TITOLO
IV
DISPOSIZIONI
SULLA TUTELA DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI LEGITTIMI
Disposizioni
processuali
1.
Sono devolute alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i
provvedimenti, gli accordi e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e
dei soggetti ad esse equiparati, conseguenti alla applicazione delle
disposizioni del testo unico.
2.
Si applicano le disposizioni
dell’articolo 23 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato
dall’articolo 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205, per i giudizi aventi per
oggetto i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di
espropriazione delle aree destinate all’esecuzione di opere pubbliche o di
pubblica utilità.
3.
Resta ferma la giurisdizione del giudice
ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione
delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa
o ablativa.
Opposizioni
alla stima
1.
Decorsi trenta giorni dalla comunicazione
prevista dall’articolo 27, comma 2, il proprietario espropriato, il promotore
dell’espropriazione o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi
alla corte d’appello, nel cui distretto si trova il bene espropriato, gli atti
dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell’indennità, la
stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque può
chiedere la determinazione giudiziale dell’indennità.
2.
L’opposizione di cui al comma 1 va
proposta, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, decorrente
dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale,
se quest’ultima sia successiva al decreto di esproprio.
3.
L’opposizione alla stima è proposta con
atto di citazione notificato all’autorità espropriante, al promotore
dell’espropriazione e, se del caso, al beneficiario dell’espropriazione, se
attore è il proprietario del bene, ovvero notificato all’autorità
espropriante e al proprietario del bene, se attore è il promotore
dell’espropriazione.
4.
L’atto di citazione va notificato anche
al concessionario dell’opera pubblica, se a questi sia stato affidato il
pagamento dell’indennità.
5.
Trascorso il termine per la proposizione
dell’opposizione alla stima, l’indennità è fissata definitivamente nella
somma risultante dalla perizia.