ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
In caso di occupazione illegittima da parte della p.a. di un fondo di proprietà privata per la costruzione di un'opera pubblica, la determinazione della data in cui si è verificata la radicale trasformazione del suolo e la conseguente sua irreversibile destinazione alla realizzazione dell'opera pubblica, ai fini della decorrenza della prescrizione, costituisce apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito, e, pertanto, insindacabile ove sorretto da adeguata motivazione. Ai fini della formazione del proprio convincimento, il giudice può utilizzare anche prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o altre parti, quali indizi idonei a fornire utili elementi di giudizio. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione della Corte di merito che aveva attribuito rilievo probante, ai fini della individuazione della data di completamento dell'opera pubblica in questione, un edificio scolastico, alla consulenza disposta in altro giudizio ed alla sentenza che lo aveva definito, pronunziata tra altre parti, ma relativa allo stesso edificio, in quanto realizzato su area in parte di proprietà di soggetto diverso dai ricorrenti). 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 4 gennaio 2000, n. 8

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
Ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio di terreni a vocazione non edificatoria siti nella Provincia di Trento - anche per la quale opera la suddivisione delle aree nelle due sole categorie di cui all'art. 5 bis della l. n. 359 del 1992 - il giudice dell'opposizione alla stima deve fare applicazione della disciplina di cui all'art. 28 della legge provinciale n. 31 del 1972, come modificato dalla legge provinciale n. 14 del 1983, e deve pertanto stabilire il valore del terreno espropriato tra i limiti tabellari minimo e massimo stabiliti dalla competente commissione per ciascuna coltura in relazione alle singole zone agrarie. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 5 gennaio 2000, n. 50

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Retrocessione
Qualora divenga impossibile l'esecuzione dell'opera pubblica, per la scadenza del termine per il compimento dei lavori, che comporta la sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità, decorre il termine prescrizionale decennale del diritto alla retrocessione, restando escluso che una nuova dichiarazione di pubblica utilità, anche se concernente la stessa opera la cui esecuzione era divenuta impossibile, ma non approdata a nuova espropriazione, faccia decorrere un nuovo termine. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 10 gennaio 2000, n. 150

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
Lo strumento urbanistico attuativo, ancorchè previsto dal piano regolatore generale, è necessario solo quando si tratta si asservire un'area non ancora urbanizzata (o parzialmente urbanizzata) ad un insediamento di carattere residenziale, mediante la costruzione di uno o più fabbricati che obiettivamente esigono, per il loro armonico raccordo con il preesistente aggregato abitativo, la realizzazione ed il potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Non è, pertanto, applicabile ad area collocata all'interno di zona omogenea classificata come "totalmente edificata B1" l'eventuale disposizione del p.r.g. (nella specie quella del comune di Ovada) che preveda l'edificabilità di aree divenute libere in seguito alla cessazione di attività produttiva solamente attraverso piani esecutivi obbligatori, con la conseguenza che, ai fini del calcolo dell'indennità d'espropriazione, il valore dell'area va determinato in base all'indice fondiario della zona in cui essa è collocata. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 12 gennaio 2000, n. 277

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
Le domande del privato di condanna dell'ente pubblico al pagamento dell'indennità di occupazione legittima e al risarcimento del danno per irreversibile trasformazione del suolo a seguito dell'esecuzione su di esso di un'opera pubblica, ancorchè cumulativamente proposte nello stesso giudizio, spettano rispettivamente alla corte di appello, in unico grado, e al giudice di primo grado, perchè l'illecito aquiliano non può concettualmente realizzarsi durante il periodo di occupazione legittima, neppure se nel decorso di questo e in assenza di un decreto di esproprio è completata l'opera, e viceversa tale illecito si realizza a decorrere dal termine dell'occupazione legittima. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 14 gennaio 2000, n. 350

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
Il fenomeno dell'occupazione appropriativa (o accessione invertita), in virtù del quale la proprietà di un fondo si trasferisce all'espropriante anche in difetto di pronunzia del decreto di espropriazione, postula pur sempre il rituale inizio della procedura espropriativa sulla base di una valida dichiarazione di pubblica utilità, la sola idonea ad attribuire un vincolo di scopo all'attività di costruzione dell'opera pubblica e di utilizzazione del fondo privato. Ne consegue che l'esistenza di un vizio che non consenta di ricollegare alla dichiarazione di pubblica utilità l'occupazione e la manipolazione di un fondo esclude, o fa venir meno, il vincolo di scopo che, esso solo, legittima l'ablazione del diritto di proprietà a seguito dell'accessione invertita. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 15 gennaio 2000, n. 415

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
In tema di criteri per la determinazione dell'indennità d'espropriazione, il tenore letterale dell'art. 5 bis della l. n. 359 del 1992 (nella parte in cui prevede che ai fini della valutazione dell'edificabilità delle aree si deve fare riferimento "al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio") intende solo riaffermare il principio dell'irrilevanza del vincolo espropriativo ai fini dell'accertamento del valore del bene. Esso, pertanto, non opera uno spostamento nel tempo del momento al quale bisogna aver riguardo per determinare il valore del bene; momento che resta fissato in quello dell'emissione del decreto d'espropriazione (non del decreto d'occupazione), siccome bisogna tener conto delle caratteristiche dell'area espropriata allorquando il proprietario ne è privato, senza che possano avere influenza gli aumenti o le diminuzioni del valore del suolo dipendenti dall'espropriazione o dalla realizzazione dell'opera pubblica (v. Corte cost. n. 283 e 442 del 1993). 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 15 gennaio 2000, n. 425

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
Ai fini della determinazione dell'indennità d'espropriazione, la valutazione dell'area espropriata (avente, nella specie, attitudine edificatoria in base al p.r.g.), prescinde dall'eventuale sua inclusione in un piano di sviluppo industriale, trattandosi di un vincolo che, essendo preordinato all'esproprio, non ha natura conformativa. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 15 gennaio 2000, n. 425

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
La domanda di determinazione dell'indennità di espropriazione, introdotta per mezzo dell'opposizione alla stima, si distingue per "causa petendi et petitum" dall'azione, pure promossa, in via alternativa, dall'espropriato, di ingiustificato arricchimento dell'espropriante e risarcimento del danno costituito dalla differenza tra la giusta indennità e l'indennità provvisoria determinata in via amministrativa, poichè, quanto all'oggetto, esso è costituito nella seconda dalla condanna (a titolo di ingiustificato arricchimento o di risarcimento), in via diretta, alle differenze tra la giusta indennità, accertabile dal giudice "incidenter tantum", e quanto versato e depositato a titolo di indennità provvisoria, e nella prima dall'accertamento della giusta indennità, e di conseguenza dalla condanna al deposito presso la Cassa depositi e prestiti delle differenze rispetto alla somma depositata a titolo definitivo, conseguendone che tra le due cause, iniziate separatamente, non sussiste litispendenza. (Nella specie l'espropriato aveva agito davanti al tribunale per l'ingiustificato arricchimento o per il risarcimento del danno, non essendo ancora intervenuta la stima amministrativa, e, al sopravvenire di questa, aveva proposto opposizione davanti alla Corte d'appello). 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 18 gennaio 2000, n. 467

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
Il principio fondamentale in tema di legittimazione passiva nelle controversie concernenti l'indennità di esproprio, ove vi sia stata delega al compimento, oltre che dei lavori, degli atti procedimentali, è che parte del rapporto espropriativo è il soggetto espropriante a cui vantaggio è pronunciato il decreto di esproprio, come nel caso dell'espropriazione di suoli per la realizzazione di programmi per l'edilizia economica e popolare, in cui il soggetto pubblico o privato svolge la procedura espropriativa "in nome e per conto" dell'ente beneficiario dell'espropriazione, e allora grava su quest'ultimo l'obbligo di corrispondere l'indennità e la conseguente legittimazione passiva nel giudizio di opposizione alla stima. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 18 gennaio 2000, n. 467

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
Pur essendo vero che il risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria non costituisce conseguenza automatica del notorio fenomeno della perdita del potere d'acquisto della moneta, ma comporta l'onere dell'allegazione e della prova, ben può il giudice desumere in via presuntiva il danno per il ritardo dalla semplice qualità di creditore occasionale di una somma spettante a titolo d'indennità per l'espropriazione di un bene, derivando il danno dal mancato impiego di tale somma secondo una destinazione corrispondente agli impieghi usuali del denaro che, superando la misura necessaria al soddisfacimento delle esigenze della vita quotidiana, venga destinato al risparmio in forme tali da superare il ristoro derivante dalla corresponsione dell'interesse legale all'epoca applicabile in caso di mora del debitore. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 18 gennaio 2000, n. 467

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
Nel caso di occupazione e successiva trasformazione di un immobile non assistita da valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità, il pregiudizio cagionato al privato dalla privazione della disponibilità del bene durante l'occupazione temporanea esige ristoro sotto forma di risarcimento e non di indennità, e la determinazione del danno risarcibile (da corrispondersi nella sua interezza da parte della p.a.) prescinde del tutto dai criteri riduttivi di cui all'art. 3, comma 65, della l. n. 662 del 1996. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 18 gennaio 2000, n. 479

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Termini
Il decreto di proroga dei termini per l'inizio e il completamento delle procedure espropriative e di realizzazione dei lavori è atto autonomamente lesivo ed impugnabile, atteso il carattere ampiamente discrezionale, dinanzi al giudice amministrativo. 
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 19 gennaio 2000, n. 248

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Termini
La proroga dei termini per l'inizio e la fine delle procedure espropriative e la realizzazione dei lavori ha carattere eccezionale ed è ancorata all'esistenza di obiettive difficoltà al compimento di atti espropriativi, in alcun modo dipendenti dalla volontà dell'ente espropriante. 
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 19 gennaio 2000, n. 248

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Termini
La proroga biennale del termine per le occupazioni d'urgenza in corso all'1 gennaio 1991, disposta dall'art. 22 l. 20 maggio 1991 n. 158, non si applica ai termini per l'inizio e la fine delle procedure espropriative e il compimento dei lavori. 
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 19 gennaio 2000, n. 248

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Termini
L'obbligo di avviso dell'avvio del procedimento viene meno quando ricorrono particolari esigenze di celerità e di urgenza; tali esigenze non si verificano nei procedimenti ablatori preceduti da una dichiarazione astratta d'indifferibilità e urgenza. 
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 19 gennaio 2000, n. 248

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Dichiarazione di pubblica utilità
E' illegittima la proroga dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, che sia motivata sulla semplice difficoltà concernente l'esatta determinazione dell'indennità di esproprio, e in assenza di comunicazione dell'avvio del procedimento. 
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 19 gennaio 2000, n. 248

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Atti del procedimento
Quando il procedimento espropriativo si conclude con un contratto di cessione volontaria in base al prezzo determinato dalla l. n. 385 del 1980, salvo successivo conguaglio, la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dei criteri di cui alla suddetta legge implica il diritto del cedente di ottenere, rispetto a quanto già incassato a titolo di accordo, la maggiore entità del prezzo definitivo, ma la relativa domanda, non rientrando tra le specifiche previsioni dell'art. 19 l. n. 865 del 1971, che, in via eccezionale, riserva alla corte d'appello le sole controversie relative all'opposizione alla stima definitiva, resta soggetta ai comuni criteri di determinazione della competenza, e, perciò, va rimessa alla cognizione del giudice di primo grado competente per valore. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 21 gennaio 2000, n. 655

 

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Procedimento: (giudizio di appello)
In considerazione delle esigenze di accelerazione sottese alla materia delle opere pubbliche, l'art. 19 d.l. 25 marzo 1997 n. 67, conv. dalla l. 23 maggio 1997 n. 135, che abbrevia i termini processuali in tema di appalto ed espropriazioni, costituisce norma di immediata applicazione nel giudizio d'appello, a nulla rilevando che il giudizio di primo grado si sia svolto secondo il rito ordinario. 
Ente giudicante
Cons. Stato (Ad. Plen.), 24 gennaio 2000, n. 1

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opere pubbliche
Nel caso di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione per la realizzazione di un'opera pubblica, sono presupposti di legittimità sia la dichiarazione di urgenza e indifferibilità dell'opera sia la dichiarazione di pubblica utilità valida ed efficace; pertanto, l'annullamento dell'approvazione del progetto, nella quale è insita la suddetta dichiarazione di pubblica utilità, determina il travolgimento dell'occupazione d'urgenza per illegittimità derivata. 
Ente giudicante
Cons. Stato (Ad. Plen.), 24 gennaio 2000, n. 2

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Dichiarazione di pubblica utilità
La disposizione sull'obbligo di dare avviso dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241, rende applicabile in via analogica alla dichiarazione di pubblica utilità implicita nell'approvazione di progetto di opera pubblica, la disciplina sulla partecipazione nella dichiarazione di pubblica utilità esplicita. 
Ente giudicante
Cons. Stato (Ad. Plen.), 24 gennaio 2000, n. 2

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opere pubbliche
Conf. alla massima n. 148 (Cons. Stato (Ad. Plen.), 24.01.2000 n. 2). 
Ente giudicante
Cons. Stato (Ad. Plen.), 24 gennaio 2000, n. 3

 

STRADE 
Strade pubbliche, private: in genere
Affinchè un'area privata venga a far parte del demanio stradale e assuma, quindi, la natura di strada pubblica, non basta nè che vi si esplichi di fatto il transito del pubblico (con la sua concreta, effettiva e attuale destinazione al pubblico transito e la occupazione "sine titulo" dell'area da parte della p.a.), nè la mera previsione programmatica della sua destinazione a strada pubblica, nè l'intervento di atti di riconoscimento da parte dell'amministrazione medesima circa la funzione da essa assolta, ma è necessario che la strada risulti di proprietà di un ente pubblico territoriale in base a un atto o a un fatto (convenzione, espropriazione, usucapione, ecc.) idoneo a trasferire il dominio e che essa venga destinata, con una manifestazione di volontà espressa o tacita dell'ente all'uso pubblico (inequivocabile è in tal senso l'inciso "se appartengono.. ai comuni" proprio dell'art. 824, comma 1, c.c.). 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. II, 25 gennaio 2000, n. 823

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
L'art. 3 l. 3 gennaio 1978 n. 1, a norma del quale lo stato di consistenza può essere redatto successivamente all'adozione del decreto di occupazione d'urgenza, è applicabile quando l'area debba essere utilizzata per realizzare un programma di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, rientrando gli alloggi di edilizia residenziale pubblica fra le opere pubbliche e in considerazione del fatto che l'Istituto autonomo delle case popolari agisce al servizio di funzioni attribuite alle regioni e i risultati dell'attività da esso posta in essere sono riferibili alla regione. 
Ente giudicante
Cons. Stato (Ad. Plen.), 25 gennaio 2000, n. 9

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opere pubbliche
Lo stato di consistenza può essere redatto successivamente all'adozione del decreto di occupazione d'urgenza, ai sensi dell'art. 3 l. 3 gennaio 1978 n. 1, anche nel caso in cui l'area debba essere utilizzata per realizzare un programma di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata predisposto da un istituto autonomo per le case popolari. 
Ente giudicante
Cons. Stato (Ad. Plen.), 25 gennaio 2000, n. 9

 

ANTICHITA' E BELLE ARTI 
Beni di interesse: ricerca e ritrovamenti
Nel sistema della l. 1 giugno 1939 n. 1089 art. 43 commi 1 e 2 e art. 56, l'occupazione temporanea e l'espropriazione costituiscono strumenti alternativi disponibili dal Ministero dei beni culturali e ambientali al fine di effettuare la ricerca archeologica, secondo concrete valutazioni discrezionali, generalmente attinenti alla considerazione della lunghezza dei tempi occorrenti per lo svolgimento della ricerca, escludendosi che la diversa scelta dello strumento ablativo della privata proprietà dipenda dal carattere prodromico o non delle attività d'indagine archeologica. 
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. VI), 26 gennaio 2000, n. 357

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
Ai fini della determinazione dell'indennità espropriativa con riguardo ad un terreno agricolo soggetto a vincolo di rispetto stradale ed autostradale, non è legittimamente predicabile una (diversa) natura edificatoria del terreno stesso ancorchè risultino realizzate, "in loco", costruzioni abusive - atteso che detto vincolo si traduce in un divieto generale ed assoluto di fabbricazione giusto il disposto dell'art. 33 della l. n. 47 del 1985, che dichiara insuscettibili di sanatoria qualsiasi opera illegittimamente realizzata qualora il vincolo di inedificabilità sia stato imposto prima della costruzione della stessa. Qualora, invece (come nel caso di specie) il vincolo conseguente alla realizzazione dell'opera protetta (strada pubblica) sia intervenuto dopo la costruzione del manufatto abusivo, trova applicazione la norma di cui al precedente art. 32 della citata l. n. 47 del 1985, che lascia al discrezionale apprezzamento della p.a. la concessione, o meno, di provvedimenti di sanatoria, con la conseguenza che, in tal caso, grava sull'espropriando l'onere di provare, ai fini "de quibus", di aver richiesto ed ottenuto un parere favorevole alla concessione da parte dell'amministrazione interessata. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 26 gennaio 2000, n. 841

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
La fase dell'occupazione d'urgenza deve ritenersi impermeabile alle esigenze partecipative del giusto procedimento e, pertanto, l'avvio del relativo procedimento non deve essere comunicato agli espropriati. 
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 28 gennaio 2000, n. 413

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Dichiarazione di pubblica utilità
E' onere dell'espropriante di partecipare al proprietario, secondo le regole dell'art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241, l'avviso di avvio del procedimento dichiarativo della pubblica utilità del bene, sia che si risolva in un provvedimento esplicito sia che consista in un atto implicito, come avviene per l'approvazione dei progetti delle opere pubbliche, di cui all'art. 1, l. 3 gennaio 1978 n. 1. 
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 28 gennaio 2000, n. 413

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Espropriazione, in genere
L'adempimento degli oneri di pubblicità previsti dagli art. 10-11, l. 22 ottobre 1971 n. 865, ovvero l'avviso del deposito degli atti relativi all'espropriazione e la pubblicazione degli stessi nel foglio degli annunci legali-Fal, non è sufficiente ad assicurare la partecipazione dell'interessato e il giusto procedimento, non essendo previsto dalle citate disposizioni l'obbligo a carico dell'espropriante - sanzionato a pena d'invalidità del procedimento - di pronunziarsi sulle osservazioni prodotte dal privato proprietario. 
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 28 gennaio 2000, n. 413

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
L'instaurazione del giudizio in unico grado innanzi alla Corte d'appello, ai sensi dell'art. 20 della l. n. 865 del 1971 (nel testo derivante dalla pronuncia della Corte cost. l. n. 470 del 22 ottobre 1990), per l'accertamento e la liquidazione del credito discendente da occupazione temporanea e d'urgenza, presuppone esclusivamente l'insorgenza del diritto, per effetto del verificarsi dell'occupazione medesima, mentre l'eventuale esistenza del provvedimento amministrativo di stima dell'indennità influisce solo sul termine entro il quale la domanda deve essere proposta e non incide, invece, sulla natura e sulla proponibilità della domanda, che ha ad oggetto l'accertamento del credito scaturente dalla fattispecie di occupazione. Ne discende che la sopravvenienza del provvedimento di stima nel corso del giudizio non incide nè sul "petitum" nè sulla "causa petendi" della domanda e deve, pertanto, escludersi che la Corte d'appello adita, laddove accerti l'indennità in una situazione in cui l'attore abbia mantenuto ferma l'iniziale domanda di autonoma determinazione della sua misura, incorra in ultrapetizione, non essendo necessario che avverso il suddetto provvedimento debba proporsi un'opposizione alla stima ovvero che l'azione pendente debba convertirsi dalla parte da azione di accertamento in azione di opposizione. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 28 gennaio 2000, n. 950

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Decreto di espropriazione
In virtù del disposto dell'art. 8 comma 1 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, che assegna competenza legislativa primaria alle province autonome nelle materie della tutela e della conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, dell'art. 1 comma 1 d.P.R. 1 novembre 1973, che conferisce alle province autonome di Trento e di Bolzano, l'esercizio delle attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato "in subiecta materia", della l. prov. 15 aprile 1991 n. 10, che disciplina l'espropriazione per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale, il potere di espropriare beni immobili vincolati ai sensi della l. 1 giugno 1939 n. 1089, per finalità di tutela, compete alle autorità provinciali (e, in particolare, al presidente della provincia quale organo monocratico in luogo del Ministro dei beni culturali e ambientali). 
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 1 febbraio 2000, n. 530

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Indennità di espropriazione
Nel caso in cui un soggetto pubblico o privato, nell'ambito di procedura espropriativa, stipuli con il privato una cessione volontaria del fondo occupato, "in nome e per conto" dell'ente beneficiario dell'espropriazione, grava di norma su quest'ultimo l'obbligo di corrispondere l'indennità o il prezzo per la cessione, con conseguente legittimazione passiva nel giudizio avente ad oggetto gli oneri economici del provvedimento ablatorio, che risulta perciò riferibile all'ente stesso. Ciò, tuttavia, non esclude che in concreto l'ente o l'impresa delegati, nell'ambito di accordi amichevoli di determinazione dell'indennità, si possano obbligare direttamente con il privato espropriato alla corresponsione diretta degli importi corrispondenti. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 1 febbraio 2000, n. 1083

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
Per la determinazione del danno da occupazione appropriativa, è necessario il preventivo accertamento della natura dell'area occupata - edificabile o agricola - da condurre in base alla classificazione urbanistica dell'area stessa, atteso il carattere soltanto residuale della cosiddetta edificabilità di fatto, poichè, con riferimento ai suoli edificatori, sarà legittimamente applicabile il criterio (introdotto dall'art. 3, comma 65, l. 23 dicembre 1996 n. 662) della semisomma del valore venale con il reddito dominicale rivalutato, senza la decurtazione del 40% e con incremento del 10% , mentre, nel caso di terreni agricoli, il danno dovrà essere commisurato al valore sul mercato dei medesimi, tenuto conto, indicativamente, dei criteri di cui agli art. 15 e 16 l. 22 ottobre 1971 n. 865 (senza, peraltro, alcuna considerazione delle relative potenzialità edificatorie). 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 1 febbraio 2000, n. 1090

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Indennità di espropriazione
Questioni di legittimità costituzionale
Non è fondata, con riferimento all'art. 3 cost. (in relazione all'art. 938 c.c.), la q.l.c. dell'art. 5 bis comma 7 bis d.l. 11 luglio 1992 n. 333, conv. con modificazioni in l. 8 agosto 1992 n. 359, introdotto dall'art. 3 comma 65 l. 23 dicembre 1996 n. 662, nella parte in cui, nel disciplinare gli effetti della c.d. accessione invertita, prevede la corresponsione in favore del soggetto privato della proprietà del suolo ad opera della p.a. in seguito alla costruzione sullo stesso di un'opera di pubblica utilità, di una somma corrispondente alla indennità di esproprio (senza abbattimento del 40%) , maggiorata del 10% , pressochè pari al valore dimezzato del bene (per la discriminazione, ritenuta irragionevole, che si verificherebbe rispetto alla previsione di cui all'art. 938 c.c., che, con riferimento alla occupazione, nella costruzione di un edificio da parte di un proprietario su una porzione di fondo attiguo, prevede invece la corresponsione al proprietario del suolo del doppio del valore della superficie occupata, oltre al risarcimento del danno), in quanto il termine di comparazione invocato non è suscettibile di essere utilizzato, trattandosi di ipotesi di accessione palesemente non comparabili perchè completamente diverse, sia sotto il profilo dei soggetti, che dei presupposti di applicabilità e della natura delle norme. 
Ente giudicante
Corte cost., 4 febbraio 2000, n. 24

 

CASE POPOLARI ED ECONOMICHE 
Edilizia popolare ed economica, in genere
Questioni di legittimità costituzionale
E' manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione in punto di rilevanza, la q.l.c., in riferimento all'art. 3 cost., dell'art. 10 comma 7 l. 18 aprile 1962 n. 167, nel testo introdotto dall'art. 35 l. 22 ottobre 1971 n. 865, denunciato in quanto, commisurando il corrispettivo della concessione del diritto di superficie su aree comprese nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare, al costo sostenuto dal Comune per la loro acquisizione, fa sì che, nei casi (come quello di specie) in cui tale costo, per effetto delle norme applicabili all'epoca in materia di espropriazioni - prima dell'entrata in vigore dell'art. 5 bis d.l. 11 luglio 1992 n. 333 (conv. nella l. 8 agosto 1992 n. 359) - corrisponda all'importo - pari al valore di mercato delle aree - dell'indennità versata in precedenza dal Comune ai proprietari espropriati, la concessione del diritto di superficie avvenga, ingiustificatamente, alle stesse condizioni previste per gli altri assegnatari e per gli acquirenti in regime di mercato libero, a cui le stesse aree vengono concesse o, rispettivamente, trasferite, in proprietà. La Corte d'appello rimettente ha infatti omesso del tutto di valutare gli effetti operati sulla norma impugnata dalle disposizioni - anteriori alla ordinanza di rinvio - contenute nell'art. 3 l. 28 dicembre 1995 n. 549 e nell'art. 3 l. 23 dicembre 1996 n. 662 (in particolare nei commi 61 e 63), ed ha inoltre tralasciato di considerare, nella fattispecie sottoposta al suo esame, la portata della clausola della convenzione stipulata il 21 giugno 1985, con rogito notarile, tra la appellante cooperativa edilizia "S. Cristoforo" e il comune di Ragusa, "ad integrazione ed in sanatoria dell'anticipato affidamento del terreno", circa le somme che la cooperativa si era obbligata a corrispondere per la concessione del diritto di superficie. E tali rilievi sono preliminari e assorbenti anche rispetto a quello, pure prospettabile in base alle ulteriori modifiche che le predette disposizioni hanno poi ancora subito, attraverso la integrazione delle facoltà di chi aveva ottenuto la concessione del diritto di superficie disposta dalla sopravvenuta l. 23 dicembre 1998 n. 448 (art. 31 commi 45-50). 
Ente giudicante
Corte cost. (ord.), 4 febbraio 2000, n. 28

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
In caso di occupazione d'urgenza di suoli finalizzata alla espropriazione per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica, in cui beneficiario sostanziale della espropriazione è l'ente territoriale in favore del quale il provvedimento espropriativo deve essere pronunciato, e che acquista la proprietà del bene - restando, pertanto, obbligato a corrispondere l'indennità di occupazione temporanea - ove, ai sensi dell'art. 60 della l. n. 865 del 1971, altro ente (nella specie, l'Agenzia territoriale per la casa della provincia di Torino, già Iacp) sia delegato a procedere direttamente in nome e per conto del comune all'acquisizione delle aree necessarie per la costruzione degli alloggi, la determinazione circa la sussistenza, nei giudizi relativi alla corresponsione di dette indennità, della legittimazione passiva in capo all'istituto, accanto a quella del comune, va effettuata sulla base della valutazione della concreta fattispecie, allo scopo di stabilire - indipendentemente dalle espressioni adottate nell'atto autorizzativo della occupazione - se la sua caratterizzazione specifica consenta o no di escludere che gli atti dell'ente risultino pur sempre compiuti in nome e per conto del comune. Resta ininfluente rispetto a tale indagine la circostanza che tale occupazione, legittimamente disposta ed attuata in funzione prodromica della futura espropriazione, abbia esaurito il suo vigore senza che sia stato emanato il provvedimento espropriativo, sicchè l'ablazione della proprietà abbia trovato titolo giuridico nella cosiddetta accessione invertita, produttiva di responsabilità per risarcimento del danno. Anche in tale ipotesi, infatti, la pregressa occupazione temporanea conserva la propria connotazione di originaria istituzionale legittimità, con la conseguenza che, con riferimento alla connessa obbligazione indennitaria, non può spiegare alcuna incidenza, ai fini della affermazione della sussistenza della legittimazione passiva in capo all'istituto, delegato anche al compimento della procedura espropriativa, la condotta commissiva ed omissiva dello stesso che abbia impedito la tempestiva emissione del decreto di espropriazione, circostanza idonea, invece, ad acquisire rilevanza in ordine alla responsabilità risarcitoria da accessione invertita. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 4 febbraio 2000, n. 1210

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
La materia relativa all'indennità per la occupazione di suoli a vocazione edificatoria, preordinata alla successiva espropriazione, deve ritenersi assoggettata alla disciplina generale di cui all'art. 72, comma 4, della l. n. 2359 del 1865, (il cui disposto trova generale applicazione in assenza di eventuali disposizioni che stabiliscano diversi criteri), la quale è da interpretarsi nel senso che all'immobile va attribuito il medesimo valore, tanto per la determinazione dell'indennità per l'occupazione quanto per quella dell'indennità relativa alla successiva espropriazione; ciò in quanto il procedimento per l'occupazione preliminare non si prospetta come autonomo e meramente collegato a quello espropriativo, ma rappresenta una mera fase subprocedimentale di quest'ultimo, ed attese, inoltre, l'omogeneità morfologica e funzionale delle indennità spettanti al proprietario in relazione a ciascuno dei due fenomeni, e la conseguente perdita di autonomia, sotto un tale profilo, della indennità di occupazione rispetto a quella di espropriazione. Da ciò consegue che l'indennità di occupazione, ove determinabile, appunto, ai sensi del citato art. 72, comma 4, della l. n. 2359 del 1865, deve essere sempre liquidata in misura corrispondente ad una percentuale (legittimamente identificabile nel saggio degli interessi legali) dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area occupata, e non anche con riferimento al valore del bene; ciò anche nel caso in cui la determinazione (o la rideterminazione giudiziale) dell'indennità di espropriazione sia soggetta ai criteri riduttivi di cui all'art. 5 bis introdotto nel d.l. 11 del 1992 n. 333 con la legge di conversione 8 agosto 1992 n. 359. Da ciò consegue altresì che, anche nell'ipotesi in cui l'ablazione della proprietà finisca per derivare poi - in difetto di un valido ed efficace provvedimento finale espropriativo - da un fenomeno di occupazione appropriativa (e quindi per il proprietario finisca per rendersi configurabile non già il diritto all'indennità di espropriazione, bensì quello al risarcimento del danno), l'indennità di occupazione debba essere pur sempre determinata con riferimento al parametro virtuale rappresentato dall'indennità che sarebbe stata dovuta per l'espropriazione, ove il procedimento ablatorio espropriativo fosse sfociato nella sua naturale e prevista, fisiologica conclusione. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 4 febbraio 2000, n. 1210

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
I vincoli di inedificabilità generali concretano un modo d'essere della proprietà immobiliare e, in quanto investono una pluralità indifferenziata di proprietà (in funzione delle caratteristiche del bene o del rapporto, di norma spaziale, con un'opera o un bene pubblico) vengono considerati conformativi e non suscettibili d'indennizzo. Ne deriva che tali vincoli, se sono inderogabili, incidono sulla qualificazione del bene; se, invece, sono derogabili (relativi), una volta approvata la deroga essi incidono sulla valutazione del bene stesso. (La S.C. ha così cassato la sentenza che aveva qualificato come edificabile un suolo ricadente in zona classificata come B/2 e ricadente nella fascia ferroviaria di rispetto di cui all'art. 49 del d.P.R. n. 753 del 1980, senza che la riduzione della distanza di rispetto risultasse autorizzata ai sensi dell'art. 60 dello stesso d.P.R.). 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 4 febbraio 2000, n. 1220

 

SANITA' E SANITARI 
Igiene degli abitati e delle abitazioni
Il titolare di un impianto di gas propellente liquido - GPL è tenuto ad osservare le prescrizioni di cui all'art. 890 c.c. - recante l'obbligo di rispetto delle distanze stabilite da norme o comunque necessarie a preservare i fondi vicini da ogni situazione di pericolo alla salubrità o alla sicurezza da parte di chi, presso il confine, vuole depositare materiali nocivi o pericolosi -, indipendentemente non solo dalla circostanza dell'esistenza o meno di edifici o manufatti nei fondi finitimi, ma pure del fatto che questi ultimi siano costruiti in un secondo tempo, in quanto le predette cautele sono poste a carico del titolare e non dei terzi e, quindi, costui, e non gli altri è tenuto ad adeguare la posizione dell'impianto alle vicende sopravvenute, predisponendo una nuova zona di protezione, con facoltà di ovviare all'eventuale violazione delle distanze minime mercè la realizzazione di muri tagliafuoco ex art. 46 d.m. 31 luglio 1934 (in caso contrario, l'obbligo in questione finendo con il risolversi in una sorta di vincolo preordinato all'espropriazione sui fondi dei terzi, oppure nell'imposizione di una servitù inibitoria dall'edificazione, collegati alla permanenza dell'industria pericolosa). 
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. V), 7 febbraio 2000, n. 665

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
Con riguardo all'esproprio in favore di ente locale, la decadenza dell'espropriato dalla facoltà di opporsi alla stima dell'indennità, per decorso del termine di cui all'art. 19 l. 22 ottobre 1971 n. 865, è rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 2969 c.c.: ed infatti, l'autonomia e discrezionalità dell'Ente locale nella gestione dei propri debiti non comporta la sua facoltà di rinunziare agli effetti prodotti, a carico dei creditori, dalla avverata decadenza, trattandosi di sanzione stabilita dalla legge a tutela dell'interesse della collettività, afferente la erogazione di denaro a carico dei bilanci pubblici. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 7 febbraio 2000, n. 1313

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 dell'art. 16 d.lg. 30 dicembre 1992 n. 504, istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili, rispondono, nei loro diversi effetti, a contrapposti interessi delle due parti del procedimento ablatorio, per cui la richiesta d'applicazione può provenire solo da chi si avvantaggi di esse e abbia concreto interesse a farle valere, sia per il concreto contenuto delle dichiarazioni Ici che per l'entità delle imposte pagate; tali disposizioni sanciscono deroghe alla disciplina dell'indennità di esproprio in favore rispettivamente dell'espropriante e dell'espropriato e sono quindi un limite di essa; pertanto potranno applicarsi solo su eccezione della parte interessata. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 8 febbraio 2000, n. 1381

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opere pubbliche
In materia di occupazione di aree private per l'esecuzione di opere pubbliche, la delibera della giunta comunale, adottata ai sensi dell'art. 1 comma 5 l. 3 gennaio 1978 n. 1, come variante allo strumento urbanistico, necessita dell'approvazione regionale e finchè questa non sia intervenuta non può formare il presupposto di una attività d'occupazione d'urgenza. 
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 10 febbraio 2000, n. 721

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
Il criterio di liquidazione previsto per l'indennità di espropriazione all'art. 5 bis , comma 7 bis , della l. n. 359 del 1992 (introdotto dall'art. 3, comma 65, della l. n. 662 del 1996) si applica in via analogica all'indennità di occupazione in virtù del collegamento funzionale che lega i due momenti; allorquando l'occupazione di un'area abbia costituito oggetto di un contratto di diritto privato e non sia inserita in un procedimento espropriativo, la mancata osservanza dell'accordo dà luogo ad un ordinario inadempimento contrattuale e il suddetto criterio non può trovare applicazione. (Nella specie era stata realizzata l'occupazione di un'area finalizzata all'espropriazione e, in forza di contratto, di altra area da utilizzarsi per l'esecuzione dei lavori e quindi da restituirsi ai proprietari; la seconda non era poi stata restituita alla scadenza ed era stata parzialmente interessata da opere - senza che venisse domandato l'accertamento degli effetti acquisitivi dell'occupazione; in applicazione dell'esposto principio la S.C. ha confermato la decisione di merito che non aveva fatto applicazione dell'art. 5 bis nella liquidazione del danno). 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 11 febbraio 2000, n. 1504

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Indennità di espropriazione
In tema di espropriazione, la causa propria del contratto di "cessione volontaria" va ricondotta ad una forma alternativa di realizzazione del procedimento espropriativo, mediante l'utilizzo di uno strumento privatistico soggetto sotto alcuni aspetti (in particolare, per la determinazione del prezzo) a norme imperative. Ne consegue sia che un tale contratto è soggetto a risoluzione per inadempimento, sia che la manifestazione dell'espropriato, riferentesi ad un prezzo non determinato dall'espropriante sulla base dei criteri legali, resti priva di ogni efficacia negoziale pubblicistica; restando comunque salva la possibilità dell'espropriato stesso, una volta rimosso il formale titolo d'acquisto per intervenuta risoluzione del contratto, di chiedere il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento che ha dato luogo alla risoluzione. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 14 febbraio 2000, n. 1603

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
In tema di determinazione della indennità di esproprio, i terreni non legalmente edificabili, anche se suscettibili di una utilizzazione differente da quella agricola, devono essere valutati secondo parametri omogenei a quelli adottati per i terreni agricoli, non potendosi più sostenere, a seguito dell'intervento della Corte cost. con la sentenza n. 261 del 1997, la esistenza di un "tertium genus", oltre quelli delle aree edificabili e delle aree agricole. Nè assume, di per sè, alcun rilievo, in contrario, la circostanza che i terreni in questione, originariamente ricompresi, in base agli strumenti urbanistici, nella Zona E (agricola), abbiano successivamente ottenuto, in sede di variante al P.R.G., l'attribuzione della destinazione urbanistica Fb (attrezzature di interesse comprensoriale), ove tali attrezzature non siano idonee a far sorgere possibilità legali di edificazione, in assenza, tra l'altro, di un piano comunale particolareggiato, come nel caso di specie, in cui, consistendo le attrezzature di cui si tratta in un impianto di compostaggio e raccolta di rifiuti solidi urbani, ricompreso tra le industrie insalubri di prima classe (art. 217 t.u. leggi sanitarie), esse non sarebbero potute in nessun caso essere dislocate in aree destinate alla edificazione. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 15 febbraio 2000, n. 1684

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
Al fine di determinare l'indennità d'espropriazione di un'area, si deve tenere conto dei vincoli di destinazione derivanti dal programma di fabbricazione nell'ambito della zonizzazione di un territorio, trattandosi di vincoli conformativi della proprietà e non di vincoli destinati all'espropriazione. Ne consegue che, nel caso in cui il terreno espropriato sia compreso in un piano di fabbricazione (e, nella specie, inserito in sottozona destinata ad attrezzature amministrative e pubblici servizi) non è necessaria la prova diretta a dimostrare che prima della variante apportata al piano di fabbricazione l'area stessa avesse destinazione edificabile e non agricola, posto che detto piano costituisce strumento urbanistico conformativo (non vincolo preordinato all'espropriazione) e che, ai sensi dell'art. 5 bis della l. n. 359 del 1992, l'indagine circa la natura dell'area, sotto il profilo legale, va eseguita con riferimento al menzionato strumento. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 15 febbraio 2000, n. 1698

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Indennità di espropriazione
E' rilevante e non manifestamente infondata - in riferimento agli art. 42 e 3 cost. - la q.l.c. dell'art. 16, comma 1, d.lg. 30 dicembre 1992 n. 504 (recante disposizioni per il riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'art. 4 l. 23 ottobre 1992 n. 421) nella parte in cui prevede che in caso di espropriazione di area fabbricabile l'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, qualora il valore dichiarato risulti inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti atteso che non è coerente con il principio della necessaria congruità dell'indennizzo espropriativo (art. 42 cost.) e con quello di eguaglianza (art. 3 cost.) la previsione, per la quantificazione dell'indennità suddetta, di un criterio avulso dalle caratteristiche essenziali del bene e privo di alcun riferimento all'effettivo valore venale del bene espropriato. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I (ord.), 18 febbraio 2000, n. 196

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Espropriazione parziale o speciale
In ipotesi espropriazione parziale di un fondo, la perdita di valore della zona residua che resta in proprietà del privato trova tutela non nell'art. 46 della l. n. 2359 del 1865 (che prevede un indennizzo a favore di chi, pur non avendo subito l'espropriazione, riceve pregiudizio dall'esecuzione o dall'esercizio legittimo dell'opera pubblica), bensì in base alla disposizione dell'art. 40 della stessa legge, la quale prevede che, in sede d'opposizione alla stima, si deve tener conto della diminuzione dell'area residua. Tale ultima disposizione ha portata e caratteri generali e si applica, pertanto, anche all'espropriazioni di aree (sia agricole che edificabili) per le quali leggi diverse impongano criteri indennitari del tutto o in parte indipendenti dal valore di mercato del bene. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 18 febbraio 2000, n. 1806

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
Qualora sia venuta meno la dichiarazione di pubblica utilità, per essere stato annullato dal giudice amministrativo il piano per l'edilizia economica e popolare, pur se il fondo sia stato radicalmente trasformato e la proprietà svuotata di contenuto, non si realizza il fenomeno dell'occupazione appropriativa, ma un illecito permanente, generatore di danno, per la liquidazione del quale, ove il privato, optando per la tutela risarcitoria, rinunci implicitamente al diritto dominicale, è inapplicabile l'art. 5 bis , comma 7 bis , essendo indubbio che il riferimento legislativo alle "occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilità" intende esprimere un collegamento teleologico con le finalità perseguite a mezzo della procedura espropriativa, con la conseguenza che vengono meno le ragioni, evidenziate anche dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost. 30 aprile 1999 n. 148) per derogare alla regola generale di integralità della riparazione ed equivalenza del pregiudizio cagionato al danneggiato. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 18 febbraio 2000, n. 1814

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
Posto che nel regime dell'art. 184 c.p.c., come dell'art. 345 c.p.c., anteriormente alla riforma, è da ritenere consentito aggiungere all'originaria "causa petendi" un diverso elemento di fatto, ove ciò non implichi l'immutazione dei fatti materiali posti a base della domanda, o un'alterazione dell'oggetto sostanziale dell'azione, ma comporti solo una diversa interpretazione o qualificazione dei fatti stessi, tanto più se la modifica sia indotta da un evento necessariamente collegato con la situazione processuale, sopravvenuto alla proposizione della domanda, non è ravvisabile vizio di ultrapetizione nella sentenza che, accogliendo domanda avente per oggetto il risarcimento per la perdita della proprietà in seguito ad occupazione appropriativa, abbia tenuto conto, fermo restando il "petitum" come risarcimento commisurato al valore di mercato del terreno occupato, dell'ulteriore elemento allegato nel corso del giudizio di primo grado, del sopravvenuto annullamento del piano urbanistico equivalente a dichiarazione di pubblica utilità, così qualificando l'occupazione come illegittima "ab origine". 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 18 febbraio 2000, n. 1814

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
Il fatto illecito consistente, in assenza di una causa di pubblica utilità, nell'attività manipolatrice del fondo che compromettendo la realtà materica ed economica del bene, determini, secondo il prudente e motivato apprezzamento del giudice di merito, la privazione del soggetto privato titolare del diritto, non solo di ogni forma di godimento, ma altresì di ogni possibilità presente o futura di intervento circa la destinazione della "res" verso qualsiasi impiego difforme da quello impressogli dall'occupante, obbliga l'autore al risarcimento di un danno che, cagionato dalla complessiva condotta di trasformazione, peraltro inidonea a determinare l'acquisizione del bene in proprietà dell'ente pubblico occupante, è unico e va commisurato al valore del bene al tempo della definitiva trasformazione, con gli interessi su tale importo a decorrere dal momento dello spossessamento. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 18 febbraio 2000, n. 1814

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
A differenza degli interessi sulle indennità espropriative, quelli che accedono al risarcimento del danno per la perdita della proprietà, ne integrano una componente che nasce dallo stesso fatto generatore, e dunque sono da intendere ricompresi nella domanda di risarcimento integrale. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 18 febbraio 2000, n. 1814

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Nell'ipotesi di collaborazione di più enti alla realizzazione dell'opera pubblica, qualora l'occupazione risulti "ab initio" illegittima (essendo stato pronunciato l'annullamento della dichiarazione di pubblica utilità da parte del giudice amministrativo), tutta l'attività svolta nel corso dell'occupazione, da chiunque esplicata, risulta, conseguentemente, illegittima, ove causalmente collegata al danno, nonchè fonte di responsabilità per gli autori, tenuti al relativo risarcimento ai sensi degli art. 2043 e 2055 c.c. Pertanto, con la responsabilità dell'ente espropriante concorre quella dell'ente delegato alla costruzione di edifici sul suolo occupato qualora, nel comportamento di chi perseveri nell'occupazione del terreno e nella costruzione dei manufatti, pur essendo a conoscenza della prospettata illegittimità dell'occupazione, possano individuarsi tutti gli elementi della responsabilità aquiliana (condotta attiva od omissiva, elemento psicologico della colpa, danno, nesso di causalità tra condotta e pregiudizio), a prescindere dal fatto che l'opera eseguita entri o no nel patrimonio dell'autore della condotta illecita. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 18 febbraio 2000, n. 1814

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
Ai fini della determinazione del risarcimento del danno da occupazione acquisitiva secondo i criteri fissati nel comma 7 bis dell'art. 5 bis della l. n. 359 del 1992, la valutazione del carattere edificatorio del fondo va effettuata non al momento dell'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio ma a quello del verificarsi della vicenda ablativa, coincidente con la data di scadenza della occupazione legittima. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 18 febbraio 2000, n. 1816

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Retrocessione
In tema di espropriazione per pubblica utilità, si versa nell'ipotesi di retrocessione parziale (art. 60 e 61 della l. n. 2359 del 1865) quando uno o più fondi espropriati non hanno ricevuto (in tutto o in parte) la prevista destinazione e possono essere restituiti solo se la p.a. abbia dichiarato che essi non servono più alla realizzazione dell'opera nel suo complesso. Per contro, la retrocessione totale presuppone non solo che l'opera non sia stata eseguita, ma anche che siano venuti meno gli effetti della dichiarazione di p.u.; sicchè, anche nell'ipotesi in cui un intero fondo sia rimasto totalmente inutilizzato, può configurarsi una retrocessione parziale, poichè al fine della prospettata distinzione si deve far riferimento all'avvenuta realizzazione dell'opera pubblica. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 19 febbraio 2000, n. 1912

 

INTERESSI 
Fuori della ipotesi di interessi su una somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, i quali integrano una componente di tale danno nascente dal medesimo fatto generatore, gli interessi stessi, siano corrispettivi, compensativi o moratori, hanno un fondamento autonomo rispetto a quello dell'obbligazione pecuniaria alla quale accedono, onde essi possono essere attribuiti solo su espressa domanda della parte, in applicazione dei principi previsti negli art. 99 e 112 c.p.c. Ne consegue che anche in tema di espropriazione per pubblica utilità, gli interessi da indennità d'espropriazione e d'occupazione legittima non possono essere liquidati d'ufficio dal giudice in assenza d'una espressa domanda. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 19 febbraio 2000, n. 1913

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
L'indennizzo per l'esproprio delle cava, da considerare entità fruibile direttamente in termini di appropriazione materiale e non reversibile nè rinnovabile, e dunque in un contesto di utilizzazione e consumo che sfugge alla logica che, nell'ottica dell'art. 5 bis l. 8 agosto 1992 n. 359, presiede alla valutazione delle aree, si sottrae alla dicotomia normativa tra suoli agricoli e suoli edificatori, e deve essere determinato in modo tale da apprestare serio ristoro per l'ablazione di un bene, attesa la sua peculiarità. (Nella specie la S.C. ha confermato, con correzione di motivazione nel senso che precede, la sentenza di merito che aveva indennizzato l'ablazione di una cava applicando il criterio del valore venale). 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 22 febbraio 2000, n. 1975

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
Pur essendo necessaria l'autorizzazione ai fini dell'esercizio dell'attività estrattiva, la caducazione di essa, per l'operatività della clausola risolutiva apposta alla convenzione, costituita dall'emanazione del provvedimento espropriativo, non vale a imporre una valutazione dell'area a fini indennitari, commisurata al semplice valore agricolo, atteso il principio, enunciato dall'art. 5 bis , comma 3, l. 8 agosto 1992 n. 359, per il quale nella valutazione della natura dell'area non si deve in alcun caso tener conto dei vincoli preordinati all'esproprio, ma solo delle condizioni del bene all'attualità. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 22 febbraio 2000, n. 1975

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
Nell'ipotesi di occupazione e successivo esproprio di una cava, non spetta l'indennità di occupazione qualora l'indennità di esproprio, rispetto alla quale la prima si risolverebbe in indebita duplicazione del ristoro, sia stata liquidata in base al reddito prodotto e producibile sino all'estinzione del rapporto o all'esaurimento (materiale od economico) della cava. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 22 febbraio 2000, n. 1975

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
Del danno derivante dalla mancata restituzione al proprietario di un fondo occupato di urgenza, in base ad ordinanza del comune, da una società delegata, risponde il comune stesso quale ente destinatario dell'opera pubblica. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 22 febbraio 2000, n. 1983

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
Nell'ipotesi in cui l'occupazione di un fondo si protragga oltre la scadenza del termine di occupazione legittima, senza che peraltro si verifichi la perdita della proprietà per irreversibile trasformazione, il danno derivante dalla mera illegittima occupazione è risarcibile in termini di interesse legale sul valore venale del fondo, restando inapplicabile il criterio di cui all'art. 5 bis , comma 7 bis , l. 8 agosto 1992 n. 359, come introdotto dall'art. 3, comma 65, l. 23 dicembre 1996 n. 662. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 22 febbraio 2000, n. 1983

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
In tema di espropriazione, se, prima della introduzione di una variante al piano di fabbricazione che individui l'ubicazione delle erigende opere pubbliche (nella specie, edifici universitari), le relative aree da espropriare siano caratterizzate da una destinazione originariamente agricola (tale da comportare un indice di edificabilità sensibilmente inferiore a quella poi risultante dalla specifica utilizzazione pubblica prevista dalla cennata variante), alla nuova, specifica destinazione, di carattere prodromico rispetto all'espropriazione, non consegue il diritto del privato ad un indennizzo commisurato alla acquisita natura edificatoria del bene, atteso che il generale principio della irrilevanza della modificazione del valore edificatorio di un suolo non può non operare, oltre che nei casi in cui dalla apposizione di un vincolo pubblicistico derivi una diminuzione del valore economico della "res", anche in quelli in cui si verifichi, all'opposto, un incremento di tale valore, quale conseguenza di una modificazione "in melius" (prevista, peraltro, in funzione dell'attuazione concreta di un fine di pubblica utilità, e non a titolo di gratuito beneficio della categoria dei privati proprietari), consistente nella utilizzabilità edificatoria del suolo nell'ambito della pianificazione urbanistica. L'affermazione dell'opposto principio porterebbe, difatti, a ritenere che qualsiasi area a destinazione agricola dovrebbe essere valutata come edificatoria sol perchè scelta per la localizzazione dell'"opus publicum", posto che, prima che questa venga materialmente eseguita, va approvata la variante allo strumento urbanistico, e che i lavori, disposta normalmente l'occupazione d'urgenza, vengono quantomeno iniziati prima del verificarsi della vicenda ablativa. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 22 febbraio 2000, n. 1987

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
Nei giudizi di opposizione alla determinazione della indennità di espropriazione, promossi a norma dell'art. 51 l. 25 giugno 1865 n. 2359, il prefetto (o la diversa autorità espropriante: nella specie, amministrazione provinciale) non è parte necessaria del procedimento, atteso che, superata la fase autoritativa dell'emissione del decreto di occupazione di urgenza e di espropriazione riservata all'autorità pubblica indicata dalla legge, la controversia attinente all'adeguatezza dell'indennità di espropriazione concerne unicamente il rapporto sostanziale patrimoniale tra espropriato e beneficiario del provvedimento ablativo. Ne consegue che, se alla notificazione dell'atto di opposizione all'autorità espropriante segue la costituzione in giudizio di quest'ultima al solo fine di eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, del tutto legittima risulta la pronuncia di condanna dell'opponente alla rifusione delle spese processuali anticipate dall'ente (v. Corte cost. n. 767 del 1988). 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 22 febbraio 2000, n. 1991

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
Il piano per l'edilizia economica e popolare, previsto dalla l. n. 167 del 1962, ha il doppio effetto di approvazione di variante allo strumento urbanistico fondamentale di secondo livello ed approvazione del piano di zona attuativo di terzo livello. Ne consegue che l'area compresa nel piano assume carattere edificatorio e subisce la conformazione propria del piano, sicchè, nella determinazione del suo valore, non può essere fatto riferimento che agli "standard" del piano stesso. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 22 febbraio 2000, n. 1997

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
Con riguardo ai procedimenti di determinazione dell'indennità d'espropriazione ancora in corso all'entrata in vigore dell'art. 5 bis della l. n. 359 del 1992, è necessario, affinchè l'espropriato sia assoggettato alla decurtazione del 40% dell'indennità stessa, che l'espropriante, alla luce della sentenza della Corte cost. n. 283 del 1993, formuli una nuova offerta commisurata ai nuovi criteri, che sia ragionevolmente tempestiva, congrua e non palesemente mirata ad ottenere l'abbattimento dell'indennità. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittimo il comportamento del giudice di merito che aveva escluso la menzionata decurtazione in un'ipotesi in cui l'espropriante aveva offerto, sulla base dei nuovi criteri, un'indennità pari a l. 41.000/mq, a fronte di quella accertata di L 170/mq). 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 22 febbraio 2000, n. 1997

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
Il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria verificatasi durante la mora del debitore non costituisce una conseguenza automatica del fatto notorio della perdita del potere di acquisto della moneta, ma comporta l'onere dell'allegazione e della prova di circostanze tali che consentano al giudice di desumere, in via presuntiva, la sussistenza e l'entità del maggior danno subito dal creditore, il quale, allorquando alleghi la propria condizione di creditore occasionale di una somma di importo rilevante a lui spettante per l'espropriazione di un bene di sua proprietà, null'altro è tenuto a dimostrare, essendo tale circostanza sufficiente perchè il giudice possa determinare, in via presuntiva, l'ammontare del danno derivante dal mancato impiego di tale somma secondo una destinazione corrispondente agli impieghi usuali del denaro che, superando la misura necessaria al soddisfacimento delle esigenze della vita quotidiana, venga destinata la risparmio in forme tali da superare il ristoro derivante dalla corresponsione dell'interesse legale all'epoca applicabile in caso di mora del debitore. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 22 febbraio 2000, n. 1997

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Competenza, giurisdiz.: in genere
La controversia avente ad oggetto la spettanza, che si assume riconosciuta dall'ordinamento positivo, di un indennizzo per la compressione del diritto di proprietà conseguente ad un valido provvedimento amministrativo limitativo delle relative facoltà (nella specie, provvedimento reiterativo del vincolo urbanistico), concerne una posizione che ha l'intrinseca natura del diritto soggettivo e che rimane pertanto devoluta al giudice ordinario, mentre la questione sulla sussistenza di una norma astratta idonea al riconoscimento ed alla tutelabilità del diritto medesimo attiene al merito e non alla competenza giurisdizionale. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. un., 23 febbraio 2000, n. 33

 

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Ricorso giurisdiz.: (termine per ricorrere)
La riduzione della metà dei termini processuali, recato dall'art. 19 d.l. 25 marzo 1997 n. 67 (conv. con modificazioni, dalla l. 23 maggio 1997 n. 135) in materia di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, si applica al ricorso introduttivo (nè ciò comprime, oltre i limiti della ragionevolezza ed effettività, il diritto ex art. 24 cost., poichè non riduce i tempi di preparazione delle necessarie difese al punto da pregiudicarne l'efficacia e la completezza, lasciando al ricorrente un congruo margine di valutazione), anche per ciò che attiene alle espropriazioni ed alle occupazioni delle opere pubbliche o di pubblica utilità, ancorchè l'atto impugnativo costituisca dichiarazione "ex lege" di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera. 
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. V), 23 febbraio 2000, n. 959

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
In tema di opposizione alla stima, il mancato decorso del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione ("ex" art. 12 della l. n. 865 del 1971), causato dal mancato deposito della relazione della Commissione sulla misura definitiva dell'indennità, non spiega alcuna influenza sul termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 19 stessa legge per la proposizione dell'opposizione medesima, essendo il termine decadenziale alternativo, e non cumulativo, rispetto a quello prescrizionale. Ne consegue che, pur in mancanza del deposito della relazione predetta, l'opposizione alla stima resta proponibile (a far tempo dall'emanazione del provvedimento ablatorio) nell'arco dei dieci anni previsti "ex lege", ma non oltre detto termine. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 23 febbraio 2000, n. 2052

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Area da espropriare (scelta della)
Ai fini della valutazione, da parte dell'amministrazione comunale, della convenienza per i fini pubblici di un bene offerto in alternativa ad un bene oggetto della procedura espropriativa, è necessario che il comune possa contare sull'effettiva disponibilità dello stesso; tale disponibilità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui all'offerta condizionata di un fondo alternativo non abbia fatto seguito la stipula del contratto di donazione dopo oltre sette anni. 
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 24 febbraio 2000, n. 1010

 

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Ricorso giurisdiz.: (termine per ricorrere)
In relazione alle controversie sorte rispetto a provvedimenti di incarichi di progettazione ed ad attività tecnico amministrativa connessa a provvedimenti di aggiudicazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, compresa la procedura di occupazione ed espropriazione delle aree ad essa destinate, l'art. 19, d.l. 25 marzo 1997 n. 67, convertito nella l. 23 maggio 1997 n. 135, detta una speciale disciplina diretta ad accelerare i tempi della decisione, senza distinguere l'ipotesi in cui l'opera sia stata già realizzata da quella in cui debba ancora realizzarsi. 
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 24 febbraio 2000, n. 1015

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Dichiarazione di pubblica utilità
Il mancato avviso personale imposto dall'art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241, non superato da una prova di conoscenza "aliunde" o dell'effettiva partecipazione al procedimento autonomo prodromico alla declaratoria di pubblica utilità di un'opera, rende illegittimo il provvedimento conclusivo dello stesso. 
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 24 febbraio 2000, n. 1016

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Indennità di espropriazione
Ai fini della configurazione della c.d. accessione invertita, in favore dell'ente che abbia illegittimamente occupato e destinato il fondo altrui alla realizzazione dell'opera pubblica, non è sufficiente che il fondo abbia subito una manipolazione, ma occorre che l'opera dichiarata di pubblica utilità, anche se non ultimata, sia emersa come bene strutturalmente e fisicamente nuovo, realizzandosi così un'incompatibilità tra quest'ultima e l'autonoma sopravvivenza del fondo inglobato. 
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 24 febbraio 2000, n. 1018

 

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 
Ricorso giurisdiz.: (termine per ricorrere)
E' compatibile con il rito speciale di cui all'art. 19, d.l. 25 marzo 1997 n. 67, conv. con modificazioni nella l. 26 maggio 1997 n. 153, la pronunzia da parte del g.a. di una sentenza parziale relativa alla questione di legittimità degli atti impugnati inerenti all'espropriazione ed all'occupazione dell'area di proprietà del ricorrente, rinviando al prosieguo del giudizio per l'esame della domanda di risarcimento dei danni, in considerazione dell'autonomia ed indipendenza delle domande proposte. 
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez. IV), 24 febbraio 2000, n. 1018

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
L'istituto dell'occupazione appropriativa non si pone in contrasto con la convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo ratificata dall'Italia il 26 ottobre 1955 (prevedente all'art. 1 del primo Protocollo che nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblica utilità e alle condizioni previste dalla legge), giacchè presupposto per l'accessione è sempre la pubblica utilità, dichiarata nelle forme di legge ed effetto di tale accessione è una reintegrazione del danneggiato collegata ai valori di mercato del bene e maggiore della riparazione che egli riceverebbe con l'indennizzo in caso di esproprio, onde deve ritenersi osservato il rispetto sia della riserva di legge sia del giusto equilibrio tra gli interessi coinvolti. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 25 febbraio 2000, n. 2148

 

BELLEZZE NATURALI 
Questioni di legittimità costituzionale
Vincoli (in genere)
Bellezze naturali e tutela paesaggistica
E' manifestamente infondata la q.l.c. della norma di cui all'art. 8 della l.reg. Lazio 29 gennaio 1983 n. 8 (istitutiva del parco naturale dei Monti Simbruini) nella parte in cui impone, in via transitoria, una serie di limitazioni ad una categoria generale di beni compresi nel perimetro del parco, rivestendo dette limitazioni carattere non espropriativo, bensì meramente conformativo del diritto dominicale, in quanto i vincoli così imposti, traendo origine dalle caratteristiche dell'area, si sostanziano in limitazioni intrinseche alla facoltà d'uso della stessa (sì che l'intervento del legislatore o dell'amministrazione assume valore meramente ricognitivo e non costitutivo), con la conseguenza che, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale, è del tutto esclusa la indennizzabilità di tali vincoli, in quanto attinenti a beni che costituiscono "ab origine" categorie di interesse pubblico generale, e perciò soggetti ad un regime cui è estranea la materia dell'espropriazione. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 17 marzo 2000, n. 3107

 

CONTRATTI AGRARI
Norme processuali: (sezioni specializzate agrarie)
La competenza delle sezioni specializzate agrarie non sussiste allorchè l'esistenza del rapporto agrario costituisca oggetto di un accertamento meramente incidentale che sia presupposto di una domanda di natura diversa e non involga provvedimenti relativi al rilascio del fondo, e pertanto non sussiste in relazione alla domanda con cui un colono richieda l'indennità spettantegli in caso di espropriazione del fondo ai sensi dell'art. 80 della l. n. 219 del 1981. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 28 marzo 2000, n. 3687

 

COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIVILE
Giurisdizione: del giudice ordinario e del giudice amministrativo
In tema di determinazione dell'indennità di esproprio, il giudizio di opposizione alla stima di cui all'art. 19 l. n. 865 del 1971, avendo ad oggetto la quantificazione del debito dell'espropriante e del corrispondente credito dell'espropriato, inerisce a posizioni di diritto soggettivo ed è, pertanto, devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario, ancorchè proposto come impugnazione del provvedimento di stima volto a contestare la sua legittimità o la ritualità dell'"iter" procedimentale in esito al quale esso è stato reso, giacchè la stima costituisce espressione di mera valutazione tecnica nell'applicazione di criteri liquidatori direttamente fissati dalla legge e non è pertanto atto suscettibile di degradare o di affievolire le posizioni soggettive che vengono in discussione nel giudizio di opposizione; la giurisdizione del giudice ordinario non viene meno neppure nel caso in cui sia lo stesso espropriante e proporre opposizione, facendosi anche in questo caso valere dall'opponente un diritto soggettivo, quello a non versare all'espropriato più di quanto dovuto in base a legge, mentre l'eventuale coincidenza in capo all'opponente della qualità di espropriante e di ente preposto all'espropriazione e l'eventuale riferibilità allo stesso opponente della stima denunciata con l'opposizione sono circostanze che possono spiegare rilevanza sulla legittimazione all'opposizione e sul fondamento di questa, ma sono prive di riflessi sulla consistenza delle posizioni soggettive allegate in causa e quindi sulla determinazione della giurisdizione. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. un., 13 aprile 2000, n. 135

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
Nell'ipotesi di espropriazione parziale di un'area giardino, annessa ad un edificio, per l'esecuzione di un'opera di pubblica utilità dalla quale siano anche derivati danni all'edificio stesso, l'indennità complessiva spettante al proprietario va determinata in base al combinato disposto degli art. 40 della l. n. 2359 del 1865 e 5 bis della l. n. 359 del 1992. Facendo, quindi, per un verso ricorso al criterio differenziale del citato art. 40, sicchè dal valore venale che l'intero cespite aveva prima dell'esproprio va detratto il valore successivamente attribuibile alla parte residua (non espropriata), quale risultante per effetto non solo dello scorporo dell'area occupata, ma pure dei danni derivati dall'esecuzione dell'opera pubblica; per altro verso, applicando il meccanismo riduttivo dell'art. 5 bis , per la parte in cui la superficie complessiva, scontatamente edificatoria, non lo respinga in ragione della già avvenuta edificazione (ossia, con riguardo all'area giardino circostante il fabbricato). 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 10 marzo 2000, n. 2728

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
Attesa la trasformazione dello speciale rimedio previsto dall'art. 19 l. 20 giugno 1971 n. 865 per effetto delle sentenze additive della Corte cost., che hanno esteso tale competenza ad ogni ipotesi in cui sia promossa l'espropriazione secondo la l. n. 865 del 1971 e sia stato emanato il decreto di espropriazione, a prescindere dall'intervenuta stima amministrativa dell'indennità, il criterio di determinazione della competenza sulla domanda di determinazione dell'indennità di esproprio va basato unicamente sul modello procedimentale adottato per l'espropriazione. Pertanto quando l'espropriazione sia stata eseguita seguendo il modello previsto dalla l. n. 865 del 1971 competente per la controversia relativa alla determinazione delle indennità di occupazione ed espropriazione è la Corte di Appello in unico grado, anche se la stima di dette indennità sia stata effettuata da organi diversi dalla apposita commissione istituita in ogni provincia (art. 16) e, prima del suo insediamento, dall'ufficio Tecnico Erariale (art. 19 comma 2 l. 28 gennaio 1977 n. 10). 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 14 marzo 2000, n. 2915

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
La pronuncia additiva della Corte cost. n. 283 del 1993, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 5 bis , comma 2, del d.l. n. 333 del 1992, convertito in l. n. 359 del 1992, ha introdotto, per i soggetti già espropriati alla data di entrata in vigore della nuova disciplina normativa concernente i criteri per la liquidazione della indennità di espropriazione di cui allo stesso art. 5 bis (semisomma del valore di mercato e del reddito dominicale rivalutato, ridotta del 40%) , ove non ne sia stata ancora, a quella data, determinata in via definitiva l'entità, la facoltà di sottrarsi alla prevista decurtazione attraverso l'accettazione della indennità calcolata alla stregua di tali nuovi criteri. Pertanto, ove l'espropriante, dopo il decreto ablatorio, abbia offerto, nel corso della procedura espropriativa iniziata prima della entrata in vigore del citato d.l. n. 333 del 1991, una indennità determinata secondo i nuovi criteri, e questa non venga accettata dagli espropriati (che, nella specie, avevano in precedenza proposto di cedere l'area per un diverso e maggior prezzo, tenendo una condotta incompatibile con la volontà di accordarsi sulla indennità offerta), va applicata la riduzione del 40%. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 16 marzo 2000, n. 3040

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Occupazione d'urgenza
In tema di espropriazione per pubblica utilità, la cosiddetta accessione invertita si verifica quando, in presenza di una dichiarazione di pubblica utilità, si sia verificata l'irreversibile trasformazione del bene occupato e sia scaduto il termine di occupazione legittima, senza che l'autorità competente abbia emesso il decreto d'esproprio. è, quindi, irrilevante a tale fine che l'opera sia stata compiuta durante l'occupazione legittima o venga realizzata successivamente, perchè l'accessione consegue al concorrere delle tre condizioni indicate, indipendentemente dall'ordine in cui le ultime due (scadenza dell'occupazione legittima ed irreversibile trasformazione) sopravvengono. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 21 marzo 2000, n. 3298

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
In tema di espropriazione per p.u. ed in relazione alla vocazione legale del suolo (prevalente nella valutazione dell'edificabilità, ai sensi dell'art. 5 bis l. n. 359 del 1992), è da escludersi che la destinazione dell'area ad edilizia scolastica possa configurare un vincolo preordinato all'esproprio, poichè, non sussistendo alcun impedimento a che alle necessità scolastiche si provveda mediante soluzioni locative, anzichè proprietarie, il vincolo può ricomprendersi tra quelli che, secondo la decisione della Corte cost. n. 179 del 1999, "importano una destinazione (anche di contenuto specifico) realizzabile ad iniziativa privata o promiscua pubblico - privata". In altri termini, dunque, la destinazione scolastica comporta l'attribuzione al terreno di una vocazione edificatoria, sia pure specifica, in quanto realizzabile anche da privati ed inoltre la vocazione edificatoria del terreno va confermata anche in relazione al fatto che l'edilizia scolastica elementare costituisce opera di urbanizzazione secondaria (art. 1 lett. c in relazione all'art. 4 della l. n. 847 del 1964), la cui costruzione si deve considerare funzionale ad una destinazione edificatoria della zona. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 21 marzo 2000, n. 3298

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Dichiarazione di pubblica utilità
In tema di espropriazione per pubblica utilità, solo la mancanza iniziale della dichiarazione di pubblica utilità (o il suo annullamento) determina quella situazione di illiceità iniziale e permanente dell'occupazione che giustifica la pretesa restitutoria del privato, ove questi non chieda il risarcimento per equivalente, rinunciando alla reintegrazione. Non ha, invece, a tal fine rilievo la scadenza del termine di pubblica utilità (o, più esattamente, del termine per il compimento della procedura espropriativa), perchè solo la scadenza del termine finale per il compimento dei lavori ha carattere perentorio, dovendosi a tutti gli altri termini attribuire efficacia ordinatoria. (La S.C. ha così respinto il ricorso che tendeva ad escludere i criteri risarcitori dell'art. 3, comma 65, della l. n. 662 del 1996, sul presupposto che l'irreversibile trasformazione del fondo era intervenuta quando erano già spirati i termini della dichiarazione di pubblica utilità). 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 21 marzo 2000, n. 3298

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
In tema di espropriazione per pubblica utilità, ai fini della valutazione della edificabilità delle aree a norma dell'art. 5 bis , comma 3, del d.l. n. 333 del 1992, convertito, con modif., nella l. n. 359 del 1992, deve tenersi conto della destinazione dell'area alla edificazione disposta dagli strumenti urbanistici generali - indipendentemente dalla esistenza di elementi sintomatici della cosiddetta edificabilità di fatto - mentre non si può tenere conto, a tali effetti, di quei vincoli che siano direttamente e immediatamente finalizzati alla espropriazione del bene, come quelli presenti nei piani di zona per l'edilizia residenziale pubblica, finalizzati all'acquisizione di aree fabbricabili da cedere a prezzi controllati ad enti pubblici o privati per la realizzazione di alloggi di tipo economico e popolare. Pertanto, l'inclusione dell'area espropriata nella zona del piano regolatore destinata alla edilizia residenziale pubblica costituisce elemento decisivo nel giudizio sulla sua vocazione edificatoria. Nè detta destinazione esclude attività edificatorie da parte dei privati, in quanto la finalità della provvista di alloggio in favore dei lavoratori e delle famiglie meno abbienti, che caratterizza l'edilizia residenziale pubblica, non richiede necessariamente la previa acquisizione dell'area da parte dei comuni o di altri enti pubblici, essendo previste anche forme di edilizia assistita o agevolata, che consentono agli interessati di provvedere alla costruzione o al recupero di alloggi attraverso la concessione di mutui agevolati, resi possibili da un contributo dello Stato sugli interessi dovuti agli istituti di credito. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 21 marzo 2000, n. 3307

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
Dal plesso normativo costituito dagli art. 42 della l. n. 2359 del 1865, 38 della l. n. 1150 del 1942, e 16 della l. n. 865 del 1971, si ricava il principio generale in materia di espropriazione pubblica utilità, in forza del quale l'espropriato non deve indebitamente locupletarsi del plusvalore realizzato dal bene di sua proprietà per effetto dell'intervento pubblico, e che, pertanto, tale plusvalore non deve essere calcolato nella stima del bene ai fini della determinazione della indennità di esproprio. Peraltro, l'incremento di valore da escludere da detto calcolo è solo quello ricollegabile con diretto nesso eziologico all'opera di pubblica utilità cui l'espropriazione è preordinata, e che risulti pertinente esclusivamente al suolo espropriato, non potendosi, invece, escludere dal computo i vantaggi che ridondino a favore di tutti i fondi della zona, o che comunque derivino da opere diverse ed indipendenti, anche se eseguite nella stessa zona dallo stesso espropriante. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 21 marzo 2000, n. 3307

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Indennità di espropriazione
La circostanza che l'espropriazione sia intervenuta prima dell'entrata in vigore della l. 8 agosto 1992 n. 359 non esclude, di per sè, l'applicabilità della riduzione del 40% dell'indennità di esproprio, potendo questa ultima essere effettuata qualora l'espropriato non abbia accettato l'offerta da parte dell'espropriante di un'indennità determinata secondo i nuovi criteri, di cui all'art. 5 bis della legge citata. 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 21 marzo 2000, n. 3325

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
Il momento al quale, ai sensi dell'art. 5 bis della l. n. 359 del 1992, deve essere ancorata la valutazione dell'immobile per la determinazione dell'indennità d'esproprio è quello del verificarsi della vicenda ablativa, con conseguente irrilevanza della situazione urbanistica del bene, sia antecedente, sia successiva all'epoca del vincolo che lo ha destinato all'espropriazione. (Nella specie, la S.C., nell'interpretare l'art. 49 della legge reg. Lombardia n. 51 del 1975, applicabile al comune di Corbetta nel momento della vicenda ablativa, ha stabilito che la disposizione aveva imposto alle aree in oggetto lo specifico limite di edificabilità dei terreni aventi destinazione agricola, ponendo, dunque, non un vincolo preordinato all'espropriazione dei terreni, bensì un limite legale all'edificazione, fissato in via generale e preventiva per intere categorie di immobili). 
Ente giudicante
Cass. civ., sez. I, 30 marzo 2000, n. 3873