TITOLO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 51    ( L - R )

L’espropriazione per opere militari

1. Il Ministero della difesa dichiara la pubblica utilità delle opere destinate alla difesa militare ed individua i beni da espropriare.    ( L )

2. L’elenco dei proprietari dei beni da espropriare e delle indennità da corrispondere è trasmesso al Sindaco nel cui territorio essi si trovano.    ( R )

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo II.    ( L )

4. Nulla è innovato in ordine alla disciplina sulle servitù militari.   ( L )

Articolo 52   ( L )

L’espropriazione di beni culturali

1. Nei casi di espropriazione per fini strumentali e per interesse archeologico, previsti dagli articoli 92, 93 e 94 del testo unico approvato con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente testo unico.    ( L )