TITOLO
III
DISPOSIZIONI
PARTICOLARI
L’espropriazione
per opere militari
1.
Il Ministero della difesa dichiara la
pubblica utilità delle opere destinate alla difesa militare ed individua i beni
da espropriare.
2.
L’elenco dei proprietari dei beni da
espropriare e delle indennità da corrispondere è trasmesso al Sindaco nel cui
territorio essi si trovano.
3.
Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni previste dal titolo II.
4.
Nulla è innovato in ordine alla disciplina
sulle servitù militari.
L’espropriazione
di beni culturali
1.
Nei casi di espropriazione per fini
strumentali e per interesse archeologico, previsti dagli articoli 92, 93 e 94
del testo unico approvato con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, si
applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente testo unico.