in genere
Questioni di legittimità costituzionale
E' infondata, nei sensi di cui in motivazione, la q.l.c. dell'art. 19 comma 3 d.l. 25 marzo 1997 n. 67, conv., con modificazioni, nella l. 23 maggio 1997 n. 135, in quanto, nei giudizi concernenti provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, e provvedimenti di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi comprese le procedure di occupazione e di espropriazione delle aree ad esse destinate, dispone la dimidiazione dei termini processuali, a cominciare da quello di proposizione del ricorso, in riferimento agli art. 3, 24, 103 comma 1, 113 e 125 comma 2 cost. 
Ente giudicante
Corte cost., 10 novembre 1999, n. 427

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Decreto di espropriazione
E' illegittimo l'intervento ablatorio che si fonda su un piano di edilizia economica e popolare superato da una difforme e successiva strumentazione urbanistica generale. 
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 10 novembre 1999, n. 1673

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Espropriazione, in genere
Le immissioni provenienti da un'opera pubblica possono costituire ragioni di danno indennizzabile ai sensi dell'art. 46 della l. n. 2359 del 1865 a condizione che nei confronti della proprietà che le subisce costituiscano fattore di danno particolare permanente superiore alla normale tollerabilità. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 19 novembre 1999, n. 12853

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
La norma dell'art. 5 bis della l. n. 359 del 1992, laddove stabilisce che, per la valutazione della edificabilità delle aree, si devono considerare le possibilità legali ed effettive di edificazione, esistenti al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, secondo la lettura che ne ha dato la Corte cost. nella sentenza n. 442 del 1993, per poter essere considerata conforme a Costituzione, deve essere intesa nel senso che il legislatore con essa abbia voluto consacrare il principio giurisprudenziale consolidato, secondo cui nella stima dell'area espropriata non si deve tenere conto del vincolo espropriativo, conseguendone che, alla valutazione del bene a fini indennitari, si deve procedere sulla base di una ricognizione della qualità edificatoria o meno dell'area espropriata, che sia pienamente aderente alle possibilità "legali ed effettive" di edificazione, sussistenti al momento del verificarsi della vicenda ablativa, cioè del decreto di espropriazione. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la sentenza di merito impugnata avesse fatto corretta applicazione di tali principi, laddove aveva dato rilievo, sulla base degli accertamenti espletati da una consulenza tecnica, alla circostanza che il suolo espropriato ricadeva in una zona di espansione dell'adottato piano regolatore generale comunale, era stato poi inserito nel piano di zona di cui alla l. n. 167 del 1962 ed era ubicato in zona urbanizzata intorno al 1980 e sita a poca distanza da strade importanti). 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 19 novembre 1999, n. 12861

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
In caso di espropriazione di bene indiviso, l'opposizione del singolo comproprietario avverso la stima effettuata in via amministrativa, non avendo l'obbligazione ed il relativo credito natura parziaria e non essendo configurabile la sua deduzione in giudizio "pro quota", è idonea ad estendere il giudizio alla determinazione dell'intero diritto e, quindi, dell'intera indennità, anche a beneficio dei comproprietari non opponenti, che del primo non sono, peraltro, litisconsorti necessari, conseguendone, altresì, il diritto consequenziale dell'opponente di domandare il deposito per l'intero dell'indennità giudizialmente determinanda (o della differenza fra quest'ultima e quella che già anteriormente sia stata eventualmente depositata). Con riferimento, tuttavia, all'ipotesi in cui alcuni comproprietari abbiano optato per la cessione volontaria delle rispettive quote e qualora nel giudizio risulti questa opzione, fermo il diritto del comproprietario che si oppone alla stima di veder determinata l'indennità di espropriazione con riferimento all'intero bene, non è configurabile il diritto di detto comproprietario di chiedere che sia ordinato all'ente di depositare l'indennità per l'intero, non esistendo più altri comproprietari aventi diritto. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 19 novembre 1999, n. 12861

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
Poichè sussiste un indissolubile collegamento tra l'indennità di espropriazione ed il momento del trasferimento della proprietà del bene attraverso l'espropriazione per pubblica utilità, l'ammontare della indennità di espropriazione dev'essere determinato con riferimento alla data del provvedimento che dispone l'ablazione del diritto dominicale, cioè del decreto di espropriazione, la cui esistenza costituisce presupposto indefettibile del giudizio avente ad oggetto la determinazione dell'indennità stessa. (Sulla base di tali principi le Sezioni Unite, con riguardo ad un'espropriazione compiuta secondo la l. n. 219 del 1981, hanno disatteso il motivo di ricorso che postulava che quella determinazione dovesse farsi con riferimento alle caratteristiche ed al valore possedute dall'immobile espropriato al momento della redazione della stima amministrativa e del deposito della stessa presso la Cassa depositi e prestiti). 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. un., 22 novembre 1999, n. 818

 

EDILIZIA E URBANISTICA
Piano regolatore generale
Nel caso in cui il giudizio sull'illegittimità dell'atto si limita a sancire l'illogicità della destinazione d'uso impressa all'area del ricorrente, in presenza dell'esercizio di un potere di conformazione e non di espropriazione, viziato solo in alcuni specifici presupposti di fatto ma corretto e legittimo per il resto, esso non comporta che l'unica legittima destinazione di zona debba essere quella originariamente attribuita, risultando la complessiva correttezza dei principi ispiratori della variante, che lasciano perciò impregiudicato un ampio margine di discrezionalità all'amministrazione in sede di riesame e rinnovazione, con la conseguenza che non vi è luogo all'accoglimento di una pretesa risarcitoria. 
Ente giudicante
T.A.R. Lazio, sez. I, 23 novembre 1999, n. 2838

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Competenza, giurisdiz. del giudice ordinario
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (pur dopo l'entrata in vigore del d. lgs. 31 marzo 1998 n. 80 sul nuovo riparto della giurisdizione) la controversia avente ad oggetto il risarcimento del danno da occupazione c.d. appropriativa (o accessione invertita). 
Ente giudicante
Trib. Napoli, 23 novembre 1999

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
L'individuazione del giudice competente a conoscere della opposizione alla stima della indennità di espropriazione dev'essere effettuata con riferimento alla normativa in concreto applicata dalla p.a. per disporre l'espropriazione e determinare l'indennità. Ove il modello procedimentale seguito dall'amministrazione sia quello di cui agli art. 15 e 16 della l. n. 865 del 1971 competente a conoscere dell'opposizione alla stima è la Corte d'appello. (Nella specie la S.C. ha riconosciuto la sussistenza della competenza della Corte d'appello con riferimento ad un'opposizione alla stima relativa a procedimento espropriativo di aree di cui ad un piano di zona definito dalla l. n. 167 del 1962 e successive modifiche, dando atto che, in virtù della estensione a tutte le opere pubbliche disposta dalla l. n. 247 del 1974, il suddetto modello procedimentale era applicabile anche alle opere di edilizia residenziale pubblica già regolate dalla l. n. 167 del 1962 e rilevando che in concreto era stato seguito proprio quel modello e non il modello procedimentale ex l. n. 2359 del 1865). 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 24 novembre 1999, n. 13041

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Indennità di espropriazione
La cessione volontaria del bene assoggettato ad espropriazione per pubblica utilità, prevista dall'art. 12 della l. n. 865 del 1971, integra un contratto pubblicistico ed il relativo prezzo si correla in modo vincolato ai parametri legali circa la determinazione dell'indennità espropriativa, secondo la normativa vigente al momento della procedura ablativa, e, per essi, alla natura del suolo espropriando. Ne deriva che nell'ipotesi che la cessione, stipulata nel vigore della l. n. 385 del 1980, contenga la clausola di previsione del conguaglio del prezzo, e che all'area ceduta debba essere riconosciuta legale possibilità edificatoria, in quanto destinata ad insediamenti produttivi dallo strumento urbanistico generale vigente, non può attribuirsi rilievo ai fini della integrazione del prezzo, alla espressione "terreno agricolo", adottata dalle parti nell'atto di cessione. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 27 novembre 1999, n. 13250

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Espropriazione, in genere
In tema di espropriazione per pubblica utilità, attesa l'autonomia esistente tra il procedimento di espropriazione e quello di occupazione, la proroga dei termini per i procedimenti espropriativi non riguarda anche le occupazioni di urgenza finalizzate all'esproprio; la circostanza che i termini per il compimento delle procedure espropriative non siano ancora scaduti, perchè prorogati, non impedisce, pertanto, che l'occupazione divenga illegittima quando sia scaduto il termine per essa previsto senza che siano intervenute tempestive proroghe della stessa. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 27 novembre 1999, n. 13260

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
Poichè sussiste un indissolubile collegamento tra l'indennità di espropriazione ed il momento del trasferimento della proprietà del bene, attraverso l'espropriazione per pubblica utilità, nel senso che l'ammontare dell'indennità deve determinarsi con riferimento alla data del provvedimento ablatorio, non è possibile alcuna statuizione su detto ammontare, se il provvedimento di espropriazione non è sopravvenuto, costituendo tale sopravvenienza presupposto indefettibile e, quindi, condizione dell'azione di determinazione definitiva dell'indennità. Tale principio trova applicazione anche nel giudizio - devoluto alla giurisdizione speciale della Giunta per le espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli - avente ad oggetto la determinazione delle indennità specificate nell'art. 18 del d.l.lt. n. 219 del 1919, conv. con modific. dalla l. n. 1290 del 1921 e, conseguentemente, anche con riferimento alle espropriazioni d'immobili nel comune di Napoli, strumentali all'attuazione del programma straordinario di edilizia residenziale di cui al titolo ottavo della l. n. 219 del 1981, il cui art. 80 richiama la suddetta normativa. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. un., 29 novembre 1999, n. 833

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
L'accertamento delle possibilità legali ed effettive di edificazione dell'area ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, va condotto in rapporto al regime urbanistico in vigore al momento del perfezionamento della vicenda ablativa, prescindendo dall'incidenza del vincolo apposto in vista dell'esproprio medesimo: non è sufficiente, pertanto, fare riferimento al Prg nella sua originaria formulazione ed occorre considerare la diversa destinazione che l'area abbia successivamente assunto nel Peep, che del Prg ha effetto di variante, ed in base ad esso riconoscerne la natura edificatoria e valutarne le caratteristiche. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 29 novembre 1999, n. 13307

 

EDILIZIA E URBANISTICA
Piano regolatore comunale
Il proprietario di un terreno soggetto a vincolo preordinato all'espropriazione non per ciò solo è inibito ad utilizzare e migliorare il bene, di talchè la p.a. deve tener conto delle eventuali migliorie in sede di reiterazione del vincolo stesso o quando proceda all'espropriazione (nella specie, è illegittima l'espropriazione di un bene vincolato, ma migliorato in modo tale da trasformarlo in un giardino simile a quelli vicini e che, per tale ragione, non erano stati espropriati a suo tempo dalla p.a. stessa). 
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. V), 1 dicembre 1999, n. 2020

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Atti del procedimento
Nell'ipotesi in cui il decreto di esproprio, per un'anomalia del procedimento, sia emanato dopo la inserzione nel Fal della provincia dell'avviso di deposito della relazione della commissione di cui all'art. 16 l. 22 ottobre 1971 n. 865 ma prima del compimento delle ulteriori formalità previste dall'art. 15 della stessa legge, e contenga la determinazione dell'indennità nella misura fissata in via provvisoria, senza alcuna determinazione in ordine all'indennità definitiva, non può decorrere dalla notificazione del provvedimento ablatorio, inidoneo a produrre la legale conoscenza dell'indennità definitiva, il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 19 della medesima legge, per l'opposizione alla stima, la cui proposizione peraltro, consentita a seguito della sentenza Corte cost. 22 febbraio 1990 n. 67, rimane soggetta all'ordinario termine prescrizionale. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 1 dicembre 1999, n. 13409

 

EDILIZIA E URBANISTICA 
Piano regolatore generale
I vincoli di piano regolatore, cui si applica il principio della decadenza quinquennale ai sensi dell'art. 2 l. 19 novembre 1968 n. 1187 sono soltanto quelli che incidono su beni determinati, assoggettandoli a vincoli preordinati all'espropriazione od a vincoli che ne comportano l'inedificabilità e dunque svuotano il contenuto del diritto di proprietà incidendo sul godimento del bene tanto da renderlo inutilizzabile rispetto alla sua destinazione naturale ovvero diminuendone in modo significativo il suo valore di scambio. 
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 2 dicembre 1999, n. 1769

 

EDILIZIA E URBANISTICA 
Piano regolatore generale
La previsione di una determinata tipologia urbanistica non è un vincolo preordinato all'espropriazione nè comportante l'inedificabilità assoluta, trattandosi invece di una prescrizione diretta a regolare concretamente l'attività edilizia, in quanto inerente alla potestà conformativa propria dello strumento urbanistico generale, la cui validità è a tempo indeterminato, come espressamente stabilito dall'art. 11 l. 17 agosto 1942 n. 1150. 
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 2 dicembre 1999, n. 1769

 

COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIVILE
Regolamento di competenza: d'ufficio
In sede di decisione su un'istanza di regolamento di competenza d'ufficio, proposta da un tribunale, il quale, essendogli stata rimessa, per ragioni di valore, dal pretore giudice dell'esecuzione nell'ambito di un procedimento di esecuzione forzata per espropriazione presso terzi, la controversia per l'accertamento della sussistenza del credito pignorato, abbia rilevato che la controversia era riconducibile all'ambito della competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro, la Corte di cassazione, nel provvedere sull'istanza dopo il 2 giugno 1999 e nel prendere atto che, a seguito della sopravvenuta efficacia a far tempo da quella data dell'istituzione del giudice unico di tribunale, "ex" d.lg. n. 51 del 1998, l'ufficio del pretore (come risulta dall'art. 1 di detto d.lg.) è stato soppresso e le relative competenze, ivi comprese quelle sulle controversie di lavoro e previdenziali e quelle di tale natura insorte ai sensi dell'art. 548 c.p.c. (come emerge dal coordinamento dello stesso art. 1 con le modifiche apportate dagli art. da 81 ad 86 del d.lg. alle norme degli art. 413, comma 1, 417, comma 3, 427, comma 1, 428, comma 2, e 444 c.p.c., nonchè dalla modifica dell'art. 548, comma 1, apportata dall'art. 98 del d.lg.) sono state trasferite al tribunale in composizione monocratica, deve rilevare che la controversia oggetto del regolamento non rientra tra quelle per le quali l'ufficio pretorile è stato mantenuto transitoriamente in vita (dall'art. 1 e dall'art. 42 del d.lg.), identificandosi esse soltanto in quelle indicate dal comma 1 dell'art. 133 del d.lg. (salvo il caso che siano rimesse in istruttoria, per il quale il comma 2 dello stesso articolo prevede che siano definite dal tribunale sulla base delle disposizioni introdotte dal d.lg.). Ne consegue che, dovendo alla controversia trovare applicazione le nuove norme ed apparendo, quindi, essa riconducibile alla competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica, l'istanza di regolamento deve essere rigettata, in quanto la questione con essa posta, cioè che la competenza non segue il criterio della competenza del valore, ma è di competenza per materia del giudice del lavoro, si profila come questione intesa a stabilire se il tribunale remittente debba giudicare di essa secondo il rito ordinario o quello del lavoro, cioè come questione inerente la distribuzione delle controversie all'interno di uno stesso ufficio ed il rito con cui la controversia dev'essere trattata, di modo che non rientra tra quelle deducibili con il regolamento di competenza. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. lav., 2 dicembre 1999, n. 13427

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
La domanda risarcitoria avente ad oggetto il riconoscimento di un danno da accessione invertita (oltre alla dovuta indennità) è condizionata, quanto alla sua ammissibilità, alla proposizione di apposita richiesta contenuta nell'atto introduttivo del giudizio, oltre che alla prova concreta dell'esistenza del danno stesso. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. II, 3 dicembre 1999, n. 13512

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
La determinazione dell'indennità di esproprio relativamente ad un'area edificata in assenza di concessione edilizia, deve effettuarsi, come prescritto dall'art. 19 comma 9 l. 22 ottobre 1971 n. 865, in base al valore della sola area, pur se riguardo alla costruzione abusiva non sia stata disposta o eseguita la demolizione, dovendosi ritenere che tale circostanza non sia rilevante ai fini indennitari, ma attenga ad autonomo e concorrente profilo sanzionatorio. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 7 dicembre 1999, n. 13656

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
Ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, il principio desumibile dall'art. 19, comma 9, l. 22 ottobre 1971 n. 865, relativamente alle aree edificate in assenza di concessione edilizia, ha carattere inderogabile e natura sanzionatoria, concorrente con la demolizione, e non consequenziale ad essa, essendo quest'ultima posta a cura e spese del proprietario, e non nell'interesse dello stesso, conseguendone che l'indennità determinabile ai sensi dell'art. 5 bis l. 8 agosto 1992 n. 359, deve commisurarsi al valore della sola area, pur se riguardo alla costruzione abusiva non sia stata disposta o eseguita la demolizione. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 7 dicembre 1999, n. 13656

 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Ordinamento e organizzazione dello Stato
Nei poteri straordinari attribuiti al commissario liquidatore della gestione fuori bilancio per la realizzazione del programma dei trasporti inerenti al piano viario e Parco archeologico dell'area flegrea, deliberato ai sensi dell'art. 11 l. 22 dicembre 1984 n. 887, dal consiglio regionale campano, sono compresi i lavori e le opere attinenti al fine anzidetto, fra i quali ogni tipologia d'intervento per infrastrutture stradali, nonchè i provvedimenti di occupazione d'urgenza e di espropriazione dei ruoli di proprietà privata interessati dalle attività predette, per i quali la disciplina dettata con l'ordinanza del commissario straordinario deroga alle normative sul relativo procedimento di cui alla l. 25 giugno 1865 n. 2359, art. 13 ed alla l. 7 agosto 1990 n. 241, art. 7 - 8. 
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. VI), 10 dicembre 1999, n. 2070

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
In ipotesi di espropriazione di terreni a vocazione non edificatoria, l'indennità di esproprio deve essere determinata sulla base del sistema tabellare di cui all'art. 16 della l. n. 865 del 1971, norma che, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 5 del 1980, è inefficace rispetto ai terreni edificabili ma applicabile per la stima dei terreni agricoli. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 11 dicembre 1999, n. 13874

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
In tema di espropriazione parziale, non rileva ai fini della determinazione dell'indennità l'asservimento della porzione espropriata conseguente all'esaurimento degli indici di fabbricabilità nel fondo residuo; infatti, l'asservimento che concreta la cessione di cubatura costituisce un vincolo convenzionale del quale, nello stimare il terreno, occorre tener conto - così come di tutti i vincoli non preordinati all'esproprio che ne limitano la libera disponibilità - solo in caso di diversa appartenenza del terreno avvantaggiato e di quello asservito; diversamente, nel caso di appartenenza a un solo proprietario, è la vocazione edificatoria del complesso che deve essere presa in considerazione, rimanendo irrilevanti le modalità concrete con cui la proprietà ha ritenuto di utilizzarlo. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 11 dicembre 1999, n. 13874

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Impianti industriali e produttivi
Nell'ipotesi in cui il provvedimento espropriativo sia emesso nel periodo di validità di un Min. p.i.p., il trasferimento del diritto di proprietà sull'area deve ritenersi legittimamente avvenuto; sicchè, l'eventuale scadenza del piano stesso non incide sulla legittimità del decreto d'esproprio già pronunciato e non comporta che il bene sia acquisito all'espropriante per accessione invertita, ma consente all'espropriato di chiedere, ai sensi dell'art. 63 della l. n. 2359 del 1865, la pronuncia di decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e la restituzione del bene previo pagamento del prezzo, da determinarsi ai sensi dell'art. 60 della stessa legge. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 11 dicembre 1999, n. 13884

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Indennità di espropriazione
In tema di determinazione dell'indennità di espropriazione, l'inedificabilità del terreno, per incidere sulla natura del medesimo, deve conseguire a vincoli conformativi, legali o convenzionali, e non a libere scelte del proprietario nell'utilizzazione del proprio fondo, come tali suscettibili di radicali variazioni. (Nella specie, risultava utilizzato il rapporto massimo di copertura attraverso la realizzazione di un capannone nella parte non espropriata del terreno e la S.C. in applicazione del principio suddetto ne ha affermato l'irrilevanza). 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 11 dicembre 1999, n. 13887

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
In caso di espropriazione parziale, la determinazione dell'indennità per differenza (tra il valore del fondo prima dell'esproprio ed il valore del fondo residuo) secondo le previsioni dell'art. 40 della l. n. 2359 del 1865 non è incompatibile con il disposto dell'art. 5 bis della l. n. 359 del 1992, nè è vincolante, ben potendosi raggiungere il medesimo risultato attraverso la somma del valore venale della parte espropriata e del minor valore della parte residua. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 11 dicembre 1999, n. 13887

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
L'indennità di cui all'art. 46 della l. n. 2356 del 1865 è destinata a risarcire il danno conseguente all'esecuzione di un'opera pubblica senza che sia intervenuto esproprio; ove invece intervenga un'esproprio parziale, ricadente su una parte di un complesso funzionale, l'indennità trova la sua disciplina nel disposto dell'art. 40 legge cit. che consente di determinare la diminuzione di valore commerciale subita dal fondo residuo per effetto delle oggettive menomazioni subite - salvo, poi, in ossequio al disposto dell'art. 5 bis della l. n. 865 del 1971, a determinare l'indennità nella semisomma del valore venale con i redditi dominicali coacervati, ove si tratti di terreno fabbricabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto l'indennità di cui all'art. 40 cit. in un'ipotesi in cui si era verificata in danno del fondo residuo la perdita di un passo carrabile sulla strada statale). 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 11 dicembre 1999, n. 13887

 

EDILIZIA E URBANISTICA
Piano regolatore generale
La disposizione prevista dall'art. 2 comma 1 l. 19 novembre 1968 n. 1187, a mente del quale le indicazioni di p.r.g., nella parte in cui includono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione od a vincoli che comportino l'inedificabilità, perdono ogni efficacia qualora entro 5 anni dalla data di approvazione del p.r.g. non siano stati apportati i relativi piani particolareggiati ed autorizzati i piani di lottizzazione convenzionati, rimane applicabile, anche a seguito dell'entrata in vigore della legge sull'edificabilità dei suoli (l. n. 10 del 1977) e dei successivi interventi della Corte costituzionale, a tutti i vincoli di inedificabilità derivanti dalle prescrizioni del p.r.g. 
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. V), 13 dicembre 1999, n. 2107

 

EDILIZIA E URBANISTICA 
Piano regolatore comunale
Atteso che tutti i comuni sono obbligati di dotarsi di uno strumento urbanistico generale che ne copra l'intero territorio, la situazione d'inedificabilità di un'area, derivante dalla decadenza di un vincolo preordinato all'espropriazione, è, per sua natura, provvisoria, essendo destinata a durare solo fino all'obbligatoria integrazione del piano regolatore divenuto parzialmente inoperante, per cui il comune, alla scadenza del predetto vincolo, ben può reiterarlo - salvo l'obbligo d'indennizzo per l'avvenuto esaurimento del termine ordinario d'efficacia -, ma, se ciò non accade e l'area non viene disciplinata "ex novo" il privato che ne abbia interesse può promuovere il controllo sostitutivo regionale, oppure agisce in via giurisdizionale seguendo il procedimento del silenzio - respinto. 
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. V), 13 dicembre 1999, n. 2107

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Indennità di espropriazione
In materia di occupazione d'urgenza finalizzata all'espropriazione per pubblica utilità, nel regime di cui all'art. 20 comma 4 l. n. 865 del 1971, l'indennità spettante al proprietario deve essere calcolata in relazione a periodi di un anno, il relativo diritto è esigibile dalla scadenza di ciascun anno di occupazione e si configura come autonomo sia ai fini della prescrizione che degli interessi, con la conseguenza che tale indennità deve essere determinata nella misura percentuale pari al tasso legale degli interessi dell'indennità di espropriazione, come in concreto determinata al tempo del provvedimento ablativo, allorquando, rispetto alle maturate scadenze annuali del diritto, sia rimasto costante il valore venale di riferimento; qualora invece il valore venale del bene abbia subito variazione apprezzabili nel corso dell'occupazione, ad ogni scadenza annuale dovrà procedersi al calcolo virtuale della indennità di espropriazione (attualizzato in caso di indennità liquidata al termine dell'occupazione pluriennale). 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 13 dicembre 1999, n. 13942

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Indennità di espropriazione
Il debito dell'espropriante di pagare l'indennità di espropriazione, così come quello relativo all'indennità di occupazione, costituisce un'obbligazione di valuta e sullo stesso sono dovuti - dal giorno dell'espropriazione e fino al giorno dell'adempimento dell'obbligazione principale, e cioè fino al pagamento dell'indennità o al deposito di essa presso la cassa depositi e prestiti - gli interessi legali, di natura compensativa, per il solo fatto che la somma è rimasta a disposizione dell'ente espropriante e a prescindere da ogni indagine sulla colposa responsabilità per il ritardo nel pagamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto dovuti gli interessi sull'indennità di occupazione fino al decreto espropriativo). 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 13 dicembre 1999, n. 13942

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Indennità di espropriazione
Nel giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio, non accettata dall'espropriato e calcolata secondo i criteri di cui all'art. 5 bis l. n. 359 del 1992, il giudice, ove ritenga l'offerta della p.a. inadeguata, non deve operare la decurtazione del 40%. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 13 dicembre 1999, n. 13945

 

EDILIZIA E URBANISTICA
Piano regolatore comunale
A seguito della sent. della Corte cost. n. 179 del 1999, che ha dichiarato l 'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli art. 7 nn. 2, 3 e 4, e 40 l. 17 agosto 1942 n. 1150 e 2 comma 1 l. 19 novembre 1968 n. 1187, nella parte in cui consente all'amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti, preordinati all'espropriazione o che comportano l'inedificabilità, senza la previsione di indennizzo, deve ritenersi che l'amministrazione stessa, nel reiterare tali vincoli, debba prevedere il relativo indennizzo. E', pertanto illegittimo il provvedimento con il quale si reiterano i vincoli a contenuto espropriativo nella parte in cui si omette la previsione dell'indennizzo. 
Ente giudicante
Cons. Stato (Ad. Plen.), 20 dicembre 1999, n. 24

 

EDILIZIA E URBANISTICA
Piano regolatore comunale
Non può ritenersi illegittima una delibera con la quale si reiterano vincoli per omessa previsione delle spese occorrenti per l'espropriazione e dei possibili mezzi di copertura dato che - in difetto dell'intervenuto legislativo - sarà il giudice competente sulla richiesta di indennizzo che, una volta accertato che i vincoli imposti in materia urbanistica hanno carattere espropriativo, procederà alla liquidazione dell'indennizzo, facendo applicazione delle regole per la liquidazione di obbligazioni indennitarie, nella specie come obbligazioni di ristoro del pregiudizio subito dalla rinnovazione o dal protrarsi del vincolo. 
Ente giudicante
Cons. Stato (Ad. Plen.), 20 dicembre 1999, n. 24

 

EDILIZIA E URBANISTICA
Piano regolatore comunale
La reiterazione dei vincoli urbanistici preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità non richiede una motivazione specifica circa la destinazione di zona delle singole aree (cd. motivazione polverizzata, ma soltanto una motivazione circa le esigenze urbanistiche che assumono a fondamento della variante medesima. 
Ente giudicante
Cons. Stato (Ad. Plen.), 20 dicembre 1999, n. 24

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Danni (risarcimento dei)
Quando l'attività lecita della p.a., incentrata nella localizzazione dell'opera pubblica e nella predisposizione del relativo progetto comporti per il privato un pregiudizio indennizzabile ai sensi dell'art. 46 l. 25 giugno 1865 n. 2359, la responsabilità risarcitoria è esclusivamente propria della stessa p.a. e non può, in alcun modo, coinvolgere il concessionario dell'opera pubblica, cui non siano addebitabili, sul piano soggettivo, dolo o colpa nell'esecuzione dei lavori, quando egli sia mero esecutore materiale dell'opera voluta e progettata dalla p.a. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 20 dicembre 1999, n. 14312

 

BOSCHI E FORESTE 
Qualora un'azienda forestale (nella specie l'Azienda delle foreste demaniali siciliane) abbia conseguito da un privato la disponibilità di un terreno boschivo a fini di forestazione, in forza di un atto di concessione gratuita denominato "atto di sottomissione", nel quale, pur essendosi prevista la temporaneità dell'occupazione del terreno ed un termine di scadenza della stessa, si sia fatto, tuttavia, esplicito riferimento alla disciplina del r.d. n. 3267 del 1923 in tema di occupazione in funzione di operazioni di rimboschimento, così configurandosi la posizione del privato in termini di interesse legittimo, la successiva instaurazione, da parte dell'amministrazione, di una procedura di espropriazione per pubblica utilità del bosco, in vista della sua acquisizione per il suo inserimento nel demanio (ritenuto opportuno per la salvaguardia dell'opera di forestazione), con emissione di un decreto dichiarativo della pubblica utilità ed inizio della procedura di occupazione d'urgenza, determina un'interversione del possesso, essendo l'occupazione temporanea ai fini del rimboschimento e consolidamento del terreno diversa dall'occupazione a fini espropriativi (che è diretta a divenire permanente), con la conseguenza che cessa il rapporto iniziato con il suddetto "atto di sottomissione" e sorge un nuovo rapporto, nell'ambito del quale dev'essere rispettata la regolamentazione dell'espropriazione per pubblica utilità. Ne discende che, ove successivamente al decreto dichiarativo della pubblica utilità non segua il completamento della procedura espropriativa, per il periodo compreso fra l'emissione di detto decreto e la data di emissione di un nuovo decreto che dia inizio ad una nuova procedura espropriativa, compete al privato il risarcimento dei danni per occupazione illegittima, in quanto il possesso insorto a seguito della suddetta interversione deve reputarsi illegittimo. (Nella specie le Sezioni Unite hanno disatteso il motivo di ricorso, con cui l'ente espropriante aveva sostenuto che, non essendo necessaria, ma facoltativa, l'occupazione d'urgenza ai fini dell'espropriazione, non era configurabile la descritta trasformazione del titolo dell'occupazione). 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. un., 21 dicembre 1999, n. 921

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Dichiarazione di pubblica utilità
La comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241 deve essere inviata ai soggetti interessati anche nel caso in cui la dichiarazione di pubblica utilità e d'indifferibilità ad urgenza dell'opera realizzanda sia implicita nell'approvazione del progetto da parte dell'organo competente. 
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 21 dicembre 1999, n. 1902

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
La mancata emissione del decreto di esproprio entro il periodo di occupazione autorizzata, nel quale la p.a. può procedere a tutte le operazioni dirette alla realizzazione dell'opera pubblica, rende illegittima l'impossibilità di restituzione del fondo alla scadenza, da cui logicamente consegue la perdita della proprietà del privato e l'acquisto a titolo originario a favore dell'ente pubblico: ne consegue che è dalla scadenza dell'occupazione autorizzata, che decorre il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 21 dicembre 1999, n. 14357

 

EDILIZIA E URBANISTICA 
Piano regolatore generale
Il provvedimento col quale il Comune dispone la reiterazione dei vincoli urbanistici preordinati all'espropriazione decaduti per superamento del quinquennio ai sensi dell'art. 2 l. 19 novembre 1968 n. 1187 necessita della previsione generica di indennizzo, ma non anche della specifica quantificazione delle spese occorrenti per l'espropriazione e dei possibili mezzi di copertura. 
Ente giudicante
Cons. Stato (Ad. Plen.), 22 dicembre 1999, n. 24

 

EDILIZIA E URBANISTICA 
Piano regolatore generale
E' illegittimo il provvedimento col quale il Comune dispone la reiterazione dei vincoli urbanistici preordinati all'espropriazione decaduti per superamento del quinquennio ai sensi dell'art. 2 l. 19 novembre 1968 n. 1187, senza la previsione di indennizzo. 
Ente giudicante
Cons. Stato (Ad. Plen.), 22 dicembre 1999, n. 24

 

EDILIZIA E URBANISTICA 
Piano regolatore generale
Nel caso di reiterazione dei vincoli urbanistici preordinati all'espropriazione per reperimento delle aree da destinare agli standard ai sensi dell'art. 41 l. 17 agosto 1942 n. 1150 (modificato dall'art. 17 l. 6 agosto 1967 n. 765 e dal d.m. 2 aprile 1968), non sussiste l'obbligo di motivare la variante sulle sopravvenute ragioni che determinano la totale o parziale inattuabilità del piano o la convenienza di migliorarlo, trattandosi di dare attuazione, mediante destinazione specifica di una certa quantità di aree, ad un rapporto stabilito per atto normativo che garantisce una superficie minima per spazi pubblici o attività collettive in ragione di ogni abitante insediato o da insediare. 
Ente giudicante
Cons. Stato (Ad. Plen.), 22 dicembre 1999, n. 24

 

EDILIZIA E URBANISTICA 
Piano regolatore comunale
La censura relativa al difetto di previsione dell'onere finanziario per l'espropriazione di fondi, in vista dell'attuazione di vincoli urbanistici di localizzazione, deve essere conosciuta dal giudice amministrativo, in quanto sia dedotta per rappresentare l'illegittimo esercizio del potere di governo del territorio, e non quale titolo per la liquidazione del relativo indennizzo. 
Ente giudicante
Cons. Stato (Ad. Plen.), 22 dicembre 1999, n. 24

 

SICILIA 
Opere pubbliche
Nella regione siciliana, ai sensi dell'art. 29 comma 1 l. reg. 29 aprile 1985 n. 21, i provvedimenti di accesso, occupazione ed espropriazione per le opere pubbliche degli enti locali (comuni o provincia) emanati in esecuzione della l. 22 ottobre 1971 n. 865 e successive modificazioni sono di competenza esclusiva del sindaco; solo quelli riguardanti opere che interessano più enti o il settore dei beni culturali e ambientali sono di competenza della Regione, in conformità di quanto dispone l'art. 29 comma 2 l. reg. 26 luglio 1985 n. 29. 
Ente giudicante
Cons. Giust. Amm. Sic., sez. Giurisdiz., 22 dicembre 1999, n. 658

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Decreto di espropriazione
Che l'espropriazione si svolga nei confronti del proprietario catastale, comporta solo che il proprietario effettivo non sia soggetto al termine di decadenza per l'opposizione alla stima, ma non impedisce che quest'ultimo possa autonomamente agire per la determinazione dell'indennità relativa alla proprietà acquisita e successivamente espropriata, esplicando anche intervento litisconsortile nell'azione di opposizione alla stima proposta dal proprietario catastale. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 27 dicembre 1999, n. 14587

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Indennità di espropriazione
Ai negozi riguardanti l'indennità di esproprio, previsti dall'art. 12 l. 22 ottobre 1971 n. 865, in particolare se la dichiarazione dell'espropriando costituisca accettazione pura e semplice dell'indennità proposta dall'espropriante, avente l'effetto di fissare definitivamente l'indennità, o intenzione di convenire una cessione volontaria dell'area, che richiedendo una successiva stipulazione, è soggetta allo "ius superveniens", costituito dall'art. 5 bis l. 8 agosto 1992 n. 359, sono applicabili i principi civilistici che regolano l'interpretazione del contratto, e la scelta da parte del giudice del merito del mezzo ermeneutico più idoneo all'accertamento della comune intenzione dei contraenti non è sindacabile in sede di legittimità qualora sia stato rispettato il principio del "gradualismo", secondo il quale deve farsi ricorso ai criteri interpretativi sussidiari (come "l'interpretatio contra stipulatorem", nel caso di modulo predisposto dal comune espropriante) quando il significato letterale delle espressioni adoperate dai contraenti sia insufficiente all'identificazione della comune intenzione ed il giudice fornisca compiuta ed articolata motivazione della ritenuta equivocità ed insufficienza del dato letterale. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 27 dicembre 1999, n. 14587

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opere pubbliche
E' illegittima la delibera adottata ai sensi dell'art. 9 d.P.R. n. 342 del 1965, che autorizza la costruzione e la gestione di un elettrodotto anche su terreni di proprietà privata e che costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera, nel caso in cui non sia stata preceduta dall'avviso personale di inizio del procedimento espropriativo nei confronti dei privati proprietari, come invece imposto dagli art. 7 e 8 l. n. 241 del 1990; nè il mancato avviso personale è da ritenersi superato dalla prova di una conoscenza "aliunde" ma completa, o dalla partecipazione effettiva al procedimento autonomo prodromico alla declaratoria di pubblica utilità di un'opera. 
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. I), 28 dicembre 1999, n. 1948